Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei SI.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1319 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chieti, Via Parte_1 C.F._1
Salomone n. 99, presso lo studio dell'Avv. Flavia Di Marzio, che lo rappresenta e difende, come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Pescara, Via Armando Caldora n. 4 – Via Gioacchino Da Fiore n. 15, presso lo studio dell'Avv. Valentina Pierfelice, che la rappresenta e difende, coma da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.3.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.11.2024, il SI. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Arielli in data 5 giugno 2010, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, Parte 2, serie A, dell'anno 2010, con la SI.ra
. Controparte_1
Ha esposto che dall'unione sono nati, ad Ortona, i figli (il 22.1.2012) e Per_1
(il 22.7.2014). Per_2
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la disciplina del di lui diritto di visita nelle modalità indicate nel suo ricorso introduttivo, che gli venga imposto di versare, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 700,00, di cui € 350,00 per ciascuno, disporsi la percezione integrale dell'assegno unico universale in favore della SI.ra , nonché stabilirsi CP_1 la di lui contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori nella misura del 70%.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Arielli in data 5 giugno 2010, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, Parte 2, serie A, dell'anno 2010 tra i SI.ri (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Arielli;
3. spese al definitivo. Così deciso in Chieti, alla Camera di ConSIlio del 26.3.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI