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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2024, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 491/2024, avente per oggetto “divorzio giudiziale-
cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCIA LICHERI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PIERFRANCESCO CHERCHI MINNITI
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale udienza del 26.06.2024 nel quale le parti confermano congiuntamente le seguenti conclusioni (conformi alla proposta del Giudice formulata in udienza).
pagina 1 di 3 “il sig. si impegna a continuare a pagare mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento per la figlia (oggi maggiorenne ma non CP_1 Per_1
economicamente indipendente) stabilito in sede di separazione (450,00 euro che per l'aumento di
rivalutazione ISTAT sono oggi di fatto €. 533,52), per i mesi di luglio e agosto, nel caso in cui si Per_1
trasferisca presso il domicilio del padre a Stintino per lavorare, tale assegno verrà sospeso e il sig.
verserà direttamente a euro 250,00 per il suo mantenimento, così come farà la Parte_1 Per_1
sig.ra fermo l'obbligo del pagamento delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti e le dichiarazioni raccolte all'udienza del 26.06.2024 consentono di ritenere provata la sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2 lett. b, L.898/1970: in accoglimento della proposta domanda, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di legge di ininterrotta separazione dal decreto di omologazione (n.2489/2012
del 17.03.2012) emesso dal Tribunale di Sassari ed essendo comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Il Collegio prende atto delle condizioni del divorzio concordate dalle parti di cui al verbale di udienza del 26.06.2024 e riportate in epigrafe.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in STINTINO (SS) il 20.12.2008 trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di STINTINO per l'Anno 2009 - Atto 1 - Parte 2- Serie A, ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di STINTINO di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 2) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 26.06.2024 come in epigrafe, in quanto non contrastanti con l'interesse primario della prole, e prende atto delle obbligazioni che esse hanno ivi assunto reciprocamente.
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 3.07.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
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