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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5616/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3950/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 10.11.2022, non notificata, pendente:
TRA
(P.IVA ), in persona del RT P.IVA_1
legale rappresentante p.t., , rappresentata e Parte_2
difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Vittorio Sepe, (C.F. ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E (P.IVA , già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., , rappresentata e difesa Controparte_2
dagli Avv.ti Armando Di Nosse (C.F. ) e CodiceFiscale_2
Salvatore Di Nosse (C.F. ), giusta procura CodiceFiscale_3
allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: domanda di pagamento del preteso corrispettivo residuo di contratto di appalto.
Conclusioni:
per l'appellante: “a) IN VIA PRELIMINARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti in atto;
b)
NEL MERITO, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza, per i motivi esposti in atto e, per l'effetto, riformulare la sentenza nel senso di accertare e dichiarare il diritto della
[...]
a vedersi corrisposta la somma pari ad _3
€. 887.034,60 oltre interessi moratori dalle ultime fatture fino alla sentenza di appello ed interessi legali, per tutte le causali di cui in premessa e nelle motivazioni poste a sostegno dell'atto di appello, corrispettivo nato dal contratto di appalto, precisamente dall'art. 3) dello stesso, da cui si evince che per il pagamento definitivo, necessita della misurazione delle lavorazioni eseguite dalla _3
, previa richiesta di CTU Tecnica estimativa per la
[...]
valutazione del corrispettivo spettante alla società appellante;
c) per
l'effetto condannare la Controparte_2
pag. 2/40 ora al pagamento della somma pari €. Controparte_1
887.034,60 così come richiesta, emersa dalla verifica corretta della valutazione delle perizie di entrambi i tecnici Ing. e Ing. , Per_1 Per_2
da cui emerge agli atti, che la somma spettante dalla sia superiore CP_3
a quella elargita fino all'atto Notarile di vendita degli appartamenti dell'Immobile B) del complesso immobiliare di Via Delle Azalee in
Sant'Antimo, o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia a seguito della nomina della CTU tecnica estimativa della misurazione del complesso dei lavori realizzati dalla
[...]
; d) Con vittoria di spese legali diritti ed onorari di _3
causa, oltre IVA e cpa se dovuta come per legge, oltre le spese generali nella misura del 15%, per il doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato. Ai fini fiscali si dichiara che il contributo unificato della presente controversia è pari ad €. 2.529,00. In via istruttoria chiede ammettersi i medesimi mezzi di prova ed i testi posti in primo grado e soprattutto la CTU Tecnico estimativa utile a verificare quanto già emerso dal conteggio della perizia anche dell'Ing. Per_1
seppur mancate di alcune valutazioni necessarie al fine di meglio giungere alla valutazione più reale possibile sulla quantificazione dei costi sostenuti dalla Appellante.”;
per l'appellata, “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente l'appello per tutti gli analitici motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 3950/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
pag. 3/40 10.11.2022. Condannare in modo esemplare la società al CP_3
pagamento delle competenze professionali di causa, oltre spese vive anticipate, spese generali, Iva e CPA nella misura di legge in favore della
. Con salvezza di ogni ulteriore precisazione e contestazione CP_1
anche a seguito di ulteriori difese svolte dall'appellante, di istanze istruttorie e deduzioni.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 13.09.2019, la società RT
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la
[...] [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Accertare e dichiarare il diritto della società istante
[...]
a vedersi corrisposto l'importo pari ad €. Parte_3
1.000.000,00 per tutte le causali di cui alla premessa del presente atto, ovvero a titolo di corrispettivo dovuto al contratto di permuta e/o dal successivo contratto di appalto, ovvero ancora a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. ovvero infine quella maggior e o minore somma che l'Onorevole Giudice adito voglia ritenere di giustizia dopo aver espletato la CTU tecnica per la valutazione della misurazione degli immobili al fine di stabile la quantificazione dei costi sostenuti, oltre interessi moratori e legali nonché rivalutazione monetaria fino al soddisfo dalla domanda;
1) Con vittoria dei diritti ed onorari di causa, oltre IVA e cpa come per legge, nonché spese nella misura del 15% come per legge, con distrazione.”.
pag. 4/40 A fondamento della domanda, l'istante esponeva che: “1) la società istante, nel mese di marzo dell'anno 2012, concludeva un accordo verbale con la committente società per la Controparte_1
costruzione di due immobili in Sant'Antimo alla Via della Azalee snc, precisamente la realizzazione di un opificio industriale per la distribuzione di prodotti editoriali;
2) tale opificio era stato autorizzato al sig. nella sua qualità di amministratore Unico della Persona_3
ora Controparte_1 Controparte_2
con Permesso di Costruire N. 114/2009 dal Comune di
[...]
Sant'Antimo e rinnovato con un Nuovo Permesso di Costruire n.
151/2012, .. (ripristinato nella sua validità per eliminazione dei vizi, ex art. 38 del DPR 380/2001); 3) tale accordo verbale tra le predette società, concerneva in un accordo di permuta di uno degli immobili costruendi, e precisamente quello che sarà denominato in seguito corpo
B; 4) tale accordo di permuta verbale tra le parti, mai è stato perfezionato attraverso un contratto, nonostante la società istante operasse come se la permuta fosse attivata, basti notare alla sola documentazione contabile peculiare e specifica riportata dalla
[...]
con dovizia di particolari circa i pagamenti da _3
effettuare e le divisioni accordata tra le parti;
5) tra le predette società, dalla data dal febbraio 2012 in poi, vi è stato solo uno scambio di documentazione inerente le autorizzazioni comunali circa le concessioni edilizie e la documentazione relativa all'affidamento dell'incarico alla società istante quale esecutrice dei lavori;
6) tali documenti sono: a) nomina Ing. , quale coordinatore per la progettazione e Persona_4
per l'esecuzione dei lavori e responsabile della sicurezza in data
pag. 5/40 10/02/2012; b) nomina della impresa di costruzione _3
quale impresa per la realizzazione di un Opificio sito alla Via delle
[...]
Azalee in Sant'Antimo (NA) del 26/02/2012; c) accettazione della società dell'incarico di impresa per l'esecuzione _3
dei lavori in data 27/02/2012; d) comunicazione dei nominativi relativi al coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nonché Direttore dei Lavori nella persona dell'Ing. Per_4
del 28/02/2012; e) consegna da parte dell'Ing. del
[...] Persona_4
Piano di Sicurezza alla del 29/02/212; f) _3
accettazione del Piano di Sicurezza da parte della _3
in data 29/02/2012; g) consegna del Piano Operativo di Sicurezza da parte della all'Ing. del 05/03/2012; h) _3 Per_1
accettazione del Piano Operativo della Sicurezza da parte dell'Ing.
del 06/03/2012; i) dichiarazione della di Per_1 _3
essere in possesso delle assicurazioni INAIL, INPS e Cassa Edile indirizzata alla in data 07/03/2012 sottoscritta per CP_1
accettazione; l) dichiarazione della dei _3
nominativi dei responsabili della sicurezza sul lavoro e nel cantiere alla
DALUIRA S.r.l. del 07/03/2012 sottoscritta per accettazione;
m) comunicazione della al Comune di Sant'Antimo di inizio CP_1
lavori con allegata la comunicazione dell'impresa che segue i lavori e la data di inizio del 01/03/2012, del 07/03/2012 e protocollata al Comune di Sant'Antimo dalla committente in data 19/03/2012 prot. 8878; 7) tra le parti mai vi è stato alcuni tipo di contestazione dovuto all'esecuzione dei lavori, i quali si sono protratti per un periodo di tempo di circa 5
(cinque) anni;
8) la società istante, ha effettuato, infatti, tutti i lavori di
pag. 6/40 costruzione degli immobili A) e B) senza che la Controparte_4
partecipasse ai costi se non in alcuni casi e solo per il corpo A);
[...] Pt_4
9) la società istante, si è fatto carico delle spese della costruzione di tutto
l'immobile, compreso le spese per il calcestruzzo del corpo A del corpo B, nonché di tutte le parti interne quali la realizzazione delle pareti di cemento armato per i vani ascensore e le relative coperture in cemento, nonché le parti esterne come la realizzazione del cavedio lato strada privata, la realizzazione del muro di cinta che divide la proprietà
a.s. dalla proprietà cosiddetta “Spada” muro Controparte_4
di circa 100 metri di lunghezza per circa 5 di altezza di media, nonché tutte la parti in comune che dovevano divedersi tra i proprietari degli altri appezzamenti di terreno confinanti, cioè la società Armani S.r.l. e la
Ralph S.r.l. La si è fatta carico inoltre della _3
realizzazione della strada, della elettrificazione dei cancelli
(precisamente due, uno di ingresso della strada principale a cui si accede
a tutti i terreni delle predette società e l'altro cancello a servizio del corpo A) nonché tutti i sottoservizi presenti e precisamente: rete fognaria, rete idrica, rete elettrica, rete delle comunicazioni, rete di pubblica illuminazione;
10) a seguito dell'esecuzione dei lavori realizzati cosi come stabilito tra le parti, la società istante consegnava ai propri fornitori, alcune cambiali a garanzia dei pagamenti per le forniture fatte per la realizzazione degli immobili, ma purtroppo, non avendo alcun riscontro dalla committente, per i pagamenti Controparte_1
dei lavori eseguiti, l'istante ha subito ben 6 protesti per cambiali rilasciate in favore della per la fornitura del cemento a CP_5
garanzia del pagamento, il primo dei quali il 4 aprile 2017, protesto
pag. 7/40 elevato dal Notaio in Sant'Antimo, nonché altri insoluti da altri Per_5
fornitori che non avevano visto pagate le loro cambiali consegnate dalla società istante a garanzia del debito contratto per la fornitura eseguita presso il cantiere di Via delle Azalee in Sant'Antimo (NA); 11) a seguito del protesto subito dalla l'istante chiedeva alla committente CP_5
il pagamento di quanto sino a quello Controparte_1
momento realizzato per poter far fronte ai debiti contratti per la realizzazione degli immobili di Via delle Azalee in Sant'Antimo, come da incarico della committente;
12) la stessa committente, trovandosi in una situazione di difficoltà economica, così comunicato alla società istante verbalmente, proponeva alla ed alla istante CP_5 [...]
di acquistare alcuni appartamenti realizzati dalla _3
ma di proprietà della Parte_3 Controparte_2
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano in quel momento, al fine di liberare la società istante dal debito contratto per sua esclusiva responsabilità per non aver adempiuto ai pagamenti per l'esecuzione dei lavori, e concedendo di fatto, come da atto notarile, la restante somma che sarebbe avanzata dalla vendita degli appartamenti nella disponibilità della che così facendo, si liberava _3
almeno del debito, piuttosto elevato con la e potendo entrare CP_5
in possesso della differenza economica tra il debito iniziale ed il valore degli immobili venduti;
13) attraverso l'atto Notarile del 12 ottobre 2017 presso il Notaio in Sant'Antimo, Rep. N. 65679, Raccolta N. 23609 Per_5
registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 30/10/2017 al N. 10868 1T, si stabiliva che la avesse un debito nei confronti Controparte_2
della la quale aveva un debito con la _3 CP_5
pag. 8/40 La nell'acquistare i 6 (sei) appartamenti del corpo B) come CP_5
da atto, si accollava il debito che la veva nei Controparte_2
confronti della che visto l'accollo della _3 CP_5
liberava la dall'obbligazione nei suoi
[...] Controparte_2
confronti, mentre tra le due società, e CP_5 _3
vi è stato un riequilibrio dare - avere con un residuo economico a vantaggio della pari ad €. 154.800,00, che la _3
ha regolarmente versato alla CP_5 _3
attraverso cambiali;
14) la somma pari ad €. 154.800,00 rappresenta, la differenza tra il prezzo pattuito per gli appartamenti, che venivano fissati attraverso una perizia giurata dell'Ing. , nella somma pari Per_1
ad €. 304.385,00 iva inclusa, così che la pagava con assegno CP_5
la somma pari ad €. 11.858,00 alla così che Controparte_2
la restante somma pari ad €. 292.800,00 (IVA inclusa), che rappresentava il debito della nei confronti Controparte_2
della come da fattura N. 4 del 5 giugno 2017 pari _3
ad €. 240.000,00 (IVA esclusa), da cui sottrarre la somma pari ad €.
138.000,00 (IVA Inclusa), che rappresentava il debito della
[...]
nei confronti della in modo da annullare il _3 CP_5
debito e costruire di fatto un credito a vantaggio della _3
cosa che è avvenuta con il pagamento a mezzo cambiali pari ad €.
[...]
154.800,00; 15) tale fattura n. 4 del 05/06/2017 dei lavori effettuati, è stata emessa con allegato un capitolato, scritto solo al fine di trovare la soluzione al debito della per compensare il Controparte_2
lavoro realizzato dalla istante al fine di “comporre” la vendita con la in modo da eliminare parte del debito contratto dalla CP_5
pag. 9/40 per la esecuzione dei lavori di costruzione Controparte_2
degli immobili di Via delle Azalee in Sant'Antimo, che certamente non erano e non sono ancora completi nei pagamenti, vista la palese errata valutazione del computo metrico redatto dall'Ing. , confutata Per_1
dalla CTP dell'Ing. (allegata al presente atto) dove si Persona_6
evince chiaramente che nel computo metrico dell'Ing. vi sono Per_1
notevoli errori di valutazione di lavori effettuati e calcolati per di più a prezzi oggettivamente inferiori a quelli pattuiti e di mercato;
16) attraverso la CTP citata e depositata, l'Ing. , mette in risalto che le Per_2
misure indicate nel computo metrico allegato alla fattura n. 4, sono servite, cosi come dichiarato dalla di comune Parte_3
accordo con la a comporre la modalità Controparte_2
economica per stabilire la quantificazione per la vendita degli appartamenti alla ed ottenere come contropartita, la CP_5
liberazione di una quota che sarebbe stata comunque pagata dalla per i lavori effettuati, consentendo anche alla Controparte_2
di ottenere per differenza un ristoro di quanto _3
pagato per la realizzazione degli immobili, permettendo alla
[...]
