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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/07/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2189/2024 R.G.L. promossa da
in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Maria Dentici, Luigi Controparte_1
Maini Lo Casto e Giorgio Petta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a Palermo in Via Dante n. 322, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
Avv.ti Caterina Santanoceto e Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana n. 59 presso l'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia Cernigliaro, CP_2
giusta procura generale alle liti in atti;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l chiedendo di “ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza- CP_2
ingiunzione opposta e di ogni atto presupposto e/o consequenziale e, conseguentemente, dichiararla nulla o annullarla o comunque ritenerla illegittima e/o inefficace e, comunque, revocarla con qualsivoglia statuizione. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie (15%), C.P.A. e I.V.A., come per legge”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che, con provvedimento n.550200-25-0078 del 08.04.2025, aveva proceduto all'annullamento in Autotutela dell'ordinanza impugnata (all.to 1 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 07.05.2025, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
20.05.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219); pertanto non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela
è intervenuto in data 08.04.2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_2
liquida in €. 900,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Termini Imerese il 04.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2189/2024 R.G.L. promossa da
in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Maria Dentici, Luigi Controparte_1
Maini Lo Casto e Giorgio Petta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a Palermo in Via Dante n. 322, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
Avv.ti Caterina Santanoceto e Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana n. 59 presso l'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia Cernigliaro, CP_2
giusta procura generale alle liti in atti;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l chiedendo di “ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza- CP_2
ingiunzione opposta e di ogni atto presupposto e/o consequenziale e, conseguentemente, dichiararla nulla o annullarla o comunque ritenerla illegittima e/o inefficace e, comunque, revocarla con qualsivoglia statuizione. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie (15%), C.P.A. e I.V.A., come per legge”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che, con provvedimento n.550200-25-0078 del 08.04.2025, aveva proceduto all'annullamento in Autotutela dell'ordinanza impugnata (all.to 1 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 07.05.2025, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
20.05.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219); pertanto non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela
è intervenuto in data 08.04.2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_2
liquida in €. 900,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Termini Imerese il 04.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo