Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2187
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Omessa diagnosi prenatale CH

    La diagnosi prenatale di malformazione del feto, almeno per quel che riguarda la CH, era possibile fin dall'ecografia eseguita in data 23.09.2015, come anche successivamente con l'ecografia del 02.12.2015. Il sanitario che ha eseguito le ecografie prenatali non si è uniformato alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e ai protocolli esistenti.

  • Accolto
    Mancato approfondimento diagnostico

    Pur con le limitazioni relative alla metodica del tipo di apparecchiature dello spessore del pannicolo adiposo addominale (citato come limite dell'esame ecografico e verosimilmente della scarsa qualità dello strumento utilizzato), il risultato ecografico meritava un ulteriore approfondimento diagnostico.

  • Accolto
    Errore diagnostico e mancata autodeterminazione materna

    La mancata diagnosi prenatale non ha permesso alla coppia di prendere coscienza per tempo della patologia che affliggeva il feto, considerarne la gravità, vivere fin da allora le emozioni e i risvolti psichici inevitabilmente poi vissuti in seguito, al momento della nascita della piccola Persona_1, come evento assolutamente inatteso e imprevisto. La mancata diagnosi prenatale non ha permesso alla coppia di adattarsi alla notizia, di elaborarne il significato, di capire davvero il peso, la responsabilità, il coinvolgimento emotivo, sentimentale ed economico che la nascita di un figlio affetto da handicap avrebbe determinato all'interno della famiglia e, specificamente, della coppia genitoriale.

  • Rigettato
    Nesso causale tra condotta omissiva e patologie della minore

    Dalle considerazioni sopra emarginate discende che, difettando il nesso causale tra la condotta omissiva della Controparte_1 e del Controparte_2 e le patologie riscontrate nella piccola Persona_1, nessuna responsabilità può essere attribuita alle parti resistenti sotto tale profilo, con conseguente, inevitabile reiezione della domanda proposta dai ricorrenti nell'interesse della minore.

  • Accolto
    Perdita della possibilità di autodeterminazione e predisposizione alla nascita

    Ritiene, viceversa, il Tribunale che sussista, nel caso che ci occupa, il nesso causale tra la condotta omissiva dei resistenti e la perdita della possibilità, per parte ricorrente, di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, ad esempio ricorrendo, per tempo, a una psicoterapia, o quanto meno organizzando tempestivamente la propria vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio. In tale prospettiva, il riscontro, in un figlio, di malformazioni alla nascita costituisce, già di per sé e in base al senso comune, fonte di disperazione e sofferenza enorme nel genitore che, nonostante ciò, decida comunque in modo consapevole di portare avanti la gravidanza, predisponendosi all'organizzazione della propria futura nell'ottica esclusiva dell'assistenza continua al figlio. E' del tutto evidente, allora, che – alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata - l'omessa tempestiva diagnosi di tali malformazioni, nel porre il genitore di fronte al fatto compiuto e nell'impedirgli, per l'appunto, di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita, ricorrendo, per tempo, a una psicoterapia o quanto meno organizzando tempestivamente la propria vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio, costituisce fonte di danno non patrimoniale risarcibile, sub specie di lesione della libertà di autodeterminazione in ordine alla scelte esistenziali dell'individuo ex art. 2 Cost..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2187
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 2187
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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