TRIB
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 25/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 192/2024 R.A.C.L., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elisabetta Mameli, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, ricorrente contro
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_1
resistente- contumace
Oggetto: materia lavoro – riconoscimento bonus carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 agosto 2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento del diritto all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023 e, quindi, la condanna del al pagamento in suo Controparte_1
favore della complessiva somma euro 2.000,00, oltre interessi sino al soddisfo.
La parte ricorrente ha assunto di essere dipendente del con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato, come docente presso l'Istituto Comprensivo n. 1 di Tortolì.
Ha asserito di avere lavorato per il medesimo con contratti di lavoro a tempo determinato CP_1 fino al termine delle attività didattiche, come docente supplente di Scuola Primaria presso l'Istituto
Comprensivo “Sarroch” di Sarroch, per l'anno scolastico 2019/2020; come docente supplente di Scuola
Primaria presso l'Istituto Comprensivo “Su Planu” di Selargius, per l'anno scolastico 2020/2021; come docente supplente di Scuola Primaria presso l'Istituto Comprensivo “Sarroch” di Sarroch, per l'anno scolastico 2021/2022; come docente supplente di Scuola Primaria presso l'Istituto Comprensivo
“Selargius 2” di Selargius, per l'anno scolastico 2022/2023, ma di non avere mai percepito il bonus in pagina 1 di 10 questione (cd. carta elettronica del docente) in quanto dipendente a tempo determinato. Ha eccepito l'illegittima disparità di trattamento tra i docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, per effetto di una errata interpretazione dell'art. 1, comma 121 della L.
107/2015.
Ed infatti, l'interpretazione restrittiva data dal sarebbe contrastante con le previsioni degli artt. 63 CP_4
e 64 del CCNL Comparto Scuola, che prevedono l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di erogare detto beneficio a tutto il personale, senza distinzioni. Ha precisato, altresì, che la Corte di Giustizia
Europea aveva interpretato la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999, di cui all'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP, rilevando un contrasto con la normativa nazionale che escludeva i docenti a tempo determinato dal riconoscimento del beneficio.
Ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna del convenuto al pagamento per come sopra indicato.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
***
Il ricorso merita accoglimento nei termini che di seguito si illustrano.
Sul diritto al beneficio economico.
Parte ricorrente ha contestato la condotta dell'Amministrazione scolastica, per non avere concesso il beneficio di cui alla L. 107/2015, cd. Carta elettronica del Docente, anche ai docenti a tempo determinato, lamentando la disparità di trattamento rispetto a quelli a tempo indeterminato, destinatari dello stesso.
La difesa è fondata.
La normativa di cui alla L. 107/2015, all'art. 1, commi 121 e ss., prevede l'introduzione della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2015 (in GU n. 243 del 19.10.2015) relativo alle “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, aveva stabilito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a
pagina 2 di 10 tempo indeterminato di cui al comma 1. […]
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 22/2020 “
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015.”.
Rispetto a dette previsioni, il ha adottato nel tempo una interpretazione letterale restrittiva, CP_1
escludendo dal beneficio i docenti a tempo determinato.
Diversamente, la giurisprudenza più recente, cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha adottato in maniera unanime una interpretazione più favorevole ed estensiva in favore del personale a tempo indeterminato.
L'orientamento è stato avviato dal Consiglio di Stato, che, mutando il proprio precedente indirizzo, ha annullato taluni atti amministrativi nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta (Consiglio di Stato sez. VII, 16/03/2022, n. 1842).
A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia UE (sezione VI, sentenza n. 450 del 18.5.2022) ha poco dopo affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1
di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che il bonus debba essere ricompreso tra le “condizioni di pagina 3 di 10 impiego” di cui alla clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro.
La pronuncia in questione recita espressamente “36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali”. CP_1
La Corte, con riferimento al caso dalla stessa esaminato, ha ritenuto che le situazioni dei docenti a tempo determinato e indeterminato, siano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro a CP_1
tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”; ha rilevato, inoltre, che non esiste una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in quanto, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra le due categorie di lavoratori priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41).
