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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3500/24 promossa da
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(BS), Piazza San Giacomo n. 6, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv.
ER UG del Foro di Brescia e dall'avv. Emanuele Bracchi del Foro di Brescia, giusta procura in atti
Attrice
(P.I. ), in persona del Suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Berni del Foro di Pisa, CP_2 giusta procura in atti
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 10.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Agiva in giudizio chiedendo di accertare l'inadempimento di Parte_1 al contratto di appalto stipulato e dichiarare la risoluzione dello stesso, di CP_1 condannare alla restituzione di € 30.000,00 oltra al risarcimento del danno CP_1 pari a € 372.354,27 o, in alternativa, € 329.027,56, oltre € 10.026,00 quale importo corrisposto alla società Blue Maps per lo studio di fattibilità e a titolo cauzionale, €
5.983,74 per spese di mediazione, di cui € 273,00 per spese di inizio di procedura, €
1 1.298,08 per spese di prosecuzione mediazione ed € 4.412,38 per compenso legale;
nel merito della controversia deduceva che:
1. È comproprietaria per la quota indivisa di ½, con la sorella di due Parte_2
immobili formanti un minicondominio, siti in Borgo San Giacomo (BS), Piazza
San Giacomo n. 6;
2. nel mese di febbraio 2023 si metteva in contatto con la società per CP_1
valutare la possibilità di eseguire dei lavori di efficientamento energetico sui suddetti immobili;
3. la società dava la propria disponibilità a eseguire i lavori e ad CP_1
accettare che il pagamento avvenisse mediante la formula della cessione del credito fiscale;
4. La riferiva come fossero necessarie delle verifiche in ordine al CP_1 possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa dettata in materia;
5. invitava, pertanto, l'attrice a recarsi presso la propria sede al fine di CP_1
conferire incarico, poi conferito nel febbraio 2023, alla società Blue Maps s.r.l. per eseguire le necessarie indagini preliminari per la verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni fiscali;
6. L'attrice versava dunque alla società Blue Maps s.r.l. l'importo pattuito di €
10.026,00 di cui €. 4.026,00 per l'esecuzione dello studio di fattibilità ed € 6.000,00
a titolo di deposito cauzionale, che sarebbe stato restituito dopo l'esecuzione dei lavori da parte di CP_1
7. Dopo positiva verifica sui requisiti, in data 25.07.2023 veniva sottoscritto contratto di appalto con cui si assumeva l'incarico di eseguire gli interventi di CP_1 riqualificazione energetica;
8. tali lavori avevano ad oggetto il cappotto termico, coibentazione tetto, sostituzione infissi e serramenti, installazione impianto fotovoltaico e pompa di calore, installazione colonnina di ricarica, installazione centrale termica, collettori solari, building automation e sistemi di accumulo;
2 9. il complessivo ammontare di tali lavori veniva pattuito in € 372.354,27 dei quali €
289.978,85 per il corrispettivo delle opere, € 72.277,71 per spese tecniche, di progetto e di asseverazione, € 3.829,48 per spese di sicurezza, € 6.268,24 per visto di conformità
10. in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante a parte attrice, i contraenti pattuivano che l'importo corrispondente al complessivo valore del contratto sarebbe stato corrisposto mediante cessione del credito all'appaltatrice mediante il cosiddetto “sconto in fattura”;
11. ai sensi dell'art. 11 del contratto di appalto stipulato tra le parti, si CP_1
impegnava ad eseguire i lavori appaltati entro il 31.12.2023, ovvero entro il termine ultimo per poter beneficiare del bonus fiscale pari al 110%;
12. ai sensi dell'art. 13.2 del contratto, inoltre, si impegnava, in ogni CP_1 caso, ad eseguire i lavori, senza alcun aggravio e costo per il committente, qualora non avesse ultimato gli stessi in tempo utile e a consentire l'accesso integrale alle agevolazioni fiscali previste;
13. le parti convenivano altresì, ai sensi dell'art. 11 del contratto di appalto, l'obbligo per la committente di corrispondere, a titolo di deposito cauzionale, l'importo di €
15.000,00 per ogni unità abitativa;
14. in data 26.07.2023, entro quarantotto ore dalla stipula del contratto, la sig.ra eseguiva il bonifico di € 30.000,00 in favore di Pt_1 CP_1
15. in seguito al pagamento ricevuto, rassicurava che i lavori sarebbero CP_1
iniziati di lì a poco;
