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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/11/2024, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Procedimento RG n. 2575/2017
Oggi 6/11/2024 per parte attrice è presente l'Avv. PG Angelini, il quale si riporta alla nota di precisazione delle conclusioni ed alle note conclusive autorizzate, per parte convenuta-contumace nessuno compare.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e dispensa il legale dalla presenza alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita nel fascicolo telematico.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio promosso ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare - intervenuto tra le parti CP_2 e Parte 1CP_1 - ed i Signori
- in data 26.06.14 – avente ad oggetto un'unità immobiliare, con annesso garage siti in San Donato Milanese. In corso di causa si è verificato l' intervento volontario di Controparte_3
[...] - quale successore a titolo particolare nel diritto controverso. E' documentalmente provato che i coniugi CP 4 in forza del contratto di cui al punto che precede, si impegnavano a vendere alla Sig.ra CP 1
l'appartamento di San Donato, dietro corresponsione del prezzo stabilito in € 450.000,00 di cui € 200.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e saldo prezzo al
-
rogito notarile di compravendita - da effettuarsi entro e non oltre la data del 30 giugno 2016. Il prezzo della compravendita - con successiva scrittura in data 31 dicembre 2015 – veniva concordemente ridotto ad € 200.000,00 in considerazione del costante calo dei prezzi degli immobili e del grave degrado del quartiere – ma
-
soprattutto a causa del gravame costituito sull'immobile e consistente nella trascrizione di un contratto di locazione con durata ventennale (fino al 22/05/2037).
Veniva tra le parti confermata la data del 30.06.16 per la stipula del contratto definitivo di compravendita. Pocihè i coniugi Persona_1 si rifiutavano di stipulare il contratto definitivo di compravendita, la Sig.ra CP 1 si vedeva costretta ad adire le vie giudiziali per ottenere il trasferimento giudiziale del bene oggetto di compravendita promuovendo la presente causa. CP 4 cheParte attrice ha quindi dedotto l'inadempimento dei coniugi non si sono presentati davanti al Notaio alla data prestabilita nel preliminare, né si sono mai successivamente offerti di adempiere alla propria obbligazione L'inadempimento dedotto da parte attrice può ritenersi accertato, ad oggi infatti nessun contratto definitivo di vendita - risulta essere stato stipulato tra le parti, nonostante risulti documentato che il promissario acquirente - Sig.ra CP 1 avesse già corrisposto integralmente il prezzo pattuito per la compravendita - come da scrittura in data 02.07.14.
Tutte le circostanze dedotte in giudizio venivano peraltro confermate dai Sigg. che, seppure contumaci nel presente giudizio, comparivanoCP 4 all'udienza del 5 marzo 2024 - in sede di interpello - confermando:
- la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita
- la ricezione dell'integrale pagamento del prezzo pattuito in € 200.000,00 la mancata sottoscrizione del rogito di compravendita per non essersi recati avanti il notaio.
Le circostanze dedotte in sede di interpello devono pertanto ritenersi confermate e valutate come confessione giudiziale. Si ritiene che la confessione giudiziale, unitamente alle produzioni documentali versate in atti, costituiscano piena prova della fondatezza della domanda attorea che deve pertanto essere accolta.
Quanto alla regolarità urbanistico-amministrativa degli immobili oggetto della presente causa, si deve qui richiamare la perizia depositata dal CTU nominato, che ha attestato la conformità urbanistica e catastale del compendio immobiliare oggetto di causa, nonché la sua classe energetica. Nel corso della presente causa la Sig.ra CP_1 ha documentato la cessione del contratto preliminare a suo tempo sottoscritto con i coniugi CP 4 - alla Sig.ra Controparte_3 la quale è pertanto subentrata nel contratto preliminare di compravendita e quindi anche nella causa pendente nella quale è volontariamente intervenuta, assumendo nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa - divenendo in tal modo titolare del diritto in contestazione regolato dall'art. 111 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18767 del 28 luglio 2017).
Alla luce di quanto esposto la domanda di parte ricorrente deve essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi, stante la ridotta complessità in fatto ed in diritto della presente controversia, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte attrice:
-accerta la validità ed efficacia del contratto preliminare intervenuto tra Controparte_5 e in data 26.06.14 eParte 2 e Parte 1 della successiva scrittura in data 31.12.15;
-accerta l'integrale pagamento del prezzo da parte di Controparte_5
-accerta la cessione del contratto preliminare a Controparte_3 ; per l'effetto
- ordina, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento a favore dell'intervenuta
Controparte_6 nata in [...] in data [...] e residente in della proprietà dell'unitàSan Donato Milanese - cod.fisc.: Codice Fiscale 1
-
immobiliare sita in San Donato Milanese - Via Europa n.20 – identificata al Catasto Fabbricati del Comune di San Donato Milanese al foglio 17 – particella 236 – sub. 134 Cat. A/2 cl.
2 - vani 6,5. Oltre al pertinenziale garage identificato al foglio 17
- particella 236 - sub. 159 - Cat. C/6 – mq.13 – oggetto della promessa di vendita.
-Ordina al competente Conservatore Agenzia delle Entrate Ufficio del- di trascrivere - a favore di [...]Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare Controparte_3 - l'emananda sentenza - con esonero di ogni sua responsabilità. al
-condanna Parte 1 Parte 2 e pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_3 e
[...] delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7052,00 per compenso professionale, € 786,00 per spese, oltre accessori di legge.
Con spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Il Giudice
Adriana Gherardi
Procedimento RG n. 2575/2017
Oggi 6/11/2024 per parte attrice è presente l'Avv. PG Angelini, il quale si riporta alla nota di precisazione delle conclusioni ed alle note conclusive autorizzate, per parte convenuta-contumace nessuno compare.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e dispensa il legale dalla presenza alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita nel fascicolo telematico.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio promosso ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare - intervenuto tra le parti CP_2 e Parte 1CP_1 - ed i Signori
- in data 26.06.14 – avente ad oggetto un'unità immobiliare, con annesso garage siti in San Donato Milanese. In corso di causa si è verificato l' intervento volontario di Controparte_3
[...] - quale successore a titolo particolare nel diritto controverso. E' documentalmente provato che i coniugi CP 4 in forza del contratto di cui al punto che precede, si impegnavano a vendere alla Sig.ra CP 1
l'appartamento di San Donato, dietro corresponsione del prezzo stabilito in € 450.000,00 di cui € 200.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e saldo prezzo al
-
rogito notarile di compravendita - da effettuarsi entro e non oltre la data del 30 giugno 2016. Il prezzo della compravendita - con successiva scrittura in data 31 dicembre 2015 – veniva concordemente ridotto ad € 200.000,00 in considerazione del costante calo dei prezzi degli immobili e del grave degrado del quartiere – ma
-
soprattutto a causa del gravame costituito sull'immobile e consistente nella trascrizione di un contratto di locazione con durata ventennale (fino al 22/05/2037).
Veniva tra le parti confermata la data del 30.06.16 per la stipula del contratto definitivo di compravendita. Pocihè i coniugi Persona_1 si rifiutavano di stipulare il contratto definitivo di compravendita, la Sig.ra CP 1 si vedeva costretta ad adire le vie giudiziali per ottenere il trasferimento giudiziale del bene oggetto di compravendita promuovendo la presente causa. CP 4 cheParte attrice ha quindi dedotto l'inadempimento dei coniugi non si sono presentati davanti al Notaio alla data prestabilita nel preliminare, né si sono mai successivamente offerti di adempiere alla propria obbligazione L'inadempimento dedotto da parte attrice può ritenersi accertato, ad oggi infatti nessun contratto definitivo di vendita - risulta essere stato stipulato tra le parti, nonostante risulti documentato che il promissario acquirente - Sig.ra CP 1 avesse già corrisposto integralmente il prezzo pattuito per la compravendita - come da scrittura in data 02.07.14.
Tutte le circostanze dedotte in giudizio venivano peraltro confermate dai Sigg. che, seppure contumaci nel presente giudizio, comparivanoCP 4 all'udienza del 5 marzo 2024 - in sede di interpello - confermando:
- la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita
- la ricezione dell'integrale pagamento del prezzo pattuito in € 200.000,00 la mancata sottoscrizione del rogito di compravendita per non essersi recati avanti il notaio.
Le circostanze dedotte in sede di interpello devono pertanto ritenersi confermate e valutate come confessione giudiziale. Si ritiene che la confessione giudiziale, unitamente alle produzioni documentali versate in atti, costituiscano piena prova della fondatezza della domanda attorea che deve pertanto essere accolta.
Quanto alla regolarità urbanistico-amministrativa degli immobili oggetto della presente causa, si deve qui richiamare la perizia depositata dal CTU nominato, che ha attestato la conformità urbanistica e catastale del compendio immobiliare oggetto di causa, nonché la sua classe energetica. Nel corso della presente causa la Sig.ra CP_1 ha documentato la cessione del contratto preliminare a suo tempo sottoscritto con i coniugi CP 4 - alla Sig.ra Controparte_3 la quale è pertanto subentrata nel contratto preliminare di compravendita e quindi anche nella causa pendente nella quale è volontariamente intervenuta, assumendo nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa - divenendo in tal modo titolare del diritto in contestazione regolato dall'art. 111 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18767 del 28 luglio 2017).
Alla luce di quanto esposto la domanda di parte ricorrente deve essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi, stante la ridotta complessità in fatto ed in diritto della presente controversia, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte attrice:
-accerta la validità ed efficacia del contratto preliminare intervenuto tra Controparte_5 e in data 26.06.14 eParte 2 e Parte 1 della successiva scrittura in data 31.12.15;
-accerta l'integrale pagamento del prezzo da parte di Controparte_5
-accerta la cessione del contratto preliminare a Controparte_3 ; per l'effetto
- ordina, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento a favore dell'intervenuta
Controparte_6 nata in [...] in data [...] e residente in della proprietà dell'unitàSan Donato Milanese - cod.fisc.: Codice Fiscale 1
-
immobiliare sita in San Donato Milanese - Via Europa n.20 – identificata al Catasto Fabbricati del Comune di San Donato Milanese al foglio 17 – particella 236 – sub. 134 Cat. A/2 cl.
2 - vani 6,5. Oltre al pertinenziale garage identificato al foglio 17
- particella 236 - sub. 159 - Cat. C/6 – mq.13 – oggetto della promessa di vendita.
-Ordina al competente Conservatore Agenzia delle Entrate Ufficio del- di trascrivere - a favore di [...]Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare Controparte_3 - l'emananda sentenza - con esonero di ogni sua responsabilità. al
-condanna Parte 1 Parte 2 e pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_3 e
[...] delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7052,00 per compenso professionale, € 786,00 per spese, oltre accessori di legge.
Con spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Il Giudice
Adriana Gherardi