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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/07/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1210 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Angrisani in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t. dott. Pagano ONroparte_1 Per_1
1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Alberto Peluso in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
NONCHE'
in persona del Direttore Generale e ONroparte_2
legale rapp.te p.t., Ing. CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marino in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2027/2023 pubblicata il 17/10/2023 (Responsabilità ex artt. 2043-2051-2052 cc)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25/01/2016 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il e l' ONroparte_1 [...]
per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei ONroparte_4
danni conseguenti alle lesioni personali riportate in occasione del sinistro verificatosi in data 28/02/2014, alle ore 15.30 circa, in Roccapiemonte (SA), alla Via della Libertà,
direzione di marcia Nocera Superiore (SA) - Mercato San Severino (SA).
L'attore riferiva che percorrendo il suddetto tratto di strada alla guida dell'autovettura
Fiat Punto, targata BB376BC, all'altezza del civico n. 71, nell'intento di scansare alcuni cani randagi improvvisamente comparsi sulla carreggiata dal margine destro della corsia da lui percorsa, effettuava d'istinto una manovra di svolta a sinistra invadendo l'opposta corsia di marcia;
che a causa della manovra repentina impattava prima contro
2 l'autovettura Opel, targata CD762VF, proveniente dall'opposto senso di marcia, e poi contro l'autovettura Ford, targata CK919JV, ferma in sosta sul lato sinistro della carreggiata;
che sul luogo intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di che provvedevano a redigere apposito verbale;
che, trasportato in CP_1
ambulanza presso il Pronto Soccorso del P.O. di Nocera Inferiore, gli veniva diagnosticato “trauma facciale con escoriazioni multiple al volto, frattura mano dx,
trauma toracico addominale, cervicalgia post traumatica, corpo estraneo occhi (vetro)”
con una prognosi di 30 giorni;
che il 1°/03/2014 ritornava presso l'ospedale di Nocera
Inferiore per l'immobilizzazione della mano destra con stecca e gesso;
che il 6/03/2014
ed ancora l'11/3/2014 subiva due interventi chirurgici, presso il P.O. S. CP_5
di Battipaglia (SA), per la riduzione della frattura alla mano destra e,
[...]
successivamente, si sottoponeva ad ulteriori controlli ed a visite oculistiche;
che i danni conseguenti alle lesioni patite erano quantificabili in complessivi € 31.213,36, di cui €
27.245,75 per il danno biologico permanente dell'8% con personalizzazione, € 3.765,63
per invalidità temporanea ed € 201,98 per spese mediche;
che il sinistro era da ascriversi alla responsabilità sia dell' che dell' essendo entrambi CP_6 CP_7
preposti, per quanto di competenza, al controllo ed alla prevenzione del randagismo in virtù di quanto previsto nella legge quadro n. 218/1991 e nella legge della Regione
Campania n. 16 del 24 novembre 2001; che con lettera del 07/04/2014 aveva messo in mora sia il che l' per il risarcimento, ONroparte_1 ONroparte_2
senza ottenere alcun riscontro;
che, per tutto quanto innanzi detto, chiedeva all'adito
Tribunale di: “I. in via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del
e dell , ex art. 2043 cod. civ. per il danno ONroparte_1 Parte_2
subito dal SIG. ZA a seguito dell'evento sopra descritto, in quanto Pt_1
Enti preposti per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo, al fine della
tutela della salute pubblica e dell'ambiente; II. per l'effetto, condannare gli Enti
3 convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni fisici patiti dall'istante e
quantificabili in complessivi € 31.213,36 (trenutnomiladuecentotredici/36) comprensivo
di i.p., i.t.t., i.t.p., danno morale e patrimoniale, il tutto contenuto nel limite della
competenza del giudice adito, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà
accertata nel corso del giudizio, anche a mezzo di tecnica e medico-legale che fin ora si
chiede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto sempre contenuto nel
limite della competenza per valore del Giudice adito, con espressa rinuncia alle
esubero; III. condannare, altresì, gli Enti convenuti, al pagamento delle competenze
professionali, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che, in via ONroparte_1
preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n.
