Articolo 7 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 marzo 1953
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Versione
24 aprile 1958
Art. 7.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, ne' esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in societa' che abbiano fine di lucro.
Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attivita' di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.
Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di eta' per essere collocati a riposo.
((All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte Costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede gia' occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facolta' della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facolta' possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia, diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione e' tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione))
I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, ne' ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.
Entrata in vigore il 24 aprile 1958
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