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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/07/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 308/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro NA CO, all'esito dell'udienza del
27.6.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 308/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ugo Maria Parte_1 C.F._1
Domenico Calò, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Guida, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Giulio Uberti n. 12
CONVENUTO
e contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
IL PE n. 443/b
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Sant'Ambrogio n. 25/b
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_4 P.IVA_2 sede in Giussano, via Cavour n. 137/A
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: danno differenziale in seguito ad infortunio sul lavoro
Pagina 1 di 22 Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il giorno 8 febbraio 2021,
[...]
ha evocato in giudizio i soci e Parte_1 Controparte_5 Controparte_2 CP_3
e l (d'ora in poi anche
[...] Controparte_6
) chiedendo al Tribunale adito di “condannare i Controparte_7
resistenti in solido, e per responsabilità CP_4 Controparte_8
contrattuale e/o extracontrattuale , e per Controparte_2 Controparte_3
responsabilità extracontrattuale e/o quali soci personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni di o in subordine la resistente o i resistenti CP_4
che risultassero tenuti, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali , subiti da parte ricorrente, sottratto il valore capitale della quota di rendita che ristora detti danni, ovvero al pagamento di euro 1.369.183,05144 - CP_9
629.034,196232 = 740.148,855208 arrotondato ad euro 740.148,00 oltre alla pagamento del danno non patrimoniale temporaneo e quant'altro spettante al ricorrente oltre interessi previsti per legge dal dovuto al soddisfo o in subordine quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di aver sottoscritto in data 15.3.2017 con in qualità di soggetto Controparte_4
ospitante esercente attività di laccatura e verniciatura di mobili e con il
[...]
nella qualità di soggetto promotore, convenzione individuale di CP_8
tirocinio extracurriculare per ivi svolgere attività di tirocinio formativo finalizzato al reinserimento di persone disabili;
- che nella convenzione relativo al tirocinio extracurriculare era espressamente previsto che 'durante lo svolgimento del tirocinio le attività venivano seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale' (art. 3) e che il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, deve essere inteso come "lavoratore" (art. 6), con conseguente onere di farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi in tema di formazione generale per il solo promotore e di formazione specifica per promotore ed ospitante, di informazione e sorveglianza sanitaria per il solo ospitante;
- di essere stato quindi destinato ad operare presso lo stabilimento di CP_4
sito in Giussano, via Cavour n. 137/a ove la società ospitante svolge attività di
[...]
Pagina 2 di 22 verniciatura di mobili tramite due cabine a velo d'acqua utilizzando vernici, catalizzatori ed isolanti poliuteranici e poliesteri con base a solvente organico e ove le operazioni di diluizione dei prodotti e di pulizia degli aerografi vengono eseguite utilizzando come solvente l'acetone;
- di essere stato adibito alla esecuzione di mansioni di manovalanza, pulizia e supporto ai lavoratori addetti alle fasi di verniciatura e anche alle vere e proprie mansioni di verniciatura;
- che, nella esecuzione dei compiti assegnatigli dal socio il sabato Controparte_2
6.5.2017 stava svolgendo la propria attività lavorativa per recuperare alcune ore non svolte durante la settimana (secondo una prassi nota al e rispetto CP_8
alla quale il tutor non aveva mai sollevato alcuna obiezione) allorché, all'incirca alle ore 15.00, si era recato in una stanza ove era ubicata una distillatrice onde controllare la qualità dell'acetone presente nella macchina ma, una volta chiusa la porta della stanza, era stato investito da una fiammata e da una esplosione che lo avevano scaraventato;
- che quanto accaduto era stato confermato in sede amministrativa dallo stesso che era accorso al momento dell'infortunio e lo aveva anche Controparte_2
accompagnato al pronto soccorso;
- di aver riportato, in seguito all'infortunio, ustioni di primo e secondo grado su volto, avambracci, mani, glutei, arti inferiori e dorso, con necrosi delle estremità distali degli arti superiori e un grado di menomazione psicofisica (ustioni di II e III grado sul 75% del corpo e al volto, con reatrazione cicatriziale, interessamento delle orecchie, perdita degli annessi cutanei del volto e di gran parte dei capelli, alterazioni oculari e del viso) pari all'85%;
- che nell'ambito del procedimento penale seguito alla verificazione dell'infortunio, la società ospitante e i suoi soci, e , Controparte_2 Controparte_3
avevano patteggiato la pena;
- che risulta configurabile anche la responsabilità del convenuto poiché, in CP_8
qualità di soggetto promotore, non aveva adempiuto al proprio obbligo di formazione in tema di sicurezza e non aveva neppure svolto alcun controllo sull'osservanza, da parte del soggetto ospitante, delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Pagina 3 di 22 ricorrente ha affermato la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di e CP_4
dei due soci, tenuti illimitatamente e solidalmente ex artt. 2267, co. 1 e 2291 co. 1 c.c., per aver violato le norme di sicurezza preposte alla prevenzione dei rischi del tipo di quello concretizzatosi a suo danno, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c.; ha sostenuto la responsabilità solidale, contrattuale ed extracontrattuale, di Controparte_1
per essere gravato questo da obblighi contrattuali di tutoraggio, organizzazione e
[...]
monitoraggio dell'attività del tirocinante (artt. 2 e 3 della Convenzione), nonché da obblighi di formazione di quest'ultimo in punto di salute e di sicurezza sul lavoro (art. 6 della Convenzione), oltre dal generale obbligo di tutela di cui all'art. 2087 c.c.
Sulla base di tali allegazioni, parte ricorrente ha quindi quantificato il danno differenziale da risarcire in complessivi euro 740.148,00, a titolo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale permanente, oltre al danno temporaneo.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, l'Azienda speciale consortile “ Controparte_6
” ha negato la configurabilità di una sua responsabilità nella verificazione
[...]
dell'infortunio occorso a e ha chiesto il rigetto delle domande formulate Parte_1
nei suoi confronti.
In particolare, il convenuto ha contestato la ricostruzione offerta dal ricorrente CP_8
ed ha puntualizzato che il progetto individuale per il tirocinio del ricorrente - nell'ambito del quale esso era il soggetto promotore e era il soggetto ospitante - era Controparte_4
stato sottoscritto in data 21 novembre 2016, che successivamente in data 18 marzo 2017 le medesime parti avevano sottoscritto una convenzione individuale di tirocinio extracurriculare con la quale aveva assunto l'impegno ad ospitare il Controparte_4
ricorrente per lo svolgimento di un tirocinio formativo della durata di tre mesi, che esso aveva ottemperato al proprio obbligo di fornire al tirocinante la formazione generale e specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, come comprovato dai relativi attestati.
Ha dedotto di avere l'esclusivo compito di individuare le parti del rapporto di tirocinio e comunque di non aver alcun effettivo potere di controllo sull'osservanza della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte del soggetto ospitante.
Ha quindi sostenuto la corresponsabilità del ricorrente per essersi questi recato sul luogo di lavoro in un giorno non lavorativo in base alla convenzione, negando la conoscenza della circostanza da parte del tutor, che, ignaro, non vi avrebbe mai potuto dare il nulla osta.
Quanto al secondo profilo, ha eccepito l'arbitrarietà della quantificazione del danno biologico e la duplicazione delle voci di danno non patrimoniale risarcibili, dovendosi
Pagina 4 di 22 ritenere il danno morale e esistenziale già compresi nella liquidazione del danno biologico e nella eventuale personalizzazione. Ha quindi contestato la carenza di allegazione e prova del quid pluris necessario (circostanze specifiche ed eccezionali) per la liquidazione di un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno, eccedente i valori medi tabellari, nonché la carenza di prova della menomazione o eliminazione della capacità del danneggiato di produrre reddito.
3. Pur ritualmente evocati in giudizio, e i soci e Controparte_4 Controparte_2
sono rimasti contumaci. Controparte_3
4. Istruita la controversia con lo svolgimento di esame peritale e disposta infine la trattazione della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e in particolare nelle note conclusionali autorizzate e nelle note di trattazione scritta e il Giudice ha quindi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso introduttivo del giudizio è fondato e deve pertanto essere accolto, pur nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
5. Parte ricorrente agisce in giudizio per conseguire il risarcimento del danno differenziale per infortunio occorsogli sul luogo di lavoro.
Sebbene la domanda di accertamento della responsabilità del datore di lavoro possa essere formulata ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2087 c.c., in ragione del fatto che in materia di tutela del lavoratore sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c. e la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale, per la valutazione della domanda formulata in giudizio sarà necessario soffermarsi esclusivamente sulla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., poiché tutte le allegazioni svolte dal ricorrente sono preordinate far valere – appunto – la responsabilità contrattuale sia della e dei suoi soci illimitatamente responsabili in qualità Controparte_4
di soggetto ospitante, sia di come soggetto promotore. Controparte_1
Pagina 5 di 22 La responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. discende dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
In tale materia opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c., sicché è sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza,
l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass., ss.uu., sentenza n. 13533/01; Cass., sentenza n. 9817 del 14.4.2008; Cass., sentenza n. 21590 del
13.8.2008; Cass., sentenza n. 1886 del 18.2.2000; Cass., sentenza n. 3786 del 17.2.2009).
Ed infatti, «in virtù del generale dovere di sicurezza scaturente dall'art. 2087 c.c., è addebitabile al datore di lavoro la responsabilità per il danno occorso al lavoratore a causa della mancata adozione di misure di prevenzione c.d. "innominate", intendendosi per tali quelle che, ancorché non espressamente imposte dalla legge o da altra fonte equiparata, siano suggerite da conoscenze sperimentali o tecniche ovvero dagli standard di sicurezza normalmente osservati» (Cass., sentenza n. 13465 del 30 giugno 2016).
Quanto alla natura della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore infortunato - e altresì in riferimento alle correlate questioni riguardanti il riparto dell'onere della prova e il contenuto della prova in materia di infortuni sul lavoro - la giurisprudenza ha chiarito che: "la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno" (Cass., sentenza n. 21882 del 28 ottobre 2016; in senso analogo cfr. Cass., sentenza n. 17585 del 18 luglio 2013), con la precisazione, inoltre, che
Pagina 6 di 22 "grava [...] sul datore di lavoro [...] l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente" (Cass., sentenza n. 6151 del 12 marzo
2013; in senso analogo Cass., sentenza n. 2209 del 4 febbraio 2016) e che "il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore;
viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare
l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione" (Cass., sentenza n. 10319 del 26 aprile 2017).
5.1 Muovendo dal titolo contrattuale in essere tra le parti, emerge documentalmente che in data 15 marzo 2017 ha stipulato con l'azienda speciale consortile Parte_1
e la società la convenzione individuale di tirocinio Controparte_8 Controparte_4
extracurriculare n. 12-2017, in forza della quale, su proposta del soggetto promotore
, si è impegnata ad accogliere il ricorrente presso Controparte_8 Controparte_4
la sua sede operativa sita in Giussano, via Cavour n. 137/A, per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991.
A norma del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della convenzione, il tirocinio avrebbe dovuto avere durata di 3 mesi e si sarebbe dovuto svolgere sulla base di un progetto formativo individuale (n. 634), parte integrante della convenzione, avente ad oggetto l'attività di carteggiatura e verniciatura di mobili presso la società (cfr. doc. 1 CP_4
fasc. ric.).
L'art. 6, rubricato misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - richiamata espressamente l'equiparazione del tirocinante al lavoratore ai sensi e per gli
Pagina 7 di 22 effetti del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 2 co. 1 lett. A) del D.lgs.
81/08) - ha declinato gli obblighi delle parti in materia, ponendo a carico del soggetto promotore la formazione generale del tirocinante, a carico di entrambi i soggetti ( promotore e ospitante) la formazione specifica, come da dettaglio nella scheda di valutazione preventiva tirocini prevista dal sistema qualità del Parte_2
a carico del solo soggetto ospitante la sorveglianza sanitaria e l'informazione ai
[...]
lavoratori, con specifico riferimento al rischio intrinseco aziendale.
L'azione risarcitoria per danno differenziale da infortunio sul lavoro spiegata da parte ricorrente ha dunque fondamento nel rapporto contrattuale instauratosi con le odierne resistenti sulla base delle predette disposizioni negoziali e normative applicabili al caso di specie per integrazione ex lege del contratto a norma dell'art. 1374 c.c.
Come già evidenziato in precedenza, trova dunque spazio il conseguente riparto dell'onere della prova di cui al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. in materia contrattuale.
Sulla base del titolo contrattuale documentalmente provato, parte ricorrente-creditrice può limitarsi ad allegare l'asserito inadempimento per violazione degli obblighi contrattuali e normativi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro da parte dei resistenti, dovendo invece questi ultimi fornire la prova della sussistenza del danno risarcibile;
alle parti convenute, in quanto debitrici, spetta invece l'onere di provare il corretto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento per aver adottato le misure necessarie a evitare l'evento dannoso.
5.2 Tanto premesso sotto il profilo sistematico in relazione ai profili che vengono in rilievo nel caso di specie, deve rilevarsi che la domanda attorea risulta certamente fondata nell'an e deve trovare quindi accoglimento circa la sussistenza della responsabilità di
[...]
e dei suoi soci illimitatamente responsabili. CP_4
Nel corso del giudizio sono rimasti incontestati e sono altresì riscontrabili su base documentale i fatti accaduti il 6.5.2017 che hanno causato l'infortunio del ricorrente: recatosi nel locale deposito, ove era collocato il distillatore, il tirocinante – una volta entrato e chiusa la porta – veniva investito da una esplosione e dalle conseguenti fiammate, verificatesi per i fumi presenti nel locale deposito.
Rispetto agli elementi di fatto sopra enucleati, e i suoi soci Controparte_4
illimitatamente responsabili non hanno assolto l'onere probatorio su di essi gravante, avendo queste scelto di non costituirsi nel presente giudizio. A tal proposito occorre ribadire che, ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale, come nel caso di
Pagina 8 di 22 specie, “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non
l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto”
(Cass., n. 7027/2001).
Ebbene, per quanto sopra osservato con riferimento al titolo negoziale, deve ritenersi provata documentalmente la sussistenza in capo alla società e ai Controparte_4
soci e degli obblighi di tutela in materia di salute e sicurezza sul luogo di CP_2 CP_3
lavoro, avendo parte resistente assunto la qualifica di datore di lavoro in quanto soggetto ospitante l'espletamento del tirocinio, dunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della convenzione, per come integrato ex lege dalle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08.
Il ricorrente ha dunque correttamente allegato l'inadempimento contestato, con puntuale richiamo alle norme cautelari violate: artt. 290 e 294 per non aver valutato il rischio di esplosione del processo di distillazione dell'acetone in grado di generare un'atmosfera esplosiva a fronte di una miscela di aria e di sostanze infiammabili e per aver di conseguenza collocato il relativo macchinario in “zona 0” ad altissimo rischio esplosivo;
art 294 e 294bis per non aver redatto il documento sulla protezione dalle esplosioni e non aver formato in alcun modo il lavoratore;
art. 70, comma 4, n. 1 per non aver installato ed utilizzato il distillatore secondo le istruzioni d'uso; art. 71, comma 4, n. 2 per Parte_3
non aver mai proceduto alla manutenzione dell'apparecchio ed in particolare alla sostituzione delle guarnizioni e dei sacchetti per la raccolta dei residui solidi della distillazione.
Il ricorrente ha parimenti dimostrato la relativa efficacia eziologica in punto di causazione del danno lamentato, mediante allegazione delle risultanze del procedimento penale avviato nei confronti di e dei soci e e con richiamo, in Controparte_4 CP_2 CP_3
CP_ particolare, agli accertamenti dell'A.t.s. Brianza, alla relazione dell' agli atti di indagine e alla perizia del consulente tecnico della pubblica accusa, ing. nonché alla Per_1
sentenza di patteggiamento n. 773/2020 emessa in data 10.6.2020 dal Tribunale di Monza nei confronti di e dei soci e . Controparte_4 CP_2 CP_3
Quanto alla dinamica del sinistro occorre far riferimento agli accertamenti eseguiti, nell'immediatezza degli accadimenti, dalla A.t.s. Brianza, come da rapporto n. 12/2017
(inchiesta infortunio) e da relazione pr. n. 0057437/2017 del 18.7.2017, con relativi allegati
(doc. 2 fascicolo ric.), i cui esiti sono stati elaborati e compendiati dal consulente tecnico della Procura nell'elaborato peritale del 21.11.2018. Nel dettaglio, il perito ha evidenziato come l'ambiente di lavoro non fosse conforme, nella forma (documentazione carente) e
Pagina 9 di 22 nella sostanza a quanto prescritto dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, come stabilito dai rapporti redatti da successivamente all'infortunio. Parte_4
Nello specifico caso hanno giocato un ruolo fondamentale le seguenti cause:
a) il distillatore non è stato installato come da istruzioni del fabbricante per contenere le perdite di acetone in un pozzetto di raccolta degli sversamenti;
b) sono state impiegate guarnizioni non idonee per la chiusura del distillatore […];
c) nel locale era presente un'unica apertura di ventilazione posta in alto, quindi inutile per smaltire i vapori più pesanti dell'aria […];
d) nel locale era possibile la formazione di atmosfere esplosive e sarebbe stato necessario prevedere un impianto elettrico, apparecchi elettrici e non elettrici idonei all'utilizzo in siffatto ambiente.
Pertanto, la non corretta gestione del distillatore, e in particolare, l'impiego di guarnizioni non idonee e l'assenza di un sistema di raccolta del solvente fuoriuscito, hanno consentito la formazione nella parte bassa del locale di una miscela infiammabile aria-acetone. Nel locale erano presenti e funzionanti al momento dell'incidente, anche due compressori (oltre a un essiccatore d'aria e a una macchina schiacciafusti) non previsti per operare in aree potenzialmente a rischio esplosione e da uno di questi è presumibilmente partita la scintilla che ha innescato la miscela aria-acetone. Altri possibili inneschi potrebbero essere stati generati da un “punto caldo” dell'impianto elettrico o dallo sfregamento di un pezzo di metallo sul pavimento da parte del Governale (p. 70 doc. 2 parte ricorrente).
La documentazione in atti appena richiamata corrobora l'allegato inadempimento e l'imputazione dell'evento dannoso a carico delle odierne convenute contumaci, che - non costituendosi in giudizio - non hanno contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, né hanno dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dal ricorrente, venendo meno all'onere posto a loro carico dall'art. 2697 c.c.
Quanto alla valenza in questa sede delle risultanze del processo penale, come noto, «in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre
Pagina 10 di 22 risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale» (Cass. ordinanza n. 2947/2023, mentre sulla rilevanza della sentenza di patteggiamento in sede penale quale elemento di giudizio fondante una prova atipica cfr., tra le ultime, Cass. ordinanza n. 31010/2023).
Sulla base degli accertamenti condotti in sede penale deve, pertanto, ritenersi attestata la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (artt.
290, 294, 294bis e art. 70, comma 41 n. 1, art. 71, comma 4, n. 2 del D.Lgs. 81/08, per come meglio indicati nell'atto di citazione diretta a giudizio del 6.5.2019) da parte di
[...]
e dei relativi soci e , in qualità di CP_4 Controparte_2 Controparte_3
soggetto ospitante e dunque di datore di lavoro.
L'osservanza di dette norme nel caso di specie sarebbe stata necessaria per prevenire il rischio di eventi dannosi del tipo di quello concretizzatosi in data 6 maggio 2017 in pregiudizio di parte ricorrente, il quale, per effetto dell'esplosione ingenerata dalle inadempienze nel processo di distillazione dell'acetone, ha riportato lesioni personali gravissime - ustioni di II e III grado sul 75% del corpo e al volto, con reatrazione cicatriziale, interessamento delle orecchie, perdita degli annessi cutanei del volto e di gran parte dei capelli, alterazioni oculari e del viso - comportanti una invalidità permanente dell'85%.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della società e dei soci e per l'infortunio sul lavoro Controparte_4 CP_2 CP_3
occorso a parte ricorrente il 6 maggio 2017, risultando adeguatamente allegati e provati il titolo contrattuale della pretesa risarcitoria, la sussistenza in capo alle resistenti contumaci dell'obbligo datoriale di tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con specifico riferimento al rischio aziendale, l'inadempimento e il nesso eziologico rispetto al danno sofferto dal lavoratore anche alla luce delle richiamate risultanze acquisite in sede penale.
5.3 Con riferimento alla posizione dell'azienda consortile , deve innanzi Controparte_6
tutto evidenziarsi come quest'ultima non abbia affatto contestato la dinamica causale e la portata dell'evento dannoso in pregiudizio del ricorrente, limitandosi a negare la propria responsabilità in ragione dell'insussistenza a proprio carico di obblighi di tutela in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Pagina 11 di 22 Ebbene, nelle premesse del titolo contrattuale che disciplina il rapporto tra le parti in causa, appunto la convenzione del marzo 2017, risulta essere espressamente richiamata la delibera di Giunta Regionale del 25 ottobre 2013, n. 825 riguardante “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 25 maggio
2017.
La delibera regionale in parola regola l'istituto dei tirocini extra-curriculari, quali misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, la cui attivazione è possibile solo presso i soggetti ivi indicati come “soggetti ospitanti” e dotati dei requisiti ivi elencati. Tra i requisiti prescritti, il primo ivi indicato è proprio il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte del soggetto ospitante, il quale - per poter ricoprire tale ruolo - deve essere in regola con le prescrizioni di legge sul tema.
Poiché il soggetto promotore può attivare il tirocinio solo con un soggetto munito dei prescritti requisiti, ne consegue che si impone in carico al soggetto promotore una verifica preliminare atta ad accertare, tra gli altri aspetti, anche la posizione regolare del soggetto ospitante rispetto alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
accertamento che ben può essere condotto mediante una formale richiesta al soggetto ospitante di trasmissione della relativa documentazione.
Conseguentemente l'attivazione del tirocinio presso un soggetto ospitante privo del requisito richiesto a norma della predetta delibera (contenente appunto gli “indirizzi regionali” sul punto) integra la violazione del compito primario e preliminare posto in capo al promotore;
carenza peraltro idonea a inficiare ab origine la qualità dell'esperienza formativa in sé.
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea della violazione di tale dovere di verifica, nessuna prova di esecuzione dell'accertamento preventivo e, dunque, di esatto adempimento è stata fornita da parte resistente . Controparte_8
Tanto più che, sempre a garanzia dell'attuazione del tirocinio sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro - come stabilito dalla convenzione e dal progetto formativo - è costituita la figura del tutor nominato dal promotore, avente il compito di seguire e verificare le attività prima e durante lo svolgimento del tirocinio, collaborando alla stesura del progetto formativo, occupandosi dell'organizzazione e del
Pagina 12 di 22 monitoraggio del tirocinio (cfr. art. 3 della convenzione di cui al doc. 1 fasc. ric. e delibera n.825/2013).
Nel caso di specie, però, entrambe le parti hanno danno atto che il tutor si recava sul luogo di lavoro presso la sede di facendovi visita in più circostanze, Controparte_4
sicché risulta comprovato che in capo al soggetto promotore vi fosse la possibilità di verificare le condizioni e i luoghi di lavoro, essendo di fatto in condizione di poter esercitare il basilare controllo sull'effettivo rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.
La predetta circostanza non è irrilevante sia perché l'evidenza della inidoneità del luogo di lavoro è percepibile anche solo in ragione della descrizione dei luoghi dell'infortunio effettuata da A.t.s. Brianza, sia perché la detta inidoneità e la mancanza del rispetto delle basilari regole di sicurezza è posta in rilievo dal consulente tecnico della Procura presso il
Tribunale di Monza, la cui valutazione peritale in questa sede risulta pienamente condivisibile anche solo secondo massime di comune esperienza in tema di pericolosità delle sostanze infiammabili: «[…] sarebbe stato necessario, prima di inviare il Governale presso il "soggetto ospitante'', verificare almeno sulla carta, richiedendo la documentazione pertinente, che il luogo di lavoro fosse conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente;
sarebbe bastata poi una visita preventiva per rendersi conto anche solo con un colpo d'occhio che non solo il non poteva essere un idoneo docente in CP_2
materia di sicurezza sul lavoro, ma che l'ambiente lavorativo era una vera e propria trappola, come purtroppo i fatti hanno dimostrato» (doc. 2 fasc. ric.).
Pertanto, il superiore accertamento di negligenza da parte della resistente costituita nell'individuazione del soggetto ospitante, in violazione dei doveri di verifica preliminare come imposti dalla convenzione e dalla delibera regionale n. 825 /2011, induce a fondare la responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. di per Controparte_8
l'evento dannoso occorso a parte ricorrente.
Inoltre, la convenzione pone a carico del promotore alcuni specifici obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'obbligo di assicurare l'erogazione della formazione generale e specifica del lavoratore secondo il dettaglio di cui alla scheda di valutazione preventiva dei tirocini prevista dal sistema qualità del a norma dell'art. 37, comma 1, D.lgs. n. 81/08 in Controparte_8
ottemperanza a quanto definito dall'accordo n. 211 del 21.12.2011 (cfr. art. 6, lettera a, della convenzione e progetto formativo individuale n. 364 di cui al doc. 1 fasc. ric.).
Pagina 13 di 22 Il convenuto ha dedotto l'adempimento di tale obbligazione, CP_8
producendo due attestati afferenti alla frequentazione da parte del ricorrente nel marzo
2016 di un corso di 4 ore per la formazione generale (avente ad oggetto i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza) e di 12 ore per la formazione specifica dei lavoratori-rischio alto, per attività individuate con codice Ateco
2007 (in cui rientra anche l'attività svolta da , relativo - tra gli altri - a Controparte_4
rischi infortuni, rischi da esplosione, rischi chimici, oli, fumi, vapori, polveri, rischi fisici, organizzazione del lavoro, movimentazione manuale dei carichi, movimentazioni merci, procedure di sicurezza, procedure da adottare in caso di incendi e altri rischi.
Secondo la prospettazione difensiva, quindi, la validità della partecipazione a tali corsi è sufficiente a far ritenere adempiuto il proprio obbligo formativo sia sotto il profilo temporale, poiché l'aggiornamento della formazione diviene necessario solo trascorsi cinque anni, sia sotto il profilo sostanziale, giacché a suo dire la formazione offerta al ricorrente allorché era chiamato a ricoprire la qualifica di montatore di stand deve ritenersi adeguata e specifica anche in relazione alle mansioni assegnate presso
[...]
CP_4
La tesi difensiva, però non coglie nel segno: l'obbligo di formazione cui
[...]
era contrattualmente tenuto deve essere declinato alla luce della normativa CP_8
di settore, posto che l'art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/08 dispone che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda; i commi successivi della norma in esame prevedono poi che la formazione debba avvenire, tra le altre ipotesi, in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o del cambio di mansioni, dovendo essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi e comunque ogni qualvolta ciò divenga necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (commi 4, 6 e 7ter).
Nel caso di specie, la mera partecipazione del ricorrente nel 2016 al corso oggetto degli attestati in atti, mentre ricopriva la qualifica di montatore di stand, non fornisce alcuna prova circa l'idoneità - in termini di sufficienza e adeguatezza - della formazione ivi ricevuta rispetto alle nuove mansioni che lo stesso avrebbe espletato presso CP_4
Pagina 14 di 22 s.n.c. durante il tirocinio del 2017. Invero, il cambio di mansioni al quale è stato addetto il lavoratore con il tirocinio extracurriculare presso avrebbe imposto Controparte_4
l'erogazione di una nuova formazione - adeguata a far fronte all'insorgenza dei nuovi rischi connaturati alla diversità di compiti, attività e ambito di esecuzione della prestazione – essendo il lavoratore chiamato ad occuparsi di attività di verniciatura e di supporto nella verniciatura, che non risultano presentare profili di affinità rispetto ai compiti demandati ad un montatore di stand.
Sempre dal testo della convenzione, peraltro, emerge che l'erogazione della formazione generale e specifica del lavoratore a carico del soggetto promotore avrebbe dovuto aver luogo secondo il dettaglio di cui alla scheda di valutazione preventiva tirocini prevista dal sistema qualità del Da tale previsione di desume Parte_2
il dovere del stesso di procedere ad valutazione preventiva e puntuale sulla CP_8
formazione da erogare in vista del tirocinio;
circa l'effettuazione di tale valutazione, tuttavia, non è stata fornita evidenza alcuna.
Milita in questa direzione interpretativa anche la disposizione nell'ambito del progetto formativo n. 634, parte integrante della convenzione, secondo cui la formazione specifica resa dal soggetto promotore avrebbe dovuto essere programmata sulla base della definizione dei rischi della mansione di tirocinio, a cura del soggetto promotore.
Nessuna prova è invece stata fornita dal di tale specifica Controparte_8
valutazione e programmazione, anche solo nel senso di una eventuale ritenuta adeguatezza e sufficienza della precedente formazione rispetto alle nuove mansioni cui sarebbe stato adibito il tirocinante, quale considerazione assunta in via preventiva dopo aver individuato i rischi insiti nelle attività da espletare in tirocinio.
Anche in tal caso parte resistente, pur essendone onerata, non ha fornito prova dell'esatto adempimento;
adempimento, peraltro, che avrebbe comportato la necessità di acquisire quantomeno la documentazione di valutazione dei rischi precipui di cui, però, nemmeno il soggetto ospitante era in possesso per aver omesso di redigere l'apposito documento sulla protezione contro le esplosioni (cfr. relazione consulente tecnico del p.m. di cui al doc. 2 ric.).
In definitiva, in ragione di tutto quanto appena osservato, accertati gli inadempimenti in punto di selezione del soggetto ospitante e di adeguata e sufficiente formazione del tirocinante, deve ritenersi l'imputabilità del fatto dannoso anche in capo a
, per avervi questo concorso in termini causali in ragione della Controparte_8
Pagina 15 di 22 violazione delle richiamate disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul luogo del lavoro, atte a prevenire il rischio specifico del tipo di quello concretizzatosi in pregiudizio del lavoratore. Valgano sul punto le superiori considerazioni in ordine alla rilevanza probatoria degli atti di indagine e degli esiti del procedimento penale in sede civilistica, le cui risultante comunque non sono state oggetto di contestazione nella presente sede da parte della resistente costituita.
Infine, occorre evidenziare come il comportamento del ricorrente - che ha prestato la propria attività il sabato, giorno non contrattualmente previsto come lavorativo - non assurge di per sé solo a concausa idonea a interrompere il nesso causale tra l'evento dannoso e le condotte ascritte anche al convenuto. CP_8
Infatti, nella dinamica fattuale dell'infortunio, per come accertata in sede penale e nel presente giudizio, non assume valenza discriminante la presenza del tirocinante sul luogo di lavoro fuori dall'orario contrattualmente previsto (ma comunque pur sempre concordato con il soggetto ospitante), atteso che egli si è limitato a porre in essere una condotta di ordinario espletamento delle mansioni lavorative nell'ambito, però, di un ambiente di lavoro in sé non a norma: situazione di illiceità che sarebbe stata presente – e di fatto lo è stata – anche nei giorni lavorativi previsti nel contratto.
Sul punto, d'altronde, è sufficiente ricordare che - per orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità - “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (Cass. sentenza n.
4980/2023).
Nel caso di specie, la già richiamata dinamica dell'infortunio rende manifesta l'assenza di qualsivoglia concorso colposo del ricorrente, non avendo il lavoratore posto in essere una condotta abnorme, inopinabile, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute ed essendosi invece conformato alle richieste del soggetto ospitante anche con riferimento alla individuazione dei giorni di esecuzione delle mansioni assegnategli.
Pagina 16 di 22 Per tutto quanto argomentato e accertato deve quindi dichiararsi la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. anche di , tenuto al risarcimento del Controparte_8
danno in via solidale con le resistenti contumaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 1294 e
2055 c.c.
5.4 Con riferimento alla ripartizione, tra i soggetti convenuti, del grado di responsabilità, si ritiene che gli inadempimenti di controllo e formazione posti in essere dal abbiano una efficienza causale nell'infortunio occorso al Controparte_6
ricorrente in misura pari agli inadempimenti posti in essere da (per la quale Controparte_10
rispondono anche i suoi soci illimitatamente responsabili), poiché l'infortunio non si sarebbe certamente verificato ove il predetto avesse puntualmente e CP_8
concretamente verificato l'adeguatezza del soggetto ospitante.
Esclusivamente ai fini della ripartizione tra i convenuti del risarcimento e delle spese dovute al ricorrente per l'infortunio occorsogli, dunque, la responsabilità di
[...]
deve essere ritenuta pari al 50%, rimanendo l'ulteriore 50% a carico di Controparte_6 [...]
e dei suoi soci illimitatamente responsabili, rispondendo questi ultimi delle CP_4
conseguenze dannose derivanti dalla condotte della loro società e non in proprio, non essendo stati né allegati, né provati da alcuna delle parti ulteriori e diversi profili di responsabilità diversi da quelli imputabili alla stessa Parte_5
6. Così acclarato il presupposto della domanda risarcitoria del danno differenziale svolta da parte ricorrente, occorre vagliare la sussistenza dei danni da questa patiti a causa della grave lesione dell'integrità psicofisica riportata in conseguenza dell'infortunio sul luogo di lavoro. Per il loro accertamento è stata disposta una consulenza tecnica medico- legale.
