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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, nel procedimento iscritto al n. r.g. 8859 /2024 promosso da
, nata a [...], Minas Gerais, Parte_1
Brasile, il giorno 06/09/1981, in proprio e unitamente a in Parte_2 qualità di esercente della responsabilità genitoriale del figlio minore Persona_1
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 09/09/2011;
[...]
, nato a [...], Minas Gerais, Controparte_1
Brasile, il giorno 01/09/1984, in proprio e unitamente a in qualità CP_2 Parte_3 di esercente della responsabilità genitoriale della figlia minore Persona_2
nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 28/10/2013;
[...]
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 25/06/1960; Controparte_3
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il 10/10/1983, in Parte_4 proprio e unitamente a in qualità di Controparte_4 esercitante della potestà genitoriale sul figlio minore , nato a Persona_3
Formiga, Minas Gerais, Brasile, il giorno 11/11/2020;
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 20/05/1982; Controparte_5
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 04/11/1961; Parte_5
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 09/04/1986, , in Controparte_6 proprio e unitamente a in qualità di esercente della Controparte_7 potestà genitoriale sul figlio minore , nato a [...], Minas Persona_4
Gerais, Brasile, il giorno 20/12/2016;
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il 27/12/1990, in proprio e Controparte_8 unitamente a in qualità di esercente della potestà genitoriale Controparte_9 sulla figlia minore nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il Persona_5 giorno 03/04/2013;
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile il 11/12/1987, Parte_6
Tutti elettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Isabel De Lima
Ricorrenti contro
pagina 1 di 9 (C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_10 P.IVA_1
Convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis per discendenza in linea materna, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_10 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto: di essere discendenti diretti di nato a [...] il Persona_6 giorno 26.09.1831 (DOC. 002); in data 04.04.1864 sposò Persona_6 Persona_7
(DOC. 003); che dalla predetta unione nacque il giorno 08.04.1866 (DOC. 004); Persona_8 che in data 24.03.1888 sposò (DOC. Persona_8 Persona_9
005);
che dalla predetta unione nacque il giorno 28.04.1892 (DOC. 006); Persona_10
che in data 12.02.1910 sposò (DOC. 007), assumendo il Persona_10 Persona_11 nome di;
Parte_7
che dalla predetta unione nacque il giorno 22.12.1917 (DOC. 008); Persona_12
che in data 29.05.1954 sposò (DOC. 009), la quale Persona_12 Persona_13 assunse il nome di;
Parte_8
che dalla predetta unione matrimonio nacquero:
- il giorno 04.11.1961 (DOC. 010), Parte_5
- il giorno 01.04.1955 (DOC. 020), Parte_9
- il giorno 25.06.1960 (DOC. 027); Controparte_3 che in data 01.02.1985 sposò (DOC. 011), la Parte_5 Persona_14 quale assunse il nome di;
Controparte_11 pagina 2 di 9 che dalla predetta unione nacquero :
- il giorno 11.12.1987 (DOC. 012); Parte_6
- il giorno 09.04.1986 (DOC. 013); Controparte_6
- il giorno 27.12.1990 (DOC. 017); Controparte_8 che in data 15.12.2016 sposò con Controparte_6 Controparte_12
(DOC. 014), assumendo il nome di la quale, in
[...] Persona_15 seguito al divorzio, tornò a chiamarsi (DOC. 015); Controparte_6 che dalla predetta unione nacque il giorno 20.12.2016 (DOC. 016); Persona_4 che dall'unione tra e nacque Controparte_8 Controparte_13 il giorno 03.04.2013 (DOC. 018); Persona_5 che in data 30.06.1979 sposò Parte_9 Controparte_1
(DOC. 021), assumendo il nome di
[...] Parte_10
la quale, in seguito al divorzio, tornò ad usare il nome da nubile ovvero
[...] [...]
; Parte_9 che dalla predetta unione nacquero :
- il giorno 06.09.1981 (DOC. 022); Parte_1
- il giorno 01.09.1984 (DOC. 025); Controparte_1 che in data 29.07.2011 sposò Parte_1 [...]