Deve, pertanto, ritenersi sussistente una comparabilità tra il rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato con riferimento al bonus in questione.
D'altronde la ratio della disposizione è anche quella di impedire che un rapporto di impiego a tempo determinato venga utilizzato da un datore per privare questi lavoratori di diritti che sono riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato.
Lo stesso Consiglio di Stato, nella pronuncia 1842/2022, sopra richiamata, ha ritenuto che il sistema adottato dal convenuto (che aveva escluso i docenti a tempo determinato dal beneficio della CP_1
carta elettronica) determinasse un trattamento differenziato nella formazione, da un lato, dei docenti di ruolo, che essendo obbligatoria, permanente e strutturale è sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e, dall'altro, dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, ormai uniforme sul punto, “tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di
pagina 4 di 10 aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” (ex multis, Tribunale di Torino, sez. lavoro, 02/02/2023, n. 245; Tribunale di
Torino, sez. lavoro, 22/09/2022, n.1259).
Sotto il profilo della contrattazione collettiva, gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola 2006-
2009 prevedono l'obbligo per l'Amministrazione di garantire gli strumenti utili alla formazione e all'aggiornamento a tutto il personale in servizio, sia a tempo indeterminato che determinato, al quale viene riconosciuto il diritto di partecipare a tali attività in quanto funzionali “alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
All'evidenza, tra detti strumenti formativi rientra, senza dubbio, anche la Carta del Docente, considerate le finalità per cui la stessa è stata istituita (“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” - art. 1, comma 121 L. 107/2015).
Pertanto, la normativa istitutiva della Carta del Docente può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata considerando la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal
CCNL di categoria come integrativa rispetto al disposto dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della l.
107/2015.
Alle medesime conclusioni è recentemente giunta la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'Accordo Quadro, ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola
4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, Corte di Giustizia 8 novembre
2011, Rosado Santana;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
pagina 5 di 10 Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”.
Ad avviso della Corte, “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
L'indagine del giudice – secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati
a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione),
l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato
(punto 7.3 motivazione), come pure “in sé inidoneo” è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce “valido metro di paragone per le valutazioni qui
pagina 6 di 10 necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”” (punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema – estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere “recuperato” per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della Carta docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.
La Corte, quindi, in relazione al caso sottopostole, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
pagina 7 di 10 contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto
2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure,ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.”
Tanto chiarito, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la parte ricorrente ha intrattenuto negli anni scolastici indicati in ricorso 4 contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docenza presso scuole primarie, con termine sino al 30 giugno.
In particolare:
- a.s. 2019/2020: contratto sino al termine delle attività didattiche dal 27.09.2019 al 30.06.2020 su posto di sostegno per minorati psicofisici presso una scuola primaria, per n. 24 ore settimanali;
- a.s. 2020/2021: contratto sino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno presso una scuola primaria dal 22.09.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore settimanali;
- a.s. 2021/2022: contratto sino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno psicofisico presso una scuola primaria dal 13.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore settimanali;
- a.s. 2022/2023: contratto sino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno psicofisico presso una scuola primaria dal 13.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore settimanali.
pagina 8 di 10 La parte ricorrente, quindi, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sempre sino al termine delle attività didattiche.
Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), ai quali come premesso questo Ufficio ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015, negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Atteso che parte ricorrente ha prodotto contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico
2023/2024, sussiste a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della Carta Docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'amministrazione convenuta deve essere condannata alla erogazione, in favore della parte ricorrente, del bonus di € 500 annui, tramite attribuzione della
Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 in relazione agli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00.
***
Le spese legali seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al DM 147/2022, per le cause di lavoro di valore compreso entro euro 5.200,00, in ragione dell'importo liquidato. Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi. Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando
“effettivamente svolta”. Le spese si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il diritto di di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite Parte_1
Carta elettronica del Docente con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
pagina 9 di 10 - per l'effetto condanna il al pagamento, tramite la Carta Controparte_1
elettronica del Docente, in favore di parte ricorrente della complessiva somma di euro 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'articolo 22 comma 36 della legge 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida in euro
1.030,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente Avv. Elisabetta Mameli.
