TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2081/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. VENDER LORENA Parte_1
e con l'Avv. VENDER LORENA CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. premesso di aver CP_1 Parte_1 contratto matrimonio, in data 10.11.2012, in Dimaro (TN), trascritto presso il Comune di Dimaro Folgarida, al n. 2, parte 2, Serie C, anno 2012, e che dalla loro unione, in data 25.08.2014, è nato il figlio Per_1
Le parti, con ricorso depositato l'08.05.2025, esponevano la cessazione della comunione materiale e spirituale, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di una loro riconciliazione e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento dichiarasse la separazione personale, con annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni: - i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
1. Affido condiviso il figlio viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori Persona_2 ai sensi dell'art. 337-bis c.c. e manterrà la residenza principale presso il domicilio della madre in Malè (TN), Via Trento n. 55/d;
2. Assegnazione della casa coniugale
-la casa familiare sita in Malè alla Via Trento n. 55/d, e tavolarmente identificata Co dalla p.ed. 462 p.m. 1 in . 827 in C.C. Malè, resterà in godimento alla madre quale genitore presso cui il minore avrà la propria residenza principale, ai Per_1 sensi dell'art. 337-bis c.c.;
3.Diritto di visita periodo ordinario
-i coniugi, considerati i buoni rapporti comunque sussistenti tra loro nella gestione del minore, concordano di lasciare libera la frequentazione padre/figlio e, in particolare, stabiliscono che, durante il periodo scolastico, il minore trascorra un pari periodo di tempo con entrambi;
-nella denegata ipotesi in cui l'equa suddivisione del tempo tra i due genitori non risultasse praticabile o comunque non rispondesse all'interesse del minore, gli stessi coniugi concordano per l'applicazione del seguente protocollo di gestione: a) il minore trascorrerà il tempo prevalente con la madre presso il cui domicilio è fissata la residenza anagrafica;
b) il padre avrà il diritto di tenere con sé il minore:
-a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola (o ore 16.00 se festivo) sino al lunedì al rientro a scuola (o ore 9.00 se festivo)
- un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il giovedì) dall'uscita di scuola fino al mattino successivo, con riaccompagnamento del minore a scuola la mattina successiva (o a casa della madre alle ore 9.00 se festivo) a carico del padre;
c) sono fatte salve modalità diverse, da concordarsi di volta in volta tra i genitori, in considerazione delle esigenze del minore d) i coniugi stabiliscono sin d'ora che, ai fini dell'entrata in vigore del protocollo sopra riportato - con le relative conseguenze anche di natura patrimoniale stabilite al successivo punto 5 - sarà sufficiente che, anche uno solo dei coniugi, manifesti tale intenzione all'altro per iscritto con un preavviso di mesi due. Decorso tale termine dalla comunicazione, senza necessità di ulteriore accordo, il protocollo si intenderà automaticamente attivato, con applicazione integrale delle condizioni in esso previste.
4. Suddivisione delle vacanze
Pag. 2 di 6 − durante le vacanze natalizie e pasquali i periodi di vacanza verranno divisi in due parti eguali tra i genitori introducendo un'alternanza delle festività principali (Natale e Pasqua) tra i due;
− per le vacanze estive saranno suddivise in due periodi di pari durata tra i genitori. Viene comunque fatto salvo l'obbligo/possibilità per ciascun genitore di trascorrere due settimane con il minore (le due settimane potranno quindi essere continuative tra loro oppure suddivise in due tranche di sette giorni consecutivi ciascuno).
− i genitori si impegnano a concordare le modalità di suddivisione delle vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché di ogni diversa esigenza organizzativa, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto all'inizio del periodo interessato;
− i genitori si impegnano a collaborare tra loro per concordare eventuali diverse modalità di frequentazione in ragione delle esigenze scolastiche, sportive, sociali o sanitarie del minore.
5. Contributo nel mantenimento ordinario e straordinario del minore
− considerato che viene stabilito che il minore trascorrerà eguale tempo con entrambi i genitori, allo stato non viene previsto alcun assegno di mantenimento ordinario a carico dell'uno o dell'altro genitore, ciascuno provvedendo direttamente al mantenimento del figlio durante i periodi di rispettiva permanenza;
− nella denegata ipotesi in cui la gestione paritetica non fosse più attuabile o comunque non rispondesse all'interesse del minore e si applicasse pertanto il protocollo di visita stabilito al punto 3 secondo paragrafo, le parti concordano sin da ora che si impegna a versare alla moglie a titolo di Parte_1 contributo nel mantenimento del figlio la somma mensile complessiva di Per_1
Euro 250,00.= (duecentocinquanta/00), somma da versarsi in via anticipata entro il 10 del mese sul conto corrente bancario intestato a i cui estremi CP_1 sono già noti al marito. Tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT al mese di giugno di ogni anno, con prima rivalutazione il 1° giugno 2026. La somma di cui sopra riguarda il mantenimento ordinario così come individuato dalla circolare CNF dd. 29.11.2017 contenente le “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia”;
-in punto spese straordinarie i coniugi stabiliscono concordemente che le stesse vengano imputate nella quota del 50% in capo a e del 50% in capo CP_1
a . Parte_1
Pag. 3 di 6 Nella specificazione delle stesse verrà seguita la ripartizione prevista dalla “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia” dettate dal CNF dd. 29.11.2017 ragion per cui
1) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione in cui rientrano libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
2) SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso del genitore pagante ove superiori singolarmente ad Euro 150,00 suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
− spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
− spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
− organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare si prevede che il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email,
Pag. 4 di 6 Whatsapp, pec, ecc.), dovrà manifestare o il proprio assenso o un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso al genitore che avrà anticipato la spesa avrà luogo entro 15 giorni dalla richiesta e previa esibizione della relativa documentazione comprovante l'avvenuto esborso.
6. Assegno unico
-le parti danno atto che l'assegno unico e universale per il figlio minore Per_1 previsto dal D. Lgs. n. 230/2021, è percepito dal genitore presso cui il minore ha la residenza anagrafica, ossia la madre;
CP_1
7. Altre pattuizioni sul figlio
- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
- i genitori preferiranno – in caso di impossibilità di provvedere direttamente alla custodia del minore – primariamente l'ausilio dell'altro genitore piuttosto che l'intervento di figure terze.
8.Decisioni economiche tra coniugi
- i coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti;
- i coniugi stabiliscono di comune accordo che il conto corrente cointestato ([...]), di cui alle premesse, resterà temporaneamente cointestato e sarà utilizzato prevalentemente per il pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori, relative al figlio minore In caso di contestazioni sull'utilizzo del summenzionato conto, a Per_1 richiesta anche di uno solo dei due coniugi, le parti stabiliscono che la somma residua presente al momento sul tale conto corrente verrà suddivisa tra ciascun coniuge in parti uguali tra loro;
- le parti dichiarano che tali accordi definiscono i rapporti tra coniugi e che risolvono le posizioni dare/avere tra gli stessi nascenti. Dichiarano di conseguenza di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro quali coniugi ad esclusione degli obblighi tutti che vengono assunti nel presente accordo;
− le spese relative all'assistenza legale nel presente procedimento verranno versate ½ ciascuno. Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ex art.473 bis. 51, comma 2, c.p.c. della sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Pag. 5 di 6 Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.05.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito di note scritte e documenti ex art.473 bis.13, comma 3 c.p.c. La Sig.ra e il Sig. , con note depositate CP_1 Parte_1
