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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1227/2022 del Ruolo Generale
Affari Civili, promossa da
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide
Lo Giudice;
opponente
contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano Labbate, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH) al Corso Europa n. 15;
opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 277/2022 (n. 1046/2022 R.G.) del
16/11/2022 – emesso ad istanza di – il Controparte_1
Tribunale di Vasto ha ingiunto a il pagamento Parte_1 in favore della ricorrente della somma di € 53.897,62, quale corrispettivo della vendita di forniture di vetro, oltre interessi
1 e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione depositato in data 26/11/2022 Parte_1
ha proposto rituale opposizione avverso il menzionato
[...] decreto, convenendo in giudizio per Controparte_1 eccepire, in via pregiudiziale, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, consistendo l'atto notificato nella mera comunicazione della cancelleria priva del numero del decreto ingiuntivo, della data di deposito e della firma digitale del
Giudice emittente. Nel merito, ha contestato l'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture e il saldo debitore delle stesse, ha eccepito la non corrispondenza della merce oggetto di fatturazione con quella effettivamente consegnata e la mancanza di ordinativi della merce medesima, nonché il ricorrente errore della opposta di fatturare merce non consegnata all'opponente perché parzialmente inviata ad altra vetreria omonima con sede a Marsala
e la doppia fatturazione della medesima merce. Infine, l'opponente ha allegato di aver versato in acconto nell'anno 2022 la complessiva somma di € 39.974,17, chiedendone la detrazione dall'importo ingiunto.
In dipendenza delle eccezioni e deduzioni così sinteticamente riportate, l'opponente ha così concluso: «- Pregiudizialmente,
Ritenere e dichiarare nulla, inesistente, illegittima, inefficace la notifica del decreto effettuata da controparte, e conseguentemente, dichiarare inefficace lo stesso o comunque revocarlo. -Nel merito, Revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto per non essere l'opponente debitore di alcunché nei confronti di in virtù di Controparte_1 quanto eccepito in narrativa. - In estremo subordine, revocare il
D.I. determinando le somme effettivamente dovute. Con vittoria di compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di non avere riscosso gli onorari».
si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1 per contrastare le avverse allegazioni e richieste, deducendo la regolarità della notifica del decreto opposto (attesa la notifica
2 della copia estratta dal fascicolo informatico munita di data e numero e attestazione di conformità), rilevando, in ogni caso,
l'effetto sanante della svolta opposizione. Nel merito, l'opposta ha, a sua volta, allegato l'effettiva consegna della merce oggetto di fatturazione - perché attestata dai documenti di trasporto sottoscritti dalla opponente e prodotti in giudizio - e l'imputazione dei pagamenti invocati da parte attrice a saldo di precedenti fatture.
Sulla base delle riferite deduzioni, ha Controparte_1 concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, previa concessione ex art. 648 c.p.c. dell'esecuzione provvisoria in pendenza di giudizio, non essendo la stessa fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Condannare la società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite».
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
* * *
1. Pregiudizialmente, sull'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per avere la stessa avuto ad oggetto non copia o duplicato del provvedimento estratto dal fascicolo informatico ma mera comunicazione di Cancelleria, deve osservarsi come l'esame del documento informatico
“message(106).eml_39498165.eml”, allegato alle produzioni attoree, riveli che alla pec è stato allegato un decreto monitorio
(15344081.pdf.p7m sottoscritto digitalmente dal legale di parte opposta e 15344081.pdf) che - in quanto privo della numerazione di registro generale dei decreti ingiuntivi (n. 277/2022), della data di deposito (16/11/2022) e del segno grafico della sottoscrizione digitale da parte del giudice emittente – non riveste le caratteristiche tecniche né della copia né del duplicato
3 informatico del provvedimento originale.
Non essendo rinvenibile nelle produzioni dell'opposta la ricevuta di consegna pec (cd. R.A.C.) in formato .eml dall'opposta richiamata e indicata come contenente una copia del decreto munita di data e numero e, pertanto, pur dovendosi valutare la copia notificata quale non estratta dal fascicolo informatico, la nullità della notifica
è da ritenersi sanata ai sensi del combinato disposto degli art. 160 e 156 c.p.c. poiché, nonostante la inosservanza delle formalità
o delle disposizioni di legge, il documento informatico notificato ha consentito a parte opponente l'accesso al fascicolo telematico ed il pieno svolgimento dei diritti di difesa senza che essa abbia subito alcun pregiudizio dalla inosservanza delle formalità previste dalla legge.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
3. Parte opposta pretende di essere riconosciuta creditrice di della somma pari ad € 53.837,52 (oltre Parte_1 interessi e spese della procedura) a titolo di saldo del corrispettivo per asserita fornitura di merce (vetro piano).
Parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo recante il suddetto credito, deducendo – in limine litis
– variegati motivi di doglianza quali la mancanza di ordinativo della merce indicata nelle fatture, la mancata consegna della stessa
(perché inviata ad altra ditta omonima) ovvero la mancata corrispondenza della merce fatturata con quella effettivamente consegnata, la duplicazione di fatturazione per la stessa merce e lamentando l'erroneità del saldo debitore per mancato conteggio di somme corrisposte nell'anno 2022 all'opposta, per mezzo di assegni e bonifici, per un ammontare complessivo di € 39.974,17 da detrarsi dal credito preteso.
4. E' opportuno premettere, in linea generale, come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve accertare la
4 fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore;
viceversa, l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, deve contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In ordine alla prova del credito oggetto del ricorso monitorio, si rileva come la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova. Spetta, dunque, a chi fa valere il diritto di credito fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente della sola fattura, laddove lo stesso abbia contestato a monte l'esistenza di un titolo negoziale, assorbendo e contenendo tale difesa la contestazione di qualsiasi atto o documento che trovi fonte in un titolo contestato e non provato da controparte. Ne deriva che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase e se il ricorrente non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, comma I,
c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione.
Se, dunque, una parte contesta un credito quale risultante da fattura commerciale, la parte che pretende di essere riconosciuta creditrice deve fornire la prova del suo credito e l'esatto
5 ammontare dello stesso, dimostrando, quando ad esempio si tratti di merce, l'avvenuta fornitura della stessa;
in altri termini, in materia di fornitura di merce, la fattura contestata, di norma costituente un elemento esclusivamente indiziario, può assurgere a prova del rapporto contrattuale qualora accompagnata dal documento di trasporto corredato dalla firma del destinatario, che comprovi la consegna della merce.
5. Tanto premesso, l'ampiezza e varietà dei motivi di opposizione proposti da parte opponente, quali sopra didascalicamente riportati, ne rivela la natura intrinsecamente contraddittoria, atteso che la stessa ha dapprima contestato l'esistenza di un ordinativo della merce de quo, quindi la mancata ricezione della stessa (perché consegnata ad altra omonima ditta), quindi la ricezione di merce diversa da quella oggetto di fatturazione, quindi il pagamento della stessa per mezzo di assegni e bonifici per complessivi € 39.974,17 corrisposti all'opposta nel 2022.
Poiché detta ultima eccezione di pagamento, in quanto eccezione
(totalmente o parzialmente) estintiva, si palesa in insanabile contraddizione logico/giuridica con quella asserente la mancanza di ordinativo (attesa la non plausibilità del versamento del corrispettivo per la vendita di materiale non ordinato), deve ritenersi che – alla luce della continuità dei rapporti commerciali tra le parti comprovata dalla produzione da parte dell'opponente
(sia pure ad altri fini) dei versamenti dalla stessa effettuati in favore dell'opposta dal 2017 al 2022, delle ulteriori evidenze documentali di seguito esaminate e pur in assenza di documentazione di un ordinativo in forma scritta, peraltro non normativamente richiesta né ab substantiam né ad probationem – l'opposta abbia effettivamente ordinato la merce oggetto della fatturazione in esame.