16. verso la fine di novembre 2023, si recava inoltre presso l'abitazione della sig.ra l'arch. che, per conto di spiegava Pt_1 CP_3 CP_1 nuovamente nello specifico i lavori in questione, garantendone l'esecuzione entro il
31.12.2023, di talché la sig.ra veniva inoltre sollecitata a procedere allo Pt_1 sgombero delle stanze presenti al piano terra dal momento che avrebbero provveduto anche all'installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento;
17. nonostante le promesse disattendeva gli impegni assunti e si rendeva CP_1 irreperibile;
3 18. in data 17.01.2024 inoltrava alla sig.ra una mail con la quale CP_1 Pt_1
chiedeva di rinegoziare gli accordi, promettendo, ancora una volta, l'esecuzione dei lavori e l'inoltro di un cronoprogramma entro 45 giorni;
19. con PEC del 19.01.2024, rispondendo all'anzidetta comunicazione, la sig.ra Pt_1
riepilogava i fatti occorsi e gli impegni assunti da , rendendosi disponibile CP_1
a riconoscere a quest'ultima, in via bonaria, la somma di € 5.000,00, sempre che iniziassero i lavori concordati;
20. con mail del 29.01.2024, il dott. per conto di , riferiva di avere Pt_3 CP_1
avuto una chiamata con l'arch. e l'arch. e che entro 30 giorni CP_3 Per_1 avrebbe fatto pervenire un cronoprogramma per la prosecuzione dei lavori;
21. la sig.ra inoltrava dunque un ulteriore sollecito in data 06.03.2024 al quale, Pt_1 però, non veniva dato alcun riscontro, così come ai successivi del 21.03.2024 dell'avv. UG e del 26.04.2024 della sig.ra Pt_1
22. veniva, pertanto, adita la camera di conciliazione di Pisa per esperire il tentativo di conciliazione previsto ai sensi dell'art. 35 del contratto stipulato tra le parti con esito negativo, come da verbale del 27.09.2024.
Si costituiva chiedendo di dichiarare improcedibile la domanda per mancato CP_1 esperimento preventivo della procedura di cui all'art. 30 del contratto del 25.07.2023 e di rigettare le domande attoree;
in replica alle avverse deduzioni deduceva che:
23. il contratto sottoscritto conteneva una clausola di rinvio per la soluzione di eventuali controversie alla cognizione di un “arbitratore” ai sensi dell'art. 1349 c.c.,
24. i lavori non sono mai iniziati, a causa di una impossibilità legale di di CP_1
procedere, circostanza nota alla controparte,
25. la veniva, infatti, presentata successivamente al termine utile per poter Pt_4
usufruire il superbonus 110%, in quanto la proroga al 31.12.2023 valeva solo per i condomini che avessero approvato l'esecuzione entro il 18.11.2023,
26. la CILA non prevedeva la come impresa esecutrice dei lavori, CP_1
27. la indica che non devono essere eseguiti lavori relativi alla parte comune ma Pt_4 si citano lavori quali il cappotto termico e la coibentazione del tetto che per loro natura non possono che riguardare le parti comuni,
4 28. una parte dei lavori dovevano essere eseguiti in una porzione dell'immobile dove non esiste un impianto di riscaldamento, in aperta incongruenza rispetto alla disciplina specifica dell'efficientamento energetico,
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Con provvedimento del 20.06.2025 il giudice emanava ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con cui ingiungeva ad il pagamento di € 30.000,00 oltre a interessi e spese della CP_1 procedura.
Il Giudice con provvedimento del 07.10.2025 ha dichiarato l'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva e ha anticipato l'udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 10.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate.
***
1. Sulla clausola arbitrale
Risulta infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, in merito alla presenza di una clausola arbitrale ai sensi dell'art. 30 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti;
in particolare appare evidente, dalla semplice lettura della clausola, che la competenza arbitrale sia stata riservato alle sole controversie tecniche concernenti la non conformità dei lavori rispetto a quanto indicato nella progettazione, al caso di mancato accordo tra le parti in ordine ai presupposti per l'emissione della SAL e/o alla congruità di eventuali termini assegnati e a qualsiasi altri ipotesi prevista nel contratto, e non anche alla ipotesi di inadempimento e domanda di risoluzione del contratto. Le ipotesi indicate nei sub. a, b e c dell'art. 30 citato devono essere interpretate in senso restrittivo, con conseguente esclusione di applicazione nel caso oggetto di esame nel presente procedimento, volto all'accertamento dell'inadempimento della parte e della conseguente declaratoria di risoluzione.
L'eccezione, pertanto, è rigettata.
