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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
AB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1874/24 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Latina (LT) alla Via Calatafimi n. 56 C.F. e C.F._1 Pt_2
nata in [...] il [...] e residente in [...]alla Via Calatafimi
[...]
n. 56 C.F. , in proprio e quali genitori della minore C.F._2
, nata a [...] il [...], rapp.ti e difesi dall'Avv. Persona_1
SS NI ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Latina alla Via
AB LZ n. 19 sc C, come da delega allegata al ricorso
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Guglielmo
Marconi n. 95, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Barile del foro di Torre Annunziata
(NA), che la rappresenta e difende come da procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Fondi, Via Spinete II n.14, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Prota, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di pagina 1 di 22 con sede in Corso Garibaldi Controparte_3
86 20121 Milano
TERZO CHAMATO IN GIUDIZIO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note autorizzate versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
22.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente depositato e notificato nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Latina (LT) alla Via Calatafimi n. 56 C.F. e C.F._1 Parte_2 nata in [...] il [...] e residente in [...] C.F.
, in proprio e n.q. di genitori della minore C.F._2 Persona_1 nata a [...] il [...], convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
l' e il dott. , chiedendo accogliersi Controparte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “In via principale Voglia l'On. Tribunale adito accertare e dichiarare che: - sussiste l'omessa diagnosi prenatale in forza di quanto dichiarato nella CTU ed in particolare che la diagnosi prenatale del feto, almeno per quel che riguarda la CH era possibile con l'ecografia del 23.09.2015 e del
02.12.2015; - non è stato operato alcun ulteriore approfondimento diagnostico pure necessario quale conseguenza della omessa diagnosi con riferimento almeno all'esame cardiologico;
- l'errore diagnostico non ha permesso alla madre di autodeterminarsi circa la nascita del feto con gravi malformazioni ed in questo senso lo specifico riferimento va a determinarsi sulla forma malformativa cardiaca e il quadro grave di CH, entrambi non diagnosticati in fase prenatale. Accerti
e dichiari che: - non vi è alcuna quantificabile durata di inabilità né una o più attività precluse alla piccola , rispetto all'ordinaria esistenza, sussistendo la invalidità Per_1 al 100% e inabilità al 100% e quindi, è preclusa ogni attività dell'ordinaria esistenza della minore. - per la conseguenza il danno biologico della piccola pari all'80 – Per_1
pagina 2 di 22 100% cui segue la mancata autodeterminazione della madre alla interruzione di gravidanza inquadrabile come rinuncia permanente alle proprie personali esigenze di vita. Per tutto quanto rappresentato e documentato, Voglia il Tribunale condannare la Cont convenuta in concorso con il medico dipendente, responsabile della omessa diagnosi, a risarcire tutti i danni conseguenti i fatti accertati e provati, anche per presunzioni, biologico, morale e comunque conseguente la omessa e negata determinazione, oltra il danno ai genitori, sia in proprio che nella qualità, avendo compromesso, i resistenti, in solido, con la omessa diagnosi, ogni attività esistenziale con grave danno morale e soprattutto, hanno danneggiato la Sig.ra che Pt_2 dedicandosi completamente alla minore ha rinunciato alla propria vita sociale e di madre di altri due figli, cui segue la mancata autodeterminazione sia nel tempo utile alla scelta di poter accedere alla interruzione di gravidanza sia nel prepararsi alla nascita della piccola con le malformazioni cardiaca e CH, Per_1 impegnata quotidianamente a svolgere assistenza costante, con nutrizione forzosa attraverso la valvola addominale sulla quale interviene il genitore che somministra alla piccola cibo ed acqua. Tutto il risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa per una somma che tenga conto anche delle esigenze costanti della minore da tradursi con la condanna dei resistenti ad una rendita conseguente e contestuale al risarcimento per i danni propri dei genitori connessi, diversi dalla rendita, a decorrere dalla nascita”.
Esponevano, tra l'altro, i ricorrenti a sostegno: di essere i genitori della minore
, nata il [...] a [...] presso l'Ospedale Santa Maria Goretti;
Persona_1 di essersi rivolti al Tribunale di Latina perché si disponesse accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la responsabilità, in capo al medico resistente Contr unitamente alla competente, quale datore di lavoro, imputando malasanità in gravidanza e reclamando risarcimento dei danni per l'errore nella diagnosi prenatale;
che con un primo elaborato il medico legale Dott. e il Dott. Per_2 Per_3 avevano esaminato la documentazione sanitaria descritta nella CTP a pagina n. 1-4
e richiamata pedissequamente nel ricorso per ATP, al fine di accertare gli errori culminati nella dimostrazione della responsabilità professionale del sanitario che aveva sottoposto la gestante a tre accertamenti strumentali prenatali di natura ecografica;
che i medesimi consulenti avevano concluso evidenziando che “ […..] il pagina 3 di 22 difetto cardiaco diagnosticato alla nascita è caratterizzato da alterazioni dell'architettura cardiaca […….] l'interessamento dell'arteria polmonare può essere di vario grado e progressivamente ingravescente a tal punto che in epoca gestazionale precoce può non essere severo e quindi evidente all'indagine ecografica [….]per quanto riguarda l'arco aortico dx e la vena cava superiore sx persistente, queste sono anomalie potenzialmente diagnosticabili solo attraverso l'utilizzo della scansione
“3vasi”, scansione attualmente non prevista dalle linee guida nazionali ed internazionali nel contesto dell'esame ecografico di screening del II trimestre. La schisi facciale di cui al punto 2 presentata, è risultata essere una grave forma di CH bilaterale completa, con profonda alterazione delle strutture del volto, in particolare del labbro superiore e delle narici, nonché delle strutture premaxillari.
Non v'è dubbio che un tale sovvertimento anatomico debba associarsi ad una grossolana modificazione delle caratteristiche somatiche fetali, venendosi così a creare delle condizioni particolarmente “favorevoli” per una diagnosi ecografica già nel II trimestre di gravidanza. Come riportato dalla letteratura scientifica, le labioschisi isolate e le CH in generale, si associano alle più alte “detection rate” nei vari studi citati, mentre sono le palatoschisi isolate le anomalie che più spesso, talvolta nella totalità dei casi, vengono misconosciute nel corso dei vari controlli ecografici della gravidanza [….]”; che su tutti i quesiti i nominati CTU avevano risposto che le condizioni pregresse della madre non necessitavano di approfondimento;
che, in ordine al secondo quesito, sulla possibilità di rilevare la più idonea diagnosi prenatale di malformazione del feto, proprio con riferimento alla CH, i consulenti avevano attestato che la stessa sarebbe stata possibile fin dalla ecografia del 23.09.2015 e da quella successiva del 02.12.2015 e che, quindi, sarebbe stata possibile la diagnosi prenatale con le limitazioni relative alla metodica del tipo di apparecchiature di scarsa qualità; che il risultato ecografico meritava un ulteriore approfondimento diagnostico;
che, in buona sostanza, la mancanza di lettura ecografica dell'apparato facciale non aveva reso possibile una diagnosi tempestiva e, quindi, un approfondimento diagnostico di altre eventuali malformazioni del feto, tra cui quella cardiologica (doppia omissione); che al capitolo
4 i professionisti avevano risposto che “[….]le condizioni fisiche attuali della minore sono indipendenti dalla condotta dei sanitari ai quali va imputato l'errore della
pagina 4 di 22 omessa diagnosi che non ha permesso alla madre di autodeterminarsi circa la nascita del feto con gravi malformazioni [….]”; che questo accertamento dichiarato inglobava il quesito n. 5 circa gli effetti di una tempestiva diagnosi prenatale;
che la grave forma malformativa cardiaca e il grave quadro di CH erano proprio le malformazioni non diagnosticate in fase prenatale;
che il Collegio medico legale aveva attestato che il danno biologico alla persona in ambito civilistico era pari all'80 – 100% e che la responsabilità andava attribuita al medico e alla struttura convenuta;
che al quesito 10 il Parte_3
Collegio medico, in risposta sulla invalidità, accentuava la circostanza additando quella negata autodeterminazione della madre alla interruzione della gravidanza che, congiunta con l'altra ipotesi di mancato orientamento legato alla omessa diagnosi prenatale, aveva stravolto la vita dei genitori istanti;
che il sanitario che aveva eseguito le ecografie prenatali non si era uniformato alle buone pratiche scientifiche nazionali ed internazionali ed ai protocolli esistenti;
che il diritto al risarcimento del danno riguardava la privazione della facoltà di esercitare una consapevole scelta, letta però come deprivazione del diritto materno di esercitare volontariamente l'interruzione di gravidanza quale conseguenza della omessa informazione sulla esistenza di malformazioni fetali;
che il danno futuro riguardava il danno consistente nelle spese per assistenza personale patite dalla vittima di lesioni, ex art. 1223 c.c. e il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrebbe avuto bisogno in considerazione delle menomazioni da cui la stessa era afflitta;
che il risarcimento andava quantificato in tal senso e rapportato alla durata presumibile dell'esborso
(assistenza continua nelle 24 ore giornaliere in capo alla mamma o al padre ovvero a personale specializzato in strutture dedicate matura una rendita non inferiore a
€4.000,00 mensili); che le conseguenze dell'omessa diagnosi erano costituite dalla totale dedizione dei genitori alla piccola , che si nutriva artificialmente Per_1 attraverso lo stomaco e dal mutamento del contesto di vita della mamma e del padre;
che la stessa mamma, se debitamente edotta, avrebbe superato l'evento nascita, operando una scelta coordinata con la ipotesi di danni al proprio benessere psichico;
che la stessa si sarebbe orientata nel mettere alla luce ed accudire con i dovuti supporti la piccola senza gravi atteggiamenti devastanti dal punto di vista psicologico e materiali;
che, solo successivamente al parto, i genitori erano venuti a pagina 5 di 22 conoscenza della malattia congenita sofferta dalla figlia;
che seguiva l'inabilità temporanea provocata dal profondo dolore e dal repentino cambio di vita cui l'inattesa condizione della bambina aveva costretto la ricorrente, la quale aveva dovuto cambiare vita senza ricongiungere il nucleo familiare precedente ed in particolare differendo a data da destinarsi una convivenza con i due figli e Per_4
, nati dal precedente matrimonio e rimasti a tutt'oggi in Moldavia. Per_5
La , costituitasi in giudizio, contestava Controparte_5 la domanda avversaria, rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito. Per le ragioni in fatto e diritto come esposte al punto specifico della presente comparsa di costituzione e risposta, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento, la comparente insiste per il rigetto dell'avversa domanda, CP_4 siccome palesemente infondata e carente di prova, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità nei confronti della comparente in relazione a quanto lamentato CP_4 dagli odierni attori. Ancora nel merito. Fermo quanto dedotto ed eccepito al punto precedente, di cui si insiste per il pieno accoglimento, per le ragioni in fatto e diritto come esposte al punto specifico della presente comparsa di costituzione e risposta, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento, la comparente insiste per il rigetto dell'avversa domanda, siccome palesemente CP_4 infondata e carente di prova anche da tale punto di vista, stante l'eccepita assenza del nesso causale tra l'evento ed il preteso danno biologico alla minore di cui gli attori chiedono il risarcimento. Sul quantum. Fermo e ribadito tutto quanto già dedotto ed eccepito ai due punti precedenti, che si ha qui per trascritto e richiamato insistendosi per il suo pieno accoglimento, per le ragioni in fatto e diritto come esposte al punto specifico della presente comparsa di costituzione e risposta, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento, solo per scrupolo difensivo, la comparente insiste per il rigetto della domanda attorea siccome CP_4 infondata e carente di prova anche in punto quantificazione pretesi danni. In via meramente subordinata ed in ogni caso, insiste affinchè l'eventuale risarcimento a riconoscersi venga decisamente ridotto, per le ragioni in fatto e diritto come esposte al punto specifico della presente comparsa di costituzione e risposta, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento”.
, a sua volta costituitosi, in via preliminare dichiarava di Controparte_2 pagina 6 di 22 voler chiamare in causa per Controparte_3 essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento della domanda principale, che nel merito contestava integralmente, concludendo come di seguito: “previa autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia Controparte_3 con sede in Corso Garibaldi 86 20121 Milano,pec:
[...]
, ogni contraria istanza disattesa, voglia il Email_1
Tribunale adito respingere le domande dei ricorrenti così come proposte, perchè inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande dei ricorrenti, si chiede che il
[... Tribunale voglia dichiarare tenuta, e per l'effetto condannare, la compagnia CP_3
a garantire e manlevare il concludente da ogni avversa Controparte_3 domanda. A tal fine si chiede che l'istruttore voglia differire la data della udienza di comparizione ad altra diversa udienza, concedendo al concludente congruo termine per la chiamata in causa del terzo garante. Si dichiara che la chiamata in causa del terzo non modifica la domanda né aumenta il valore della causa e pertanto si versa la somma di € 518,00 quale contributo unificato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da porsi a carico della ex art. Controparte_3
1917 3° comma cc, sia per il giudizio atp sia per quello di merito, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Era autorizzata la chiamata in causa della Controparte_3 che, ritualmente citata a comparire, non si costituiva ed era,
[...] pertanto, dichiarata contumace con ordinanza del 16.04.2025, allorché il fascicolo veniva, altresì, rinviato per discussione ex art. 281sexies c.p.c. al 20.01.2026.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25
– anticipava, peraltro, l'udienza al 22.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. ed all'esito trattenendo la causa a sentenza.
Va premesso che in tema di azione di risarcimento del danno da inadempimento o da inesatto adempimento contrattuale, ad avviso della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e nel solco della nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15333 del 2001, in applicazione dell'art.
pagina 7 di 22 1218 c.c. il creditore, fornita la prova del titolo dal quale trae fondamento la propria pretesa, ha il solo onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'intervenuto esatto adempimento, in assenza della quale l'inadempimento potrà ritenersi provato.
Con specifico riguardo al tema della responsabilità della struttura ospedaliera per violazione di obblighi connessi all'esecuzione di interventi chirurgici, va ulteriormente osservato che l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero comporta la conclusione tra le parti di un contratto cd. “atipico di spedalità”, per effetto del quale la struttura sanitaria si obbliga verso corrispettivo, nei confronti del paziente, ad eseguire l'intervento chirurgico attraverso l'operato di propri sanitari ed a fornire ulteriori servizi di carattere accessorio, quali ad esempio la messa a disposizione del personale infermieristico, del personale paramedico e l'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie anche in vista di possibili complicazioni, nonché ulteriori prestazioni di carattere più prettamente “alberghiero” come vitto, alloggio ecc. (al riguardo si vedano, per tutte, Cass. civ. nn. 2042/05;
13066/04).
Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria ha per l'appunto natura contrattuale e può scaturire tanto ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il medico sia stato scelto in quanto “di fiducia” del paziente.
Ciò posto, deve ancora osservarsi che in ipotesi – quale è quella che qui ci occupa - di ricovero ospedaliero della gestante, si configura un contratto con efficacia protettiva a favore del terzo, sorgendo a carico della struttura l'obbligo non soltanto di prestare alla stessa le cure necessarie a consentirle il parto, ma anche di effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto, e poi al neonato, idonee a garantirgli la nascita e ad evitargli ogni possibile danno pagina 8 di 22 (Cass. civ. n. 14488/04).
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti si evince l'intervenuto perfezionamento, tra la ricorrente e la , di un Parte_2 Parte_4 contratto di spedalità con efficacia protettiva a favore del terzo , dal Persona_1 quale scaturiva l'obbligo, a carico dei sanitari incardinati nella struttura, di usare la diligenza particolarmente qualificata, di cui all'art. 1176, II co., c.c., come sopra esplicitata: vi è, pertanto, la prova del titolo.
Per giurisprudenza, la violazione di tali obblighi ha comportato, fino all'entrata in vigore della Legge 08.03.2017 n. 24 (cd. “Legge Gelli-Bianco”), la responsabilità contrattuale non solo della struttura sanitaria, ma anche del sanitario il quale, stabilmente incaricato all'interno della stessa, avesse materialmente eseguito le prestazioni professionali in favore del paziente, in virtù del cd. “contatto sociale qualificato” che viene a stabilirsi tra medico e paziente all'atto dell'accettazione di quest'ultimo nella struttura, pur in assenza di uno specifico rapporto negoziale in essere con il sanitario;
criterio che pur nell'oggettiva oscillazione interpretativa, la giurisprudenza ha continuato a tenere fermo anche all'indomani dell'entrata in vigore del D.L. n. 158/12, conv. in L. 189/12 e che deve essere, del pari, confermato anche avuto riguardo ai fatti verificatisi e ai giudizi instaurati precedentemente alla data (01.04.2017) di entrata in vigore della L. n. 24/17 (cd. Legge Gelli – ), Per_6 che pure ha qualificato la responsabilità del sanitario stabilmente incardinato all'interno di una struttura pubblica o privata in termini di responsabilità extracontrattuale, essendo stata esclusa la retroattività di tale disposizione argomentando sulla scorta del tenore dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'orientamento interpretativo formatosi sull'applicazione del principio di irretroattività della legge (v., tra le altre, Trib. Avellino, Sez. II, 1806/17).
Alla stregua dell'impostazione di cui sopra, con riguardo alla posizione del resistente dott. viene, pertanto, oggi senz'altro in considerazione Controparte_6
l'istituto della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 ss. c.c..
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente sofferti iure proprio dal genitore occorre, viceversa, chiamare in causa – anche Parte_1
Contr avuto riguardo alla posizione della - l'istituto della responsabilità
pagina 9 di 22 extracontrattuale, atteso che il suddetto prossimo congiunto della minore non ha avuto alcun rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria in cui quest'ultima era ricoverati e può, pertanto, far valere la violazione, da parte della struttura sanitaria, non di una specifica obbligazione contrattuale, bensì del dovere generico di neminem laedere nella vita di relazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c..
Tanto premesso in chiave di ricostruzione normativa e passando al merito, le domande proposte dai sigg.ri e in proprio, avverso Parte_1 Parte_2
l' e il dott. , sono Controparte_5 Controparte_6 parzialmente fondate e devono essere, pertanto, accolte nei termini e nei limiti di cui appresso.
Dirimente - ai fini che qui ci occupano - risulta il tema dell'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento e tra evento e danni conseguenza risarcibili.
Prescrive al riguardo l'art. 1223 c.c. che i danni risarcibili sono solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato.
In tale prospettiva, per giurisprudenza costante (v., da ultimo, Cass. civ. n.
25160/18) si rende necessario indagare l'esistenza di un duplice nesso di causalità: uno fra comportamento ed evento, al fine di configurare una responsabilità ed uno fra evento e danno-conseguenza, per delineare i confini di detta responsabilità ed imputare all'inadempimento le singole conseguenze dannose, che ne siano conseguenza diretta ed immediata (v. anche Cass. civ. n. 9374/2006).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, l'indagine sull'esistenza della relazione causale fra inadempimento contrattuale ed evento dannoso, che va considerata secondo il criterio del “più probabile che non”, è cosa ben distinta da quella diretta ad individuare le singole conseguenze dannose, finalizzata solo a delimitare i confini esatti di una responsabilità risarcitoria già accertata (sentenza n. 21619/2017).
Con specifico riferimento all'accertamento della responsabilità contrattuale per colpa professionale in ambito medico-chirurgico, la giurisprudenza è dell'avviso che gravi sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, essendo invece onere di quest'ultimo, per andare assolto, provare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non pagina 10 di 22 imputabile (v. Cass. civ. n. 28992/19).
Si specifica, ancora, che nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria,
l'onere di provare la sussistenza del nesso di causa tra prestazione e danno grava sul paziente e che solo una volta fornita tale prova, sorge in capo al sanitario l'onere di dimostrare l'impossibilità di adempiere (v. Cass. civ. n. 5487/19).
Si sottolinea, infine, che “ove permanga il dubbio sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e la condotta dei sanitari, la mancanza della prova si risolve contro il danneggiato, la cui domanda deve essere respinta facendo applicazione delle regole generali sull'onere della prova ex art. 2697c.c.” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, n. 29331/19).
Quanto sopra implica, ovviamente, la prova del titolo e la previa allegazione di un inadempimento imputabile alla struttura e/o al sanitario (trattandosi di responsabilità contrattuale), ovvero la prova del fatto colposo di cui all'art. 2043 c.c.
(quanto alla diversa ipotesi della responsabilità aquiliana, avuto riguardo alla posizione dei prossimi congiunti diversi dalla gestante e dalla neonata).
Tanto premesso ed al fine di valutare le modalità del dispiegarsi delle prestazioni professionali, nonché eventuali profili di responsabilità ascrivibili ai sanitari (nello specifico, il radiologo dott. ) coinvolti Persona_7 nell'espletamento delle attività volte a favorire l'espulsione del feto e successive presso il presidio ospedaliero della , ove la sig.ra Parte_5 Parte_2 si era ricoverata a seguito di gravidanza, vaniva incardinato davanti al Tribunale di
Latina il procedimento ex art. 696bis c.p.c. r.g. n. 6091/23, nel corso del quale si provvedeva all'espletamento della CTU acquisita agli atti del presente giudizio, i cui esiti – siccome frutto di indagini compiute in modo serio, rigoroso, approfondito ed esente da censura sotto l'aspetto della coerenza logica - vengono interamente fatti propri dal Tribunale.
All'udienza del 14.09.2023 il Giudice Istruttore nominava il Dott. Per_8
(medico chirurgo specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) e il
[...]
Dott. (medico chirurgo specialista in Ginecologia ed Ostetricia) Persona_9 quali consulenti tecnici d'ufficio, formulando loro i seguenti quesiti: “… 1. Elenchi il pagina 11 di 22 collegio peritale la documentazione esaminata e descriva la storia clinica del minore e della madre ed in particolare indichi gli accertamenti e gli esami svolti e dica se siano stati adeguati alle condizioni della paziente ovvero se le condizioni pregresse della madre richiedessero un immediato ulteriore approfondimento;
2. Dica il collegio peritale se fosse possibile la diagnosi prenatale sulla base degli esami clinici svolti;
3.
Dica il collegio peritale se fosse possibile la diagnosi prenatale sulla base di ulteriori approfondimenti e se gli stessi fossero dovuti ovvero consigliati in relazione a tutte le circostanze cliniche del caso concreto ed all'anamnesi familiare;
4. Tenuto conto delle condizioni fisiche preesistenti e dell'età, dica, pertanto, il collegio peritale se le condizioni fisiche attuali del minore siano o meno, ed in che misura, riconducibili alla diagnostica omessa specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dal/dai sanitari;
5. Dica il collegio peritale se una tempestiva diagnosi prenatale avrebbe consentito un intervento/trattamento che avrebbe portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
6. Dica il collegio peritale quali postumi sono residuati e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora fosse stato possibile un intervento/trattamento determinando in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
7. Indichi il collegio peritale la durata della inabilità temporanea assoluta e/o parziale della minore specificandone la misura percentuale con valutazione motivata e precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità;
8. Indichi il collegio peritale gli esiti di carattere permanente in danno della minore, indicando
l'entità della lesione alla integrità psico-fisica ed i barémes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichino i CC.TT.UU. il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della minore indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive della minore;
9. Indichi il collegio peritale nel caso in cui la madre si sia sottoposta ad attività sanitaria presso medici diversi o presso strutture sanitarie
pagina 12 di 22 diverse, la parte (o percentuale) di responsabilità e la conseguente entità dei postumi addebitabile a ciascun medico/struttura singolarmente ed il criterio di determinazione dell'invalidità complessiva e di quella relativa ad ogni trattamento sanitario ritenuto incongruo;
10. Dica il collegio peritale se i postumi impediranno in futuro, in tutto o in parte, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa alla minore;
11. Dica il collegio peritale se il sanitario/i ha osservato le Linee Guida e/o si sia uniformato alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
12.
Accertino i CC.TT.UU. l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie;
13. Indichino i CC.TT.UU. la Letteratura scientifica esaminata;
14. Riferiscano quant'altro utile ai fini di giustizia;
15. Diano conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte alle operazioni peritali, e dell'adesione o dell'eventuale dissenso di costoro rispetto alle argomentazioni sostenute dai CC.TT.UU.; in caso di dissenso non generico dei consulenti di parte, i CC.TT.UU. ne esponga le motivazioni e le sottoponga
a dettagliato vaglio critico;
16. Provvedano ad adoperarsi per una definizione transattiva della lite, mediante prospettazione alle parti, all'esito dei compiuti accertamenti, di un'ipotesi di accordo in relazione al quale le stesse verranno esplicitamente invitate a prendere una posizione chiara”.
I sanitari hanno individuato l'oggetto dell'indagine evidenziando come a venire in considerazione fosse “…una malformazione fetale complessa non diagnosticata durante gli esami ecografici di screening eseguiti sulla Signora il Parte_2
22.07.2015, il 23.09.2015 e il 02.12.2015, durante la sua gravidanza che si concluse con il parto di in data 27.01.2016”. Persona_1
In punto di considerazioni specialistiche, i CTU hanno evidenziato: che “Il mancato sospetto diagnostico, verosimilmente raggiungibile già alla 22° settimana + 3 giorni, durante l'ecografia del 23.09.2015 (che comunque sarebbe stato più opportuno eseguire una o due settimane prima), certamente evidente alla 32° settimana + 3 giorni, durante l'ecografia del 02.12.2015, ha comportato la mancata richiesta di consulenze in centri di diagnosi prenatale di 3° livello, che avrebbero permesso di confermare la diagnosi di patologia che affliggeva almeno l'estremità cefalica del feto, ma probabilmente anche quella cardiaca”; che “Giungere alla diagnosi alla 22° pagina 13 di 22 settimana di gestazione avrebbe consentito alla madre di interrompere la gravidanza, ove ce ne fossero state le condizioni cliniche, secondo quanto stabilito dalla legge 194 del 1978. Specificamente l'articolo 6 della citata legge sull'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) recita: L'IVG, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie
o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”; che “La mancata diagnosi prenatale, almeno quella di CH (essendo quella della complessa malformazione cardiaca di difficile evidenziazione considerando la difficoltà tecnica delle scansioni necessarie per i rilievi
e le condizioni della gestante con spessore addominale notevole) non ha permesso ai genitori di prendere coscienza per tempo della patologia che affliggeva il feto, considerarne la gravità, vivere fin da allora le emozioni e i risvolti psichici inevitabilmente poi vissuti in seguito, al momento della nascita della piccola Per_1
, come evento assolutamente inatteso e imprevisto. La mancata diagnosi
[...] prenatale non ha permesso alla coppia di adattarsi alla notizia, di elaborarne il significato, di capire davvero il peso, la responsabilità, il coinvolgimento emotivo, sentimentale ed economico che la nascita di un figlio affetto da handicap avrebbe determinato all'interno della famiglia e, specificamente, della coppia genitoriale”.
In termini di conclusioni specialistiche, i sanitari hanno rilevato: che “La complessa malformazione cardiaca evidenziata alla nascita della piccola si Per_1 conferma essere stata di difficile diagnosi, sia per i limiti della metodica diagnostica utilizzata, sia dallo spessore del pannicolo adiposo addominale (citato come limite dell'esame ecografico) sia probabilmente, ma assai verosimilmente, dalla scarsa qualità dello strumentario utilizzato”; che, “…viceversa, appare colposa per imperizia la mancata diagnosi della grave CH bilaterale, questa certamente evidenziabile sia all'ecografia del 23.09.2015 che a quella del 02.12.2015”.
La “DIAGNOSI MEDICO-LEGALE” è stata di “Nascita a termine di feto con gravi malformazioni fisiche (cardiopatia complessa, CH bilaterale) in mancata diagnosi prenatale”.
Quanto alle “CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI”, gli specialisti hanno rilevato che pagina 14 di 22 “Sulla base degli atti, della visita medica, del parere dello specialista CO-CTU Dott.
si possono fare le seguenti considerazioni. 1) Esistono profili di responsabilità Per_9 professionale a carico dei sanitari convenuti per il mancato sospetto diagnostico verosimilmente raggiungibile alla 22° settimana + 3 giorni almeno, durante l'ecografia del 23.09.2015, dove la diagnosi di CH era possibile o quantomeno la situazione ecografica era tale da fornire l'indicazione per una indagine più approfondita di II livello. Alterazioni che non sono state evidenziate neppure successivamente alla ecografia del 02.12.2015. 2) La mancata diagnosi prenatale non ha permesso alla ricorrente di avere contezza della condizione del feto e in tal modo avrebbe garantito il rispetto del diritto all'autodeterminazione, ovvero all'interruzione terapeutica di gravidanza, come previsto dalla legge 194/78 ed entro i termini dovuti
(art. 6). Il non aver preso contezza di tale risultato ha privato la paziente dell'informazione sul suo stato di rischio e sulle possibili indagini aggiuntive che
l'avrebbero portata, secondo il principio del “più probabile che non”, ad avere la diagnosi malformazione genetica in tempo per decidere sulla prosecuzione della gravidanza. Ad ogni modo, appare doveroso sottolineare come la giurisprudenza espressasi sull'autodeterminazione della donna in gravidanza esposta al rischio di
“salute fisica e psichica” prevedrebbe che la ricorrente stessa dimostri di avere intenzione ex ante di interrompere la gravidanza in caso di anomalia fetale invalidante”.
In risposta al quesito n. 2 (se fosse possibile la diagnosi prenatale sulla base degli esami clini svolti) i CTU hanno evidenziato, quindi, che “La diagnosi prenatale di malformazione del feto, almeno per quel che riguarda la CH, era possibile fin dall'ecografia eseguita in data 23.09.2015, come anche successivamente con l'ecografia del 02.12.2015”.
In risposta al quesito n. 3 (se fosse possibile la diagnosi prenatale sulla base di ulteriori approfondimenti e se gli stessi fossero dovuti ovvero consigliati in relazione a tutte le circostanze cliniche del caso concreto ed all'anamnesi familiare) i consulenti hanno stigmatizzato l'operato di parte resistente, sottolineando che “Pur con le limitazioni relative alla metodica del tipo di apparecchiature dello spessore del pannicolo adiposo addominale (citato come limite dell'esame ecografico e verosimilmente della scarsa qualità dello strumento utilizzato), il risultato ecografico pagina 15 di 22 meritava un ulteriore approfondimento diagnostico”.