(DOC. 023), assumendo il nome di Parte_2 Parte_1
;
[...] che dalla predetta unione nacque il giorno Persona_1
09.09.2011 (DOC. 024); che dall'unione tra e Controparte_1 [...] nacque il giorno Parte_11 Persona_2
28.10.2013 (DOC. 026); che in data 07.01.1978 sposò (DOC. Controparte_3 Persona_16
028); che dalla predetta unione nacquero :
- il giorno 20.05.1982 (DOC. 029); Controparte_5
- il giorno 10.10.1983 (DOC. 032); Parte_4 che in data 30.03.2019 sposò con Controparte_5 Controparte_14
(DOC. 030), la quale assunse il nome di
[...] Controparte_15 tuttavia, in seguito al divorzio tornò ad usare il nome da nubile ovvero Controparte_14
(DOC. 031);
[...] che in data 02.09.2016 sposò Parte_4 Controparte_4
(DOC. 033), la quale assunse il nome di
[...] Parte_12
;
[...]
pagina 3 di 9 che dalla predetta unione nacque il giorno 11.11.2020 (DOC. Persona_3
034); che in data 20.01.1998 passò in seconde nozze con il Sig. Controparte_3 [...]
DOC. 035); Per_17 che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, in favore Persona_6 di quella brasiliana (doc. 36);
Il Ministero convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dalla parte ricorrente, all'udienza di trattazione cartolare del 14.4.2025.
***************
L'INTERESSE AD CP_16
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_10
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di
pagina 4 di 9 residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ai discendenti di madre italiana, nati prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi Controparte_10 cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dell'attore di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
LA NORMATIVA APPLICABILE
In punto di diritto si deve premettere che nel caso di specie i ricorrenti affermano di essere cittadini italiana per discendenza da il quale si è sposato ed ha Persona_6 avuto un figlio di nome il quale a sua volta si è sposato ed ha avuto Persona_8 una figlia di nome la quale a sua volta si è sposata con un cittadino brasiliano Persona_10 ed ha avuto un figlio di nome , nato prima del 1.1.1948. Persona_12
Su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che pagina 5 di 9 regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli attori e quindi il diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1.
IL CASO DI SPECIE
Ciò premesso occorre verificare per ciò che attiene gli attori il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
pagina 6 di 9 Risulta, ed è comunque non contestato, che l'avo italiano Persona_6 non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana. Per questo, deve ritenersi che l'abbia trasmessa iure sanguinis al figlio Persona_8
e questi alla figlia Persona_10
Ne consegue che i discendenti e le discendenti di sono a Per_6 Persona_6 loro volta cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza da linea materna a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda dell'attrice, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_10
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_10 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto all'attore la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. pagina 7 di 9 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
-a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe all'attore la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_17 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .2
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che l'attore possa essere gravato delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, allo stesso non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_10 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dell'attore di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)3, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati, come appare equo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le restanti domande e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 06/09/1981;
[...]
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, Persona_1 il giorno 09/09/2011; , nato a [...] Controparte_1
Horizonte, Minas Gerais, Brasile, il giorno 01/09/1984; Persona_2
nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 28/10/2013;
[...] [...]
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 25/06/1960; CP_3 Parte_4
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il 10/10/1983;
[...] Persona_3
nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 11/11/2020;
[...] [...]
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 20/05/1982; Controparte_5 [...]
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 04/11/1961; Parte_5 Controparte_6
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 09/04/1986;
[...] Persona_4
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 20/12/2016;
[...] CP_8
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il 27/12/1990;
[...] Persona_5 nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 03/04/2013; , nato a Parte_6
Formiga, Minas Gerais, Brasile il 11/12/1987, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_10 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Isabel De Lima, procuratore antistatario.
SI COMUNICHI
Firenze, 29.5.2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”. 2 Vedi . Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). 3 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 8 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, nel procedimento iscritto al n. r.g. 8859 /2024 promosso da
, nata a [...], Minas Gerais, Parte_1
Brasile, il giorno 06/09/1981, in proprio e unitamente a in Parte_2 qualità di esercente della responsabilità genitoriale del figlio minore Persona_1
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 09/09/2011;
[...]
, nato a [...], Minas Gerais, Controparte_1
Brasile, il giorno 01/09/1984, in proprio e unitamente a in qualità CP_2 Parte_3 di esercente della responsabilità genitoriale della figlia minore Persona_2
nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 28/10/2013;
[...]
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 25/06/1960; Controparte_3
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il 10/10/1983, in Parte_4 proprio e unitamente a in qualità di Controparte_4 esercitante della potestà genitoriale sul figlio minore , nato a Persona_3
Formiga, Minas Gerais, Brasile, il giorno 11/11/2020;
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 20/05/1982; Controparte_5
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 04/11/1961; Parte_5
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 09/04/1986, , in Controparte_6 proprio e unitamente a in qualità di esercente della Controparte_7 potestà genitoriale sul figlio minore , nato a [...], Minas Persona_4
Gerais, Brasile, il giorno 20/12/2016;
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il 27/12/1990, in proprio e Controparte_8 unitamente a in qualità di esercente della potestà genitoriale Controparte_9 sulla figlia minore nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il Persona_5 giorno 03/04/2013;
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile il 11/12/1987, Parte_6
Tutti elettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Isabel De Lima
Ricorrenti contro
pagina 1 di 9 (C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_10 P.IVA_1
Convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis per discendenza in linea materna, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_10 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto: di essere discendenti diretti di nato a [...] il Persona_6 giorno 26.09.1831 (DOC. 002); in data 04.04.1864 sposò Persona_6 Persona_7
(DOC. 003); che dalla predetta unione nacque il giorno 08.04.1866 (DOC. 004); Persona_8 che in data 24.03.1888 sposò (DOC. Persona_8 Persona_9
005);
che dalla predetta unione nacque il giorno 28.04.1892 (DOC. 006); Persona_10
che in data 12.02.1910 sposò (DOC. 007), assumendo il Persona_10 Persona_11 nome di;
Parte_7
che dalla predetta unione nacque il giorno 22.12.1917 (DOC. 008); Persona_12
che in data 29.05.1954 sposò (DOC. 009), la quale Persona_12 Persona_13 assunse il nome di;
Parte_8
che dalla predetta unione matrimonio nacquero:
- il giorno 04.11.1961 (DOC. 010), Parte_5
- il giorno 01.04.1955 (DOC. 020), Parte_9
- il giorno 25.06.1960 (DOC. 027); Controparte_3 che in data 01.02.1985 sposò (DOC. 011), la Parte_5 Persona_14 quale assunse il nome di;
Controparte_11 pagina 2 di 9 che dalla predetta unione nacquero :
- il giorno 11.12.1987 (DOC. 012); Parte_6
- il giorno 09.04.1986 (DOC. 013); Controparte_6
- il giorno 27.12.1990 (DOC. 017); Controparte_8 che in data 15.12.2016 sposò con Controparte_6 Controparte_12
(DOC. 014), assumendo il nome di la quale, in
[...] Persona_15 seguito al divorzio, tornò a chiamarsi (DOC. 015); Controparte_6 che dalla predetta unione nacque il giorno 20.12.2016 (DOC. 016); Persona_4 che dall'unione tra e nacque Controparte_8 Controparte_13 il giorno 03.04.2013 (DOC. 018); Persona_5 che in data 30.06.1979 sposò Parte_9 Controparte_1
(DOC. 021), assumendo il nome di
[...] Parte_10
la quale, in seguito al divorzio, tornò ad usare il nome da nubile ovvero
[...] [...]
; Parte_9 che dalla predetta unione nacquero :
- il giorno 06.09.1981 (DOC. 022); Parte_1
- il giorno 01.09.1984 (DOC. 025); Controparte_1 che in data 29.07.2011 sposò Parte_1 [...]
(DOC. 023), assumendo il nome di Parte_2 Parte_1
;
[...] che dalla predetta unione nacque il giorno Persona_1
09.09.2011 (DOC. 024); che dall'unione tra e Controparte_1 [...] nacque il giorno Parte_11 Persona_2
28.10.2013 (DOC. 026); che in data 07.01.1978 sposò (DOC. Controparte_3 Persona_16
028); che dalla predetta unione nacquero :
- il giorno 20.05.1982 (DOC. 029); Controparte_5
- il giorno 10.10.1983 (DOC. 032); Parte_4 che in data 30.03.2019 sposò con Controparte_5 Controparte_14
(DOC. 030), la quale assunse il nome di
[...] Controparte_15 tuttavia, in seguito al divorzio tornò ad usare il nome da nubile ovvero Controparte_14
(DOC. 031);
[...] che in data 02.09.2016 sposò Parte_4 Controparte_4
(DOC. 033), la quale assunse il nome di
[...] Parte_12
;
[...]
pagina 3 di 9 che dalla predetta unione nacque il giorno 11.11.2020 (DOC. Persona_3
034); che in data 20.01.1998 passò in seconde nozze con il Sig. Controparte_3 [...]
DOC. 035); Per_17 che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, in favore Persona_6 di quella brasiliana (doc. 36);
Il Ministero convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dalla parte ricorrente, all'udienza di trattazione cartolare del 14.4.2025.
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L'INTERESSE AD CP_16
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_10
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di
pagina 4 di 9 residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ai discendenti di madre italiana, nati prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi Controparte_10 cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dell'attore di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
LA NORMATIVA APPLICABILE
In punto di diritto si deve premettere che nel caso di specie i ricorrenti affermano di essere cittadini italiana per discendenza da il quale si è sposato ed ha Persona_6 avuto un figlio di nome il quale a sua volta si è sposato ed ha avuto Persona_8 una figlia di nome la quale a sua volta si è sposata con un cittadino brasiliano Persona_10 ed ha avuto un figlio di nome , nato prima del 1.1.1948. Persona_12
Su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che pagina 5 di 9 regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli attori e quindi il diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1.
IL CASO DI SPECIE
Ciò premesso occorre verificare per ciò che attiene gli attori il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
pagina 6 di 9 Risulta, ed è comunque non contestato, che l'avo italiano Persona_6 non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana. Per questo, deve ritenersi che l'abbia trasmessa iure sanguinis al figlio Persona_8
e questi alla figlia Persona_10
Ne consegue che i discendenti e le discendenti di sono a Per_6 Persona_6 loro volta cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza da linea materna a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda dell'attrice, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_10
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_10 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto all'attore la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. pagina 7 di 9 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
-a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe all'attore la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_17 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .2
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che l'attore possa essere gravato delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, allo stesso non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_10 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dell'attore di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)3, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati, come appare equo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le restanti domande e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 06/09/1981;
[...]
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, Persona_1 il giorno 09/09/2011; , nato a [...] Controparte_1
Horizonte, Minas Gerais, Brasile, il giorno 01/09/1984; Persona_2
nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 28/10/2013;
[...] [...]
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 25/06/1960; CP_3 Parte_4
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il 10/10/1983;
[...] Persona_3
nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 11/11/2020;
[...] [...]
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 20/05/1982; Controparte_5 [...]
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 04/11/1961; Parte_5 Controparte_6
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 09/04/1986;
[...] Persona_4
, nato a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 20/12/2016;
[...] CP_8
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il 27/12/1990;
[...] Persona_5 nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il giorno 03/04/2013; , nato a Parte_6
Formiga, Minas Gerais, Brasile il 11/12/1987, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_10 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Isabel De Lima, procuratore antistatario.
SI COMUNICHI
Firenze, 29.5.2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”. 2 Vedi . Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). 3 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 8 di 9