Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1791 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
VIVONA GIANLUCA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI
[...] P.IVA_1
VINCENZO GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA
N.18, TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: infortunio in occasione di lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 23/09/2023, ha evocato in Parte_1
giudizio l' , chiedendo la condanna dell'ente di previdenza al pagamento della CP_2
rendita per l'infortunio sul lavoro occorso in data 20.06.2022 derivante da: "MENTRE
SI TROVAVA SU UN CASSONE CON DEL MATERIALE METALLICO DA
SISTEMARE ALL'INTERNO DELLO STESSO, METTEVA IL PIEDE IN FALLO E
CADEVA DAL CASSONE AL SUOLO E SU ALTRO MATERIALE METALLICO
RIPOSTO ADIACENTE AL CASSONE.".
L , in esito alla procedura amministrativa, ha indennizzato n. 130 giornate di CP_1
inabilità temporanea assoluta e riconosciuto un danno biologico del 10%, (provv
1
18%.
L convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato l'assunto della CP_1
ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato, negando il danno biologico nelal misura chiesta.
La causa è stata istruita con documenti e ctu.
Il ricorso non è fondato e va rigettato per quanto infra.
Premesso che il danno biologico derivante da malattia professionale (o da infortunio sul lavoro) è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n.
38 del 2000 solo se è pari o superiore al 6%, con la conseguenza che, un danno percentuale inferiore a tale soglia non da diritto al detto indennizzo.(cfr, anche
Cass.15245/2014).
Passando all'esito della disposta consulenza tecnica, si osserva che:
il consulente tecnico d'ufficio Dott. ha concluso la sua relazione Persona_1
affermando che “ ..Visti i criteri applicativi di cui al D.M. 119 del 25 luglio 2000, trattandosi di danno composto, vale a dire comprensivo di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate.
In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
Visti e valutati i referti in atti, sulla scorta di quanto obiettivato, riteniamo valutabili i postumi ut supra (vedasi diagnosi medico-legale) secondo le sottoindicate voci tabellari :
COD. 292 - Esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale – fino a 8%;appare equa la valutazione del 6%;
COD. 277 - Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di rotture parziali di un legamento, oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare) - fino a 4%;appare equa
2 la valutazione del 3%;
COD. 283 – Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare - fino a 4%;appare equa la valutazione del 2%; CONCLUSIONI
In conseguenza dell'Infortunio n. 516257782 del 20 Giugno 2022 , l'attore CP_1
signor nato a [...] il [...], presenta Parte_1
postumi permanenti non aggravati ( indicati in diagnosi a pag. 6 ) valutabili, con criteriologiamedico legale, sincreticamente il 10% (dieci per cento).
Riteniamo, infine, inconfutabile “ il periodo - indicato dall - d'inabilità CP_1
temporanea assoluta al lavoro e la relativa decorrenza ( dal 20 Giugno 2022 al 27
Ottobre 2022) pari a 130 (centotrenta) giorni .“
A Nostro avviso, pertanto, la valutazione medico-legale effettuata dall' CP_1
appare ineccepibile in toto.”.
(cfr. relazione dell'8/5/2024)
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
La domanda va dunque respinta.
Le spese di lite possono compensarsi per metà tenuto del fatto che il ricorso è predisposto sulla base di una relazione medico legale di parte (Cfr. rel. Dr
Giannuzzo), e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso.
- compensa per metà le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida per frazione in euro 1200,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, in favore della parte resistente.
-Pone le spese di consulenza tecnica, già liquidate, a carico delle parti in solido.
3 Trapani, 24/02/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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