È parimenti da ritenersi assolto l'onere – incombente su parte opposta - di provare i fatti a sostegno del credito vantato in sede monitoria, ovverosia il titolo negoziale fonte del credito preteso nonché la consegna della merce in favore dell'acquirente quale
6 attestata dai documenti di trasporto (o documenti di consegna) nn.
82523973, 82528110, 82530448, 82533660, 82537544, 82539650,
82545336, 82551154, 82555365 prodotti in giudizio (sub. docc. da 1
a 9) e relativi alle rispettive fatture nn. 6123007587, 6123007899,
6123008113, 6123008464, 6123008958, 6123009334, 6133000390,
6133000940, 6133001474, potendosi riscontrare piena corrispondenza in tali documenti tra la descrizione della merce oggetto di fatturazione e quella oggetto di spedizione e ricezione.
Così come già motivato in ordinanza del 16/6/2023, la contestazione dell'efficacia probatoria di detti documenti di trasporto proposta da parte opponente per mezzo di un “disconoscimento” delle timbrature e delle sottoscrizioni ivi presenti «per non esserVi stati/e apposte dal legale rappresentante della Società opponente» ovvero perché «le firme ivi apposte non sono affatto della Sig.ra
va valutata come del tutto inefficace allo scopo Parte_2 preteso, atteso che il disconoscimento – in ragione della sua definizione normativa ex art. 214 c.p.c. quale negazione formale della propria scrittura o della propria sottoscrizione – non può avere ad oggetto la sottoscrizione di terzi e considerato che – secondo l'assunto dell'opposta, non specificamente contestato da parte opponente – le sigle apposte sulle timbrature non sono da attribuirsi al legale rappresentante della società opponente bensì agli addetti al ricevimento delle merci, ovvero «alle persone fisiche legittimate in tal senso dalla società».
Di conseguenza, va osservato come, non avendo parte opponente – al di là della mera contestazione di autenticità della firma della sua legale rappresentante – allegato né provato – in ragione del principio di vicinanza della prova – alcuna ipotesi utile ad inficiare la validità probatoria di detti documenti, ed alla luce del fatto che alcun rituale disconoscimento di firma ex art. 214
c.p.c. è stato validamente proposto, va respinta ogni argomentazione di parte opponente afferente al mancato esercizio delle facoltà ex art. 216 c.p.c. e ss. da parte dell'opposta.
L'onere probatorio incombente sulla opposta in ordine alla
7 sussistenza del titolo (adempimento del contratto di compravendita) deve, pertanto, ritenersi assolto sia per l'an sia per il quantum, valutata la corrispondenza contabile tra il totale degli importi esposti dalle fatture munite di documenti di trasporto (docc. da n.
1 a n. 9) pari ad € 60.494,56, da cui detrarre l'acconto di €
4.000,00 (quale attestato da bonifico del 10/5/2022 con causale
“ACC.FATTURE”) nonché le somme pari ad € 463,32 ed € 2.133,62
(giusta note di credito nn. 6137300072 del 27/4/2022 e CP_1
6137300250 del 17/6/2022 in atti) per un residuo di € 53.897,62 esattamente corrispondente alla somma pretesa e oggetto di richiesta monitoria.
Neppure utile alle contestazioni sul quantum è l'allegazione di versamenti effettuati a favore dell'opposta nell'anno 2022 poiché, se parte opposta ha fornito convincente prova di come gli stessi siano stati imputati a saldo di precedenti fatture (prodotte in giudizio sub. doc. da 10 a 15), non vi è né allegazione né prova di specifiche dichiarazioni dell'opponente contestuali ai singoli versamenti atte a rappresentare una imputazione diversa da quella prevista e prescritta dall'art. 1193 c.c. né che tali versamenti siano stati effettuati in pagamento o acconto del credito per cui
è ingiunzione piuttosto che di partite creditorie antecedenti, sì come dal II comma di detta norma prescritto con riferimento ai debiti scaduti e come operato da parte opponente.
