TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
16:08 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 10 Giugno 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2016 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i signori , nato il [...] a [...] e ivi residente, in Contrada Parte_1
Montagna, C.F. in qualità di legale rappresentante della CodiceFiscale_1 [...]
, con sede legale a Canicattì, in via Tenente Colonnello La Parte_2
Carrubba n. 16, e nato il [...] a [...] e ivi residente, in via Vittorio Parte_2
Emanuele n. 37, C.F. , quale socio di quest'ultima, elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati, ai fini del presente giudizio, a Canicattì, in via A. De Gasperi n. 123, presso lo studio dell'Avv. Gloria Sedita, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata agli atti di lite,
- ricorrenti/opponenti -
CONTRO
l , in persona del dirigente del servizio Controparte_1
XVII, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la propria sede sita ad
, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220, rappresentato e difeso dal suo funzionario CP_1
1 direttivo Dott. Antonio Licata giusta delega in calce alla memoria di costituzione e difesa depositata il 6/05/2022,
- resistente/opposto -
Oggetto: Opposizione a ordinanze ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per i ricorrenti: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 10 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso per opposizione ad ordinanza ingiunzione (artt. 22 della legge n.
689/1981 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011) e alle note conclusionali autorizzate depositati,
rispettivamente, il 9 Luglio 2021 e il 18 Maggio 2023, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'ente resistente: come quelle formulate nella memoria di costituzione e difesa depositata il 6 Maggio 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 9 Luglio 2021, notificato a cura della cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione a mezzo pec inviata il 13 Agosto 2021
e per posta il 18 Agosto 2021, i signori , in qualità di legale rappresentante della Parte_1
, e alla stregua di suo Parte_2 Parte_2
socio, proponevano opposizione avanti al Tribunale di Agrigento avverso le ordinanze ingiunzione n. 20/0207 (per errore indicato il numero 20/0208), prot. n. 6540, e n. 20/0208,
prot. n. 6541. Specificando che, erano state entrambe emesse il 4 Giugno 2021, nonché
notificategli mediante il servizio postale il 9 Giugno 2021. Gli opponenti riferivano che, con tali due provvedimenti l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XVII - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, aveva ingiunto a essi istanti e alla prefata società, alla stregua di obbligata in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981, il pagamento dell'importo di € 300,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre € 42,60 per spese di notifica. Ciò per avere infedelmente registrato sul Libro
Unico del Lavoro del mese di Aprile 2019, redigendo apposito prospetto paga, i dati relativi alla signora come dipendente, sebbene non avesse mai lavorato Parte_3
per conto della , in violazione dell'art. 39, Parte_2
I, II e III comma, del D. L. n. 112 del 25 Giugno 2008, convertito con la legge n. 133 del 6
Agosto 2008, con l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal successivo VII
2 comma, come modificato dall'art. 22, V comma, del D. Lgs. n. 151 del 14 Settembre 2015.
All'uopo eccepivano la nullità delle citate ordinanze ingiunzione per l'inesistenza dell'infrazione che gli era stata contestata. Affermando, dopo avere richiamato i primi tre commi dell'art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, che la normativa in parola puniva le ipotesi di registrazioni infedeli unicamente quando comportavano differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali per il lavoratore. Il che, a loro detta, era confortato dal disposto del VII comma della suddetta norma. A supporto di tale tesi facevano riferimento a quanto precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 20/2008, con il vademecum del
5 Dicembre 2008, sezione C, n. 6, nonché con la risposta all'interpello n. 47/2011 del 14
Dicembre 2011 e con la circolare n. 26/2015. Evidenziando che, il caso di specie non rientrava nella previsione astratta della cennata disciplina legislativa. In proposito deducevano,
innanzitutto, che la menzionata società aveva assunto la signora Parte_3
il 17 Aprile 2019 e che, a tal fine, questa le aveva consegnato i propri documenti personali. In
secondo luogo che, la stessa, pur avendo confermato la rispettiva disponibilità a iniziare a lavorare nella enunciata data, inducendola ad adempiere tutti gli obblighi stabiliti dalla legge,
ivi compresa la registrazione sul Libro Unico del Lavoro, non si era presentata presso la sede lavorativa il giorno concordato per iniziare la sua attività. In terz'ordine che, la Parte_2
era stata costretta ad annullare il 4 Giugno 2019 la Parte_2
nominata assunzione, inviando apposita comunicazione obbligatoria unificato unilav.
Obiettando che, di conseguenza, nessuna infedele registrazione sul ricordato Libro Unico del
Lavoro era stata eseguita a opera loro e della richiamata società, stante che quest'ultima era tenuta a farla. Rilevavano, infine, sia che il citato art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, non puniva chi aveva inserito i dati di un dipendente, il cui contratto di lavoro era stato, dopo qualche giorno, annullato;
sia che l'intenzione della
[...]
era quella di assumere, come aveva fatto, la predetta Parte_2 [...]
con il suo consenso. Pertanto, con il ricorso in limine indicato Parte_3 chiedevano all'adita autorità giudiziaria di dichiarare nulli, invalidi, inefficaci, illegittimi o, comunque, di revocare e privare di effetti i provvedimenti sanzionatori impugnati.
L' , in persona del dirigente del servizio Controparte_1
XVII, si costituiva nel presente giudizio depositando il 6 Maggio 2022 il rispettivo fascicolo con la memoria di difesa. In tale scritto prendeva posizione relativamente alle argomentazioni articolate dai signori e nelle spiegate qualità, per giustificarne Parte_1 Parte_2
3 la instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'improcedibilità dell'azione da essi esperita. Quindi, di rigettare la pretesa avanzata dagli opponenti essendo infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza adottata all'esito della camera di consiglio, in cui si era ritirato all'udienza dell'11 Gennaio 2022, il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite ammetteva la prova testimoniale dedotta dai ricorrenti nel cennato ricorso. La teste intimata veniva escussa nel corso della seduta del 10 Maggio 2022. Indi, durante l'odierna udienza del 10 Giugno 2025
soltanto il procuratore degli istanti discute la causa come in epigrafe, l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, ritiratasi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in sua assenza.
2.- In diritto. L'opposizione contro le ordinanze ingiunzione n. 20/0207, prot. n. 6540, e n. 20/0208, prot. n. 6541, emesse il 4 Giugno 2021 e notificate per posta il 9 Giugno 2021 su istanza dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVII - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, proposta dai ricorrenti, nelle spiegate qualità, non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo all'unico motivo sviluppato per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
L'esame del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduto da una delucidazione, che si rende necessaria a seguito di una peculiare contestazione mossa dall'ente resistente nella propria memoria di costituzione e difesa. In seno al punto n. 1) del ricorso introduttivo del procedimento de quo, nel riportare i dati inerenti alla prima delle ordinanze ingiunzione opposte, come numero che la identifica è stato indicato, in maniera errata, 20/0208
(pag. 1), anziché, correttamente, 20/0207. La circostanza che si è trattato di un mero sbaglio e,
soprattutto, che i signori , alla stregua di legale rappresentante della Parte_1 [...]
, e quale suo socio, hanno inteso Parte_2 Parte_2
opporre entrambi i provvedimenti sanzionatori in dibattito, oltre a essere dai medesimi spiegata nelle note conclusionali autorizzate depositate il 18 Maggio 2023, si evince, comunque,
chiaramente da alcuni peculiari dati. Essi sono integrati sia dal fatto che, al punto n. 1) del menzionato scritto è stato correttamente trascritto il numero di protocollo della enunciata ordinanza ingiunzione, che coincide con 6540; sia che gli opponenti hanno allegato la medesima nel rispettivo fascicolo di parte, insieme all'altra ordinanza ingiunzione n. 20/0208, prot. n.
6541, del pari impugnata. Ragion per cui, non può revocarsi in dubbio che, l'errore in
4 commento non è affatto sintomatico della volontà dei ricorrenti di opporre soltanto quest'ultima.
3.- Appare opportuno analizzare l'eccezione sollevata, in via preliminare, dall'
[...]
sempre all'internto della nominata memoria di costituzione Controparte_1
e difesa. A prescindere dalla richiesta articolata con riferimento alla stessa nelle conclusioni di tale atto, per il suo tramite il resistente denuncia, in estrema sintesi, il difetto di legittimazione attiva dei signori e Ciò in quanto, secondo il prefato ente, al Parte_1 Parte_2
primo non è mai stata notificata l'ordinanza ingiunzione n. 20/0207, prot. n. 6540, ove è
individuato alla stregua di trasgressore. Analogamente, neanche il secondo è stato mai raggiunto dalla notifica di quella n. 20/0208, prot. n. 6541, nel cui ambito viene indicato quale trasgressore. Or dunque, gli odierni istanti hanno prodotto agli atti di causa solamente i provvedimenti sanzionatori in discorso che sono stati notificati per posta il 9 Giugno 2021 alla
, in qualità di obbligata in solido. Inoltre, Parte_2
nella comparenza del ricordato ricorso è qualificato alla stregua di legale Parte_1
rappresentante di tale società, mentre soltanto come suo socio. Ebbene, Parte_2
relativamente alle società in nome collettivo, categoria nella quale è riconducibile quella in parola, l'art. 2293 c.c. stabilisce che: “La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto non dispongono, dalle norme del capo precedente”. Si tratta, nello specifico, delle disposizioni codicistiche contenute nel CAPO II del Libro V - Del Lavoro, del codice civile, afferenti alla società semplice. Dalla disamina della disciplina riguardante le ricordate società si constata che, nessuna delle norme contenute nel CAPO III del Libro V - Del
Lavoro del codice civile regola l'aspetto della loro rappresentanza. Pertanto, conformemente a quanto statuito dal richiamato art. 2293 c.c., trova applicazione l'art. 2266 c.c., inserito nel citato CAPO II del Libro V - Del Lavoro. Esso recita, testualmente: “La società acquista diritti
e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentata e sta in giudizio nella persona dei medesimi” (I comma).
“In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale” (II comma).
“Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396”
(III comma).
Nel rispetto di quanto sancito dai primi due commi della norma codicistica appena riportata, nonché tenuto conto del disposto dell'art. 2291 c.c., è indiscutibile che entrambi gli
5 anzidetti opponenti, non in proprio, ma in qualità di soci amministratori e rappresentanti della
, sono legittimati sul piano attivo a proporre Parte_2
opposizione avverso i cennati provvedimenti sanzionatori. Il che spiega perché come trasgressore e autore della stessa violazione di legge nell'ordinanza ingiunzione n. 20/0207,
prot. n. 6540, è indicato e, invece, nell'ordinanza ingiunzione n. 20/0208, prot. Parte_1
n. 6541, Sicché, da tale punto di vista, l'obiezione sottoposta a disamina risulta Parte_2
essere giuridicamente infondata.
