Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00788/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Musa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS-. (Prot. n. -OMISSIS-) del 7.3.2019 comunicato il 12 successivo, con il quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano, Ing. Leonardo D'Adamo, ha ordinato alla ricorrente di rimuovere le opere in esso indicate (perché asseritamente realizzate in difformità essenziale dal titolo abilitativo) e di ripristinare lo stato dei luoghi;
- ove occorra, della relazione prot. n. -OMISSIS- del 12.2.2019 (non conosciuta) redatta da tecnico del medesimo Ufficio Comunale Pianificazione e Gestione del Territorio, nonché della relazione di sopralluogo effettuato dallo stesso tecnico il 14.2.2019 unitamente ad Agenti del Comando di Polizia Municipale di Fasano (atto neppure conosciuto), entrambi richiamati a presupposto dell'ordine di rimozione;
- di tutti gli altri atti e/o provvedimenti pure e comunque presupposti, connessi, consequenziali e/o derivati rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 9 maggio 2019 e depositato il successivo 6 giugno la signora -OMISSIS- ha premesso di essere nuda proprietaria dell’immobile sito in -OMISSIS-, Contrada -OMISSIS-, costituito da piano terra/rialzato e primo piano, riportato in Catasto al Foglio -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS-subalterni 4 (piano terra/rialzato), -OMISSIS- e 11 (primo piano) con aree di pertinenza in comproprietà di cui ai subalterni 6 e 7 nonché area di pertinenza esclusiva pavimentata di cui alla p.lla -OMISSIS-, a lei pervenuto in forza di donazione del -OMISSIS-.-OMISSIS- da parte della madre -OMISSIS-.
1.1 Secondo quanto ulteriormente rappresentato la ricorrente ha presentato, una D.I.A. (P.E. n. -OMISSIS-) in data 28.12.2011, acquisita al protocollo comunale il 2.1.2012 n. -OMISSIS- e una successiva D.I.A. in variante (P.E. n. -OMISSIS-) presentata il 14.2.2012, la sig.ra -OMISSIS- ha comunicato la realizzazione di opere di cui all’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 e segnatamente di “completamento funzionale e lavori di rifiniture” (D.I.A. n. -OMISSIS-), due scale interne e relativi
torrini, oltre a due piccoli vani tecnici sul lastrico solare (D.I.A. n. -OMISSIS-).
La ricorrente precisa che in data 12.3.2019 le è stata notificata l’ordinanza n. 7 (prot. n. -OMISSIS-) del 7.3.2019, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano, sulla scorta delle risultanze di una relazione redatta da tecnico comunale a seguito di sopralluogo effettuato unitamente ad Agenti del Comando di Polizia Municipale, rileva che le Dichiarazioni di Inizio Attività sopra riferite non si sarebbero perfezionate “poiché carenti di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della Legge n. 42/2004” e, pertanto, le opere realizzate “da considerarsi variazioni essenziali al titolo abilitativo previsto” sarebbero state realizzate abusivamente.
Ciò considerato, il Comune ha ordinato la riduzione in pristino entro 90 giorni.
2. Avverso tale provvedimento è insorta la sig.ra -OMISSIS- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, sulla base delle seguenti censure.
1) Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge (artt. 3, 7, 8, 19, 21 septies e 21 octies legge n. 241/1990, anche in relazione al d.P.R. n. 31 del 13.2.2017, Allegato A). Eccesso di potere per violazione delle regole del giusto procedimento, arbitrarietà, irragionevolezza, erronea presupposizione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento.
L’Amministrazione non ha ottemperato al disposto di cui all’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990 in base al quale avrebbe dovuto interloquire con il privato per invitarlo conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente. Sotto questo profilo il Comune avrebbe potuto invitare la ricorrente a munirsi del parere paesaggistico.
2) Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge (artt. 34, comma 2 ter, d.P.R. n. 380/2001). Eccesso di potere per violazione delle regole del giusto procedimento, arbitrarietà, irragionevolezza, erronea presupposizione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento.
L’ordinanza gravata si fonda sull’asserito presupposto che le DIA non si sarebbero formate per mancanza del parere dell’autorità di settore, ma, rileva in contrario la ricorrente, le opere in questione sarebbero di lieve entità ed avrebbero carattere pertinenziale sicchè non determinerebbero alcuna trasformazione del territorio.
3) Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge (art. 3 Legge n. 241/1990). Eccesso di potere per violazione delle regole del giusto procedimento, difetto di istruttoria ed assenza di motivazione.
In considerazione del tempo trascorso e del comportamento inerte serbato dalle Amministrazioni, il provvedimento avrebbe dovuto essere accompagnato da una motivazione più approfondita. A ciò si aggiungerebbe che la scarsa rilevanza delle opere rilevate avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a meglio motivare il provvedimento impugnato.
4) Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge (art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001). Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, difetto di Istruttoria, assenza di motivazione e sviamento.
L’esiguità delle violazioni avrebbe dovuto condurre alla fiscalizzazione della sanzione ai sensi dell’art. 34, co. 2ter, del d.P.TR. n. 38072001, in osservanza del canone della proporzionalità che ispira anche il d.lgs. n. 42/2004.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Fasano.
4. Alla camera di consiglio del 19 giugno 2019, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Coni motivi di ricorso che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente parte ricorrente si duole che il Comune di Fasano non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento e non avrebbe motivato l’adozione dell’ordinanza nonostante le DIA comunicate dalla ricorrente. In particolare, secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiederle di integrare la documentazione con il parere dell’Autorità di settore.
La lieve entità delle opere realizzate non poteva condurre all’ordine di ripristino ma all’applicazione di una sanzione pecuniaria.
6.1 I motivi sono privi di pregio.
6.2 In via preliminare occorre rammentare che secondo la giurisprudenza l’ordine di demolizione di un abuso edilizio non richiede un avviso ex art. 7 della legge 241/1990. Trattandosi di un atto dovuto e vincolato dalla legge, non è necessaria la notifica preventiva al proprietario (ex multis Cons. stato, n. 5968/2024).
6.3 Non occorre poi un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente la descrizione degli abusi rilevati e delle norme violate, come puntualmente avvenuto nella specie.
6.4 Nel merito, risulta dal sopralluogo e dalla descrizione delle opere indicate nel provvedimento che gli interventi realizzati hanno comportato una variazione essenziale del manufatto rispetto a quanto assentito, in quanto le difformità rilevate non attengono solo alla modifica del prospetto del manufatto mediante la realizzazione di scale interne ma anche alla realizzazione di locali tecnici sul lastrico solare e di strutture frangisole realizzate in aderenza.
Il verbale della Polizia Locale, nella specie, fa fede, dunque, fino a querela di falso, e le opere edilizie ivi descritte non sono affatto riconducibili alle categorie di interventi minori prospettate dalla parte ricorrente, rientrando tra le ipotesi di nuova costruzione per le quali occorre il permesso di costruire.
6.5 Peraltro, come chiarito dalla recente giurisprudenza, <<la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento abusivamente realizzato deve essere condotta con riferimento alla globalità delle opere, che non possono essere considerate in modo atomistico (cfr. Cons. Stato n. 3330 del
2012). Di eguale tenore la recente giurisprudenza penale, secondo cui: “non è ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza, ma occorre verificare l’ammissibilità e la legalità alla luce della normativa vigente, dell’intervento complessivo realizzato” (Corte Cass. n. 8885 del 2017)>> (Cons. Stato, n. 625/2025).
In altre parole qualora, come nel caso di specie, le opere abusive sono parte di un intervento unitario che comprometta l’assetto del territorio, si giustifica una visione complessiva e unitaria della sanzione che non può che essere quella demolitoria a fronte di interventi di rilevante difformità come quelli di specie.
6.6 Non può poi invocarsi l’irrogazione della sanzione pecuniaria sostitutiva: gli interventi privi di permesso di costruire, in difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, che comportano aumenti di cubatura in aree vincolate, sono inderogabilmente soggetti ad ordinanza di demolizione secondo quanto stabilito dall’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). In questo caso non vi è alcuna possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione alternative (la c.d. fiscalizzazione dell’abuso prevista agli artt. 33, 34 e 38 del TUE).
6.7 In particolare, la mancanza del parere dell’Autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico, non può essere derubricata a carenza documentale rispetto alla quale sia configurabile un soccorso istruttorio, trattandosi dell’assenso essenziale per la stessa possibilità di autorizzare le opere in questione e che pertanto avrebbe dovuto essere acquisito prima della realizzazione degli interventi e non successivamente.
Non potendosi rilasciare in sanatoria ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 il parere dell’Autorità competente.
7. In definitiva le censure si appalesano infondate e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
8. La particolare natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.