38 del 23/02/2000, per cui, essendo il danno biologico già coperto dall'assicurazione obbligatoria Inail, il avrebbe potuto pretendere dai convenuti eventualmente Parte_1
solo il cd. danno differenziale;
in subordine contestava in diritto la fondatezza della pretesa risarcitoria deducendo che alcun profilo di responsabilità poteva addebitarsi in capo ad esso convenuto proprio in virtù della disciplina richiamata dall'attore che
ON attribuiva in via esclusiva all' la responsabilità del controllo e del recupero dei cani randagi. Eccepiva altresì in fatto che l'attore non aveva adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2043 c.c. e che, in ogni caso, la dinamica riferita in citazione contrastava con quanto si leggeva nel verbale redatto dagli agenti della Polizia
Municipale di intervenuti sul luogo del sinistro. ONestava, infine, la CP_1
pretesa anche sotto il profilo del quantum debeatur perché eccessiva ed esagerata e, per l'effetto, così concludeva: “in via preliminare ed assorbente, dichiarare
l'inammissibilità della domanda attorea per i motivi di cui narrativa sub 1); in via
principale, dichiarare il difetto di imputabilità dell'evento al
[...]
[..
[...] per essere l' unica titolare della eventuale obbligazione CP_8 CP_7
risarcitoria in favore dell'attore e, per l'effetto, condannare la medesima a risarcire
direttamente i danni subiti dal sig. in occasione del sinistro in Parte_1
questione; in via subordinata, rigettare sempre e comunque la domanda di risarcimento
avanzata dall'attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché oltremodo
eccessiva ed indimostrata nel suo ammontare;
in via ancor più gradata, nella denegata
ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, così come formulata
nell'atto introduttivo, condannare l' , in persona del legale CP_7
rappresentante p.t., a tenere indenne e, quindi, a rivalere il concludente
[...]
per tutte le somme che quest'ultimo fosse eventualmente tenuto, per CP_1
quanto di ragione, a corrispondere all'attore; in ogni caso, con vittoria di spese
processuali.”.
Si costituiva pure l' che eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto CP_7
introduttivo ex articolo 163 c.c. ed, in subordine, la propria carenza di legittimazione passiva, rivestendo l' un ruolo meramente sussidiario nella gestione ONroparte_2
del fenomeno del randagismo, ovvero operando ed intervenendo solo a seguito di apposite segnalazioni e laddove possa essere garantita la possibilità di ricovero dei cani presso un rifugio municipale, la cui realizzazione grava sui comuni. Nel merito contestava la fondatezza della domanda per non essere stata offerta dall'attore alcuna prova che i cani fossero randagi, e la quantificazione dei danni, e così concludeva: “a) in
via preliminare, accogliere la sollevata eccezione di nullità della domanda per assoluta
genericità del petitum;
b) sempre in via preliminare, accogliere l'eccezione di carenza
di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto disporne l'estromissione Parte_2
dalla presente procedura;
c) nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore
perché infondata in fatto ed in diritto;
d) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
solo parziale della domanda proposta, dichiarare, quale unico responsabile dell'evento
5 occorso il Comune di e condannarlo in via esclusiva al risarcimento del CP_1
danno patito dall'istante; e) con vittoria di spese e competenze professionali del
presente giudizio, con attribuzione.”.
La causa, trattata con l'espletamento di prova per testi e di CTU medico- legale, veniva poi decisa all'udienza del 17/10/2023 con la Sentenza n. 2027/2023 resa ai sensi dell'
art. 281 sexies cpc, con la quale il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del e rigettava la domanda avanzata dall'attore nei ONroparte_1
confronti della , condannando al pagamento delle spese CP_7 Parte_1
di lite in favore dei convenuti.
Con atto di citazione, notificato il 16/11/2023, ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte per ottenerne la riforma integrale e, per l'effetto,
previa la sospensione della sua efficacia esecutiva, per sentir così provvedere: “1)
accertare e dichiarare la legittimazione passiva del 2) ONroparte_9
conseguentemente, compensare le spese del primo grado di giudizio relativamente al
rapporto processuale tra il e l'attore, odierno appellante;
3) ONroparte_1
in accoglimento dell'appello, condannare in solido o secondo le rispettive
responsabilità, il in persona del Sindaco pro tempore, e ONroparte_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2043 cod. Parte_2
civ., per i danni fisici, patrimoniali e morali, subiti dal Sig. , a Parte_1
seguito dell'evento di danno del giorno 28/02/2014, in quanto Enti preposti per legge al
controllo e alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e
dell'ambiente; danni quantificabili in complessivi Euro 7.637,20 risultante dalla CTU
medico-legale depositata nel giudizio di primo grado dal Dott. che Persona_2
ha riconosciuto all'attore un danno biologico nella misura del 4%, un periodo di I.T.T.