La risposta al quesito n. 4 (eventuale riconducibilità delle condizioni fisiche attuali della minore alla diagnostica omessa) è stata nel senso che “Le condizioni fisiche attuali della minore sono indipendenti dalla condotta dei sanitari, ai quali va imputato solo l'errore diagnostico che non ha permesso alla madre di autodeterminarsi circa la nascita del feto con gravi malformazioni”, il che ha comportato la risposta negativa anche al successivo quesito n. 5 (idoneità di una tempestiva diagnosi prenatale a consentire il ricorso a trattamenti suscettibili di determinare la guarigione di ). Persona_1
In risposta al quesito n. 11 è stato, ancora, evidenziato che “Il sanitario che ha eseguito le ecografie prenatali non si è uniformato alle buone pratiche accreditate dalla
Comunità scientifiche nazionali e internazionali e ai protocolli esistenti”.
E' emerso, pertanto, un rilevante profilo di inadempimento contrattuale ex art. 218 c.c. a carico della resistente , nonché integrante illecito ex art. Parte_6
2043 c.c. a carico del sanitario , consistito nell'omessa tempestiva Controparte_6 diagnosi di malformazione del feto, che sarebbe stata possibile “…almeno per quel che riguarda la CH…fin dall'ecografia eseguita in data 23.09.2015, come anche successivamente con l'ecografia del 02.12.2015”.
La condotta omissiva del sanitario non ha inciso in alcun modo sulle condizioni fisiche della minore, nel senso che anche una diagnosi tempestiva non avrebbe consentito in alcun modo di ricorrere a trattamenti suscettibili di determinare la guarigione della bambina o di prevenire anche solo in parte l'insorgenza e lo sviluppo delle malformazioni.
In altri termini, essendo state le patologie considerate irreversibili ed insuscettibili di qualsiasi forma di cura, è del tutto evidente che anche una diagnosi tempestiva non avrebbe consentito in alcun modo di neutralizzarle o di ridurne la portata lesiva.
Dalle considerazioni sopra emarginate discende che, difettando il nesso Contr causale tra la condotta omissiva della e del e le patologie riscontrate CP_2 nella piccola , nessuna responsabilità può essere attribuita alle parti Per_1 resistenti sotto tale profilo, con conseguente, inevitabile reiezione della domanda pagina 16 di 22 proposta dai ricorrenti nell'interesse della minore.
Molteplici sono, peraltro, gli eventi lesivi astrattamente riconducibili alla condotta della omessa diagnosi.
Sul tema, la giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. civ., III Sez., n. 12000 del
03.05.2024) è dell'avviso che il “consenso informato” del paziente, che il sanitario è obbligato ad acquisire, costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento medico, con la conseguenza che l'errata esecuzione di quest'ultima genera un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo d'informazione; che sono, infatti, diversi i diritti – rispettivamente, alla “autodeterminazione” delle scelte mediche e all'integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi, come chiarito dalla pronuncia 16892/2019, che cassava la pronuncia con cui il giudice di merito, nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla omessa rilevazione e comunicazione della malformazione del feto, aveva pronunziato esclusivamente in ordine ai danni da mancata interruzione della gravidanza, per carenza di prova riguardo alla volontà della donna di non portare a termine la stessa, omettendo del tutto di valutare gli altri e diversi danni e le relative conseguenze, nella specie indicate nell'impossibilità di prepararsi, come genitori, psicologicamente e materialmente alla nascita di un figlio malformato.
In altre parole, afferma la Corte che “i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche agli altri che siano connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, quali, ad esempio, il ricorso, per tempo, a una psicoterapia o quanto meno la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio” (v. anche Cass. civ. nn. 2798/23 e 16633/23.
Si è affermato, ancora (v. Cass. civ. 2798/23) che “Ad una corretta informazione consegue la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano postoperatorio riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili quanto inaspettate per il paziente a causa dell'omessa informazione”.
pagina 17 di 22 La Cassazione (n. 30727/2019) ha sottolineato, inoltre, che il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l'obbligo d'informare la paziente della possibilità di ricorrere a un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.
Applicando le sopra richiamate coordinate interpretative in tema di onere del nesso causale al caso che ci occupa, occorre in prima battuta verificare se l'omissione colposa ascrivibile ai resistenti (condotta) abbia causato la lesione della libertà di autodeterminazione della gestante in ordine alla interruzione volontaria della gravidanza (evento), della quale sussistessero i presupposti di legge.
A tal fine, la giurisprudenza è dell'avviso che sia onere di chi chiede il risarcimento dimostrare la pregressa volontà della madre di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, in ipotesi di tempestivamente rilevate e comunicate malformazioni del feto.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che l'onere di provare che la madre, se fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia del feto, avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza – che può essere assolto tramite presunzioni – impone il ricorso alla prova logica, richiedendo la raccolta di plurimi e distinti elementi fattuali (come, ad esempio, il ricorso ad un consulto medico per conoscere lo stato di salute del nascituro, la richiesta di esami specifici intesi ad escludere malformazioni, le precarie o alterate condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero a favore della possibilità di abortire in caso di malformazioni del feto) indispensabili per poter risalire induttivamente alla prova presuntiva semplice e grava, come tale, sulla parte attrice, in applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio nel processo civile (v., tra le altre, Cass. civ. n. 11123/20).
Ebbene, nella specie parte ricorrente non ha allegato alcun elemento da cui ricavare la prova presuntiva semplice di cui sopra: ne discende che la relativa domanda deve essere respinta, per essere rimasta sfornita di prova.
Ritiene, viceversa, il Tribunale che sussista, nel caso che ci occupa, il nesso pagina 18 di 22 causale tra la condotta omissiva dei resistenti e la perdita della possibilità, per parte ricorrente, di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, ad esempio ricorrendo, per tempo, a una psicoterapia, o quanto meno organizzando tempestivamente la propria vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio.
In tale prospettiva, il riscontro, in un figlio, di malformazioni alla nascita costituisce, già di per sé e in base al senso comune, fonte di disperazione e sofferenza enorme nel genitore che, nonostante ciò, decida comunque in modo consapevole di portare avanti la gravidanza, predisponendosi all'organizzazione della propria futura nell'ottica esclusiva dell'assistenza continua al figlio.
E' del tutto evidente, allora, che – alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata - l'omessa tempestiva diagnosi di tali malformazioni, nel porre il genitore di fronte al fatto compiuto e nell'impedirgli, per l'appunto, di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, ricorrendo, per tempo, a una psicoterapia o quanto meno organizzando tempestivamente la propria vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio, costituisce fonte di danno non patrimoniale risarcibile, sub specie di lesione della libertà di autodeterminazione in ordine alla scelte esistenziali dell'individuo ex art. 2 Cost..
Tornando al caso che ci occupa, detto pregiudizio risulta senz'altro riscontrabile, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente in tal senso e della gravità estrema delle lesioni riscontrate in capo alla minore affetta da una Persona_10 invalidità del 100%, impossibilitata a compiere autonomamente qualsiasi attività della vita quotidiana e financo ad alimentarsi per via orale.
Trattandosi, peraltro, di pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, lo stesso deve essere liquidato in via equitativa ex art. 1223 c.c..
In tale prospettiva, ritiene il Tribunale di liquidare in favore dei ricorrenti e a titolo di danno non patrimoniale – tenuto conto della Parte_7 Parte_2 estrema gravità delle patologie da cui è affetta la figlia, come sopra rappresentata e della connessa necessità, per i genitori, di dedicare la loro intera vita in via esclusiva alla cura della minore senza essersi, a causa della omessa diagnosi, adeguatamente preparati ed organizzati, né avere tempestivamente fatto ricorso a supporti pagina 19 di 22 psicologici – l'importo complessivo di €100.000,00 all'attualità.
Sulla predetta somma vanno calcolati gli interessi da cd “lucro cessante” in omaggio alla nota opzione ermeneutica di Cass. civ., SS.UU., n. 1712/95, da computarsi sui singoli scaglioni annualmente rivalutati a far tempo dalla nascita
(27.01.2016) della minore, per un totale ad oggi di € 111.497,45.
In conclusione, in parziale accoglimento della relativa domanda, la Pt_6
e dovranno essere condannati, in solido tra loro, a
[...] Controparte_2 corrispondere a e a titolo di risarcimento del danno non Parte_7 Parte_2 patrimoniale, l'importo di € 111.497,45 all'attualità, oltre agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. a far tempo dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo.
Le spese di lite relative al presente giudizio e al procedimento ex art. 696bis
c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di note conclusive nel giudizio di merito.
Le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico dei resistenti, in parti uguali tra loro.
Il resistente in subordine ha chiesto, peraltro, che il terzo Controparte_7 chiamato fosse condannato a Controparte_3 tenerlo indenne dalle conseguenze economiche dell'accoglimento della domanda avanzata nei suoi confronti.
La domanda è fondata e merita accoglimento, essendo stato documentato il diritto dell'assicurato attraverso la produzione del relativo contratto di assicurazione: il suddetto terzo – che non si è, del resto, costituito al fine di fornire una diversa ricostruzione dei fatti o di contestare l'operatività della copertura assicurativa - dovrà essere, pertanto, condannato a tenere indenne il dagli oneri CP_2 economici di cui sopra.
Le spese di lite relative ai rapporti processuali tra resistente e terzo chiamato in causa seguono, del pari, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 20 di 22 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie per quanto di ragione la domanda proposta in proprio dai genitori della minore e, per l'effetto, condanna la Persona_1 Controparte_1
e il dott. , in solido tra loro, a corrispondere
[...] Controparte_2
a e a titolo di risarcimento del danno non Parte_7 Parte_2 patrimoniale scaturente, rispettivamente, da inadempimento contrattuale e da illecito aquiliano, la somma complessiva di €111.497,45, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo;
• respinge le domande avanzate dai ricorrenti nell'interesse della minore Per_1
;
[...]
• condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite relative al presente giudizio e al procedimento ex art. 696bis c.p.c., che liquida quanto al primo in complessivi €12.522,00, di cui €11.977,00 a titolo di compensi professionali ed €545,00 per esborsi e quanto al secondo in complessivi €4.113,00, di cui €3.827,00 a titolo di compensi professionali ed
€286,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge;
• pone le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. definitivamente a carico dei resistenti, in parti uguali tra loro;
• in accoglimento della relativa domanda, condanna la
[...]
a tenere indenne dagli oneri Controparte_3 Controparte_2 economici, di cui ai punti che precedono;
• condanna il terzo a rifondere al le spese di lite relative alla chiamata CP_2 in causa, che liquida in complessivi €11.018,00, di cui €10.500,00 a titolo di compensi professionali ed €518,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge.
Latina, 22/12/2025
Il Giudice pagina 21 di 22 dott. GIANLUCA AB
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
AB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1874/24 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Latina (LT) alla Via Calatafimi n. 56 C.F. e C.F._1 Pt_2
nata in [...] il [...] e residente in [...]alla Via Calatafimi
[...]
n. 56 C.F. , in proprio e quali genitori della minore C.F._2
, nata a [...] il [...], rapp.ti e difesi dall'Avv. Persona_1
SS NI ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Latina alla Via
AB LZ n. 19 sc C, come da delega allegata al ricorso
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Guglielmo
Marconi n. 95, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Barile del foro di Torre Annunziata
(NA), che la rappresenta e difende come da procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Fondi, Via Spinete II n.14, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Prota, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di pagina 1 di 22 con sede in Corso Garibaldi Controparte_3
86 20121 Milano
TERZO CHAMATO IN GIUDIZIO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note autorizzate versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
22.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente depositato e notificato nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Latina (LT) alla Via Calatafimi n. 56 C.F. e C.F._1 Parte_2 nata in [...] il [...] e residente in [...] C.F.
, in proprio e n.q. di genitori della minore C.F._2 Persona_1 nata a [...] il [...], convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
l' e il dott. , chiedendo accogliersi Controparte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “In via principale Voglia l'On. Tribunale adito accertare e dichiarare che: - sussiste l'omessa diagnosi prenatale in forza di quanto dichiarato nella CTU ed in particolare che la diagnosi prenatale del feto, almeno per quel che riguarda la CH era possibile con l'ecografia del 23.09.2015 e del
02.12.2015; - non è stato operato alcun ulteriore approfondimento diagnostico pure necessario quale conseguenza della omessa diagnosi con riferimento almeno all'esame cardiologico;
- l'errore diagnostico non ha permesso alla madre di autodeterminarsi circa la nascita del feto con gravi malformazioni ed in questo senso lo specifico riferimento va a determinarsi sulla forma malformativa cardiaca e il quadro grave di CH, entrambi non diagnosticati in fase prenatale. Accerti
e dichiari che: - non vi è alcuna quantificabile durata di inabilità né una o più attività precluse alla piccola , rispetto all'ordinaria esistenza, sussistendo la invalidità Per_1 al 100% e inabilità al 100% e quindi, è preclusa ogni attività dell'ordinaria esistenza della minore. - per la conseguenza il danno biologico della piccola pari all'80 – Per_1
pagina 2 di 22 100% cui segue la mancata autodeterminazione della madre alla interruzione di gravidanza inquadrabile come rinuncia permanente alle proprie personali esigenze di vita. Per tutto quanto rappresentato e documentato, Voglia il Tribunale condannare la Cont convenuta in concorso con il medico dipendente, responsabile della omessa diagnosi, a risarcire tutti i danni conseguenti i fatti accertati e provati, anche per presunzioni, biologico, morale e comunque conseguente la omessa e negata determinazione, oltra il danno ai genitori, sia in proprio che nella qualità, avendo compromesso, i resistenti, in solido, con la omessa diagnosi, ogni attività esistenziale con grave danno morale e soprattutto, hanno danneggiato la Sig.ra che Pt_2 dedicandosi completamente alla minore ha rinunciato alla propria vita sociale e di madre di altri due figli, cui segue la mancata autodeterminazione sia nel tempo utile alla scelta di poter accedere alla interruzione di gravidanza sia nel prepararsi alla nascita della piccola con le malformazioni cardiaca e CH, Per_1 impegnata quotidianamente a svolgere assistenza costante, con nutrizione forzosa attraverso la valvola addominale sulla quale interviene il genitore che somministra alla piccola cibo ed acqua. Tutto il risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa per una somma che tenga conto anche delle esigenze costanti della minore da tradursi con la condanna dei resistenti ad una rendita conseguente e contestuale al risarcimento per i danni propri dei genitori connessi, diversi dalla rendita, a decorrere dalla nascita”.
Esponevano, tra l'altro, i ricorrenti a sostegno: di essere i genitori della minore
, nata il [...] a [...] presso l'Ospedale Santa Maria Goretti;
Persona_1 di essersi rivolti al Tribunale di Latina perché si disponesse accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la responsabilità, in capo al medico resistente Contr unitamente alla competente, quale datore di lavoro, imputando malasanità in gravidanza e reclamando risarcimento dei danni per l'errore nella diagnosi prenatale;
che con un primo elaborato il medico legale Dott. e il Dott. Per_2 Per_3 avevano esaminato la documentazione sanitaria descritta nella CTP a pagina n. 1-4
e richiamata pedissequamente nel ricorso per ATP, al fine di accertare gli errori culminati nella dimostrazione della responsabilità professionale del sanitario che aveva sottoposto la gestante a tre accertamenti strumentali prenatali di natura ecografica;
che i medesimi consulenti avevano concluso evidenziando che “ […..] il pagina 3 di 22 difetto cardiaco diagnosticato alla nascita è caratterizzato da alterazioni dell'architettura cardiaca […….] l'interessamento dell'arteria polmonare può essere di vario grado e progressivamente ingravescente a tal punto che in epoca gestazionale precoce può non essere severo e quindi evidente all'indagine ecografica [….]per quanto riguarda l'arco aortico dx e la vena cava superiore sx persistente, queste sono anomalie potenzialmente diagnosticabili solo attraverso l'utilizzo della scansione
“3vasi”, scansione attualmente non prevista dalle linee guida nazionali ed internazionali nel contesto dell'esame ecografico di screening del II trimestre. La schisi facciale di cui al punto 2 presentata, è risultata essere una grave forma di CH bilaterale completa, con profonda alterazione delle strutture del volto, in particolare del labbro superiore e delle narici, nonché delle strutture premaxillari.
Non v'è dubbio che un tale sovvertimento anatomico debba associarsi ad una grossolana modificazione delle caratteristiche somatiche fetali, venendosi così a creare delle condizioni particolarmente “favorevoli” per una diagnosi ecografica già nel II trimestre di gravidanza. Come riportato dalla letteratura scientifica, le labioschisi isolate e le CH in generale, si associano alle più alte “detection rate” nei vari studi citati, mentre sono le palatoschisi isolate le anomalie che più spesso, talvolta nella totalità dei casi, vengono misconosciute nel corso dei vari controlli ecografici della gravidanza [….]”; che su tutti i quesiti i nominati CTU avevano risposto che le condizioni pregresse della madre non necessitavano di approfondimento;
che, in ordine al secondo quesito, sulla possibilità di rilevare la più idonea diagnosi prenatale di malformazione del feto, proprio con riferimento alla CH, i consulenti avevano attestato che la stessa sarebbe stata possibile fin dalla ecografia del 23.09.2015 e da quella successiva del 02.12.2015 e che, quindi, sarebbe stata possibile la diagnosi prenatale con le limitazioni relative alla metodica del tipo di apparecchiature di scarsa qualità; che il risultato ecografico meritava un ulteriore approfondimento diagnostico;
che, in buona sostanza, la mancanza di lettura ecografica dell'apparato facciale non aveva reso possibile una diagnosi tempestiva e, quindi, un approfondimento diagnostico di altre eventuali malformazioni del feto, tra cui quella cardiologica (doppia omissione); che al capitolo
4 i professionisti avevano risposto che “[….]le condizioni fisiche attuali della minore sono indipendenti dalla condotta dei sanitari ai quali va imputato l'errore della
pagina 4 di 22 omessa diagnosi che non ha permesso alla madre di autodeterminarsi circa la nascita del feto con gravi malformazioni [….]”; che questo accertamento dichiarato inglobava il quesito n. 5 circa gli effetti di una tempestiva diagnosi prenatale;
che la grave forma malformativa cardiaca e il grave quadro di CH erano proprio le malformazioni non diagnosticate in fase prenatale;
che il Collegio medico legale aveva attestato che il danno biologico alla persona in ambito civilistico era pari all'80 – 100% e che la responsabilità andava attribuita al medico e alla struttura convenuta;
che al quesito 10 il Parte_3
Collegio medico, in risposta sulla invalidità, accentuava la circostanza additando quella negata autodeterminazione della madre alla interruzione della gravidanza che, congiunta con l'altra ipotesi di mancato orientamento legato alla omessa diagnosi prenatale, aveva stravolto la vita dei genitori istanti;
che il sanitario che aveva eseguito le ecografie prenatali non si era uniformato alle buone pratiche scientifiche nazionali ed internazionali ed ai protocolli esistenti;
che il diritto al risarcimento del danno riguardava la privazione della facoltà di esercitare una consapevole scelta, letta però come deprivazione del diritto materno di esercitare volontariamente l'interruzione di gravidanza quale conseguenza della omessa informazione sulla esistenza di malformazioni fetali;
che il danno futuro riguardava il danno consistente nelle spese per assistenza personale patite dalla vittima di lesioni, ex art. 1223 c.c. e il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrebbe avuto bisogno in considerazione delle menomazioni da cui la stessa era afflitta;
che il risarcimento andava quantificato in tal senso e rapportato alla durata presumibile dell'esborso
(assistenza continua nelle 24 ore giornaliere in capo alla mamma o al padre ovvero a personale specializzato in strutture dedicate matura una rendita non inferiore a
€4.000,00 mensili); che le conseguenze dell'omessa diagnosi erano costituite dalla totale dedizione dei genitori alla piccola , che si nutriva artificialmente Per_1 attraverso lo stomaco e dal mutamento del contesto di vita della mamma e del padre;
che la stessa mamma, se debitamente edotta, avrebbe superato l'evento nascita, operando una scelta coordinata con la ipotesi di danni al proprio benessere psichico;
che la stessa si sarebbe orientata nel mettere alla luce ed accudire con i dovuti supporti la piccola senza gravi atteggiamenti devastanti dal punto di vista psicologico e materiali;
che, solo successivamente al parto, i genitori erano venuti a pagina 5 di 22 conoscenza della malattia congenita sofferta dalla figlia;
che seguiva l'inabilità temporanea provocata dal profondo dolore e dal repentino cambio di vita cui l'inattesa condizione della bambina aveva costretto la ricorrente, la quale aveva dovuto cambiare vita senza ricongiungere il nucleo familiare precedente ed in particolare differendo a data da destinarsi una convivenza con i due figli e Per_4
, nati dal precedente matrimonio e rimasti a tutt'oggi in Moldavia. Per_5
La , costituitasi in giudizio, contestava Controparte_5 la domanda avversaria, rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito. Per le ragioni in fatto e diritto come esposte al punto specifico della presente comparsa di costituzione e risposta, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento, la comparente insiste per il rigetto dell'avversa domanda, CP_4 siccome palesemente infondata e carente di prova, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità nei confronti della comparente in relazione a quanto lamentato CP_4 dagli odierni attori. Ancora nel merito. Fermo quanto dedotto ed eccepito al punto precedente, di cui si insiste per il pieno accoglimento, per le ragioni in fatto e diritto come esposte al punto specifico della presente comparsa di costituzione e risposta, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento, la comparente insiste per il rigetto dell'avversa domanda, siccome palesemente CP_4 infondata e carente di prova anche da tale punto di vista, stante l'eccepita assenza del nesso causale tra l'evento ed il preteso danno biologico alla minore di cui gli attori chiedono il risarcimento. Sul quantum. Fermo e ribadito tutto quanto già dedotto ed eccepito ai due punti precedenti, che si ha qui per trascritto e richiamato insistendosi per il suo pieno accoglimento, per le ragioni in fatto e diritto come esposte al punto specifico della presente comparsa di costituzione e risposta, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento, solo per scrupolo difensivo, la comparente insiste per il rigetto della domanda attorea siccome CP_4 infondata e carente di prova anche in punto quantificazione pretesi danni. In via meramente subordinata ed in ogni caso, insiste affinchè l'eventuale risarcimento a riconoscersi venga decisamente ridotto, per le ragioni in fatto e diritto come esposte al punto specifico della presente comparsa di costituzione e risposta, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento”.
