Articolo 3 della Legge 3 maggio 2016, n. 79
Articolo 2Articolo 4
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26 maggio 2016
Art. 3. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65 ;
b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120 .
Entrata in vigore il 26 maggio 2016