di giorni 15, un periodo di I.T.R. di giorni 15 al 75%, un periodo di I.T.R. di giorni 30
al 50%, spese mediche documentate pari ad € 141,99, oltre a interessi e rivalutazione
6 dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo;
4) condannare gli Enti appellati alla rifusione
delle spese di CTU;
5) condannare, altresì, gli Enti appellati, al pagamento in solido o
secondo le rispettive responsabilità, delle competenze professionali del doppio grado di
giudizio, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto
procuratore antistatario.”.
Si sono separatamente costituiti sia il che l' , ONroparte_1 CP_7
che hanno resistito ai motivi di impugnazione, si sono riportati alle eccezioni sollevate in primo grado ed hanno concluso per il rigetto dell'appello e conseguente conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza collegiale del 13/03/2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, riferita alla condanna alle spese processuali.
Successivamente, il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali ed ha rinviato la causa all'udienza del 06/03/2025. Con ordinanza del 03/04/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha infine rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello – falsa applicazione di norme della legge quadro 14 agosto
1991, n. 281 e della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 – il impugna la Parte_1
sentenza lamentando che il primo Giudice, violando la normativa che regola il fenomeno del randagismo, abbia erroneamente dichiarato la carenza di legittimazione passiva del
[...]
CP_1
A tal proposito deduce che, dall'analisi coordinata delle disposizioni della legge-quadro n.
281/1991 e della legge regionale n. 16/2001, le attività di prevenzione, monitoraggio e contenimento del randagismo non sono esclusivamente attribuite alle ONroparte_10
7
[...] ma sono riconducibili anche alla sfera delle competenze dei Comuni quali Enti locali preposti,
ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (già art. 9, comma 1, legge n. 142/1990), alla vigilanza, al controllo e alla sicurezza del territorio di riferimento.
Ne discende che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere ritenuta la legittimazione passiva del e, in accoglimento della domanda, dichiarata la responsabilità ONroparte_1
solidale dell' e dell' nella causazione dei danni riportati ONroparte_11 CP_7
dall'appellante per aver entrambi concorso a determinarli considerato che alle ONroparte_10
sono conferiti compiti in materia di gestione dell'anagrafe canina, di vaccinazioni e
[...]
controlli medici, di profilassi della malattie infettive degli animali, di cattura e ricovero dei randagi presso i rifugi municipali e che ogni residua competenza per la tutela del territorio e delle popolazione dal fenomeno del randagismo rientra, anche alla luce dell'art. 13, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000, nelle attribuzioni dei Comuni.
Pertanto, chiede che, in caso di riforma della sentenza impugnata, sia altresì riformata la statuizione sulle spese di lite con una pronuncia che ne preveda la compensazione per tutti i gradi di giudizio con riferimento al rapporto tra esso appellante ed il
[...]
stante l'evoluzione ed il contrasto giurisprudenziale verificatisi nel corso del CP_1
primo grado di giudizio.
Con il secondo motivo di gravame – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697
del codice civile, della legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, della legge Regione Campania 24
novembre 2001, n. 16 e dell'art. 2697 del codice civile- motivazione errata -- il si Parte_1
duole della violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2697 c.c.
Lamenta in particolare che, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, non può
Con porsi in capo al danneggiato l'onere di provare, per essere risarcito, che l' e/o il CP_1
abbiano ricevuto in precedenza altre segnalazioni o richieste di interventi per la presenza di cani randagi.
A sostegno del motivo di gravame richiama pronunce di merito e di legittimità (cfr. Cass. n.
38020/2021; Cass. n. 9621/2022; Cass. n. 16802/15; Cass. n. 15167/2017) dalle quali è
evincibile il principio secondo il quale la responsabilità per i danni derivanti da cani vaganti
8 ON non richiede la previa dimostrazione che il e la abbiano già in precedenza CP_1
ricevuto la segnalazione della presenza di cani randagi, e assume pertanto che, dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo legale ed accertato che l'evento dannoso è riconducibile a quanto la norma mirava ad impedire attraverso il comportamento richiesto, il soggetto tenuto a garantirne l'applicazione non può sottrarsi alla responsabilità risarcitoria anche qualora abbia provato di non aver avuto concreta conoscenza dell'esistenza del pericolo, essendo gli Enti
preposti al controllo e alla gestione del randagismo a dover dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa, sicché, solo quando questa prova sia stata data, spetta all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato previsto solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito. Ne consegue che l'onere in capo all'attore risulta comunque assolto allorquando egli alleghi e provi elementi (come, ad esempio, la ricorrenza di una anomala o notoria presenza di randagi nella zona del sinistro) sulla base dei quali possa risalirsi, anche in via presuntiva, alla conoscenza o agevole conoscibilità del fenomeno da parte degli enti preposti, così da poterne desumere una colpevole omissione.
Con specifico rifermento al caso in esame, ritiene l'appellante di aver assolto all'onere probatorio su di lui gravante per aver dimostrato, mediante le dichiarazioni dei testi e la documentazione sanitaria prodotta in giudizio, che il sinistro e le conseguenti lesioni da lui patite furono determinate dalla presenza di cani randagi sulla carreggiata.
Con il terzo ed ultimo motivo – errata valutazione delle risultanze istruttorie – l'appellante contesta la valutazione della prova testimoniale da parte del primo Giudice, facendo rilevare che le dichiarazioni rese dai testi e erano dettagliate, esaustive Testimone_1 Testimone_2
e concordanti anche in ordine al presumibile randagismo dei cani, che erano stati infatti da entrambi descritti come un gruppo di animali di varia taglia, privi di collare e incustoditi .
L'appello va rigettato.
Il primo motivo è generico.
9 Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito da
Cass. 2023/3737, quello secondo il quale “La responsabilità civile per i danni causati dai cani
randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge
quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi”
(conforme Cass. 2021/32884, Cass. 2022/9621 e di recente Cass. 2024/4084).
Nella pronuncia richiamata la Suprema Corte ha esaminato proprio una vicenda relativa alla
ON Regione Campania ed ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle alle quali la legge regionale n. 16 del 2001, "ratione temporis" vigente, demandava l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità
per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso.
Si legge in particolare nella motivazione della sentenza, che è stata emessa in una controversia introdotta dal conducente di un'auto che era entrato in collisione con un cane randagio riportando danni, “ la legislazione regionale applicabile nel caso di specie, e segnatamente la
legge Regione Campania n. 16 del 24/11/2001, prevede, in materia di randagismo, una
competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonché di enti ed organi statali. Alle
è, in particolare demandato di istituire l'anagrafe canina e di ONroparte_10
procedere all'istituzione del servizio di accalappiamento dei cani, come risulta dalla piana
lettura dell'art. 5, comma 1, della legge Regione Campania n. 16 del 24/11/2001, secondo il
quale: «1. Servizi veterinari delle AA.SS.LL:
a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive,
diffusive e delle zoonosi nei canili;
b) promuovono ed attuano interventi miranti al controllo
demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal
progresso scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro
trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali
vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore.(…) L'attribuzione alle
di procedere all'attivazione del servizio di ONroparte_12
accalappiamento dei cani implica che esse siano tenute a rispondere delle conseguenze della
mancata attivazione di detto servizio o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento (…).
10 Il detto riparto di competenza risulta confermato anche dalla legge Regione Campania n. 3 del
1/04/2019, che ha abrogato, con l'art. 27, la legge regionale che veniva in applicazione nel
caso di specie (la n. 16 del 2001), confermando nondimeno che l'attivazione del servizio di
Con accalappiamento dei cani, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c). compete alle ”.
Il Tribunale ha ritenuto, sulla base del corretto richiamo della normativa statale e di quella regionale, che, alla luce del riparto di competenze tra l' e l' in ONroparte_2 ONroparte_11
ordine al controllo del randagismo, non fosse ravvisabile la legittimazione passiva del Comune
ON di Salerno, ed ha conseguentemente esaminato la domanda soltanto nei confronti della
Con l'appello qui proposto il si è limitato a riportare le numerose sentenze di Parte_1
legittimità e di merito che hanno affrontato la questione, alcune delle quali affermando, in vicende analoghe, la concorrente responsabilità dei Comuni, ma non ha poi specificato, con riferimento al caso in esame, quale concreta condotta doveva essere attribuita al
[...]
al fine di farne dichiarare la legittimazione passiva rispetto alla domanda di CP_1
risarcimento danni e per farne verificare la conseguente responsabilità per l'evento dedotto in giudizio.
L'appello è pertanto rimasto aspecifico essendosi la difesa del , nonostante tutte le Parte_1
argomentazioni allegate dalle pronunce richiamate in atto di gravame, limitata a ribadire la generica prospettazione in ordine alle responsabilità dei soggetti pubblici contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, e cioè che “la responsabilità dell'accaduto è da ascriversi, per quanto
di competenza, sia al che alla quali enti preposti per legge ONroparte_1 Pt_3
( legge quadro n. 281/1991 e legge regionale Campania n. 16 del 2001) al controllo ed alla
prevenzione del randagismo al fine della tutela della salute e dell'ambiente” ( cfr. pag. 3
citazione di primo grado).
Anche il terzo motivo, che si esamina prima del secondo in quanto logicamente
preliminare, va rigettato.
Ed infatti, le risultanze della prova orale espletata in primo grado sono talmente generiche che non consentono di ritenere che il sinistro si sia verificato a causa del comportamento dei cani.
Ritiene infatti la Corte che, al di là della circostanza che nei giorni precedenti sui luoghi di causa
11 erano stati avvistati dei cani definiti dai testi 'vaganti', senza collare, in gruppo,
apparentemente senza padrone, l'elemento dirimente al quale va fatto riferimento per escludere
ON la responsabilità della in quanto soggetto tenuto al controllo del randagismo è che non è
risultato dimostrato che l'incidente occorso al sia stato causato proprio dai cani, Parte_1
giacché non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dell'unico teste oculare la Testimone_1
circostanza, dedotta in atto di citazione, che l'attore “si vide improvvisamente ostruire la
carreggiata da alcuni cani randagi, provenienti dal margine destro della corsia, che,
staccandosi dal branco, sbucarono sulla sede stradale”, per scansare i quali, egli d'istinto aveva posto in essere una manovra di svolta a sinistra, andando ad impattare con un'auto proveniente dall'opposto senso di marcia e successivamente con altra auto in sosta.
La dichiarazione resa dal teste che “i cani percorrevano la via della Libertà sul lato destro della
strada e poi l'attraversarono”, dimostra, in contrario, che gli animali, che percorrendo una strada che si presentava priva di ostacoli e rettilinea in un orario in cui v'era ancora piena luce naturale ( cfr. verbale della Polizia Municipale intervenuta e foto allegate agli atti), erano ben visibili dall'automobilista, che avrebbe dovuto conseguentemente adeguare la sua condotta di guida alla loro presenza.
La mancata dimostrazione della circostanza che i cani abbiano costituito un ostacolo improvviso ed imprevedibile sulla carreggiata non consente pertanto di far derivare dal solo fatto della
ON presenza degli animali sulla strada la responsabilità della e tanto a prescindere dall'ulteriore rilievo che non è stata data dal ZA piena dimostrazione che si trattasse effettivamente di cani 'randagi' e non invece di cani 'vaganti'.
Gli elementi istruttori acquisiti consentono quindi di ritenere che, verosimilmente, l'infortunio sia stato la conseguenza della imprudente o disattenta condotta di guida del ZA in un tratto di strada in cui vigeva il limite massimo di velocità di 40 km/h - senz'altro idoneo a consentire agli automobilisti di evitare anche ostacoli imprevisti -, oltre che delle condizioni dell'auto, che non soltanto non poteva circolare in quanto priva di copertura assicurativa, ma che non era stata neppure sottoposta alla revisione obbligatoria ( cfr. verbale della Polizia
Municipale agli atti).
12 Il secondo motivo resta assorbito.
La sentenza impugnata va pertanto confermata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa - che è compreso nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 -, negli importi medi e per le fasi effettivamente trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 16/11/2023 da nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco p.t., e dell' ONroparte_1 Pt_2
, in persona del legale rapp.te p.t., avverso la Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore
[...]
n. 2027/2023 così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Parte_1
favore delle parti appellate, a titolo di compenso, in € 3.966,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28 maggio 2025. .
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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