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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4859 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 68999 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3-12-2024 e vertente
TRA
, Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Cassino, Corso C.F._1 della Repubblica n. 144, presso lo studio dell'avvocato Armando
Caporicci, che lo rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, Controparte_1
C.F. con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
G. G. Belli n. 36, presso lo studio dell'avv. Stefano Baldi, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 11 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3-12-2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Roma accertare e dichiarare:
1. L'insussistenza di alcun diritto della convenuta a pretendere nei confronti dell'attore, il pagamento di alcun importo in conseguenza della transazione N. 222640033000010055693 intercorsa con la carta di credito N. 375227021175001;
2. Ordinare alla convenuta, l'immediata riattivazione del servizio di carta di credito, con rimborso del periodo di sospensione operato;
3. Condannarsi la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio”.
A sostegno della domanda, l'attore riferiva che:
- era titolare di carta di credito n. 375227021175001 emessa dalla
; Controparte_1
- per il noleggio di un'auto Porsche 911 dal 19-9-22 al 21-9-22 presso la Phantom Rent a Car di Dubai, aveva versato alla stessa l'importo di € 1.000,00 in contanti, nonché un deposito cauzionale di € 1.400,00 tramite il legittimo utilizzo della predetta carta di credito;
- in data 21-9-2022, prima della restituzione dell'auto, si era verificato un sinistro in cui la vettura era rimasta danneggiata, pertanto, era stato convocato insieme ai responsabili della società di noleggio presso le autorità locali per gli accertamenti di rito, terminati i quali gli stessi uomini della Phantom Rent a Car si erano offerti di accompagnarlo in albergo;
Pag. 2 a 11 - entrato nella vettura dei predetti soggetti, gli stessi con gravi minacce lo avevano indotto contro la sua volontà ad utilizzare la propria carta di credito in favore della Phantom
Rent a Car di Dubai, di talché era stata eseguita la transazione n. 222640033000010055693 per un importo di € 210.000 Diram (pari ad € 58.653,44); dopodiché era stato rilasciato;
- per i fatti di cui sopra, aveva subito sporto denuncia presso le autorità locali, nonché, rientrato in Italia, aveva rinnovato la denuncia rappresentando quanto accaduto ai Carabinieri di
Cassino;
- inoltre, aveva dato immediata comunicazione di quanto accaduto all domandando il blocco dell'operazione Controparte_1 fraudolenta e, in seguito, nei termini contrattuali aveva presentato formale reclamo verso l'istituto di credito affinché la somma relativa all'operazione fraudolenta non gli venisse addebitata.
Ciò detto, l'attore riferiva che, nonostante quanto occorso,
l' pretendeva nei suoi confronti il pagamento Controparte_1 dell'importo della transazione fraudolenta (€ 58.653,44), nonché, ulteriori € 1.139,00 quale penale per mancato tempestivo pagamento;
che, inoltre, la convenuta gli aveva ingiustificatamente revocato la carta di credito.
L'attore, pertanto, domandava accertarsi l'insussistenza del diritto della convenuta a ricevere il rimborso della somma di €
58.653,44, relativa alla transazione finanziaria n.
222640033000010055693 eseguita con la carta di credito n.
375227021175001 a sé intestata, né degli ulteriori € 1.139,00, evidenziando che la transazione doveva ritenersi priva di effetti giuridici poiché posta in essere in totale assenza di volontà, a fronte del delitto di minaccia, estorsione e rapina di cui era rimasto vittima.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 3 a 11 “IN VIA PRINCIPALE
• respingere tutte le domande formulate dal nei Parte_2 confronti di in quanto infondate in fatto e in Controparte_1 diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge”.
A sostegno delle proprie ragioni, la Controparte_1 riferiva che:
[...]
- in data 15-5-2015, aveva sottoscritto il modulo Parte_1 per la richiesta della “Carta Base” American Express denominata
“Carta Verde”, che nel settembre 2017, mediante procedimento di upgrade telefonico con il servizio clienti, era diventata di tipologia “Oro”;
- il , durante il proprio soggiorno a Dubai aveva Parte_1 noleggiato un'autovettura Porsche modello 911 4s Spyder presso la Phantom Rent a Car di Dubai (società convenzionata con la
), con cui era incorso in un sinistro stradale;
Controparte_1
- in data 21-9-2022, l'attore aveva autorizzato il pagamento della somma di € 58.653,44 in favore della Phantom Rent a Car di
Dubai, tramite la Carta Oro n. Controparte_1 NumeroDiPass_1
a sé intestata, salvo poi domandare il recall della transazione, adducendo che l'autorizzazione di pagamento gli era stata illegittimamente estorta;
- pertanto, aveva sospeso l'addebito della somma di € 58.653,44 sulla carta di credito del , domandando allo stesso di Parte_1 trasmettere documentazione idonea a confermare la ricostruzione dei fatti così come riferita;
- non avendo ricevuto dall'attore la suddetta documentazione, aveva disposto l'annullamento della sospensione dell'addebito, che, tuttavia, non era andato a buon fine per motivi tecnici;
- nelle more, la propria convenzionata Phantom Rent a Car di Dubai le aveva inviato documentazione idonea a comprovare la legittimità della transazione in contestazione;
Pag. 4 a 11 - a fronte dell'inadempimento del che non aveva Parte_1 provveduto a rimborsare la somma dovuta, con missiva del 28-11-
2022 aveva comunicato allo stesso che la carta di credito n.
375227021175001 era stata sospesa e che, qualora non avesse preso contatti con il servizio crediti entro quattro giorni, avrebbe esercitato il proprio diritto di recesso dal rapporto;
- in assenza di contatto, persistendo il mancato pagamento del saldo della carta da parte del cliente, in data 2-12-2022 aveva esercitato il diritto di recesso dal rapporto in oggetto e, contestualmente, aveva revocato la carta di credito;
- pertanto, vantava nei confronti dell'attore un credito pari ad €
61.750,78 (€ 58.653,44, oltre oneri connessi al ritardo nel saldo della carta di credito).
Ciò detto, la rilevava Controparte_1
l'infondatezza delle domande ex adverso formulate, ritenendole, inoltre, del tutto sprovviste di supporto probatorio e, perciò, ne domandava il rigetto.
In particolare, a sostegno della legittimità della propria condotta, la convenuta evidenziava che:
- dopo aver ricevuto la contestazione del , aveva Parte_1 prontamente sospeso l'addebito di € 58.653,44 sul conto collegato alla carta di credito n. 375227021175001 e, solo in seguito, non avendo avuto prova dell'estorsione del consenso asseritamente patita dall'attore aveva disposto l'esecuzione del pagamento;
- del resto, mentre il non aveva dimostrato la propria Parte_1 ricostruzione dei fatti, la Phantom Rent a Car di Dubai le aveva trasmesso completa documentazione comprovante la legittimità del pagamento eseguito dal cliente a fronte del sinistro stradale del 21-9-2022;
- la somma versata dall'attore alla Phantom Rent a Car di Dubai appariva congrua sia con il valore dell'autovettura che con i danni alla stessa causati dall'incidente;
- il diritto di recesso dal rapporto di carta di credito in essere con il era stato esercitato in conformità all'art. Parte_1
Pag. 5 a 11 31.2 del “Regolamento Generale delle carte di credito ad opzione
, debitamente sottoscritto dal cliente;
Controparte_1
- non era stato possibile comprendere l'oggetto né la causa del
“rimborso del periodo di sospensione operato” domandato dall'attore, in carenza di adeguata allegazione in merito.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti. All'udienza del 3-12-2024 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate da sono infondate per i Parte_1 motivi di cui infra e, pertanto, devono essere rigettate.
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che l'attore nel presente giudizio ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l'annullamento della transazione n.