di poter ottemperare, grazie alle cambiali pari ad €. _3
154.800,00 ottenute dalla di pagare e garantire i fornitori CP_5
non ancora liquidati per le forniture fatte e che avevano anch'essi, cambiali che poi sono risultate insolute;
17) dalla documentazione in possesso della che si allega, si deduce che la _3
stessa ha avuto sin dall'inizio dei lavori alla fine di essi, un esborso economico molto superiore a quanto verificato e stabilito dal “computo metrico non veritiero” utilizzato al solo fine di trovare una toppa alla
pag. 10/40 vendita di appartamenti e trovare la soluzione per l'accollo, poi avvenuto attraverso l'atto notarile di cui al punto 13; 18) dalla documentazione interna della emerge un costo per i soli fornitori _3
pari ad €. 428.974,64 (IVA Esclusa), naturalmente a questa somma è da aggiungere i lavori che sono durati circa 4 anni e ½ (quattro anni e mezzo), con un numero medio di operai sul cantiere pari a 6 (sei), con i relativi pagamenti degli F24 delle tasse e contributi degli stessi, nonché a questo vanno aggiunti tutti i lavori indicati già al capo numero 9), precisamente tutte le parti interne, come la realizzazione delle pareti di cemento armato per i vani ascensore e le relative coperture in cemento, nonché le parti esterne quali la realizzazione del cavedio lato strada privata, la realizzazione del muro di cinta che divide la proprietà
a.s. dalla proprietà cosiddetta “Spada” muro Controparte_4
da circa 100 metri di lunghezza per circa 5 di altezza di media, nonché tutte la parti in comune che dovevano divedersi tra i proprietari degli altri appezzamenti di terreno confinanti, cioè la società Armani S.r.l. e la
Ralph S.r.l, invece la si è fatta carico della _3
costruzione della strada, della elettrificazione dei cancelli (due, uno di ingresso della strada e l'altro a servizio del corpo A) nonché tutti i sottoservizi presenti e precisamente: rete fognaria, rete idrica, rete elettrica, rete delle comunicazioni, rete di pubblica illuminazione, il tutto non presente nel computo metrico a cui fa riferimento l'Ing. nella Per_1
sua perizia e nel computo metrico allegato alla stessa;
19) la
[...]
in data 21/09/2017 ha registrato presso l'Agenzia Controparte_2
delle Entrate un contratto di appalto con allegato un “computo metrico non veritiero” sia nelle misure che nei prezzi, cosi come dimostrato dal
pag. 11/40 CTP nella sua verifica sul posto sugli immobili, ma che, stando alla stima dell'Ing. , non solo non inserisce nulla di tutto ciò, ma allega Per_1
viceversa, delle foto del luogo da cui si evince che tutto ciò che non viene richiamato nel computo metrico è già stato realizzato e quindi non valutato dallo stesso tecnico della sostenendo Controparte_2
di fatto che la deve ancora ottenere una somma _3
economica per la esecuzione dei lavori, che non stati computati e misurati dalla 20) la a Controparte_2 _3
sostegno della propria tesi circa il fatto che il contratto di appalto del 26 gennaio 2012 e registrato solo in data 21/09/2017, è stato scritto in data 14 settembre 2017, come si evince dalla perizia informatica sul PC della società che si allega, dimostra ancora una volta che tutta questa realizzazione di atti e computi metrici, sono stati creati al solo fine di trovare una toppa alla vendita degli immobili alla ma che CP_5
non sarebbe servita per la definizione del saldo della intera operazione immobiliare, in quanto come detto in premessa ai capi n. 3) e 4), questa operazione è nata come permuta e non come contratto di appalto;
21) qualora l'Onorevole giudicante dovesse ritenere valido il contratto di appalto de quo, che non è stato scritto nel 2012 ma solo nel 2017 (come da perizia informatica), dallo stesso si evince che la
[...]
affida alla la costruzione Controparte_2 _3
dell'Opificio sito in Via delle Azalee in Sant'Antimo come da progetti e grafici, così come da P.d.C. del 2009 n. 114, e con modifiche successive e nuove P.d.C. n. 151/2012, precisamente 18 ottobre 2016 (ripristinato nella sua validità per eliminazione dei vizi, ex art. 38 del DPR 380/2001) come documentato nella premessa al punto n. 2, il tutto viene cambiato
pag. 12/40 per costruire, invece, due immobili con ciascuno 9 appartamenti, garage
e locali commerciali allo stesso posto;
22) sempre qualora il Giudice dovesse ritenere corretto e valido questo contratto, stipulato solo per la vendita degli appartamenti, nello stesso contratto all'art. 3 viene chiarita la metodologia per la contabilizzazione delle opere, infatti si dispone che
“La contabilizzazione delle opere, innanzi dette, sarà effettuata “A
MISURA”. Le quantità indicate nella lettera di offerta, allegata alla presente sotto la lettera “A”, devono intendersi presunte. L'importo totale dei lavori, pari ad €. 434.067,84 + IVA (euro quattrocentotrentaquattromilasessantasette/84) indicata nella offerta, potrà subire delle modifiche all'esito dell'esatta misurazione delle opere realizzate, fermo restando i prezzi e la percentuale di sconto sugli stessi accordata.”. Orbene, da ciò si chiarisce che anche nel predetto contratto, viene stabilito che l'importo dei lavori totali dovrà essere verificato e misurato sul totale dei lavori effettuati e che ad oggi nessuna misurazione è stata fatta per la verifica dei lavori effettivamente svolti, chiarendo che anche il collaudo delle opere è stato effettuato già nell'anno 2012 e depositato al Comune con Prot. N. 2122 del 22 gennaio
2013; 23) dalla documentazione a sostegno dell'atto, non sarà difficile capire che la vanta un credito nei Parte_3
confronti della nella sua qualità di Controparte_2
committente i lavori di realizzazione dell'Opificio prima e dei due immobili poi con appartamenti così come da Nuovo Permesso di
Costruire N. 151/2012, precisamente del 18 ottobre 2016, in quanto la stessa non ha più ottenuto la restante somma per i lavori effettuati alla committente lavori anche collaudati e mai Controparte_2
pag. 13/40 contestati; 24) dalla verifica della CTP dell'Ing. , sarà di facile Per_2
comprensione verificare che non potrebbe mai essere veritiero il computo metrico allegato alla fattura n. 4 del 2017, in quanto paradossalmente, tale computo metrico, è pari ad €. 447.710,35 (IVA esclusa), il compiuto metrico dell'Ing. , allegato alla perizia Per_1
giurata per la vendita degli appartamenti, è pari ad €. 434.067,84 (IVA
Esclusa), mentre le sole fatture per le forniture della _3
fino al 30/06/2015 ammontano ad €. 428.974,64 (IVA Esclusa), si
[...]
capirà, dalla sola lettura e verifica delle fatture delle forniture, che non si possono costruire due immobili con 18 appartamenti, 18 box, 4 locali commerciali di 70 mq ognuno e due locali opificio per un totale di 1100 mq ultimati e finiti per il corpo B dalla il piazzale _3
esterno ed una strada di accesso di cento metri con tutti i servizi primari per un valore pari ad €. 447.710,35 (IVA esclusa), oltre al muro di confine con la proprietà “ ” di 100 mt per circa 5 mt di altezza Pt_5
media, dunque, seguendo tutti i pagamenti effettuati e costruiti con l'atto notarile, oltre a quanto già scritto nel punto 9) relativo alle opere in cemento non conteggiate, oltre al costo degli operai con ciò che ne comporta in termini di tasse e di pagamenti di F24, oltre, ad onor del vero, a quello che dovrebbe essere il guadagno dell'imprenditore che si aggira tra il 25%ed il 30% del costo delle opere;
25) la società
[...]
di fatto non solo non è stata saldata della parte restante _3
così come da computo metrico della stessa che ha fornito alla
[...]
ma ad oggi non è riuscita a verificare in Controparte_2
contraddittorio la misurazione delle opere realizzate al fine di poter trovare una soluzione dal pagamento di quanto dovuto, escludendo ciò
pag. 14/40 che la a già pagato per una parte delle opere Controparte_2
realizzate; 26) dalla perizia Tecnica di Parte, l'Ing. , ha potuto Per_2
verificare da un contratto d'Appalto del 26/01/2012 registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Napoli3 in data 21/09/2017 (poco prima della stipula dell'atto Notarile di vendita ed accollo debito avvenuto in data 12 ottobre 2017) a cui fa riferimento l'Ing. , emergono una serie di Per_1
incongruenze, a dimostrazione che sia nel predetto contratto di appalto sia nel computo metrico allegato, entrambi riguardanti solo le parti strutturali (scavo e opere in cemento armato), le quantità risultano inferiori a quelle realmente riscontrabili e riscontrate sul posto all'atto del sopralluogo dell'Ing. , consulente di parte della Per_2 [...]
con ulteriori opere realizzate dalla _3 _3
in cemento armato già descritte nel punto 9), oltre al fatto che il
[...]
solo scavo per la realizzazione delle fondamenta, diversamente da quanto scritto nel computo metrico dell'Ing. , è nettamente Per_1
superiore, come dimostrato dalla comunicazione di riutilizzo di Terre e
Rocce da Scavo della società che ha ritirato il terreno (si allega comunicazione avvenuta al Comune di Sant'Antimo in data 06/03/2012 prot. 1803); 27) il valore del computo metrico utilizzato per la vendita degli appartamenti ed allegato alla fattura n. 4, ed il contratto scritto poco prima dell'atto di vendita degli appartamenti alla CP_5
aveva come finalità quella di giustificare la fattura, che non era il saldo dell'opera, soprattutto per gli aspetti tecnici e quantitativi, come dimostrato dalla perizia e si dimostrerà facilmente in corso di giudizio;
28) a riscontro della veridicità circa il non veritiero computo metrico e per di più del contratto che sarebbe stato sottoscritto dalla CP_3
pag. 15/40 il 26/01/2012 e dalla ma _3 Controparte_2
registrato, solo il 21/09/2017, venti giorni prima del contratto Notarile di passaggio di proprietà dei sei appartamenti alla e del CP_5
relativo accollo del debito della he aveva nei Controparte_2
confronti della si evidenzia ancor di più che tale _3
documentazione, è stata preparata al solo fine di trovare la formula economica a giustificazione dei passaggi per l'accollo del debito e per la vendita degli appartamenti;
29) dalla perizia dell'Ing. , Persona_6
emerge che la valutazione degli immobili costruiti dalla
[...]
ammontano ad €. 1.323.179,98 oltre IVA come per _3
legge, oltre al ponteggio e Gru che sono stati fermi nel cantiere, per un importo pari ad €. 30.000,00 oltre IVA, il tutto riportato nelle conclusioni della CTP dell'Ing. ; 30) tra la società istante e il committente, Per_2
precisamente con il precedente socio ed amministratore della società istante sig. , vi era di fatto un accordo verbale e non Controparte_6
scritto, sulla costruzione degli immobili oggetto della richiesta di completamento del pagamento, a saldo di quanto effettivamente costruito e presente in Sant'Antimo alla Via delle Azalee dalla istante, in quanto sin dall'inizio del rapporto lavorativo, così come commissionato in data 26/02/2012, si è sempre fatto riferimento ad un contratto di permuta da perfezionare nei tempi successivi e prima della conclusione degli immobili nonché prima del collaudo, stabilendo che il copro di B sarebbe spettato alla una volta completato _3
l'immobile al grezzo e che il copro A sarebbe spettato alla
[...]
la quale avrebbe completato i lavori del proprio Controparte_2
immobile, partecipando alle sole spese delle parti esterne in comune;
31)
pag. 16/40 tali immobili vengono identificati con la denominazione corpo A e corpo
B, precisamente, il corpo A è quello situato all'ingresso della strada privata e che insite sulla Via delle Azalee snc, mentre il corpo B è quell'immobile immediatamente alle spalle del corpo A, il tutto documentato anche dalla CTP che si allega;
32) la società istante, completa il lavoro di costruzione degli immobili nello stato di fatto di fatto in cui oggi si trovano, e che gli stessi vengono successivamente collaudati secondo legge;
33) la società istante ad oggi non si trova né il corpo B di proprietà con un contrato di permuta né il saldo dei lavori svolti dalla istante così come meglio specificato nella relazione del
Consulente Tecnico di Parte Ing. senza alcuna motivazione logico Per_2
giuridica, nonostante la stessa abbia Controparte_2
depositato e registrato un contrato di appalto tra privati in data
21/09/2017 presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli3; 34) ad oggi, per mera responsabilità della società l'istante si Controparte_2
trova in una condizione economica complessa per unica ed esclusiva responsabilità della dovendo far fronte ad Controparte_2
una situazione debitoria, nettamente inferiore a quanto dovrebbe incassare dalla committente a saldo del lavoro svolto, visibile e non contestato, non ricevendo né la permuta del corpo B come inizialmente pattuito verbalmente e verificabile dai comportamenti relativi ai pagamenti di alcune forniture, disconoscendo il contratto verbale con il computo metrico reale in possesso della Controparte_2
volendo far valere viceversa, così come da comportamenti concludenti, il contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, comunque senza rispettare neanche ciò a cui la fa riferimento Controparte_2
pag. 17/40 come si legge all'art. 3 del predetto contratto! 35) la società istante ha subito un Ricorso per Fallimento per debiti contratti con la Cassa Edile a seguito del mancato pagamento della realizzazione degli immobili, a tutt'oggi ancora in corso di verifica;
36) qualora il contratto di appalto registrato dalla sia considerato Controparte_2
dall'Onorevole Giudicante valido in quanto registrato, la committente deve considerare un computo metrico nuovo da misurarsi, esattamente così come scritto nel contratto medesimo e dunque, consentendo ad un
CTU di verificare lo stato dell'arte degli immobili realizzati dalla
[...]
verificando la misura dei lavori effettuati così come _3
previsto anche dal contratto all'art. 3 che la committente ha registrato e valutando il valore degli immobili allo stato in cui sono stati consegnati e collaudati oltre ad una serie di lavori successivi al collaudo, sottraendo naturalmente, quanto già pagato alla esecutrice dalla committente;
37) da tutto quanto detto e documentato emerge un debito maturato dalla committente ei confronti della istante Controparte_2 [...]
, a seguito di una palese ed errata _3
valutazione delle misure degli immobili e della parti esterne come meglio specificato nei precedenti punti e previsti come verifica dal contrato all'art. 3; 38) la società istante, a seguito dei mancati pagamenti per i lavori effettuati, e per la mancata intestazione del corpo B, intende far valere il proprio diritto di credito nato dalla costruzione degli immobili, considerando di fatto l'accordo tra le due società quale contratto di appalto tra privati;
39) che attraverso la CTP è emerso che la CP_2
deve alla , una somma pari
[...] _3
ad €. 1.000.000,00 oltre interessi moratori e legali, per le opere
pag. 18/40 realizzate al fine di perfezionare il pagamento a seguito della realizzazione degli immobili di Via delle Azalee in Sant'Antimo (NA) come meglio precisato nella premessa al punto 1) e 2); 40) la CTP, ha documentato tutti i lavori effettuati e ha eliminato tutto quanto già pagato dalla alla 41) ad oggi, CP_2 _3
l'istante si trova in stato di difficoltà, vedi la messa in Liquidazione della società, ricorso per Fallimento, provocato dal comportamento della che oltre a non aver pagato quanto dovuto alla società CP_2
istante, come dimostrato dagli atti che si depositato ed aver abbondantemente spiegato nel presente atto, la si trova CP_2
nella condizione di non aver rispettato il contratto a cui la stessa società fa riferimento, qualora fosse valido e di trovarsi nella condizione di vantaggio per indebito arricchimento, in quanto il predetto arricchimento consiste nel risparmio del costo non sostenuto dalla per la realizzazione degli immobili, documentato dalla CP_2
CTP che si allega, del tutto ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito è stata tratta tutta a vantaggio della committente resa verificabile dal fatto che gli immobili si CP_2
trovano nello stato di fatto e di diritto in cui l'ha lasciata la
[...]
prima della Liquidazione, e che ad oggi non è stato _3
effettuato alcun pagamento circa la quota rimanente delle spese sostenute per la realizzazione degli immobili di proprietà dalla CP_2
.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la nella CP_2
predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda e pag. 19/40 sollecitandone il rigetto. In particolare, la convenuta deduceva che la vicenda sottesa alla domanda si inseriva nell'ambito di una fattispecie ben più complessa, scaturita da condotte penalmente rilevanti poste in essere, ai danni dei soci della , ( e CP_1 Parte_6
, da , rappresentante p.t. della Persona_3 Controparte_6
al tempo del contratto di appalto azionato, e da CP_3 CP_7
(soggetto esterno alla società). In proposito, la convenuta rilevava che, in ordine a tali condotte, pendeva, ai danni dei predetti e CP_6
innanzi al Tribunale di Napoli Nord, il procedimento penale n. CP_7
35674/18 RGNR – DDA e 644/19 Mod. 16, concernente i reati di violenza privata e tentata estorsione, entrambi aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso (art. 416 bis 1 c.p., già art. 7 legge 203/91), in quanto gli imputati, nell'anno 2017, mediante una serie di violenze e minacce, avevano costretto i soci della alla cessione di parte CP_1
degli immobili per l'edificazione dei quali era stato stipulato il contratto di appalto posto a base della domanda.