16.05.2025, confermavano le condizioni rassegnate in ricorso e depositavano congiuntamente documenti relativi alle loro dichiarazioni dei redditi, ai loro rapporti bancari e finanziari e alla titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati. La causa è stata posta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso tra i genitori e la collocazione prevalente presso la madre del figlio non risulta contrastare con l'interesse Per_1 dello stesso, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore,
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2081/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. VENDER LORENA Parte_1
e con l'Avv. VENDER LORENA CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. premesso di aver CP_1 Parte_1 contratto matrimonio, in data 10.11.2012, in Dimaro (TN), trascritto presso il Comune di Dimaro Folgarida, al n. 2, parte 2, Serie C, anno 2012, e che dalla loro unione, in data 25.08.2014, è nato il figlio Per_1
Le parti, con ricorso depositato l'08.05.2025, esponevano la cessazione della comunione materiale e spirituale, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di una loro riconciliazione e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento dichiarasse la separazione personale, con annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni: - i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
1. Affido condiviso il figlio viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori Persona_2 ai sensi dell'art. 337-bis c.c. e manterrà la residenza principale presso il domicilio della madre in Malè (TN), Via Trento n. 55/d;
2. Assegnazione della casa coniugale
-la casa familiare sita in Malè alla Via Trento n. 55/d, e tavolarmente identificata Co dalla p.ed. 462 p.m. 1 in . 827 in C.C. Malè, resterà in godimento alla madre quale genitore presso cui il minore avrà la propria residenza principale, ai Per_1 sensi dell'art. 337-bis c.c.;
3.Diritto di visita periodo ordinario
-i coniugi, considerati i buoni rapporti comunque sussistenti tra loro nella gestione del minore, concordano di lasciare libera la frequentazione padre/figlio e, in particolare, stabiliscono che, durante il periodo scolastico, il minore trascorra un pari periodo di tempo con entrambi;
-nella denegata ipotesi in cui l'equa suddivisione del tempo tra i due genitori non risultasse praticabile o comunque non rispondesse all'interesse del minore, gli stessi coniugi concordano per l'applicazione del seguente protocollo di gestione: a) il minore trascorrerà il tempo prevalente con la madre presso il cui domicilio è fissata la residenza anagrafica;
b) il padre avrà il diritto di tenere con sé il minore:
-a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola (o ore 16.00 se festivo) sino al lunedì al rientro a scuola (o ore 9.00 se festivo)
- un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il giovedì) dall'uscita di scuola fino al mattino successivo, con riaccompagnamento del minore a scuola la mattina successiva (o a casa della madre alle ore 9.00 se festivo) a carico del padre;
c) sono fatte salve modalità diverse, da concordarsi di volta in volta tra i genitori, in considerazione delle esigenze del minore d) i coniugi stabiliscono sin d'ora che, ai fini dell'entrata in vigore del protocollo sopra riportato - con le relative conseguenze anche di natura patrimoniale stabilite al successivo punto 5 - sarà sufficiente che, anche uno solo dei coniugi, manifesti tale intenzione all'altro per iscritto con un preavviso di mesi due. Decorso tale termine dalla comunicazione, senza necessità di ulteriore accordo, il protocollo si intenderà automaticamente attivato, con applicazione integrale delle condizioni in esso previste.
4. Suddivisione delle vacanze
Pag. 2 di 6 − durante le vacanze natalizie e pasquali i periodi di vacanza verranno divisi in due parti eguali tra i genitori introducendo un'alternanza delle festività principali (Natale e Pasqua) tra i due;
− per le vacanze estive saranno suddivise in due periodi di pari durata tra i genitori. Viene comunque fatto salvo l'obbligo/possibilità per ciascun genitore di trascorrere due settimane con il minore (le due settimane potranno quindi essere continuative tra loro oppure suddivise in due tranche di sette giorni consecutivi ciascuno).
− i genitori si impegnano a concordare le modalità di suddivisione delle vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché di ogni diversa esigenza organizzativa, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto all'inizio del periodo interessato;
− i genitori si impegnano a collaborare tra loro per concordare eventuali diverse modalità di frequentazione in ragione delle esigenze scolastiche, sportive, sociali o sanitarie del minore.