Dalla relazione depositata in data 20.10.2022 risulta confermato che a causa dell'esplosione nel locale preposto al processo di distillazione dell'acetone il ricorrente ha subito ustioni da fiamma di 2° e 3° grado con cicatrici retraenti e amputazione delle falangi distali delle mani. Il perito:
- ha quantificato il periodo di invalidità temporanea totale in giorni 260, relativamente alla possibilità di svolgere elementari attività di vita quotidiana;
- ha indicato una invalidità permanente nella percentuale dell'85% per quanto attiene al danno biologico, comprensivo del grave pregiudizio estetico;
- ha rilevato come l'attività lavorativa specifica dell'infortunato debba ritenersi completamente abolita.
Pagina 17 di 22 Le conclusioni del c.t.u. non sono state contestate dalla parte resistente costituita, il cui c.t.p. medico-legale non ha svolto rilievi di sorta.
Ciò posto, in merito alla liquidazione del danno non patrimoniale da compromissione dell'integrità psicofisica valgano le seguenti considerazioni.
Come sostenuto dallo stesso ricorrente, occorre far riferimento alle c.d. tabelle milanesi, comprensive non solo delle lesioni dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), ma anche dei loro riflessi sugli aspetti dinamico-relazionali e dell'intensità della sofferenza soggettiva (c.d. danno morale e danno esistenziale), con possibilità di personalizzazione in presenza di situazioni peculiari (tali da comportare particolari pregiudizi di ordine esistenziale), sicché tutti gli aspetti e le incidenze del quadro delle menomazioni trovano considerazione unitaria nell'ambito della liquidazione del danno non patrimoniale da compromissione dell'integrità psicofisica, senza indebita locupletazione e duplicazione delle poste risarcitorie.
La severità e le molteplici sfaccettature dei postumi lesivi riportati dal ricorrente (di tipo non solo fisico, ma anche psichico, estetico, relazionale), nonché la loro pesante incidenza sull'equilibrio psicofisico di parte attorea e sulla sua vita privata e sociale attuale e futura, la sua età (44 anni all'epoca dell'infortunio) e il lungo e doloroso percorso terapeutico al quale ha dovuto sottoporsi (connotato dalla presenza di delicati, complessi e pesanti interventi chirurgici) giustificano l'applicazione della personalizzazione nella misura massima contemplata dalle tabelle milanesi (come aggiornate a giugno 2024, ratione temporis applicabili al momento della liquidazione del danno con la presente decisione).
Il danno non patrimoniale è, pertanto, da quantificarsi nei seguenti importi:
- € 44.980,00 a titolo d'invalidità temporanea totale (€ 173,00 x 260 gg), ritenendo applicabile il valore giornaliero massimo alla luce dell'impossibilità del lavoratore infortunato di poter svolgere in quel periodo anche solo le più elementari attività di vita quotidiana;
- € 1.106.201,00 per postumi permanenti all'85% (di cui € 632.115,00 a titolo danno biologico/dinamico-relazionale ed € 316.057,50 quale danno da sofferenza soggettiva interiore – c.d. danno morale, oltre la componente biologica per personalizzazione riconoscibile nel caso di specie nell'estensione massima del 25% in ragione dell'amputazione subita agli arti superiori e della gravità del pregiudizio estetico sofferto dal lavoratore).
Pagina 18 di 22 Il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente è quantificabile quindi in complessivi € 1.151.181,00.
Ai fini dell'individuazione del danno differenziale risarcibile, va a questo punto detratto, dalla sola componente del danno biologico permanente, pari a € 632.115,00, CP_ quanto riconosciuto da a titolo di rendita per il danno biologico permanente, vale a dire il valore capitalizzato di € 263.222,82 (doc. allegato in data 25.5.2023, fasc. ric.), con un conseguente residuo di € 368.892,18, al quale devono aggiungersi le ulteriori componenti di danno non patrimoniale (temporaneo, morale, personalizzazione per esistenziale), non coperte da alcun indennizzo, per complessivi € 519.066,00 (€
1.151.181,00 - € 632.115,00).
Il danno non patrimoniale differenziale si quantifica, dunque, nell'importo totale di €
887.958,18 (€ 368.892,18 a titolo di danno biologico residuo + € 519.066,00 a titolo delle CP_ ulteriori componenti non indennizzate da .
Con riferimento al danno patrimoniale da lucro cessante, il c.t.u. ha valutato che la menomazione dell'integrità psicofisica provocata dal sinistro si riflette sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente, abbattendola in toto.
Tenuto conto di una r.a.l. annua di € 16.195,20 (come da prospetto Inps), con assunzione quale parametro della capacità reddituale della retribuzione per l'orario lavorativo pieno ed applicato il coefficiente di capitalizzazione previsto per l'età (44 anni) secondo le tabelle di capitalizzazione del Tribunale di Milano (2023-maschi), pari a 20,35 (diverso sia da CP_ quello utilizzato da sia da quello del ricorrente che si avvale di 22,1912 come da incontro di studio per i magistrati di cui al doc. 12), tale voce di danno si quantifica in CP_ complessivi € 329.572,32. Detratto il valore capitalizzato della rendita pari a €
326.161,68, il relativo danno differenziale risulta pari a € 3.410,64.
La richiesta di corresponsione a titolo di danno patrimoniale emergente dell'ulteriore somma di € 1.830,00 quale spese per c.t.p. (fattura dott. depositata Per_2
il 29.7.2022) deve ritenersi tardiva, in quanto formulata per la prima volta solo nelle note conclusionali del 13.2.2023), laddove nel ricorso non ne era stata domandata la liquidazione.
In accoglimento del ricorso segue, quindi, nel dispositivo la condanna delle convenute e , in solido tra Controparte_4 CP_2 CP_3 Controparte_8
loro, a risarcire al ricorrente i danni differenziali dallo stesso patiti a causa dell'infortunio,
Pagina 19 di 22 liquidati nell'importo complessivo di € 891.368,82, di cui € 887.958,18 a titolo di danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. in combinato disposto con gli artt. 32, 2 e 3 Cost.), nonché nell'importo di € 3.410,64 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle singole voci di danni dalla loro insorgenza sino al saldo.
Trattandosi di crediti di valore, ai fini della loro attualizzazione all'epoca della pronuncia della sentenza, le voci di danno non patrimoniale, quantificate con valori aggiornati al
2024 devono essere previamente devalutate all'epoca della loro insorgenza, vale a dire, quanto al danno non patrimoniale temporaneo, alla data dell'evento (6.5.2017) e quanto a quello permanente alla data della cessazione dell'invalidità temporanea (protrattasi per complessivi 260 gg), vale a dire indicativamente alla data del 21.1.2018 e, quindi, annualmente rivalutate con tali decorrenze e con l'aggiunta degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati.
Quanto, invece, ai danni patrimoniali, sugli importi liquidati occorre aggiungere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati a decorrere dall'evento infortunistico quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica (e dalla data della scadenza di pagamento delle fatture, quanto all'esborso sostenuto per le valutazioni medico-legali).
7. Con riferimento alla determinazione delle spese di lite, deve in via preliminare rilevarsi che non risulta accoglibile l'istanza del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il relativo provvedimento di ammissione provvisoria deve dunque essere revocato.
Nella nozione di reddito rilevante ex art. art. 76 del D.P.R. 115/2002, infatti, devono intendersi ricomprese le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga, comunque idonee a sopperire alle sue esigenze di vita e tali da rendere sostenibile il costo CP_ del processo. Conseguentemente, anche la rendita erogata da a ristoro dell'inabilità permanente deve essere considerata nel calcolo del reddito in quanto avente funzione di surrogare il reddito da lavoro cessato.
In tema, la Corte di legittimità ha confermato che “secondo l'art. 13 – del D.lgs. 38/2000 – la rendita costituita dall' in favore del danneggiato, seppure comprenda in sé una CP_9
quota destinata al ristoro del danno biologico, comprende anche quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa temporanea e permanente, sicché per tale parte, si risolve in una fonte di sostentamento e di introito per chi la
Pagina 20 di 22 percepisce, con la conseguenza che di essa deve teneri conto ai fini del calcolo del reddito richiesto per accedere al patrocinio a spese dello Stato (cfr. quanto al principio, Sez. 1
Sentenza n. 1934 del 06/03/1999 con richiamo a Corte costituzionale nn. 144/92 e 382/95)
… nell'ambito del reddito da valutare per godere del beneficio devono computarsi, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, tutte le entrate risultanti dall'ultima dichiarazione antecedente l'istanza di ammissione, compresi i redditi non rientranti nella base imponibile e le variazioni avvenute dopo la presentazione della dichiarazione medesima, per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione, restando del tutto irrilevante - in assenza di deroga espressa - l'eventuale natura previdenziale del rapporto da cui tali redditi conseguono (cfr. Cass Sez. 2, n. 40970 del 21/12/2021)” (Cass. ordinanza n. 22193/2024). CP_
Alla luce del prospetto di calcolo della rendita depositato in atti il 26.5.2023, emerge che il ricorrente ha percepito a titolo di ratei patrimoniali da perdita della capacità lavorativa nell'anno 2018 la somma complessiva netta di € 3.894,11; nell'anno 2019 la somma complessiva netta di € 20.247,48, nell'anno 2020 la somma complessiva netta di €
30.756,54, per l'anno 2021 e 2022 la somma complessiva netta di € 32.367,60, per l'anno
2023 la somma complessiva netta di € 19.279,73.
Sulla scorta di quanto evidenziato in punto di diritto, dette somme concorrono a costituire il reddito del ricorrente ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Rilevato che l'attuale limite di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio individuato dal
Decreto Ministeriale del 10.5.2023 è fissato in € 12.838,01 (a fronte della soglia di €
11.746,68 vigente per il biennio precedente), le evidenziate variazioni di reddito rilevate a far data dal 2019 importano il superamento del limite di reddito di cui all'art. 76 D.P.R.
115/2002, come fissato sia ante 2023, sia post 2023, con conseguente revoca dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato a far data certamente dall'anno 2020.
Alla revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato consegue la necessità di procedere alla liquidazione delle spese in via ordinaria, in applicazione del principio della soccombenza, con conseguente condanna di tutte le parti convenute a provvedere, in via solidale tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della controversia, dell'attività istruttoria svolta e della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Pagina 21 di 22 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto in atti, vengono poste a carico solidale di tutte le parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in via preliminare, revoca il provvedimento di ammissione di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato;
- nel merito accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la concorrente responsabilità solidale di e dei suoi soci e Controparte_4 Controparte_2
, e dell' Controparte_3 Controparte_1
nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso a in
[...] Parte_1
data 6.5.2017; e, per l'effetto
- condanna e i suoi soci e , e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
, in via solidale tra loro, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_1
891.368,82, a titolo di risarcimento dei danni differenziali conseguenti all'infortunio occorso al ricorrente in data 6.5.2017, di cui € 887.958,18 a titolo di danni non patrimoniali e € 3.410,64 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali secondo i criteri di cui in motivazione;
- condanna e i suoi soci e e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
l' , alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 14.000 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico solidale di e dei Controparte_4
suoi soci e e dell' Controparte_2 Controparte_3 [...]
, liquidate come da separato decreto in atti. Controparte_1
Monza, 28 luglio 2025
Il Giudice
NA CO
Pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro NA CO, all'esito dell'udienza del
27.6.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 308/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ugo Maria Parte_1 C.F._1
Domenico Calò, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Guida, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Giulio Uberti n. 12
CONVENUTO
e contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
IL PE n. 443/b
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Sant'Ambrogio n. 25/b
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_4 P.IVA_2 sede in Giussano, via Cavour n. 137/A
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: danno differenziale in seguito ad infortunio sul lavoro
Pagina 1 di 22 Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il giorno 8 febbraio 2021,
[...]
ha evocato in giudizio i soci e Parte_1 Controparte_5 Controparte_2 CP_3
e l (d'ora in poi anche
[...] Controparte_6
) chiedendo al Tribunale adito di “condannare i Controparte_7
resistenti in solido, e per responsabilità CP_4 Controparte_8
contrattuale e/o extracontrattuale , e per Controparte_2 Controparte_3
responsabilità extracontrattuale e/o quali soci personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni di o in subordine la resistente o i resistenti CP_4
che risultassero tenuti, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali , subiti da parte ricorrente, sottratto il valore capitale della quota di rendita che ristora detti danni, ovvero al pagamento di euro 1.369.183,05144 - CP_9
629.034,196232 = 740.148,855208 arrotondato ad euro 740.148,00 oltre alla pagamento del danno non patrimoniale temporaneo e quant'altro spettante al ricorrente oltre interessi previsti per legge dal dovuto al soddisfo o in subordine quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di aver sottoscritto in data 15.3.2017 con in qualità di soggetto Controparte_4
ospitante esercente attività di laccatura e verniciatura di mobili e con il
[...]
nella qualità di soggetto promotore, convenzione individuale di CP_8
tirocinio extracurriculare per ivi svolgere attività di tirocinio formativo finalizzato al reinserimento di persone disabili;
- che nella convenzione relativo al tirocinio extracurriculare era espressamente previsto che 'durante lo svolgimento del tirocinio le attività venivano seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale' (art. 3) e che il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, deve essere inteso come "lavoratore" (art. 6), con conseguente onere di farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi in tema di formazione generale per il solo promotore e di formazione specifica per promotore ed ospitante, di informazione e sorveglianza sanitaria per il solo ospitante;
- di essere stato quindi destinato ad operare presso lo stabilimento di CP_4
sito in Giussano, via Cavour n. 137/a ove la società ospitante svolge attività di
[...]
Pagina 2 di 22 verniciatura di mobili tramite due cabine a velo d'acqua utilizzando vernici, catalizzatori ed isolanti poliuteranici e poliesteri con base a solvente organico e ove le operazioni di diluizione dei prodotti e di pulizia degli aerografi vengono eseguite utilizzando come solvente l'acetone;
- di essere stato adibito alla esecuzione di mansioni di manovalanza, pulizia e supporto ai lavoratori addetti alle fasi di verniciatura e anche alle vere e proprie mansioni di verniciatura;
- che, nella esecuzione dei compiti assegnatigli dal socio il sabato Controparte_2
6.5.2017 stava svolgendo la propria attività lavorativa per recuperare alcune ore non svolte durante la settimana (secondo una prassi nota al e rispetto CP_8
alla quale il tutor non aveva mai sollevato alcuna obiezione) allorché, all'incirca alle ore 15.00, si era recato in una stanza ove era ubicata una distillatrice onde controllare la qualità dell'acetone presente nella macchina ma, una volta chiusa la porta della stanza, era stato investito da una fiammata e da una esplosione che lo avevano scaraventato;
- che quanto accaduto era stato confermato in sede amministrativa dallo stesso che era accorso al momento dell'infortunio e lo aveva anche Controparte_2
accompagnato al pronto soccorso;
- di aver riportato, in seguito all'infortunio, ustioni di primo e secondo grado su volto, avambracci, mani, glutei, arti inferiori e dorso, con necrosi delle estremità distali degli arti superiori e un grado di menomazione psicofisica (ustioni di II e III grado sul 75% del corpo e al volto, con reatrazione cicatriziale, interessamento delle orecchie, perdita degli annessi cutanei del volto e di gran parte dei capelli, alterazioni oculari e del viso) pari all'85%;
- che nell'ambito del procedimento penale seguito alla verificazione dell'infortunio, la società ospitante e i suoi soci, e , Controparte_2 Controparte_3
avevano patteggiato la pena;
- che risulta configurabile anche la responsabilità del convenuto poiché, in CP_8
qualità di soggetto promotore, non aveva adempiuto al proprio obbligo di formazione in tema di sicurezza e non aveva neppure svolto alcun controllo sull'osservanza, da parte del soggetto ospitante, delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Pagina 3 di 22 ricorrente ha affermato la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di e CP_4
dei due soci, tenuti illimitatamente e solidalmente ex artt. 2267, co. 1 e 2291 co. 1 c.c., per aver violato le norme di sicurezza preposte alla prevenzione dei rischi del tipo di quello concretizzatosi a suo danno, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c.; ha sostenuto la responsabilità solidale, contrattuale ed extracontrattuale, di Controparte_1
per essere gravato questo da obblighi contrattuali di tutoraggio, organizzazione e
[...]
monitoraggio dell'attività del tirocinante (artt. 2 e 3 della Convenzione), nonché da obblighi di formazione di quest'ultimo in punto di salute e di sicurezza sul lavoro (art. 6 della Convenzione), oltre dal generale obbligo di tutela di cui all'art. 2087 c.c.
Sulla base di tali allegazioni, parte ricorrente ha quindi quantificato il danno differenziale da risarcire in complessivi euro 740.148,00, a titolo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale permanente, oltre al danno temporaneo.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, l'Azienda speciale consortile “ Controparte_6
” ha negato la configurabilità di una sua responsabilità nella verificazione
[...]
dell'infortunio occorso a e ha chiesto il rigetto delle domande formulate Parte_1
nei suoi confronti.
In particolare, il convenuto ha contestato la ricostruzione offerta dal ricorrente CP_8
ed ha puntualizzato che il progetto individuale per il tirocinio del ricorrente - nell'ambito del quale esso era il soggetto promotore e era il soggetto ospitante - era Controparte_4
stato sottoscritto in data 21 novembre 2016, che successivamente in data 18 marzo 2017 le medesime parti avevano sottoscritto una convenzione individuale di tirocinio extracurriculare con la quale aveva assunto l'impegno ad ospitare il Controparte_4
ricorrente per lo svolgimento di un tirocinio formativo della durata di tre mesi, che esso aveva ottemperato al proprio obbligo di fornire al tirocinante la formazione generale e specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, come comprovato dai relativi attestati.
Ha dedotto di avere l'esclusivo compito di individuare le parti del rapporto di tirocinio e comunque di non aver alcun effettivo potere di controllo sull'osservanza della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte del soggetto ospitante.
Ha quindi sostenuto la corresponsabilità del ricorrente per essersi questi recato sul luogo di lavoro in un giorno non lavorativo in base alla convenzione, negando la conoscenza della circostanza da parte del tutor, che, ignaro, non vi avrebbe mai potuto dare il nulla osta.
Quanto al secondo profilo, ha eccepito l'arbitrarietà della quantificazione del danno biologico e la duplicazione delle voci di danno non patrimoniale risarcibili, dovendosi
Pagina 4 di 22 ritenere il danno morale e esistenziale già compresi nella liquidazione del danno biologico e nella eventuale personalizzazione. Ha quindi contestato la carenza di allegazione e prova del quid pluris necessario (circostanze specifiche ed eccezionali) per la liquidazione di un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno, eccedente i valori medi tabellari, nonché la carenza di prova della menomazione o eliminazione della capacità del danneggiato di produrre reddito.
3. Pur ritualmente evocati in giudizio, e i soci e Controparte_4 Controparte_2
sono rimasti contumaci. Controparte_3
4. Istruita la controversia con lo svolgimento di esame peritale e disposta infine la trattazione della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e in particolare nelle note conclusionali autorizzate e nelle note di trattazione scritta e il Giudice ha quindi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso introduttivo del giudizio è fondato e deve pertanto essere accolto, pur nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
5. Parte ricorrente agisce in giudizio per conseguire il risarcimento del danno differenziale per infortunio occorsogli sul luogo di lavoro.
Sebbene la domanda di accertamento della responsabilità del datore di lavoro possa essere formulata ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2087 c.c., in ragione del fatto che in materia di tutela del lavoratore sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c. e la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale, per la valutazione della domanda formulata in giudizio sarà necessario soffermarsi esclusivamente sulla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., poiché tutte le allegazioni svolte dal ricorrente sono preordinate far valere – appunto – la responsabilità contrattuale sia della e dei suoi soci illimitatamente responsabili in qualità Controparte_4
di soggetto ospitante, sia di come soggetto promotore. Controparte_1
Pagina 5 di 22 La responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. discende dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
In tale materia opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c., sicché è sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza,
l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass., ss.uu., sentenza n. 13533/01; Cass., sentenza n. 9817 del 14.4.2008; Cass., sentenza n. 21590 del
13.8.2008; Cass., sentenza n. 1886 del 18.2.2000; Cass., sentenza n. 3786 del 17.2.2009).
Ed infatti, «in virtù del generale dovere di sicurezza scaturente dall'art. 2087 c.c., è addebitabile al datore di lavoro la responsabilità per il danno occorso al lavoratore a causa della mancata adozione di misure di prevenzione c.d. "innominate", intendendosi per tali quelle che, ancorché non espressamente imposte dalla legge o da altra fonte equiparata, siano suggerite da conoscenze sperimentali o tecniche ovvero dagli standard di sicurezza normalmente osservati» (Cass., sentenza n. 13465 del 30 giugno 2016).
Quanto alla natura della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore infortunato - e altresì in riferimento alle correlate questioni riguardanti il riparto dell'onere della prova e il contenuto della prova in materia di infortuni sul lavoro - la giurisprudenza ha chiarito che: "la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno" (Cass., sentenza n. 21882 del 28 ottobre 2016; in senso analogo cfr. Cass., sentenza n. 17585 del 18 luglio 2013), con la precisazione, inoltre, che
Pagina 6 di 22 "grava [...] sul datore di lavoro [...] l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente" (Cass., sentenza n. 6151 del 12 marzo
2013; in senso analogo Cass., sentenza n. 2209 del 4 febbraio 2016) e che "il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore;
viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare
l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione" (Cass., sentenza n. 10319 del 26 aprile 2017).
5.1 Muovendo dal titolo contrattuale in essere tra le parti, emerge documentalmente che in data 15 marzo 2017 ha stipulato con l'azienda speciale consortile Parte_1
e la società la convenzione individuale di tirocinio Controparte_8 Controparte_4
extracurriculare n. 12-2017, in forza della quale, su proposta del soggetto promotore
, si è impegnata ad accogliere il ricorrente presso Controparte_8 Controparte_4
la sua sede operativa sita in Giussano, via Cavour n. 137/A, per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991.
A norma del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della convenzione, il tirocinio avrebbe dovuto avere durata di 3 mesi e si sarebbe dovuto svolgere sulla base di un progetto formativo individuale (n. 634), parte integrante della convenzione, avente ad oggetto l'attività di carteggiatura e verniciatura di mobili presso la società (cfr. doc. 1 CP_4
fasc. ric.).
L'art. 6, rubricato misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - richiamata espressamente l'equiparazione del tirocinante al lavoratore ai sensi e per gli
Pagina 7 di 22 effetti del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 2 co. 1 lett. A) del D.lgs.
81/08) - ha declinato gli obblighi delle parti in materia, ponendo a carico del soggetto promotore la formazione generale del tirocinante, a carico di entrambi i soggetti ( promotore e ospitante) la formazione specifica, come da dettaglio nella scheda di valutazione preventiva tirocini prevista dal sistema qualità del Parte_2
a carico del solo soggetto ospitante la sorveglianza sanitaria e l'informazione ai
[...]
lavoratori, con specifico riferimento al rischio intrinseco aziendale.
L'azione risarcitoria per danno differenziale da infortunio sul lavoro spiegata da parte ricorrente ha dunque fondamento nel rapporto contrattuale instauratosi con le odierne resistenti sulla base delle predette disposizioni negoziali e normative applicabili al caso di specie per integrazione ex lege del contratto a norma dell'art. 1374 c.c.
Come già evidenziato in precedenza, trova dunque spazio il conseguente riparto dell'onere della prova di cui al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. in materia contrattuale.
Sulla base del titolo contrattuale documentalmente provato, parte ricorrente-creditrice può limitarsi ad allegare l'asserito inadempimento per violazione degli obblighi contrattuali e normativi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro da parte dei resistenti, dovendo invece questi ultimi fornire la prova della sussistenza del danno risarcibile;
alle parti convenute, in quanto debitrici, spetta invece l'onere di provare il corretto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento per aver adottato le misure necessarie a evitare l'evento dannoso.
5.2 Tanto premesso sotto il profilo sistematico in relazione ai profili che vengono in rilievo nel caso di specie, deve rilevarsi che la domanda attorea risulta certamente fondata nell'an e deve trovare quindi accoglimento circa la sussistenza della responsabilità di
[...]
e dei suoi soci illimitatamente responsabili. CP_4
Nel corso del giudizio sono rimasti incontestati e sono altresì riscontrabili su base documentale i fatti accaduti il 6.5.2017 che hanno causato l'infortunio del ricorrente: recatosi nel locale deposito, ove era collocato il distillatore, il tirocinante – una volta entrato e chiusa la porta – veniva investito da una esplosione e dalle conseguenti fiammate, verificatesi per i fumi presenti nel locale deposito.
Rispetto agli elementi di fatto sopra enucleati, e i suoi soci Controparte_4
illimitatamente responsabili non hanno assolto l'onere probatorio su di essi gravante, avendo queste scelto di non costituirsi nel presente giudizio. A tal proposito occorre ribadire che, ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale, come nel caso di
Pagina 8 di 22 specie, “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non
l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto”
(Cass., n. 7027/2001).
Ebbene, per quanto sopra osservato con riferimento al titolo negoziale, deve ritenersi provata documentalmente la sussistenza in capo alla società e ai Controparte_4
soci e degli obblighi di tutela in materia di salute e sicurezza sul luogo di CP_2 CP_3
lavoro, avendo parte resistente assunto la qualifica di datore di lavoro in quanto soggetto ospitante l'espletamento del tirocinio, dunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della convenzione, per come integrato ex lege dalle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08.
Il ricorrente ha dunque correttamente allegato l'inadempimento contestato, con puntuale richiamo alle norme cautelari violate: artt. 290 e 294 per non aver valutato il rischio di esplosione del processo di distillazione dell'acetone in grado di generare un'atmosfera esplosiva a fronte di una miscela di aria e di sostanze infiammabili e per aver di conseguenza collocato il relativo macchinario in “zona 0” ad altissimo rischio esplosivo;
art 294 e 294bis per non aver redatto il documento sulla protezione dalle esplosioni e non aver formato in alcun modo il lavoratore;
art. 70, comma 4, n. 1 per non aver installato ed utilizzato il distillatore secondo le istruzioni d'uso; art. 71, comma 4, n. 2 per Parte_3
non aver mai proceduto alla manutenzione dell'apparecchio ed in particolare alla sostituzione delle guarnizioni e dei sacchetti per la raccolta dei residui solidi della distillazione.
Il ricorrente ha parimenti dimostrato la relativa efficacia eziologica in punto di causazione del danno lamentato, mediante allegazione delle risultanze del procedimento penale avviato nei confronti di e dei soci e e con richiamo, in Controparte_4 CP_2 CP_3
CP_ particolare, agli accertamenti dell'A.t.s. Brianza, alla relazione dell' agli atti di indagine e alla perizia del consulente tecnico della pubblica accusa, ing. nonché alla Per_1
sentenza di patteggiamento n. 773/2020 emessa in data 10.6.2020 dal Tribunale di Monza nei confronti di e dei soci e . Controparte_4 CP_2 CP_3
Quanto alla dinamica del sinistro occorre far riferimento agli accertamenti eseguiti, nell'immediatezza degli accadimenti, dalla A.t.s. Brianza, come da rapporto n. 12/2017
(inchiesta infortunio) e da relazione pr. n. 0057437/2017 del 18.7.2017, con relativi allegati
(doc. 2 fascicolo ric.), i cui esiti sono stati elaborati e compendiati dal consulente tecnico della Procura nell'elaborato peritale del 21.11.2018. Nel dettaglio, il perito ha evidenziato come l'ambiente di lavoro non fosse conforme, nella forma (documentazione carente) e
Pagina 9 di 22 nella sostanza a quanto prescritto dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, come stabilito dai rapporti redatti da successivamente all'infortunio. Parte_4
Nello specifico caso hanno giocato un ruolo fondamentale le seguenti cause:
a) il distillatore non è stato installato come da istruzioni del fabbricante per contenere le perdite di acetone in un pozzetto di raccolta degli sversamenti;
b) sono state impiegate guarnizioni non idonee per la chiusura del distillatore […];
c) nel locale era presente un'unica apertura di ventilazione posta in alto, quindi inutile per smaltire i vapori più pesanti dell'aria […];
d) nel locale era possibile la formazione di atmosfere esplosive e sarebbe stato necessario prevedere un impianto elettrico, apparecchi elettrici e non elettrici idonei all'utilizzo in siffatto ambiente.
Pertanto, la non corretta gestione del distillatore, e in particolare, l'impiego di guarnizioni non idonee e l'assenza di un sistema di raccolta del solvente fuoriuscito, hanno consentito la formazione nella parte bassa del locale di una miscela infiammabile aria-acetone. Nel locale erano presenti e funzionanti al momento dell'incidente, anche due compressori (oltre a un essiccatore d'aria e a una macchina schiacciafusti) non previsti per operare in aree potenzialmente a rischio esplosione e da uno di questi è presumibilmente partita la scintilla che ha innescato la miscela aria-acetone. Altri possibili inneschi potrebbero essere stati generati da un “punto caldo” dell'impianto elettrico o dallo sfregamento di un pezzo di metallo sul pavimento da parte del Governale (p. 70 doc. 2 parte ricorrente).
La documentazione in atti appena richiamata corrobora l'allegato inadempimento e l'imputazione dell'evento dannoso a carico delle odierne convenute contumaci, che - non costituendosi in giudizio - non hanno contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, né hanno dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dal ricorrente, venendo meno all'onere posto a loro carico dall'art. 2697 c.c.
Quanto alla valenza in questa sede delle risultanze del processo penale, come noto, «in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre
Pagina 10 di 22 risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale» (Cass. ordinanza n. 2947/2023, mentre sulla rilevanza della sentenza di patteggiamento in sede penale quale elemento di giudizio fondante una prova atipica cfr., tra le ultime, Cass. ordinanza n. 31010/2023).
Sulla base degli accertamenti condotti in sede penale deve, pertanto, ritenersi attestata la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (artt.
290, 294, 294bis e art. 70, comma 41 n. 1, art. 71, comma 4, n. 2 del D.Lgs. 81/08, per come meglio indicati nell'atto di citazione diretta a giudizio del 6.5.2019) da parte di
[...]
e dei relativi soci e , in qualità di CP_4 Controparte_2 Controparte_3
soggetto ospitante e dunque di datore di lavoro.
L'osservanza di dette norme nel caso di specie sarebbe stata necessaria per prevenire il rischio di eventi dannosi del tipo di quello concretizzatosi in data 6 maggio 2017 in pregiudizio di parte ricorrente, il quale, per effetto dell'esplosione ingenerata dalle inadempienze nel processo di distillazione dell'acetone, ha riportato lesioni personali gravissime - ustioni di II e III grado sul 75% del corpo e al volto, con reatrazione cicatriziale, interessamento delle orecchie, perdita degli annessi cutanei del volto e di gran parte dei capelli, alterazioni oculari e del viso - comportanti una invalidità permanente dell'85%.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della società e dei soci e per l'infortunio sul lavoro Controparte_4 CP_2 CP_3
occorso a parte ricorrente il 6 maggio 2017, risultando adeguatamente allegati e provati il titolo contrattuale della pretesa risarcitoria, la sussistenza in capo alle resistenti contumaci dell'obbligo datoriale di tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con specifico riferimento al rischio aziendale, l'inadempimento e il nesso eziologico rispetto al danno sofferto dal lavoratore anche alla luce delle richiamate risultanze acquisite in sede penale.
5.3 Con riferimento alla posizione dell'azienda consortile , deve innanzi Controparte_6
tutto evidenziarsi come quest'ultima non abbia affatto contestato la dinamica causale e la portata dell'evento dannoso in pregiudizio del ricorrente, limitandosi a negare la propria responsabilità in ragione dell'insussistenza a proprio carico di obblighi di tutela in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Pagina 11 di 22 Ebbene, nelle premesse del titolo contrattuale che disciplina il rapporto tra le parti in causa, appunto la convenzione del marzo 2017, risulta essere espressamente richiamata la delibera di Giunta Regionale del 25 ottobre 2013, n. 825 riguardante “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 25 maggio
2017.
La delibera regionale in parola regola l'istituto dei tirocini extra-curriculari, quali misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, la cui attivazione è possibile solo presso i soggetti ivi indicati come “soggetti ospitanti” e dotati dei requisiti ivi elencati. Tra i requisiti prescritti, il primo ivi indicato è proprio il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte del soggetto ospitante, il quale - per poter ricoprire tale ruolo - deve essere in regola con le prescrizioni di legge sul tema.
Poiché il soggetto promotore può attivare il tirocinio solo con un soggetto munito dei prescritti requisiti, ne consegue che si impone in carico al soggetto promotore una verifica preliminare atta ad accertare, tra gli altri aspetti, anche la posizione regolare del soggetto ospitante rispetto alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
accertamento che ben può essere condotto mediante una formale richiesta al soggetto ospitante di trasmissione della relativa documentazione.
Conseguentemente l'attivazione del tirocinio presso un soggetto ospitante privo del requisito richiesto a norma della predetta delibera (contenente appunto gli “indirizzi regionali” sul punto) integra la violazione del compito primario e preliminare posto in capo al promotore;
carenza peraltro idonea a inficiare ab origine la qualità dell'esperienza formativa in sé.
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea della violazione di tale dovere di verifica, nessuna prova di esecuzione dell'accertamento preventivo e, dunque, di esatto adempimento è stata fornita da parte resistente . Controparte_8
Tanto più che, sempre a garanzia dell'attuazione del tirocinio sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro - come stabilito dalla convenzione e dal progetto formativo - è costituita la figura del tutor nominato dal promotore, avente il compito di seguire e verificare le attività prima e durante lo svolgimento del tirocinio, collaborando alla stesura del progetto formativo, occupandosi dell'organizzazione e del
Pagina 12 di 22 monitoraggio del tirocinio (cfr. art. 3 della convenzione di cui al doc. 1 fasc. ric. e delibera n.825/2013).
Nel caso di specie, però, entrambe le parti hanno danno atto che il tutor si recava sul luogo di lavoro presso la sede di facendovi visita in più circostanze, Controparte_4
sicché risulta comprovato che in capo al soggetto promotore vi fosse la possibilità di verificare le condizioni e i luoghi di lavoro, essendo di fatto in condizione di poter esercitare il basilare controllo sull'effettivo rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.
La predetta circostanza non è irrilevante sia perché l'evidenza della inidoneità del luogo di lavoro è percepibile anche solo in ragione della descrizione dei luoghi dell'infortunio effettuata da A.t.s. Brianza, sia perché la detta inidoneità e la mancanza del rispetto delle basilari regole di sicurezza è posta in rilievo dal consulente tecnico della Procura presso il
Tribunale di Monza, la cui valutazione peritale in questa sede risulta pienamente condivisibile anche solo secondo massime di comune esperienza in tema di pericolosità delle sostanze infiammabili: «[…] sarebbe stato necessario, prima di inviare il Governale presso il "soggetto ospitante'', verificare almeno sulla carta, richiedendo la documentazione pertinente, che il luogo di lavoro fosse conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente;
sarebbe bastata poi una visita preventiva per rendersi conto anche solo con un colpo d'occhio che non solo il non poteva essere un idoneo docente in CP_2
materia di sicurezza sul lavoro, ma che l'ambiente lavorativo era una vera e propria trappola, come purtroppo i fatti hanno dimostrato» (doc. 2 fasc. ric.).
Pertanto, il superiore accertamento di negligenza da parte della resistente costituita nell'individuazione del soggetto ospitante, in violazione dei doveri di verifica preliminare come imposti dalla convenzione e dalla delibera regionale n. 825 /2011, induce a fondare la responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. di per Controparte_8
l'evento dannoso occorso a parte ricorrente.
Inoltre, la convenzione pone a carico del promotore alcuni specifici obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'obbligo di assicurare l'erogazione della formazione generale e specifica del lavoratore secondo il dettaglio di cui alla scheda di valutazione preventiva dei tirocini prevista dal sistema qualità del a norma dell'art. 37, comma 1, D.lgs. n. 81/08 in Controparte_8
ottemperanza a quanto definito dall'accordo n. 211 del 21.12.2011 (cfr. art. 6, lettera a, della convenzione e progetto formativo individuale n. 364 di cui al doc. 1 fasc. ric.).
Pagina 13 di 22 Il convenuto ha dedotto l'adempimento di tale obbligazione, CP_8
producendo due attestati afferenti alla frequentazione da parte del ricorrente nel marzo
2016 di un corso di 4 ore per la formazione generale (avente ad oggetto i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza) e di 12 ore per la formazione specifica dei lavoratori-rischio alto, per attività individuate con codice Ateco
2007 (in cui rientra anche l'attività svolta da , relativo - tra gli altri - a Controparte_4
rischi infortuni, rischi da esplosione, rischi chimici, oli, fumi, vapori, polveri, rischi fisici, organizzazione del lavoro, movimentazione manuale dei carichi, movimentazioni merci, procedure di sicurezza, procedure da adottare in caso di incendi e altri rischi.
Secondo la prospettazione difensiva, quindi, la validità della partecipazione a tali corsi è sufficiente a far ritenere adempiuto il proprio obbligo formativo sia sotto il profilo temporale, poiché l'aggiornamento della formazione diviene necessario solo trascorsi cinque anni, sia sotto il profilo sostanziale, giacché a suo dire la formazione offerta al ricorrente allorché era chiamato a ricoprire la qualifica di montatore di stand deve ritenersi adeguata e specifica anche in relazione alle mansioni assegnate presso
[...]
CP_4
La tesi difensiva, però non coglie nel segno: l'obbligo di formazione cui
[...]
era contrattualmente tenuto deve essere declinato alla luce della normativa CP_8
di settore, posto che l'art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/08 dispone che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda; i commi successivi della norma in esame prevedono poi che la formazione debba avvenire, tra le altre ipotesi, in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o del cambio di mansioni, dovendo essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi e comunque ogni qualvolta ciò divenga necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (commi 4, 6 e 7ter).
Nel caso di specie, la mera partecipazione del ricorrente nel 2016 al corso oggetto degli attestati in atti, mentre ricopriva la qualifica di montatore di stand, non fornisce alcuna prova circa l'idoneità - in termini di sufficienza e adeguatezza - della formazione ivi ricevuta rispetto alle nuove mansioni che lo stesso avrebbe espletato presso CP_4
Pagina 14 di 22 s.n.c. durante il tirocinio del 2017. Invero, il cambio di mansioni al quale è stato addetto il lavoratore con il tirocinio extracurriculare presso avrebbe imposto Controparte_4
l'erogazione di una nuova formazione - adeguata a far fronte all'insorgenza dei nuovi rischi connaturati alla diversità di compiti, attività e ambito di esecuzione della prestazione – essendo il lavoratore chiamato ad occuparsi di attività di verniciatura e di supporto nella verniciatura, che non risultano presentare profili di affinità rispetto ai compiti demandati ad un montatore di stand.
Sempre dal testo della convenzione, peraltro, emerge che l'erogazione della formazione generale e specifica del lavoratore a carico del soggetto promotore avrebbe dovuto aver luogo secondo il dettaglio di cui alla scheda di valutazione preventiva tirocini prevista dal sistema qualità del Da tale previsione di desume Parte_2
il dovere del stesso di procedere ad valutazione preventiva e puntuale sulla CP_8
formazione da erogare in vista del tirocinio;
circa l'effettuazione di tale valutazione, tuttavia, non è stata fornita evidenza alcuna.
Milita in questa direzione interpretativa anche la disposizione nell'ambito del progetto formativo n. 634, parte integrante della convenzione, secondo cui la formazione specifica resa dal soggetto promotore avrebbe dovuto essere programmata sulla base della definizione dei rischi della mansione di tirocinio, a cura del soggetto promotore.
Nessuna prova è invece stata fornita dal di tale specifica Controparte_8
valutazione e programmazione, anche solo nel senso di una eventuale ritenuta adeguatezza e sufficienza della precedente formazione rispetto alle nuove mansioni cui sarebbe stato adibito il tirocinante, quale considerazione assunta in via preventiva dopo aver individuato i rischi insiti nelle attività da espletare in tirocinio.
Anche in tal caso parte resistente, pur essendone onerata, non ha fornito prova dell'esatto adempimento;
adempimento, peraltro, che avrebbe comportato la necessità di acquisire quantomeno la documentazione di valutazione dei rischi precipui di cui, però, nemmeno il soggetto ospitante era in possesso per aver omesso di redigere l'apposito documento sulla protezione contro le esplosioni (cfr. relazione consulente tecnico del p.m. di cui al doc. 2 ric.).
In definitiva, in ragione di tutto quanto appena osservato, accertati gli inadempimenti in punto di selezione del soggetto ospitante e di adeguata e sufficiente formazione del tirocinante, deve ritenersi l'imputabilità del fatto dannoso anche in capo a
, per avervi questo concorso in termini causali in ragione della Controparte_8
Pagina 15 di 22 violazione delle richiamate disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul luogo del lavoro, atte a prevenire il rischio specifico del tipo di quello concretizzatosi in pregiudizio del lavoratore. Valgano sul punto le superiori considerazioni in ordine alla rilevanza probatoria degli atti di indagine e degli esiti del procedimento penale in sede civilistica, le cui risultante comunque non sono state oggetto di contestazione nella presente sede da parte della resistente costituita.
Infine, occorre evidenziare come il comportamento del ricorrente - che ha prestato la propria attività il sabato, giorno non contrattualmente previsto come lavorativo - non assurge di per sé solo a concausa idonea a interrompere il nesso causale tra l'evento dannoso e le condotte ascritte anche al convenuto. CP_8
Infatti, nella dinamica fattuale dell'infortunio, per come accertata in sede penale e nel presente giudizio, non assume valenza discriminante la presenza del tirocinante sul luogo di lavoro fuori dall'orario contrattualmente previsto (ma comunque pur sempre concordato con il soggetto ospitante), atteso che egli si è limitato a porre in essere una condotta di ordinario espletamento delle mansioni lavorative nell'ambito, però, di un ambiente di lavoro in sé non a norma: situazione di illiceità che sarebbe stata presente – e di fatto lo è stata – anche nei giorni lavorativi previsti nel contratto.
Sul punto, d'altronde, è sufficiente ricordare che - per orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità - “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (Cass. sentenza n.
4980/2023).
Nel caso di specie, la già richiamata dinamica dell'infortunio rende manifesta l'assenza di qualsivoglia concorso colposo del ricorrente, non avendo il lavoratore posto in essere una condotta abnorme, inopinabile, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute ed essendosi invece conformato alle richieste del soggetto ospitante anche con riferimento alla individuazione dei giorni di esecuzione delle mansioni assegnategli.
Pagina 16 di 22 Per tutto quanto argomentato e accertato deve quindi dichiararsi la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. anche di , tenuto al risarcimento del Controparte_8
danno in via solidale con le resistenti contumaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 1294 e
2055 c.c.
5.4 Con riferimento alla ripartizione, tra i soggetti convenuti, del grado di responsabilità, si ritiene che gli inadempimenti di controllo e formazione posti in essere dal abbiano una efficienza causale nell'infortunio occorso al Controparte_6
ricorrente in misura pari agli inadempimenti posti in essere da (per la quale Controparte_10
rispondono anche i suoi soci illimitatamente responsabili), poiché l'infortunio non si sarebbe certamente verificato ove il predetto avesse puntualmente e CP_8
concretamente verificato l'adeguatezza del soggetto ospitante.
Esclusivamente ai fini della ripartizione tra i convenuti del risarcimento e delle spese dovute al ricorrente per l'infortunio occorsogli, dunque, la responsabilità di
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deve essere ritenuta pari al 50%, rimanendo l'ulteriore 50% a carico di Controparte_6 [...]
e dei suoi soci illimitatamente responsabili, rispondendo questi ultimi delle CP_4
conseguenze dannose derivanti dalla condotte della loro società e non in proprio, non essendo stati né allegati, né provati da alcuna delle parti ulteriori e diversi profili di responsabilità diversi da quelli imputabili alla stessa Parte_5
6. Così acclarato il presupposto della domanda risarcitoria del danno differenziale svolta da parte ricorrente, occorre vagliare la sussistenza dei danni da questa patiti a causa della grave lesione dell'integrità psicofisica riportata in conseguenza dell'infortunio sul luogo di lavoro. Per il loro accertamento è stata disposta una consulenza tecnica medico- legale.