Secondo la convenuta, la ricostruzione dei fatti sottesa alla citazione era difforme dal reale svolgersi degli accadimenti, atteso che: nell'anno
2012, tra la , proprietaria committente, e la ditta CP_1 CP_3
esecutrice rappresentata a quel tempo dal era stato stipulato CP_6
un contratto di appalto, per un valore pari ad € 434.067,83 + iva
(derivante da € 526.142,83 + iva, scontato del 17,5%), per la costruzione al grezzo di due fabbricati, distinti come palazzina A e B, in
Sant'Antimo (NA) alla via Delle Azalee;
terminata la costruzione degli scheletri dei due corpi di fabbrica, consistenti in un totale di 18
pag. 20/40 appartamenti, altrettanti box auto e diversi locali commerciali, erano state via via aggiunte parziali lavorazioni di finitura extracontratto;
i lavori, oggetto del contratto di appalto, relativi alla costruzione al grezzo delle due “stecche” di fabbricati, si concludevano già nel novembre del 2012, ma il rapporto con si protraeva fino al CP_6
2017 poiché, medio tempore, sia su sue sollecitazioni sia per esigenze specifiche della e della società , sempre CP_1 Parte_7
riconducibile alla proprietà dell'odierna convenuta, venivano commissionate alla altre parziali lavorazioni, per tipologie ed CP_3
importi variabili e pattuiti di volta in volta in base agli interventi da realizzare;
i lavori eseguiti erano sempre stati puntualmente onorati;
da ultimo, con fattura numero 4 del 05.06.2017 di importo pari ad €
240.000 + iva, la società chiedeva il pagamento del saldo delle CP_3
opere eseguite;
nella fase finale del rapporto, si assisteva all'intromissione, nello stesso, di , autore di condotte CP_7
connotate da metodi mafiosi, oggetto di denuncia sporta dai soci della
; , in occasione di incontri in luoghi isolati CP_1 CP_7
organizzatigli da , nel periodo da febbraio ad Controparte_6
ottobre 2017, aveva più volte minacciato i soci della di mali CP_1
ingiusti e di morte se non gli fosse stata trasferita, a soggetti da lui di volta in volta indicati, un'intera stecca di fabbricato, garage e locali commerciali compresi;
per evitare di incorrere nei mali ad essi minacciati, i soci della decidevano di chiudere la contabilità con CP_1
la e di trasferirle in pagamento gli appartamenti che il CP_3 CP_7
voleva; a questo punto, redigeva uno stato finale Controparte_6
dei lavori ed emetteva la relativa fattura n. 4 del 05/06/17, per pag. 21/40 l'importo residuo, rispetto a quanto aveva già ricevuto durante i lavori, di € 240.000 + IVA;
dopo una lunga trattativa con il che agiva CP_6
in nome del i due soci cedevano alla imposizione di trasferire ben CP_7
6 appartamenti e 6 garage della stecca di fabbricato individuata con la lettera B, il cui reale valore di mercato, benché periziato fortemente al ribasso per evitare accertamenti del Fisco che avrebbero aggiunto al danno la beffa, era nettamente superiore all'importo dovuto alla CP_3
e cioè ad € 240.000 oltre iva;
la cessione degli immobili, sempre per volontà dei predetti e che intendevano scongiurare il CP_7 CP_6
rischio di un sequestro di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, era operata in favore della società CP_5
rappresentata da , a parziale compensazione di un Controparte_8
credito da forniture dalla stessa vantato nei confronti della per la CP_3
quale, dalla vendita degli immobili, si generava, altresì, un introito di circa 154.000 euro pagato con cambiali;
in sede penale la linea difensiva del era stata più volte modificata e, tra le varie tesi CP_6
difensive elaborate per sottrarsi alle conseguenze dei gravi reati commessi, figurava, da ultimo, quella sottesa all'atto di citazione;
il credito oggetto di domanda era insussistente e la stessa società attrice, fortemente indebitata con il Fisco, era stata svuotata di ogni attività, avendo il continuato l'azienda sotto l'egida di altra CP_6
compagine societaria, la unipersonale, mentre l'attrice era stata CP_3
oggetto di cessione, in favore di , operaio che Parte_2
aveva sempre lavorato alle dipendenze della stessa, alla cifra di soli €
15.000,00, pagata con rateizzo mensile;
mai era stata convenuta alcuna permuta, in favore della a pagamento dei lavori di realizzazione CP_3
pag. 22/40 dei fabbricati, avendo, , manifestato una semplice Controparte_6
disponibilità ad accettare, nel caso a fine lavori fosse residuato un proprio credito, il controvalore in appartamenti;
la aveva CP_1
sempre pagato tempestivamente le fatture dei lavori emesse dalla le quali recavano inequivoci riferimenti al contratto di appalto;
CP_3
peraltro, la tesi dell'esistenza di un credito residuo in capo ad era CP_3
contraddetta dal tenore dell'atto notarile di trasferimento degli immobili, nel quale non era fatto cenno alcuno all'esistenza di un accordo di permuta a favore della e quest'ultima aveva finanche CP_3
dichiarato di essere stata interamente soddisfatta;
la documentazione contabile, prodotta dalla a dimostrazione del proprio preteso CP_3
credito, consisteva in fatture per forniture prive di indicazione specifica relative al cantiere di via Delle Azalee e, comunque, inattendibili, essendo i lavori strutturali per tale cantiere stati ultimati a novembre 2012; la stessa perizia di parte, posta a fondamento della citazione, riportava come eseguite lavorazioni che lo erano solo in parte o che non erano nemmeno esistenti;
inoltre, il computo metrico depositato dall'attrice, coincidente con quello prodotto in sede penale dinanzi al Tribunale del Riesame, differiva profondamente dal computo metrico “reale”, che lo stesso aveva redatto prima di CP_6
emettere la fattura n. 4/17 di chiusura della contabilità; nella documentazione depositata dal nell'ambito del giudizio CP_6
penale e, poi, posta a fondamento della domanda, i prezzi erano notevolmente più alti rispetto a quelli del contratto di appalto e del computo metrico finale “reale” e le voci delle opere scomposte in sottovoci, creando una moltiplicazione dei prezzi che faceva lievitare il pag. 23/40 costo finale della stessa tipologia di lavorazione;
inoltre, la contabilità prodotta in sede penale riportava lavorazioni che non erano state effettuate, come, ad esempio, l'intonaco rasante all'esterno dei locali commerciali A e B, le tompagnature esterne del fabbricato A ai piani superiori, che risultavano fatte solo per i paramenti esterni e non per quelli interni, il masso di pendenza al tetto del corpo A, che era stato realizzato solo in piccola parte e non interamente,
l'impermeabilizzazione al tetto del corpo di fabbrica A, per niente realizzato, mentre per quello B era stato fatto in maniera parziale, i tramezzi del corpo A, non realizzati;
nel SAL allegato all'atto di citazione, inoltre, sebbene alcune delle opere riportate nel SAL prodotto in sede di riesame non figuravano più, tuttavia, continuavano ad essere riportate le impermeabilizzazioni al tetto e i massi di pendenza al tetto del corpo A che non erano stati mai realizzati;
inoltre, le voci delle lavorazioni risultavano artificiosamente scomposte e alcune diminuivano nelle misure ma crescevano nel prezzo, mentre per altre (quelle non più rilevabili, quali ad esempio il terreno scavato, il cavedio, le membrane in pvc), crescevano le misure pur restando invariati i prezzi, comunque più alti rispetto a quelli realmente praticati dal ponte;
venivano inserite nuove lavorazioni che nel primo SAL non c'erano, come le tramezzature del locale commerciale A
o altre che comunque erano state realizzate in economia dalla
; tutto ciò al fine di far lievitare ancora di più il saldo Parte_7
del secondo che, a dispetto dell'importo del primo, pari a Parte_8
1.100.000 € circa, passava addirittura ad 1.350.000 € circa;
entrambi i suddetti documenti riportavano dati falsi ed inesatti;
la con il CP_3
pag. 24/40 concorso di e , attraverso una Controparte_6 Parte_2
totale mistificazione dei rapporti negoziali con i soci della , CP_1
cercava di indurre in errore, mediante la produzione di documenti falsi, il magistrato civile affinché fosse riconosciuto un credito, in realtà inesistente, in favore della parte attrice;
del resto, lo stesso CP_6
, nel corso dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al Gip, aveva
[...]
dichiarato di non vantare altre ragioni di credito e di essere, invece, egli debitore dei soci della per 200.000 €; nello stesso CP_1
interrogatorio, affermava, altresì, che gli appartamenti, CP_6
trasferiti alla avevano un valore unitario tra i 60 e gli 80 CP_5
mila euro, con ciò confermando la natura estorsiva dell'intera operazione, atteso che 6 appartamenti, dal valore oscillante tra i 360 ed i 480 mila euro, cui doveva aggiungersi il valore di oltre 100 mila euro di 6 box auto, erano stati invece ceduti dalla a pagamento CP_1
di un credito della pari a circa 240 mila euro. CP_3
In ragione di tali rilievi, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositate dall'attrice le memorie di cui ai numeri 1 e 3 di tale norma e dalla convenuta le tre memorie di cui ai numeri 1, 2, 3 della medesima norma, ritenuta la superfluità di ogni attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
5.07.2022, alla quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex. artt. 190 c.p.c..
pag. 25/40 All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna la , in _3
p.l.r.p.t., alla integrale refusione delle spese di lite in favore della che liquida in euro 15.659,00 per compensi, Controparte_2
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, la interponeva appello, _3
mediante citazione tempestivamente notificata in data 17.12.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi, con comparsa depositata il 22.03.2023, la
[...]
, nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava CP_2
l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 27.03.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
21.03.2025.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 24.03.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle pag. 26/40 parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e dall'appellata anche la memoria di replica, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, in via preliminare, inquadrava la pretesa di parte attrice nell'alveo dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.. Quindi, riteneva la domanda infondata in quanto carente dei requisiti necessari alla sua proposizione.
In particolare, per quanto riguarda la giusta causa delle attribuzioni patrimoniali, il Giudice rilevava che la convenuta aveva depositato il contratto di appalto, redatto in forma scritta e registrato all'Agenzia delle Entrate, stipulato dalla e dalla . CP_3 CP_1
In relazione al rapporto contrattuale esistente tra le due società, il
Giudice, rilevava che “l'atto notarile di compravendita del 12.10.2017, in cui le parti effettuavano una ricognizione del rapporto commerciale intercorrente tra la e la , assume un ruolo dirimente ai fini CP_3 CP_1
dell'accertamento in ordine all'azionata pretesa creditoria. Infatti, in tale atto pubblico (punti 2a e 2b), le parti riconoscevano formalmente le somme corrisposte (nell'ambito dell'appalto) fino alla data di stipulazione della compravendita, sancendo nel dettaglio che alla società appaltatrice fossero stati versati € 207.210,30 dalla committente CP_3
e che, pertanto, quest'ultima dovesse corrispondere in favore CP_1
pag. 27/40 dell'odierna attrice l'importo residuale di € 240.000,00 (punto 2c). Tale contratto, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700
c.c.). Inoltre, all'art. 3 dell'atto pubblico di compravendita, alla luce dell'assunzione del debito da parte della , l'odierna attrice aveva CP_5
espressamente liberato la dall'obbligazione di pagamento di euro CP_1
240.000,00 di cui al punto 2c della premessa (al cui saldo la era CP_1
originariamente tenuta)”.
Inoltre, il Tribunale evidenziava come non solo esisteva un valido titolo che giustificava le attribuzioni patrimoniali fondanti la pretesa creditoria ma che il pagamento del prezzo, quale corrispettivo dell'esecuzione dei lavori dedotti nel contratto di appalto, era avvenuto con regolarità.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante, nell'impugnare la sentenza, deduceva che il Tribunale si era erroneamente pronunciato unicamente sulla domanda di indebito arricchimento, che era stata proposta solo in via subordinata, avendo omesso del tutto di statuire in relazione alle domande, proposte in via principale, basate sul titolo contrattuale.
L'appellante sosteneva, infatti, di non avere disconosciuto l'esistenza del contratto di appalto, ma di aver chiesto di accertare l'“errata
pag. 28/40 valutazione della misurazione dei lavori realizzati dalla
[...]
dall'Ing. , il quale ha depositato una perizia su cui è CP_3 Per_1
stata effettuata la misurazione parziale degli immobili, nonché, una mancata valutazione economica conseguente alle stesse misurazioni che lo stesso ha effettuato, come si dimostrerà, perizia poi utilizzata dal
Notaio per definire il valore della compravendita degli appartamenti precisamente sei (6) appartamenti del fabbricato ..”.
Nel lamentare, quindi, il vizio di omessa pronuncia su parte della domanda proposta in primo grado, l'appellante sosteneva che: il contratto di appalto, sebbene esistente, era servito al solo scopo “di giustificare il contratto notarile di compravendita con la funzione specifica di far rientrare di parte delle somme spese per la costruzione la mentre la , non aveva pagato null'altro che _3 CP_1
quanto dimostrato nell'atto stesso notarile e riportato dal Notaio”; con la citazione, era stato chiesto di procedere alla corretta applicazione del contratto di appalto, e, in specie, dell'art. 3 dello stesso, nel quale si prevedeva che si trattava di appalto a misura, con indicazione di un valore presunto;
il Giudice non aveva considerato che, con la domanda, si era inteso dedurre e dimostrare che la perizia a firma dell'ing.
, richiamata nel rogito notarile, non conteneva la valutazione Per_1
corretta delle opere realizzate dalla peraltro, la citata perizia CP_3
operava una valutazione parziale, riferita a soli sei appartamenti di una delle due palazzine di cui si componeva il fabbricato;
inoltre, la medesima perizia aveva riportato un valore presunto del terreno, inferiore a quello reale, che risultava dallo stesso rogito notarile e che pag. 29/40 aveva condizionato pesantemente la stima finale in danno di essa appellante;
l'ing. , nel procedere alla stima, aveva applicato una Per_1
riduzione, sul valore determinato, del 30%, per tenere conto del fatto che si trattava di un immobile al grezzo;
tuttavia, lo stesso ingegnere aveva applicato tale decurtazione anche rispetto ai locali del piano terreno e cantinato che, invece, risultavano ultimati;
la perizia non operava alcun accenno alle aree di pertinenza esclusiva del complesso edilizio, a quelle di pertinenza non esclusiva, realizzate dalla ed CP_3
aventi una notevole incidenza economica;
il contrato di appalto del
26/01/2012 era chiaramente incompleto e non corrispondeva a quanto realmente realizzato;
infatti lo stesso riguardava solo le opere strutturali e, in base all'art. 3, le misurazioni riportate nel computo metrico allegato erano solo presunte, dovendosi il costo finale determinare sulla base delle opere effettivamente eseguite;
nella perizia non venivano riportati il piano terra con i locali Per_1
commerciali completi, il piano interrato finito, le aree comuni realizzate dalla ed altre opere da questa eseguite;
quindi, CP_3
operando il giusto conteggio, tenendo conto dei lavori effettivamente realizzati, risultava l'omessa contabilizzazione di lavori per ben €.
954.024,60; l'atto notarile era relativo alla sola vendita degli appartamenti in favore della , la quale si accollava un debito non CP_5
corrispondente a quello complessivamente esistente in capo alla
; sussisteva la necessità di disporre una CTU, immotivatamente CP_1
non ammessa dal primo Giudice, al fine di chiarire i diversi valori espressi dall'ing. e dall'ing. , consulente di essa Per_1 Per_2
appellante.
pag. 30/40 § 5.
L'appello è infondato, pur imponendo di integrare la motivazione dell'impugnata sentenza, dal momento che, effettivamente, il primo
Giudice ha ricondotto la pretesa, sottoposta al suo vaglio, alla fattispecie dell'azione di ingiustificato arricchimento, sebbene, nell'atto di citazione, l'attrice avesse, in via principale, invocato l'accertamento di un suo credito nascente dal dedotto parziale inadempimento contrattuale della , che, per estinguere un debito nascente dal CP_1
contratto di appalto intercorso tra le parti, aveva trasferito alla la CP_3
proprietà di alcuni immobili dalla medesima edificati.
Ciò posto, osserva la Corte che la domanda proposta dall'odierna appellante, attrice originaria, ancorché riqualificata come azione di preteso inadempimento contrattuale, sia infondata.
Ed in effetti, con atto per Notaio del 12.10.2017, la Persona_7
e la definivano i reciproci rapporti relativi al contratto di CP_3 CP_1
appalto, tra di esse intercorso, avente ad oggetto l'edificazione, di un fabbricato, all'interno del fondo sito in S. Antimo, via delle Azalee, di proprietà della . CP_1
In particolare, al punto 2c) della premessa di tale contratto, le parti concordemente dichiaravano che la , quale committente del CP_1
contratto di appalto, aveva, a quella data, ancora un debito di euro
292.800,00, Iva inclusa, nei confronti dell'appaltatrice, debito CP_3
che risultava dalla fattura n. 4 del 5.6.2017 emessa dalla medesima
CP_3
pag. 31/40 A questo punto, poi, le parti, al fine di estinguere contestualmente sia il debito della verso la che quello, pari ad euro 138.503,85, CP_1 CP_3
nascente da forniture di calcestruzzo, della verso la CP_3 CP_5
convenivano che: con il rogito in esame, la trasferiva alla CP_1 CP_5
la proprietà di sei appartamenti e sei box auto, ubicati all'interno del fabbricato identificato dalla lettera B, di via delle Azalee, in S. Antimo, del complessivo valore di euro 304.385,00; la pagava tale CP_5
prezzo, in parte, mediante accollo del debito della verso la CP_1 CP_3
la quale espressamente liberava la dall'obbligazione esistente a CP_1
carico della stessa in forza del contratto di appalto;
in tal modo, la estingueva il debito che aveva verso la la quale, a sua CP_1 CP_3
volta, non solo estingueva il debito nei confronti della , ma CP_5
acquisiva, verso quest'ultima, un'ulteriore ragione di credito di euro
154.800,00, che, a detta della la onorava mediante CP_3 CP_5
l'emissione di cambiali.
Tanto premesso in fatto, occorre, anzitutto, rilevare che il verificarsi, nell'ambito di tale complessa vicenda negoziale, di fatti penalmente rilevanti, posti in essere dall'allora legale rappresentante della CP_3
, in concorso con in danno dei soci Controparte_6 CP_7
della - fatti in relazione ai quali, come dedotto dall'appellata, CP_1
nelle more del presente giudizio, sarebbero intervenute anche pronunce di condanna a carico dei predetti imputati –possa, da questa
Corte, essere solo in parte utilmente apprezzato, non avendo l'appellata prodotto le sentenze emesse in sede penale, cui ha inteso riferirsi, ed emergendo dalla documentazione agli atti la sola pendenza,
pag. 32/40 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, del procedimento penale n.
35674/2018 RGNR – 644/2019 RG, per i contestati reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, violenza privata, tentata estorsione.
Nondimeno, dal decreto che disponeva il giudizio immediato a carico del e del e dal verbale relativo all'interrogatorio di CP_6 CP_7
garanzia, reso dal dinanzi al GIP di Napoli in data 10.10.2018, CP_6
si ricava che, effettivamente, il trasferimento immobiliare oggetto del rogito notarile dinanzi richiamato sia stato, secondo le indagini compiute dalla magistratura requirente, il frutto di condotte penalmente illecite poste in essere dagli imputati in danno dei soci della , risoltesi nel costringere gli stessi a trasferire ad un terzo, CP_1
scelto dagli imputati, (la ), la proprietà dei predetti immobili CP_5
(appartamenti e box) facenti parte di uno dei due fabbricati di via delle
Azalee, S. Antimo.
Quanto precede, induce, già in prima battuta, ad apprezzare come palesemente inattendibili le doglianze dell'appellante, tese a sostenere che la stima dei cespiti, oggetto dell'atto di trasferimento dalla CP_1
alla , sia stata realizzata addirittura a discapito del maggiore CP_5
credito che la vantava verso la , nascente dal contratto di CP_3 CP_1
appalto.
Se, infatti, come si legge nel capo di imputazione a carico del CP_6
e del il trasferimento degli immobili, di cui al sopra richiamato CP_7
rogito notarile, in favore della , acquirente scelto dal era CP_5 CP_7
stata la conseguenza delle gravi minacce poste in essere dagli imputati pag. 33/40 in danno dei soci della , è arduo anche solo ipotizzare che la CP_1
stima economica dei cespiti alienati sia stata eseguita in danno della di cui il era all'epoca l'amministratore. CP_3 CP_6
Del resto, la pretesa sottostima, del valore delle opere realizzate da in esecuzione del contratto di appalto, non ha ricevuto alcun CP_3
significativo conforto istruttorio, non potendosi, a tal fine, valorizzare la sola perizia di parte, peraltro nemmeno giurata, a firma dell'ing.
, prodotta in primo grado dalla per l'evidente ragione che, Per_2 CP_3
come noto, la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 20821 del 26/09/2006;
Sez. 3, Sentenza n. 2063 del 29/01/2010; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021).
Né, invero, giova all'appellante invocare il contenuto delle deposizioni rese, nell'ambito del suddetto procedimento penale, dal teste Per_4
, ingegnere, redattore della perizia di stima richiamata nel rogito
[...]
notarile di cui si è detto, deposizioni delle quali l'appellante depositava una copia unitamente alle note di trattazione scritta del 30.3.2023.
Invero, premessa l'utilizzabilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle copie del verbale relativo alla citata deposizione, trattandosi di una prova che si è formata in sede penale in data 20.1.2023, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, merita rimarcare che il teste , nel Per_1
corso dell'escussione, forniva chiara ed attendibile spiegazione dei criteri tecnici cui si era attenuto nella stima degli immobili oggetto di trasferimento dalla alla . CP_1 CP_5
pag. 34/40 In particolare, il teste precisava che la necessità di procedere alla stima sorgeva in quanto, ai fini della stipula dell'atto di trasferimento, si imponeva l'indicazione del valore dei beni da alienare e che mai nessuno (in specie, i soci della ) gli aveva sollecitato di indicare CP_1
valori diversi da quelli che lo stesso, secondo le sue cognizioni ed in applicazione di metodi tecnici di valutazione, aveva riportato nell'elaborato a sua firma.
Riguardo, poi, alle contestazioni di metodo, mosse dalla difesa dell'appellante alla stima dell'ing. , tese a fare emergere una Per_1
sottovalutazione dell'importo spettante alla il teste, in sede CP_3
dibattimentale, chiariva in maniera esaustiva che la valutazione ad esso affidata ineriva il valore di un fabbricato che, in quel momento, era allo stato grezzo, e che, per giungere al risultato esposto nella perizia, era partito dal valore di mercato, considerando, quindi, tutte le opere di finitura indicate dall'appellante ed asseritamente non valorizzate nella predetta perizia (cfr. in particolare, pag. 54 del verbale relativo alla deposizione testimoniale de qua, allegata alle note depositate dall'appellante il 30.3.2023).
A quanto osservato giova, poi, soggiungere che, comunque, nel rogito notarile del 12.10.2017, la per effetto del trasferimento operato CP_3
dalla in favore della e dell'assunzione, da parte di CP_1 CP_5
quest'ultima, del debito nascente dal contratto di appalto, liberava da tale debito, dichiarando che di esso avrebbe risposto CP_1
esclusivamente la (cfr. art. 3 del contratto in esame). CP_5
pag. 35/40 Se si considera, altresì, che, nella premessa del medesimo rogito, le parti stabilivano che la misura del debito residuo della verso la CP_1
nascente dal contratto di appalto per il fabbricato di via delle CP_3
Azalee, era determinato sulla scorta della contabilità della che, CP_3
nella fattura n. 4 del 5.6.2017, esponeva un credito a saldo di euro
292.800,00, l'assunto, sotteso alla domanda azionata in giudizio dalla dell'esistenza di un maggiore credito residuo, ulteriore rispetto a CP_3
quello estinto in forza dell'atto dell'ottobre 2017, è insostenibile.
A tal fine, infatti, la avrebbe dovuto agire per fare accertare il CP_3
carattere parzialmente simulato del rogito notarile de quo e della dichiarazione liberatoria da essa resa nel contesto di tale atto.
Diversamente, infatti, non è dato comprendere come l'odierna appellante possa pretendere di porre nel nulla l'efficacia liberatoria della dichiarazione rilasciata all'art. 3 del rogito, di cui dinanzi si è dato conto.
Peraltro, l'assunto dell'appellante, basato sulla dedotta inattendibilità della perizia dell'ing. , è chiaramente avversato dall'ulteriore Per_1
considerazione per cui, all'art. 3 dell'atto notarile in esame, le parti espressamente convenivano in ordine al valore degli immobili oggetto di trasferimento, determinato avuto riguardo allo stato ancora al grezzo del fabbricato in corso di costruzione e quantificato sulla scorta della perizia di stima a firma dell'ing. . Persona_4
La circostanza che il consenso delle parti si sia formato anche in base a quanto il suddetto tecnico aveva esposto, nella perizia a sua firma, in pag. 36/40 merito al valore del fabbricato al grezzo ed a quello degli immobili trasferiti dalla alla , porta a ritenere che la pretesa CP_1 CP_5
creditoria azionata in giudizio, in assenza di una domanda volta a porre nel nulla la validità tra le parti del vincolo negoziale nascente dal rogito notarile, sia destinata inevitabilmente al rigetto.
Non meno rilevante, ai fini in esame, è, poi, che, in sede di interrogatorio di garanzia reso dinanzi al GIP di Napoli in data
10.10.2018, nell'ambito del procedimento penale n. 22313/17 R.G. –
13722/16 R.G.N.R., , che all'epoca del sopra citato Controparte_6
rogito notarile rivestiva la carica di legale rappresentante ed amministratore unico della dichiarava che, oltre ai sei CP_3
appartamenti ed ai sei box oggetto di trasferimento in favore della
, la non aveva diritto di ricevere altro dalla e che CP_5 CP_3 CP_1
l'odierna appellante era finanche debitrice verso la di circa CP_1
duecentomila euro (cfr. pag. 12 del verbale relativo all'interrogatorio, allegato alla produzione telematica dell'appellata sub. n. 15).
Da ultimo, risulta da rigettare, siccome chiaramente esplorativa, la richiesta dell'appellante di nomina di una CTU, cui affidare l'incarico di quantificare il preteso credito residuo nascente dal contratto di appalto. Tale istanza non può trovare ingresso difettando, in radice, per quanto dinanzi esposto, il presupposto per potere riconoscere, in capo ad a titolo di residuo corrispettivo del contratto di appalto, CP_3
una ragione di credito ulteriore, rispetto a quella, già interamente soddisfatta, oggetto dell'accordo consacrato nel citato rogito notarile del 12.10.2017.
pag. 37/40 Tra l'altro non va sottaciuto come la CTU andrebbe ad esaminare uno stato di fatto del fabbricato ben diverso da quello considerato dalle parti all'epoca di stipulazione del citato contratto, essendo, come è pacifico in atti, nelle more i lavori stati ultimati.
In definitiva, quindi, la pretesa creditoria azionata in giudizio dalla basata sul dedotto inadempimento del titolo contrattuale CP_3
rappresentato dal contratto di appalto, risulta infondata.
Da ultimo è appena il caso di rilevare che, con l'atto di appello, la CP_3
non abbia reiterato la domanda di ingiustificato arricchimento, che, in primo grado, aveva proposto in via gradata. Peraltro, sul punto, è appena il caso di evidenziare che la ritenuta infondatezza, per difetto di prova del credito, dell'azione contrattuale, importi l'inammissibilità di quella di ingiustificato arricchimento, stante il noto carattere sussidiario di quest'ultima (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
27008 del 18/10/2024; Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Deve, conclusivamente, ritenersi che, corretta alla luce delle considerazioni dinanzi svolte, la pronuncia impugnata resista alle critiche dell'appellante.
§ 6.
Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado di giudizio, la cui liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla pag. 38/40 G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 520.001,00 ad euro
1.000.000,00, tenuto conto del disputatum, e con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto, complessità delle questioni controverse ed alla consistente attività difensiva in concreto espletata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, con atto di citazione notificato il 17.12.2022 nei confronti
[...]
di avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di RT
delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello, che liquida in euro 26.155,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 39/40 c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo RT
di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 40/40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5616/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3950/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 10.11.2022, non notificata, pendente:
TRA
(P.IVA ), in persona del RT P.IVA_1
legale rappresentante p.t., , rappresentata e Parte_2
difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Vittorio Sepe, (C.F. ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E (P.IVA , già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., , rappresentata e difesa Controparte_2
dagli Avv.ti Armando Di Nosse (C.F. ) e CodiceFiscale_2
Salvatore Di Nosse (C.F. ), giusta procura CodiceFiscale_3
allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: domanda di pagamento del preteso corrispettivo residuo di contratto di appalto.
Conclusioni:
per l'appellante: “a) IN VIA PRELIMINARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti in atto;
b)
NEL MERITO, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza, per i motivi esposti in atto e, per l'effetto, riformulare la sentenza nel senso di accertare e dichiarare il diritto della
[...]
a vedersi corrisposta la somma pari ad _3
€. 887.034,60 oltre interessi moratori dalle ultime fatture fino alla sentenza di appello ed interessi legali, per tutte le causali di cui in premessa e nelle motivazioni poste a sostegno dell'atto di appello, corrispettivo nato dal contratto di appalto, precisamente dall'art. 3) dello stesso, da cui si evince che per il pagamento definitivo, necessita della misurazione delle lavorazioni eseguite dalla _3
, previa richiesta di CTU Tecnica estimativa per la
[...]
valutazione del corrispettivo spettante alla società appellante;
c) per
l'effetto condannare la Controparte_2
pag. 2/40 ora al pagamento della somma pari €. Controparte_1
887.034,60 così come richiesta, emersa dalla verifica corretta della valutazione delle perizie di entrambi i tecnici Ing. e Ing. , Per_1 Per_2
da cui emerge agli atti, che la somma spettante dalla sia superiore CP_3
a quella elargita fino all'atto Notarile di vendita degli appartamenti dell'Immobile B) del complesso immobiliare di Via Delle Azalee in
Sant'Antimo, o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia a seguito della nomina della CTU tecnica estimativa della misurazione del complesso dei lavori realizzati dalla
[...]
; d) Con vittoria di spese legali diritti ed onorari di _3
causa, oltre IVA e cpa se dovuta come per legge, oltre le spese generali nella misura del 15%, per il doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato. Ai fini fiscali si dichiara che il contributo unificato della presente controversia è pari ad €. 2.529,00. In via istruttoria chiede ammettersi i medesimi mezzi di prova ed i testi posti in primo grado e soprattutto la CTU Tecnico estimativa utile a verificare quanto già emerso dal conteggio della perizia anche dell'Ing. Per_1
seppur mancate di alcune valutazioni necessarie al fine di meglio giungere alla valutazione più reale possibile sulla quantificazione dei costi sostenuti dalla Appellante.”;
per l'appellata, “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente l'appello per tutti gli analitici motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 3950/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
pag. 3/40 10.11.2022. Condannare in modo esemplare la società al CP_3
pagamento delle competenze professionali di causa, oltre spese vive anticipate, spese generali, Iva e CPA nella misura di legge in favore della
. Con salvezza di ogni ulteriore precisazione e contestazione CP_1
anche a seguito di ulteriori difese svolte dall'appellante, di istanze istruttorie e deduzioni.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 13.09.2019, la società RT
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la
[...] [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Accertare e dichiarare il diritto della società istante
[...]
a vedersi corrisposto l'importo pari ad €. Parte_3
1.000.000,00 per tutte le causali di cui alla premessa del presente atto, ovvero a titolo di corrispettivo dovuto al contratto di permuta e/o dal successivo contratto di appalto, ovvero ancora a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. ovvero infine quella maggior e o minore somma che l'Onorevole Giudice adito voglia ritenere di giustizia dopo aver espletato la CTU tecnica per la valutazione della misurazione degli immobili al fine di stabile la quantificazione dei costi sostenuti, oltre interessi moratori e legali nonché rivalutazione monetaria fino al soddisfo dalla domanda;
1) Con vittoria dei diritti ed onorari di causa, oltre IVA e cpa come per legge, nonché spese nella misura del 15% come per legge, con distrazione.”.
pag. 4/40 A fondamento della domanda, l'istante esponeva che: “1) la società istante, nel mese di marzo dell'anno 2012, concludeva un accordo verbale con la committente società per la Controparte_1
costruzione di due immobili in Sant'Antimo alla Via della Azalee snc, precisamente la realizzazione di un opificio industriale per la distribuzione di prodotti editoriali;
2) tale opificio era stato autorizzato al sig. nella sua qualità di amministratore Unico della Persona_3
ora Controparte_1 Controparte_2
con Permesso di Costruire N. 114/2009 dal Comune di
[...]
Sant'Antimo e rinnovato con un Nuovo Permesso di Costruire n.
151/2012, .. (ripristinato nella sua validità per eliminazione dei vizi, ex art. 38 del DPR 380/2001); 3) tale accordo verbale tra le predette società, concerneva in un accordo di permuta di uno degli immobili costruendi, e precisamente quello che sarà denominato in seguito corpo
B; 4) tale accordo di permuta verbale tra le parti, mai è stato perfezionato attraverso un contratto, nonostante la società istante operasse come se la permuta fosse attivata, basti notare alla sola documentazione contabile peculiare e specifica riportata dalla
[...]
con dovizia di particolari circa i pagamenti da _3
effettuare e le divisioni accordata tra le parti;
5) tra le predette società, dalla data dal febbraio 2012 in poi, vi è stato solo uno scambio di documentazione inerente le autorizzazioni comunali circa le concessioni edilizie e la documentazione relativa all'affidamento dell'incarico alla società istante quale esecutrice dei lavori;
6) tali documenti sono: a) nomina Ing. , quale coordinatore per la progettazione e Persona_4
per l'esecuzione dei lavori e responsabile della sicurezza in data
pag. 5/40 10/02/2012; b) nomina della impresa di costruzione _3
quale impresa per la realizzazione di un Opificio sito alla Via delle
[...]
Azalee in Sant'Antimo (NA) del 26/02/2012; c) accettazione della società dell'incarico di impresa per l'esecuzione _3
dei lavori in data 27/02/2012; d) comunicazione dei nominativi relativi al coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nonché Direttore dei Lavori nella persona dell'Ing. Per_4
del 28/02/2012; e) consegna da parte dell'Ing. del
[...] Persona_4
Piano di Sicurezza alla del 29/02/212; f) _3
accettazione del Piano di Sicurezza da parte della _3
in data 29/02/2012; g) consegna del Piano Operativo di Sicurezza da parte della all'Ing. del 05/03/2012; h) _3 Per_1
accettazione del Piano Operativo della Sicurezza da parte dell'Ing.
del 06/03/2012; i) dichiarazione della di Per_1 _3
essere in possesso delle assicurazioni INAIL, INPS e Cassa Edile indirizzata alla in data 07/03/2012 sottoscritta per CP_1
accettazione; l) dichiarazione della dei _3
nominativi dei responsabili della sicurezza sul lavoro e nel cantiere alla
DALUIRA S.r.l. del 07/03/2012 sottoscritta per accettazione;
m) comunicazione della al Comune di Sant'Antimo di inizio CP_1
lavori con allegata la comunicazione dell'impresa che segue i lavori e la data di inizio del 01/03/2012, del 07/03/2012 e protocollata al Comune di Sant'Antimo dalla committente in data 19/03/2012 prot. 8878; 7) tra le parti mai vi è stato alcuni tipo di contestazione dovuto all'esecuzione dei lavori, i quali si sono protratti per un periodo di tempo di circa 5
(cinque) anni;
8) la società istante, ha effettuato, infatti, tutti i lavori di
pag. 6/40 costruzione degli immobili A) e B) senza che la Controparte_4
partecipasse ai costi se non in alcuni casi e solo per il corpo A);
[...] Pt_4
9) la società istante, si è fatto carico delle spese della costruzione di tutto
l'immobile, compreso le spese per il calcestruzzo del corpo A del corpo B, nonché di tutte le parti interne quali la realizzazione delle pareti di cemento armato per i vani ascensore e le relative coperture in cemento, nonché le parti esterne come la realizzazione del cavedio lato strada privata, la realizzazione del muro di cinta che divide la proprietà
a.s. dalla proprietà cosiddetta “Spada” muro Controparte_4
di circa 100 metri di lunghezza per circa 5 di altezza di media, nonché tutte la parti in comune che dovevano divedersi tra i proprietari degli altri appezzamenti di terreno confinanti, cioè la società Armani S.r.l. e la
Ralph S.r.l. La si è fatta carico inoltre della _3
realizzazione della strada, della elettrificazione dei cancelli
(precisamente due, uno di ingresso della strada principale a cui si accede
a tutti i terreni delle predette società e l'altro cancello a servizio del corpo A) nonché tutti i sottoservizi presenti e precisamente: rete fognaria, rete idrica, rete elettrica, rete delle comunicazioni, rete di pubblica illuminazione;
10) a seguito dell'esecuzione dei lavori realizzati cosi come stabilito tra le parti, la società istante consegnava ai propri fornitori, alcune cambiali a garanzia dei pagamenti per le forniture fatte per la realizzazione degli immobili, ma purtroppo, non avendo alcun riscontro dalla committente, per i pagamenti Controparte_1
dei lavori eseguiti, l'istante ha subito ben 6 protesti per cambiali rilasciate in favore della per la fornitura del cemento a CP_5
garanzia del pagamento, il primo dei quali il 4 aprile 2017, protesto
pag. 7/40 elevato dal Notaio in Sant'Antimo, nonché altri insoluti da altri Per_5
fornitori che non avevano visto pagate le loro cambiali consegnate dalla società istante a garanzia del debito contratto per la fornitura eseguita presso il cantiere di Via delle Azalee in Sant'Antimo (NA); 11) a seguito del protesto subito dalla l'istante chiedeva alla committente CP_5
il pagamento di quanto sino a quello Controparte_1
momento realizzato per poter far fronte ai debiti contratti per la realizzazione degli immobili di Via delle Azalee in Sant'Antimo, come da incarico della committente;
12) la stessa committente, trovandosi in una situazione di difficoltà economica, così comunicato alla società istante verbalmente, proponeva alla ed alla istante CP_5 [...]
di acquistare alcuni appartamenti realizzati dalla _3
ma di proprietà della Parte_3 Controparte_2
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano in quel momento, al fine di liberare la società istante dal debito contratto per sua esclusiva responsabilità per non aver adempiuto ai pagamenti per l'esecuzione dei lavori, e concedendo di fatto, come da atto notarile, la restante somma che sarebbe avanzata dalla vendita degli appartamenti nella disponibilità della che così facendo, si liberava _3
almeno del debito, piuttosto elevato con la e potendo entrare CP_5
in possesso della differenza economica tra il debito iniziale ed il valore degli immobili venduti;
13) attraverso l'atto Notarile del 12 ottobre 2017 presso il Notaio in Sant'Antimo, Rep. N. 65679, Raccolta N. 23609 Per_5
registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 30/10/2017 al N. 10868 1T, si stabiliva che la avesse un debito nei confronti Controparte_2
della la quale aveva un debito con la _3 CP_5
pag. 8/40 La nell'acquistare i 6 (sei) appartamenti del corpo B) come CP_5
da atto, si accollava il debito che la veva nei Controparte_2
confronti della che visto l'accollo della _3 CP_5
liberava la dall'obbligazione nei suoi
[...] Controparte_2
confronti, mentre tra le due società, e CP_5 _3
vi è stato un riequilibrio dare - avere con un residuo economico a vantaggio della pari ad €. 154.800,00, che la _3
ha regolarmente versato alla CP_5 _3
attraverso cambiali;
14) la somma pari ad €. 154.800,00 rappresenta, la differenza tra il prezzo pattuito per gli appartamenti, che venivano fissati attraverso una perizia giurata dell'Ing. , nella somma pari Per_1
ad €. 304.385,00 iva inclusa, così che la pagava con assegno CP_5
la somma pari ad €. 11.858,00 alla così che Controparte_2
la restante somma pari ad €. 292.800,00 (IVA inclusa), che rappresentava il debito della nei confronti Controparte_2
della come da fattura N. 4 del 5 giugno 2017 pari _3
ad €. 240.000,00 (IVA esclusa), da cui sottrarre la somma pari ad €.
138.000,00 (IVA Inclusa), che rappresentava il debito della
[...]
nei confronti della in modo da annullare il _3 CP_5
debito e costruire di fatto un credito a vantaggio della _3
cosa che è avvenuta con il pagamento a mezzo cambiali pari ad €.
[...]
154.800,00; 15) tale fattura n. 4 del 05/06/2017 dei lavori effettuati, è stata emessa con allegato un capitolato, scritto solo al fine di trovare la soluzione al debito della per compensare il Controparte_2
lavoro realizzato dalla istante al fine di “comporre” la vendita con la in modo da eliminare parte del debito contratto dalla CP_5
pag. 9/40 per la esecuzione dei lavori di costruzione Controparte_2
degli immobili di Via delle Azalee in Sant'Antimo, che certamente non erano e non sono ancora completi nei pagamenti, vista la palese errata valutazione del computo metrico redatto dall'Ing. , confutata Per_1
dalla CTP dell'Ing. (allegata al presente atto) dove si Persona_6
evince chiaramente che nel computo metrico dell'Ing. vi sono Per_1
notevoli errori di valutazione di lavori effettuati e calcolati per di più a prezzi oggettivamente inferiori a quelli pattuiti e di mercato;
16) attraverso la CTP citata e depositata, l'Ing. , mette in risalto che le Per_2
misure indicate nel computo metrico allegato alla fattura n. 4, sono servite, cosi come dichiarato dalla di comune Parte_3
accordo con la a comporre la modalità Controparte_2
economica per stabilire la quantificazione per la vendita degli appartamenti alla ed ottenere come contropartita, la CP_5
liberazione di una quota che sarebbe stata comunque pagata dalla per i lavori effettuati, consentendo anche alla Controparte_2
di ottenere per differenza un ristoro di quanto _3
pagato per la realizzazione degli immobili, permettendo alla
[...]
di poter ottemperare, grazie alle cambiali pari ad €. _3
154.800,00 ottenute dalla di pagare e garantire i fornitori CP_5
non ancora liquidati per le forniture fatte e che avevano anch'essi, cambiali che poi sono risultate insolute;
17) dalla documentazione in possesso della che si allega, si deduce che la _3
stessa ha avuto sin dall'inizio dei lavori alla fine di essi, un esborso economico molto superiore a quanto verificato e stabilito dal “computo metrico non veritiero” utilizzato al solo fine di trovare una toppa alla
pag. 10/40 vendita di appartamenti e trovare la soluzione per l'accollo, poi avvenuto attraverso l'atto notarile di cui al punto 13; 18) dalla documentazione interna della emerge un costo per i soli fornitori _3
pari ad €. 428.974,64 (IVA Esclusa), naturalmente a questa somma è da aggiungere i lavori che sono durati circa 4 anni e ½ (quattro anni e mezzo), con un numero medio di operai sul cantiere pari a 6 (sei), con i relativi pagamenti degli F24 delle tasse e contributi degli stessi, nonché a questo vanno aggiunti tutti i lavori indicati già al capo numero 9), precisamente tutte le parti interne, come la realizzazione delle pareti di cemento armato per i vani ascensore e le relative coperture in cemento, nonché le parti esterne quali la realizzazione del cavedio lato strada privata, la realizzazione del muro di cinta che divide la proprietà
a.s. dalla proprietà cosiddetta “Spada” muro Controparte_4
da circa 100 metri di lunghezza per circa 5 di altezza di media, nonché tutte la parti in comune che dovevano divedersi tra i proprietari degli altri appezzamenti di terreno confinanti, cioè la società Armani S.r.l. e la
Ralph S.r.l, invece la si è fatta carico della _3
costruzione della strada, della elettrificazione dei cancelli (due, uno di ingresso della strada e l'altro a servizio del corpo A) nonché tutti i sottoservizi presenti e precisamente: rete fognaria, rete idrica, rete elettrica, rete delle comunicazioni, rete di pubblica illuminazione, il tutto non presente nel computo metrico a cui fa riferimento l'Ing. nella Per_1
sua perizia e nel computo metrico allegato alla stessa;
19) la
[...]
in data 21/09/2017 ha registrato presso l'Agenzia Controparte_2
delle Entrate un contratto di appalto con allegato un “computo metrico non veritiero” sia nelle misure che nei prezzi, cosi come dimostrato dal
pag. 11/40 CTP nella sua verifica sul posto sugli immobili, ma che, stando alla stima dell'Ing. , non solo non inserisce nulla di tutto ciò, ma allega Per_1
viceversa, delle foto del luogo da cui si evince che tutto ciò che non viene richiamato nel computo metrico è già stato realizzato e quindi non valutato dallo stesso tecnico della sostenendo Controparte_2
di fatto che la deve ancora ottenere una somma _3
economica per la esecuzione dei lavori, che non stati computati e misurati dalla 20) la a Controparte_2 _3
sostegno della propria tesi circa il fatto che il contratto di appalto del 26 gennaio 2012 e registrato solo in data 21/09/2017, è stato scritto in data 14 settembre 2017, come si evince dalla perizia informatica sul PC della società che si allega, dimostra ancora una volta che tutta questa realizzazione di atti e computi metrici, sono stati creati al solo fine di trovare una toppa alla vendita degli immobili alla ma che CP_5
non sarebbe servita per la definizione del saldo della intera operazione immobiliare, in quanto come detto in premessa ai capi n. 3) e 4), questa operazione è nata come permuta e non come contratto di appalto;
21) qualora l'Onorevole giudicante dovesse ritenere valido il contratto di appalto de quo, che non è stato scritto nel 2012 ma solo nel 2017 (come da perizia informatica), dallo stesso si evince che la
[...]
affida alla la costruzione Controparte_2 _3
dell'Opificio sito in Via delle Azalee in Sant'Antimo come da progetti e grafici, così come da P.d.C. del 2009 n. 114, e con modifiche successive e nuove P.d.C. n. 151/2012, precisamente 18 ottobre 2016 (ripristinato nella sua validità per eliminazione dei vizi, ex art. 38 del DPR 380/2001) come documentato nella premessa al punto n. 2, il tutto viene cambiato
pag. 12/40 per costruire, invece, due immobili con ciascuno 9 appartamenti, garage
e locali commerciali allo stesso posto;
22) sempre qualora il Giudice dovesse ritenere corretto e valido questo contratto, stipulato solo per la vendita degli appartamenti, nello stesso contratto all'art. 3 viene chiarita la metodologia per la contabilizzazione delle opere, infatti si dispone che
“La contabilizzazione delle opere, innanzi dette, sarà effettuata “A
MISURA”. Le quantità indicate nella lettera di offerta, allegata alla presente sotto la lettera “A”, devono intendersi presunte. L'importo totale dei lavori, pari ad €. 434.067,84 + IVA (euro quattrocentotrentaquattromilasessantasette/84) indicata nella offerta, potrà subire delle modifiche all'esito dell'esatta misurazione delle opere realizzate, fermo restando i prezzi e la percentuale di sconto sugli stessi accordata.”. Orbene, da ciò si chiarisce che anche nel predetto contratto, viene stabilito che l'importo dei lavori totali dovrà essere verificato e misurato sul totale dei lavori effettuati e che ad oggi nessuna misurazione è stata fatta per la verifica dei lavori effettivamente svolti, chiarendo che anche il collaudo delle opere è stato effettuato già nell'anno 2012 e depositato al Comune con Prot. N. 2122 del 22 gennaio
2013; 23) dalla documentazione a sostegno dell'atto, non sarà difficile capire che la vanta un credito nei Parte_3
confronti della nella sua qualità di Controparte_2
committente i lavori di realizzazione dell'Opificio prima e dei due immobili poi con appartamenti così come da Nuovo Permesso di
Costruire N. 151/2012, precisamente del 18 ottobre 2016, in quanto la stessa non ha più ottenuto la restante somma per i lavori effettuati alla committente lavori anche collaudati e mai Controparte_2
pag. 13/40 contestati; 24) dalla verifica della CTP dell'Ing. , sarà di facile Per_2
comprensione verificare che non potrebbe mai essere veritiero il computo metrico allegato alla fattura n. 4 del 2017, in quanto paradossalmente, tale computo metrico, è pari ad €. 447.710,35 (IVA esclusa), il compiuto metrico dell'Ing. , allegato alla perizia Per_1
giurata per la vendita degli appartamenti, è pari ad €. 434.067,84 (IVA
Esclusa), mentre le sole fatture per le forniture della _3
fino al 30/06/2015 ammontano ad €. 428.974,64 (IVA Esclusa), si
[...]
capirà, dalla sola lettura e verifica delle fatture delle forniture, che non si possono costruire due immobili con 18 appartamenti, 18 box, 4 locali commerciali di 70 mq ognuno e due locali opificio per un totale di 1100 mq ultimati e finiti per il corpo B dalla il piazzale _3
esterno ed una strada di accesso di cento metri con tutti i servizi primari per un valore pari ad €. 447.710,35 (IVA esclusa), oltre al muro di confine con la proprietà “ ” di 100 mt per circa 5 mt di altezza Pt_5
media, dunque, seguendo tutti i pagamenti effettuati e costruiti con l'atto notarile, oltre a quanto già scritto nel punto 9) relativo alle opere in cemento non conteggiate, oltre al costo degli operai con ciò che ne comporta in termini di tasse e di pagamenti di F24, oltre, ad onor del vero, a quello che dovrebbe essere il guadagno dell'imprenditore che si aggira tra il 25%ed il 30% del costo delle opere;
25) la società
[...]
di fatto non solo non è stata saldata della parte restante _3
così come da computo metrico della stessa che ha fornito alla
[...]
ma ad oggi non è riuscita a verificare in Controparte_2
contraddittorio la misurazione delle opere realizzate al fine di poter trovare una soluzione dal pagamento di quanto dovuto, escludendo ciò
pag. 14/40 che la a già pagato per una parte delle opere Controparte_2
realizzate; 26) dalla perizia Tecnica di Parte, l'Ing. , ha potuto Per_2
verificare da un contratto d'Appalto del 26/01/2012 registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Napoli3 in data 21/09/2017 (poco prima della stipula dell'atto Notarile di vendita ed accollo debito avvenuto in data 12 ottobre 2017) a cui fa riferimento l'Ing. , emergono una serie di Per_1
incongruenze, a dimostrazione che sia nel predetto contratto di appalto sia nel computo metrico allegato, entrambi riguardanti solo le parti strutturali (scavo e opere in cemento armato), le quantità risultano inferiori a quelle realmente riscontrabili e riscontrate sul posto all'atto del sopralluogo dell'Ing. , consulente di parte della Per_2 [...]
con ulteriori opere realizzate dalla _3 _3
in cemento armato già descritte nel punto 9), oltre al fatto che il
[...]
solo scavo per la realizzazione delle fondamenta, diversamente da quanto scritto nel computo metrico dell'Ing. , è nettamente Per_1
superiore, come dimostrato dalla comunicazione di riutilizzo di Terre e
Rocce da Scavo della società che ha ritirato il terreno (si allega comunicazione avvenuta al Comune di Sant'Antimo in data 06/03/2012 prot. 1803); 27) il valore del computo metrico utilizzato per la vendita degli appartamenti ed allegato alla fattura n. 4, ed il contratto scritto poco prima dell'atto di vendita degli appartamenti alla CP_5
aveva come finalità quella di giustificare la fattura, che non era il saldo dell'opera, soprattutto per gli aspetti tecnici e quantitativi, come dimostrato dalla perizia e si dimostrerà facilmente in corso di giudizio;
28) a riscontro della veridicità circa il non veritiero computo metrico e per di più del contratto che sarebbe stato sottoscritto dalla CP_3
pag. 15/40 il 26/01/2012 e dalla ma _3 Controparte_2
registrato, solo il 21/09/2017, venti giorni prima del contratto Notarile di passaggio di proprietà dei sei appartamenti alla e del CP_5
relativo accollo del debito della he aveva nei Controparte_2
confronti della si evidenzia ancor di più che tale _3
documentazione, è stata preparata al solo fine di trovare la formula economica a giustificazione dei passaggi per l'accollo del debito e per la vendita degli appartamenti;
29) dalla perizia dell'Ing. , Persona_6
emerge che la valutazione degli immobili costruiti dalla
[...]
ammontano ad €. 1.323.179,98 oltre IVA come per _3
legge, oltre al ponteggio e Gru che sono stati fermi nel cantiere, per un importo pari ad €. 30.000,00 oltre IVA, il tutto riportato nelle conclusioni della CTP dell'Ing. ; 30) tra la società istante e il committente, Per_2
precisamente con il precedente socio ed amministratore della società istante sig. , vi era di fatto un accordo verbale e non Controparte_6
scritto, sulla costruzione degli immobili oggetto della richiesta di completamento del pagamento, a saldo di quanto effettivamente costruito e presente in Sant'Antimo alla Via delle Azalee dalla istante, in quanto sin dall'inizio del rapporto lavorativo, così come commissionato in data 26/02/2012, si è sempre fatto riferimento ad un contratto di permuta da perfezionare nei tempi successivi e prima della conclusione degli immobili nonché prima del collaudo, stabilendo che il copro di B sarebbe spettato alla una volta completato _3
l'immobile al grezzo e che il copro A sarebbe spettato alla
[...]
la quale avrebbe completato i lavori del proprio Controparte_2
immobile, partecipando alle sole spese delle parti esterne in comune;
31)
pag. 16/40 tali immobili vengono identificati con la denominazione corpo A e corpo
B, precisamente, il corpo A è quello situato all'ingresso della strada privata e che insite sulla Via delle Azalee snc, mentre il corpo B è quell'immobile immediatamente alle spalle del corpo A, il tutto documentato anche dalla CTP che si allega;
32) la società istante, completa il lavoro di costruzione degli immobili nello stato di fatto di fatto in cui oggi si trovano, e che gli stessi vengono successivamente collaudati secondo legge;
33) la società istante ad oggi non si trova né il corpo B di proprietà con un contrato di permuta né il saldo dei lavori svolti dalla istante così come meglio specificato nella relazione del
Consulente Tecnico di Parte Ing. senza alcuna motivazione logico Per_2
giuridica, nonostante la stessa abbia Controparte_2
depositato e registrato un contrato di appalto tra privati in data
21/09/2017 presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli3; 34) ad oggi, per mera responsabilità della società l'istante si Controparte_2
trova in una condizione economica complessa per unica ed esclusiva responsabilità della dovendo far fronte ad Controparte_2
una situazione debitoria, nettamente inferiore a quanto dovrebbe incassare dalla committente a saldo del lavoro svolto, visibile e non contestato, non ricevendo né la permuta del corpo B come inizialmente pattuito verbalmente e verificabile dai comportamenti relativi ai pagamenti di alcune forniture, disconoscendo il contratto verbale con il computo metrico reale in possesso della Controparte_2
volendo far valere viceversa, così come da comportamenti concludenti, il contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, comunque senza rispettare neanche ciò a cui la fa riferimento Controparte_2
pag. 17/40 come si legge all'art. 3 del predetto contratto! 35) la società istante ha subito un Ricorso per Fallimento per debiti contratti con la Cassa Edile a seguito del mancato pagamento della realizzazione degli immobili, a tutt'oggi ancora in corso di verifica;
36) qualora il contratto di appalto registrato dalla sia considerato Controparte_2
dall'Onorevole Giudicante valido in quanto registrato, la committente deve considerare un computo metrico nuovo da misurarsi, esattamente così come scritto nel contratto medesimo e dunque, consentendo ad un
CTU di verificare lo stato dell'arte degli immobili realizzati dalla
[...]
verificando la misura dei lavori effettuati così come _3
previsto anche dal contratto all'art. 3 che la committente ha registrato e valutando il valore degli immobili allo stato in cui sono stati consegnati e collaudati oltre ad una serie di lavori successivi al collaudo, sottraendo naturalmente, quanto già pagato alla esecutrice dalla committente;
37) da tutto quanto detto e documentato emerge un debito maturato dalla committente ei confronti della istante Controparte_2 [...]
, a seguito di una palese ed errata _3
valutazione delle misure degli immobili e della parti esterne come meglio specificato nei precedenti punti e previsti come verifica dal contrato all'art. 3; 38) la società istante, a seguito dei mancati pagamenti per i lavori effettuati, e per la mancata intestazione del corpo B, intende far valere il proprio diritto di credito nato dalla costruzione degli immobili, considerando di fatto l'accordo tra le due società quale contratto di appalto tra privati;
39) che attraverso la CTP è emerso che la CP_2
deve alla , una somma pari
[...] _3
ad €. 1.000.000,00 oltre interessi moratori e legali, per le opere
pag. 18/40 realizzate al fine di perfezionare il pagamento a seguito della realizzazione degli immobili di Via delle Azalee in Sant'Antimo (NA) come meglio precisato nella premessa al punto 1) e 2); 40) la CTP, ha documentato tutti i lavori effettuati e ha eliminato tutto quanto già pagato dalla alla 41) ad oggi, CP_2 _3
l'istante si trova in stato di difficoltà, vedi la messa in Liquidazione della società, ricorso per Fallimento, provocato dal comportamento della che oltre a non aver pagato quanto dovuto alla società CP_2
istante, come dimostrato dagli atti che si depositato ed aver abbondantemente spiegato nel presente atto, la si trova CP_2
nella condizione di non aver rispettato il contratto a cui la stessa società fa riferimento, qualora fosse valido e di trovarsi nella condizione di vantaggio per indebito arricchimento, in quanto il predetto arricchimento consiste nel risparmio del costo non sostenuto dalla per la realizzazione degli immobili, documentato dalla CP_2
CTP che si allega, del tutto ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito è stata tratta tutta a vantaggio della committente resa verificabile dal fatto che gli immobili si CP_2
trovano nello stato di fatto e di diritto in cui l'ha lasciata la
[...]
prima della Liquidazione, e che ad oggi non è stato _3
effettuato alcun pagamento circa la quota rimanente delle spese sostenute per la realizzazione degli immobili di proprietà dalla CP_2
.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la nella CP_2
predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda e pag. 19/40 sollecitandone il rigetto. In particolare, la convenuta deduceva che la vicenda sottesa alla domanda si inseriva nell'ambito di una fattispecie ben più complessa, scaturita da condotte penalmente rilevanti poste in essere, ai danni dei soci della , ( e CP_1 Parte_6
, da , rappresentante p.t. della Persona_3 Controparte_6
al tempo del contratto di appalto azionato, e da CP_3 CP_7
(soggetto esterno alla società). In proposito, la convenuta rilevava che, in ordine a tali condotte, pendeva, ai danni dei predetti e CP_6
innanzi al Tribunale di Napoli Nord, il procedimento penale n. CP_7
35674/18 RGNR – DDA e 644/19 Mod. 16, concernente i reati di violenza privata e tentata estorsione, entrambi aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso (art. 416 bis 1 c.p., già art. 7 legge 203/91), in quanto gli imputati, nell'anno 2017, mediante una serie di violenze e minacce, avevano costretto i soci della alla cessione di parte CP_1
degli immobili per l'edificazione dei quali era stato stipulato il contratto di appalto posto a base della domanda.