5. Contributo nel mantenimento ordinario e straordinario del minore
− considerato che viene stabilito che il minore trascorrerà eguale tempo con entrambi i genitori, allo stato non viene previsto alcun assegno di mantenimento ordinario a carico dell'uno o dell'altro genitore, ciascuno provvedendo direttamente al mantenimento del figlio durante i periodi di rispettiva permanenza;
− nella denegata ipotesi in cui la gestione paritetica non fosse più attuabile o comunque non rispondesse all'interesse del minore e si applicasse pertanto il protocollo di visita stabilito al punto 3 secondo paragrafo, le parti concordano sin da ora che si impegna a versare alla moglie a titolo di Parte_1 contributo nel mantenimento del figlio la somma mensile complessiva di Per_1
Euro 250,00.= (duecentocinquanta/00), somma da versarsi in via anticipata entro il 10 del mese sul conto corrente bancario intestato a i cui estremi CP_1 sono già noti al marito. Tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT al mese di giugno di ogni anno, con prima rivalutazione il 1° giugno 2026. La somma di cui sopra riguarda il mantenimento ordinario così come individuato dalla circolare CNF dd. 29.11.2017 contenente le “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia”;
-in punto spese straordinarie i coniugi stabiliscono concordemente che le stesse vengano imputate nella quota del 50% in capo a e del 50% in capo CP_1
a . Parte_1
Pag. 3 di 6 Nella specificazione delle stesse verrà seguita la ripartizione prevista dalla “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia” dettate dal CNF dd. 29.11.2017 ragion per cui
1) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione in cui rientrano libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
2) SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso del genitore pagante ove superiori singolarmente ad Euro 150,00 suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
− spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
− spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
− organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare si prevede che il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email,
Pag. 4 di 6 Whatsapp, pec, ecc.), dovrà manifestare o il proprio assenso o un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso al genitore che avrà anticipato la spesa avrà luogo entro 15 giorni dalla richiesta e previa esibizione della relativa documentazione comprovante l'avvenuto esborso.
6. Assegno unico
-le parti danno atto che l'assegno unico e universale per il figlio minore Per_1 previsto dal D. Lgs. n. 230/2021, è percepito dal genitore presso cui il minore ha la residenza anagrafica, ossia la madre;
CP_1
7. Altre pattuizioni sul figlio
- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
- i genitori preferiranno – in caso di impossibilità di provvedere direttamente alla custodia del minore – primariamente l'ausilio dell'altro genitore piuttosto che l'intervento di figure terze.
8.Decisioni economiche tra coniugi
- i coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti;
- i coniugi stabiliscono di comune accordo che il conto corrente cointestato ([...]), di cui alle premesse, resterà temporaneamente cointestato e sarà utilizzato prevalentemente per il pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori, relative al figlio minore In caso di contestazioni sull'utilizzo del summenzionato conto, a Per_1 richiesta anche di uno solo dei due coniugi, le parti stabiliscono che la somma residua presente al momento sul tale conto corrente verrà suddivisa tra ciascun coniuge in parti uguali tra loro;
- le parti dichiarano che tali accordi definiscono i rapporti tra coniugi e che risolvono le posizioni dare/avere tra gli stessi nascenti. Dichiarano di conseguenza di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro quali coniugi ad esclusione degli obblighi tutti che vengono assunti nel presente accordo;
− le spese relative all'assistenza legale nel presente procedimento verranno versate ½ ciascuno. Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ex art.473 bis. 51, comma 2, c.p.c. della sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Pag. 5 di 6 Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.05.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito di note scritte e documenti ex art.473 bis.13, comma 3 c.p.c. La Sig.ra e il Sig. , con note depositate CP_1 Parte_1
16.05.2025, confermavano le condizioni rassegnate in ricorso e depositavano congiuntamente documenti relativi alle loro dichiarazioni dei redditi, ai loro rapporti bancari e finanziari e alla titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati. La causa è stata posta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso tra i genitori e la collocazione prevalente presso la madre del figlio non risulta contrastare con l'interesse Per_1 dello stesso, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore,
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 6 di 6