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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 512/2025 R.G. promossa da
(avv. BARBARA FANTI) Parte_1
ATTRICE contro
, in persona del liquidatore Controparte_1
(avv. ROSSELLA REPETTI) CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attrice è proprietaria, per successione mortis causa del padre, di un fabbricato, composto da due appartamenti ed un garage, sito in ZZ d'GL (BS), via San Clemente
n. 5.
Adiacente all'immobile attoreo è ubicato un fabbricato di proprietà della parte convenuta, interessato da due progetti di ristrutturazione, ad oggi inattuati.
La ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare (i) «l'inesistenza di servitù di passaggio pedonale e carraio» a carico della sua proprietà, a favore del limitrofo fabbricato e (ii) «l'illegittimità della modifica prevista nella richiesta di permesso di
1 costruire per la ristrutturazione di fabbricato esistente risalente all'anno 2021, presentata dalla società nella parte in cui è stata prevista la Controparte_1
formazione di porta, non conforme allo stato di fatto, individuata con la dicitura “ingresso da via Plazze” (tavola grafica n. 3, pianta piano secondo, lato nord/ovest, doc. sub 7), trattandosi di porta di nuova realizzazione, che ove posta in opera, si affaccerebbe, non già sulla via pubblica, ma sulla corte di proprietà esclusiva della sig.ra , in spregio al Pt_1
diritto di proprietà della medesima».
La resistente ha chiesto di «rigettare/dichiarare inammissibile il ricorso avversario».
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex artt. 281-terdecies
e 281-sexies c.p.c. si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
Acquisite le note delle parti, è stata emessa la presente sentenza.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'iniziativa attorea, per quanto concerne le servitù, è sussumibile nel paradigma dell'actio negatoria (art. 949 c.c.).
In tema di azione negatoria, l'onere della prova è così ripartito (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 6806 del 14/03/2025):
- poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido;
- sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
La proprietà della ricorrente non è stata contestata dalla resistente ed è sufficientemente documentata, ai fini che qui interessano, dalle due ultime vicende traslative (la vendita a favore del padre dell'attrice e, poi, l'attuazione della successione mortis causa del sig. : doc.ti 1, 2 e 3 acclusi al ricorso). L'onere imposto sulla Persona_1
ricorrente, pertanto, può ritenersi assolto.
2 Lo stesso non può dirsi di quello della resistente. La ricorrente ha, anzitutto, specificato che «nessuna servitù di passo è stata mai costituita per contratto a carico della proprietà a favore della proprietà finitima, un tempo della famiglia Pt_1 Per_2
, come si ricava dagli atti di provenienza, qui prodotti» (pag. 6 del ricorso); ha, poi,
[...]
aggiunto che una eventuale servitù sarebbe estinta per non uso ventennale. A fronte di queste asserzioni, la convenuta avrebbe dovuto allegare e provare il titolo sul quale si fonderebbe la servitù pedonale e carraia a carico del fondo attoreo. Invece, non è mancata solo la prova, ma, a monte, anche la precisa deduzione di un simile titolo.
La resistente si è limitata a concentrare le sue difese sul persistente esercizio della servitù di passaggio pedonale e carraio, ma non ha mai chiarito quale fatto giuridico
(contratto, successione mortis causa, usucapione o altro) avrebbe dato origine alla servitù.
Manca, in radice, la delineazione del titolo costitutivo della servitù, di modo che il tema del suo (eventuale) non uso ventennale resta assorbito, perché non ha senso discorrere dell'estinzione di un diritto che non v'è prova sia mai sorto.
Per queste dirimenti ragioni, l'actio negatoria servitutis va accolta. È, di conseguenza, assorbita la domanda subordinata dell'attrice, proposta per il solo «denegato
e non creduto caso fosse accertata l'esistenza di servitù di passaggio a carico della proprietà della ricorrente».
Di contro, va respinta, per difetto d'interesse ad agire, la domanda attorea concernente la modifica prevista nella richiesta di permesso di costruire per la ristrutturazione di fabbricato. Per stessa ammissione della ricorrente, tale modifica, prevista quattro anni fa, non è ancora stata nemmeno avviata, sicché non è ravvisabile una lesione attuale del diritto di proprietà attoreo idonea a giustificare la pronuncia richiesta.
4.
L'esito della lite lascia registrare una reciproca soccombenza, che suggerisce l'opportunità di una compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara l'inesistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio a carico della proprietà della sig.ra , contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune Parte_1
censuario di ZZ d'GL (BS) al fg. 32 sez. NCT con i mappali 15 sub 1, 12 sub 5 e 12 sub
3 6, via San Clemente n. 5, a favore del limitrofo fabbricato, contraddistinto al fg. 32 sez. NCT con i mappali 13 sub 1, 13 sub 2, 13 sub 3, di proprietà della società convenuta;
2. rigetta la domanda attorea volta alla declaratoria dell'illegittimità della modifica prevista nella richiesta di permesso di costruire per la ristrutturazione di fabbricato esistente risalente all'anno 2021;
3. compensa le spese di lite.
