CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1159/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Taranto - Via Grezar N.14 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13756881002 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: il difensore del ricorrente chiede la nullità della notifica ed evidenzia che il dr. Ricorrente_1 non ha autorizzato notifiche via PEC. per il resto si riporta insistendo per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/6/2025 l'Agenzia delle Entrate - OS (d'ora in avanti, Ader) notificava a Ricorrente_1 la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.14275/2063 ex art 77 DPR 602/73, per un importo complessivo di €.103.902,38.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1159/2025 il Ricorrente_1 impugnava la predetta comunicazione per i seguenti motivi:
1) decadenza del termine per l'iscrizione a ruolo e prescrizione delle pretese impositive poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, con riferimento alle seguenti cartelle:
a) cartella n.10620120004475703000 relativa a Irpef 2006, notificata il 03/4/2013;
b) cartella n.10620120008550618000 relativa a Tassa Automobilistica anno 2006 notificata il 16.01.2013;
c) cartella n.10620130000777518000 relativa ad Irpef anno 2009, notificata il 19.02.2013;
d) cartellan.10620130005572371000 relativa ad IMU 2005, notificata il15/01/2014;
e) cartella n.10620130007525472000 relativa a Tassa Automobilistica anno 2007, notificata il 02/01/2014;
f) cartella n.106201400088661700000 relativa a Iva, IRPEF e Addizionale anno 2005, notificata il
03/5/2014;
g) cartella n.10620140008866170000 relativa a Tassa Automobilistica anno 2008, notificata l'11/12/2014;
h) cartella n.10620150000376768000 relativa a ICI 2009 notificata il 06.3.2015.
2) impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni familiari;
3) esistenza di altri beni immobili estranei al fondo patrimoniale.
Resisteva l'Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
L'Ader ha comprovato la rituale notifica al Ricorrente_1 a mezzo pec in data 29.1.2024 dell'intimazione di pagamento n. 106 2024 90022583 32/000, avente a oggetto, tra l'altro, le cartelle sopra menzionate.
Orbene, la mancata impugnazione dell'intimazione ha determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa (Cass. 30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022; 3733/2025; 20476/2025), con conseguente inammissibilità di ogni eccezione di decadenza e prescrizione maturata in data antecedente alla notifica di tale atto.
All'evidenza, nessuna decadenza o prescrizione si è verificata successivamente, dato il breve tempo trascorso.
Il secondo motivo non è inammissibile per mancata impugnazione del preavviso, come opinato dall'Ader.
Invero, sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del
Decreto Legislativo n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente (Cass. 27000/2024).
Il motivo è, tuttavia, infondato.
In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze (Cass. 31575/2023).
Va rammentato che l'art. 170 c.c., nel regolare in generale, facendo riferimento alla finalità per cui è stato contratto il debito ed alla conoscenza di tale finalità quando essa non sia stata il soddisfacimento di bisogni della famiglia, i limiti entro i quali un titolo formatosi a carico del coniuge (o del terzo) che ha costituito il fondo patrimoniale conferendovi il bene, per debiti da lui contratti, può giustificare l'esecuzione sul bene stesso, individua anche le condizioni alle quali il titolo relativo al debito può giustificare l'iscrizione di un'ipoteca non volontaria e, quindi, anche dell'ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. Ne consegue che l'esattore può iscrivere tale ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l'esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa,
l'esattore non può iscrivere l'ipoteca su detti beni e l'eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità (Cass. 5385/2013).
Nella specie il ricorrente non ha offerto alcuna prova in ordine ad entrambi i predetti requisiti.
Né la natura del debito vale di per sé, come erroneamente opina il ricorrente, a dimostrare che il debito era stato contratto per scopo estraneo ai bisogni della famiglia.
Invero, non è la natura astratta dell'attività lavorativa a imprimere o ad escludere la destinazione dei proventi ai bisogni della famiglia, ma il rapporto che in concreto e nello specifico lega il lavoro del coniuge che abbia contratto debiti alle esigenze del suo nucleo familiare, rapporto che è oggetto di una caratteristica indagine di fatto da svolgere avendo riguardo sia al tipo di attività economica svolta, sia al tipo di famiglia (cfr. Cass. n. 12998/06).
Peraltro, è incontestato che il ricorrente ha svolto, in forma individuale, attività professionale di medico e i proventi di detta attività, naturaliter e secondo l'id quod plerumque accidit, appaiono destinati a soddisfare le esigenze del nucleo familiare, tanto più che la coniuge del ricorrente è, per stessa allegazione di quest'ultimo, inoccupata. In ogni caso era onere del ricorrente provare che non v'era alcun nesso tra l'attività svolta e i bisogni della famiglia e, inoltre, che l'esattore ne era a conoscenza.
Il terzo motivo è inconferente.
L'esistenza di altri beni immobili estranei al fondo patrimoniale non conferisce vale a far ritenere illegittima l'ipoteca iscritta, in mancanza della dimostrazione – che il Ricorrente_1 doveva fornire – delle estraneità dei debiti tributari in esame ai bisogni familiari.
Il ricorso è, pertanto, totalmente infondato e va rigettato.
I motivi di nullità dell'atto impugnato dedotti dal ricorrente nel corso dell'udienza di discussione sono inammissibili.
Invero, il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma
2, D.Lgs. n. 546 del 1992" (Cass. n. 19616 del 24.07.2018; n. 31605 del 4.12.2019).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del difensore distrattario della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1159/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Taranto - Via Grezar N.14 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13756881002 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: il difensore del ricorrente chiede la nullità della notifica ed evidenzia che il dr. Ricorrente_1 non ha autorizzato notifiche via PEC. per il resto si riporta insistendo per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/6/2025 l'Agenzia delle Entrate - OS (d'ora in avanti, Ader) notificava a Ricorrente_1 la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.14275/2063 ex art 77 DPR 602/73, per un importo complessivo di €.103.902,38.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1159/2025 il Ricorrente_1 impugnava la predetta comunicazione per i seguenti motivi:
1) decadenza del termine per l'iscrizione a ruolo e prescrizione delle pretese impositive poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, con riferimento alle seguenti cartelle:
a) cartella n.10620120004475703000 relativa a Irpef 2006, notificata il 03/4/2013;
b) cartella n.10620120008550618000 relativa a Tassa Automobilistica anno 2006 notificata il 16.01.2013;
c) cartella n.10620130000777518000 relativa ad Irpef anno 2009, notificata il 19.02.2013;
d) cartellan.10620130005572371000 relativa ad IMU 2005, notificata il15/01/2014;
e) cartella n.10620130007525472000 relativa a Tassa Automobilistica anno 2007, notificata il 02/01/2014;
f) cartella n.106201400088661700000 relativa a Iva, IRPEF e Addizionale anno 2005, notificata il
03/5/2014;
g) cartella n.10620140008866170000 relativa a Tassa Automobilistica anno 2008, notificata l'11/12/2014;
h) cartella n.10620150000376768000 relativa a ICI 2009 notificata il 06.3.2015.
2) impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni familiari;
3) esistenza di altri beni immobili estranei al fondo patrimoniale.
Resisteva l'Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
L'Ader ha comprovato la rituale notifica al Ricorrente_1 a mezzo pec in data 29.1.2024 dell'intimazione di pagamento n. 106 2024 90022583 32/000, avente a oggetto, tra l'altro, le cartelle sopra menzionate.
Orbene, la mancata impugnazione dell'intimazione ha determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa (Cass. 30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022; 3733/2025; 20476/2025), con conseguente inammissibilità di ogni eccezione di decadenza e prescrizione maturata in data antecedente alla notifica di tale atto.
All'evidenza, nessuna decadenza o prescrizione si è verificata successivamente, dato il breve tempo trascorso.
Il secondo motivo non è inammissibile per mancata impugnazione del preavviso, come opinato dall'Ader.
Invero, sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del
Decreto Legislativo n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente (Cass. 27000/2024).
Il motivo è, tuttavia, infondato.
In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze (Cass. 31575/2023).
Va rammentato che l'art. 170 c.c., nel regolare in generale, facendo riferimento alla finalità per cui è stato contratto il debito ed alla conoscenza di tale finalità quando essa non sia stata il soddisfacimento di bisogni della famiglia, i limiti entro i quali un titolo formatosi a carico del coniuge (o del terzo) che ha costituito il fondo patrimoniale conferendovi il bene, per debiti da lui contratti, può giustificare l'esecuzione sul bene stesso, individua anche le condizioni alle quali il titolo relativo al debito può giustificare l'iscrizione di un'ipoteca non volontaria e, quindi, anche dell'ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. Ne consegue che l'esattore può iscrivere tale ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l'esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa,
l'esattore non può iscrivere l'ipoteca su detti beni e l'eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità (Cass. 5385/2013).
Nella specie il ricorrente non ha offerto alcuna prova in ordine ad entrambi i predetti requisiti.
Né la natura del debito vale di per sé, come erroneamente opina il ricorrente, a dimostrare che il debito era stato contratto per scopo estraneo ai bisogni della famiglia.
Invero, non è la natura astratta dell'attività lavorativa a imprimere o ad escludere la destinazione dei proventi ai bisogni della famiglia, ma il rapporto che in concreto e nello specifico lega il lavoro del coniuge che abbia contratto debiti alle esigenze del suo nucleo familiare, rapporto che è oggetto di una caratteristica indagine di fatto da svolgere avendo riguardo sia al tipo di attività economica svolta, sia al tipo di famiglia (cfr. Cass. n. 12998/06).
Peraltro, è incontestato che il ricorrente ha svolto, in forma individuale, attività professionale di medico e i proventi di detta attività, naturaliter e secondo l'id quod plerumque accidit, appaiono destinati a soddisfare le esigenze del nucleo familiare, tanto più che la coniuge del ricorrente è, per stessa allegazione di quest'ultimo, inoccupata. In ogni caso era onere del ricorrente provare che non v'era alcun nesso tra l'attività svolta e i bisogni della famiglia e, inoltre, che l'esattore ne era a conoscenza.
Il terzo motivo è inconferente.
L'esistenza di altri beni immobili estranei al fondo patrimoniale non conferisce vale a far ritenere illegittima l'ipoteca iscritta, in mancanza della dimostrazione – che il Ricorrente_1 doveva fornire – delle estraneità dei debiti tributari in esame ai bisogni familiari.
Il ricorso è, pertanto, totalmente infondato e va rigettato.
I motivi di nullità dell'atto impugnato dedotti dal ricorrente nel corso dell'udienza di discussione sono inammissibili.
Invero, il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma
2, D.Lgs. n. 546 del 1992" (Cass. n. 19616 del 24.07.2018; n. 31605 del 4.12.2019).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del difensore distrattario della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.