TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa IE NE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4816 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( ) con il proc. dom. Parte_1 C.F._1
avv.to IE De Rienzo, delega in atti
-attrice opponente- contro
( ) con il proc. dom. avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Citarella, delega in atti
-convenuto opposto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n. 673/2020, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato ordinato il pagamento in favore del convenuto di € 10.500,00 (oltre interessi e spese) a titolo di restituzione di un mutuo concessole.
Deduceva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dalla Controparte_1
pagina 1 di 7 primavera del 2018 al luglio 2019 e negava che le somme corrispostele da controparte trovassero causa in un contratto di mutuo.
Sosteneva trattarsi, invece, di versamenti settimanali di denaro da spendere secondo il suo insindacabile giudizio e che le erano state chieste in restituzione, per mera ripicca, solo dopo la fine della relazione.
Negava poi di aver ricevuto il sollecito di pagamento versato nel fascicolo monitorio e concludeva per la revoca del decreto opposto.
Costituitosi, il rilevava la dilatorietà dell'opposizione allegando che l'attrice CP_1
gli aveva chiesto un prestito adducendo motivazioni di ordine personale e, segnatamente, la necessità di acquisire la cittadinanza italiana.
Produceva, inoltre, una e-mail del 5.12.2019 con cui la controparte aveva riconosciuto espressamente il debito maturato nei suoi confronti ed evidenziava come la causale dei versamenti fosse sempre stata “prestito” ad eccezione di un unico caso in cui era stata indicata quella di “regalia” (cfr. bonifico del 4.8.2018).
Contestava altresì che il rapporto instaurato tra le parti fosse riconducibile ad una unione di fatto, visto che non vi era mai stata convivenza o ufficialità: se infatti il conviveva con , l'attrice viveva con il marito il CP_1 CP_2 Parte_2
quale provvedeva alle spese del menage familiare.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza del 29.10.2020) ed espletato il solo interrogatorio formale dell'opponente, per aver entrambe le parti rinunciato all'escussione dei rispettivi testi, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 21.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta.
Deve in primo luogo prendersi atto che parte attrice ha tempestivamente pagina 2 di 7 disconosciuto (cfr. note del 12.10.2020) il messaggio di posta elettronica depositato in copia fotostatica dal convenuto in sede di costituzione sub doc. d), sicchè il predetto non può ritenersi riconosciuto ex art. 214 e 215 c.p.c.
Invero, l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cassazione n. 3540/2019).
Al contrario, parte convenuta non ha disconosciuto alcuna delle schermate contenenti le plurime conversazioni intercorse tra le parti a mezzo messaggistica istantanea, nonché le relative trascrizioni, depositate dall'opponente nel corso del giudizio.
Si rende pertanto necessario precisare che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità.
L'art. 2719 c.c. sancisce poi che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Dunque, i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cassazione S. U. n. 11197/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio whatsapp
pagina 3 di 7 costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (ex multis
Cassazione n. 19622/2024). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cassazione n. 22012/2023).
Ciò posto, l'inequivocabile contenuto dei messaggi scambiati dal con la CP_1 [...]
tra il 27.11.2017 ed il 28.10.2019 (cfr. doc. 7 memoria attrice 19.1.2021) conferma Pt_1
in toto l'assunto attoreo per cui tra i due vi fu una relazione sentimentale nel corso della quale il convenuto effettuava spontaneamente dei bonifici di € 500,00 in media tre volte al mese, garantendo così alla controparte una somma mensile di € 1.500,00
(cfr. ricevute versamenti doc. 1 fascicolo monitorio).
Non solo infatti nelle conversazioni prodotte non vi è traccia di una richiesta di prestito da parte della ma nemmeno un accenno da parte dell'opposto a Pt_1
possibili restituzioni delle somme in questione.
Piuttosto, era sempre il ad avvisare di sua iniziativa (ed a rassicurare) CP_1
l'attrice circa il versamento del denaro (Ho fatto il primo bonifico un paio di giorni e ti arriva….Cucciola tutto ok x lunedì sera ho prenotato la nostra camera dove andammo la prima volta…Poi come di ho promesso ho fatto un altro bonifico; se non lavoro come faccio i bonifici alla mia cucciola?...Se riesco ad avere un buon internet prenoto subito la nostra camera e faccio un altro bonifico cfr. doc. 7 e 8 citazione) e la a sua volta, mostrava il proprio Pt_1
apprezzamento senza alludere ad alcun impegno alla sua restituzione (Sei fantastico…anche per questo…Grazie amore sono troppo fortunata di avere te, cfr. doc. 7 e 8 cit);
A prescindere quindi dalla causale indicata dall'ordinante il bonifico, anche la periodicità dei versamenti del medesimo importo (€ 500,00) contrasta con la fattispecie stessa del mutuo nella quale sono, solitamente, le rate del mutuatario ad essere pagina 4 di 7 periodiche, mentre la somma mutuata viene corrisposta in un'unica soluzione.
Anche in sede di interrogatorio formale, poi, l'attrice ha ribadito che il le CP_1
corrispondeva un mantenimento per le sue spese personali, più precisamente per garantirle “il lusso” (cfr. verbale del 5.5.2022).
A ciò si aggiunga che pur non essendo stato formulato alcun capitolo diretto a far confessare all'attrice di essere l'autrice della disconosciuta email contenente il riconoscimento di debito (doc. D cit.), nel rispondere alla domanda inerente la casella di posta elettronica a lei intestata (cap. 8 memoria del 29.1.2020), la ha Pt_1
dichiarato: il , presentatosi come avvocato e gestendo la mia pratica di cittadinanza CP_1
aveva accesso alla mia mail per poter leggere le mail in arrivo e rispondere alle stesse se necessario, circostanza confermata dalla schermata di cui al doc 5 attrice.
Infine, come anticipato, le parti hanno rinunciato all'escussione dei rispettivi testi e parte convenuta si è opposta all'espletamento di una CTU informatica diretta a verificare la provenienza della e- mail disconosciuta dall'attrice (cfr. verbale 4.10.2023).
Dunque, diversamente da quanto argomentato dal procuratore del , in sede CP_1
penale non vi è stato alcun accertamento circa la certezza, veridicità e provenienza del predetto messaggio di posta elettronica, atteso che, da un lato, nulla in tal senso può desumersi dalla richiesta di archiviazione del procedimento aperto a carico del convenuto per il reato di cui all'art. 479 c.p. (allegata al verbale del 4.10.2023) e, dall'altro, che non vi è prova dell'espletamento di una perizia informatica in detta sede (cfr. verb.
4.10.2023 cit.).
Se allora non può dirsi assolto l'onere gravante sul convenuto di provare la stipulazione del contratto di mutuo, l'esame, nei termini sopra esposti, degli elementi probatori sottoposti al vaglio del giudicante aveva il precipuo fine di fare applicazione del principio per cui il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a
pagina 5 di 7 giustificarlo (Cassazione n. 11664/2023). Da qui la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto all'altra (Cassazione n. 17050/2014).
Invero, chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo
“senza causa” e la eventuale mancata prova da parte dell'attrice della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non eliminerebbe il problema di accertare se sia consentito all'accipiens trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. Il nostro ordinamento annovera, infatti, fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Per quanto qui occupa, appunto, è stata raggiunta la prova che le prestazioni in oggetto non esulavano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto sentimentale che legava le parti, attesa anche l'assenza di ogni contestazione circa la loro proporzionalità ed adeguatezza alle condizioni sociali e patrimoniali delle stesse.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 673/2020 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 6-9.3.2020 che, per l'effetto, revoca; condanna alla refusione in favore dell'avv.to IE Di Rienzo, Controparte_1
dichiaratasi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 145,50 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Salerno, lì 30.10.2025
IL GIUDICE
IE NE
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa IE NE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4816 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( ) con il proc. dom. Parte_1 C.F._1
avv.to IE De Rienzo, delega in atti
-attrice opponente- contro
( ) con il proc. dom. avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Citarella, delega in atti
-convenuto opposto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n. 673/2020, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato ordinato il pagamento in favore del convenuto di € 10.500,00 (oltre interessi e spese) a titolo di restituzione di un mutuo concessole.