222640033000010055693 del 21-9-2022, relativa al rapporto di carta di credito n. intercorrente con la NumeroDiPass_2 [...]
lamentando di aver disposto il pagamento Controparte_1 della somma di € 58.653,44 in favore della Phantom Rent a Car di
Dubai a seguito delle gravi minacce subite ad opera di soggetti riconducibili alla predetta società e, dunque, in totale assenza di consenso.
Per l'effetto, l'attore ha domandato dichiararsi l'insussistenza del diritto dell' a Controparte_1 ricevere: il rimborso della somma versata alla Phantom Rent a Car di Dubai (€ 58.653,44) a fronte della transazione n.
222640033000010055693 del 21-9-2022 (operazione POS su carta di credito n. 375227021175001 intestata al ); il versamento Parte_1 degli ulteriori € 1.139,00 addebitati al cliente a titolo di penale per mancato tempestivo pagamento del debito in contestazione.
Infine, l'attore ha chiesto condannarsi l' Controparte_1 alla riattivazione del servizio di carta di credito.
[...]
Pag. 6 a 11 Per parte propria, l' ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle domande attoree, ritenendole peraltro sfornite di adeguato riscontro probatorio e, quindi, ne ha domandato l'integrale rigetto. Inoltre, la convenuta ha domandato condannarsi il ai sensi dell'art. 96, commi 1 Parte_1
e 3 c.p.c.
Orbene, prima di entrare nel merito della fattispecie per cui
è causa, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, mentre la parte che eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, ha l'onere di provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Alla luce del generale divieto di non liquet, la norma in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, fa sì che il rischio della mancata prova dei fatti allegati gravi sulle parti in causa, di talché nell'ipotesi in cui manchi, anche in via presuntiva, la dimostrazione dell'esistenza di un fatto idoneo a produrre determinate conseguenze giuridiche, la carenza di prova viene posta a carico della parte alla quale spettava l'onere di dimostrare la sussistenza di tale fatto.
Ciò detto, aderendo alle argomentazioni di parte convenuta si deve rilevare che il non ha prodotto in giudizio alcuna Parte_1 prova in grado di dimostrare che l'operazione POS del 21-9-2022
(transazione n. 222640033000010055693) tramite cui è stato disposto dalla carta di credito n. a sé intestata NumeroDiPass_3 il pagamento di € 58.653,44 in favore della Phantom Rent a Car di
Dubai, sia avvenuta senza il suo consenso e per effetto di atti coercitivi posti in essere da soggetti riconducibili alla società di noleggio.
Pag. 7 a 11 Tale dimostrazione, infatti, certamente non può dirsi raggiunta per mezzo del solo deposito in atti di copia della denuncia della vicenda estorsiva sporta dall'attore in data 25-9-
2022 presso il Comando dei Carabinieri di Cassino, e/o tramite la produzione di copia della missiva con cui il in data 30- Parte_1
9-2022 ha contestato all' l'addebito Controparte_1 della transazione n. 222640033000010055693, a fronte dell'uso illegittimo da parte di terzi dello strumento di pagamento elettronico di cui era titolare. Peraltro, mancando agli atti di causa, nonostante le allegazioni dell'attore, opportuna documentazione in grado di verificare: l'esistenza della denuncia sporta dal presso le autorità di polizia di Dubai in Parte_1 prossimità dell'abuso asseritamente subito;
l'effettivo svolgimento di un procedimento penale presso competente autorità giudiziaria degli Emirati Arabi, terminato con condanna a due anni di reclusione e ordine di rimpatrio in Egitto degli autori degli atti coercitivi di cui trattasi (soggetti che, peraltro, nel presente giudizio restano non meglio identificati).
La produzione documentale di parte convenuta ha invece permesso di accertare che l' nella Controparte_1 vicenda in esame ha agito legittimamente, conformando la propria condotta al canone di diligenza professionale imposto all'operatore bancario dall'art. 1176 c. 2 c.c.: l'istituto di credito, infatti, dinanzi alla richiesta di storno dell'operazione di pagamento n. 222640033000010055693 proveniente dal cliente asseritamente vittima di estorsione, ha cautelativamente disposto la sospensione “per chiarimenti” dell'addebito della somma di €
58.653,44 sulla carta n. 375227021175001 (cfr. doc. 3 di parte convenuta), al contempo domandando al la produzione di Parte_1 documentazione idonea a comprovare la coartazione del consenso prestato in relazione alla transazione stessa.
In data 17-10-2022, l' ha poi Controparte_1 legittimamente revocato la sospensione e ha addebitato “salvo buon fine” la suddetta somma sul conto corrente collegato alla carta di credito (cfr. doc. 5 di parte convenuta), poiché, da un lato, non
Pag. 8 a 11 ha ricevuto dal cliente i documenti richiesti (altresì carenti nel presente giudizio), dall'altro, ha reperito dalla convenzionata società di noleggio Phantom Rent a Car di Dubai documentazione idonea a dimostrare la regolarità della transazione n.
222640033000010055693 (poi, versata in atti).
A tal proposito, deve quindi rilevarsi che la ricevuta di cui
Cont al doc.
6-a di parte convenuta, emessa dal e avente ad oggetto il pagamento della somma di 210.000 AED pari ad € 58.653,44 in favore di Phantom Rent a Car Dubai, munita di sottoscrizione del
, in assenza di prova contraria, dimostra con sufficiente Parte_1 grado di attendibilità la riconducibilità della contestata disposizione di pagamento alla volontà del cliente.
Così come la copia del contratto di noleggio della Porsche modello 911 4s Spyder debitamente sottoscritto dal del Parte_1 verbale redatto dall'autorità di polizia di Dubai in relazione al sinistro stradale che ha coinvolto la suddetta vettura guidata dall'attore, nonché, i reperti fotografici relativi all'incidente, dai quali si evincono i gravi danni causati all'autoveicolo (cfr. docc. 6a/6b), costituiscono documentazione idonea a far presumere alla convenuta la sussistenza di un collegamento causale tra il versamento della somma di € 58.653,44 in favore della Phantom Rent
a Car e i danni provocati dal alla vettura noleggiata Parte_1 con l'incidente verificatosi in data 21-9-2022, con ciò dovendosi escludere - per quanto rileva in questa sede, in cui oggetto di contestazione è la condotta asseritamente negligente di CP
, quale società emittente la carta di credito - l'abnormità
[...] del versamento che, qualora invece fosse risultata palese o fosse stata debitamente documentata dal , avrebbe imposto Parte_1 all'istituto di credito la predisposizione di ulteriori cautele nei confronti del cliente.
Si deve pertanto concludere, contrariamente a quanto asserisce l'attore, che la ha diritto al Controparte_1 rimborso della somma di € 58.653,44 relativa alla transazione n.
222640033000010055693, nonché, al pagamento da parte del Parte_1
Pag. 9 a 11 degli ulteriori € 1.139,00 addebitati a titolo di penale per il mancato tempestivo pagamento del suddetto debito.
In conseguenza, accertato lo stato di insolvenza del cliente, deve altresì affermarsi che l'istituto di credito ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dal rapporto di carta di credito n. 375227021175001, conformemente a quanto stabilito dall'art. 31.2 del “Regolamento Generale delle carte di credito ad opzione sottoscritto dall'attore Controparte_1
(cfr. doc. 2 di parte convenuta).
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c., formulata dalla nei Controparte_1 confronti del . Infatti, nel caso in esame non sussistono Parte_1 elementi sufficienti a configurare, tra i presupposti necessari all'applicazione del meccanismo di natura sanzionatoria introdotto dalla legge n. 69 del 2009, una condotta dell'attore censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale, suscettibile di produrre un danno non solo alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ed il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, pertanto, avuto riguardo alle domande come innanzi valutate, appare equo disporne la compensazione tra le parti nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di
Parte_1
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
Pag. 10 a 11 respinge integralmente le domande formulate da Parte_1
avverso la
[...] Controparte_1
respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
condanna alla refusione in favore della Parte_1 delle spese di lite, in ragione di Controparte_1 due terzi, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Roma, in data 21 marzo 2025
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 68999 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3-12-2024 e vertente
TRA
, Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Cassino, Corso C.F._1 della Repubblica n. 144, presso lo studio dell'avvocato Armando
Caporicci, che lo rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, Controparte_1
C.F. con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
G. G. Belli n. 36, presso lo studio dell'avv. Stefano Baldi, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 11 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3-12-2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Roma accertare e dichiarare:
1. L'insussistenza di alcun diritto della convenuta a pretendere nei confronti dell'attore, il pagamento di alcun importo in conseguenza della transazione N. 222640033000010055693 intercorsa con la carta di credito N. 375227021175001;
2. Ordinare alla convenuta, l'immediata riattivazione del servizio di carta di credito, con rimborso del periodo di sospensione operato;
3. Condannarsi la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio”.
A sostegno della domanda, l'attore riferiva che:
- era titolare di carta di credito n. 375227021175001 emessa dalla
; Controparte_1
- per il noleggio di un'auto Porsche 911 dal 19-9-22 al 21-9-22 presso la Phantom Rent a Car di Dubai, aveva versato alla stessa l'importo di € 1.000,00 in contanti, nonché un deposito cauzionale di € 1.400,00 tramite il legittimo utilizzo della predetta carta di credito;
- in data 21-9-2022, prima della restituzione dell'auto, si era verificato un sinistro in cui la vettura era rimasta danneggiata, pertanto, era stato convocato insieme ai responsabili della società di noleggio presso le autorità locali per gli accertamenti di rito, terminati i quali gli stessi uomini della Phantom Rent a Car si erano offerti di accompagnarlo in albergo;
Pag. 2 a 11 - entrato nella vettura dei predetti soggetti, gli stessi con gravi minacce lo avevano indotto contro la sua volontà ad utilizzare la propria carta di credito in favore della Phantom
Rent a Car di Dubai, di talché era stata eseguita la transazione n. 222640033000010055693 per un importo di € 210.000 Diram (pari ad € 58.653,44); dopodiché era stato rilasciato;
- per i fatti di cui sopra, aveva subito sporto denuncia presso le autorità locali, nonché, rientrato in Italia, aveva rinnovato la denuncia rappresentando quanto accaduto ai Carabinieri di
Cassino;
- inoltre, aveva dato immediata comunicazione di quanto accaduto all domandando il blocco dell'operazione Controparte_1 fraudolenta e, in seguito, nei termini contrattuali aveva presentato formale reclamo verso l'istituto di credito affinché la somma relativa all'operazione fraudolenta non gli venisse addebitata.
Ciò detto, l'attore riferiva che, nonostante quanto occorso,
l' pretendeva nei suoi confronti il pagamento Controparte_1 dell'importo della transazione fraudolenta (€ 58.653,44), nonché, ulteriori € 1.139,00 quale penale per mancato tempestivo pagamento;
che, inoltre, la convenuta gli aveva ingiustificatamente revocato la carta di credito.
L'attore, pertanto, domandava accertarsi l'insussistenza del diritto della convenuta a ricevere il rimborso della somma di €
58.653,44, relativa alla transazione finanziaria n.
222640033000010055693 eseguita con la carta di credito n.
375227021175001 a sé intestata, né degli ulteriori € 1.139,00, evidenziando che la transazione doveva ritenersi priva di effetti giuridici poiché posta in essere in totale assenza di volontà, a fronte del delitto di minaccia, estorsione e rapina di cui era rimasto vittima.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 3 a 11 “IN VIA PRINCIPALE
• respingere tutte le domande formulate dal nei Parte_2 confronti di in quanto infondate in fatto e in Controparte_1 diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge”.
A sostegno delle proprie ragioni, la Controparte_1 riferiva che:
[...]
