Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO agistrati:042 7 7 /03 Composta dagli Ill .N.14386/00 Dott, Stefano Dott. Fernando LUPI Сгод.9825 Dott. Attilio Consigliere CELENTANO LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Antonio Consigliere ud. 21/11/02 Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: via MONTALTO Emilio, elettivamente domiciliato in Roma, Arno n. 47. presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI 1.N.A.I.L. in persona del INFORTUNI SUL LAVORO - direttoredirigente generale dott. Pasquale Acconcia, della direzione centrale prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale per 4975 1 atto notaio Angelo Scuto, coadiutore temporaneo del notaio Carlo Federico Tuccari, in data 4 agosto 2000, rep. n. 54951;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9 del Tribunale di Bologna, depositata il 13 aprile 2000 (R.G. n. 1628/99). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Emilia Favata per delega avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo e motivi della decisione Emilio LT, con ricorso a questa Corte, ha richiesto la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, la quale aveva confermato la decisione in data 28 gennaio 1999 del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda proposta da esso ricorrente, nei confronti dell'Inail, per ottenere I'accertamento del carattere professionale della 2 patologia polmonare da lui denunciata a quell'istituto, con l'attribuzione di un'unica randita, calcolata tenendo conto della riduzione della capacità lavorativa per la malattia professionale in precedenza riconosciutagli. Con l'unico motivo il LT denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e delle tabelle di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 @ di cui al d.P.R. 13 aprile 1994, essendo la broncopneumopatia denunciata e le lavorazioni espletate riportate al Π. 47 della prima tabella e ai nn. 43 e 44 della seconda. La Corte ritiene la manifesta infondatezza della doglianza, poiché la sentenza impugnata, condividendo il parere del consulente di ufficio nominato nel giudizio di primo grado, ha escluso che la patologia allegata dal LT sia derivata dalle lavorazioni а cui 10 stesso era stato addetto, essendo invece ascrivibili a fattori extra lavorativi (precisamente età avanzata del soggetto pregressi episodi flogistici, costituentiе malattie comuni non riconducibili all'attività di lavoro). In tal modo resta superata la presunzione legale della derivazione causale della malattia 3 posta dalle tabelle richiamate, della cui violazione il ricorrente si duole. Neppure è sussistente il dedotto vizio di motivazione, poiché, da ца lato, la sentenza impugnata ha diffusamente argomentato l'adesione al parere espresso dal consulente tecnico di ufficio in ordine alla affermata diversa eziologia della patologia lamentata, e, dall'altro lato, non Bono stati prospettati vizi logico formali della consulenza di ufficio, che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, Così come la costante giurisprudenza di questa Corte richiede per l'ammissibilità di detta censura, diversamente questa risolvendosi in un mero dissenso diagnostico e in una critica non consentita in sede di legittimità del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica (cfr. fra le tante, Cass. 26 gennaio 1998 n. 751). Il ricorso deve perciò essere rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., il ricorrente, sebbene soccombente, esonerato dal pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sentito il P.G., rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002, In camera di consiglic Il Consigliere est. 11 Presidente 2m th Autours Loungen 29 N --11 15531 V7730 O N E KNIS IV OLLIN O VSSVI VSIES INDO VO 3 'OBLISTEXEIN JC 'OTTORIO VISOĐAU VⱭ ILNIŞI CANCELLIERE Depositate in Cancelieria 24 MAR. 2003 CANCELLIERE 5