Dalla relazione depositata in data 20.10.2022 risulta confermato che a causa dell'esplosione nel locale preposto al processo di distillazione dell'acetone il ricorrente ha subito ustioni da fiamma di 2° e 3° grado con cicatrici retraenti e amputazione delle falangi distali delle mani. Il perito:
- ha quantificato il periodo di invalidità temporanea totale in giorni 260, relativamente alla possibilità di svolgere elementari attività di vita quotidiana;
- ha indicato una invalidità permanente nella percentuale dell'85% per quanto attiene al danno biologico, comprensivo del grave pregiudizio estetico;
- ha rilevato come l'attività lavorativa specifica dell'infortunato debba ritenersi completamente abolita.
Pagina 17 di 22 Le conclusioni del c.t.u. non sono state contestate dalla parte resistente costituita, il cui c.t.p. medico-legale non ha svolto rilievi di sorta.
Ciò posto, in merito alla liquidazione del danno non patrimoniale da compromissione dell'integrità psicofisica valgano le seguenti considerazioni.
Come sostenuto dallo stesso ricorrente, occorre far riferimento alle c.d. tabelle milanesi, comprensive non solo delle lesioni dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), ma anche dei loro riflessi sugli aspetti dinamico-relazionali e dell'intensità della sofferenza soggettiva (c.d. danno morale e danno esistenziale), con possibilità di personalizzazione in presenza di situazioni peculiari (tali da comportare particolari pregiudizi di ordine esistenziale), sicché tutti gli aspetti e le incidenze del quadro delle menomazioni trovano considerazione unitaria nell'ambito della liquidazione del danno non patrimoniale da compromissione dell'integrità psicofisica, senza indebita locupletazione e duplicazione delle poste risarcitorie.
La severità e le molteplici sfaccettature dei postumi lesivi riportati dal ricorrente (di tipo non solo fisico, ma anche psichico, estetico, relazionale), nonché la loro pesante incidenza sull'equilibrio psicofisico di parte attorea e sulla sua vita privata e sociale attuale e futura, la sua età (44 anni all'epoca dell'infortunio) e il lungo e doloroso percorso terapeutico al quale ha dovuto sottoporsi (connotato dalla presenza di delicati, complessi e pesanti interventi chirurgici) giustificano l'applicazione della personalizzazione nella misura massima contemplata dalle tabelle milanesi (come aggiornate a giugno 2024, ratione temporis applicabili al momento della liquidazione del danno con la presente decisione).
Il danno non patrimoniale è, pertanto, da quantificarsi nei seguenti importi:
- € 44.980,00 a titolo d'invalidità temporanea totale (€ 173,00 x 260 gg), ritenendo applicabile il valore giornaliero massimo alla luce dell'impossibilità del lavoratore infortunato di poter svolgere in quel periodo anche solo le più elementari attività di vita quotidiana;
- € 1.106.201,00 per postumi permanenti all'85% (di cui € 632.115,00 a titolo danno biologico/dinamico-relazionale ed € 316.057,50 quale danno da sofferenza soggettiva interiore – c.d. danno morale, oltre la componente biologica per personalizzazione riconoscibile nel caso di specie nell'estensione massima del 25% in ragione dell'amputazione subita agli arti superiori e della gravità del pregiudizio estetico sofferto dal lavoratore).
Pagina 18 di 22 Il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente è quantificabile quindi in complessivi € 1.151.181,00.
Ai fini dell'individuazione del danno differenziale risarcibile, va a questo punto detratto, dalla sola componente del danno biologico permanente, pari a € 632.115,00, CP_ quanto riconosciuto da a titolo di rendita per il danno biologico permanente, vale a dire il valore capitalizzato di € 263.222,82 (doc. allegato in data 25.5.2023, fasc. ric.), con un conseguente residuo di € 368.892,18, al quale devono aggiungersi le ulteriori componenti di danno non patrimoniale (temporaneo, morale, personalizzazione per esistenziale), non coperte da alcun indennizzo, per complessivi € 519.066,00 (€
1.151.181,00 - € 632.115,00).
Il danno non patrimoniale differenziale si quantifica, dunque, nell'importo totale di €
887.958,18 (€ 368.892,18 a titolo di danno biologico residuo + € 519.066,00 a titolo delle CP_ ulteriori componenti non indennizzate da .
Con riferimento al danno patrimoniale da lucro cessante, il c.t.u. ha valutato che la menomazione dell'integrità psicofisica provocata dal sinistro si riflette sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente, abbattendola in toto.
Tenuto conto di una r.a.l. annua di € 16.195,20 (come da prospetto Inps), con assunzione quale parametro della capacità reddituale della retribuzione per l'orario lavorativo pieno ed applicato il coefficiente di capitalizzazione previsto per l'età (44 anni) secondo le tabelle di capitalizzazione del Tribunale di Milano (2023-maschi), pari a 20,35 (diverso sia da CP_ quello utilizzato da sia da quello del ricorrente che si avvale di 22,1912 come da incontro di studio per i magistrati di cui al doc. 12), tale voce di danno si quantifica in CP_ complessivi € 329.572,32. Detratto il valore capitalizzato della rendita pari a €
326.161,68, il relativo danno differenziale risulta pari a € 3.410,64.
La richiesta di corresponsione a titolo di danno patrimoniale emergente dell'ulteriore somma di € 1.830,00 quale spese per c.t.p. (fattura dott. depositata Per_2
il 29.7.2022) deve ritenersi tardiva, in quanto formulata per la prima volta solo nelle note conclusionali del 13.2.2023), laddove nel ricorso non ne era stata domandata la liquidazione.
In accoglimento del ricorso segue, quindi, nel dispositivo la condanna delle convenute e , in solido tra Controparte_4 CP_2 CP_3 Controparte_8
loro, a risarcire al ricorrente i danni differenziali dallo stesso patiti a causa dell'infortunio,
Pagina 19 di 22 liquidati nell'importo complessivo di € 891.368,82, di cui € 887.958,18 a titolo di danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. in combinato disposto con gli artt. 32, 2 e 3 Cost.), nonché nell'importo di € 3.410,64 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle singole voci di danni dalla loro insorgenza sino al saldo.
Trattandosi di crediti di valore, ai fini della loro attualizzazione all'epoca della pronuncia della sentenza, le voci di danno non patrimoniale, quantificate con valori aggiornati al
2024 devono essere previamente devalutate all'epoca della loro insorgenza, vale a dire, quanto al danno non patrimoniale temporaneo, alla data dell'evento (6.5.2017) e quanto a quello permanente alla data della cessazione dell'invalidità temporanea (protrattasi per complessivi 260 gg), vale a dire indicativamente alla data del 21.1.2018 e, quindi, annualmente rivalutate con tali decorrenze e con l'aggiunta degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati.
Quanto, invece, ai danni patrimoniali, sugli importi liquidati occorre aggiungere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati a decorrere dall'evento infortunistico quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica (e dalla data della scadenza di pagamento delle fatture, quanto all'esborso sostenuto per le valutazioni medico-legali).
7. Con riferimento alla determinazione delle spese di lite, deve in via preliminare rilevarsi che non risulta accoglibile l'istanza del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il relativo provvedimento di ammissione provvisoria deve dunque essere revocato.
Nella nozione di reddito rilevante ex art. art. 76 del D.P.R. 115/2002, infatti, devono intendersi ricomprese le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga, comunque idonee a sopperire alle sue esigenze di vita e tali da rendere sostenibile il costo CP_ del processo. Conseguentemente, anche la rendita erogata da a ristoro dell'inabilità permanente deve essere considerata nel calcolo del reddito in quanto avente funzione di surrogare il reddito da lavoro cessato.
In tema, la Corte di legittimità ha confermato che “secondo l'art. 13 – del D.lgs. 38/2000 – la rendita costituita dall' in favore del danneggiato, seppure comprenda in sé una CP_9
quota destinata al ristoro del danno biologico, comprende anche quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa temporanea e permanente, sicché per tale parte, si risolve in una fonte di sostentamento e di introito per chi la
Pagina 20 di 22 percepisce, con la conseguenza che di essa deve teneri conto ai fini del calcolo del reddito richiesto per accedere al patrocinio a spese dello Stato (cfr. quanto al principio, Sez. 1
Sentenza n. 1934 del 06/03/1999 con richiamo a Corte costituzionale nn. 144/92 e 382/95)
… nell'ambito del reddito da valutare per godere del beneficio devono computarsi, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, tutte le entrate risultanti dall'ultima dichiarazione antecedente l'istanza di ammissione, compresi i redditi non rientranti nella base imponibile e le variazioni avvenute dopo la presentazione della dichiarazione medesima, per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione, restando del tutto irrilevante - in assenza di deroga espressa - l'eventuale natura previdenziale del rapporto da cui tali redditi conseguono (cfr. Cass Sez. 2, n. 40970 del 21/12/2021)” (Cass. ordinanza n. 22193/2024). CP_
Alla luce del prospetto di calcolo della rendita depositato in atti il 26.5.2023, emerge che il ricorrente ha percepito a titolo di ratei patrimoniali da perdita della capacità lavorativa nell'anno 2018 la somma complessiva netta di € 3.894,11; nell'anno 2019 la somma complessiva netta di € 20.247,48, nell'anno 2020 la somma complessiva netta di €
30.756,54, per l'anno 2021 e 2022 la somma complessiva netta di € 32.367,60, per l'anno
2023 la somma complessiva netta di € 19.279,73.
Sulla scorta di quanto evidenziato in punto di diritto, dette somme concorrono a costituire il reddito del ricorrente ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Rilevato che l'attuale limite di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio individuato dal
Decreto Ministeriale del 10.5.2023 è fissato in € 12.838,01 (a fronte della soglia di €
11.746,68 vigente per il biennio precedente), le evidenziate variazioni di reddito rilevate a far data dal 2019 importano il superamento del limite di reddito di cui all'art. 76 D.P.R.
115/2002, come fissato sia ante 2023, sia post 2023, con conseguente revoca dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato a far data certamente dall'anno 2020.
Alla revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato consegue la necessità di procedere alla liquidazione delle spese in via ordinaria, in applicazione del principio della soccombenza, con conseguente condanna di tutte le parti convenute a provvedere, in via solidale tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della controversia, dell'attività istruttoria svolta e della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Pagina 21 di 22 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto in atti, vengono poste a carico solidale di tutte le parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in via preliminare, revoca il provvedimento di ammissione di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato;
- nel merito accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la concorrente responsabilità solidale di e dei suoi soci e Controparte_4 Controparte_2
, e dell' Controparte_3 Controparte_1
nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso a in
[...] Parte_1
data 6.5.2017; e, per l'effetto
- condanna e i suoi soci e , e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
, in via solidale tra loro, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_1
891.368,82, a titolo di risarcimento dei danni differenziali conseguenti all'infortunio occorso al ricorrente in data 6.5.2017, di cui € 887.958,18 a titolo di danni non patrimoniali e € 3.410,64 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali secondo i criteri di cui in motivazione;
- condanna e i suoi soci e e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
l' , alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 14.000 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico solidale di e dei Controparte_4
suoi soci e e dell' Controparte_2 Controparte_3 [...]
, liquidate come da separato decreto in atti. Controparte_1
Monza, 28 luglio 2025
Il Giudice
NA CO
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