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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
II^ Sezione civile
La Corte di Appello di Catanzaro, in persona del consigliere designato, dott. Antonio
Rizzuti, ha pronunciato il seguente
Decreto
nel procedimento n. 1067/2024 V.G. (equa riparazione ex legge 89/2001), instaurato con ricorso presentato il 30.9.2024, da:
nato a [...], il [...] (codice fiscale Parte_1
), residente in [...]
n. 11, ed elettivamente domiciliato in Siena, viale Sardegna 14, int. 7, presso lo studio professionale dell'avv. Elpidio Ombres;
ricorrente nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Controparte_1 Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore n. 34, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
resistente
Con ricorso presentato il 30.9.2024, adiva questa Corte di Appello, ai Parte_1 sensi degli artt. 2 e ss. della legge n. 89/2001, al fine di ottenere l'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - segnatamente, del diritto, sancito dalla disposizione citata di detta Convenzione, alla durata ragionevole del processo - e, quindi, chiedeva una equa riparazione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89/2001 citata, in relazione ad un procedimento civile, definito, all'esito del giudizio di appello (R.G.
4698/2010 del Tribunale di Lamezia Terme), con sentenza n. 653/2023, pubblicata il 2.8. 2023. A tal fine, il ricorrente affermava che: in data 16.10.2006 l'odierno ricorrente aveva instaurato presso la competente di Reggio Calabria la preliminare CP_2 procedura di conciliazione, chiedendo l'immediata cessazione del servizio di preselezione 1033 – cessazione CPS - sulla propria utenza telefonica nonché il rimborso delle somme corrisposte per due videotelefoni, oltre il risarcimento della somma di € 2.500,00, quale danno esistenziale subito;
la procedura di conciliazione aveva avuto esito negativo e, per tali motivi, il 2.7.2007, aveva citato in giudizio la società Pt_2 davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme (R.G. 1778/2007), per ottenere il
[...] risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2049 c.c. della somma di € 2.000,00 ovvero di quella ritenuta equa e di giustizia, nonché condannare la compagnia convenuta al risarcimento di € 200,00 ex art. 2033 c.c. per le somme riportate nelle bollette corrisposte per i videotelefoni e per i servizi mai attivati;
la causa si era conclusa con la
1 sentenza n. 1054/2009, nei tempi di legge, con la quale il Giudice adito aveva condannato la al pagamento in favore dell'attore della somma di € Parte_2
500,00, rigettato la domanda di ripetizione del costo dei telefoni e condannato la convenuta alla refusione delle spese e competenze di giudizio;
la società Parte_2 tuttavia, gli aveva notificato, in data 23.7.2010, atto di citazione in appello presso il
Tribunale di Lamezia Terme con istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., chiedendo l'integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme, n. 1054/09 pubblicata il 9.6.2009; il procedimento era stato iscritto a ruolo al n. 4698/2010 R.G.; in data 30.11.2010, si era costituito in giudizio l'odierno ricorrente, depositando comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale;
dopo una serie di vicende processuali e di numerosi rinvii, all'udienza del 21.3.2023, le parti avevano precisato le conclusioni ed il Giudice aveva trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190
c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica;
il procedimento era terminato con la pubblicazione, il 2.8.2023, della sentenza n. 653/2023, di accoglimento dell'appello; avverso detta pronuncia non era stato proposto alcun gravame e, pertanto, la sentenza era passata in giudicato il 29.2.2024.
Sosteneva, quindi, il ricorrente, che il giudizio di secondo grado si era protratto oltre la durata ragionevole ed in violazione della previsione di cui agli art. 2 e segg. della legge 89/2001. Chiedeva, pertanto, di accertare la violazione sia dell'art. 6, §1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sia della legge n. 89/2001 e, quindi, di condannare il al pagamento, in suo favore ed a titolo di equa riparazione, di Controparte_1 risarcimento dei danni o di indennizzo, della somma di euro 5.360,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre gli interessi come per legge, salva diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario (cfr. il ricorso).
A seguito di due successive ordinanze del consigliere istruttore, il difensore del ricorrente integrava la documentazione, comprovando la mancata notificazione della sentenza del Tribunale (cfr. le ordinanze e gli atti citati).
Motivi della decisione
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge, nella sostanza, quanto sostenuto nel ricorso, salve le seguenti precisazioni.
Il ricorrente richiede che venga accertata la violazione della ragionevole durata del processo di secondo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme e conclusosi con sentenza n. 653/2023 del 2.8.2023, con cui, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza del Giudice di pace, è stata integralmente rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dal con rigetto dell'appello Pt_1 incidentale dallo stesso proposto (con cui aveva chiesto la condanna della società appellante al pagamento nei suoi confronti della ulteriore somma pari ad euro 200,00). Ai fini dell'accertamento della violazione della ragionevole durata del procedimento, è necessario, però, procedere alla disamina unitaria dei giudizi di primo e secondo grado, non potendo essere frazionata in relazione ai singoli gradi del procedimento (cfr. Cass., sez. 6-2, n. 4437/2015).
Il giudizio presupposto di primo grado è stato instaurato in data 2.7.2007 e si è concluso in data 9.6.2009. Il giudizio di secondo grado è stato instaurato in data 23.7.2010 e si è concluso il 2.8.2023. L'odierno ricorso, presentato il 30.9.2024, è tempestivo, dovendosi considerare rispettato il termine, previsto dall'art. 4 della legge 89/2001 a pena di decadenza, di sei
2 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, n.
653/2023, non risultando la stessa notificata (cfr. l'apposita attestazione del difensore).
La causa in esame è durata complessivamente circa 16 anni ed un mese (dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuto il 2.7.2007, fino alla conclusione del giudizio presupposto, avvenuta con la pubblicazione della sentenza in data 2.8.2023).
Ai fini della valutazione relativa al superamento o meno dei termini di durata ragionevole del processo, occorre tenere presente la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, a norma della quale si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.
Nel caso in esame, dunque, riguardando la domanda di equa riparazione il ritardo verificatosi in relazione a due gradi di giudizio, la violazione del principio della ragionevole durata del processo deve essere ritenuta per circa 11 anni ed un mese (ossia scomputando dalla durata complessiva di circa 16 anni ed un mese, il periodo di durata ragionevole, pari a 5 anni per entrambi i gradi di giudizio).
Peraltro, dal termine di durata deve scomputarsi quello in cui è rimasto pendente il termine per l'impugnazione ovvero il periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza di primo grado (9.6.2009) e l'instaurazione del giudizio di secondo grado (23.7.2010) pari ad un anno, un mese e 14 giorni, per cui la violazione complessiva del giudizio deve essere ritenuta circa per 9 anni, 11 mesi e 16 giorni
Tanto premesso, deve ritenersi, nei limiti sopra precisati, la sussistenza del danno morale in relazione al periodo di “irragionevole durata del giudizio”. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1338/2004) hanno affermato che il danno non patrimoniale è “conseguenza normale”, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa (ossia, automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione), il giudice che ha accertato e determinato l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che escludono che il danno sia stato subito dal ricorrente. Ne consegue che tale tipo di danno non necessita di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso. In altri termini, la parte non ha l'onere di provarlo ed il giudice deve riconoscerlo e liquidarlo, ogniqualvolta non ricorrano circostanze particolari, nel caso concreto, che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.
Tuttavia, nella liquidazione dell'indennizzo, deve tenersi conto del disposto dell'art. 2- bis, comma 3°, della legge n. 89/2001 che, in deroga al criterio di cui al 1° comma
(indennizzo, di regola, da euro 400,00 a euro 800,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede la durata ragionevole), prevede che tale liquidazione non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
Nel caso in esame, in primo grado, è stato riconosciuto al un risarcimento pari ad Pt_1 euro 500,00 (che costituisce il limite del diritto accertato dal giudice). Peraltro, in secondo grado, il proponendo appello incidentale, aveva chiesto il Pt_1 riconoscimento al diritto di percepire l'ulteriore somma di euro 200,00, cosicché il valore della controversia è stata pari a euro 700,00 (euro 500+200). Dei due valori (euro 500 e euro 700), deve prendersi in considerazione il secondo, sia perché l'appello principale è stato accolto e, quindi, nessun diritto è stato accertato dall'autorità giudiziaria all'esito del giudizio di appello;
sia perché il giudizio, dopo la sentenza di
3 primo grado di giudizio, è proseguito in appello ed è proprio nel giudizio di appello che
è maturato il ritardo ed il conseguente diritto alla equa riparazione.
Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3°, della legge n. 89/2001, l'indennizzo deve essere limitato alla somma pari al valore della controversia in appello (euro
700,00), anziché a quella dell'accertamento del giudice all'esito del giudizio di primo grado (pari ad euro 500,00).
Sotto altro profilo, deve osservarsi che non risulta allegato né, tanto meno, comprovato alcuno specifico pregiudizio di natura patrimoniale dalla eccessiva durata del processo.
Considerato che
l'onorario spettante al difensore deve essere determinato secondo i criteri dell'apposito regolamento adottato con d.m. n. 55/2014, come modificato con il d.m. n. 147/2022, tenuto conto del fatto che il procedimento rientra tra quelli di natura monitoria, le stesse devono essere determinate nella misura di euro 473,00 per onorari ed ad euro 27,00 per spese documentate, oltre cassa avvocati (4%), I.v.a. (ove dovuta) e rimborso di spese generali (15% ), come per legge
P. Q. M.
La Corte d'Appello, Sezione II^ Civile, nella persona del consigliere designato, dott. Antonio Rizzuti, pronunciando sul ricorso per equa riparazione proposto da
[...]
nei confronti del in persona del Ministro pro Pt_1 Controparte_1 tempore, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- ingiunge al di pagare, senza dilazione, in favore del Controparte_1 ricorrente, la somma di euro 700,00, oltre interessi legali dalla domanda di equa riparazione e fino al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione del decreto;
- ingiunge al il rimborso delle spese della procedura, liquidate Controparte_1 in euro 473,00 per onorari ed ad euro 27,00 per spese documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., per come specificato in motivazione, da distrarsi a favore del procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Catanzaro, il 10.3.2025
Il consigliere designato dott. Antonio Rizzuti
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II^ Sezione civile
La Corte di Appello di Catanzaro, in persona del consigliere designato, dott. Antonio
Rizzuti, ha pronunciato il seguente
Decreto
nel procedimento n. 1067/2024 V.G. (equa riparazione ex legge 89/2001), instaurato con ricorso presentato il 30.9.2024, da:
nato a [...], il [...] (codice fiscale Parte_1
), residente in [...]
n. 11, ed elettivamente domiciliato in Siena, viale Sardegna 14, int. 7, presso lo studio professionale dell'avv. Elpidio Ombres;
ricorrente nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Controparte_1 Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore n. 34, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
resistente
Con ricorso presentato il 30.9.2024, adiva questa Corte di Appello, ai Parte_1 sensi degli artt. 2 e ss. della legge n. 89/2001, al fine di ottenere l'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - segnatamente, del diritto, sancito dalla disposizione citata di detta Convenzione, alla durata ragionevole del processo - e, quindi, chiedeva una equa riparazione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89/2001 citata, in relazione ad un procedimento civile, definito, all'esito del giudizio di appello (R.G.
4698/2010 del Tribunale di Lamezia Terme), con sentenza n. 653/2023, pubblicata il 2.8. 2023. A tal fine, il ricorrente affermava che: in data 16.10.2006 l'odierno ricorrente aveva instaurato presso la competente di Reggio Calabria la preliminare CP_2 procedura di conciliazione, chiedendo l'immediata cessazione del servizio di preselezione 1033 – cessazione CPS - sulla propria utenza telefonica nonché il rimborso delle somme corrisposte per due videotelefoni, oltre il risarcimento della somma di € 2.500,00, quale danno esistenziale subito;
la procedura di conciliazione aveva avuto esito negativo e, per tali motivi, il 2.7.2007, aveva citato in giudizio la società Pt_2 davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme (R.G. 1778/2007), per ottenere il
[...] risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2049 c.c. della somma di € 2.000,00 ovvero di quella ritenuta equa e di giustizia, nonché condannare la compagnia convenuta al risarcimento di € 200,00 ex art. 2033 c.c. per le somme riportate nelle bollette corrisposte per i videotelefoni e per i servizi mai attivati;
la causa si era conclusa con la
1 sentenza n. 1054/2009, nei tempi di legge, con la quale il Giudice adito aveva condannato la al pagamento in favore dell'attore della somma di € Parte_2
500,00, rigettato la domanda di ripetizione del costo dei telefoni e condannato la convenuta alla refusione delle spese e competenze di giudizio;
la società Parte_2 tuttavia, gli aveva notificato, in data 23.7.2010, atto di citazione in appello presso il
Tribunale di Lamezia Terme con istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., chiedendo l'integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme, n. 1054/09 pubblicata il 9.6.2009; il procedimento era stato iscritto a ruolo al n. 4698/2010 R.G.; in data 30.11.2010, si era costituito in giudizio l'odierno ricorrente, depositando comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale;
dopo una serie di vicende processuali e di numerosi rinvii, all'udienza del 21.3.2023, le parti avevano precisato le conclusioni ed il Giudice aveva trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190
c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica;
il procedimento era terminato con la pubblicazione, il 2.8.2023, della sentenza n. 653/2023, di accoglimento dell'appello; avverso detta pronuncia non era stato proposto alcun gravame e, pertanto, la sentenza era passata in giudicato il 29.2.2024.
Sosteneva, quindi, il ricorrente, che il giudizio di secondo grado si era protratto oltre la durata ragionevole ed in violazione della previsione di cui agli art. 2 e segg. della legge 89/2001. Chiedeva, pertanto, di accertare la violazione sia dell'art. 6, §1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sia della legge n. 89/2001 e, quindi, di condannare il al pagamento, in suo favore ed a titolo di equa riparazione, di Controparte_1 risarcimento dei danni o di indennizzo, della somma di euro 5.360,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre gli interessi come per legge, salva diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario (cfr. il ricorso).
A seguito di due successive ordinanze del consigliere istruttore, il difensore del ricorrente integrava la documentazione, comprovando la mancata notificazione della sentenza del Tribunale (cfr. le ordinanze e gli atti citati).
Motivi della decisione
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge, nella sostanza, quanto sostenuto nel ricorso, salve le seguenti precisazioni.
Il ricorrente richiede che venga accertata la violazione della ragionevole durata del processo di secondo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme e conclusosi con sentenza n. 653/2023 del 2.8.2023, con cui, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza del Giudice di pace, è stata integralmente rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dal con rigetto dell'appello Pt_1 incidentale dallo stesso proposto (con cui aveva chiesto la condanna della società appellante al pagamento nei suoi confronti della ulteriore somma pari ad euro 200,00). Ai fini dell'accertamento della violazione della ragionevole durata del procedimento, è necessario, però, procedere alla disamina unitaria dei giudizi di primo e secondo grado, non potendo essere frazionata in relazione ai singoli gradi del procedimento (cfr. Cass., sez. 6-2, n. 4437/2015).
Il giudizio presupposto di primo grado è stato instaurato in data 2.7.2007 e si è concluso in data 9.6.2009. Il giudizio di secondo grado è stato instaurato in data 23.7.2010 e si è concluso il 2.8.2023. L'odierno ricorso, presentato il 30.9.2024, è tempestivo, dovendosi considerare rispettato il termine, previsto dall'art. 4 della legge 89/2001 a pena di decadenza, di sei
2 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, n.
653/2023, non risultando la stessa notificata (cfr. l'apposita attestazione del difensore).
La causa in esame è durata complessivamente circa 16 anni ed un mese (dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuto il 2.7.2007, fino alla conclusione del giudizio presupposto, avvenuta con la pubblicazione della sentenza in data 2.8.2023).
Ai fini della valutazione relativa al superamento o meno dei termini di durata ragionevole del processo, occorre tenere presente la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, a norma della quale si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.
Nel caso in esame, dunque, riguardando la domanda di equa riparazione il ritardo verificatosi in relazione a due gradi di giudizio, la violazione del principio della ragionevole durata del processo deve essere ritenuta per circa 11 anni ed un mese (ossia scomputando dalla durata complessiva di circa 16 anni ed un mese, il periodo di durata ragionevole, pari a 5 anni per entrambi i gradi di giudizio).
Peraltro, dal termine di durata deve scomputarsi quello in cui è rimasto pendente il termine per l'impugnazione ovvero il periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza di primo grado (9.6.2009) e l'instaurazione del giudizio di secondo grado (23.7.2010) pari ad un anno, un mese e 14 giorni, per cui la violazione complessiva del giudizio deve essere ritenuta circa per 9 anni, 11 mesi e 16 giorni
Tanto premesso, deve ritenersi, nei limiti sopra precisati, la sussistenza del danno morale in relazione al periodo di “irragionevole durata del giudizio”. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1338/2004) hanno affermato che il danno non patrimoniale è “conseguenza normale”, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa (ossia, automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione), il giudice che ha accertato e determinato l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che escludono che il danno sia stato subito dal ricorrente. Ne consegue che tale tipo di danno non necessita di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso. In altri termini, la parte non ha l'onere di provarlo ed il giudice deve riconoscerlo e liquidarlo, ogniqualvolta non ricorrano circostanze particolari, nel caso concreto, che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.
Tuttavia, nella liquidazione dell'indennizzo, deve tenersi conto del disposto dell'art. 2- bis, comma 3°, della legge n. 89/2001 che, in deroga al criterio di cui al 1° comma
(indennizzo, di regola, da euro 400,00 a euro 800,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede la durata ragionevole), prevede che tale liquidazione non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
Nel caso in esame, in primo grado, è stato riconosciuto al un risarcimento pari ad Pt_1 euro 500,00 (che costituisce il limite del diritto accertato dal giudice). Peraltro, in secondo grado, il proponendo appello incidentale, aveva chiesto il Pt_1 riconoscimento al diritto di percepire l'ulteriore somma di euro 200,00, cosicché il valore della controversia è stata pari a euro 700,00 (euro 500+200). Dei due valori (euro 500 e euro 700), deve prendersi in considerazione il secondo, sia perché l'appello principale è stato accolto e, quindi, nessun diritto è stato accertato dall'autorità giudiziaria all'esito del giudizio di appello;
sia perché il giudizio, dopo la sentenza di
3 primo grado di giudizio, è proseguito in appello ed è proprio nel giudizio di appello che
è maturato il ritardo ed il conseguente diritto alla equa riparazione.
Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3°, della legge n. 89/2001, l'indennizzo deve essere limitato alla somma pari al valore della controversia in appello (euro
700,00), anziché a quella dell'accertamento del giudice all'esito del giudizio di primo grado (pari ad euro 500,00).
Sotto altro profilo, deve osservarsi che non risulta allegato né, tanto meno, comprovato alcuno specifico pregiudizio di natura patrimoniale dalla eccessiva durata del processo.
Considerato che
l'onorario spettante al difensore deve essere determinato secondo i criteri dell'apposito regolamento adottato con d.m. n. 55/2014, come modificato con il d.m. n. 147/2022, tenuto conto del fatto che il procedimento rientra tra quelli di natura monitoria, le stesse devono essere determinate nella misura di euro 473,00 per onorari ed ad euro 27,00 per spese documentate, oltre cassa avvocati (4%), I.v.a. (ove dovuta) e rimborso di spese generali (15% ), come per legge
P. Q. M.
La Corte d'Appello, Sezione II^ Civile, nella persona del consigliere designato, dott. Antonio Rizzuti, pronunciando sul ricorso per equa riparazione proposto da
[...]
nei confronti del in persona del Ministro pro Pt_1 Controparte_1 tempore, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- ingiunge al di pagare, senza dilazione, in favore del Controparte_1 ricorrente, la somma di euro 700,00, oltre interessi legali dalla domanda di equa riparazione e fino al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione del decreto;
- ingiunge al il rimborso delle spese della procedura, liquidate Controparte_1 in euro 473,00 per onorari ed ad euro 27,00 per spese documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., per come specificato in motivazione, da distrarsi a favore del procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Catanzaro, il 10.3.2025
Il consigliere designato dott. Antonio Rizzuti
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