CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 10/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 463/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Roma, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: reddito di cittadinanza - indebito.
Appello avverso la sentenza n. 1145/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/05/2023 premesso che in Controparte_1
data 11/11/2019 presentava all' domanda di reddito di cittadinanza, Pt_1
accolta dall'ente; che l' con missiva del 01/02/2022 comunicava la Pt_1
revoca della prestazione e chiedeva la restituzione di € 6.999,97
indebitamente erogati da dicembre 2019 a gennaio 2021, stante il difetto del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni;
che detto
2 requisito invece sussisteva;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare non sussistente l'indebito, vinte le spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza del ricorso e ne Pt_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 12/07/2023 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso e condannava l' alle spese processuali (€ Pt_1
1.900,00); condannava altresì l' al pagamento di € 950,00 ai sensi Pt_1
dell'art. 96, co. 3, cpc.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 27/07/2023.
L'appellante evidenziava il difetto del requisito della residenza continuativa nel territorio italiano per almeno 10 anni nel periodo anteriore alla domanda amministrativa, stante la irreperibilità del ricorrente nel periodo 14/10/2013 - 08/07/2016.
Censurava altresì la statuizione di condanna emessa dal primo giudice ai sensi dell'art. 96 cpc, deducendo l'insussistenza dei presupposti per ravvisare la responsabilità aggravata in capo all'ente previdenziale.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
3 L'appellato non si costituiva, malgrado la notifica del gravame.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'appello, unitamente al decreto di fissazione di udienza e all'avviso circa la trattazione della lite con le modalità di cui all'art 127 ter cpc, è stato regolarmente notificato in data
30/09/2023 alla pec del difensore che rappresentava in prime cure CP
(avv. Simona Potenza).
Poiché non si è costituito in questo grado per resistere all'appello CP
dell' , va dichiarata la sua contumacia. Pt_1
Ciò posto, il gravame dell' è fondato. Pt_1
Costituisce circostanza non controversa la percezione da parte di del CP
cd reddito di cittadinanza nel periodo da dicembre 2019 a gennaio 2021.
Parimenti non controverso è il quantum chiesto in restituzione dall'ente previdenziale.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di
attore, dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo
obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto
4 indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a
conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che
consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo
esclusivo carico” (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 18046 del 4 settembre
2010).
Tale principio è stato più volte ribadito (ex multis: Cass., Sez. Lav, n.
2739/2016, n. 15550/2019).
“Esso trova il suo fondamento nell'ineccepibile rilievo che, in subiecta
materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione
dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento
negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può
che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che
consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (così da ultimo Cass. n. 4319/2022, che richiama, fra le altre, anche Cass. n.
12001/2018).
Nel caso che ci occupa l'indebito riguarda il reddito di cittadinanza.
L'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del D.L. n. 4/2019, conv. in legge n.
26/2019, stabilisce che: “Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei
5 familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei
seguenti requisiti:
con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il
componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte
dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo
2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che
sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due,
considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la
durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Nel presente contenzioso è controverso fra le parti solo il requisito della residenza di in Italia in via continuativa nei 10 anni anteriori CP
alla domanda amministrativa del 11/11/2019.
6 La missiva del 01/02/2022, con cui l' ha comunicato a Pt_1 CP
l'indebito, fa infatti riferimento alla mancanza di tale presupposto quale motivo della revoca della prestazione già erogata.
Per dimostrare tale requisito, ha allegato in prime cure i CP
certificati di residenza rilasciati dal Comune di Napoli e di Fisciano,
secondo cui egli risulta:
-immigrato da RT (NA) a Napoli il 03/09/1980;
-residente a [...], dal 03/09/1980 al
24/05/1998;
-residente a [...], dal 25/05/1998
al 14/10/2013;
-cancellato per “irreperibilità accertata” il 14/10/2013 (v. certificato di residenza del Comune di Napoli del 11/03/2021);
-rientrato da irreperibilità il 08/07/2016;
-residente dal 08/07/2016 a Fisciano, Strada Statale 88, n. 56 (v. certificato rilasciato dal Comune di Fisciano il 03/02/2022).
In merito al periodo in cui il ricorrente era irreperibile, fra il 14/10/2013 e il 08/07/2016, nel ricorso di primo grado aveva fatto cenno ad una CP
tessera sanitaria rilasciata in data 04/05/2015 dalla ASL Salerno;
trattasi di
7 documento in forma cartacea (allegato in fotocopia), in cui appaiono riportati quale domicilio NA FA (SA), via S. Pertini n. 25”
e al contempo quale residenza “Napoli, via G. Calà Ulloa n. 9”.
Non è stato invece mai prodotto da alcun certificato del Comune di CP
NT FA o altro documento utile, da cui evincere la conferma dell'effettivo domicilio in tale Comune in via S. Pertini n. 25 nell'anno
2015.
La fotocopia della predetta tessera sanitaria cartacea (scansionata e inserita nel fascicolo telematico di primo grado), inoltre, reca un timbro poco leggibile e una sigla apposta da persona non identificata né
identificabile.
Oltre ai predetti due certificati di residenza (rilasciati dal Comune di
Napoli e dal Comune di Fisciano) e alla citata tessera sanitaria (di dubbia attendibilità, come sopra esposto), nessun altro dato ha fornito in CP
giudizio, né ha tantomeno articolato nel ricorso alcun mezzo istruttorio per dimostrare il proprio domicilio effettivo in Italia nei tre anni di irreperibilità.
Neppure l'estratto contributivo del 04/05/2023 appare utile, in quanto dallo stesso si evince unicamente che è stato “titolare di impresa CP
8 artigiana” dal 01/06/1975 al 31/12/1975 (circostanza del tutto ininfluente ai fini che ci occupano), ed è titolare di assegno sociale da febbraio 2023
(cioè da epoca ben successiva rispetto a quella che qui interessa).
Ne consegue che non emergono elementi per identificare con certezza il luogo di residenza di nel periodo di irreperibilità dal 14/10/2013 e il CP
08/07/2016, né per attestarne l'effettiva presenza in Italia.
Non può pertanto condividersi la statuizione emessa dal Tribunale, atteso che i dati forniti in giudizio da non appaiono tali da smentire CP
l'irreperibilità, già accertata dal a partire dal 14/10/2013 Controparte_2
e cessata solo dal 08/07/2016 secondo quanto attestato dal CP_3
, con conseguente lacuna di tre anni nell'ambito del decennio
[...]
anteriore alla domanda amministrativa del 11/11/2019.
La sentenza di prime cure va quindi riformata, con rigetto della domanda proposta da con il ricorso introduttivo. CP
Va di conseguenza revocata la condanna dell' emessa dal primo Pt_1
giudice ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc, stante la fondatezza della pretesa restitutoria dell'ente previdenziale.
La condanna per responsabilità aggravata, “configura una sanzione di
carattere pubblicistico, volta alla repressione dell'abuso dello strumento
9 processuale; la sua applicazione richiede una condotta oggettivamente
valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o
resistito pretestuosamente” (Cass. 18 novembre 2019, n. 29812; Cass. 24
settembre 2020, n. 20018; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3830).
Nel caso di specie legittimamente l' ha ravvisato l'indebito, Pt_1
revocando la prestazione di cui aveva fruito;
legittimamente l'ente CP
ha resistito in primo grado, stante l'infondatezza del ricorso proposto da davanti al Tribunale;
l' poi risulta vittorioso nel presente CP Pt_1
grado di appello.
Non sono pertanto ravvisabili i presupposti di cui al citato art. 96, co. 3,
cpc.
Le spese del doppio grado vengono compensate, tenuto conto della natura della prestazione in oggetto (diretta a tutelare valori di rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 38 Cost.), e considerato che la modifica della decisione di primo grado scaturisce dalla intera rivisitazione – con diverso esito - ad opera del Collegio delle evidenze processuali già
esistenti.
Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 463/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1
1145/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo proposto da e revoca altresì la Controparte_1
condanna dell' ex art. 96, co. 3, cpc;
Pt_1
2)compensa le spese del doppio grado.
Salerno, 10/02/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 10/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 463/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Roma, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: reddito di cittadinanza - indebito.
Appello avverso la sentenza n. 1145/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/05/2023 premesso che in Controparte_1
data 11/11/2019 presentava all' domanda di reddito di cittadinanza, Pt_1
accolta dall'ente; che l' con missiva del 01/02/2022 comunicava la Pt_1
revoca della prestazione e chiedeva la restituzione di € 6.999,97
indebitamente erogati da dicembre 2019 a gennaio 2021, stante il difetto del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni;
che detto
2 requisito invece sussisteva;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare non sussistente l'indebito, vinte le spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza del ricorso e ne Pt_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 12/07/2023 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso e condannava l' alle spese processuali (€ Pt_1
1.900,00); condannava altresì l' al pagamento di € 950,00 ai sensi Pt_1
dell'art. 96, co. 3, cpc.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 27/07/2023.
L'appellante evidenziava il difetto del requisito della residenza continuativa nel territorio italiano per almeno 10 anni nel periodo anteriore alla domanda amministrativa, stante la irreperibilità del ricorrente nel periodo 14/10/2013 - 08/07/2016.
Censurava altresì la statuizione di condanna emessa dal primo giudice ai sensi dell'art. 96 cpc, deducendo l'insussistenza dei presupposti per ravvisare la responsabilità aggravata in capo all'ente previdenziale.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
3 L'appellato non si costituiva, malgrado la notifica del gravame.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'appello, unitamente al decreto di fissazione di udienza e all'avviso circa la trattazione della lite con le modalità di cui all'art 127 ter cpc, è stato regolarmente notificato in data
30/09/2023 alla pec del difensore che rappresentava in prime cure CP
(avv. Simona Potenza).
Poiché non si è costituito in questo grado per resistere all'appello CP
dell' , va dichiarata la sua contumacia. Pt_1
Ciò posto, il gravame dell' è fondato. Pt_1
Costituisce circostanza non controversa la percezione da parte di del CP
cd reddito di cittadinanza nel periodo da dicembre 2019 a gennaio 2021.
Parimenti non controverso è il quantum chiesto in restituzione dall'ente previdenziale.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di
attore, dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo
obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto
4 indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a
conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che
consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo
esclusivo carico” (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 18046 del 4 settembre
2010).
Tale principio è stato più volte ribadito (ex multis: Cass., Sez. Lav, n.
2739/2016, n. 15550/2019).
“Esso trova il suo fondamento nell'ineccepibile rilievo che, in subiecta
materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione
dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento
negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può
che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che
consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (così da ultimo Cass. n. 4319/2022, che richiama, fra le altre, anche Cass. n.
12001/2018).
Nel caso che ci occupa l'indebito riguarda il reddito di cittadinanza.
L'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del D.L. n. 4/2019, conv. in legge n.
26/2019, stabilisce che: “Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei
5 familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei
seguenti requisiti:
con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il
componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte
dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo
2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che
sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due,
considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la
durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Nel presente contenzioso è controverso fra le parti solo il requisito della residenza di in Italia in via continuativa nei 10 anni anteriori CP
alla domanda amministrativa del 11/11/2019.
6 La missiva del 01/02/2022, con cui l' ha comunicato a Pt_1 CP
l'indebito, fa infatti riferimento alla mancanza di tale presupposto quale motivo della revoca della prestazione già erogata.
Per dimostrare tale requisito, ha allegato in prime cure i CP
certificati di residenza rilasciati dal Comune di Napoli e di Fisciano,
secondo cui egli risulta:
-immigrato da RT (NA) a Napoli il 03/09/1980;
-residente a [...], dal 03/09/1980 al
24/05/1998;
-residente a [...], dal 25/05/1998
al 14/10/2013;
-cancellato per “irreperibilità accertata” il 14/10/2013 (v. certificato di residenza del Comune di Napoli del 11/03/2021);
-rientrato da irreperibilità il 08/07/2016;
-residente dal 08/07/2016 a Fisciano, Strada Statale 88, n. 56 (v. certificato rilasciato dal Comune di Fisciano il 03/02/2022).
In merito al periodo in cui il ricorrente era irreperibile, fra il 14/10/2013 e il 08/07/2016, nel ricorso di primo grado aveva fatto cenno ad una CP
tessera sanitaria rilasciata in data 04/05/2015 dalla ASL Salerno;
trattasi di
7 documento in forma cartacea (allegato in fotocopia), in cui appaiono riportati quale domicilio NA FA (SA), via S. Pertini n. 25”
e al contempo quale residenza “Napoli, via G. Calà Ulloa n. 9”.
Non è stato invece mai prodotto da alcun certificato del Comune di CP
NT FA o altro documento utile, da cui evincere la conferma dell'effettivo domicilio in tale Comune in via S. Pertini n. 25 nell'anno
2015.
La fotocopia della predetta tessera sanitaria cartacea (scansionata e inserita nel fascicolo telematico di primo grado), inoltre, reca un timbro poco leggibile e una sigla apposta da persona non identificata né
identificabile.
Oltre ai predetti due certificati di residenza (rilasciati dal Comune di
Napoli e dal Comune di Fisciano) e alla citata tessera sanitaria (di dubbia attendibilità, come sopra esposto), nessun altro dato ha fornito in CP
giudizio, né ha tantomeno articolato nel ricorso alcun mezzo istruttorio per dimostrare il proprio domicilio effettivo in Italia nei tre anni di irreperibilità.
Neppure l'estratto contributivo del 04/05/2023 appare utile, in quanto dallo stesso si evince unicamente che è stato “titolare di impresa CP
8 artigiana” dal 01/06/1975 al 31/12/1975 (circostanza del tutto ininfluente ai fini che ci occupano), ed è titolare di assegno sociale da febbraio 2023
(cioè da epoca ben successiva rispetto a quella che qui interessa).
Ne consegue che non emergono elementi per identificare con certezza il luogo di residenza di nel periodo di irreperibilità dal 14/10/2013 e il CP
08/07/2016, né per attestarne l'effettiva presenza in Italia.
Non può pertanto condividersi la statuizione emessa dal Tribunale, atteso che i dati forniti in giudizio da non appaiono tali da smentire CP
l'irreperibilità, già accertata dal a partire dal 14/10/2013 Controparte_2
e cessata solo dal 08/07/2016 secondo quanto attestato dal CP_3
, con conseguente lacuna di tre anni nell'ambito del decennio
[...]
anteriore alla domanda amministrativa del 11/11/2019.
La sentenza di prime cure va quindi riformata, con rigetto della domanda proposta da con il ricorso introduttivo. CP
Va di conseguenza revocata la condanna dell' emessa dal primo Pt_1
giudice ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc, stante la fondatezza della pretesa restitutoria dell'ente previdenziale.
La condanna per responsabilità aggravata, “configura una sanzione di
carattere pubblicistico, volta alla repressione dell'abuso dello strumento
9 processuale; la sua applicazione richiede una condotta oggettivamente
valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o
resistito pretestuosamente” (Cass. 18 novembre 2019, n. 29812; Cass. 24
settembre 2020, n. 20018; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3830).
Nel caso di specie legittimamente l' ha ravvisato l'indebito, Pt_1
revocando la prestazione di cui aveva fruito;
legittimamente l'ente CP
ha resistito in primo grado, stante l'infondatezza del ricorso proposto da davanti al Tribunale;
l' poi risulta vittorioso nel presente CP Pt_1
grado di appello.
Non sono pertanto ravvisabili i presupposti di cui al citato art. 96, co. 3,
cpc.
Le spese del doppio grado vengono compensate, tenuto conto della natura della prestazione in oggetto (diretta a tutelare valori di rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 38 Cost.), e considerato che la modifica della decisione di primo grado scaturisce dalla intera rivisitazione – con diverso esito - ad opera del Collegio delle evidenze processuali già
esistenti.
Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 463/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1
1145/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo proposto da e revoca altresì la Controparte_1
condanna dell' ex art. 96, co. 3, cpc;
Pt_1
2)compensa le spese del doppio grado.
Salerno, 10/02/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
11