, a sua volta costituitosi, in via preliminare dichiarava di Controparte_2 pagina 6 di 22 voler chiamare in causa per Controparte_3 essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento della domanda principale, che nel merito contestava integralmente, concludendo come di seguito: “previa autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia Controparte_3 con sede in Corso Garibaldi 86 20121 Milano,pec:
[...]
, ogni contraria istanza disattesa, voglia il Email_1
Tribunale adito respingere le domande dei ricorrenti così come proposte, perchè inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande dei ricorrenti, si chiede che il
[... Tribunale voglia dichiarare tenuta, e per l'effetto condannare, la compagnia CP_3
a garantire e manlevare il concludente da ogni avversa Controparte_3 domanda. A tal fine si chiede che l'istruttore voglia differire la data della udienza di comparizione ad altra diversa udienza, concedendo al concludente congruo termine per la chiamata in causa del terzo garante. Si dichiara che la chiamata in causa del terzo non modifica la domanda né aumenta il valore della causa e pertanto si versa la somma di € 518,00 quale contributo unificato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da porsi a carico della ex art. Controparte_3
1917 3° comma cc, sia per il giudizio atp sia per quello di merito, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Era autorizzata la chiamata in causa della Controparte_3 che, ritualmente citata a comparire, non si costituiva ed era,
[...] pertanto, dichiarata contumace con ordinanza del 16.04.2025, allorché il fascicolo veniva, altresì, rinviato per discussione ex art. 281sexies c.p.c. al 20.01.2026.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25
– anticipava, peraltro, l'udienza al 22.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. ed all'esito trattenendo la causa a sentenza.
Va premesso che in tema di azione di risarcimento del danno da inadempimento o da inesatto adempimento contrattuale, ad avviso della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e nel solco della nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15333 del 2001, in applicazione dell'art.
pagina 7 di 22 1218 c.c. il creditore, fornita la prova del titolo dal quale trae fondamento la propria pretesa, ha il solo onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'intervenuto esatto adempimento, in assenza della quale l'inadempimento potrà ritenersi provato.
Con specifico riguardo al tema della responsabilità della struttura ospedaliera per violazione di obblighi connessi all'esecuzione di interventi chirurgici, va ulteriormente osservato che l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero comporta la conclusione tra le parti di un contratto cd. “atipico di spedalità”, per effetto del quale la struttura sanitaria si obbliga verso corrispettivo, nei confronti del paziente, ad eseguire l'intervento chirurgico attraverso l'operato di propri sanitari ed a fornire ulteriori servizi di carattere accessorio, quali ad esempio la messa a disposizione del personale infermieristico, del personale paramedico e l'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie anche in vista di possibili complicazioni, nonché ulteriori prestazioni di carattere più prettamente “alberghiero” come vitto, alloggio ecc. (al riguardo si vedano, per tutte, Cass. civ. nn. 2042/05;
13066/04).
Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria ha per l'appunto natura contrattuale e può scaturire tanto ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il medico sia stato scelto in quanto “di fiducia” del paziente.
Ciò posto, deve ancora osservarsi che in ipotesi – quale è quella che qui ci occupa - di ricovero ospedaliero della gestante, si configura un contratto con efficacia protettiva a favore del terzo, sorgendo a carico della struttura l'obbligo non soltanto di prestare alla stessa le cure necessarie a consentirle il parto, ma anche di effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto, e poi al neonato, idonee a garantirgli la nascita e ad evitargli ogni possibile danno pagina 8 di 22 (Cass. civ. n. 14488/04).
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti si evince l'intervenuto perfezionamento, tra la ricorrente e la , di un Parte_2 Parte_4 contratto di spedalità con efficacia protettiva a favore del terzo , dal Persona_1 quale scaturiva l'obbligo, a carico dei sanitari incardinati nella struttura, di usare la diligenza particolarmente qualificata, di cui all'art. 1176, II co., c.c., come sopra esplicitata: vi è, pertanto, la prova del titolo.
Per giurisprudenza, la violazione di tali obblighi ha comportato, fino all'entrata in vigore della Legge 08.03.2017 n. 24 (cd. “Legge Gelli-Bianco”), la responsabilità contrattuale non solo della struttura sanitaria, ma anche del sanitario il quale, stabilmente incaricato all'interno della stessa, avesse materialmente eseguito le prestazioni professionali in favore del paziente, in virtù del cd. “contatto sociale qualificato” che viene a stabilirsi tra medico e paziente all'atto dell'accettazione di quest'ultimo nella struttura, pur in assenza di uno specifico rapporto negoziale in essere con il sanitario;
criterio che pur nell'oggettiva oscillazione interpretativa, la giurisprudenza ha continuato a tenere fermo anche all'indomani dell'entrata in vigore del D.L. n. 158/12, conv. in L. 189/12 e che deve essere, del pari, confermato anche avuto riguardo ai fatti verificatisi e ai giudizi instaurati precedentemente alla data (01.04.2017) di entrata in vigore della L. n. 24/17 (cd. Legge Gelli – ), Per_6 che pure ha qualificato la responsabilità del sanitario stabilmente incardinato all'interno di una struttura pubblica o privata in termini di responsabilità extracontrattuale, essendo stata esclusa la retroattività di tale disposizione argomentando sulla scorta del tenore dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'orientamento interpretativo formatosi sull'applicazione del principio di irretroattività della legge (v., tra le altre, Trib. Avellino, Sez. II, 1806/17).
Alla stregua dell'impostazione di cui sopra, con riguardo alla posizione del resistente dott. viene, pertanto, oggi senz'altro in considerazione Controparte_6
l'istituto della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 ss. c.c..
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente sofferti iure proprio dal genitore occorre, viceversa, chiamare in causa – anche Parte_1
Contr avuto riguardo alla posizione della - l'istituto della responsabilità
pagina 9 di 22 extracontrattuale, atteso che il suddetto prossimo congiunto della minore non ha avuto alcun rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria in cui quest'ultima era ricoverati e può, pertanto, far valere la violazione, da parte della struttura sanitaria, non di una specifica obbligazione contrattuale, bensì del dovere generico di neminem laedere nella vita di relazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c..
Tanto premesso in chiave di ricostruzione normativa e passando al merito, le domande proposte dai sigg.ri e in proprio, avverso Parte_1 Parte_2
l' e il dott. , sono Controparte_5 Controparte_6 parzialmente fondate e devono essere, pertanto, accolte nei termini e nei limiti di cui appresso.
Dirimente - ai fini che qui ci occupano - risulta il tema dell'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento e tra evento e danni conseguenza risarcibili.
Prescrive al riguardo l'art. 1223 c.c. che i danni risarcibili sono solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato.
In tale prospettiva, per giurisprudenza costante (v., da ultimo, Cass. civ. n.
25160/18) si rende necessario indagare l'esistenza di un duplice nesso di causalità: uno fra comportamento ed evento, al fine di configurare una responsabilità ed uno fra evento e danno-conseguenza, per delineare i confini di detta responsabilità ed imputare all'inadempimento le singole conseguenze dannose, che ne siano conseguenza diretta ed immediata (v. anche Cass. civ. n. 9374/2006).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, l'indagine sull'esistenza della relazione causale fra inadempimento contrattuale ed evento dannoso, che va considerata secondo il criterio del “più probabile che non”, è cosa ben distinta da quella diretta ad individuare le singole conseguenze dannose, finalizzata solo a delimitare i confini esatti di una responsabilità risarcitoria già accertata (sentenza n. 21619/2017).
Con specifico riferimento all'accertamento della responsabilità contrattuale per colpa professionale in ambito medico-chirurgico, la giurisprudenza è dell'avviso che gravi sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, essendo invece onere di quest'ultimo, per andare assolto, provare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non pagina 10 di 22 imputabile (v. Cass. civ. n. 28992/19).
Si specifica, ancora, che nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria,
l'onere di provare la sussistenza del nesso di causa tra prestazione e danno grava sul paziente e che solo una volta fornita tale prova, sorge in capo al sanitario l'onere di dimostrare l'impossibilità di adempiere (v. Cass. civ. n. 5487/19).
Si sottolinea, infine, che “ove permanga il dubbio sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e la condotta dei sanitari, la mancanza della prova si risolve contro il danneggiato, la cui domanda deve essere respinta facendo applicazione delle regole generali sull'onere della prova ex art. 2697c.c.” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, n. 29331/19).
Quanto sopra implica, ovviamente, la prova del titolo e la previa allegazione di un inadempimento imputabile alla struttura e/o al sanitario (trattandosi di responsabilità contrattuale), ovvero la prova del fatto colposo di cui all'art. 2043 c.c.
(quanto alla diversa ipotesi della responsabilità aquiliana, avuto riguardo alla posizione dei prossimi congiunti diversi dalla gestante e dalla neonata).
Tanto premesso ed al fine di valutare le modalità del dispiegarsi delle prestazioni professionali, nonché eventuali profili di responsabilità ascrivibili ai sanitari (nello specifico, il radiologo dott. ) coinvolti Persona_7 nell'espletamento delle attività volte a favorire l'espulsione del feto e successive presso il presidio ospedaliero della , ove la sig.ra Parte_5 Parte_2 si era ricoverata a seguito di gravidanza, vaniva incardinato davanti al Tribunale di
Latina il procedimento ex art. 696bis c.p.c. r.g. n. 6091/23, nel corso del quale si provvedeva all'espletamento della CTU acquisita agli atti del presente giudizio, i cui esiti – siccome frutto di indagini compiute in modo serio, rigoroso, approfondito ed esente da censura sotto l'aspetto della coerenza logica - vengono interamente fatti propri dal Tribunale.
All'udienza del 14.09.2023 il Giudice Istruttore nominava il Dott. Per_8
(medico chirurgo specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) e il
[...]
Dott. (medico chirurgo specialista in Ginecologia ed Ostetricia) Persona_9 quali consulenti tecnici d'ufficio, formulando loro i seguenti quesiti: “… 1. Elenchi il pagina 11 di 22 collegio peritale la documentazione esaminata e descriva la storia clinica del minore e della madre ed in particolare indichi gli accertamenti e gli esami svolti e dica se siano stati adeguati alle condizioni della paziente ovvero se le condizioni pregresse della madre richiedessero un immediato ulteriore approfondimento;
2. Dica il collegio peritale se fosse possibile la diagnosi prenatale sulla base degli esami clinici svolti;
3.
Dica il collegio peritale se fosse possibile la diagnosi prenatale sulla base di ulteriori approfondimenti e se gli stessi fossero dovuti ovvero consigliati in relazione a tutte le circostanze cliniche del caso concreto ed all'anamnesi familiare;
4. Tenuto conto delle condizioni fisiche preesistenti e dell'età, dica, pertanto, il collegio peritale se le condizioni fisiche attuali del minore siano o meno, ed in che misura, riconducibili alla diagnostica omessa specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dal/dai sanitari;
5. Dica il collegio peritale se una tempestiva diagnosi prenatale avrebbe consentito un intervento/trattamento che avrebbe portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
6. Dica il collegio peritale quali postumi sono residuati e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora fosse stato possibile un intervento/trattamento determinando in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
7. Indichi il collegio peritale la durata della inabilità temporanea assoluta e/o parziale della minore specificandone la misura percentuale con valutazione motivata e precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità;
8. Indichi il collegio peritale gli esiti di carattere permanente in danno della minore, indicando
l'entità della lesione alla integrità psico-fisica ed i barémes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichino i CC.TT.UU. il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della minore indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive della minore;
9. Indichi il collegio peritale nel caso in cui la madre si sia sottoposta ad attività sanitaria presso medici diversi o presso strutture sanitarie
pagina 12 di 22 diverse, la parte (o percentuale) di responsabilità e la conseguente entità dei postumi addebitabile a ciascun medico/struttura singolarmente ed il criterio di determinazione dell'invalidità complessiva e di quella relativa ad ogni trattamento sanitario ritenuto incongruo;
10. Dica il collegio peritale se i postumi impediranno in futuro, in tutto o in parte, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa alla minore;
11. Dica il collegio peritale se il sanitario/i ha osservato le Linee Guida e/o si sia uniformato alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
12.
Accertino i CC.TT.UU. l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie;
13. Indichino i CC.TT.UU. la Letteratura scientifica esaminata;
14. Riferiscano quant'altro utile ai fini di giustizia;
15. Diano conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte alle operazioni peritali, e dell'adesione o dell'eventuale dissenso di costoro rispetto alle argomentazioni sostenute dai CC.TT.UU.; in caso di dissenso non generico dei consulenti di parte, i CC.TT.UU. ne esponga le motivazioni e le sottoponga
a dettagliato vaglio critico;
16. Provvedano ad adoperarsi per una definizione transattiva della lite, mediante prospettazione alle parti, all'esito dei compiuti accertamenti, di un'ipotesi di accordo in relazione al quale le stesse verranno esplicitamente invitate a prendere una posizione chiara”.
I sanitari hanno individuato l'oggetto dell'indagine evidenziando come a venire in considerazione fosse “…una malformazione fetale complessa non diagnosticata durante gli esami ecografici di screening eseguiti sulla Signora il Parte_2
22.07.2015, il 23.09.2015 e il 02.12.2015, durante la sua gravidanza che si concluse con il parto di in data 27.01.2016”. Persona_1
In punto di considerazioni specialistiche, i CTU hanno evidenziato: che “Il mancato sospetto diagnostico, verosimilmente raggiungibile già alla 22° settimana + 3 giorni, durante l'ecografia del 23.09.2015 (che comunque sarebbe stato più opportuno eseguire una o due settimane prima), certamente evidente alla 32° settimana + 3 giorni, durante l'ecografia del 02.12.2015, ha comportato la mancata richiesta di consulenze in centri di diagnosi prenatale di 3° livello, che avrebbero permesso di confermare la diagnosi di patologia che affliggeva almeno l'estremità cefalica del feto, ma probabilmente anche quella cardiaca”; che “Giungere alla diagnosi alla 22° pagina 13 di 22 settimana di gestazione avrebbe consentito alla madre di interrompere la gravidanza, ove ce ne fossero state le condizioni cliniche, secondo quanto stabilito dalla legge 194 del 1978. Specificamente l'articolo 6 della citata legge sull'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) recita: L'IVG, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie
o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”; che “La mancata diagnosi prenatale, almeno quella di CH (essendo quella della complessa malformazione cardiaca di difficile evidenziazione considerando la difficoltà tecnica delle scansioni necessarie per i rilievi
e le condizioni della gestante con spessore addominale notevole) non ha permesso ai genitori di prendere coscienza per tempo della patologia che affliggeva il feto, considerarne la gravità, vivere fin da allora le emozioni e i risvolti psichici inevitabilmente poi vissuti in seguito, al momento della nascita della piccola Per_1
, come evento assolutamente inatteso e imprevisto. La mancata diagnosi
[...] prenatale non ha permesso alla coppia di adattarsi alla notizia, di elaborarne il significato, di capire davvero il peso, la responsabilità, il coinvolgimento emotivo, sentimentale ed economico che la nascita di un figlio affetto da handicap avrebbe determinato all'interno della famiglia e, specificamente, della coppia genitoriale”.
In termini di conclusioni specialistiche, i sanitari hanno rilevato: che “La complessa malformazione cardiaca evidenziata alla nascita della piccola si Per_1 conferma essere stata di difficile diagnosi, sia per i limiti della metodica diagnostica utilizzata, sia dallo spessore del pannicolo adiposo addominale (citato come limite dell'esame ecografico) sia probabilmente, ma assai verosimilmente, dalla scarsa qualità dello strumentario utilizzato”; che, “…viceversa, appare colposa per imperizia la mancata diagnosi della grave CH bilaterale, questa certamente evidenziabile sia all'ecografia del 23.09.2015 che a quella del 02.12.2015”.
La “DIAGNOSI MEDICO-LEGALE” è stata di “Nascita a termine di feto con gravi malformazioni fisiche (cardiopatia complessa, CH bilaterale) in mancata diagnosi prenatale”.
Quanto alle “CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI”, gli specialisti hanno rilevato che pagina 14 di 22 “Sulla base degli atti, della visita medica, del parere dello specialista CO-CTU Dott.
si possono fare le seguenti considerazioni. 1) Esistono profili di responsabilità Per_9 professionale a carico dei sanitari convenuti per il mancato sospetto diagnostico verosimilmente raggiungibile alla 22° settimana + 3 giorni almeno, durante l'ecografia del 23.09.2015, dove la diagnosi di CH era possibile o quantomeno la situazione ecografica era tale da fornire l'indicazione per una indagine più approfondita di II livello. Alterazioni che non sono state evidenziate neppure successivamente alla ecografia del 02.12.2015. 2) La mancata diagnosi prenatale non ha permesso alla ricorrente di avere contezza della condizione del feto e in tal modo avrebbe garantito il rispetto del diritto all'autodeterminazione, ovvero all'interruzione terapeutica di gravidanza, come previsto dalla legge 194/78 ed entro i termini dovuti
(art. 6). Il non aver preso contezza di tale risultato ha privato la paziente dell'informazione sul suo stato di rischio e sulle possibili indagini aggiuntive che
l'avrebbero portata, secondo il principio del “più probabile che non”, ad avere la diagnosi malformazione genetica in tempo per decidere sulla prosecuzione della gravidanza. Ad ogni modo, appare doveroso sottolineare come la giurisprudenza espressasi sull'autodeterminazione della donna in gravidanza esposta al rischio di
“salute fisica e psichica” prevedrebbe che la ricorrente stessa dimostri di avere intenzione ex ante di interrompere la gravidanza in caso di anomalia fetale invalidante”.
In risposta al quesito n. 2 (se fosse possibile la diagnosi prenatale sulla base degli esami clini svolti) i CTU hanno evidenziato, quindi, che “La diagnosi prenatale di malformazione del feto, almeno per quel che riguarda la CH, era possibile fin dall'ecografia eseguita in data 23.09.2015, come anche successivamente con l'ecografia del 02.12.2015”.
In risposta al quesito n. 3 (se fosse possibile la diagnosi prenatale sulla base di ulteriori approfondimenti e se gli stessi fossero dovuti ovvero consigliati in relazione a tutte le circostanze cliniche del caso concreto ed all'anamnesi familiare) i consulenti hanno stigmatizzato l'operato di parte resistente, sottolineando che “Pur con le limitazioni relative alla metodica del tipo di apparecchiature dello spessore del pannicolo adiposo addominale (citato come limite dell'esame ecografico e verosimilmente della scarsa qualità dello strumento utilizzato), il risultato ecografico pagina 15 di 22 meritava un ulteriore approfondimento diagnostico”.
La risposta al quesito n. 4 (eventuale riconducibilità delle condizioni fisiche attuali della minore alla diagnostica omessa) è stata nel senso che “Le condizioni fisiche attuali della minore sono indipendenti dalla condotta dei sanitari, ai quali va imputato solo l'errore diagnostico che non ha permesso alla madre di autodeterminarsi circa la nascita del feto con gravi malformazioni”, il che ha comportato la risposta negativa anche al successivo quesito n. 5 (idoneità di una tempestiva diagnosi prenatale a consentire il ricorso a trattamenti suscettibili di determinare la guarigione di ). Persona_1
In risposta al quesito n. 11 è stato, ancora, evidenziato che “Il sanitario che ha eseguito le ecografie prenatali non si è uniformato alle buone pratiche accreditate dalla
Comunità scientifiche nazionali e internazionali e ai protocolli esistenti”.
E' emerso, pertanto, un rilevante profilo di inadempimento contrattuale ex art. 218 c.c. a carico della resistente , nonché integrante illecito ex art. Parte_6
2043 c.c. a carico del sanitario , consistito nell'omessa tempestiva Controparte_6 diagnosi di malformazione del feto, che sarebbe stata possibile “…almeno per quel che riguarda la CH…fin dall'ecografia eseguita in data 23.09.2015, come anche successivamente con l'ecografia del 02.12.2015”.
La condotta omissiva del sanitario non ha inciso in alcun modo sulle condizioni fisiche della minore, nel senso che anche una diagnosi tempestiva non avrebbe consentito in alcun modo di ricorrere a trattamenti suscettibili di determinare la guarigione della bambina o di prevenire anche solo in parte l'insorgenza e lo sviluppo delle malformazioni.
In altri termini, essendo state le patologie considerate irreversibili ed insuscettibili di qualsiasi forma di cura, è del tutto evidente che anche una diagnosi tempestiva non avrebbe consentito in alcun modo di neutralizzarle o di ridurne la portata lesiva.
Dalle considerazioni sopra emarginate discende che, difettando il nesso Contr causale tra la condotta omissiva della e del e le patologie riscontrate CP_2 nella piccola , nessuna responsabilità può essere attribuita alle parti Per_1 resistenti sotto tale profilo, con conseguente, inevitabile reiezione della domanda pagina 16 di 22 proposta dai ricorrenti nell'interesse della minore.
Molteplici sono, peraltro, gli eventi lesivi astrattamente riconducibili alla condotta della omessa diagnosi.
Sul tema, la giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. civ., III Sez., n. 12000 del
03.05.2024) è dell'avviso che il “consenso informato” del paziente, che il sanitario è obbligato ad acquisire, costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento medico, con la conseguenza che l'errata esecuzione di quest'ultima genera un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo d'informazione; che sono, infatti, diversi i diritti – rispettivamente, alla “autodeterminazione” delle scelte mediche e all'integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi, come chiarito dalla pronuncia 16892/2019, che cassava la pronuncia con cui il giudice di merito, nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla omessa rilevazione e comunicazione della malformazione del feto, aveva pronunziato esclusivamente in ordine ai danni da mancata interruzione della gravidanza, per carenza di prova riguardo alla volontà della donna di non portare a termine la stessa, omettendo del tutto di valutare gli altri e diversi danni e le relative conseguenze, nella specie indicate nell'impossibilità di prepararsi, come genitori, psicologicamente e materialmente alla nascita di un figlio malformato.
In altre parole, afferma la Corte che “i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche agli altri che siano connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, quali, ad esempio, il ricorso, per tempo, a una psicoterapia o quanto meno la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio” (v. anche Cass. civ. nn. 2798/23 e 16633/23.
Si è affermato, ancora (v. Cass. civ. 2798/23) che “Ad una corretta informazione consegue la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano postoperatorio riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili quanto inaspettate per il paziente a causa dell'omessa informazione”.
pagina 17 di 22 La Cassazione (n. 30727/2019) ha sottolineato, inoltre, che il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l'obbligo d'informare la paziente della possibilità di ricorrere a un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.
Applicando le sopra richiamate coordinate interpretative in tema di onere del nesso causale al caso che ci occupa, occorre in prima battuta verificare se l'omissione colposa ascrivibile ai resistenti (condotta) abbia causato la lesione della libertà di autodeterminazione della gestante in ordine alla interruzione volontaria della gravidanza (evento), della quale sussistessero i presupposti di legge.
A tal fine, la giurisprudenza è dell'avviso che sia onere di chi chiede il risarcimento dimostrare la pregressa volontà della madre di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, in ipotesi di tempestivamente rilevate e comunicate malformazioni del feto.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che l'onere di provare che la madre, se fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia del feto, avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza – che può essere assolto tramite presunzioni – impone il ricorso alla prova logica, richiedendo la raccolta di plurimi e distinti elementi fattuali (come, ad esempio, il ricorso ad un consulto medico per conoscere lo stato di salute del nascituro, la richiesta di esami specifici intesi ad escludere malformazioni, le precarie o alterate condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero a favore della possibilità di abortire in caso di malformazioni del feto) indispensabili per poter risalire induttivamente alla prova presuntiva semplice e grava, come tale, sulla parte attrice, in applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio nel processo civile (v., tra le altre, Cass. civ. n. 11123/20).
Ebbene, nella specie parte ricorrente non ha allegato alcun elemento da cui ricavare la prova presuntiva semplice di cui sopra: ne discende che la relativa domanda deve essere respinta, per essere rimasta sfornita di prova.
Ritiene, viceversa, il Tribunale che sussista, nel caso che ci occupa, il nesso pagina 18 di 22 causale tra la condotta omissiva dei resistenti e la perdita della possibilità, per parte ricorrente, di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, ad esempio ricorrendo, per tempo, a una psicoterapia, o quanto meno organizzando tempestivamente la propria vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio.
In tale prospettiva, il riscontro, in un figlio, di malformazioni alla nascita costituisce, già di per sé e in base al senso comune, fonte di disperazione e sofferenza enorme nel genitore che, nonostante ciò, decida comunque in modo consapevole di portare avanti la gravidanza, predisponendosi all'organizzazione della propria futura nell'ottica esclusiva dell'assistenza continua al figlio.
E' del tutto evidente, allora, che – alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata - l'omessa tempestiva diagnosi di tali malformazioni, nel porre il genitore di fronte al fatto compiuto e nell'impedirgli, per l'appunto, di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, ricorrendo, per tempo, a una psicoterapia o quanto meno organizzando tempestivamente la propria vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio, costituisce fonte di danno non patrimoniale risarcibile, sub specie di lesione della libertà di autodeterminazione in ordine alla scelte esistenziali dell'individuo ex art. 2 Cost..
Tornando al caso che ci occupa, detto pregiudizio risulta senz'altro riscontrabile, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente in tal senso e della gravità estrema delle lesioni riscontrate in capo alla minore affetta da una Persona_10 invalidità del 100%, impossibilitata a compiere autonomamente qualsiasi attività della vita quotidiana e financo ad alimentarsi per via orale.
Trattandosi, peraltro, di pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, lo stesso deve essere liquidato in via equitativa ex art. 1223 c.c..
In tale prospettiva, ritiene il Tribunale di liquidare in favore dei ricorrenti e a titolo di danno non patrimoniale – tenuto conto della Parte_7 Parte_2 estrema gravità delle patologie da cui è affetta la figlia, come sopra rappresentata e della connessa necessità, per i genitori, di dedicare la loro intera vita in via esclusiva alla cura della minore senza essersi, a causa della omessa diagnosi, adeguatamente preparati ed organizzati, né avere tempestivamente fatto ricorso a supporti pagina 19 di 22 psicologici – l'importo complessivo di €100.000,00 all'attualità.
Sulla predetta somma vanno calcolati gli interessi da cd “lucro cessante” in omaggio alla nota opzione ermeneutica di Cass. civ., SS.UU., n. 1712/95, da computarsi sui singoli scaglioni annualmente rivalutati a far tempo dalla nascita
(27.01.2016) della minore, per un totale ad oggi di € 111.497,45.
In conclusione, in parziale accoglimento della relativa domanda, la Pt_6
e dovranno essere condannati, in solido tra loro, a
[...] Controparte_2 corrispondere a e a titolo di risarcimento del danno non Parte_7 Parte_2 patrimoniale, l'importo di € 111.497,45 all'attualità, oltre agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. a far tempo dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo.
Le spese di lite relative al presente giudizio e al procedimento ex art. 696bis
c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di note conclusive nel giudizio di merito.
Le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico dei resistenti, in parti uguali tra loro.
Il resistente in subordine ha chiesto, peraltro, che il terzo Controparte_7 chiamato fosse condannato a Controparte_3 tenerlo indenne dalle conseguenze economiche dell'accoglimento della domanda avanzata nei suoi confronti.
La domanda è fondata e merita accoglimento, essendo stato documentato il diritto dell'assicurato attraverso la produzione del relativo contratto di assicurazione: il suddetto terzo – che non si è, del resto, costituito al fine di fornire una diversa ricostruzione dei fatti o di contestare l'operatività della copertura assicurativa - dovrà essere, pertanto, condannato a tenere indenne il dagli oneri CP_2 economici di cui sopra.
Le spese di lite relative ai rapporti processuali tra resistente e terzo chiamato in causa seguono, del pari, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 20 di 22 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie per quanto di ragione la domanda proposta in proprio dai genitori della minore e, per l'effetto, condanna la Persona_1 Controparte_1
e il dott. , in solido tra loro, a corrispondere
[...] Controparte_2
a e a titolo di risarcimento del danno non Parte_7 Parte_2 patrimoniale scaturente, rispettivamente, da inadempimento contrattuale e da illecito aquiliano, la somma complessiva di €111.497,45, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo;
• respinge le domande avanzate dai ricorrenti nell'interesse della minore Per_1
;
[...]
• condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite relative al presente giudizio e al procedimento ex art. 696bis c.p.c., che liquida quanto al primo in complessivi €12.522,00, di cui €11.977,00 a titolo di compensi professionali ed €545,00 per esborsi e quanto al secondo in complessivi €4.113,00, di cui €3.827,00 a titolo di compensi professionali ed
€286,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge;
• pone le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. definitivamente a carico dei resistenti, in parti uguali tra loro;
• in accoglimento della relativa domanda, condanna la
[...]
a tenere indenne dagli oneri Controparte_3 Controparte_2 economici, di cui ai punti che precedono;
• condanna il terzo a rifondere al le spese di lite relative alla chiamata CP_2 in causa, che liquida in complessivi €11.018,00, di cui €10.500,00 a titolo di compensi professionali ed €518,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge.
Latina, 22/12/2025
Il Giudice pagina 21 di 22 dott. GIANLUCA AB
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