Deduceva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dalla Controparte_1
pagina 1 di 7 primavera del 2018 al luglio 2019 e negava che le somme corrispostele da controparte trovassero causa in un contratto di mutuo.
Sosteneva trattarsi, invece, di versamenti settimanali di denaro da spendere secondo il suo insindacabile giudizio e che le erano state chieste in restituzione, per mera ripicca, solo dopo la fine della relazione.
Negava poi di aver ricevuto il sollecito di pagamento versato nel fascicolo monitorio e concludeva per la revoca del decreto opposto.
Costituitosi, il rilevava la dilatorietà dell'opposizione allegando che l'attrice CP_1
gli aveva chiesto un prestito adducendo motivazioni di ordine personale e, segnatamente, la necessità di acquisire la cittadinanza italiana.
Produceva, inoltre, una e-mail del 5.12.2019 con cui la controparte aveva riconosciuto espressamente il debito maturato nei suoi confronti ed evidenziava come la causale dei versamenti fosse sempre stata “prestito” ad eccezione di un unico caso in cui era stata indicata quella di “regalia” (cfr. bonifico del 4.8.2018).
Contestava altresì che il rapporto instaurato tra le parti fosse riconducibile ad una unione di fatto, visto che non vi era mai stata convivenza o ufficialità: se infatti il conviveva con , l'attrice viveva con il marito il CP_1 CP_2 Parte_2
quale provvedeva alle spese del menage familiare.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza del 29.10.2020) ed espletato il solo interrogatorio formale dell'opponente, per aver entrambe le parti rinunciato all'escussione dei rispettivi testi, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 21.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta.
Deve in primo luogo prendersi atto che parte attrice ha tempestivamente pagina 2 di 7 disconosciuto (cfr. note del 12.10.2020) il messaggio di posta elettronica depositato in copia fotostatica dal convenuto in sede di costituzione sub doc. d), sicchè il predetto non può ritenersi riconosciuto ex art. 214 e 215 c.p.c.
Invero, l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cassazione n. 3540/2019).
Al contrario, parte convenuta non ha disconosciuto alcuna delle schermate contenenti le plurime conversazioni intercorse tra le parti a mezzo messaggistica istantanea, nonché le relative trascrizioni, depositate dall'opponente nel corso del giudizio.
Si rende pertanto necessario precisare che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità.
L'art. 2719 c.c. sancisce poi che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Dunque, i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cassazione S. U. n. 11197/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio whatsapp
pagina 3 di 7 costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (ex multis
Cassazione n. 19622/2024). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cassazione n. 22012/2023).
Ciò posto, l'inequivocabile contenuto dei messaggi scambiati dal con la CP_1 [...]
tra il 27.11.2017 ed il 28.10.2019 (cfr. doc. 7 memoria attrice 19.1.2021) conferma Pt_1
in toto l'assunto attoreo per cui tra i due vi fu una relazione sentimentale nel corso della quale il convenuto effettuava spontaneamente dei bonifici di € 500,00 in media tre volte al mese, garantendo così alla controparte una somma mensile di € 1.500,00
(cfr. ricevute versamenti doc. 1 fascicolo monitorio).
Non solo infatti nelle conversazioni prodotte non vi è traccia di una richiesta di prestito da parte della ma nemmeno un accenno da parte dell'opposto a Pt_1
possibili restituzioni delle somme in questione.
Piuttosto, era sempre il ad avvisare di sua iniziativa (ed a rassicurare) CP_1
l'attrice circa il versamento del denaro (Ho fatto il primo bonifico un paio di giorni e ti arriva….Cucciola tutto ok x lunedì sera ho prenotato la nostra camera dove andammo la prima volta…Poi come di ho promesso ho fatto un altro bonifico; se non lavoro come faccio i bonifici alla mia cucciola?...Se riesco ad avere un buon internet prenoto subito la nostra camera e faccio un altro bonifico cfr. doc. 7 e 8 citazione) e la a sua volta, mostrava il proprio Pt_1
apprezzamento senza alludere ad alcun impegno alla sua restituzione (Sei fantastico…anche per questo…Grazie amore sono troppo fortunata di avere te, cfr. doc. 7 e 8 cit);
A prescindere quindi dalla causale indicata dall'ordinante il bonifico, anche la periodicità dei versamenti del medesimo importo (€ 500,00) contrasta con la fattispecie stessa del mutuo nella quale sono, solitamente, le rate del mutuatario ad essere pagina 4 di 7 periodiche, mentre la somma mutuata viene corrisposta in un'unica soluzione.
Anche in sede di interrogatorio formale, poi, l'attrice ha ribadito che il le CP_1
corrispondeva un mantenimento per le sue spese personali, più precisamente per garantirle “il lusso” (cfr. verbale del 5.5.2022).
A ciò si aggiunga che pur non essendo stato formulato alcun capitolo diretto a far confessare all'attrice di essere l'autrice della disconosciuta email contenente il riconoscimento di debito (doc. D cit.), nel rispondere alla domanda inerente la casella di posta elettronica a lei intestata (cap. 8 memoria del 29.1.2020), la ha Pt_1
dichiarato: il , presentatosi come avvocato e gestendo la mia pratica di cittadinanza CP_1
aveva accesso alla mia mail per poter leggere le mail in arrivo e rispondere alle stesse se necessario, circostanza confermata dalla schermata di cui al doc 5 attrice.
Infine, come anticipato, le parti hanno rinunciato all'escussione dei rispettivi testi e parte convenuta si è opposta all'espletamento di una CTU informatica diretta a verificare la provenienza della e- mail disconosciuta dall'attrice (cfr. verbale 4.10.2023).
Dunque, diversamente da quanto argomentato dal procuratore del , in sede CP_1
penale non vi è stato alcun accertamento circa la certezza, veridicità e provenienza del predetto messaggio di posta elettronica, atteso che, da un lato, nulla in tal senso può desumersi dalla richiesta di archiviazione del procedimento aperto a carico del convenuto per il reato di cui all'art. 479 c.p. (allegata al verbale del 4.10.2023) e, dall'altro, che non vi è prova dell'espletamento di una perizia informatica in detta sede (cfr. verb.
4.10.2023 cit.).
Se allora non può dirsi assolto l'onere gravante sul convenuto di provare la stipulazione del contratto di mutuo, l'esame, nei termini sopra esposti, degli elementi probatori sottoposti al vaglio del giudicante aveva il precipuo fine di fare applicazione del principio per cui il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a
pagina 5 di 7 giustificarlo (Cassazione n. 11664/2023). Da qui la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto all'altra (Cassazione n. 17050/2014).
Invero, chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo
“senza causa” e la eventuale mancata prova da parte dell'attrice della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non eliminerebbe il problema di accertare se sia consentito all'accipiens trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. Il nostro ordinamento annovera, infatti, fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Per quanto qui occupa, appunto, è stata raggiunta la prova che le prestazioni in oggetto non esulavano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto sentimentale che legava le parti, attesa anche l'assenza di ogni contestazione circa la loro proporzionalità ed adeguatezza alle condizioni sociali e patrimoniali delle stesse.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 673/2020 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 6-9.3.2020 che, per l'effetto, revoca; condanna alla refusione in favore dell'avv.to IE Di Rienzo, Controparte_1
dichiaratasi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 145,50 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Salerno, lì 30.10.2025
IL GIUDICE
IE NE
pagina 7 di 7