2. Sulla domanda di risoluzione per grave inadempimento
5 In via preliminare si osserva che parte convenuta avrebbe dovuto contestare i fatti posti a fondamento della domanda attorea nella prima difesa utile, onere non adempiuto stante la tardiva costituzione, avvenuta poco prima della udienza fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; ciò premesso la domanda di risoluzione merita accoglimento, e il contratto di appalto deve essere risolto per grave inadempimento della parte convenuta ai sensi dell'art. 1453
c.c., per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza, infatti, è ormai costante nel precisare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (SS.UU. 13533/2001)”; parte attrice ha correttamente e puntualmente dato prova sia del titolo, della scadenza del termine ed ha allegato l'inadempimento imputato alla controparte, rimanendo in capo al convenuto la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Nello specifico le parti hanno stipulato un contratto di appalto, in data 25.07.2023, avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all'efficientamento energetico, con la previsione di usufruire del Bonus fiscale del 110%; le parti nello specifico hanno sottoscritto un articolato contratto, prevedendo all'art. 6.1 – obblighi ed oneri dell'appaltatore –, per quel che qui interessa, al punto sub. b) tra gli obblighi dell'appaltatore, l'esecuzione di uno studio di fattibilità condiviso con il committente, al sub. e) l'esecuzione delle opere a regola d'arte e sub. k) l'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti per l'ottenimento dei Bonus fiscali. Risulta dalle allegazioni di parte attrice – non contestate dalla parte – e dalla documentazione prodotta, che parte convenuta non abbia preso in consegna il cantiere, non abbia mai iniziato ad eseguire le opere ed abbia – diversamente – fornito rassicurazioni in merito all'inizio dei lavori;
risulta inoltre che solo con e-mail del 18.12.2023 parte attrice sia stata convocata per acquisire documenti necessari alla cessione del credito, quando ormai i termini per l'esecuzione dei lavori, in conformità della disciplina dettata per usufruire delle agevolazioni, erano prossimi alla scadenza. Si ravvisa in ultimo che parte convenuta, dalla
6 stipula del contratto fino al deposito della comparsa di costituzione e risposta, non ha mai contestato alcuna mancanza, lacuna, inadempimento a parte attrice, la quale ha versato gli importi richiesti dall'appaltatore.
Per le ragioni di cui sopra, considerato che parte convenuta non hai mai richiesto a parte attrice l'esecuzione di adempimenti per l'avvio dei lavori, non ha iniziato i lavori – e tanto meno li ha eseguiti – nonostante abbia ricevuto € 30.000,00 di acconto, accertato il grave inadempimento della parte convenuta, richiamato il provvedimento del 20.06.2025, il contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 25.07.2023 è dichiarato risolto.
3. Sul risarcimento del danno
La dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento comporta la condanna del convenuto al risarcimento del danno e della restituzione delle somme versate nei limiti di quanto infra indicato.
Risulta documentato che parte attrice abbia versato a parte convenuta la somma di €
30.000,00 a titolo di acconto (doc. 7 e 8 all.to atto di citazione), importo che la parte ha diritto a vedere restituito;
si osserva in particolare che il contratto di appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, non può - in genere - considerarsi ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite (cfr. ex multis Cassazione Civile sentenza n. 4225 del
2022, n. 3455 del 2015 e n. 6181 del 2011),con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata alla restituzione, in favore dell'attore, dell'acconto di € 30.000,00, trattandosi di pagamento oramai privo di giustificazione causale in ragione dell'intervenuta risoluzione del contratto. Si ribadisce che le asserite spese sostenute dal convenuto – oltre ad essere state allegate tardivamente – sono prive di riscontro.
In merito alle altre voci di danno richieste a titolo di danno emergente, quali spese sostenute a causa dell'inadempimento di parte convenuta si osserva che:
a) Gli importi pagati a favore della – pari ad € 10.026,00 sono dovuti, Parte_5 in quanto risulta dal contratto – art. 6 Obblighi e oneri dell'appaltatore – che lo studio di fattibilità era onere dell'appaltatore.
7 b) Le spese per la mediazione sono assimilabili a quelle del processo e, pertanto, anch'esse seguono il criterio di ripartizione stabilito, ovvero il principio di soccombenza, e sono liquidate, in base allo scaglione di riferimento nei limiti della fase di attivazione, in € 1.607,00 oltre accessori ed € 1.539,00 per esborsi.
Parte attrice domanda inoltre il risarcimento pari “all'intera somma che sarebbe maturata in favore della stessa a titolo di credito fiscale, posto che la condotta di controparte ha fatto venir meno la possibilità per la sig.ra di usufruire del bonus fiscale in essere e dunque di poter eseguire i lavori in Pt_1 questione senza esborso alcuno”.
Sul punto occorre preliminarmente ribadire quanto la Suprema Corte afferma con costanza in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore-danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore ed il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasto incerto, la domanda deve essere rigettata (cfr., ex aliis Cassazione Civile sentenza n. 20707 del 2023, n. 4009 del
2020 e n. 29315 del 2017 ); nel caso di specie, l'attore ha dedotto che la mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti dalla legge per poter usufruire del superbonus
110%, avrebbe avuto, quale ulteriore conseguenza, la perdita definitiva dell'agevolazione fiscale o una sua riduzione.