- in data 15-5-2015, aveva sottoscritto il modulo Parte_1 per la richiesta della “Carta Base” American Express denominata
“Carta Verde”, che nel settembre 2017, mediante procedimento di upgrade telefonico con il servizio clienti, era diventata di tipologia “Oro”;
- il , durante il proprio soggiorno a Dubai aveva Parte_1 noleggiato un'autovettura Porsche modello 911 4s Spyder presso la Phantom Rent a Car di Dubai (società convenzionata con la
), con cui era incorso in un sinistro stradale;
Controparte_1
- in data 21-9-2022, l'attore aveva autorizzato il pagamento della somma di € 58.653,44 in favore della Phantom Rent a Car di
Dubai, tramite la Carta Oro n. Controparte_1 NumeroDiPass_1
a sé intestata, salvo poi domandare il recall della transazione, adducendo che l'autorizzazione di pagamento gli era stata illegittimamente estorta;
- pertanto, aveva sospeso l'addebito della somma di € 58.653,44 sulla carta di credito del , domandando allo stesso di Parte_1 trasmettere documentazione idonea a confermare la ricostruzione dei fatti così come riferita;
- non avendo ricevuto dall'attore la suddetta documentazione, aveva disposto l'annullamento della sospensione dell'addebito, che, tuttavia, non era andato a buon fine per motivi tecnici;
- nelle more, la propria convenzionata Phantom Rent a Car di Dubai le aveva inviato documentazione idonea a comprovare la legittimità della transazione in contestazione;
Pag. 4 a 11 - a fronte dell'inadempimento del che non aveva Parte_1 provveduto a rimborsare la somma dovuta, con missiva del 28-11-
2022 aveva comunicato allo stesso che la carta di credito n.
375227021175001 era stata sospesa e che, qualora non avesse preso contatti con il servizio crediti entro quattro giorni, avrebbe esercitato il proprio diritto di recesso dal rapporto;
- in assenza di contatto, persistendo il mancato pagamento del saldo della carta da parte del cliente, in data 2-12-2022 aveva esercitato il diritto di recesso dal rapporto in oggetto e, contestualmente, aveva revocato la carta di credito;
- pertanto, vantava nei confronti dell'attore un credito pari ad €
61.750,78 (€ 58.653,44, oltre oneri connessi al ritardo nel saldo della carta di credito).
Ciò detto, la rilevava Controparte_1
l'infondatezza delle domande ex adverso formulate, ritenendole, inoltre, del tutto sprovviste di supporto probatorio e, perciò, ne domandava il rigetto.
In particolare, a sostegno della legittimità della propria condotta, la convenuta evidenziava che:
- dopo aver ricevuto la contestazione del , aveva Parte_1 prontamente sospeso l'addebito di € 58.653,44 sul conto collegato alla carta di credito n. 375227021175001 e, solo in seguito, non avendo avuto prova dell'estorsione del consenso asseritamente patita dall'attore aveva disposto l'esecuzione del pagamento;
- del resto, mentre il non aveva dimostrato la propria Parte_1 ricostruzione dei fatti, la Phantom Rent a Car di Dubai le aveva trasmesso completa documentazione comprovante la legittimità del pagamento eseguito dal cliente a fronte del sinistro stradale del 21-9-2022;
- la somma versata dall'attore alla Phantom Rent a Car di Dubai appariva congrua sia con il valore dell'autovettura che con i danni alla stessa causati dall'incidente;
- il diritto di recesso dal rapporto di carta di credito in essere con il era stato esercitato in conformità all'art. Parte_1
Pag. 5 a 11 31.2 del “Regolamento Generale delle carte di credito ad opzione
, debitamente sottoscritto dal cliente;
Controparte_1
- non era stato possibile comprendere l'oggetto né la causa del
“rimborso del periodo di sospensione operato” domandato dall'attore, in carenza di adeguata allegazione in merito.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti. All'udienza del 3-12-2024 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate da sono infondate per i Parte_1 motivi di cui infra e, pertanto, devono essere rigettate.
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che l'attore nel presente giudizio ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l'annullamento della transazione n.