4.- Allo scopo di esaminare l'unica argomentazione sviluppata dai ricorrenti per giustificare l'instaurazione della controversia si configura imprescindibile rilevare un ulteriore significativo aspetto. Sulla base di quello che si desume dalla consultazione, attraverso il programma Consolle del Magistrato, del fascicolo d'ufficio telematico del presente giudizio,
l si è costituito in ius in data 6 Maggio 2022, Controparte_1
inviando a mezzo pec la memoria di costituzione e difesa di cui sopra. Tant'è vero che, tale scritto è stato acquisito il 10 Maggio 2022 dalla competente cancelleria e, dopo essere stato scansionato, è stato inserito nel medesimo. Al di là di quest'ultimo, non si rinvengono agli atti del menzionato fascicolo d'ufficio i documenti espressamente richiamati dall'ente resistente al suo interno, né il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019-149999-PCON-1 del
29 Ottobre 2019 e gli altri atti a cui fanno riferimento gli enunciati provvedimenti sanzionatori.
In buona sostanza, essi non sono mai stati prodotti dall'opposto. Se così è, allora, tutto quello che è stato riferito dall' nell'illustrare i fatti che Controparte_1
hanno determinato l'emissione delle ordinanze ingiunzione in questione, pure relativamente alla querela contro ignoti presentata il 10 Agosto 2019 dalla signora Parte_3
presso la Stazione dei Carabinieri di Caltanissetta, debitamente trasmessagli mediante
[...]
comunicazione di notizia di reato, sono rimasti privi di qualsivoglia riscontro probatorio. Di
conseguenza, di essi non è possibile tenere conto per la soluzione della contesa.
5.- Non corredato dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'unico motivo formulato dagli istanti, nelle spiegate qualità, per contrastare i nominati provvedimenti sanzionatori. Per il suo tramite eccepiscono la nullità di tali atti per l'inesistenza delle violazioni che gli sono state contestate dall'ente resistente. Affermando, dopo avere richiamato i primi tre commi dell'art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito con la legge n.
133/2008, che tale normativa punisce le ipotesi di registrazioni infedeli nel Libro Unico del
Lavoro unicamente quando comportano differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali
6 per il lavoratore. Il che, a loro detta, è confortato dal disposto del VII comma della ricordata norma. A supporto di questa tesi i signori e fanno riferimento Parte_1 Parte_2
a quanto precisato al riguardo dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 20/2008, con il vademecum del 5 Dicembre 2008, sezione C, n. 6, nonché con la risposta all'interpello n.
47/2011 del 14 Dicembre 2011 e con la circolare n. 26/2015. Sostenendo che, il caso di specie non rientra nella previsione astratta della citata disciplina legislativa. In proposito gli opponenti osservano, innanzitutto, che la ha assunto Parte_2
la signora il 17 Aprile 2019, e che, a tal fine, questa le ha Parte_3
consegnato i propri documenti personali. In secondo luogo che, la stessa, pur avendo confermato la propria disponibilità a iniziare a lavorare nella suddetta data, inducendola ad adempiere tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, ivi compresa la registrazione sul Libro Unico
del Lavoro, non si è presentata presso la sede lavorativa il giorno concordato per iniziare la rispettiva attività. In terz'ordine che, la prefata società è stata costretta ad annullare il 4 Giugno
2019 la cennata assunzione, inviando apposita comunicazione obbligatoria unificato unilav.
Obiettando che, di conseguenza, nessuna infedele registrazione sul menzionato Libro Unico del
Lavoro è stata eseguita a opera loro e della enunciata società, atteso che quest'ultima era tenuta a farla. I ricorrenti contestano, infine, sia che l'art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, non sanziona chi ha inserito i dati di un dipendente, il cui contratto di lavoro
è stato, dopo qualche giorno, annullato;
sia che l'intenzione della Parte_2
è stata quella di assumere, come ha fatto,
[...] Parte_3
con il suo consenso. Per corroborare la decisione di rigettare la doglianza appena esposta
[...]
bisogna prendere le mosse proprio dalle previsioni integranti il I, il II, il III e il VII comma del nominato art. 39 del D. L. n. 112 del 25 Giugno 2008, convertito con la legge n. 133 del 6
Agosto 2008, la cui violazione è stata imputata in capo agli istanti e alla ricordata società, in qualità di obbligata in solido, con le ordinanze ingiunzione impugnate. Essi recitano: “Il datore
di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere
il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun
lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la
qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative” (I comma).
7 “Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di
rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli
assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate
specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze,
da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta
una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro” (II comma).
“Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo” (III comma).
“(……)”.
“Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da
500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo
superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la
nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a
ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità
della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La
mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente” (VII comma).
Ebbene, è noto che il vademecum del 5 Dicembre 2008, emanato dal Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali sul Libro Unico del Lavoro, ha stabilito che le registrazioni sono da
8 intendersi infedeli quando il dato registrato risulta gravemente non veritiero, e perciò infedele, rispetto all'effettiva consistenza della prestazione lavorativa con riguardo ai profili retributivi, previdenziali e fiscali. Il concetto di infedele registrazione sul richiamato Libro Unico del
Lavoro è stato successivamente definito e circoscritto nella risposta fornita dalla
[...] con l'interpello del 13 Controparte_2
Dicembre 2011 n. 47. Al citato dicastero è stato richiesto di conoscere, in relazione alla previsione dell'art. 39, VII comma, del predetto D. L. n. 112/2008, circa il concetto di infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro, se si configuri l'ipotesi sanzionata in caso di registrazione delle ore di lavoro e delle somme erogate in maniera difforme dalle ore effettivamente svolte dal lavoratore, ovvero dalle somme effettivamente erogate allo stesso. Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la cennata riposta ha evidenziato, secondo quanto previsto dalla disposizione legislativa, che “salvo i casi di errore meramente materiale”,
si configura l'infedele registrazione dei dati ogni qualvolta si determinino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Peraltro, il legislatore, intervenendo nuovamente sull'argomento con l'art. 19, I comma, del D. L. n. 5 del 9 Febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 Aprile 2012, ha dato una definizione chiarissima del concetto di infedele registrazione. In realtà, lo stesso non si è scostato affatto dall'indirizzo già seguito dal
[...]
Infatti, la menzionata norma ha ampliato il disposto del VII Controparte_2 comma dell'art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, rafforzando il concetto di infedele registrazione, nonché dando anche la definizione del concetto di omessa registrazione. Alla luce di tali interventi si giunge alla constatazione che, si è in presenza di infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro, violazione di tipo commissivo, quando un dato scritturato risulta gravemente non veritiero e, per questo, infedele rispetto alla effettiva consistenza della prestazione lavorativa sotto il profilo retributivo, previdenziale e fiscale.
L'infedeltà della registrazione si verifica, quindi, allorché la quantificazione della durata della prestazione, o della retribuzione realmente erogata non corrisponde a quella registrata sul Libro
Unico del Lavoro. Per tale via, si può definitivamente ritenere infedele registrazione quella che riguarda la scritturazione di dati in modo non corrispondente al vero e, conseguentemente, falsa.
Prendendo le mosse dalle considerazioni che precedono, è possibile analizzare quello che
è accaduto nell'ipotesi che ci occupa. Gli elementi istruttori raccolti nel corso del procedimento de quo dimostrano, in maniera indiscutibile, che la Parte_2
ha registrato sul rispettivo Libro Unico del Lavoro del mese di Aprile 2019, redigendo
[...]
9 pure apposito prospetto paga, i dati relativi ad alla stregua di Parte_3
propria dipendente, in modo infedele, ossia non veritiero. Ciò in quanto, fra quest'ultima e la enunciata società non è mai stato stipulato alcun contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tant'è che, gli opponenti non solo non lo hanno versato agli atti di lite;
ma, per quel che qui interessa, in seno al ricorso che ha incoato la causa hanno espressamente ammesso che, la nominata signora non ha mai iniziato a prestare la sua attività a favore della
[...]
. Il che emerge chiaramente anche dalla disamina Parte_2
delle dichiarazioni rese dalla teste intimata dai ricorrenti durante l'udienza del 10 Maggio 2022,
signora che è stata dipendente di tale società dal mese di Novembre 2018 al mese Tes_1
di Novembre 2019. A nulla rileva, per la definizione della controversia, la circostanza, riferita dagli istanti e confermata da quest'ultima, che ha avuto un Parte_3 colloquio con il titolare della , all'esito del Parte_2
quale ha fornito i propri documenti ai fini dell'assunzione, che sono stati fotocopiati dalla ricordata testimone. Dirimente è, invece, che ha affermato di non averla mai vista Tes_1
lavorare presso la richiamata società, nonché che , quale suo titolare, si è Parte_1
lamentato con lei del fatto che la stessa non si fosse presentata, nonostante avesse stipulato un contratto di lavoro (cfr.: verbale dell'udienza del 10/05/2022). Del pari decisivo è che, pur di fronte a tale incontestata situazione, gli opponenti, nella spiegata qualità, hanno, comunque,
innanzitutto, inviato il 16 Aprile 2019 la comunicazione obbligatoria unificato unilav, allegata nel loro fascicolo, ove è indicato il 17 Aprile 2019 come data di inizio del lavoro a tempo determinato prestato da alle dipendenze della Parte_3 [...]
. In secondo luogo, e soprattutto, provveduto a registrare sul Parte_2
Libro Unico del Lavoro i suoi dati, sebbene né il 17 Aprile 2019, né successivamente essa ha preso servizio presso la sede della richiamata società. Il che risulta ancora più incomprensibile se si considera che, ai sensi del III comma dell'art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, il Libro Unico del Lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai precedenti due commi, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese seguente. Altrettanto
emblematico è che, la comunicazione obbligatoria unificato unilav, con la quale è stato comunicato l'annullamento del citato rapporto lavorativo, depositata agli atti del presente giudizio, è stata inviata per conto della Parte_2
solamente il 4 Giugno 2019, ossia a distanza di oltre due settimane dal 18 Maggio 2019, che in quella di cui sopra, trasmessa il 16 Aprile 2019, è stato individuato alla stregua di data di fine
10 del medesimo. Invero, non si spiega il perché nell'eseguirla si è voluta rispettare in ogni caso tale scadenza, senza anticiparne l'espletamento alla luce del fatto che, lo si ribadisce, nell'anzidetto arco temporale la signora non ha nemmeno iniziato Parte_3
a lavorare alle dipendenze della cennata società. In virtù delle osservazioni e delle constatazioni appena esposte è evidente e innegabile che, la registrazione sul Libro Unico del Lavoro oggetto del contendere presenta tutte le caratteristiche per essere qualificata infedele. In effetti, per il suo tramite si è provveduto alla scritturazione di dati in modo non corrispondente al vero e,
quindi, falsa. Da questa conclusione discende che, l'opposizione proposta dai ricorrenti contro le menzionate ordinanze ingiunzione è inaccoglibile. Pertanto, le stesse vanno in questa sede confermate.
6.- Infine, stante la particolare complessità delle questioni trattate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in contesa le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
udito solo il procuratore dei ricorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei signori e rispetto alla vertenza Parte_1 Parte_2 processuale in esame, sollevata dall'ente resistente nella propria memoria di costituzione e difesa;
- rigetta, altresì, per le argomentazioni su illustrate, il ricorso proposto dai signori
[...]
, in qualità di legale rappresentante della Pt_1 Parte_2
, e alla stregua di suo socio, in opposizione alle ordinanze
[...] Parte_2
ingiunzione n. 20/0207, prot. n. 6540, e n. 20/0208, prot. n. 6541, emesse il 4 Giugno 2021
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento
Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative -
Servizio XVII - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, notificate per posta il 9 Giugno
2021;
- per l'effetto, conferma i predetti provvedimenti sanzionatori;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
11 Così deciso in Agrigento in data 10 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
12
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
16:08 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 10 Giugno 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2016 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i signori , nato il [...] a [...] e ivi residente, in Contrada Parte_1
Montagna, C.F. in qualità di legale rappresentante della CodiceFiscale_1 [...]
, con sede legale a Canicattì, in via Tenente Colonnello La Parte_2
Carrubba n. 16, e nato il [...] a [...] e ivi residente, in via Vittorio Parte_2
Emanuele n. 37, C.F. , quale socio di quest'ultima, elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati, ai fini del presente giudizio, a Canicattì, in via A. De Gasperi n. 123, presso lo studio dell'Avv. Gloria Sedita, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata agli atti di lite,
- ricorrenti/opponenti -
CONTRO
l , in persona del dirigente del servizio Controparte_1
XVII, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la propria sede sita ad
, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220, rappresentato e difeso dal suo funzionario CP_1
1 direttivo Dott. Antonio Licata giusta delega in calce alla memoria di costituzione e difesa depositata il 6/05/2022,
- resistente/opposto -
Oggetto: Opposizione a ordinanze ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per i ricorrenti: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 10 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso per opposizione ad ordinanza ingiunzione (artt. 22 della legge n.
689/1981 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011) e alle note conclusionali autorizzate depositati,
rispettivamente, il 9 Luglio 2021 e il 18 Maggio 2023, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'ente resistente: come quelle formulate nella memoria di costituzione e difesa depositata il 6 Maggio 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 9 Luglio 2021, notificato a cura della cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione a mezzo pec inviata il 13 Agosto 2021
e per posta il 18 Agosto 2021, i signori , in qualità di legale rappresentante della Parte_1
, e alla stregua di suo Parte_2 Parte_2
socio, proponevano opposizione avanti al Tribunale di Agrigento avverso le ordinanze ingiunzione n. 20/0207 (per errore indicato il numero 20/0208), prot. n. 6540, e n. 20/0208,
prot. n. 6541. Specificando che, erano state entrambe emesse il 4 Giugno 2021, nonché
notificategli mediante il servizio postale il 9 Giugno 2021. Gli opponenti riferivano che, con tali due provvedimenti l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XVII - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, aveva ingiunto a essi istanti e alla prefata società, alla stregua di obbligata in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981, il pagamento dell'importo di € 300,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre € 42,60 per spese di notifica. Ciò per avere infedelmente registrato sul Libro
Unico del Lavoro del mese di Aprile 2019, redigendo apposito prospetto paga, i dati relativi alla signora come dipendente, sebbene non avesse mai lavorato Parte_3
per conto della , in violazione dell'art. 39, Parte_2
I, II e III comma, del D. L. n. 112 del 25 Giugno 2008, convertito con la legge n. 133 del 6
Agosto 2008, con l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal successivo VII
2 comma, come modificato dall'art. 22, V comma, del D. Lgs. n. 151 del 14 Settembre 2015.
All'uopo eccepivano la nullità delle citate ordinanze ingiunzione per l'inesistenza dell'infrazione che gli era stata contestata. Affermando, dopo avere richiamato i primi tre commi dell'art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, che la normativa in parola puniva le ipotesi di registrazioni infedeli unicamente quando comportavano differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali per il lavoratore. Il che, a loro detta, era confortato dal disposto del VII comma della suddetta norma. A supporto di tale tesi facevano riferimento a quanto precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 20/2008, con il vademecum del
5 Dicembre 2008, sezione C, n. 6, nonché con la risposta all'interpello n. 47/2011 del 14
Dicembre 2011 e con la circolare n. 26/2015. Evidenziando che, il caso di specie non rientrava nella previsione astratta della cennata disciplina legislativa. In proposito deducevano,
innanzitutto, che la menzionata società aveva assunto la signora Parte_3
il 17 Aprile 2019 e che, a tal fine, questa le aveva consegnato i propri documenti personali. In
secondo luogo che, la stessa, pur avendo confermato la rispettiva disponibilità a iniziare a lavorare nella enunciata data, inducendola ad adempiere tutti gli obblighi stabiliti dalla legge,
ivi compresa la registrazione sul Libro Unico del Lavoro, non si era presentata presso la sede lavorativa il giorno concordato per iniziare la sua attività. In terz'ordine che, la Parte_2
era stata costretta ad annullare il 4 Giugno 2019 la Parte_2
nominata assunzione, inviando apposita comunicazione obbligatoria unificato unilav.
Obiettando che, di conseguenza, nessuna infedele registrazione sul ricordato Libro Unico del
Lavoro era stata eseguita a opera loro e della richiamata società, stante che quest'ultima era tenuta a farla. Rilevavano, infine, sia che il citato art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, non puniva chi aveva inserito i dati di un dipendente, il cui contratto di lavoro era stato, dopo qualche giorno, annullato;
sia che l'intenzione della
[...]
era quella di assumere, come aveva fatto, la predetta Parte_2 [...]
con il suo consenso. Pertanto, con il ricorso in limine indicato Parte_3 chiedevano all'adita autorità giudiziaria di dichiarare nulli, invalidi, inefficaci, illegittimi o, comunque, di revocare e privare di effetti i provvedimenti sanzionatori impugnati.
L' , in persona del dirigente del servizio Controparte_1
XVII, si costituiva nel presente giudizio depositando il 6 Maggio 2022 il rispettivo fascicolo con la memoria di difesa. In tale scritto prendeva posizione relativamente alle argomentazioni articolate dai signori e nelle spiegate qualità, per giustificarne Parte_1 Parte_2
3 la instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'improcedibilità dell'azione da essi esperita. Quindi, di rigettare la pretesa avanzata dagli opponenti essendo infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza adottata all'esito della camera di consiglio, in cui si era ritirato all'udienza dell'11 Gennaio 2022, il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite ammetteva la prova testimoniale dedotta dai ricorrenti nel cennato ricorso. La teste intimata veniva escussa nel corso della seduta del 10 Maggio 2022. Indi, durante l'odierna udienza del 10 Giugno 2025
soltanto il procuratore degli istanti discute la causa come in epigrafe, l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, ritiratasi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in sua assenza.
2.- In diritto. L'opposizione contro le ordinanze ingiunzione n. 20/0207, prot. n. 6540, e n. 20/0208, prot. n. 6541, emesse il 4 Giugno 2021 e notificate per posta il 9 Giugno 2021 su istanza dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVII - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, proposta dai ricorrenti, nelle spiegate qualità, non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo all'unico motivo sviluppato per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
L'esame del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduto da una delucidazione, che si rende necessaria a seguito di una peculiare contestazione mossa dall'ente resistente nella propria memoria di costituzione e difesa. In seno al punto n. 1) del ricorso introduttivo del procedimento de quo, nel riportare i dati inerenti alla prima delle ordinanze ingiunzione opposte, come numero che la identifica è stato indicato, in maniera errata, 20/0208
(pag. 1), anziché, correttamente, 20/0207. La circostanza che si è trattato di un mero sbaglio e,
soprattutto, che i signori , alla stregua di legale rappresentante della Parte_1 [...]
, e quale suo socio, hanno inteso Parte_2 Parte_2
opporre entrambi i provvedimenti sanzionatori in dibattito, oltre a essere dai medesimi spiegata nelle note conclusionali autorizzate depositate il 18 Maggio 2023, si evince, comunque,
chiaramente da alcuni peculiari dati. Essi sono integrati sia dal fatto che, al punto n. 1) del menzionato scritto è stato correttamente trascritto il numero di protocollo della enunciata ordinanza ingiunzione, che coincide con 6540; sia che gli opponenti hanno allegato la medesima nel rispettivo fascicolo di parte, insieme all'altra ordinanza ingiunzione n. 20/0208, prot. n.
6541, del pari impugnata. Ragion per cui, non può revocarsi in dubbio che, l'errore in
4 commento non è affatto sintomatico della volontà dei ricorrenti di opporre soltanto quest'ultima.
3.- Appare opportuno analizzare l'eccezione sollevata, in via preliminare, dall'
[...]
sempre all'internto della nominata memoria di costituzione Controparte_1
e difesa. A prescindere dalla richiesta articolata con riferimento alla stessa nelle conclusioni di tale atto, per il suo tramite il resistente denuncia, in estrema sintesi, il difetto di legittimazione attiva dei signori e Ciò in quanto, secondo il prefato ente, al Parte_1 Parte_2
primo non è mai stata notificata l'ordinanza ingiunzione n. 20/0207, prot. n. 6540, ove è
individuato alla stregua di trasgressore. Analogamente, neanche il secondo è stato mai raggiunto dalla notifica di quella n. 20/0208, prot. n. 6541, nel cui ambito viene indicato quale trasgressore. Or dunque, gli odierni istanti hanno prodotto agli atti di causa solamente i provvedimenti sanzionatori in discorso che sono stati notificati per posta il 9 Giugno 2021 alla
, in qualità di obbligata in solido. Inoltre, Parte_2
nella comparenza del ricordato ricorso è qualificato alla stregua di legale Parte_1
rappresentante di tale società, mentre soltanto come suo socio. Ebbene, Parte_2
relativamente alle società in nome collettivo, categoria nella quale è riconducibile quella in parola, l'art. 2293 c.c. stabilisce che: “La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto non dispongono, dalle norme del capo precedente”. Si tratta, nello specifico, delle disposizioni codicistiche contenute nel CAPO II del Libro V - Del Lavoro, del codice civile, afferenti alla società semplice. Dalla disamina della disciplina riguardante le ricordate società si constata che, nessuna delle norme contenute nel CAPO III del Libro V - Del
Lavoro del codice civile regola l'aspetto della loro rappresentanza. Pertanto, conformemente a quanto statuito dal richiamato art. 2293 c.c., trova applicazione l'art. 2266 c.c., inserito nel citato CAPO II del Libro V - Del Lavoro. Esso recita, testualmente: “La società acquista diritti
e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentata e sta in giudizio nella persona dei medesimi” (I comma).
“In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale” (II comma).
“Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396”
(III comma).
Nel rispetto di quanto sancito dai primi due commi della norma codicistica appena riportata, nonché tenuto conto del disposto dell'art. 2291 c.c., è indiscutibile che entrambi gli
5 anzidetti opponenti, non in proprio, ma in qualità di soci amministratori e rappresentanti della
, sono legittimati sul piano attivo a proporre Parte_2
opposizione avverso i cennati provvedimenti sanzionatori. Il che spiega perché come trasgressore e autore della stessa violazione di legge nell'ordinanza ingiunzione n. 20/0207,
prot. n. 6540, è indicato e, invece, nell'ordinanza ingiunzione n. 20/0208, prot. Parte_1
n. 6541, Sicché, da tale punto di vista, l'obiezione sottoposta a disamina risulta Parte_2
essere giuridicamente infondata.
4.- Allo scopo di esaminare l'unica argomentazione sviluppata dai ricorrenti per giustificare l'instaurazione della controversia si configura imprescindibile rilevare un ulteriore significativo aspetto. Sulla base di quello che si desume dalla consultazione, attraverso il programma Consolle del Magistrato, del fascicolo d'ufficio telematico del presente giudizio,
l si è costituito in ius in data 6 Maggio 2022, Controparte_1
inviando a mezzo pec la memoria di costituzione e difesa di cui sopra. Tant'è vero che, tale scritto è stato acquisito il 10 Maggio 2022 dalla competente cancelleria e, dopo essere stato scansionato, è stato inserito nel medesimo. Al di là di quest'ultimo, non si rinvengono agli atti del menzionato fascicolo d'ufficio i documenti espressamente richiamati dall'ente resistente al suo interno, né il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019-149999-PCON-1 del
29 Ottobre 2019 e gli altri atti a cui fanno riferimento gli enunciati provvedimenti sanzionatori.
In buona sostanza, essi non sono mai stati prodotti dall'opposto. Se così è, allora, tutto quello che è stato riferito dall' nell'illustrare i fatti che Controparte_1
hanno determinato l'emissione delle ordinanze ingiunzione in questione, pure relativamente alla querela contro ignoti presentata il 10 Agosto 2019 dalla signora Parte_3
presso la Stazione dei Carabinieri di Caltanissetta, debitamente trasmessagli mediante
[...]
comunicazione di notizia di reato, sono rimasti privi di qualsivoglia riscontro probatorio. Di
conseguenza, di essi non è possibile tenere conto per la soluzione della contesa.
5.- Non corredato dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'unico motivo formulato dagli istanti, nelle spiegate qualità, per contrastare i nominati provvedimenti sanzionatori. Per il suo tramite eccepiscono la nullità di tali atti per l'inesistenza delle violazioni che gli sono state contestate dall'ente resistente. Affermando, dopo avere richiamato i primi tre commi dell'art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito con la legge n.
133/2008, che tale normativa punisce le ipotesi di registrazioni infedeli nel Libro Unico del
Lavoro unicamente quando comportano differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali
6 per il lavoratore. Il che, a loro detta, è confortato dal disposto del VII comma della ricordata norma. A supporto di questa tesi i signori e fanno riferimento Parte_1 Parte_2
a quanto precisato al riguardo dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 20/2008, con il vademecum del 5 Dicembre 2008, sezione C, n. 6, nonché con la risposta all'interpello n.
47/2011 del 14 Dicembre 2011 e con la circolare n. 26/2015. Sostenendo che, il caso di specie non rientra nella previsione astratta della citata disciplina legislativa. In proposito gli opponenti osservano, innanzitutto, che la ha assunto Parte_2
la signora il 17 Aprile 2019, e che, a tal fine, questa le ha Parte_3
consegnato i propri documenti personali. In secondo luogo che, la stessa, pur avendo confermato la propria disponibilità a iniziare a lavorare nella suddetta data, inducendola ad adempiere tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, ivi compresa la registrazione sul Libro Unico
del Lavoro, non si è presentata presso la sede lavorativa il giorno concordato per iniziare la rispettiva attività. In terz'ordine che, la prefata società è stata costretta ad annullare il 4 Giugno
2019 la cennata assunzione, inviando apposita comunicazione obbligatoria unificato unilav.
Obiettando che, di conseguenza, nessuna infedele registrazione sul menzionato Libro Unico del
Lavoro è stata eseguita a opera loro e della enunciata società, atteso che quest'ultima era tenuta a farla. I ricorrenti contestano, infine, sia che l'art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, non sanziona chi ha inserito i dati di un dipendente, il cui contratto di lavoro
è stato, dopo qualche giorno, annullato;
sia che l'intenzione della Parte_2
è stata quella di assumere, come ha fatto,
[...] Parte_3
con il suo consenso. Per corroborare la decisione di rigettare la doglianza appena esposta
[...]
bisogna prendere le mosse proprio dalle previsioni integranti il I, il II, il III e il VII comma del nominato art. 39 del D. L. n. 112 del 25 Giugno 2008, convertito con la legge n. 133 del 6
Agosto 2008, la cui violazione è stata imputata in capo agli istanti e alla ricordata società, in qualità di obbligata in solido, con le ordinanze ingiunzione impugnate. Essi recitano: “Il datore
di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere
il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun
lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la
qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative” (I comma).
7 “Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di
rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli
assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate
specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze,
da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta
una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro” (II comma).
“Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo” (III comma).
“(……)”.
“Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da
500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo
superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la
nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a
ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità
della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La
mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente” (VII comma).
Ebbene, è noto che il vademecum del 5 Dicembre 2008, emanato dal Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali sul Libro Unico del Lavoro, ha stabilito che le registrazioni sono da
8 intendersi infedeli quando il dato registrato risulta gravemente non veritiero, e perciò infedele, rispetto all'effettiva consistenza della prestazione lavorativa con riguardo ai profili retributivi, previdenziali e fiscali. Il concetto di infedele registrazione sul richiamato Libro Unico del
Lavoro è stato successivamente definito e circoscritto nella risposta fornita dalla
[...] con l'interpello del 13 Controparte_2
Dicembre 2011 n. 47. Al citato dicastero è stato richiesto di conoscere, in relazione alla previsione dell'art. 39, VII comma, del predetto D. L. n. 112/2008, circa il concetto di infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro, se si configuri l'ipotesi sanzionata in caso di registrazione delle ore di lavoro e delle somme erogate in maniera difforme dalle ore effettivamente svolte dal lavoratore, ovvero dalle somme effettivamente erogate allo stesso. Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la cennata riposta ha evidenziato, secondo quanto previsto dalla disposizione legislativa, che “salvo i casi di errore meramente materiale”,
si configura l'infedele registrazione dei dati ogni qualvolta si determinino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Peraltro, il legislatore, intervenendo nuovamente sull'argomento con l'art. 19, I comma, del D. L. n. 5 del 9 Febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 Aprile 2012, ha dato una definizione chiarissima del concetto di infedele registrazione. In realtà, lo stesso non si è scostato affatto dall'indirizzo già seguito dal
[...]