Lanusei, 25 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 192/2024 R.A.C.L., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elisabetta Mameli, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, ricorrente contro
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_1
resistente- contumace
Oggetto: materia lavoro – riconoscimento bonus carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 agosto 2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento del diritto all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023 e, quindi, la condanna del al pagamento in suo Controparte_1
favore della complessiva somma euro 2.000,00, oltre interessi sino al soddisfo.
La parte ricorrente ha assunto di essere dipendente del con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato, come docente presso l'Istituto Comprensivo n. 1 di Tortolì.
Ha asserito di avere lavorato per il medesimo con contratti di lavoro a tempo determinato CP_1 fino al termine delle attività didattiche, come docente supplente di Scuola Primaria presso l'Istituto
Comprensivo “Sarroch” di Sarroch, per l'anno scolastico 2019/2020; come docente supplente di Scuola
Primaria presso l'Istituto Comprensivo “Su Planu” di Selargius, per l'anno scolastico 2020/2021; come docente supplente di Scuola Primaria presso l'Istituto Comprensivo “Sarroch” di Sarroch, per l'anno scolastico 2021/2022; come docente supplente di Scuola Primaria presso l'Istituto Comprensivo
“Selargius 2” di Selargius, per l'anno scolastico 2022/2023, ma di non avere mai percepito il bonus in pagina 1 di 10 questione (cd. carta elettronica del docente) in quanto dipendente a tempo determinato. Ha eccepito l'illegittima disparità di trattamento tra i docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, per effetto di una errata interpretazione dell'art. 1, comma 121 della L.
107/2015.
Ed infatti, l'interpretazione restrittiva data dal sarebbe contrastante con le previsioni degli artt. 63 CP_4
e 64 del CCNL Comparto Scuola, che prevedono l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di erogare detto beneficio a tutto il personale, senza distinzioni. Ha precisato, altresì, che la Corte di Giustizia
Europea aveva interpretato la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999, di cui all'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP, rilevando un contrasto con la normativa nazionale che escludeva i docenti a tempo determinato dal riconoscimento del beneficio.
Ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna del convenuto al pagamento per come sopra indicato.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
***
Il ricorso merita accoglimento nei termini che di seguito si illustrano.
Sul diritto al beneficio economico.
Parte ricorrente ha contestato la condotta dell'Amministrazione scolastica, per non avere concesso il beneficio di cui alla L. 107/2015, cd. Carta elettronica del Docente, anche ai docenti a tempo determinato, lamentando la disparità di trattamento rispetto a quelli a tempo indeterminato, destinatari dello stesso.
La difesa è fondata.
La normativa di cui alla L. 107/2015, all'art. 1, commi 121 e ss., prevede l'introduzione della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2015 (in GU n. 243 del 19.10.2015) relativo alle “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, aveva stabilito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a
pagina 2 di 10 tempo indeterminato di cui al comma 1. […]
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 22/2020 “
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015.”.
Rispetto a dette previsioni, il ha adottato nel tempo una interpretazione letterale restrittiva, CP_1
escludendo dal beneficio i docenti a tempo determinato.
Diversamente, la giurisprudenza più recente, cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha adottato in maniera unanime una interpretazione più favorevole ed estensiva in favore del personale a tempo indeterminato.
L'orientamento è stato avviato dal Consiglio di Stato, che, mutando il proprio precedente indirizzo, ha annullato taluni atti amministrativi nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta (Consiglio di Stato sez. VII, 16/03/2022, n. 1842).
A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia UE (sezione VI, sentenza n. 450 del 18.5.2022) ha poco dopo affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1
di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che il bonus debba essere ricompreso tra le “condizioni di pagina 3 di 10 impiego” di cui alla clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro.
La pronuncia in questione recita espressamente “36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali”. CP_1
La Corte, con riferimento al caso dalla stessa esaminato, ha ritenuto che le situazioni dei docenti a tempo determinato e indeterminato, siano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro a CP_1
tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”; ha rilevato, inoltre, che non esiste una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in quanto, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra le due categorie di lavoratori priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41).
Deve, pertanto, ritenersi sussistente una comparabilità tra il rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato con riferimento al bonus in questione.