222640033000010055693 del 21-9-2022, relativa al rapporto di carta di credito n. intercorrente con la NumeroDiPass_2 [...]
lamentando di aver disposto il pagamento Controparte_1 della somma di € 58.653,44 in favore della Phantom Rent a Car di
Dubai a seguito delle gravi minacce subite ad opera di soggetti riconducibili alla predetta società e, dunque, in totale assenza di consenso.
Per l'effetto, l'attore ha domandato dichiararsi l'insussistenza del diritto dell' a Controparte_1 ricevere: il rimborso della somma versata alla Phantom Rent a Car di Dubai (€ 58.653,44) a fronte della transazione n.
222640033000010055693 del 21-9-2022 (operazione POS su carta di credito n. 375227021175001 intestata al ); il versamento Parte_1 degli ulteriori € 1.139,00 addebitati al cliente a titolo di penale per mancato tempestivo pagamento del debito in contestazione.
Infine, l'attore ha chiesto condannarsi l' Controparte_1 alla riattivazione del servizio di carta di credito.
[...]
Pag. 6 a 11 Per parte propria, l' ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle domande attoree, ritenendole peraltro sfornite di adeguato riscontro probatorio e, quindi, ne ha domandato l'integrale rigetto. Inoltre, la convenuta ha domandato condannarsi il ai sensi dell'art. 96, commi 1 Parte_1
e 3 c.p.c.
Orbene, prima di entrare nel merito della fattispecie per cui
è causa, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, mentre la parte che eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, ha l'onere di provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Alla luce del generale divieto di non liquet, la norma in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, fa sì che il rischio della mancata prova dei fatti allegati gravi sulle parti in causa, di talché nell'ipotesi in cui manchi, anche in via presuntiva, la dimostrazione dell'esistenza di un fatto idoneo a produrre determinate conseguenze giuridiche, la carenza di prova viene posta a carico della parte alla quale spettava l'onere di dimostrare la sussistenza di tale fatto.
Ciò detto, aderendo alle argomentazioni di parte convenuta si deve rilevare che il non ha prodotto in giudizio alcuna Parte_1 prova in grado di dimostrare che l'operazione POS del 21-9-2022
(transazione n. 222640033000010055693) tramite cui è stato disposto dalla carta di credito n. a sé intestata NumeroDiPass_3 il pagamento di € 58.653,44 in favore della Phantom Rent a Car di
Dubai, sia avvenuta senza il suo consenso e per effetto di atti coercitivi posti in essere da soggetti riconducibili alla società di noleggio.
Pag. 7 a 11 Tale dimostrazione, infatti, certamente non può dirsi raggiunta per mezzo del solo deposito in atti di copia della denuncia della vicenda estorsiva sporta dall'attore in data 25-9-
2022 presso il Comando dei Carabinieri di Cassino, e/o tramite la produzione di copia della missiva con cui il in data 30- Parte_1
9-2022 ha contestato all' l'addebito Controparte_1 della transazione n. 222640033000010055693, a fronte dell'uso illegittimo da parte di terzi dello strumento di pagamento elettronico di cui era titolare. Peraltro, mancando agli atti di causa, nonostante le allegazioni dell'attore, opportuna documentazione in grado di verificare: l'esistenza della denuncia sporta dal presso le autorità di polizia di Dubai in Parte_1 prossimità dell'abuso asseritamente subito;
l'effettivo svolgimento di un procedimento penale presso competente autorità giudiziaria degli Emirati Arabi, terminato con condanna a due anni di reclusione e ordine di rimpatrio in Egitto degli autori degli atti coercitivi di cui trattasi (soggetti che, peraltro, nel presente giudizio restano non meglio identificati).
La produzione documentale di parte convenuta ha invece permesso di accertare che l' nella Controparte_1 vicenda in esame ha agito legittimamente, conformando la propria condotta al canone di diligenza professionale imposto all'operatore bancario dall'art. 1176 c. 2 c.c.: l'istituto di credito, infatti, dinanzi alla richiesta di storno dell'operazione di pagamento n. 222640033000010055693 proveniente dal cliente asseritamente vittima di estorsione, ha cautelativamente disposto la sospensione “per chiarimenti” dell'addebito della somma di €
58.653,44 sulla carta n. 375227021175001 (cfr. doc. 3 di parte convenuta), al contempo domandando al la produzione di Parte_1 documentazione idonea a comprovare la coartazione del consenso prestato in relazione alla transazione stessa.