Secondo la convenuta, la ricostruzione dei fatti sottesa alla citazione era difforme dal reale svolgersi degli accadimenti, atteso che: nell'anno
2012, tra la , proprietaria committente, e la ditta CP_1 CP_3
esecutrice rappresentata a quel tempo dal era stato stipulato CP_6
un contratto di appalto, per un valore pari ad € 434.067,83 + iva
(derivante da € 526.142,83 + iva, scontato del 17,5%), per la costruzione al grezzo di due fabbricati, distinti come palazzina A e B, in
Sant'Antimo (NA) alla via Delle Azalee;
terminata la costruzione degli scheletri dei due corpi di fabbrica, consistenti in un totale di 18
pag. 20/40 appartamenti, altrettanti box auto e diversi locali commerciali, erano state via via aggiunte parziali lavorazioni di finitura extracontratto;
i lavori, oggetto del contratto di appalto, relativi alla costruzione al grezzo delle due “stecche” di fabbricati, si concludevano già nel novembre del 2012, ma il rapporto con si protraeva fino al CP_6
2017 poiché, medio tempore, sia su sue sollecitazioni sia per esigenze specifiche della e della società , sempre CP_1 Parte_7
riconducibile alla proprietà dell'odierna convenuta, venivano commissionate alla altre parziali lavorazioni, per tipologie ed CP_3
importi variabili e pattuiti di volta in volta in base agli interventi da realizzare;
i lavori eseguiti erano sempre stati puntualmente onorati;
da ultimo, con fattura numero 4 del 05.06.2017 di importo pari ad €
240.000 + iva, la società chiedeva il pagamento del saldo delle CP_3
opere eseguite;
nella fase finale del rapporto, si assisteva all'intromissione, nello stesso, di , autore di condotte CP_7
connotate da metodi mafiosi, oggetto di denuncia sporta dai soci della
; , in occasione di incontri in luoghi isolati CP_1 CP_7
organizzatigli da , nel periodo da febbraio ad Controparte_6
ottobre 2017, aveva più volte minacciato i soci della di mali CP_1
ingiusti e di morte se non gli fosse stata trasferita, a soggetti da lui di volta in volta indicati, un'intera stecca di fabbricato, garage e locali commerciali compresi;
per evitare di incorrere nei mali ad essi minacciati, i soci della decidevano di chiudere la contabilità con CP_1
la e di trasferirle in pagamento gli appartamenti che il CP_3 CP_7
voleva; a questo punto, redigeva uno stato finale Controparte_6
dei lavori ed emetteva la relativa fattura n. 4 del 05/06/17, per pag. 21/40 l'importo residuo, rispetto a quanto aveva già ricevuto durante i lavori, di € 240.000 + IVA;
dopo una lunga trattativa con il che agiva CP_6
in nome del i due soci cedevano alla imposizione di trasferire ben CP_7
6 appartamenti e 6 garage della stecca di fabbricato individuata con la lettera B, il cui reale valore di mercato, benché periziato fortemente al ribasso per evitare accertamenti del Fisco che avrebbero aggiunto al danno la beffa, era nettamente superiore all'importo dovuto alla CP_3
e cioè ad € 240.000 oltre iva;
la cessione degli immobili, sempre per volontà dei predetti e che intendevano scongiurare il CP_7 CP_6
rischio di un sequestro di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, era operata in favore della società CP_5
rappresentata da , a parziale compensazione di un Controparte_8
credito da forniture dalla stessa vantato nei confronti della per la CP_3
quale, dalla vendita degli immobili, si generava, altresì, un introito di circa 154.000 euro pagato con cambiali;
in sede penale la linea difensiva del era stata più volte modificata e, tra le varie tesi CP_6
difensive elaborate per sottrarsi alle conseguenze dei gravi reati commessi, figurava, da ultimo, quella sottesa all'atto di citazione;
il credito oggetto di domanda era insussistente e la stessa società attrice, fortemente indebitata con il Fisco, era stata svuotata di ogni attività, avendo il continuato l'azienda sotto l'egida di altra CP_6
compagine societaria, la unipersonale, mentre l'attrice era stata CP_3
oggetto di cessione, in favore di , operaio che Parte_2
aveva sempre lavorato alle dipendenze della stessa, alla cifra di soli €
15.000,00, pagata con rateizzo mensile;
mai era stata convenuta alcuna permuta, in favore della a pagamento dei lavori di realizzazione CP_3
pag. 22/40 dei fabbricati, avendo, , manifestato una semplice Controparte_6
disponibilità ad accettare, nel caso a fine lavori fosse residuato un proprio credito, il controvalore in appartamenti;
la aveva CP_1
sempre pagato tempestivamente le fatture dei lavori emesse dalla le quali recavano inequivoci riferimenti al contratto di appalto;
CP_3
peraltro, la tesi dell'esistenza di un credito residuo in capo ad era CP_3
contraddetta dal tenore dell'atto notarile di trasferimento degli immobili, nel quale non era fatto cenno alcuno all'esistenza di un accordo di permuta a favore della e quest'ultima aveva finanche CP_3
dichiarato di essere stata interamente soddisfatta;
la documentazione contabile, prodotta dalla a dimostrazione del proprio preteso CP_3
credito, consisteva in fatture per forniture prive di indicazione specifica relative al cantiere di via Delle Azalee e, comunque, inattendibili, essendo i lavori strutturali per tale cantiere stati ultimati a novembre 2012; la stessa perizia di parte, posta a fondamento della citazione, riportava come eseguite lavorazioni che lo erano solo in parte o che non erano nemmeno esistenti;
inoltre, il computo metrico depositato dall'attrice, coincidente con quello prodotto in sede penale dinanzi al Tribunale del Riesame, differiva profondamente dal computo metrico “reale”, che lo stesso aveva redatto prima di CP_6
emettere la fattura n. 4/17 di chiusura della contabilità; nella documentazione depositata dal nell'ambito del giudizio CP_6
penale e, poi, posta a fondamento della domanda, i prezzi erano notevolmente più alti rispetto a quelli del contratto di appalto e del computo metrico finale “reale” e le voci delle opere scomposte in sottovoci, creando una moltiplicazione dei prezzi che faceva lievitare il pag. 23/40 costo finale della stessa tipologia di lavorazione;
inoltre, la contabilità prodotta in sede penale riportava lavorazioni che non erano state effettuate, come, ad esempio, l'intonaco rasante all'esterno dei locali commerciali A e B, le tompagnature esterne del fabbricato A ai piani superiori, che risultavano fatte solo per i paramenti esterni e non per quelli interni, il masso di pendenza al tetto del corpo A, che era stato realizzato solo in piccola parte e non interamente,
l'impermeabilizzazione al tetto del corpo di fabbrica A, per niente realizzato, mentre per quello B era stato fatto in maniera parziale, i tramezzi del corpo A, non realizzati;
nel SAL allegato all'atto di citazione, inoltre, sebbene alcune delle opere riportate nel SAL prodotto in sede di riesame non figuravano più, tuttavia, continuavano ad essere riportate le impermeabilizzazioni al tetto e i massi di pendenza al tetto del corpo A che non erano stati mai realizzati;
inoltre, le voci delle lavorazioni risultavano artificiosamente scomposte e alcune diminuivano nelle misure ma crescevano nel prezzo, mentre per altre (quelle non più rilevabili, quali ad esempio il terreno scavato, il cavedio, le membrane in pvc), crescevano le misure pur restando invariati i prezzi, comunque più alti rispetto a quelli realmente praticati dal ponte;
venivano inserite nuove lavorazioni che nel primo SAL non c'erano, come le tramezzature del locale commerciale A
o altre che comunque erano state realizzate in economia dalla
; tutto ciò al fine di far lievitare ancora di più il saldo Parte_7
del secondo che, a dispetto dell'importo del primo, pari a Parte_8
1.100.000 € circa, passava addirittura ad 1.350.000 € circa;
entrambi i suddetti documenti riportavano dati falsi ed inesatti;
la con il CP_3
pag. 24/40 concorso di e , attraverso una Controparte_6 Parte_2
totale mistificazione dei rapporti negoziali con i soci della , CP_1
cercava di indurre in errore, mediante la produzione di documenti falsi, il magistrato civile affinché fosse riconosciuto un credito, in realtà inesistente, in favore della parte attrice;
del resto, lo stesso CP_6
, nel corso dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al Gip, aveva
[...]
dichiarato di non vantare altre ragioni di credito e di essere, invece, egli debitore dei soci della per 200.000 €; nello stesso CP_1
interrogatorio, affermava, altresì, che gli appartamenti, CP_6
trasferiti alla avevano un valore unitario tra i 60 e gli 80 CP_5
mila euro, con ciò confermando la natura estorsiva dell'intera operazione, atteso che 6 appartamenti, dal valore oscillante tra i 360 ed i 480 mila euro, cui doveva aggiungersi il valore di oltre 100 mila euro di 6 box auto, erano stati invece ceduti dalla a pagamento CP_1
di un credito della pari a circa 240 mila euro. CP_3
In ragione di tali rilievi, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositate dall'attrice le memorie di cui ai numeri 1 e 3 di tale norma e dalla convenuta le tre memorie di cui ai numeri 1, 2, 3 della medesima norma, ritenuta la superfluità di ogni attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
5.07.2022, alla quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex. artt. 190 c.p.c..
pag. 25/40 All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna la , in _3
p.l.r.p.t., alla integrale refusione delle spese di lite in favore della che liquida in euro 15.659,00 per compensi, Controparte_2
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, la interponeva appello, _3
mediante citazione tempestivamente notificata in data 17.12.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi, con comparsa depositata il 22.03.2023, la
[...]
, nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava CP_2
l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 27.03.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
21.03.2025.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 24.03.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle pag. 26/40 parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e dall'appellata anche la memoria di replica, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, in via preliminare, inquadrava la pretesa di parte attrice nell'alveo dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.. Quindi, riteneva la domanda infondata in quanto carente dei requisiti necessari alla sua proposizione.
In particolare, per quanto riguarda la giusta causa delle attribuzioni patrimoniali, il Giudice rilevava che la convenuta aveva depositato il contratto di appalto, redatto in forma scritta e registrato all'Agenzia delle Entrate, stipulato dalla e dalla . CP_3 CP_1
In relazione al rapporto contrattuale esistente tra le due società, il
Giudice, rilevava che “l'atto notarile di compravendita del 12.10.2017, in cui le parti effettuavano una ricognizione del rapporto commerciale intercorrente tra la e la , assume un ruolo dirimente ai fini CP_3 CP_1
dell'accertamento in ordine all'azionata pretesa creditoria. Infatti, in tale atto pubblico (punti 2a e 2b), le parti riconoscevano formalmente le somme corrisposte (nell'ambito dell'appalto) fino alla data di stipulazione della compravendita, sancendo nel dettaglio che alla società appaltatrice fossero stati versati € 207.210,30 dalla committente CP_3
e che, pertanto, quest'ultima dovesse corrispondere in favore CP_1
pag. 27/40 dell'odierna attrice l'importo residuale di € 240.000,00 (punto 2c). Tale contratto, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700
c.c.). Inoltre, all'art. 3 dell'atto pubblico di compravendita, alla luce dell'assunzione del debito da parte della , l'odierna attrice aveva CP_5
espressamente liberato la dall'obbligazione di pagamento di euro CP_1
240.000,00 di cui al punto 2c della premessa (al cui saldo la era CP_1
originariamente tenuta)”.
Inoltre, il Tribunale evidenziava come non solo esisteva un valido titolo che giustificava le attribuzioni patrimoniali fondanti la pretesa creditoria ma che il pagamento del prezzo, quale corrispettivo dell'esecuzione dei lavori dedotti nel contratto di appalto, era avvenuto con regolarità.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante, nell'impugnare la sentenza, deduceva che il Tribunale si era erroneamente pronunciato unicamente sulla domanda di indebito arricchimento, che era stata proposta solo in via subordinata, avendo omesso del tutto di statuire in relazione alle domande, proposte in via principale, basate sul titolo contrattuale.
L'appellante sosteneva, infatti, di non avere disconosciuto l'esistenza del contratto di appalto, ma di aver chiesto di accertare l'“errata
pag. 28/40 valutazione della misurazione dei lavori realizzati dalla
[...]
dall'Ing. , il quale ha depositato una perizia su cui è CP_3 Per_1
stata effettuata la misurazione parziale degli immobili, nonché, una mancata valutazione economica conseguente alle stesse misurazioni che lo stesso ha effettuato, come si dimostrerà, perizia poi utilizzata dal
Notaio per definire il valore della compravendita degli appartamenti precisamente sei (6) appartamenti del fabbricato ..”.
Nel lamentare, quindi, il vizio di omessa pronuncia su parte della domanda proposta in primo grado, l'appellante sosteneva che: il contratto di appalto, sebbene esistente, era servito al solo scopo “di giustificare il contratto notarile di compravendita con la funzione specifica di far rientrare di parte delle somme spese per la costruzione la mentre la , non aveva pagato null'altro che _3 CP_1
quanto dimostrato nell'atto stesso notarile e riportato dal Notaio”; con la citazione, era stato chiesto di procedere alla corretta applicazione del contratto di appalto, e, in specie, dell'art. 3 dello stesso, nel quale si prevedeva che si trattava di appalto a misura, con indicazione di un valore presunto;
il Giudice non aveva considerato che, con la domanda, si era inteso dedurre e dimostrare che la perizia a firma dell'ing.
, richiamata nel rogito notarile, non conteneva la valutazione Per_1
corretta delle opere realizzate dalla peraltro, la citata perizia CP_3
operava una valutazione parziale, riferita a soli sei appartamenti di una delle due palazzine di cui si componeva il fabbricato;
inoltre, la medesima perizia aveva riportato un valore presunto del terreno, inferiore a quello reale, che risultava dallo stesso rogito notarile e che pag. 29/40 aveva condizionato pesantemente la stima finale in danno di essa appellante;
l'ing. , nel procedere alla stima, aveva applicato una Per_1
riduzione, sul valore determinato, del 30%, per tenere conto del fatto che si trattava di un immobile al grezzo;
tuttavia, lo stesso ingegnere aveva applicato tale decurtazione anche rispetto ai locali del piano terreno e cantinato che, invece, risultavano ultimati;
la perizia non operava alcun accenno alle aree di pertinenza esclusiva del complesso edilizio, a quelle di pertinenza non esclusiva, realizzate dalla ed CP_3
aventi una notevole incidenza economica;
il contrato di appalto del
26/01/2012 era chiaramente incompleto e non corrispondeva a quanto realmente realizzato;
infatti lo stesso riguardava solo le opere strutturali e, in base all'art. 3, le misurazioni riportate nel computo metrico allegato erano solo presunte, dovendosi il costo finale determinare sulla base delle opere effettivamente eseguite;
nella perizia non venivano riportati il piano terra con i locali Per_1
commerciali completi, il piano interrato finito, le aree comuni realizzate dalla ed altre opere da questa eseguite;
quindi, CP_3
operando il giusto conteggio, tenendo conto dei lavori effettivamente realizzati, risultava l'omessa contabilizzazione di lavori per ben €.
954.024,60; l'atto notarile era relativo alla sola vendita degli appartamenti in favore della , la quale si accollava un debito non CP_5
corrispondente a quello complessivamente esistente in capo alla
; sussisteva la necessità di disporre una CTU, immotivatamente CP_1
non ammessa dal primo Giudice, al fine di chiarire i diversi valori espressi dall'ing. e dall'ing. , consulente di essa Per_1 Per_2
appellante.
pag. 30/40 § 5.
L'appello è infondato, pur imponendo di integrare la motivazione dell'impugnata sentenza, dal momento che, effettivamente, il primo
Giudice ha ricondotto la pretesa, sottoposta al suo vaglio, alla fattispecie dell'azione di ingiustificato arricchimento, sebbene, nell'atto di citazione, l'attrice avesse, in via principale, invocato l'accertamento di un suo credito nascente dal dedotto parziale inadempimento contrattuale della , che, per estinguere un debito nascente dal CP_1
contratto di appalto intercorso tra le parti, aveva trasferito alla la CP_3
proprietà di alcuni immobili dalla medesima edificati.
Ciò posto, osserva la Corte che la domanda proposta dall'odierna appellante, attrice originaria, ancorché riqualificata come azione di preteso inadempimento contrattuale, sia infondata.
Ed in effetti, con atto per Notaio del 12.10.2017, la Persona_7
e la definivano i reciproci rapporti relativi al contratto di CP_3 CP_1
appalto, tra di esse intercorso, avente ad oggetto l'edificazione, di un fabbricato, all'interno del fondo sito in S. Antimo, via delle Azalee, di proprietà della . CP_1
In particolare, al punto 2c) della premessa di tale contratto, le parti concordemente dichiaravano che la , quale committente del CP_1
contratto di appalto, aveva, a quella data, ancora un debito di euro
292.800,00, Iva inclusa, nei confronti dell'appaltatrice, debito CP_3
che risultava dalla fattura n. 4 del 5.6.2017 emessa dalla medesima
CP_3
pag. 31/40 A questo punto, poi, le parti, al fine di estinguere contestualmente sia il debito della verso la che quello, pari ad euro 138.503,85, CP_1 CP_3
nascente da forniture di calcestruzzo, della verso la CP_3 CP_5
convenivano che: con il rogito in esame, la trasferiva alla CP_1 CP_5
la proprietà di sei appartamenti e sei box auto, ubicati all'interno del fabbricato identificato dalla lettera B, di via delle Azalee, in S. Antimo, del complessivo valore di euro 304.385,00; la pagava tale CP_5
prezzo, in parte, mediante accollo del debito della verso la CP_1 CP_3
la quale espressamente liberava la dall'obbligazione esistente a CP_1
carico della stessa in forza del contratto di appalto;
in tal modo, la estingueva il debito che aveva verso la la quale, a sua CP_1 CP_3
volta, non solo estingueva il debito nei confronti della , ma CP_5
acquisiva, verso quest'ultima, un'ulteriore ragione di credito di euro
154.800,00, che, a detta della la onorava mediante CP_3 CP_5
l'emissione di cambiali.
Tanto premesso in fatto, occorre, anzitutto, rilevare che il verificarsi, nell'ambito di tale complessa vicenda negoziale, di fatti penalmente rilevanti, posti in essere dall'allora legale rappresentante della CP_3
, in concorso con in danno dei soci Controparte_6 CP_7
della - fatti in relazione ai quali, come dedotto dall'appellata, CP_1
nelle more del presente giudizio, sarebbero intervenute anche pronunce di condanna a carico dei predetti imputati –possa, da questa
Corte, essere solo in parte utilmente apprezzato, non avendo l'appellata prodotto le sentenze emesse in sede penale, cui ha inteso riferirsi, ed emergendo dalla documentazione agli atti la sola pendenza,
pag. 32/40 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, del procedimento penale n.
35674/2018 RGNR – 644/2019 RG, per i contestati reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, violenza privata, tentata estorsione.
Nondimeno, dal decreto che disponeva il giudizio immediato a carico del e del e dal verbale relativo all'interrogatorio di CP_6 CP_7
garanzia, reso dal dinanzi al GIP di Napoli in data 10.10.2018, CP_6
si ricava che, effettivamente, il trasferimento immobiliare oggetto del rogito notarile dinanzi richiamato sia stato, secondo le indagini compiute dalla magistratura requirente, il frutto di condotte penalmente illecite poste in essere dagli imputati in danno dei soci della , risoltesi nel costringere gli stessi a trasferire ad un terzo, CP_1
scelto dagli imputati, (la ), la proprietà dei predetti immobili CP_5
(appartamenti e box) facenti parte di uno dei due fabbricati di via delle
Azalee, S. Antimo.
Quanto precede, induce, già in prima battuta, ad apprezzare come palesemente inattendibili le doglianze dell'appellante, tese a sostenere che la stima dei cespiti, oggetto dell'atto di trasferimento dalla CP_1
alla , sia stata realizzata addirittura a discapito del maggiore CP_5
credito che la vantava verso la , nascente dal contratto di CP_3 CP_1
appalto.
Se, infatti, come si legge nel capo di imputazione a carico del CP_6
e del il trasferimento degli immobili, di cui al sopra richiamato CP_7
rogito notarile, in favore della , acquirente scelto dal era CP_5 CP_7
stata la conseguenza delle gravi minacce poste in essere dagli imputati pag. 33/40 in danno dei soci della , è arduo anche solo ipotizzare che la CP_1
stima economica dei cespiti alienati sia stata eseguita in danno della di cui il era all'epoca l'amministratore. CP_3 CP_6
Del resto, la pretesa sottostima, del valore delle opere realizzate da in esecuzione del contratto di appalto, non ha ricevuto alcun CP_3
significativo conforto istruttorio, non potendosi, a tal fine, valorizzare la sola perizia di parte, peraltro nemmeno giurata, a firma dell'ing.
, prodotta in primo grado dalla per l'evidente ragione che, Per_2 CP_3
come noto, la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 20821 del 26/09/2006;
Sez. 3, Sentenza n. 2063 del 29/01/2010; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021).
Né, invero, giova all'appellante invocare il contenuto delle deposizioni rese, nell'ambito del suddetto procedimento penale, dal teste Per_4
, ingegnere, redattore della perizia di stima richiamata nel rogito
[...]
notarile di cui si è detto, deposizioni delle quali l'appellante depositava una copia unitamente alle note di trattazione scritta del 30.3.2023.
Invero, premessa l'utilizzabilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle copie del verbale relativo alla citata deposizione, trattandosi di una prova che si è formata in sede penale in data 20.1.2023, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, merita rimarcare che il teste , nel Per_1
corso dell'escussione, forniva chiara ed attendibile spiegazione dei criteri tecnici cui si era attenuto nella stima degli immobili oggetto di trasferimento dalla alla . CP_1 CP_5
pag. 34/40 In particolare, il teste precisava che la necessità di procedere alla stima sorgeva in quanto, ai fini della stipula dell'atto di trasferimento, si imponeva l'indicazione del valore dei beni da alienare e che mai nessuno (in specie, i soci della ) gli aveva sollecitato di indicare CP_1
valori diversi da quelli che lo stesso, secondo le sue cognizioni ed in applicazione di metodi tecnici di valutazione, aveva riportato nell'elaborato a sua firma.
Riguardo, poi, alle contestazioni di metodo, mosse dalla difesa dell'appellante alla stima dell'ing. , tese a fare emergere una Per_1
sottovalutazione dell'importo spettante alla il teste, in sede CP_3
dibattimentale, chiariva in maniera esaustiva che la valutazione ad esso affidata ineriva il valore di un fabbricato che, in quel momento, era allo stato grezzo, e che, per giungere al risultato esposto nella perizia, era partito dal valore di mercato, considerando, quindi, tutte le opere di finitura indicate dall'appellante ed asseritamente non valorizzate nella predetta perizia (cfr. in particolare, pag. 54 del verbale relativo alla deposizione testimoniale de qua, allegata alle note depositate dall'appellante il 30.3.2023).
A quanto osservato giova, poi, soggiungere che, comunque, nel rogito notarile del 12.10.2017, la per effetto del trasferimento operato CP_3
dalla in favore della e dell'assunzione, da parte di CP_1 CP_5
quest'ultima, del debito nascente dal contratto di appalto, liberava da tale debito, dichiarando che di esso avrebbe risposto CP_1
esclusivamente la (cfr. art. 3 del contratto in esame). CP_5
pag. 35/40 Se si considera, altresì, che, nella premessa del medesimo rogito, le parti stabilivano che la misura del debito residuo della verso la CP_1
nascente dal contratto di appalto per il fabbricato di via delle CP_3
Azalee, era determinato sulla scorta della contabilità della che, CP_3
nella fattura n. 4 del 5.6.2017, esponeva un credito a saldo di euro
292.800,00, l'assunto, sotteso alla domanda azionata in giudizio dalla dell'esistenza di un maggiore credito residuo, ulteriore rispetto a CP_3
quello estinto in forza dell'atto dell'ottobre 2017, è insostenibile.
A tal fine, infatti, la avrebbe dovuto agire per fare accertare il CP_3
carattere parzialmente simulato del rogito notarile de quo e della dichiarazione liberatoria da essa resa nel contesto di tale atto.
Diversamente, infatti, non è dato comprendere come l'odierna appellante possa pretendere di porre nel nulla l'efficacia liberatoria della dichiarazione rilasciata all'art. 3 del rogito, di cui dinanzi si è dato conto.
Peraltro, l'assunto dell'appellante, basato sulla dedotta inattendibilità della perizia dell'ing. , è chiaramente avversato dall'ulteriore Per_1
considerazione per cui, all'art. 3 dell'atto notarile in esame, le parti espressamente convenivano in ordine al valore degli immobili oggetto di trasferimento, determinato avuto riguardo allo stato ancora al grezzo del fabbricato in corso di costruzione e quantificato sulla scorta della perizia di stima a firma dell'ing. . Persona_4
La circostanza che il consenso delle parti si sia formato anche in base a quanto il suddetto tecnico aveva esposto, nella perizia a sua firma, in pag. 36/40 merito al valore del fabbricato al grezzo ed a quello degli immobili trasferiti dalla alla , porta a ritenere che la pretesa CP_1 CP_5
creditoria azionata in giudizio, in assenza di una domanda volta a porre nel nulla la validità tra le parti del vincolo negoziale nascente dal rogito notarile, sia destinata inevitabilmente al rigetto.
Non meno rilevante, ai fini in esame, è, poi, che, in sede di interrogatorio di garanzia reso dinanzi al GIP di Napoli in data
10.10.2018, nell'ambito del procedimento penale n. 22313/17 R.G. –
13722/16 R.G.N.R., , che all'epoca del sopra citato Controparte_6
rogito notarile rivestiva la carica di legale rappresentante ed amministratore unico della dichiarava che, oltre ai sei CP_3
appartamenti ed ai sei box oggetto di trasferimento in favore della
, la non aveva diritto di ricevere altro dalla e che CP_5 CP_3 CP_1
l'odierna appellante era finanche debitrice verso la di circa CP_1
duecentomila euro (cfr. pag. 12 del verbale relativo all'interrogatorio, allegato alla produzione telematica dell'appellata sub. n. 15).
Da ultimo, risulta da rigettare, siccome chiaramente esplorativa, la richiesta dell'appellante di nomina di una CTU, cui affidare l'incarico di quantificare il preteso credito residuo nascente dal contratto di appalto. Tale istanza non può trovare ingresso difettando, in radice, per quanto dinanzi esposto, il presupposto per potere riconoscere, in capo ad a titolo di residuo corrispettivo del contratto di appalto, CP_3
una ragione di credito ulteriore, rispetto a quella, già interamente soddisfatta, oggetto dell'accordo consacrato nel citato rogito notarile del 12.10.2017.
pag. 37/40 Tra l'altro non va sottaciuto come la CTU andrebbe ad esaminare uno stato di fatto del fabbricato ben diverso da quello considerato dalle parti all'epoca di stipulazione del citato contratto, essendo, come è pacifico in atti, nelle more i lavori stati ultimati.
In definitiva, quindi, la pretesa creditoria azionata in giudizio dalla basata sul dedotto inadempimento del titolo contrattuale CP_3
rappresentato dal contratto di appalto, risulta infondata.
Da ultimo è appena il caso di rilevare che, con l'atto di appello, la CP_3
non abbia reiterato la domanda di ingiustificato arricchimento, che, in primo grado, aveva proposto in via gradata. Peraltro, sul punto, è appena il caso di evidenziare che la ritenuta infondatezza, per difetto di prova del credito, dell'azione contrattuale, importi l'inammissibilità di quella di ingiustificato arricchimento, stante il noto carattere sussidiario di quest'ultima (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
27008 del 18/10/2024; Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Deve, conclusivamente, ritenersi che, corretta alla luce delle considerazioni dinanzi svolte, la pronuncia impugnata resista alle critiche dell'appellante.
§ 6.
Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado di giudizio, la cui liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla pag. 38/40 G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 520.001,00 ad euro
1.000.000,00, tenuto conto del disputatum, e con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto, complessità delle questioni controverse ed alla consistente attività difensiva in concreto espletata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, con atto di citazione notificato il 17.12.2022 nei confronti
[...]
di avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di RT
delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello, che liquida in euro 26.155,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 39/40 c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo RT
di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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