Articolo 11 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 marzo 1992
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Versione
19 maggio 1999
Art. 11. (Riserva a favore degli interventi di recupero). (( 1. Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi: a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana; b) interventi di recupero, di cui alle lettere b) , c) , d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilita' destinate ai predetti interventi di recupero sono altresi' utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni )) 2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare.
Entrata in vigore il 19 maggio 1999
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