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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/03/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. 31734/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico depositato in data 12/09/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 27/02/2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 05/03/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. SARA TACINI, con studio in Via Podgora, 4 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 07/10/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 7
CONCLUSIONI Per : “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
i signori e in data 4 luglio 1993 a Varese, atto iscritto nei Registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Varese al n. 146, Serie A, Parte II, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano in data 2 agosto 1993 al n. 94, Parte II, Serie B ordinando al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale - di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno e sita a
Cornaredo, Via Magenta, 3 - alla signora che vi abiterà con la figlia;
Parte_1 CP_2
3) disporre che il signor corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 figlia maggiorenne , ancora non economicamente indipendente, la somma mensile di € 600,00 CP_2
(cinquecento/00), da versarsi alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, con rivalutazione in base agli indici Istat, a partire da un anno dalla data della prima udienza di comparizione delle parti;
4) disporre che il signor corrisponda altresì il 50 % delle spese extra assegno relative CP_1 alla figlia minore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di CP_2
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, versando detto importo alla madre dietro semplice richiesta;
Con vittoria di spese del giudizio e compensi professionali dell'avvocato.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, , premesso di aver celebrato Parte_1
matrimonio con rito concordatario in Varese, in data 4 luglio 1993 (trascritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Milano (MI), anno 1993, n. 146, Parte II, Serie A ) con
[...]
, dalla cui unione nascevano due figli (maggiorenne ed economicamente CP_1 Per_1
autosufficiente) e (maggiorenne non economicamente autosufficiente ) e da cui si era separata CP_2
giudizialmente con sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 2376/2022 del 9 marzo 2022, pubblicata in data 17/03/2022 e passata in giudicato, chiedeva: -di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-di confermare l'assegnazione della casa coniugale a sé; -di porre a carico del padre un assegno mensile per di € 500,00 a decorrere dal mese di settembre 2024, oltre il 50 % delle CP_2
spese extra secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte
d'appello di Milano.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c., tenutasi il 27 febbraio 2025, il
Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e procedeva pagina 2 di 7 all'audizione di parte ricorrente la quale dichiarava di essere impiegata presso Fondazione IRCCS Ca'
Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e di percepire un stipendio di circa 1.500,00 euro al mese, di vivere con la figlia nella casa familiare a lei assegnata e che il non aveva mai CP_2 CP_3 versato l'assegno di mantenimento per la figlia, che era stato quantificato con la sentenza di separazione in € 450,00 né aveva mai versato le rate del mutuo variabile cointestato cui aveva sempre provveduto lei.
Il difensore insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso chiedendo che il rateo mensile paterno fosse quantificato in € 600, visto, da un lato, che l'assegno, per effetto dalla rivalutazione monetaria, a settembre
2024 era amentato ad € 488 ed in vista dei progetti futuri di di trasferirsi all'estero per la magistrale CP_2
ovvero di frequentare un corso di specializzazione sempre fuori Milano in particolare in Liguria con costi importanti.
Il Presidente, quindi, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: -conferma delle condizioni della separazione (sentenza n. 2376/2022 pubblicata il 17.3.2022) -ridetermina il contributo di mantenimento paterno per la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente nella somma mensile di € 600 a decorrere dal rateo di settembre 2024 con rivalutazione ISTAT e prima rivalutazione febbraio 2026. Quindi, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione
,invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente insisteva per le conclusioni come da ricorso e come sopra modificate ed insisteva per il loro accoglimento.
Il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05/03/2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Varese, in data 4 luglio 1993 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Varese, anno 1993, n. 146, Parte II, Serie A).
Si sono in seguito separati giudizialmente con sentenza resa nella contumacia del Corso dal Tribunale di Milano n. 2376/2022 del 9 marzo 2022, pubblicata in data 17/03/2022 e passata in giudicato come da pagina 3 di 7 attestazione di cancelleria depositata in atti. Pertanto, essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cornaredo via Magenta n. 3, in comproprietà tra i coniugi, a con cui attualmente ancora vive la figlia , Parte_1 CP_2
nata il [...], maggiorenne e non autonoma economicamente, essendo la stessa ancora studentessa universitaria.
Il mantenimento della figlia
Ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente di un contributo al mantenimento paterno di € 600
mensili, oltre il pagamento del 50% delle spese extra assegno debba essere accolta.
La signora nel ricorso introduttivo dà atto di essere stata assunta come impiegata Pt_1 amministrativa presso Fondazione IRCCS Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
Ha documentato che il suo reddito netto degli ultimi tre anni è stato pari a 24.108,00 (anno d'imposta 2021),
23.744 (anno d'imposta 2022) e 28.295 (anni di imposta 2023) -cfr. dichiarazioni dei redditi prodotte e disclosure depositata in data 13.11.2024-.
Ha allegato, inoltre, di essere proprietaria al 50% con il marito dell'immobile sito in Cornaredo via
Magenta n. 3, per cui era stato contratto un mutuo variabile cointestato con il sig. e di aver CP_3
dovuto sostenere per intero la rata del mutuo di circa 630,00 euro (attualmente aumentata) non avendo il marito mai contribuito al pagamento della quota di sua spettanza. Deve sostenere anche le spese condominiali ordinarie mensili pari a circa 210,00 euro ed ha un debito attuale per arretrati di circa
6.300,00 euro, come allegato in ricorso.
All'udienza di prima comparizione la sig. ha dichiarato, di sapere che il vive con i Pt_2 CP_1
propri genitori (come risulta anche dal buon fine della notifica del ricorso introduttivo) e che lavora.
Considerato che il padre in nulla contribuisce alle esigenze di vita di e non provvede neppure a CP_2 versare la propria parte della rata del mutuo, che la figlia ha visto aumentare le proprie esigenze di vita e soprattutto intende recarsi fuori sede per completare il proprio percorso di istruzione, si ritiene che pagina 4 di 7 l'assegno paterno, ora pari a circa € 490, debba esser aumentato ad € 600, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c., oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno, a decorrere dalla domanda e dunque dal rateo di settembre 2024 con rivalutazione ISTAT e prima rivalutazione a febbraio
2026.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio concordatario in VARESE il 04/07/1993, CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VARESE nell'anno 1993, N. 146, P. II, Serie
A,
2. Conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cornaredo via Magenta 3, in comproprietà tra i coniugi, a in quanto genitore convivente con la figlia , Parte_1 CP_2
3. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla a decorrere dal rateo di settembre 2024, Pt_1
un contributo mensile per il mantenimento della figlia nata il [...], maggiorenne, non CP_2
economicamente indipendente, la somma di euro 600,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2026),
oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 5 di 7 b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 6 di 7 h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
4. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VARESE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di
MILANO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
5. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 5 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico depositato in data 12/09/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 27/02/2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 05/03/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. SARA TACINI, con studio in Via Podgora, 4 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 07/10/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 7
CONCLUSIONI Per : “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
i signori e in data 4 luglio 1993 a Varese, atto iscritto nei Registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Varese al n. 146, Serie A, Parte II, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano in data 2 agosto 1993 al n. 94, Parte II, Serie B ordinando al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale - di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno e sita a
Cornaredo, Via Magenta, 3 - alla signora che vi abiterà con la figlia;
Parte_1 CP_2
3) disporre che il signor corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 figlia maggiorenne , ancora non economicamente indipendente, la somma mensile di € 600,00 CP_2
(cinquecento/00), da versarsi alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, con rivalutazione in base agli indici Istat, a partire da un anno dalla data della prima udienza di comparizione delle parti;
4) disporre che il signor corrisponda altresì il 50 % delle spese extra assegno relative CP_1 alla figlia minore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di CP_2
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, versando detto importo alla madre dietro semplice richiesta;
Con vittoria di spese del giudizio e compensi professionali dell'avvocato.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, , premesso di aver celebrato Parte_1
matrimonio con rito concordatario in Varese, in data 4 luglio 1993 (trascritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Milano (MI), anno 1993, n. 146, Parte II, Serie A ) con
[...]
, dalla cui unione nascevano due figli (maggiorenne ed economicamente CP_1 Per_1
autosufficiente) e (maggiorenne non economicamente autosufficiente ) e da cui si era separata CP_2
giudizialmente con sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 2376/2022 del 9 marzo 2022, pubblicata in data 17/03/2022 e passata in giudicato, chiedeva: -di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-di confermare l'assegnazione della casa coniugale a sé; -di porre a carico del padre un assegno mensile per di € 500,00 a decorrere dal mese di settembre 2024, oltre il 50 % delle CP_2
spese extra secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte
d'appello di Milano.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c., tenutasi il 27 febbraio 2025, il
Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e procedeva pagina 2 di 7 all'audizione di parte ricorrente la quale dichiarava di essere impiegata presso Fondazione IRCCS Ca'
Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e di percepire un stipendio di circa 1.500,00 euro al mese, di vivere con la figlia nella casa familiare a lei assegnata e che il non aveva mai CP_2 CP_3 versato l'assegno di mantenimento per la figlia, che era stato quantificato con la sentenza di separazione in € 450,00 né aveva mai versato le rate del mutuo variabile cointestato cui aveva sempre provveduto lei.