In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la giurisprudenza di merito (v. tra le altre, Trib. Padova, sent. n. 2266/2023; Trib.
Perugia sent. n. 1478/2024; Trib. Venezia n. 706/2024; Trib. Varese, sent. n. 1065/2024;
Trib. Padova, sent. n. 1192/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59/2025) - alla quale aderisce questo
Giudice, in quanto supportata da motivazioni convincenti in diritto e condivisibili - opina nel senso che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore; inoltre il nostro ordinamento non ammette il risarcimento di danni
"in re ipsa", e pertanto il committente è onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa
8 per accedere al beneficio fiscale - in tesi - perduto in conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'appaltatore e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere (o conservare) il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale. (Tribunale Pavia sentenza del 17.3.2025). In particolare la parte avrebbe ben dovuto allegare ed esplicare che il progetto redatto avrebbe permesso loro di accedere alle agevolazioni fiscali, indicare i singoli requisiti soddisfatti con riferimento alla normativa di settore applicabile ratione temporis, a quali e diversi tipi di agevolazioni avrebbero avuto accesso, quali lavori – su un importo di oltre € 300.000,00, sarebbero rientrati nel bonus 110% e quali sarebbero rimasti esclusi, oltre ad allegare la prova dell'impossibilità per il committente di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione dei lavori originariamente appaltati al debitore inadempiente, ovvero la prova che, pur avendo affidato ad altra impresa l'esecuzione dei lavori, il committente abbia effettivamente sostenuto o dovrà certamente sostenere (essendosi assunto la relativa obbligazione), per la medesima opera, spese a titolo di corrispettivo in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto se, concorrendo l'agevolazione fiscale mediante cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, il primo appaltatore avesse puntualmente adempiuto l'obbligazione assunta.
Nel caso in esame, l'attore non ha provato (ed invero neppure dedotto) di essersi trovato nell'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici in tempo utile a salvaguardare, in tutto o in parte, l'agevolazione fiscale prevista e prorogata nel tempo dalla legislazione sopravvenuta, né ha allegato e provato di essere (stato) nel possesso di tutti i requisiti
(oggettivi, soggettivi e tecnici) richiesti dalla legge ratione temporis vigente per l'effettiva conseguibilità dello "sconto in fattura" de quo, essendosi limitata ad affermare la “sussistenza delle condizioni per la fruizione del superbonus (regolarità catastale, deposito della entro il Pt_4
31.12.2022 e lavori che avrebbero soddisfatto le condizioni previste dalla normativa in questione , come da studio di fattibilità eseguito e qui prodotto)” (cfr. pag.
6-7 atto di citazione) e ad rinviare alla studio di fattibilità.
9 Diverso sarebbe stato il caso in cui il ricorrente avesse allegato e provato l'esecuzione delle opere di ristrutturazione da parte di impresa terza, sostenendo costi superiori a quelli pattuiti con la convenuta, in ragione della perdita, in tutto o in parte, dei benefici fiscali di legge. In tale contesto una eventuale CTU avrebbe avuto contenuto esplorativo.
Si rileva in ultimo, ad abundantiam, che l'immobile su cui avrebbero dovuto insistere i lavori è qualificato dall'attore come mini-condominio e, conseguentemente, risulta soggetto alla disciplina del condominio minimo. Da questo punto di vista deve essere applicata la disciplina del condominio per quanto non espressamente derogato dalla legge, anche con riferimento alle delibere assembleari;
la Suprema Corte ha, infatti chiarito, che
“la disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo
l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, "a fortiori", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni
(SS.UU. 2046/2006; Cass. Civ. 5288/2012, Cass. Civ. 5329/2017).
La disciplina per l'accesso al super bonus presuppone, ai sensi della L. 6/2023, una delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 e la CILA-S presentata entro il
31 dicembre 2022 oppure una delibera assembleare adottata tra il 18 e il 24 novembre
2022 e la CILA presentata entro il 25 novembre 2022; sarebbe stato onere di parte attrice produrre la delibera assembleare, requisito minimo per accedere al bonus fiscale 110%, onere non adempiuto.
4. Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al decisum, anche per la fase di mediazione, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nei valori medi dello scaglione di riferimento per ogni fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3500/24, disattesa ogni contraria istanza
10 Accoglie le domande proposte dalla sig.ra e per l'effetto, Parte_1
Accertato il grave inadempimento di CP_1
Dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra e la sig.ra CP_1 in data 25.07.2023, Parte_1
Condanna a pagare a favore della sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1
40.026,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della sig.ra CP_1 Pt_1 liquidate in € 9.223,00 per compensi, oltre a iva, cpa di legge e 15% di spese
[...] generali, ed € 2.780,00 per esborsi.
Pisa, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
11
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3500/24 promossa da
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(BS), Piazza San Giacomo n. 6, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv.
ER UG del Foro di Brescia e dall'avv. Emanuele Bracchi del Foro di Brescia, giusta procura in atti
Attrice
(P.I. ), in persona del Suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Berni del Foro di Pisa, CP_2 giusta procura in atti
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 10.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Agiva in giudizio chiedendo di accertare l'inadempimento di Parte_1 al contratto di appalto stipulato e dichiarare la risoluzione dello stesso, di CP_1 condannare alla restituzione di € 30.000,00 oltra al risarcimento del danno CP_1 pari a € 372.354,27 o, in alternativa, € 329.027,56, oltre € 10.026,00 quale importo corrisposto alla società Blue Maps per lo studio di fattibilità e a titolo cauzionale, €
5.983,74 per spese di mediazione, di cui € 273,00 per spese di inizio di procedura, €
1 1.298,08 per spese di prosecuzione mediazione ed € 4.412,38 per compenso legale;
nel merito della controversia deduceva che:
1. È comproprietaria per la quota indivisa di ½, con la sorella di due Parte_2
immobili formanti un minicondominio, siti in Borgo San Giacomo (BS), Piazza
San Giacomo n. 6;
2. nel mese di febbraio 2023 si metteva in contatto con la società per CP_1
valutare la possibilità di eseguire dei lavori di efficientamento energetico sui suddetti immobili;
3. la società dava la propria disponibilità a eseguire i lavori e ad CP_1
accettare che il pagamento avvenisse mediante la formula della cessione del credito fiscale;
4. La riferiva come fossero necessarie delle verifiche in ordine al CP_1 possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa dettata in materia;
5. invitava, pertanto, l'attrice a recarsi presso la propria sede al fine di CP_1
conferire incarico, poi conferito nel febbraio 2023, alla società Blue Maps s.r.l. per eseguire le necessarie indagini preliminari per la verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni fiscali;
6. L'attrice versava dunque alla società Blue Maps s.r.l. l'importo pattuito di €
10.026,00 di cui €. 4.026,00 per l'esecuzione dello studio di fattibilità ed € 6.000,00
a titolo di deposito cauzionale, che sarebbe stato restituito dopo l'esecuzione dei lavori da parte di CP_1
7. Dopo positiva verifica sui requisiti, in data 25.07.2023 veniva sottoscritto contratto di appalto con cui si assumeva l'incarico di eseguire gli interventi di CP_1 riqualificazione energetica;
8. tali lavori avevano ad oggetto il cappotto termico, coibentazione tetto, sostituzione infissi e serramenti, installazione impianto fotovoltaico e pompa di calore, installazione colonnina di ricarica, installazione centrale termica, collettori solari, building automation e sistemi di accumulo;
2 9. il complessivo ammontare di tali lavori veniva pattuito in € 372.354,27 dei quali €
289.978,85 per il corrispettivo delle opere, € 72.277,71 per spese tecniche, di progetto e di asseverazione, € 3.829,48 per spese di sicurezza, € 6.268,24 per visto di conformità
10. in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante a parte attrice, i contraenti pattuivano che l'importo corrispondente al complessivo valore del contratto sarebbe stato corrisposto mediante cessione del credito all'appaltatrice mediante il cosiddetto “sconto in fattura”;
11. ai sensi dell'art. 11 del contratto di appalto stipulato tra le parti, si CP_1
impegnava ad eseguire i lavori appaltati entro il 31.12.2023, ovvero entro il termine ultimo per poter beneficiare del bonus fiscale pari al 110%;
12. ai sensi dell'art. 13.2 del contratto, inoltre, si impegnava, in ogni CP_1 caso, ad eseguire i lavori, senza alcun aggravio e costo per il committente, qualora non avesse ultimato gli stessi in tempo utile e a consentire l'accesso integrale alle agevolazioni fiscali previste;
13. le parti convenivano altresì, ai sensi dell'art. 11 del contratto di appalto, l'obbligo per la committente di corrispondere, a titolo di deposito cauzionale, l'importo di €
15.000,00 per ogni unità abitativa;
14. in data 26.07.2023, entro quarantotto ore dalla stipula del contratto, la sig.ra eseguiva il bonifico di € 30.000,00 in favore di Pt_1 CP_1
15. in seguito al pagamento ricevuto, rassicurava che i lavori sarebbero CP_1
iniziati di lì a poco;