In data 17-10-2022, l' ha poi Controparte_1 legittimamente revocato la sospensione e ha addebitato “salvo buon fine” la suddetta somma sul conto corrente collegato alla carta di credito (cfr. doc. 5 di parte convenuta), poiché, da un lato, non
Pag. 8 a 11 ha ricevuto dal cliente i documenti richiesti (altresì carenti nel presente giudizio), dall'altro, ha reperito dalla convenzionata società di noleggio Phantom Rent a Car di Dubai documentazione idonea a dimostrare la regolarità della transazione n.
222640033000010055693 (poi, versata in atti).
A tal proposito, deve quindi rilevarsi che la ricevuta di cui
Cont al doc.
6-a di parte convenuta, emessa dal e avente ad oggetto il pagamento della somma di 210.000 AED pari ad € 58.653,44 in favore di Phantom Rent a Car Dubai, munita di sottoscrizione del
, in assenza di prova contraria, dimostra con sufficiente Parte_1 grado di attendibilità la riconducibilità della contestata disposizione di pagamento alla volontà del cliente.
Così come la copia del contratto di noleggio della Porsche modello 911 4s Spyder debitamente sottoscritto dal del Parte_1 verbale redatto dall'autorità di polizia di Dubai in relazione al sinistro stradale che ha coinvolto la suddetta vettura guidata dall'attore, nonché, i reperti fotografici relativi all'incidente, dai quali si evincono i gravi danni causati all'autoveicolo (cfr. docc. 6a/6b), costituiscono documentazione idonea a far presumere alla convenuta la sussistenza di un collegamento causale tra il versamento della somma di € 58.653,44 in favore della Phantom Rent
a Car e i danni provocati dal alla vettura noleggiata Parte_1 con l'incidente verificatosi in data 21-9-2022, con ciò dovendosi escludere - per quanto rileva in questa sede, in cui oggetto di contestazione è la condotta asseritamente negligente di CP
, quale società emittente la carta di credito - l'abnormità
[...] del versamento che, qualora invece fosse risultata palese o fosse stata debitamente documentata dal , avrebbe imposto Parte_1 all'istituto di credito la predisposizione di ulteriori cautele nei confronti del cliente.
Si deve pertanto concludere, contrariamente a quanto asserisce l'attore, che la ha diritto al Controparte_1 rimborso della somma di € 58.653,44 relativa alla transazione n.
222640033000010055693, nonché, al pagamento da parte del Parte_1
Pag. 9 a 11 degli ulteriori € 1.139,00 addebitati a titolo di penale per il mancato tempestivo pagamento del suddetto debito.
In conseguenza, accertato lo stato di insolvenza del cliente, deve altresì affermarsi che l'istituto di credito ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dal rapporto di carta di credito n. 375227021175001, conformemente a quanto stabilito dall'art. 31.2 del “Regolamento Generale delle carte di credito ad opzione sottoscritto dall'attore Controparte_1
(cfr. doc. 2 di parte convenuta).
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c., formulata dalla nei Controparte_1 confronti del . Infatti, nel caso in esame non sussistono Parte_1 elementi sufficienti a configurare, tra i presupposti necessari all'applicazione del meccanismo di natura sanzionatoria introdotto dalla legge n. 69 del 2009, una condotta dell'attore censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale, suscettibile di produrre un danno non solo alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ed il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, pertanto, avuto riguardo alle domande come innanzi valutate, appare equo disporne la compensazione tra le parti nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di
Parte_1
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
Pag. 10 a 11 respinge integralmente le domande formulate da Parte_1
avverso la
[...] Controparte_1
respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
condanna alla refusione in favore della Parte_1 delle spese di lite, in ragione di Controparte_1 due terzi, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Roma, in data 21 marzo 2025
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
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