Il difensore insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso chiedendo che il rateo mensile paterno fosse quantificato in € 600, visto, da un lato, che l'assegno, per effetto dalla rivalutazione monetaria, a settembre
2024 era amentato ad € 488 ed in vista dei progetti futuri di di trasferirsi all'estero per la magistrale CP_2
ovvero di frequentare un corso di specializzazione sempre fuori Milano in particolare in Liguria con costi importanti.
Il Presidente, quindi, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: -conferma delle condizioni della separazione (sentenza n. 2376/2022 pubblicata il 17.3.2022) -ridetermina il contributo di mantenimento paterno per la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente nella somma mensile di € 600 a decorrere dal rateo di settembre 2024 con rivalutazione ISTAT e prima rivalutazione febbraio 2026. Quindi, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione
,invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente insisteva per le conclusioni come da ricorso e come sopra modificate ed insisteva per il loro accoglimento.
Il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05/03/2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Varese, in data 4 luglio 1993 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Varese, anno 1993, n. 146, Parte II, Serie A).
Si sono in seguito separati giudizialmente con sentenza resa nella contumacia del Corso dal Tribunale di Milano n. 2376/2022 del 9 marzo 2022, pubblicata in data 17/03/2022 e passata in giudicato come da pagina 3 di 7 attestazione di cancelleria depositata in atti. Pertanto, essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cornaredo via Magenta n. 3, in comproprietà tra i coniugi, a con cui attualmente ancora vive la figlia , Parte_1 CP_2
nata il [...], maggiorenne e non autonoma economicamente, essendo la stessa ancora studentessa universitaria.
Il mantenimento della figlia
Ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente di un contributo al mantenimento paterno di € 600
mensili, oltre il pagamento del 50% delle spese extra assegno debba essere accolta.
La signora nel ricorso introduttivo dà atto di essere stata assunta come impiegata Pt_1 amministrativa presso Fondazione IRCCS Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
Ha documentato che il suo reddito netto degli ultimi tre anni è stato pari a 24.108,00 (anno d'imposta 2021),
23.744 (anno d'imposta 2022) e 28.295 (anni di imposta 2023) -cfr. dichiarazioni dei redditi prodotte e disclosure depositata in data 13.11.2024-.
Ha allegato, inoltre, di essere proprietaria al 50% con il marito dell'immobile sito in Cornaredo via
Magenta n. 3, per cui era stato contratto un mutuo variabile cointestato con il sig. e di aver CP_3
dovuto sostenere per intero la rata del mutuo di circa 630,00 euro (attualmente aumentata) non avendo il marito mai contribuito al pagamento della quota di sua spettanza. Deve sostenere anche le spese condominiali ordinarie mensili pari a circa 210,00 euro ed ha un debito attuale per arretrati di circa
6.300,00 euro, come allegato in ricorso.
All'udienza di prima comparizione la sig. ha dichiarato, di sapere che il vive con i Pt_2 CP_1
propri genitori (come risulta anche dal buon fine della notifica del ricorso introduttivo) e che lavora.
Considerato che il padre in nulla contribuisce alle esigenze di vita di e non provvede neppure a CP_2 versare la propria parte della rata del mutuo, che la figlia ha visto aumentare le proprie esigenze di vita e soprattutto intende recarsi fuori sede per completare il proprio percorso di istruzione, si ritiene che pagina 4 di 7 l'assegno paterno, ora pari a circa € 490, debba esser aumentato ad € 600, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c., oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno, a decorrere dalla domanda e dunque dal rateo di settembre 2024 con rivalutazione ISTAT e prima rivalutazione a febbraio
2026.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio concordatario in VARESE il 04/07/1993, CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VARESE nell'anno 1993, N. 146, P. II, Serie
A,
2. Conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cornaredo via Magenta 3, in comproprietà tra i coniugi, a in quanto genitore convivente con la figlia , Parte_1 CP_2
3. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla a decorrere dal rateo di settembre 2024, Pt_1
un contributo mensile per il mantenimento della figlia nata il [...], maggiorenne, non CP_2
economicamente indipendente, la somma di euro 600,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2026),
oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 5 di 7 b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 6 di 7 h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
4. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VARESE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di
MILANO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
5. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 5 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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