Alla luce degli stessi criteri di imputazione, pertanto,
l'allegazione dei pagamenti complessivamente effettuati dalla opponente con riferimento alle annualità dal 2017 al 2022 – utile, come rilevato, ad attestare la perduranza del rapporto commerciale tra le ditte in causa – non incide sulla valutazione del quantum della pretesa creditoria di parte opposta in difetto della specifica indicazione di pregresse partite creditorie e di una puntuale e specifica indicazione contabile in ragione della quale gli stessi pagamenti non debbano essere imputati a dette risalenti partite ma all'attuale pretesa creditoria quale suffragata dalle fatture e relativi D.D.T.
8 Parimenti sfornite di ogni adeguato supporto argomentativo suffragato da precisi riferimenti normativi e probatori si palesano le contestazioni di parte opponente relative alle pretese irregolarità nella emissione delle fatture, dovendosi sommariamente rilevare tanto la plausibilità dell'emissione di più documenti fiscali relativi ad un medesimo ordinativo, quanto la possibilità
– ex art. 6 del D.P.R. 633/1972 - di emissione di fattura anticipata prima della consegna della merce e dell'emissione del documento di trasporto.
Sulla scorta delle valutazioni sin qui rese, considerato che l'opposta ha dimostrato il titolo negoziale e l'esecuzione della prestazione (fornitura della merce indicata nelle allegate fatture) da cui trae origine la pretesa creditoria azionata in sede monitoria e rilevata l'infondatezza dei motivi di opposizione, si impone una pronuncia di rigetto della odierna opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. La richiesta di parte opponente - in note depositate in data
12/6/2023 - di cancellazione delle espressioni offensive contenute nella comparsa costitutiva di parte opposta, avanzata da parte opponente, va disattesa per mancata reiterazione della richiesta in sede di precisazione delle conclusioni e, in ogni caso, per carenza di specifica indicazione delle distinte espressioni ritenute da parte opponente offensive.
7. Venendo alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria proposta dall'opposta, è opportuno premettere che la responsabilità aggravata ex art. 96, I comma, c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c. e, pertanto, ne mutua la natura di responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 9080 del
15/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010; Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 08/06/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3388 del 15/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 2742 del 13/03/1998; Sez. L,
Ordinanza n. 117 del 08/02/1993) con la conseguenza che la sua
9 collocazione accessoria - rispetto al petitum ed alla causa petendi principale del giudizio - non vale ad escludere la necessità della prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” sia del
“quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
La temerarietà della lite, quindi, può essere dichiarata solo all'esito dell'accertamento della ricorrenza dei suoi presupposti nella loro duplice natura soggettiva (mala fede o colpa grave) e oggettiva (danno ed entità del danno sofferto).
Nell'ambito dell'elemento soggettivo, la temerarietà della lite va ravvisata non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere ma nell'accertamento del dolo/mala fede (consistente nella consapevolezza, nella parte, del proprio torto al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione) oppure della colpa grave (ravvisabile nel fatto che la parte non abbia acquisito coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel caso che qui occupa e in punto di valutazione del presupposto soggettivo, deve escludersi il dolo o la mala fede nella proposizione dell'azione, non potendosi ritenere utile, a tal fine,
l'ampiezza dei motivi di opposizione atti alla contestazione dell'an e del quantum della domanda, seppure nel rilevato nesso di contraddittorietà tra loro;
deve escludersi, tuttavia, anche la ricorrenza della colpa grave, atteso che – al netto di altri motivi di impugnazione non ulteriormente sviluppati o comprovati - la contestazione di uno degli elementi fondanti la sussistenza del titolo negoziale (quale la mancata ricezione della merce) costituisce legittimo motivo di difesa, risolvendosi la valutazione di sussistenza/insussistenza dello stesso sul mero piano della adeguatezza ed efficacia dei mezzi istruttori predisposti allo scopo.
10 La mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma assorbe e rende ultroneo l'accertamento dell'elemento oggettivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, scaglione corrispondente al valore dell'ingiunzione, parametri minimi in ragione della prossimità del valore della causa al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1227/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vasto, 13/6/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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