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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/10/2025 innanzi al Giudice Dott. GI NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 4321/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE CP_1
alle ore 10:00 sono presenti l'avv. DI GARBO MARIA AN in sostituzione dell'avv. ANTONUCCIO DAVIDE per parte ricorrente nonché l'avv.
BE SE per l' e l'avv. BOCHICCHIO DONATELLA in CP_1 sostituzione dell'avv. VIGNOLA AN per l'A.D.E.R.
I procuratori della parti insistono in atti contestando tutto quanto dedotto dalla parte avversa e chiedono che la causa venga decisa o, in subordine, che venga rinviata per la decisione con assegnazione di termini per note.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:41 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
GI NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4321 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ANTONUCCIO DAVIDE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BE SE
-resistente -
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIGNOLA
AN
-resistente- oggetto: opposizione a comunicazione preventiva d'ipoteca conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità parziale dell'atto impugnato, limitatamente ai crediti portati dagli avvisi d'addebito n.
59620190004185560000 e n. 59620240000775092000; - condanna la parte ricorrente alla rifusione del 80% delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in € 4.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi, compensando la restante parte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_4
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 29676202500000347000, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito n.
59620160000079663000, n. 59620160004835506000, n.
59620170000894309000, n. 59620170000897137000, n.
59620170003031887000, n. 59620170005544612000, n.
59620170007046457000, n. 59620180001460271000, n.
59620180005795384000, n. 59620190004185560000, n.
59620190005048337000, n. 59620190005058041000, n.
59620190005132845000, n. 596201900051518849000, n.
59620190005256169000, n. 596201900070164020000, n.
59620220004559123000, n. 59620220004559224000, n.
59620240000661068000, n. 59620240000661169000, n.
59620240000775092000, n. 59620240001525059000, n.
59620240001525160000 e n. 59620240001619372000), per l'errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori, l'omessa specificazione dei mezzi di prova fondanti l'attività di recupero in danno della ricorrente e conseguente violazione degli artt. 7 e 17 l. 212/2000, per come radicalmente innovati e stravolti nel loro contenuto dal d.lgs. 219/2023 e, infine, intercorsa prescrizione dei crediti
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo. ***
Col primo motivo d'opposizione la parte ricorrente deduce l'omessa notifica dei titoli esecutivi presupposti all'atto impugnato.
Sul punto si osserva:
l'avviso d'addebito n. 59620170000894309000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 25.7.2017;
l'avviso d'addebito n. 59620170000897137000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data25.7.2017;
l'avviso d'addebito n. 59620170005544612000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 18.10.2017;
l'avviso d'addebito n. 59620170007046457000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data7.1.2018;
l'avviso d'addebito n. 59620180005795384000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 6.12.2018;
l'avviso d'addebito n. 59620190005048337000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 16.10.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190005058041000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 16.10.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190005132845000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 17.10.2019;
l'avviso d'addebito n. 596201900051518849000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 29.10.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190005256169000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 29.10.2019;
l'avviso d'addebito n. 596201900070164020000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 5.12.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620220004559123000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 18.10.2022;
l'avviso d'addebito n. 59620220004559224000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data18.10.2022; l'avviso d'addebito n. 59620240000661068000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data17.5.2024;
l'avviso d'addebito n. 59620240000661169000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 17.5.2024;
l'avviso d'addebito n. 59620240001525059000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 16.8.2024;
l'avviso d'addebito n. 59620240001525160000 risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 16.8.2024;
l'avviso d'addebito n. 59620240001619372000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 22.8.2024.
Tutti questi avvisi d'addebito sono stati quindi ritualmente notificati e non opposti.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Va quindi osservato che gli avvisi d'addebito n. 59620170000894309000,
59620170000897137000, n. 59620170005544612000,
59620170007046457000, n. 59620180005795384000,
59620190005048337000, n. 59620190005256169000 sono stati oggetto dell'intimazione di pagamento n. 296 2022 90216970 06/000 notificata in data 12.12.2022 a mezzo PEC, che ne ha interrotto ogni prescrizione.
Viceversa per i seguenti avvisi d'addebito: n. 59620160000079663000, n.
59620160004835506000, n. 59620170003031887000, n.
59620180001460271000, n. 59620190004185560000, n.
59620240000775092000, non è stata depositata alcuna prova della notifica.
Va però rilevato che con procedimento n. 13502/2022 RGL gli avvisi d'addebito n. 59620160000079663000, n. 59620170003031887000, n.
59620180001460271000 e n. 59620190004185560000, erano già stati indirettamente oggetto d'opposizione per i medesimi motivi, rigettata con sentenza n. 4386/2024 del 31.10.2024; per essi la mancata prova della notifica in questo giudizio deve ritenersi superata dal dictum della citata sentenza che ne aveva già verificato la regolarità, nonché interrotto la prescrizione.
Per gli avvisi d'addebito n. 59620190004185560000, e n.
59620240000775092000, deve viceversa accogliersi l'eccezione di nullità derivata sollevata dalla parte ricorrente.
L'eccezione di mancata allegazione delle relate di notifica dei titoli esecutivi, strettamente dipendente dalla denunciata omessa notificazione dei titoli esecutivi va, in ragione della ritualità del procedimento notificatorio, accolta esclusivamente per questi ultimi titoli non notificati.
Così come va disattesa l'eccezione della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli oneri accessori, predeterminati per legge e quindi conoscibili dall'ingiunto ancor prima dell'ingiunzione.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, in ragione di quanto sopra esposto.