16. verso la fine di novembre 2023, si recava inoltre presso l'abitazione della sig.ra l'arch. che, per conto di spiegava Pt_1 CP_3 CP_1 nuovamente nello specifico i lavori in questione, garantendone l'esecuzione entro il
31.12.2023, di talché la sig.ra veniva inoltre sollecitata a procedere allo Pt_1 sgombero delle stanze presenti al piano terra dal momento che avrebbero provveduto anche all'installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento;
17. nonostante le promesse disattendeva gli impegni assunti e si rendeva CP_1 irreperibile;
3 18. in data 17.01.2024 inoltrava alla sig.ra una mail con la quale CP_1 Pt_1
chiedeva di rinegoziare gli accordi, promettendo, ancora una volta, l'esecuzione dei lavori e l'inoltro di un cronoprogramma entro 45 giorni;
19. con PEC del 19.01.2024, rispondendo all'anzidetta comunicazione, la sig.ra Pt_1
riepilogava i fatti occorsi e gli impegni assunti da , rendendosi disponibile CP_1
a riconoscere a quest'ultima, in via bonaria, la somma di € 5.000,00, sempre che iniziassero i lavori concordati;
20. con mail del 29.01.2024, il dott. per conto di , riferiva di avere Pt_3 CP_1
avuto una chiamata con l'arch. e l'arch. e che entro 30 giorni CP_3 Per_1 avrebbe fatto pervenire un cronoprogramma per la prosecuzione dei lavori;
21. la sig.ra inoltrava dunque un ulteriore sollecito in data 06.03.2024 al quale, Pt_1 però, non veniva dato alcun riscontro, così come ai successivi del 21.03.2024 dell'avv. UG e del 26.04.2024 della sig.ra Pt_1
22. veniva, pertanto, adita la camera di conciliazione di Pisa per esperire il tentativo di conciliazione previsto ai sensi dell'art. 35 del contratto stipulato tra le parti con esito negativo, come da verbale del 27.09.2024.
Si costituiva chiedendo di dichiarare improcedibile la domanda per mancato CP_1 esperimento preventivo della procedura di cui all'art. 30 del contratto del 25.07.2023 e di rigettare le domande attoree;
in replica alle avverse deduzioni deduceva che:
23. il contratto sottoscritto conteneva una clausola di rinvio per la soluzione di eventuali controversie alla cognizione di un “arbitratore” ai sensi dell'art. 1349 c.c.,
24. i lavori non sono mai iniziati, a causa di una impossibilità legale di di CP_1
procedere, circostanza nota alla controparte,
25. la veniva, infatti, presentata successivamente al termine utile per poter Pt_4
usufruire il superbonus 110%, in quanto la proroga al 31.12.2023 valeva solo per i condomini che avessero approvato l'esecuzione entro il 18.11.2023,
26. la CILA non prevedeva la come impresa esecutrice dei lavori, CP_1
27. la indica che non devono essere eseguiti lavori relativi alla parte comune ma Pt_4 si citano lavori quali il cappotto termico e la coibentazione del tetto che per loro natura non possono che riguardare le parti comuni,
4 28. una parte dei lavori dovevano essere eseguiti in una porzione dell'immobile dove non esiste un impianto di riscaldamento, in aperta incongruenza rispetto alla disciplina specifica dell'efficientamento energetico,
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Con provvedimento del 20.06.2025 il giudice emanava ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con cui ingiungeva ad il pagamento di € 30.000,00 oltre a interessi e spese della CP_1 procedura.
Il Giudice con provvedimento del 07.10.2025 ha dichiarato l'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva e ha anticipato l'udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 10.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate.
***
1. Sulla clausola arbitrale
Risulta infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, in merito alla presenza di una clausola arbitrale ai sensi dell'art. 30 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti;
in particolare appare evidente, dalla semplice lettura della clausola, che la competenza arbitrale sia stata riservato alle sole controversie tecniche concernenti la non conformità dei lavori rispetto a quanto indicato nella progettazione, al caso di mancato accordo tra le parti in ordine ai presupposti per l'emissione della SAL e/o alla congruità di eventuali termini assegnati e a qualsiasi altri ipotesi prevista nel contratto, e non anche alla ipotesi di inadempimento e domanda di risoluzione del contratto. Le ipotesi indicate nei sub. a, b e c dell'art. 30 citato devono essere interpretate in senso restrittivo, con conseguente esclusione di applicazione nel caso oggetto di esame nel presente procedimento, volto all'accertamento dell'inadempimento della parte e della conseguente declaratoria di risoluzione.
L'eccezione, pertanto, è rigettata.
