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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. MALVEZZI Parte_1 C.F._1
CINZIA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. TAROCCO CP_1 C.F._2
ARIANNA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
(MN) il 01.08.1961 e residente a [...], (C.F.
) e della signora nata il [...] a [...] C.F._1 CP_1
(C.F. ), residente nel Comune di Sustinente (MN) Via Don Luigi C.F._2
Martini n. 464, unitisi in matrimonio in data 09.10.1983 presso il Comune di Villa Poma (MN) con atto di matrimonio annotato all'Ufficio di Stato Civile, nel registro atti di matrimonio del Comune di Borgo Mantovano dell'anno 1983, parte I, serie 1, Ufficio Villa Poma;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già avviene con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. Porre a carico del signor l'obbligo del versamento in favore della signora Parte_1
dell'importo di euro 300,00 mensili somma rivalutabile annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT Dichiarare che i coniugi hanno definito ogni rapporto economico e di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti quindi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti;
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre spese generali.
5. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti quindi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre spese generali.
In Via Istruttoria: si chiede che la produzione dei saldi annuali della carta PostePay intestata alla signora . CP_1
7. Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale del ricorrente sui capitoli di cui è ricorso introduttivo dal n. 1 al n. 21.
8. Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sui capitoli formulati da controparte.”
Per parte resistente: “
1. Porre a carico del sig. un contributo al Parte_1 mantenimento della moglie di € 600,00 mensili, annualmente rivalutabili in base all'indice Istat.
2. Con vittoria di spese e competenze di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, sposata con rito concordatario a VILLA POMA (ora BORGO
MANTOVANO, MN) in data 09/10/1983, unione dalla quale sono nate le figlie Parte_1
pagina 2 di 7 in data il 25.3.1988, in data 30.4.1990 e il giorno Per_1 Persona_2 Persona_3
29.4.1993, oggi tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, non ha formulato ulteriori domande accessorie.
2. La resistente, costituitasi in giudizio, non ha aderito alla domanda di separazione ma, preso atto della domanda dal marito, ha chiesto prevedersi un assegno di mantenimento di
Euro 600,00 mensili.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. - disponendo che il ricorrente corrispondesse alla resistente , a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento, la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di marzo 2024 – dunque, all'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
4. Sulla separazione personale dei coniugi
5. Premesso che la separazione è un diritto potestativo di ciascun coniuge e dunque, sussistenti i presupposti di fatto, la mancata adesione di un coniuge alla domanda di separazione appare irrilevante ai fini della pronuncia sul vincolo, il Collegio osserva come, nel caso di specie, le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già peraltro pacificamente cessata tra le parti da diversi anni) e la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Sulla domanda riconvenzionale di mantenimento della moglie
7. Unica ulteriore questione controversa riguarda l'assegno di mantenimento da riconoscersi alla resistente.
8. Venendo dunque al merito dell'accertamento dei presupposti per la sussistenza o meno del diritto del coniuge debole a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, il Collegio osserva come la Cassazione da sempre affermi (cfr ex multis Cass. civ. 16/05/2017, n.12196) che l'attribuzione dell'assegno al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., trovi la propria fonte nell'art. 29 Cost, che attribuisce particolare rilevanza al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 4 maggio 1966, n.
46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga).
pagina 3 di 7 Di tale presupposto, è diretta emanazione la circostanza che la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento debba avvenire sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, principio anch'esso espressione dei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità
e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242).
9. Dunque, di fatto, secondo tale impostazione, il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio e, qualora esso non disponga di redditi adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine (cfr. Cass. cit.), sul presupposto che la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, così che i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'attualità del dovere di assistenza materiale, che non viene meno con la separazione e che non si pone secondo la giurisprudenza in rapporto incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione, e non già la cessazione definitiva, degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, obblighi di consistenza ben differente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio.
Proprio in forza dei presupposti brevemente fin qui illustrati, resta solido anche nella giurisprudenza di merito l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770; Cass. 4 dicembre
2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162), ove ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
10. Nel caso di specie, non può esservi dubbio sull'an dell'assegno di mantenimento per la coniuge che ne ha fatto richiesta, posto che finanche il ricorrente ha chiesto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore della moglie, vertendo la controversia solo sul quantum dell'assegno.
11. Ciò premesso, ricostruendo le condizioni economico-reddituali dei coniugi, si osserva quanto segue.
12. Il ricorrente, occupato come artigiano Edile presso la propria impresa Edile FG di
, ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi: Parte_1
UNICO 2021 (redditi 2020): reddito regime forfettario 14.362,00 Euro, pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito l'imposta sostitutiva e dividendo il risultato per dodici mensilità - di 1.144,00 Euro circa;
UNICO 2022 (redditi 2021): reddito regime forfettario 25.129,00, pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito l'imposta sostitutiva e dividendo il risultato per dodici mensilità – di 1.989,00 Euro circa;
pagina 4 di 7 UNICO 2023 (redditi 2022): reddito regime forfettario 36.548,00 pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito l'imposta sostitutiva e dividendo il risultato per dodici mensilità – di 2.589,00 Euro circa;
UNICO 2024 (redditi 2023): reddito regime forfettario 19.430,00 pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito l'imposta sostitutiva e dividendo il risultato per dodici mensilità – di 1.370,00 Euro circa.
Il ricorrente ha allegato di essere stato ricoverato per due mesi dal novembre 2023 al gennaio 2024 per ictus emorragico (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo), con conseguente drastico cambiamento e lunga sospensione della propria attività lavorativa, sebbene non sia provato che la malattia abbia condotto a un accertamento di invalidità o inidoneità al lavoro del ricorrente.
Nel corso dell'udienza del 17.09.2024 (cfr. verbale udienza cit.), egli ha infine dichiarato di continuare a lavorare, sebbene con minore continuità e intensità, percependo circa
1.500,00-1.600,00 Euro mensili circa.
Tali redditi sono stati confermati nell'autodichiarazione sottoscritta il 5.12.2024, in cui il ricorrente ha confermato di continuare a lavorare autonomamente come artigiano edile con reddito variabile di circa 1.500,00 Euro mensili.
D'altro canto, parte resistente non ha allegato né tantomeno provato che controparte disponga di redditi ulteriori rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni in atti.
Il ricorrente risulta inoltre:
• proprietario, unitamente alla moglie, per una quota pari al 50%, di un loghino, ubicato nel Comune di Magnacavallo (MN) in Via Giliola CM;
• proprietario della quota di 1/6 di un immobile e di un garage siti in San Benedetto Po (MN) in Strada Villa Garibaldi n. 165/A, unitamente alla sorella e alle figlie (cfr. visura catastale - doc. 09), attualmente concessi in comodato gratuito dalla suocera;
• proprietario, altresì, di un'automobile Peugeot Tg. DK884YB adibita ad autocarro per trasporto di cose – uso proprio, utilizzata per il proprio lavoro di artigiano (cfr. carta circolazione - doc. 10);
• titolare di un conto corrente intestato alla Impresa Edile FG acceso presso il Banco BPM con un saldo attivo di Euro 1.046,00 circa al 12.09.2024 (cfr. estratti conto e contabile saldo - doc. 11 – 12 – 13 -14 – 17- 19).
Egli ha dichiarato di vivere, ad oggi, gratuitamente presso l'abitazione condotta in locazione dall'attuale compagna per 300,00 Euro mensili, somma della quale sarebbe la stessa compagna a farsi integralmente carico (cfr. verbale udienza 17.09.2024).
Il ricorrente risulta infine gravato di un debito con l'Agenzia delle Entrate, per contributi non versati, di 14.215,00 Euro circa, che sta onorando, a seguito di definizione agevolata
(doc. 18), con una spesa di 735,00 Euro mensili circa, che il ricorrente ha allegato di dover sostenere fino al 2026.
pagina 5 di 7 13. La resistente, d'altro canto, ha allegato di aver sempre fatto la casalinga durante il matrimonio, occupandosi delle tre figlie e del marito, svolgendo solo qualche lavoro saltuario in nero e continuando tutt'ora a svolgere lavoretti per 3-5 ore a settimana, con redditi per 100-120,00 Euro mensili.
La resistente ha prodotto un verbale di accertamento di invalidità dell' redatto il CP_2
2.03.2022, da cui la stessa risulta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 60% essendo affetta da fibromialgie, LES, ipotiroidismo post-tiroidite, osteoporosi con frattura vertebrale (pregressa), remoto intervento di ernioplastica esofagea
(doc. allegata alla comparsa di costituzione), pur avendo dichiarato di non percepire alcuna somma a titolo di invalidità (cfr. verbale udienza 17.09.2024).
La stessa resistente risulta inoltre essere:
• comproprietaria, insieme alla madre e al fratello, a seguito di successione ereditaria, per la quota di 1/3 dell'immobile dove la stessa risiede, sito a Sustinente (MN), via Don
Luigi Martini n. 464 (cfr. visura catastale allegata alla comparsa);
• comproprietaria, nella misura di ½, unitamente al marito proprietario della restante quota, di un loghino sito a Magnacavallo (MN) via Giliola CM (cfr. doc. cit.);
• proprietaria della vettura modello Y10 tg. BM117JF (cfr. libretto auto allegato alla comparsa);
• titolare di una carta prepagata Postepay, della quale non è stato prodotto l'estratto conto, nonostante l'ordine della Giudice Istruttrice.
La resistente ha infine dichiarato di non disporre di ulteriori risparmi e di non essere gravata da spesa fisse per mutui o finanziamenti.
Il Collegio ritiene, da ultimo, inammissibili le istanze istruttorie, reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni, formulate dal ricorrente, al fine di ricostruire le condizioni economico-reddituali della resistente, in quanto generiche e irrilevanti ai fini del decidere.
14. Orbene, considerate le condizioni economico-reddituali, personali e sanitarie delle parti come emerse dall'istruttoria e sopra rappresentate, il Collegio ritiene equo confermare la quantificazione dell'assegno di mantenimento per la coniuge in Euro 300,00 mensili, come peraltro già previsto nell'ordinanza emessa dalla Giudice istruttrice ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
15. Sulle spese di lite
16. Considerata l'integrale soccombenza della resistente, sia in merito alla domanda di separazione, alla quale la parte non ha aderito, sia in merito alle domande economiche, essendo stata accolte sul punto le domande del ricorrente e rigettate quelle della resistente, deve disporsi che la stessa sia tenuta a rifondere integralmente le spese di lite sostenute dal marito.
pagina 6 di 7 17. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, già uniti in matrimonio in VILLA POMA ora BORGO MANTOVANO il CP_1 giorno 09/10/1983 (atto n. 1, P. 1, anno 1983);
2) dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di marzo 2024;
3) condanna parte resistente a rifondere al ricorrente CP_1 [...] le spese della presente procedura, liquidate in Euro 125,00 per spese e Euro Parte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
4) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 12/06/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. MALVEZZI Parte_1 C.F._1
CINZIA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. TAROCCO CP_1 C.F._2
ARIANNA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
(MN) il 01.08.1961 e residente a [...], (C.F.
) e della signora nata il [...] a [...] C.F._1 CP_1
(C.F. ), residente nel Comune di Sustinente (MN) Via Don Luigi C.F._2
Martini n. 464, unitisi in matrimonio in data 09.10.1983 presso il Comune di Villa Poma (MN) con atto di matrimonio annotato all'Ufficio di Stato Civile, nel registro atti di matrimonio del Comune di Borgo Mantovano dell'anno 1983, parte I, serie 1, Ufficio Villa Poma;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già avviene con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. Porre a carico del signor l'obbligo del versamento in favore della signora Parte_1
dell'importo di euro 300,00 mensili somma rivalutabile annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT Dichiarare che i coniugi hanno definito ogni rapporto economico e di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti quindi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti;
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre spese generali.
5. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti quindi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre spese generali.
In Via Istruttoria: si chiede che la produzione dei saldi annuali della carta PostePay intestata alla signora . CP_1
7. Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale del ricorrente sui capitoli di cui è ricorso introduttivo dal n. 1 al n. 21.
8. Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sui capitoli formulati da controparte.”
Per parte resistente: “
1. Porre a carico del sig. un contributo al Parte_1 mantenimento della moglie di € 600,00 mensili, annualmente rivalutabili in base all'indice Istat.
2. Con vittoria di spese e competenze di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, sposata con rito concordatario a VILLA POMA (ora BORGO
MANTOVANO, MN) in data 09/10/1983, unione dalla quale sono nate le figlie Parte_1
pagina 2 di 7 in data il 25.3.1988, in data 30.4.1990 e il giorno Per_1 Persona_2 Persona_3
29.4.1993, oggi tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, non ha formulato ulteriori domande accessorie.
2. La resistente, costituitasi in giudizio, non ha aderito alla domanda di separazione ma, preso atto della domanda dal marito, ha chiesto prevedersi un assegno di mantenimento di
Euro 600,00 mensili.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. - disponendo che il ricorrente corrispondesse alla resistente , a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento, la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di marzo 2024 – dunque, all'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
4. Sulla separazione personale dei coniugi
5. Premesso che la separazione è un diritto potestativo di ciascun coniuge e dunque, sussistenti i presupposti di fatto, la mancata adesione di un coniuge alla domanda di separazione appare irrilevante ai fini della pronuncia sul vincolo, il Collegio osserva come, nel caso di specie, le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già peraltro pacificamente cessata tra le parti da diversi anni) e la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Sulla domanda riconvenzionale di mantenimento della moglie
7. Unica ulteriore questione controversa riguarda l'assegno di mantenimento da riconoscersi alla resistente.
8. Venendo dunque al merito dell'accertamento dei presupposti per la sussistenza o meno del diritto del coniuge debole a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, il Collegio osserva come la Cassazione da sempre affermi (cfr ex multis Cass. civ. 16/05/2017, n.12196) che l'attribuzione dell'assegno al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., trovi la propria fonte nell'art. 29 Cost, che attribuisce particolare rilevanza al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 4 maggio 1966, n.
46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga).
pagina 3 di 7 Di tale presupposto, è diretta emanazione la circostanza che la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento debba avvenire sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, principio anch'esso espressione dei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità
e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242).
9. Dunque, di fatto, secondo tale impostazione, il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio e, qualora esso non disponga di redditi adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine (cfr. Cass. cit.), sul presupposto che la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, così che i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'attualità del dovere di assistenza materiale, che non viene meno con la separazione e che non si pone secondo la giurisprudenza in rapporto incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione, e non già la cessazione definitiva, degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, obblighi di consistenza ben differente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio.
Proprio in forza dei presupposti brevemente fin qui illustrati, resta solido anche nella giurisprudenza di merito l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770; Cass. 4 dicembre
2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162), ove ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
10. Nel caso di specie, non può esservi dubbio sull'an dell'assegno di mantenimento per la coniuge che ne ha fatto richiesta, posto che finanche il ricorrente ha chiesto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore della moglie, vertendo la controversia solo sul quantum dell'assegno.
11. Ciò premesso, ricostruendo le condizioni economico-reddituali dei coniugi, si osserva quanto segue.
12. Il ricorrente, occupato come artigiano Edile presso la propria impresa Edile FG di
, ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi: Parte_1
UNICO 2021 (redditi 2020): reddito regime forfettario 14.362,00 Euro, pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito l'imposta sostitutiva e dividendo il risultato per dodici mensilità - di 1.144,00 Euro circa;
UNICO 2022 (redditi 2021): reddito regime forfettario 25.129,00, pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito l'imposta sostitutiva e dividendo il risultato per dodici mensilità – di 1.989,00 Euro circa;
pagina 4 di 7 UNICO 2023 (redditi 2022): reddito regime forfettario 36.548,00 pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito l'imposta sostitutiva e dividendo il risultato per dodici mensilità – di 2.589,00 Euro circa;
UNICO 2024 (redditi 2023): reddito regime forfettario 19.430,00 pari a un reddito mensile netto – calcolato sottraendo al reddito l'imposta sostitutiva e dividendo il risultato per dodici mensilità – di 1.370,00 Euro circa.
Il ricorrente ha allegato di essere stato ricoverato per due mesi dal novembre 2023 al gennaio 2024 per ictus emorragico (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo), con conseguente drastico cambiamento e lunga sospensione della propria attività lavorativa, sebbene non sia provato che la malattia abbia condotto a un accertamento di invalidità o inidoneità al lavoro del ricorrente.
Nel corso dell'udienza del 17.09.2024 (cfr. verbale udienza cit.), egli ha infine dichiarato di continuare a lavorare, sebbene con minore continuità e intensità, percependo circa
1.500,00-1.600,00 Euro mensili circa.
Tali redditi sono stati confermati nell'autodichiarazione sottoscritta il 5.12.2024, in cui il ricorrente ha confermato di continuare a lavorare autonomamente come artigiano edile con reddito variabile di circa 1.500,00 Euro mensili.
D'altro canto, parte resistente non ha allegato né tantomeno provato che controparte disponga di redditi ulteriori rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni in atti.
Il ricorrente risulta inoltre:
• proprietario, unitamente alla moglie, per una quota pari al 50%, di un loghino, ubicato nel Comune di Magnacavallo (MN) in Via Giliola CM;
• proprietario della quota di 1/6 di un immobile e di un garage siti in San Benedetto Po (MN) in Strada Villa Garibaldi n. 165/A, unitamente alla sorella e alle figlie (cfr. visura catastale - doc. 09), attualmente concessi in comodato gratuito dalla suocera;
• proprietario, altresì, di un'automobile Peugeot Tg. DK884YB adibita ad autocarro per trasporto di cose – uso proprio, utilizzata per il proprio lavoro di artigiano (cfr. carta circolazione - doc. 10);
• titolare di un conto corrente intestato alla Impresa Edile FG acceso presso il Banco BPM con un saldo attivo di Euro 1.046,00 circa al 12.09.2024 (cfr. estratti conto e contabile saldo - doc. 11 – 12 – 13 -14 – 17- 19).
Egli ha dichiarato di vivere, ad oggi, gratuitamente presso l'abitazione condotta in locazione dall'attuale compagna per 300,00 Euro mensili, somma della quale sarebbe la stessa compagna a farsi integralmente carico (cfr. verbale udienza 17.09.2024).
Il ricorrente risulta infine gravato di un debito con l'Agenzia delle Entrate, per contributi non versati, di 14.215,00 Euro circa, che sta onorando, a seguito di definizione agevolata
(doc. 18), con una spesa di 735,00 Euro mensili circa, che il ricorrente ha allegato di dover sostenere fino al 2026.
pagina 5 di 7 13. La resistente, d'altro canto, ha allegato di aver sempre fatto la casalinga durante il matrimonio, occupandosi delle tre figlie e del marito, svolgendo solo qualche lavoro saltuario in nero e continuando tutt'ora a svolgere lavoretti per 3-5 ore a settimana, con redditi per 100-120,00 Euro mensili.
La resistente ha prodotto un verbale di accertamento di invalidità dell' redatto il CP_2
2.03.2022, da cui la stessa risulta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 60% essendo affetta da fibromialgie, LES, ipotiroidismo post-tiroidite, osteoporosi con frattura vertebrale (pregressa), remoto intervento di ernioplastica esofagea
(doc. allegata alla comparsa di costituzione), pur avendo dichiarato di non percepire alcuna somma a titolo di invalidità (cfr. verbale udienza 17.09.2024).
La stessa resistente risulta inoltre essere:
• comproprietaria, insieme alla madre e al fratello, a seguito di successione ereditaria, per la quota di 1/3 dell'immobile dove la stessa risiede, sito a Sustinente (MN), via Don
Luigi Martini n. 464 (cfr. visura catastale allegata alla comparsa);
• comproprietaria, nella misura di ½, unitamente al marito proprietario della restante quota, di un loghino sito a Magnacavallo (MN) via Giliola CM (cfr. doc. cit.);
• proprietaria della vettura modello Y10 tg. BM117JF (cfr. libretto auto allegato alla comparsa);
• titolare di una carta prepagata Postepay, della quale non è stato prodotto l'estratto conto, nonostante l'ordine della Giudice Istruttrice.
La resistente ha infine dichiarato di non disporre di ulteriori risparmi e di non essere gravata da spesa fisse per mutui o finanziamenti.
Il Collegio ritiene, da ultimo, inammissibili le istanze istruttorie, reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni, formulate dal ricorrente, al fine di ricostruire le condizioni economico-reddituali della resistente, in quanto generiche e irrilevanti ai fini del decidere.
14. Orbene, considerate le condizioni economico-reddituali, personali e sanitarie delle parti come emerse dall'istruttoria e sopra rappresentate, il Collegio ritiene equo confermare la quantificazione dell'assegno di mantenimento per la coniuge in Euro 300,00 mensili, come peraltro già previsto nell'ordinanza emessa dalla Giudice istruttrice ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
15. Sulle spese di lite
16. Considerata l'integrale soccombenza della resistente, sia in merito alla domanda di separazione, alla quale la parte non ha aderito, sia in merito alle domande economiche, essendo stata accolte sul punto le domande del ricorrente e rigettate quelle della resistente, deve disporsi che la stessa sia tenuta a rifondere integralmente le spese di lite sostenute dal marito.
pagina 6 di 7 17. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, già uniti in matrimonio in VILLA POMA ora BORGO MANTOVANO il CP_1 giorno 09/10/1983 (atto n. 1, P. 1, anno 1983);
2) dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di marzo 2024;
3) condanna parte resistente a rifondere al ricorrente CP_1 [...] le spese della presente procedura, liquidate in Euro 125,00 per spese e Euro Parte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
4) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 12/06/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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