Le spese di lite vanno poste, anch'esse parzialmente, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/10/2025
Il Giudice Onorario
GI NI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/10/2025 innanzi al Giudice Dott. GI NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 4321/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE CP_1
alle ore 10:00 sono presenti l'avv. DI GARBO MARIA AN in sostituzione dell'avv. ANTONUCCIO DAVIDE per parte ricorrente nonché l'avv.
BE SE per l' e l'avv. BOCHICCHIO DONATELLA in CP_1 sostituzione dell'avv. VIGNOLA AN per l'A.D.E.R.
I procuratori della parti insistono in atti contestando tutto quanto dedotto dalla parte avversa e chiedono che la causa venga decisa o, in subordine, che venga rinviata per la decisione con assegnazione di termini per note.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:41 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
GI NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4321 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ANTONUCCIO DAVIDE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BE SE
-resistente -
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIGNOLA
AN
-resistente- oggetto: opposizione a comunicazione preventiva d'ipoteca conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità parziale dell'atto impugnato, limitatamente ai crediti portati dagli avvisi d'addebito n.
59620190004185560000 e n. 59620240000775092000; - condanna la parte ricorrente alla rifusione del 80% delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in € 4.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi, compensando la restante parte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_4
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 29676202500000347000, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito n.
59620160000079663000, n. 59620160004835506000, n.
59620170000894309000, n. 59620170000897137000, n.
59620170003031887000, n. 59620170005544612000, n.
59620170007046457000, n. 59620180001460271000, n.
59620180005795384000, n. 59620190004185560000, n.
59620190005048337000, n. 59620190005058041000, n.
59620190005132845000, n. 596201900051518849000, n.
59620190005256169000, n. 596201900070164020000, n.
59620220004559123000, n. 59620220004559224000, n.
59620240000661068000, n. 59620240000661169000, n.
59620240000775092000, n. 59620240001525059000, n.
59620240001525160000 e n. 59620240001619372000), per l'errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori, l'omessa specificazione dei mezzi di prova fondanti l'attività di recupero in danno della ricorrente e conseguente violazione degli artt. 7 e 17 l. 212/2000, per come radicalmente innovati e stravolti nel loro contenuto dal d.lgs. 219/2023 e, infine, intercorsa prescrizione dei crediti
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo. ***
Col primo motivo d'opposizione la parte ricorrente deduce l'omessa notifica dei titoli esecutivi presupposti all'atto impugnato.
Sul punto si osserva:
l'avviso d'addebito n. 59620170000894309000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 25.7.2017;
l'avviso d'addebito n. 59620170000897137000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data25.7.2017;
l'avviso d'addebito n. 59620170005544612000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 18.10.2017;
l'avviso d'addebito n. 59620170007046457000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data7.1.2018;
l'avviso d'addebito n. 59620180005795384000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 6.12.2018;
l'avviso d'addebito n. 59620190005048337000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 16.10.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190005058041000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 16.10.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190005132845000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 17.10.2019;
l'avviso d'addebito n. 596201900051518849000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 29.10.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190005256169000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 29.10.2019;
l'avviso d'addebito n. 596201900070164020000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 5.12.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620220004559123000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 18.10.2022;
l'avviso d'addebito n. 59620220004559224000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data18.10.2022; l'avviso d'addebito n. 59620240000661068000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data17.5.2024;
l'avviso d'addebito n. 59620240000661169000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 17.5.2024;
l'avviso d'addebito n. 59620240001525059000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 16.8.2024;
l'avviso d'addebito n. 59620240001525160000 risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 16.8.2024;
l'avviso d'addebito n. 59620240001619372000, risulta ritualmente notificato a mezzo PEC in data 22.8.2024.
Tutti questi avvisi d'addebito sono stati quindi ritualmente notificati e non opposti.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Va quindi osservato che gli avvisi d'addebito n. 59620170000894309000,
59620170000897137000, n. 59620170005544612000,
59620170007046457000, n. 59620180005795384000,
59620190005048337000, n. 59620190005256169000 sono stati oggetto dell'intimazione di pagamento n. 296 2022 90216970 06/000 notificata in data 12.12.2022 a mezzo PEC, che ne ha interrotto ogni prescrizione.
Viceversa per i seguenti avvisi d'addebito: n. 59620160000079663000, n.
59620160004835506000, n. 59620170003031887000, n.
59620180001460271000, n. 59620190004185560000, n.
59620240000775092000, non è stata depositata alcuna prova della notifica.
Va però rilevato che con procedimento n. 13502/2022 RGL gli avvisi d'addebito n. 59620160000079663000, n. 59620170003031887000, n.
59620180001460271000 e n. 59620190004185560000, erano già stati indirettamente oggetto d'opposizione per i medesimi motivi, rigettata con sentenza n. 4386/2024 del 31.10.2024; per essi la mancata prova della notifica in questo giudizio deve ritenersi superata dal dictum della citata sentenza che ne aveva già verificato la regolarità, nonché interrotto la prescrizione.
Per gli avvisi d'addebito n. 59620190004185560000, e n.
59620240000775092000, deve viceversa accogliersi l'eccezione di nullità derivata sollevata dalla parte ricorrente.
L'eccezione di mancata allegazione delle relate di notifica dei titoli esecutivi, strettamente dipendente dalla denunciata omessa notificazione dei titoli esecutivi va, in ragione della ritualità del procedimento notificatorio, accolta esclusivamente per questi ultimi titoli non notificati.
Così come va disattesa l'eccezione della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli oneri accessori, predeterminati per legge e quindi conoscibili dall'ingiunto ancor prima dell'ingiunzione.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, in ragione di quanto sopra esposto.
Le spese di lite vanno poste, anch'esse parzialmente, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/10/2025
Il Giudice Onorario
GI NI