Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11774/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 20/03/2025, alle ore 10,30, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Alfonso Tinto, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
OPPOSTA
È presente l'Avv. Fabio Turrà per il , attore opponente, Controparte_2
il quale si riporta al contenuto di tutte le difese e di tutti gli atti finora depositati, per cui ancora contesta e disconosce anche in questa sede qualsiasi preteso rapporto contrattuale o fornitura intercorrente tra le parti, così come impugna e contesta ogni avversa difesa, eccezione, richiesta e conclusione. Eccepisce, pertanto, che il Decreto Ingiuntivo è inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittimo, invalido, nullo e temerario, in quanto la ha solo asserito, ma non ha provato, Controparte_3
l'esistenza nel 2019 di qualsivoglia rapporto contrattuale stipulato con il;
deduce che Parte_1
l'eventuale attivazione di una fornitura - in mancanza del relativo contratto - va qualificata come presta- zione non richiesta, ai sensi dell'art. 66 quinquies Codice del Consumo. Si riporta a tutte le deduzioni, richieste e conclusioni contenute nella Memoria Conclusionale depositata il 07-03-2025, ivi compresa la richiesta di condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite e chiede assegnarsi la causa a senten- za.
È presente per per delega dell'avv. Isabella Calzolari, l'avv. Nicola Ce- Controparte_4
cere il quale si riporta alle proprie difese, atti e documenti ed alla comparsa conclusionale depositata te- lematicamente il 07.03.2025 ed impugna e contesta la comparsa conclusionale dell'opponente e tutto quanto precisato alla presente udienza e chiede di pronunciare sentenza ex art. 281 sexies cpc.
c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisio- ne redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11774/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f..: ), in persona dell'amministratore Parte_2 P.IVA_1
pro tempore con sede in rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Turrà (c.f.: ), presso Pt_1 C.F._1
il cui studio elettivamente domicilia in al Centro Direzionale, Isola F 3, giusta procura in atti Pt_1
- OPPONENTE
E
, già (c.f. e p. iva ), in per- Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_2
sona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n.
1, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Calzolari (c.f.: ), presso il cui studio elettivamen- C.F._2
te domicilia in alla Via Petrarca 93/2, giusta procura in atti Pt_1
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con decre-
to ingiuntivo n. 1717/2022, emesso in data 6 marzo 2022 dal Tribunale di Napoli, Sezione XII° - Dott.ssa Roton-
daro, su ricorso della si ingiungeva al condominio sito in alla Parte_3 Pt_1 [...]
, il pagamento dell'importo di € 6.976,44 oltre interessi e spese della procedura monitoria. Parte_1
A fondamento dell'ingiunzione di pagamento, vi era l'omesso versamento dell'importo recato dalle fatture emesse da nel periodo decorrente dal 01/02/19 al 30/06/2019, relative a somministrazioni di gas Controparte_6
eseguite per il PDR n. 00352500928930, intestato al suindicato condominio.
Con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2022, l'ingiunto condominio proponeva quindi opposizione av-
verso il suddetto decreto, convenendo la creditrice società a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli, per ivi sen-
tire accogliere le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto,
perché nullo e/inesistente, inammissibile, improponibile, improcedibile, invalido ed illegittimo, anche per carenza
di legittimazione attiva, per nullità del ricorso e per assenza della prova scritta e/o degli altri requisiti di legge
per la sua emissione;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza e temerarietà dell'avversa pretesa, an-
che per carenza di legittimazione attiva, per tutti i motivi sopra esposti, sia per inesistenza e/o insussistenza del
credito, sia per inesigibilità del credito, condannando altresì già Controparte_3 [...]
al risarcimento del danno ex art. 96 cpc in favore del Controparte_7 Parte_1
[..
, da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti pro-
curatori, antistatari”. A sostegno della spiegata opposizione, il suindicato condominio faceva preliminarmente rileva-
re come il suo amministratore pro tempore non avesse stipulato alcun contratto di fornitura con la opposta società, avendo invece in essere un contratto con la Union Gas Metano s.p.a., a far data dal 17 settembre 2018, facendo risalire quindi a tale data la cessazione dei rapporti con
[...]
precedente fornitore. Controparte_6
Successivamente, tuttavia, in maniera del tutto fraudolenta sarebbe stata inoltrata e sottoscritta da ignoti una richiesta di rientro in debitamente disconosciuta a mezzo denuncia quere- CP_6
la del 28 marzo 2019 dall'amministratore del condominio.
Il rapporto con Union Gas Metano s.p.a., quindi, non avrebbe subito alcuna formale interruzione ad opera del condominio che, resosi conto della fornitura non richiesta, sin da subito avrebbe contestato e disconosciuto qualsiasi preteso contratto e/ o rientro in formulando CP_6
reclamo per contratto non richiesto e sporgendo denuncia querela volta a disconoscere ogni e qualsivoglia documentazione in possesso della eventualmente proveniente dal condo- CP_6
minio, recante sottoscrizione non autentica dell'amministratore pro tempore.
In relazione alla promossa ingiunzione di pagamento, sottolineava peraltro come essa fosse ba-
sata esclusivamente su un estratto autentico delle scritture contabili, non comprovanti l'esistenza dell'asserito credito nella fase ordinaria di cognizione.
L'opponente invocava quindi l'applicazione dell'art. 66 quienquies del codice del consumo,
trattandosi evidentemente di fornitura non richiesta dal consumatore, per la quale quindi nulla doveva essere corrisposto.
Si costituiva quindi ritualmente nei termini di legge nel presente giudizio l'opposta CP_8
rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: 1) concedere la
[...]
provvisoria esecuzione del D.I. n. 1717/2022, ex artt. 642 e 648 c.p.c., stante l'infondatezza
delle eccezioni svolte, la pretestuosità dell'atto introduttivo e non essendo la proposta op-
posizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO: 2) dichiarare
l'infondatezza della proposta opposizione e per l'effetto confermare il D.I. n. 1717/2022,
sussistendo tutti i presupposti dalla legge richiesti, per la sua legittima emissione, per i mo-
tivi esposti in narrativa, con interessi e rivalutazione come dovuti;
3) in subordine condan-
4
Cont nare parte opponente al pagamento in favore di i quella maggiore-minore somma che
dovesse risultare di giustizia;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudi-
zio e con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Nell'articolare quindi le proprie difese la creditrice società faceva rilevare come il portale del
Con distributore Italgas Reti S.p.a., interpellato da ai fini delle verifiche del caso, avesse confer-
mato la riconducibilità del PDR condominiale alla società Union Gas in data 1° luglio 2019 ed una riassegnazione in data 1° febbraio 2019 ad , consentendo quindi di giustificare CP_3
Con le fatture emesse da el periodo 1° febbraio 2019 – 1° Luglio 2019.
Non sussisterebbe peraltro in relazione a tale periodo alcuna duplicazione di fattura con Union
Gas, risultando quelle emesse da quest'ultima con scadenza 12 gennaio 2019; 12 febbraio 2019
e 14 marzo 2019, relative quindi al periodo di fornitura novembre-dicembre 2018 e gennaio
Con 2019, consentendo quindi di escludere una sovrapposizione con i consumi fatturati da
La opposta società avrebbe quindi erogato gas al condominio per il PDR 00352500928930 rela-
tivo all'utenza n. 605495565067 del 01/02/2019 al 30/06/2019, risultando la nuova fornitura di
Union Gas Metano S.p.a., nuovamente attiva a far data dal 01/07/2019.
La avrebbe quindi erogato la fornitura in continuità con il contratto origina- Controparte_3
riamente sottoscritto dal condominio, sicché in assenza di comunicazione di disdetta o di un nuovo valido contratto, sarebbe stato il passaggio ad altro fornitore a doversi ritenere fraudolen-
to.
Nel corso della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 13 marzo 2024 il G.I., alla luce delle richieste formulate dalle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rin-
viando al 12 settembre 2024, l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori articolati.
All'esito della suindicata udienza, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. al 20 marzo 2025, con concessione alle parti di termine fino a dieci giorni pri-
ma per il deposito di memorie conclusionali.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente sia fondata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo vada revocato alla luce delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente occorre rilevare come dalla documentazione prodotta in atti dall'odierna op-
ponente, emerga una specifica contestazione circa l'an del diritto rivendicato dalla opposta, in assenza di adeguata prova circa la titolarità del credito rivendicato.
Secondo la tesi sostenuta da parte opponente, infatti, non avrebbe fornito Controparte_3
la prova dell'esistenza di un valido contratto tra il condominio e la idoneo Controparte_6
a giustificare la fatturazione relativa ai periodi addebitati.
Tale eccezione si considera fondata e del tutto assorbente rispetto alle ulteriori questioni solle-
vate dalle parti nel corso del giudizio.
Risulta documentalmente provato in tal senso, sia attraverso il contratto sottoscritto in data 17
settembre 2018 che dalle fatture allegate in atti, la sussistenza del rapporto contrattuale intercor-
rente tra l'opponente condominio e la Union Gas Metano s.p.a., determinante la automatica in-
terruzione, senza necessità di ulteriori formalità, del vincolo precedentemente instaurato con la
CP_6
La proposta sottoscritta infatti da parte opponente si considera a tutti gli effetti un valido con-
tratto, perfezionatosi attraverso l'inoltro al gestore proponente del modulo o formulario, compi-
lato per accettazione in ogni sua parte dal consumatore
Dalla costituzione di un idoneo vincolo contrattuale, ne è quindi scaturita nel rispetto dei ter-
mini necessari alla voltura, l'emissione di fatture da parte della Union Gas S.p.a. a far data dal
01.11.2018 al 30.01.2019.
Appare evidente che la società fosse perfettamente a conoscenza di tale passag- CP_3
gio di fornitura, tant'è che in relazione a tale periodo non vi è stata alcuna duplicazione di fattu-
ra.
6
L'anomalia che ha ingenerato la vicenda per cui è causa, si è manifesta a far data dal mese di febbraio dell'anno 2019 laddove, a partire da tale periodo, la Union Gas s.p.a. ha smesso di fat-
turare, intervenendo nella gestione della fornitura de quo, nuovamente la Controparte_3
addebitando all'opponente condominio consumi a far data dal 01/02/2019 al 01/07/2019.
Anche in relazione a tale periodo non si evince una duplicazione di fatture, essendosi quindi effettivamente determinato un anomalo rientro del condominio in Controparte_3
Dalla documentazione tuttavia prodotta agli atti di causa da parte opponente, non è possibile evincere l'esistenza di un valido contratto, idoneo a determinare l'instaurazione di un nuovo rapporto di fornitura tra le parti, essendosi il precedente vincolo interrotto con il subentro della
Union Gas Metano s.p.a.
Tuttavia, secondo un recente orientamento giurisprudenziale: “un contratto di somministra-
zione di energia elettrica o gas non richiede la forma scritta;
la sua conclusione può avvenire
anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, comprese le
presunzioni semplici”. (Cass. n. 20267 del 14/7/23).
Ne consegue pertanto che, la fruizione della fornitura in assenza di specifica contestazione,
potrà rappresentare idonea prova dell'esistenza di un vincolo contrattuale, anche se non trasfuso in forma scritta.
Tale principio, tuttavia, non sembra possa trovare applicazione in relazione alla fattispecie de quo.
Ed infatti, l'opponente , all'indomani della emissione della prima fattura prove- Parte_1
niente da si è prontamente attivato per disconoscere la addebitata fornitu- Controparte_6
ra, provvedendo in virtù della delibera AEEG 153/2012/R/com a contestare l'an debeatur del credito azionato, inoltrando, in data 8 febbraio 2019, alla Union Gas Metano s.p.a. un reclamo per contratto non richiesto.
Successivamente, in data 28 marzo 2019, sporgeva anche una formale denuncia/querela, riba-
dendo di non aver mai stipulato nel 2019 alcun contratto con società diversa da Union metano s.p.a.
7
Ed ancora, dopo aver quindi ricevuto in data 3 luglio 2020 diffida legale per presunta insol-
venza di fatture contestava e disconosceva a mezzo raccomandata del 28 Controparte_6
agosto 2020, l'esistenza di un qualsivoglia contratto con la stessa in relazione all'anno 2019.
Pertanto, alla luce di quanto documentalmente provato, si ritiene che la vicenda esaminata debba essere ricondotta alla fattispecie giuridica disciplinata dall'art. 57 del Codice del consu-
mo, rubricato “Fornitura non richiesta”, nella versione applicabile ratione temporis secondo cui:
“Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non ri-
chiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica il consenso del consumatore. Salve le
sanzioni previste dall'art. 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo, costituisce
pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21,22,23,24,25 e 26”.
Nella specie risulta quindi evidente che si è in presenza di “fornitura non richiesta”, nei ter-
mini indicati dalla norma richiamata e dall'art 66 quinquies del Codice del consumo, trattandosi di fornitura erogata da soggetto diverso rispetto al titolare del relativo diritto, in base presumi-
bilmente ad un contratto mai sottoscritto dal consumatore.
Né tantomeno potrà essere invocata da parte opposta la continuità della fornitura rispetto al contratto precedentemente sottoscritto dal condominio, essendo intervenuto a far data dal 17 set-
tembre 2018, nuovo e valido rapporto di somministrazione con la Union Gas Metano s.p.a.
Risultando gli estratti autentici delle scritture contabili prodotti da parte opposta, in sede mo-
nitoria, del tutto inidonei a fondare la titolarità del credito azionato in sede di cognizione ordina-
ria, dovrà ritenersi l'ingiunzione promossa priva dei requisiti legittimanti, in assenza di idonea prova del credito.
Alla luce di quanto esposto, le eccezioni sollevate da parte opponente dovranno essere accolte,
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate come da dispo-
sitivo, tenendo conto dell'effettivo valore della domanda nonché dell'attività processuale esple-
tata e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
8
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva-
mente pronunziando nella causa iscritta al n. 11774/2022 R.G., promossa dal
[...]
in persona dell'amministratore p.t., contro Parte_1 Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede: Parte_4
1) Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. R.G. 1717/2022, emesso dal Tribunale di Napoli
in data 06/03/2022, depositato in data 07/03/2022;
2) Condanna parte opposta, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e compensi del giudizio che si liquidano in euro 4.237,00 per compenso ed €
118,50 spese. oltre spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
E' verbale alle ore 17,26
Il Giudice Onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
9