2. Sulla domanda di risoluzione per grave inadempimento
5 In via preliminare si osserva che parte convenuta avrebbe dovuto contestare i fatti posti a fondamento della domanda attorea nella prima difesa utile, onere non adempiuto stante la tardiva costituzione, avvenuta poco prima della udienza fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; ciò premesso la domanda di risoluzione merita accoglimento, e il contratto di appalto deve essere risolto per grave inadempimento della parte convenuta ai sensi dell'art. 1453
c.c., per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza, infatti, è ormai costante nel precisare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (SS.UU. 13533/2001)”; parte attrice ha correttamente e puntualmente dato prova sia del titolo, della scadenza del termine ed ha allegato l'inadempimento imputato alla controparte, rimanendo in capo al convenuto la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Nello specifico le parti hanno stipulato un contratto di appalto, in data 25.07.2023, avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all'efficientamento energetico, con la previsione di usufruire del Bonus fiscale del 110%; le parti nello specifico hanno sottoscritto un articolato contratto, prevedendo all'art. 6.1 – obblighi ed oneri dell'appaltatore –, per quel che qui interessa, al punto sub. b) tra gli obblighi dell'appaltatore, l'esecuzione di uno studio di fattibilità condiviso con il committente, al sub. e) l'esecuzione delle opere a regola d'arte e sub. k) l'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti per l'ottenimento dei Bonus fiscali. Risulta dalle allegazioni di parte attrice – non contestate dalla parte – e dalla documentazione prodotta, che parte convenuta non abbia preso in consegna il cantiere, non abbia mai iniziato ad eseguire le opere ed abbia – diversamente – fornito rassicurazioni in merito all'inizio dei lavori;
risulta inoltre che solo con e-mail del 18.12.2023 parte attrice sia stata convocata per acquisire documenti necessari alla cessione del credito, quando ormai i termini per l'esecuzione dei lavori, in conformità della disciplina dettata per usufruire delle agevolazioni, erano prossimi alla scadenza. Si ravvisa in ultimo che parte convenuta, dalla
6 stipula del contratto fino al deposito della comparsa di costituzione e risposta, non ha mai contestato alcuna mancanza, lacuna, inadempimento a parte attrice, la quale ha versato gli importi richiesti dall'appaltatore.
Per le ragioni di cui sopra, considerato che parte convenuta non hai mai richiesto a parte attrice l'esecuzione di adempimenti per l'avvio dei lavori, non ha iniziato i lavori – e tanto meno li ha eseguiti – nonostante abbia ricevuto € 30.000,00 di acconto, accertato il grave inadempimento della parte convenuta, richiamato il provvedimento del 20.06.2025, il contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 25.07.2023 è dichiarato risolto.
3. Sul risarcimento del danno
La dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento comporta la condanna del convenuto al risarcimento del danno e della restituzione delle somme versate nei limiti di quanto infra indicato.
Risulta documentato che parte attrice abbia versato a parte convenuta la somma di €
30.000,00 a titolo di acconto (doc. 7 e 8 all.to atto di citazione), importo che la parte ha diritto a vedere restituito;
si osserva in particolare che il contratto di appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, non può - in genere - considerarsi ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite (cfr. ex multis Cassazione Civile sentenza n. 4225 del
2022, n. 3455 del 2015 e n. 6181 del 2011),con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata alla restituzione, in favore dell'attore, dell'acconto di € 30.000,00, trattandosi di pagamento oramai privo di giustificazione causale in ragione dell'intervenuta risoluzione del contratto. Si ribadisce che le asserite spese sostenute dal convenuto – oltre ad essere state allegate tardivamente – sono prive di riscontro.
In merito alle altre voci di danno richieste a titolo di danno emergente, quali spese sostenute a causa dell'inadempimento di parte convenuta si osserva che:
a) Gli importi pagati a favore della – pari ad € 10.026,00 sono dovuti, Parte_5 in quanto risulta dal contratto – art. 6 Obblighi e oneri dell'appaltatore – che lo studio di fattibilità era onere dell'appaltatore.
7 b) Le spese per la mediazione sono assimilabili a quelle del processo e, pertanto, anch'esse seguono il criterio di ripartizione stabilito, ovvero il principio di soccombenza, e sono liquidate, in base allo scaglione di riferimento nei limiti della fase di attivazione, in € 1.607,00 oltre accessori ed € 1.539,00 per esborsi.
Parte attrice domanda inoltre il risarcimento pari “all'intera somma che sarebbe maturata in favore della stessa a titolo di credito fiscale, posto che la condotta di controparte ha fatto venir meno la possibilità per la sig.ra di usufruire del bonus fiscale in essere e dunque di poter eseguire i lavori in Pt_1 questione senza esborso alcuno”.
Sul punto occorre preliminarmente ribadire quanto la Suprema Corte afferma con costanza in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore-danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore ed il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasto incerto, la domanda deve essere rigettata (cfr., ex aliis Cassazione Civile sentenza n. 20707 del 2023, n. 4009 del
2020 e n. 29315 del 2017 ); nel caso di specie, l'attore ha dedotto che la mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti dalla legge per poter usufruire del superbonus
110%, avrebbe avuto, quale ulteriore conseguenza, la perdita definitiva dell'agevolazione fiscale o una sua riduzione.
In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la giurisprudenza di merito (v. tra le altre, Trib. Padova, sent. n. 2266/2023; Trib.
Perugia sent. n. 1478/2024; Trib. Venezia n. 706/2024; Trib. Varese, sent. n. 1065/2024;
Trib. Padova, sent. n. 1192/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59/2025) - alla quale aderisce questo
Giudice, in quanto supportata da motivazioni convincenti in diritto e condivisibili - opina nel senso che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore; inoltre il nostro ordinamento non ammette il risarcimento di danni
"in re ipsa", e pertanto il committente è onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa
8 per accedere al beneficio fiscale - in tesi - perduto in conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'appaltatore e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere (o conservare) il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale. (Tribunale Pavia sentenza del 17.3.2025). In particolare la parte avrebbe ben dovuto allegare ed esplicare che il progetto redatto avrebbe permesso loro di accedere alle agevolazioni fiscali, indicare i singoli requisiti soddisfatti con riferimento alla normativa di settore applicabile ratione temporis, a quali e diversi tipi di agevolazioni avrebbero avuto accesso, quali lavori – su un importo di oltre € 300.000,00, sarebbero rientrati nel bonus 110% e quali sarebbero rimasti esclusi, oltre ad allegare la prova dell'impossibilità per il committente di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione dei lavori originariamente appaltati al debitore inadempiente, ovvero la prova che, pur avendo affidato ad altra impresa l'esecuzione dei lavori, il committente abbia effettivamente sostenuto o dovrà certamente sostenere (essendosi assunto la relativa obbligazione), per la medesima opera, spese a titolo di corrispettivo in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto se, concorrendo l'agevolazione fiscale mediante cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, il primo appaltatore avesse puntualmente adempiuto l'obbligazione assunta.
Nel caso in esame, l'attore non ha provato (ed invero neppure dedotto) di essersi trovato nell'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici in tempo utile a salvaguardare, in tutto o in parte, l'agevolazione fiscale prevista e prorogata nel tempo dalla legislazione sopravvenuta, né ha allegato e provato di essere (stato) nel possesso di tutti i requisiti
(oggettivi, soggettivi e tecnici) richiesti dalla legge ratione temporis vigente per l'effettiva conseguibilità dello "sconto in fattura" de quo, essendosi limitata ad affermare la “sussistenza delle condizioni per la fruizione del superbonus (regolarità catastale, deposito della entro il Pt_4
31.12.2022 e lavori che avrebbero soddisfatto le condizioni previste dalla normativa in questione , come da studio di fattibilità eseguito e qui prodotto)” (cfr. pag.
6-7 atto di citazione) e ad rinviare alla studio di fattibilità.
9 Diverso sarebbe stato il caso in cui il ricorrente avesse allegato e provato l'esecuzione delle opere di ristrutturazione da parte di impresa terza, sostenendo costi superiori a quelli pattuiti con la convenuta, in ragione della perdita, in tutto o in parte, dei benefici fiscali di legge. In tale contesto una eventuale CTU avrebbe avuto contenuto esplorativo.
Si rileva in ultimo, ad abundantiam, che l'immobile su cui avrebbero dovuto insistere i lavori è qualificato dall'attore come mini-condominio e, conseguentemente, risulta soggetto alla disciplina del condominio minimo. Da questo punto di vista deve essere applicata la disciplina del condominio per quanto non espressamente derogato dalla legge, anche con riferimento alle delibere assembleari;
la Suprema Corte ha, infatti chiarito, che
“la disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo
l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, "a fortiori", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni
(SS.UU. 2046/2006; Cass. Civ. 5288/2012, Cass. Civ. 5329/2017).
La disciplina per l'accesso al super bonus presuppone, ai sensi della L. 6/2023, una delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 e la CILA-S presentata entro il
31 dicembre 2022 oppure una delibera assembleare adottata tra il 18 e il 24 novembre
2022 e la CILA presentata entro il 25 novembre 2022; sarebbe stato onere di parte attrice produrre la delibera assembleare, requisito minimo per accedere al bonus fiscale 110%, onere non adempiuto.
4. Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al decisum, anche per la fase di mediazione, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nei valori medi dello scaglione di riferimento per ogni fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3500/24, disattesa ogni contraria istanza
10 Accoglie le domande proposte dalla sig.ra e per l'effetto, Parte_1
Accertato il grave inadempimento di CP_1
Dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra e la sig.ra CP_1 in data 25.07.2023, Parte_1
Condanna a pagare a favore della sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1
40.026,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della sig.ra CP_1 Pt_1 liquidate in € 9.223,00 per compensi, oltre a iva, cpa di legge e 15% di spese
[...] generali, ed € 2.780,00 per esborsi.
Pisa, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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