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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 977/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torre TA
Prima sezione civile
Il Tribunale di Torre TA, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 977/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto, e promosso
DA
(C.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
in data 11/01/1995, residente in Torre TA (Na) al Parco Penniniello, isolato 12, int.3 ed elettivamente domiciliata in Torre del EC (NA) alla Via Brancaccio n. 52, presso lo studio dell'avvocato Vito Palmieri (c.f. non indicato), che la rappresenta e difende in virtù di procura su atto separato allegato al ricorso introduttivo (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_1
E
(C.f. ) nato a [...] in data [...], P_ C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Torre
TA (NA) al Corso Vittorio Emanuele III n.419 presso lo studio dell'avvocato Florinda
Policarpo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: parte Email_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2024/439/GP del 06/02/2024 del
Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Torre TA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO Il P.M. presso il Tribunale di Torre TA
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.9.2024 le parti hanno reso le seguento conclusioni congiunte:
< e sottoscrivono il presente atto, che viene P_ Parte_1 controfirmato per autentica anche dai sottoscritti difensori, e dichiarano, liberamente, di rinunciare, come in effetti rinunciano, a partecipare all'udienza in presenza;
gli stessi ribadiscono la volontà di divorziare alle condizioni così come indicate nel ricorso congiunto, al quale integralmente si riportano, ad eccezione del punto 10 del ricorso e relativo all'assegno di mantenimento da versarsi ai figli minori che viene così sostituito: “Per il mantenimento dei figli minori, il SI. verserà alla SI.ra P_ [...]
, entro il giorno 3 di ogni mese, la somma di €. 800,00, suddivisi in parti uguali per Parte_1 ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT''. Gli avvocati costituiti, CP per la SI.ra , e Florinda Policarpo, per il SI. , concludono Parte_1 P_ riportandosi a tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo, ivi compresa la modifica del punto 10 del ricorso come sopra precisato, ed alle conclusioni ivi riportate, chiedendo che Codesto Giudicante voglia rimettere la causa al Collegio per la decisione>>
Il PM in data 13.11.2024 ha concluso “perché sia dichiarato lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso dei figli minori, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato l'08/05/2024, i ricorrenti e Parte_1 P_
hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torre TA (NA) il 19/06/2013 alle condizioni da essi concordate.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 19.06.2013 in Torre TA avevano contratto matrimonio concordatario iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Torre TA, anno 2013, parte II, serie A, n.28.
2. che dalla loro unione erano nati i figli (in data 23.07.2012), (in data 06.06.2014) Per_1 Per_2
e (in data 15.06.2017), allo stato minorenni;
Persona_3
3. che erano separati sin dal 28/06/2022, allorquando il Tribunale di Torre TA aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi con decreto di omologa n. cronol.
1203/2022 del 28/06/2022, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
04/05/2022; 4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1.2- All'udienza cartolare del 17.09.2024, le parti costituite hanno ritualmente depositato nel termine all'uopo assegnato, con decreto del 25.6.2024 comunicato in data 26.6.2024 note congiunte insistendo nelle proprie richieste;
quindi, con ordinanza in data 17.10.2024, sulle conclusioni i n epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione previa acquisizione del parere del P.M. dallo stesso non reso nel termine allo scopo assegnatogli.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre TA (udienza del 04/05/2022) nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data essendo perdurato ininterrotto, come è dato desumere in mancanza di eccezioni, lo stato di separazione.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa in specie la volontà espressa dai coniugi di rinunciare alla conciliazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Vanno dunque disposte le formalità richieste dalla legge.
3. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e poiché esse non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori, possono essere senz'altro recepite dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.
4. In ragione della proposizione del ricorso congiunto e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso per divorzio congiunto proposto da
[...]
e in data 8.5.2024, così provvede: P_ Parte_1
A. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19.06.2013 in Torre
TA (NA) da , (C.f. ) nata a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA) in data 11/01/1995 e da , (C.f. ) P_ C.F._2
nato a [...] in data [...] (atto n. 28, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio anno 2013), ai patti e condizioni concordati dalle parti e di seguito trascritti:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto con obbligo di comunicare gli eventuali cambi di residenza e/o domicilio. 2) I figli minori , vengono affidati Persona_4 Persona_5 Persona_6
ad entrambi i genitori.
3)I figli continueranno a convivere con la madre e ad abitare in Torre TA al Parco Penniniello, isolato 12, int. 3
4)I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui suddetti figli minori.
Al padre è data facoltà di averli con sé un week-end ogni 15 giorni dal sabato, dopo il termine dell'orario scolastico, alla domenica sera e due giorni alla settimana preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 del giorno stesso. In caso di comprovate esigenze lavorative del SI. il giorno di visita ed i week-end sopra indicati potranno essere modificati P_
compatibilmente con gli impegni della madre. Nei giorni di visita del padre, i bambini saranno accompagnati presso I 'abitazione materna o - previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori - nel luogo in cui si trovano con la madre o con i nonni materni o con persona di fiducia di entrambi i genitori.
5) I minori trascorreranno con il padre 2 settimane tra luglio e agosto, periodo che verrà definito entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre. I bambini trascorreranno con il padre 4 giorni nel periodo delle festività natalizia, il primo anno comprendendo il Natale, il secondo anno il Capodanno e così ad anni alterni. Durante le festività pasquali i bambini trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e quello del Lunedi in Albis con la madre e così ad anni alterni.
6) Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli , e anche Per_1 Per_2 Persona_3
quotidianamente.
7) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli , e Per_1 Per_2 Persona_3
ed i nonni paterni e materni.
8) I coniugi hanno I 'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
9) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute
(scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
10) Per il mantenimento dei figli minori, il SI. verserà alla SI.ra P_ Parte_1
, entro il giorno 3 di ogni mese, la somma di €. 800,00, suddivisi in parti uguali per ciascun
[...]
figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
11) Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i coniugi al 50%
12)La SI.ra espressamente rinuncia al suo mantenimento. Parte_1 13) La casa familiare, rimarrà assegnata alla moglie.
14)1 coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute.
15)1 coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre TA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C. Nulla per spese.
Torre TA, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Il presidente relatore dott.ssa Marianna Lopiano