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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 2501/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Malagesi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Scarlato)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5761 del 17/6/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da - ex dipendente Parte_2 CP_ della Telecom Italia Spa - nei confronti dell , volta al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico dall'1/7/2006 e alla condanna dell al pagamento della complessiva somma di € 36.658,16, a titolo di CP_1 differenze pensionistiche relative al periodo dicembre 2010-dicembre 2020, nonché della somma di €
2.141,57, a titolo di pensione per la mensilità successiva alla pronuncia.
Interponeva appello il cui resisteva l . Parte_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con unico (articolato) motivo di gravame - che, comunque, non coinvolge né l'accertata decadenza c.d. mobile ex art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, per i ratei anteriori al 30/11/2017, né la pronuncia di rigetto relativa alla c.d. paga oraria utilizzata nel periodo di contribuzione figurativa per mobilità - l'appellante censura l'impugnata CP_ sentenza, reiterando la tesi, supportata da alcune pronunce di legittimità, secondo cui l , nel liquidargli la pensione, non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223/1991, secondo il quale, per i lavoratori che maturino il diritto alla pensione nel corso del trattamento di mobilità, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione debba intendersi quella dei 12 mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità, laddove l'Istituto, al contrario, aveva preso a riferimento la retribuzione ridotta del periodo di mobilità.
L'assunto non coglie nel segno, nel senso che non tiene conto delle peculiarità del Fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti delle Aziende esercenti pubblici servizi di telefonia (istituito con legge
30/9/1920, n. 1405), che è un ex Fondo sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria, prima soppresso a decorrere dall'1/1/2000, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della legge n. 448/1999 e, poi, confluito nella CP_ Gestione dei lavoratori dipendenti dell' , con evidenza contabile separata e distinta.
Quindi, i lavoratori assicurati prima del 2000 presso il predetto Fondo - come il - Parte_1 conservano, ancora oggi, regole per il calcolo della misura della pensione diverse rispetto agli altri assicurati presso diverse Gestioni previdenziali.
In particolare, sulla base della delega contenuta nella legge n. 335/1995 - emanata per armonizzare gli ordinamenti pensionistici diversi dal regime generale - dall'1/1/1997, le norme del Fondo de quo, che regolano il calcolo delle quote di pensione, la retribuzione pensionabile e l'accredito della contribuzione sono state uniformate con quelle in vigore nell'Assicurazione generale obbligatoria (breviter, “AGO”) di cui al d.lgs.
n. 658/1996, tuttavia, per le quote di pensione retributive ante 1997, sono rimaste vigenti le norme pregresse, le quali prevedono l'utilizzo della c.d. retribuzione pensionabile Fondo teorica, contemplata dall'art. 9 della legge n. 1450/1956 (e non quella imponibile tipica dell'AGO).
Orbene, il ha avuto accesso al trattamento pensionistico mediante il sistema retributivo - Parte_1 avendo 18 anni di contribuzione al 1995 (ovvero 15 anni al 1992) - il quale prevede che l'elemento principale per effettuare il calcolo del rateo pensionistico sia la retribuzione percepita dal lavoratore anno per anno durante la vita lavorativa,
Pertanto, fino al 31/12/1996, la retribuzione reale o imponibile percepita dal lavoratore coincideva con la retribuzione utilizzata per il calcolo della pensione del Fondo (anche detta pensionabile). Dall'1/1/1997, invece, in forza dei suddetti interventi normativi, per le anzianità contributive maturate successivamente, si opera nel modo seguente: a) per il calcolo della quota riferita al Fondo, si utilizza la retribuzione che sarebbe stata imponibile secondo la normativa del Fondo, detta retribuzione teorica Fondo, comunicata dall'Azienda e trasmessa all'Ente; b) per il calcolo della quota OBG, si utilizzano le retribuzioni imponibili come per le pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), così come previste dalla legge n. 153/1969 e dalla legge n. 335/1995.
Quindi, relativamente ai lavoratori iscritti al Fondo Telefonici, dal 1997, la pensione è calcolata sulla base di 4 quote, di cui 3 sulla base della disciplina esclusivamente dettata per il Fondo, mentre la 4^ c.d. quota AGO pura, in base alle regole vigenti per l'AGO, ossia come per qualsiasi lavoratore dipendente.
Erra, quindi, il a pretendere di utilizzare per tutte le quote, quale base di calcolo, la Parte_1 retribuzione imponibile dall'estratto contributivo;
in altri termini, nei calcoli indicati dall'odierno appellante, viene utilizzata la retribuzione imponibile risultante dall'estratto contributivo che - come sopra rilevato - è propria del calcolo pensionistico del regime AGO, che, per quanto attiene al Settore telefonia, opera solo ed esclusivamente per il calcolo della quota D, contravvenendo alla normativa che regola le liquidazioni delle pensioni degli iscritti al Fondo telefonici. CP_ All'esito dei calcoli esplicitati dall' , riportati nella gravata sentenza e qui condivisi, il sopra delineato sistema di calcolo opera in modo tale che, sebbene la retribuzione pensionabile Fondo
(retribuzione teorica Fondo) utilizzata per il medesimo calcolo, risulti più bassa rispetto alla corrispondente retribuzione imponibile AGO, il maggior rendimento annuo del 2,5%, in luogo di quello del 2% proprio dell'AGO, rende in via generale tale modalità di calcolo più favorevole per il (nello specifico, la Parte_1 retribuzione teorica Fondo dell'ultimo anno di servizio era pari a € 24,342,00, laddove la retribuzione annuale CP_ presa a parametro dall' per la liquidazione è stata pari a € 25.765,58).
Per quanto fin qui esposto, l'appello va rigettato, rendendo ultroneo l'espletamento dell'invocata CTU, già espletata in analoghi giudizi svoltisi davanti al Tribunale di Roma e conclusi con sentenze sfavorevoli ai pensionati (v. Trib. Roma n. 1102 del 21/3/2023 e Trib. Roma n. 6271 del 7/8/2023), mentre la pronuncia favorevole ai pensionati, richiamata nel presente appello (v Trib. Tivoli n. 644 del 19/8/2021), è stata riformata da questa Corte (v. App. Roma n. 3720 del 20/10/2023).
La peculiarità della fattispecie - oggetto di contrasti giurisprudenziali e di complessi calcoli contabili - induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare (anche) le spese del presente grado.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 25/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO EL)