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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 870 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Cavedon
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
Voglia pronunciare la separazione consensuale tra i coniugi, Signori e Parte_1 PT
, alle condizioni di cui al Ricorso introduttivo e che qui si riportano:
[...]
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare la
1 residenza dove riterranno opportuno.
2. L'immobile sito in (36015) Schio (VI), Via Dei Nogarola, n. 35, originariamente adibito a casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà nella disponibilità della Signora che provvederà all'acquisto della quota del Parte_1
Signor ed alla liberazione dello stesso dal mutuo residuo. PT
3. La Signora provvederà ad acquistare la quota di proprietà del Signor Parte_1 PT
, al prezzo pari alla metà di quanto versato in forza del contratto di mutuo di cui sopra
[...]
fino alla data del luglio del 2024, periodo a partire dal quale la Signora di Parte_1
comune accordo con il Signor , ha iniziato a provvedere autonomamente al PT
pagamento delle rate del mutuo, prezzo determinato di comune accordo dai coniugi in €
10.840,94.
4. Il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile e la formalizzazione avverranno entro 30 giorni dal deposito del Ricorso per la separazione dei coniugi.
5. La liberazione dal mutuo del Signor avverrà con la vendita dell'immobile divenuto PT
di proprietà della Signora vendita che avverrà non prima del mese di Parte_1
dicembre 2025 e non oltre il mese di dicembre 2026, quando la Signora con la Pt_1
vendita dell'immobile estinguerà il mutuo sopracitato.
6. Null'altro a pretendere reciprocamente, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Smederevo (Serbia) in data 11.09.2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schio (VI) all'atto n. 65, parte 2, serie C, anno 2025, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale
di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di
2 note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Smederevo (Serbia) in data 11.09.2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schio (VI) all'atto n. 65, parte 2, serie C, anno 2025 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3 c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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