Art. 4.
Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge, i limiti di eta' sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare a precedenti concorsi perche' privi della iscrizione ai partito fascista e per gli interini in servizio continuativo da piu' di quattro anni.
Sono esentati dal limite massimo di eta' i combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 , e sono prolungati di dieci anni i limiti di eta' per tutti gli altri concorrenti, salvo comunque i casi di quei sanitari che avessero raggiunto i limiti di eta' prima dell'ultima guerra.
Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge, i limiti di eta' sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare a precedenti concorsi perche' privi della iscrizione ai partito fascista e per gli interini in servizio continuativo da piu' di quattro anni.
Sono esentati dal limite massimo di eta' i combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 , e sono prolungati di dieci anni i limiti di eta' per tutti gli altri concorrenti, salvo comunque i casi di quei sanitari che avessero raggiunto i limiti di eta' prima dell'ultima guerra.