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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/08/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
N. 172/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. MICHELE FAVETTA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. NORMA Controparte_2
FESTUCCI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.02.2025 ha chiesto che il Controparte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
. Il ricorrente ha esposto: Controparte_2
-di aver contratto matrimonio in Narni (TR) in data 06.06.1993 con CP_2
;
[...]
-che dall'unione in data 28.02.1994 nasceva la figlia , ad oggi Persona_1 maggiorenne;
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, e divenuta intollerabile anche la convivenza, i coniugi hanno proposto ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi che il Tribunale di Terni ha omologato con decreto del 15.11.2011,;
- di svolgere l'attività lavorativa di operaio presso la percependo Controparte_3 una retribuzione mensile di euro 1.500,00;
-che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi;
-che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita aderendo alla richiesta di controparte di pronuncia Controparte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, specificando che dalla separazione non vi è stata riconciliazione.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio priva di condizioni, con compensazione delle spese legali.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data della separazione e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Narni (TR) il 06.06.1993; CP_1 Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Narni (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 35, parte II, serie A); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. MICHELE FAVETTA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. NORMA Controparte_2
FESTUCCI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.02.2025 ha chiesto che il Controparte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
. Il ricorrente ha esposto: Controparte_2
-di aver contratto matrimonio in Narni (TR) in data 06.06.1993 con CP_2
;
[...]
-che dall'unione in data 28.02.1994 nasceva la figlia , ad oggi Persona_1 maggiorenne;
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, e divenuta intollerabile anche la convivenza, i coniugi hanno proposto ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi che il Tribunale di Terni ha omologato con decreto del 15.11.2011,;
- di svolgere l'attività lavorativa di operaio presso la percependo Controparte_3 una retribuzione mensile di euro 1.500,00;
-che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi;
-che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita aderendo alla richiesta di controparte di pronuncia Controparte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, specificando che dalla separazione non vi è stata riconciliazione.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio priva di condizioni, con compensazione delle spese legali.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data della separazione e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Narni (TR) il 06.06.1993; CP_1 Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Narni (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 35, parte II, serie A); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti