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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 07/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 538/2024 promossa da:
nata a [...], REPUBBLICA Parte_1
DEMOCRATICA DEL CONGO il 29/06/1976
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CHIARA TOMASETTI parte ricorrente contro nato A BUTEMBO, REPUBBLICA Controparte_1
DEMOCRATICA DEL CONGO il 12/01/1979
(C.F. ) C.F._2 parte resistente - contumace e con l'intervento della Pubblico Ministero
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 01/12/2017 è nata in [...] la minore Persona_1
Venuta meno la loro relazione, con ricorso del 29/03/2024 la ha Pt_1 adito il presente Tribunale per una prima regolamentazione dell'affido, del collocamento, del diritto di vista e il contributo paterno al mantenimento di chiedendo in particolare l'affido cd superesclusivo di a sé, visto Per_1 Per_1 il persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della piccola.
Il non si è costituito, nonostante la regolare notifica del ricorso, ma, CP_1 dopo avere preso contatti con la ricorrente ed avere raggiunto con essa un accordo sull'oggetto del contendere, è comparso personalmente all'udienza del
19/12/2024, dichiarando di accettare disporsi l'affido cd superesclusivo di alla , considerata la lontananza della sua residenza da quella Per_1 Pt_1 della madre e di circostanza che rende difficile per esso raggiungerle in Per_1 caso di necessità.
All'udienza del 19.12.2024 la ha precisato le conclusioni in modo Pt_1 conforme all'accordo raggiunto nelle more con il CP_1
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti e richieste infine dalla ricorrente siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possano essere omologate.
In particolare, va disposto l'affidamento cd superesclusivo di alla madre Per_1 perché conforme all'interesse morale e materiale della minore: la stessa è affetta da un ritardo globale dello sviluppo, con grave limitazione della capacità di deambulazione;
stante la distanza materiale del padre dalla figlia, e le difficoltà di comunicazione fra madre e padre, vi sarebbero serie difficoltà per la ricorrente ad avere tempestivamente il consenso del padre riguardo le scelte sociosanitarie da prendersi a favore di l'affidamento cd superesclusivo Per_1 appare opportuno, per permettere alla ricorrente di assumere appieno ogni responsabilità nei confronti della minore e occuparsi del suo benessere psicofisico.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono rispondenti al principio di bigenitorialità. Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante la definizione consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni:
1) la figlia minore è affidata in modo cd superesclusivo alla Per_1 madre, presso la quale manterrà la sua residenza abituale;
le decisioni di maggiore interesse per la minore, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte dalla madre medesima tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
al padre spetta il diritto di vigilare sulle scelte della madre, ex art. 337quater c. III cod. civ.;
2) le parti decideranno di comune accordo i momenti di esercizio del diritto di visita paterno;
3) la casa familiare sita in Castelleone Via Mazzini n. 6, di proprietà della ricorrente, viene assegnata alla medesima, con ogni arredo e pertinenza;
4) il sig. provvederà al mantenimento della figlia, in via indiretta, CP_1 mediante il versamento alla signora dell'importo di Euro 100,00 Pt_1 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio 2024; la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché
l'indice sia positivo;
5) il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche CP_1 non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Cremona;
6) il sig. rinuncia alla quota di assegno unico che gli spetterebbe CP_1 per la figlia;
l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre di
si dà atto che il sig. ha provveduto a restituire gli importi Per_1 CP_1 dell'assegno unico da lui percepiti sino alla data di sottoscrizione dell'accordo.
DICHIARA le spese non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 21.2.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
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