D'altronde la ratio della disposizione è anche quella di impedire che un rapporto di impiego a tempo determinato venga utilizzato da un datore per privare questi lavoratori di diritti che sono riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato.
Lo stesso Consiglio di Stato, nella pronuncia 1842/2022, sopra richiamata, ha ritenuto che il sistema adottato dal convenuto (che aveva escluso i docenti a tempo determinato dal beneficio della CP_1
carta elettronica) determinasse un trattamento differenziato nella formazione, da un lato, dei docenti di ruolo, che essendo obbligatoria, permanente e strutturale è sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e, dall'altro, dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, ormai uniforme sul punto, “tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di
pagina 4 di 10 aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” (ex multis, Tribunale di Torino, sez. lavoro, 02/02/2023, n. 245; Tribunale di
Torino, sez. lavoro, 22/09/2022, n.1259).
Sotto il profilo della contrattazione collettiva, gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola 2006-
2009 prevedono l'obbligo per l'Amministrazione di garantire gli strumenti utili alla formazione e all'aggiornamento a tutto il personale in servizio, sia a tempo indeterminato che determinato, al quale viene riconosciuto il diritto di partecipare a tali attività in quanto funzionali “alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
All'evidenza, tra detti strumenti formativi rientra, senza dubbio, anche la Carta del Docente, considerate le finalità per cui la stessa è stata istituita (“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” - art. 1, comma 121 L. 107/2015).
Pertanto, la normativa istitutiva della Carta del Docente può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata considerando la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal
CCNL di categoria come integrativa rispetto al disposto dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della l.
107/2015.
Alle medesime conclusioni è recentemente giunta la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'Accordo Quadro, ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola
4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, Corte di Giustizia 8 novembre
2011, Rosado Santana;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
pagina 5 di 10 Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”.
Ad avviso della Corte, “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
L'indagine del giudice – secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati
a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione),
l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato
(punto 7.3 motivazione), come pure “in sé inidoneo” è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce “valido metro di paragone per le valutazioni qui
pagina 6 di 10 necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”” (punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema – estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere “recuperato” per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della Carta docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.
La Corte, quindi, in relazione al caso sottopostole, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
pagina 7 di 10 contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto
2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure,ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.”
Tanto chiarito, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la parte ricorrente ha intrattenuto negli anni scolastici indicati in ricorso 4 contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docenza presso scuole primarie, con termine sino al 30 giugno.
In particolare:
- a.s. 2019/2020: contratto sino al termine delle attività didattiche dal 27.09.2019 al 30.06.2020 su posto di sostegno per minorati psicofisici presso una scuola primaria, per n. 24 ore settimanali;
- a.s. 2020/2021: contratto sino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno presso una scuola primaria dal 22.09.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore settimanali;
- a.s. 2021/2022: contratto sino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno psicofisico presso una scuola primaria dal 13.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore settimanali;
- a.s. 2022/2023: contratto sino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno psicofisico presso una scuola primaria dal 13.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore settimanali.
pagina 8 di 10 La parte ricorrente, quindi, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sempre sino al termine delle attività didattiche.
Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), ai quali come premesso questo Ufficio ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015, negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Atteso che parte ricorrente ha prodotto contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico
2023/2024, sussiste a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della Carta Docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'amministrazione convenuta deve essere condannata alla erogazione, in favore della parte ricorrente, del bonus di € 500 annui, tramite attribuzione della
Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 in relazione agli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00.
***
Le spese legali seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al DM 147/2022, per le cause di lavoro di valore compreso entro euro 5.200,00, in ragione dell'importo liquidato. Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi. Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando
“effettivamente svolta”. Le spese si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il diritto di di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite Parte_1
Carta elettronica del Docente con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
pagina 9 di 10 - per l'effetto condanna il al pagamento, tramite la Carta Controparte_1
elettronica del Docente, in favore di parte ricorrente della complessiva somma di euro 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'articolo 22 comma 36 della legge 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida in euro
1.030,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente Avv. Elisabetta Mameli.
Lanusei, 25 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 10 di 10