Infatti, la menzionata norma ha ampliato il disposto del VII Controparte_2 comma dell'art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, rafforzando il concetto di infedele registrazione, nonché dando anche la definizione del concetto di omessa registrazione. Alla luce di tali interventi si giunge alla constatazione che, si è in presenza di infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro, violazione di tipo commissivo, quando un dato scritturato risulta gravemente non veritiero e, per questo, infedele rispetto alla effettiva consistenza della prestazione lavorativa sotto il profilo retributivo, previdenziale e fiscale.
L'infedeltà della registrazione si verifica, quindi, allorché la quantificazione della durata della prestazione, o della retribuzione realmente erogata non corrisponde a quella registrata sul Libro
Unico del Lavoro. Per tale via, si può definitivamente ritenere infedele registrazione quella che riguarda la scritturazione di dati in modo non corrispondente al vero e, conseguentemente, falsa.
Prendendo le mosse dalle considerazioni che precedono, è possibile analizzare quello che
è accaduto nell'ipotesi che ci occupa. Gli elementi istruttori raccolti nel corso del procedimento de quo dimostrano, in maniera indiscutibile, che la Parte_2
ha registrato sul rispettivo Libro Unico del Lavoro del mese di Aprile 2019, redigendo
[...]
9 pure apposito prospetto paga, i dati relativi ad alla stregua di Parte_3
propria dipendente, in modo infedele, ossia non veritiero. Ciò in quanto, fra quest'ultima e la enunciata società non è mai stato stipulato alcun contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tant'è che, gli opponenti non solo non lo hanno versato agli atti di lite;
ma, per quel che qui interessa, in seno al ricorso che ha incoato la causa hanno espressamente ammesso che, la nominata signora non ha mai iniziato a prestare la sua attività a favore della
[...]
. Il che emerge chiaramente anche dalla disamina Parte_2
delle dichiarazioni rese dalla teste intimata dai ricorrenti durante l'udienza del 10 Maggio 2022,
signora che è stata dipendente di tale società dal mese di Novembre 2018 al mese Tes_1
di Novembre 2019. A nulla rileva, per la definizione della controversia, la circostanza, riferita dagli istanti e confermata da quest'ultima, che ha avuto un Parte_3 colloquio con il titolare della , all'esito del Parte_2
quale ha fornito i propri documenti ai fini dell'assunzione, che sono stati fotocopiati dalla ricordata testimone. Dirimente è, invece, che ha affermato di non averla mai vista Tes_1
lavorare presso la richiamata società, nonché che , quale suo titolare, si è Parte_1
lamentato con lei del fatto che la stessa non si fosse presentata, nonostante avesse stipulato un contratto di lavoro (cfr.: verbale dell'udienza del 10/05/2022). Del pari decisivo è che, pur di fronte a tale incontestata situazione, gli opponenti, nella spiegata qualità, hanno, comunque,
innanzitutto, inviato il 16 Aprile 2019 la comunicazione obbligatoria unificato unilav, allegata nel loro fascicolo, ove è indicato il 17 Aprile 2019 come data di inizio del lavoro a tempo determinato prestato da alle dipendenze della Parte_3 [...]
. In secondo luogo, e soprattutto, provveduto a registrare sul Parte_2
Libro Unico del Lavoro i suoi dati, sebbene né il 17 Aprile 2019, né successivamente essa ha preso servizio presso la sede della richiamata società. Il che risulta ancora più incomprensibile se si considera che, ai sensi del III comma dell'art. 39 del D. L. n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, il Libro Unico del Lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai precedenti due commi, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese seguente. Altrettanto
emblematico è che, la comunicazione obbligatoria unificato unilav, con la quale è stato comunicato l'annullamento del citato rapporto lavorativo, depositata agli atti del presente giudizio, è stata inviata per conto della Parte_2
solamente il 4 Giugno 2019, ossia a distanza di oltre due settimane dal 18 Maggio 2019, che in quella di cui sopra, trasmessa il 16 Aprile 2019, è stato individuato alla stregua di data di fine
10 del medesimo. Invero, non si spiega il perché nell'eseguirla si è voluta rispettare in ogni caso tale scadenza, senza anticiparne l'espletamento alla luce del fatto che, lo si ribadisce, nell'anzidetto arco temporale la signora non ha nemmeno iniziato Parte_3
a lavorare alle dipendenze della cennata società. In virtù delle osservazioni e delle constatazioni appena esposte è evidente e innegabile che, la registrazione sul Libro Unico del Lavoro oggetto del contendere presenta tutte le caratteristiche per essere qualificata infedele. In effetti, per il suo tramite si è provveduto alla scritturazione di dati in modo non corrispondente al vero e,
quindi, falsa. Da questa conclusione discende che, l'opposizione proposta dai ricorrenti contro le menzionate ordinanze ingiunzione è inaccoglibile. Pertanto, le stesse vanno in questa sede confermate.
6.- Infine, stante la particolare complessità delle questioni trattate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in contesa le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
udito solo il procuratore dei ricorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei signori e rispetto alla vertenza Parte_1 Parte_2 processuale in esame, sollevata dall'ente resistente nella propria memoria di costituzione e difesa;
- rigetta, altresì, per le argomentazioni su illustrate, il ricorso proposto dai signori
[...]
, in qualità di legale rappresentante della Pt_1 Parte_2
, e alla stregua di suo socio, in opposizione alle ordinanze
[...] Parte_2
ingiunzione n. 20/0207, prot. n. 6540, e n. 20/0208, prot. n. 6541, emesse il 4 Giugno 2021
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento
Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative -
Servizio XVII - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, notificate per posta il 9 Giugno
2021;
- per l'effetto, conferma i predetti provvedimenti sanzionatori;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
11 Così deciso in Agrigento in data 10 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
12