Brescia, 11/06/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 512/2025 R.G. promossa da
(avv. BARBARA FANTI) Parte_1
ATTRICE contro
, in persona del liquidatore Controparte_1
(avv. ROSSELLA REPETTI) CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attrice è proprietaria, per successione mortis causa del padre, di un fabbricato, composto da due appartamenti ed un garage, sito in ZZ d'GL (BS), via San Clemente
n. 5.
Adiacente all'immobile attoreo è ubicato un fabbricato di proprietà della parte convenuta, interessato da due progetti di ristrutturazione, ad oggi inattuati.
La ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare (i) «l'inesistenza di servitù di passaggio pedonale e carraio» a carico della sua proprietà, a favore del limitrofo fabbricato e (ii) «l'illegittimità della modifica prevista nella richiesta di permesso di
1 costruire per la ristrutturazione di fabbricato esistente risalente all'anno 2021, presentata dalla società nella parte in cui è stata prevista la Controparte_1
formazione di porta, non conforme allo stato di fatto, individuata con la dicitura “ingresso da via Plazze” (tavola grafica n. 3, pianta piano secondo, lato nord/ovest, doc. sub 7), trattandosi di porta di nuova realizzazione, che ove posta in opera, si affaccerebbe, non già sulla via pubblica, ma sulla corte di proprietà esclusiva della sig.ra , in spregio al Pt_1
diritto di proprietà della medesima».
La resistente ha chiesto di «rigettare/dichiarare inammissibile il ricorso avversario».
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex artt. 281-terdecies
e 281-sexies c.p.c. si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
Acquisite le note delle parti, è stata emessa la presente sentenza.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'iniziativa attorea, per quanto concerne le servitù, è sussumibile nel paradigma dell'actio negatoria (art. 949 c.c.).
In tema di azione negatoria, l'onere della prova è così ripartito (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 6806 del 14/03/2025):
- poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido;
- sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
La proprietà della ricorrente non è stata contestata dalla resistente ed è sufficientemente documentata, ai fini che qui interessano, dalle due ultime vicende traslative (la vendita a favore del padre dell'attrice e, poi, l'attuazione della successione mortis causa del sig. : doc.ti 1, 2 e 3 acclusi al ricorso). L'onere imposto sulla Persona_1
ricorrente, pertanto, può ritenersi assolto.
2 Lo stesso non può dirsi di quello della resistente. La ricorrente ha, anzitutto, specificato che «nessuna servitù di passo è stata mai costituita per contratto a carico della proprietà a favore della proprietà finitima, un tempo della famiglia Pt_1 Per_2
, come si ricava dagli atti di provenienza, qui prodotti» (pag. 6 del ricorso); ha, poi,
[...]
aggiunto che una eventuale servitù sarebbe estinta per non uso ventennale. A fronte di queste asserzioni, la convenuta avrebbe dovuto allegare e provare il titolo sul quale si fonderebbe la servitù pedonale e carraia a carico del fondo attoreo. Invece, non è mancata solo la prova, ma, a monte, anche la precisa deduzione di un simile titolo.
La resistente si è limitata a concentrare le sue difese sul persistente esercizio della servitù di passaggio pedonale e carraio, ma non ha mai chiarito quale fatto giuridico
(contratto, successione mortis causa, usucapione o altro) avrebbe dato origine alla servitù.
Manca, in radice, la delineazione del titolo costitutivo della servitù, di modo che il tema del suo (eventuale) non uso ventennale resta assorbito, perché non ha senso discorrere dell'estinzione di un diritto che non v'è prova sia mai sorto.
Per queste dirimenti ragioni, l'actio negatoria servitutis va accolta. È, di conseguenza, assorbita la domanda subordinata dell'attrice, proposta per il solo «denegato
e non creduto caso fosse accertata l'esistenza di servitù di passaggio a carico della proprietà della ricorrente».
Di contro, va respinta, per difetto d'interesse ad agire, la domanda attorea concernente la modifica prevista nella richiesta di permesso di costruire per la ristrutturazione di fabbricato. Per stessa ammissione della ricorrente, tale modifica, prevista quattro anni fa, non è ancora stata nemmeno avviata, sicché non è ravvisabile una lesione attuale del diritto di proprietà attoreo idonea a giustificare la pronuncia richiesta.
4.
L'esito della lite lascia registrare una reciproca soccombenza, che suggerisce l'opportunità di una compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara l'inesistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio a carico della proprietà della sig.ra , contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune Parte_1
censuario di ZZ d'GL (BS) al fg. 32 sez. NCT con i mappali 15 sub 1, 12 sub 5 e 12 sub
3 6, via San Clemente n. 5, a favore del limitrofo fabbricato, contraddistinto al fg. 32 sez. NCT con i mappali 13 sub 1, 13 sub 2, 13 sub 3, di proprietà della società convenuta;
2. rigetta la domanda attorea volta alla declaratoria dell'illegittimità della modifica prevista nella richiesta di permesso di costruire per la ristrutturazione di fabbricato esistente risalente all'anno 2021;
3. compensa le spese di lite.
Brescia, 11/06/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
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