CASS
Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2024, n. 12245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12245 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, Avv. NICOLA QUATRANO del foro di Napoli, che ha concluso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con riferimento al capo 1). FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 23/11/2023 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di NI IN avverso l'ordinanza emessa in data 13/09/2023 dal Gip del Tribunale di Napoli, applicativa nei confronti di costui della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.p.r. 309/90. In sintesi, sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa l'appartenenza del IN all'associazione camorristica denominata clan TE, radicata nella zona nord di Napoli, con il ruolo di incaricato della gestione delle attività di spaccio, nonché all'associazione a delinquere finalizzata Penale Sent. Sez. 2 Num. 12245 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 23/02/2024 alla commissione dei delitti previsti dall'art. 73, d.p.r. 309/90, con il ruolo di mantenere rapporti con fornitori e acquirenti e di concludere per conto del clan transazioni relative a consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza del giudice del riesame propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sulla base di due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato omette di considerare - ai fini della partecipazione associativa ex art. 416-bis cod. pen.- circostanze obiettive, con travisamento delle risultanze probatorie e omissione delle specifiche deduzioni difensive. Sostiene a riguardo il ricorrente che la condotta contestata per entrambe le associazioni (quella camorristica di cui al capo 1 e quella ai sensi dell'art. 74 d.p.r. 309/90 di cui al capo 2) è la stessa ossia lo svolgimento di attività finalizzate allo spaccio di stupefacenti e che i giudici del merito cautelare, pur richiamando correttamente i principi di diritto circa l'ammissibilità in generale del concorso fra le due fattispecie criminose, non avevano nel caso concreto dimostrato la partecipazione al sodalizio mafioso;
in particolare, il tribunale del riesame, aveva omesso di valutare che il IN non compariva tra i percettori delle "mesate" distribuite dal clan agli affiliati secondo gli ordini del capo, non partecipava ai summit, versava egli stesso denaro ai vertici (in tal senso le dichiarazioni del collaboratore di giustizia UI RI). Inoltre, ulteriore vizio motivazionale riguardava la affermata partecipazione al gruppo di fuoco del clan sulla base di quanto riferito dal collaboratore LE IC, riscontrato ad avviso del Tribunale dalla conversazione intercettata il giorno 8 maggio 2018 (progr. n.1328) fra il IN e CA TE, dalla quale si evinceva, invece, che il primo, a fronte delle sollecitazioni dell'interlocutore sulla possibilità di essere coinvolto nell'associazione, negava decisamente di aver mai usato armi. 2.2. Con il secondo motivo, la violazione di legge e l'assenza di motivazione si riferiscono al ruolo specifico che sarebbe stato svolto dal ricorrente nel clan camorristico, in tal modo disattendendosi il principio ribadito delle Sezioni Unite secondo cui la punibilità dell'agente si basa sulla dimostrazione dell'affectio societatis e del fattivo inserimento nell'organizzazione criminale;
l'ordinanza impugnata aveva altresì omesso di confrontarsi con le dichiarazioni del RI - secondo cui il IN non voleva far conoscere il suo giro di affari con la droga per evitare che la quota dovuta al clan potesse aumentare - e con quelle di PA IO - persona ritenuta addentro alle vicende del sodalizio, il quale aveva riferito che "Millelire", soprannome dell'indagato, aveva negato qualsiasi frequentazione delinquenziale. 2 3. Con memoria del 23 gennaio 2024 il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con memoria di replica del 12 febbraio 2024 la difesa del ricorrente ha contestato le conclusioni della Procura, puntualizzando i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 4. Il ricorso è infondato. Con entrambi i motivi si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al capo 1), deducendosi che il tribunale avrebbe omesso di considerare circostanze obiettive, travisato altre risultanze istruttorie e non dato conto di specifiche deduzioni difensive, con riferimento sia alla partecipazione del ricorrente (primo motivo) sia allo specifico ruolo nel clan camorristico (secondo motivo). 4.1. Non si pongono in dubbio i principi di diritto applicabili alla fattispecie e l'orientamento secondo cui è ammissibile il concorso formale tra associazione di stampo mafioso e associazione ex art. 94 d.p.r. 309/90, anche quando la medesima organizzazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. Il ricorrente censura, invece, i salti logici nel tessuto motivazionale dell'ordinanza e il travisamento di determinate circostanze di fatto, circoscrivendo la contestazione della gravità del quadro indiziario alla partecipazione al clan di camorristico TE, con radicamento territoriale in Scampia e Secondigliano, con il ruolo, contestato nel capo di incolpazione, di incaricato della gestione dell'attività di spaccio e dei cd. passaggi di mano per conto del sodalizio. Rileva la difesa che il IN non compariva tra i percettori delle "mesate" distribuite dal clan ai propri affiliati;
che una conversazione intercettata era stata travisata, emergendo chiaramente che costui aveva negato - e non riscontrato - la partecipazione al gruppo di fuoco degli TE;
che il ruolo all'interno dell'associazione non era dimostrato dalla commissione di reati fine o da altre emergenze indiziarie. 5. In realtà, dal testo dell'ordinanza del tribunale si evince che la partecipazione di NI IN a contesti camorristici si basa sulle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (Gaetano Annunziata, NI Marino, UC LI, LE IC, IU MB, UI RI), i quali lo hanno collocato all'interno del contesto criminale facente capo alla famiglia TE;
propalato dal tenore non equivoco, sintetizzate nel paragrafo di cui alle pagine 10 e seguenti. 3 Al riguardo, deve tenersi conto del consolidato orientamento della Corte secondo il quale, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio delle loro dichiarazioni, purché, però, i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita (Sez. 2, n. 7416 del 19/12/1997, Zito, Rv. 210604; Sez. 6, n. 662 del 14/02/1997, Pm in proc. MA e altri, Rv. 208123; di recente, Sez. 6, n. 24902 del 19/04/2023, Bevilacqua, n.m.). A fronte dei gravi indizi di partecipazione al clan camorristico TE, alla stregua delle circostanziate informazioni riferite dai collaboratori, il ricorrente, per un verso, non censura la rilevanza in sé di tale supporto indiziario, attraverso la confutazione sul piano motivazionale del riscontro reciproco e della lettura incrociata delle affermazioni accusatorie;
per altro, non indica come le lacune lamentate incidano sulla struttura portante della misura cautelare, nel senso della incidenza dell'eventuale eliminazione degli elementi a carico ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto tali elementi diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 5.1. In tale ottica, se è vero che il tribunale attribuisce alla conversazione fra CA TE e il IN (progr. n. 1328 dell'8 maggio 2018) un significato non corrispondente al tenore della interlocuzione, avendo il ricorrente negato di aver mai sparato (e, quindi, di aver fatto parte del gruppo di fuoco), è tuttavia indubbio che la mancanza di specifico riscontro esterno, rispetto a quanto diversamente dichiarato dai collaboratori a riguardo, è di per sé irrilevante sul piano della gravità indiziaria. Non senza rilevare che la conversazione assume semmai un carattere neutro rispetto ai fatti da riscontrare, mostrando come l'TE fosse a conoscenza delle propalazioni dei collaboratori sul conto del IN e sollecitasse quest'ultimo a fornire risposte, nella consapevolezza che sarebbero state intercettate ("state pieni di microspie", "tu stai tutto intercettato"). Per le stesse ragioni, anche le ulteriori circostanze valorizzate dalla difesa (la mancata partecipazione alla distribuzione mensile delle somme ai sodali;
il versamento di una quota al clan) non sono in sé rilevanti, per l'idoneità indiziaria delle dichiarazioni dei collaboratori, precise e ben definite. 5.2. Infine, il ruolo del ricorrente all'interno del clan camorristico (secondo motivo di ricorso) è delineato dai collaboratori Annunziata, LI, IC, MB e RI;
quest'ultimo, in particolare, ha indicato il IN "come vero 4 e proprio broker impegnato in transazioni relative ad ingenti quantitativi di sostanza stupefacente per conto degli TE" (pagina 11 dell'ordinanza impugnata). In definitiva, tutti i collaboratori hanno riconosciuto il IN come persona intranea al clan degli TE, con un ruolo significativo nell'attività di spaccio svolta per il sodalizio camorristico;
due di essi (LE IC e IU MB), con particolare conoscenza delle dinamiche interne del gruppo, soprattutto nel cd. periodo della terza faida, hanno riferito, inoltre, la sua partecipazione al gruppo di fuoco: la motivazione si incentra su tale nucleo indiziario e si presenta nei suoi snodi argomentativi immune da censure di legittimità, sul piano della logica e della coerenza giuridica. 6. Al rigetto del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, Avv. NICOLA QUATRANO del foro di Napoli, che ha concluso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con riferimento al capo 1). FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 23/11/2023 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di NI IN avverso l'ordinanza emessa in data 13/09/2023 dal Gip del Tribunale di Napoli, applicativa nei confronti di costui della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.p.r. 309/90. In sintesi, sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa l'appartenenza del IN all'associazione camorristica denominata clan TE, radicata nella zona nord di Napoli, con il ruolo di incaricato della gestione delle attività di spaccio, nonché all'associazione a delinquere finalizzata Penale Sent. Sez. 2 Num. 12245 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 23/02/2024 alla commissione dei delitti previsti dall'art. 73, d.p.r. 309/90, con il ruolo di mantenere rapporti con fornitori e acquirenti e di concludere per conto del clan transazioni relative a consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza del giudice del riesame propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sulla base di due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato omette di considerare - ai fini della partecipazione associativa ex art. 416-bis cod. pen.- circostanze obiettive, con travisamento delle risultanze probatorie e omissione delle specifiche deduzioni difensive. Sostiene a riguardo il ricorrente che la condotta contestata per entrambe le associazioni (quella camorristica di cui al capo 1 e quella ai sensi dell'art. 74 d.p.r. 309/90 di cui al capo 2) è la stessa ossia lo svolgimento di attività finalizzate allo spaccio di stupefacenti e che i giudici del merito cautelare, pur richiamando correttamente i principi di diritto circa l'ammissibilità in generale del concorso fra le due fattispecie criminose, non avevano nel caso concreto dimostrato la partecipazione al sodalizio mafioso;
in particolare, il tribunale del riesame, aveva omesso di valutare che il IN non compariva tra i percettori delle "mesate" distribuite dal clan agli affiliati secondo gli ordini del capo, non partecipava ai summit, versava egli stesso denaro ai vertici (in tal senso le dichiarazioni del collaboratore di giustizia UI RI). Inoltre, ulteriore vizio motivazionale riguardava la affermata partecipazione al gruppo di fuoco del clan sulla base di quanto riferito dal collaboratore LE IC, riscontrato ad avviso del Tribunale dalla conversazione intercettata il giorno 8 maggio 2018 (progr. n.1328) fra il IN e CA TE, dalla quale si evinceva, invece, che il primo, a fronte delle sollecitazioni dell'interlocutore sulla possibilità di essere coinvolto nell'associazione, negava decisamente di aver mai usato armi. 2.2. Con il secondo motivo, la violazione di legge e l'assenza di motivazione si riferiscono al ruolo specifico che sarebbe stato svolto dal ricorrente nel clan camorristico, in tal modo disattendendosi il principio ribadito delle Sezioni Unite secondo cui la punibilità dell'agente si basa sulla dimostrazione dell'affectio societatis e del fattivo inserimento nell'organizzazione criminale;
l'ordinanza impugnata aveva altresì omesso di confrontarsi con le dichiarazioni del RI - secondo cui il IN non voleva far conoscere il suo giro di affari con la droga per evitare che la quota dovuta al clan potesse aumentare - e con quelle di PA IO - persona ritenuta addentro alle vicende del sodalizio, il quale aveva riferito che "Millelire", soprannome dell'indagato, aveva negato qualsiasi frequentazione delinquenziale. 2 3. Con memoria del 23 gennaio 2024 il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con memoria di replica del 12 febbraio 2024 la difesa del ricorrente ha contestato le conclusioni della Procura, puntualizzando i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 4. Il ricorso è infondato. Con entrambi i motivi si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al capo 1), deducendosi che il tribunale avrebbe omesso di considerare circostanze obiettive, travisato altre risultanze istruttorie e non dato conto di specifiche deduzioni difensive, con riferimento sia alla partecipazione del ricorrente (primo motivo) sia allo specifico ruolo nel clan camorristico (secondo motivo). 4.1. Non si pongono in dubbio i principi di diritto applicabili alla fattispecie e l'orientamento secondo cui è ammissibile il concorso formale tra associazione di stampo mafioso e associazione ex art. 94 d.p.r. 309/90, anche quando la medesima organizzazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. Il ricorrente censura, invece, i salti logici nel tessuto motivazionale dell'ordinanza e il travisamento di determinate circostanze di fatto, circoscrivendo la contestazione della gravità del quadro indiziario alla partecipazione al clan di camorristico TE, con radicamento territoriale in Scampia e Secondigliano, con il ruolo, contestato nel capo di incolpazione, di incaricato della gestione dell'attività di spaccio e dei cd. passaggi di mano per conto del sodalizio. Rileva la difesa che il IN non compariva tra i percettori delle "mesate" distribuite dal clan ai propri affiliati;
che una conversazione intercettata era stata travisata, emergendo chiaramente che costui aveva negato - e non riscontrato - la partecipazione al gruppo di fuoco degli TE;
che il ruolo all'interno dell'associazione non era dimostrato dalla commissione di reati fine o da altre emergenze indiziarie. 5. In realtà, dal testo dell'ordinanza del tribunale si evince che la partecipazione di NI IN a contesti camorristici si basa sulle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (Gaetano Annunziata, NI Marino, UC LI, LE IC, IU MB, UI RI), i quali lo hanno collocato all'interno del contesto criminale facente capo alla famiglia TE;
propalato dal tenore non equivoco, sintetizzate nel paragrafo di cui alle pagine 10 e seguenti. 3 Al riguardo, deve tenersi conto del consolidato orientamento della Corte secondo il quale, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio delle loro dichiarazioni, purché, però, i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita (Sez. 2, n. 7416 del 19/12/1997, Zito, Rv. 210604; Sez. 6, n. 662 del 14/02/1997, Pm in proc. MA e altri, Rv. 208123; di recente, Sez. 6, n. 24902 del 19/04/2023, Bevilacqua, n.m.). A fronte dei gravi indizi di partecipazione al clan camorristico TE, alla stregua delle circostanziate informazioni riferite dai collaboratori, il ricorrente, per un verso, non censura la rilevanza in sé di tale supporto indiziario, attraverso la confutazione sul piano motivazionale del riscontro reciproco e della lettura incrociata delle affermazioni accusatorie;
per altro, non indica come le lacune lamentate incidano sulla struttura portante della misura cautelare, nel senso della incidenza dell'eventuale eliminazione degli elementi a carico ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto tali elementi diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 5.1. In tale ottica, se è vero che il tribunale attribuisce alla conversazione fra CA TE e il IN (progr. n. 1328 dell'8 maggio 2018) un significato non corrispondente al tenore della interlocuzione, avendo il ricorrente negato di aver mai sparato (e, quindi, di aver fatto parte del gruppo di fuoco), è tuttavia indubbio che la mancanza di specifico riscontro esterno, rispetto a quanto diversamente dichiarato dai collaboratori a riguardo, è di per sé irrilevante sul piano della gravità indiziaria. Non senza rilevare che la conversazione assume semmai un carattere neutro rispetto ai fatti da riscontrare, mostrando come l'TE fosse a conoscenza delle propalazioni dei collaboratori sul conto del IN e sollecitasse quest'ultimo a fornire risposte, nella consapevolezza che sarebbero state intercettate ("state pieni di microspie", "tu stai tutto intercettato"). Per le stesse ragioni, anche le ulteriori circostanze valorizzate dalla difesa (la mancata partecipazione alla distribuzione mensile delle somme ai sodali;
il versamento di una quota al clan) non sono in sé rilevanti, per l'idoneità indiziaria delle dichiarazioni dei collaboratori, precise e ben definite. 5.2. Infine, il ruolo del ricorrente all'interno del clan camorristico (secondo motivo di ricorso) è delineato dai collaboratori Annunziata, LI, IC, MB e RI;
quest'ultimo, in particolare, ha indicato il IN "come vero 4 e proprio broker impegnato in transazioni relative ad ingenti quantitativi di sostanza stupefacente per conto degli TE" (pagina 11 dell'ordinanza impugnata). In definitiva, tutti i collaboratori hanno riconosciuto il IN come persona intranea al clan degli TE, con un ruolo significativo nell'attività di spaccio svolta per il sodalizio camorristico;
due di essi (LE IC e IU MB), con particolare conoscenza delle dinamiche interne del gruppo, soprattutto nel cd. periodo della terza faida, hanno riferito, inoltre, la sua partecipazione al gruppo di fuoco: la motivazione si incentra su tale nucleo indiziario e si presenta nei suoi snodi argomentativi immune da censure di legittimità, sul piano della logica e della coerenza giuridica. 6. Al rigetto del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente