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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, a seguito di discussione cartolare disposta ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2988 del R.G.A.C dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della Controparte_1
( ) e già Presidente della P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Corso Mazzini n. 164, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Paone e Giuseppina Mirarchi, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE/OPPONENTE
E già (P.I. in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2 persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante, dott.
[...]
elettivamente domiciliato in Torino, alla Via Corso Vittorio CP_5
Emanuele II, n. 92, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Piccotti e Raffaele Sullo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per : con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. Parte_1
127 ter c.p.c. per l'udienza del 1 aprile 2025, parte opponente “discute la causa riportandosi al contenuto dei propri scritti e verbali di causa e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti e verbali di
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 1 di 15 causa, insistendo nell'accoglimento della domanda, con condanna di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_4
tutte le spese legali e processuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c., oltre condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
Per con note di trattazione scritta depositate ai sensi Controparte_4 dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 1 aprile 2025, parte opposta precisa le proprie conclusioni, chiedendo “Nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respingere l'opposizione proposta dal sig. in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare legittima l'azione intrapresa da
(già ) mediante c onferma dell'atto di Controparte_3 Controparte_4
precetto notificato al sig. in data 27.7.21. Parte_1
Condannare il sig. al risarcimento danno da lite temeraria ex Parte_1
art 96
c.p.c.
Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4%, oneri fiscali e successive occorrende.
In subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione a precetto per i motivi esposti dal sig. ovvero in caso di declaratoria di cessazione della Parte_1
materia del contendere, compensare integralmente le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Catanzaro in Controparte_4 persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto notificatogli in data 27 luglio
2021, con il quale l'odierna convenuta intimava il pagamento della somma di €
27.136,29, oltre interessi di mora sino al soddisfo, in forza del decreto ingiuntivo n. 1522/2020 - RG 3941/2020, emesso dal Tribunale di Ivrea (TO) in
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 2 di 15 data 24 dicembre 2020 e divenuto esecutivo mediante apposizione della relativa formula in data 8 luglio 2021.
A fondamento dell'opposizione, deduceva: Parte_1
- che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della avvenuta in data 8 marzo 2021, pendeva dinnanzi Controparte_2
al Tribunale di Ivrea il procedimento n. 886/2021 avente ad oggetto opposizione al medesimo D.I. nel quale era stato, altresì, eccepita l'incompetenza territoriale;
- che con atto notarile del 5 novembre 2019 la era Controparte_2 stata trasformata in “ , sicché l'opposizione al Controparte_1
Decreto Ingiuntivo formalmente e tempestivamente proposta “dalla
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
sig. , al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria, non Parte_1 poteva non valere anche nei confronti dell'odierno opponente;
- che nulla era dunque dovuto in forza dell'opposto atto di precetto, dovendosi altresì, considerare che in base all'art. 2500 quinquies c.c. “dettato per la trasformazione della società di persone in società di capitali”, i soci con responsabilità illimitata erano liberati dalle obbligazioni sociali sorte anteriormente all'iscrizione della trasformazione nel registro delle Imprese, nel caso in cui i creditori non avessero espressamente negato il proprio consenso alla trasformazione;
-che, quanto al beneficium excussionis, il precetto era viziato da illegittimità, atteso che in materia di società in nome collettivo, l'art. 2304 c.c., applicabile anche alle associazioni, disponeva che “i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”;
- che l'atto di precetto presentava ulteriori profili d'illegittimità afferenti agli interessi, posto che lo stesso “riportava la quantificazione degli interessi, aggiunti al capitale, per un importo di €. 1.117,89 dalla data di scadenza delle singole fatture (28.01.2021), nonché interessi moratori computati dal
29.01.2021 al 15 luglio 2021”;
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 3 di 15 Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo nr. 1522/2020 - RG 3941/2020, emesso dal Tribunale di Ivrea
(TO) in data 24 dicembre 2020 a favore della , in persona Controparte_4
del suo legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO:
In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della
, in p.d.l.r.p.t., a procedere ad esecuzione forzata, con Controparte_4 condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 Cpc, oltre condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta deposita in data 11 novembre 2021 si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza in fatto Controparte_4
e d in diritto dell'avversa opposizione e chiedendo, conseguentemente, il rigetto della stessa, con conferma dell'atto di precetto opposto e condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite temeraria ex art 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese processuali.
Esponeva, in particolare:
- che il decreto ingiuntivo, quantunque emesso nei confronti di due soggetti ben distinti e per titoli giuridici ben distinti”, era stato opposto da un terzo soggetto, la che non aveva “in alcun modo esplicitato a Controparte_6 quale titolo” proponeva opposizione;
- che solo a seguito di opportune verifiche l'odierna opposta “apprendeva che con decorrenza dal 5.11.2019 la si era trasformata in Controparte_2
con successione dei rapporti giuridici attivi e Controparte_6
passivi dalla prima alla seconda si costituiva pertanto in giudizio aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata”.
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 4 di 15 - che il Tribunale adito aveva, pertanto, pronunciato la sentenza n. 861/21 con la quale aveva rimesso le parti dinnanzi al Giudice territorialmente competente, assegnando all'uopo termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento;
- che nessuna opposizione poteva, dunque, ritenersi tempestivamente promossa dal debitore ingiunto e che, conseguentemente, il titolo era passato in giudicato nei confronti di , per come peraltro “valutato e constatato il Parte_1
Giudice del Tribunale di Ivrea allorquando ha emesso il decreto di esecutorietà del provvedimento monitorio”;
- che l'avversa deduzione, inerente alla mancata opposizione espressa dalla convenuta alla trasformazione dell'associazione in società a responsabilità limitata nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2500 novies c.c., non poteva trovare ingresso nel presente procedimento, trattandosi di eccezione di merito che il debitore avrebbe dovuto far valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto;
- che gli interessi erano stati correttamente calcolati, in quanto la loro quantificazione era stata effettuata in conformità alla liquidazione di cui al decreto ingiuntivo n. 1522/2020;
- che, infine, destituita di fondamento era l'avversa eccezione relativa al beneficium excussionis, stante la sussistenza della responsabilità personale, solidale ed illimitata stabilita dall'art. 38 c.c. nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Tanto premesso, l'odierna opposta rassegnava le seguenti conclusioni. “Nel merito
Voglia l'Ill.mo Tribunale addito, respingere l'opposizione proposta dal sig.
in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare legittima l'azione intrapresa da mediante Controparte_4 conferma dell'atto di precetto notificato al sig. in data 27.7.21. Parte_1
Condannare il sig. al risarcimento danno da lite temeraria ex Parte_1
art 96 cpc.
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 5 di 15 Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4%, oneri fiscali e successive occorrende”.
1.2. All'esito dell'udienza cartolare del 16 dicembre 2021, il precedente
Giudice assegnatario del procedimento sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
1.3. Nelle more la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice e, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, veniva fissata l'udienza cartolare del 1 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni e discutevano, dunque, la causa mediante deposito di note di trattazione scritta, lette le quali viene emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata per le seguenti motivazioni.
La presente controversia trae origine dall'atto di precetto notificato dall'odierna convenuta in data 27 luglio 2021 all'odierno opponente in forza del decreto ingiuntivo n. 1522/2020 emesso dal Tribunale di Ivrea il 24 dicembre 2020 e munito di formula es ecutiva in data 8 luglio 2021.
Con il suddetto provvedimento viene ingiunto alla Controparte_7 in persona del legale rappresentante p.t. nonché ai sensi dell'art. 38 c.c. al
Presidente p.t., , il pagamento della somma di € 27.136,39, oltre Parte_1
interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo e spese di procedura.
Dagli atti di causa emerge, altresì, che:
1) che con atto notarile del 28 ottobre 2019 (rep. 161.011 – racc.35.742) registrato in Catanzaro il 5 novembre 2019 al n. 6117, Serie 17, Vol., (allegato all'atto introduttivo) l' è stata trasformata in società Controparte_2
sportiva dilettantistica a responsabilità limitata;
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 6 di 15 2) che avverso il provvedimento monitorio quest'ultima, vale a dire la
[...]
( , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_1
propone opposizione dinnanzi al Tribunal e di Ivrea;
3) che l'opposizione si conclude con la pronuncia della sentenza n. 861/2021, pubblicata il 15 settembre 2021, con la quale l'adito Tribunale “dà atto dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente e per l'effetto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Torino con termine di legge di mesi tre per la riassunzione;
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1522/2020 del 24.12.2020 emesso dal
Tribunale di Ivrea” (cfr. sentenza allegata alle memorie ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. di parte opponente).
Sulla scorta di ciò, l'opponente eccepisce l'illegittimità dell'atto di precetto asserendo che “l'opposizione proposta dalla in Controparte_1
persona del l.r.p.t., già in persona del Presidente Controparte_2
pro tempore sig. , al fine di paralizzare la pretesa monitoria Parte_1
debba valere anche nei confronti del s ig. Gallo”.
Eccezione alla quale si oppone la convenuta, deducendo che l'opposizione (e la successiva revoca del decreto ingiuntivo disposta con la sentenza sopra citata) non possano valere nei confronti del , non essendosi questo opposto al Pt_1 provvedimento monitorio emesso nei confronti di “due soggetti ben distinti e per titoli giuridici ben distinti”.
2.1. Ritiene il Tribunale che le argomentazioni offerte dall'odierna opposta siano condivisibili.
Come detto, il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto in contestazione è stato emesso nei confronti della in Controparte_7 persona del legale rappresentante p.t. nonché ai sensi dell'art. 38 c.c. del
Presidente p.t., . Parte_1
Stante l'autonomia patrimoniale imperfetta che caratterizza le associazioni non riconosciute, il citato art. 38 c.c. prevede che la garanzia per le obbligazioni
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 7 di 15 assunte dalle persone che rappresentano l'associazione è estesa anche alle persone che agiscono in nome e per conto della medesima, le quali ne rispondono personalmente e solidalmente con il fondo comune.
Quantunque, infatti, l'associazione non riconosciuta abbia un proprio fondo, distinto dal patrimonio dei singoli associati (tant'è che ai sensi dell'art. 37 c.c. questi - finché dura l'associazione - non possono chiederne la divisione),
l'autonomia patrimoniale imperfetta comporta che – mentre per le obbligazioni del singolo associato, l'associazione non ne risponde con il fondo medesimo – per quelle di natura contrattuale di quest'ultima ne rispondono – oltre che il fondo comune – anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, personalmente e solidalmente con il proprio patrimonio personale.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che “Le associazioni non riconosciute sono dotate di soggettività giuridica in relazione a plurime situazioni giuridiche regolate da specifiche disposizioni di legge (ad esempio: artt. 38 c.c., 2659 c.c.), pur essendo prive della personalità giuridica derivante dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
tali entità possono stipulare contratti ed acquisire titolarità nei rapporti obbligatori assunti dalle persone che le rappresentano.
L'esternazione del potere rappresentativo nelle associazioni non riconosciute può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché il comportamento del rappresentante sia tale da portare
a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15407 del 3 giugno
2024)”
La Suprema Corte ha, inoltre precisato, che “La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 8 di 15 suo conto” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 16754 del 17 giugno
2024).
Ed ancora “La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'one re di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.” (cfr. Cassazione civile, Sez.
I, ordinanza n. 10490 del 18 aprile 2024).
Deve, inoltre, rammentarsi che per pacifica giurisprudenza il creditore dell'associazione non riconosciuta non necessariamente deve escutere in via preventiva il fondo comune per il soddisfacimento della propria pretesa creditoria, ben potendo rivolgersi direttamente nei confronti di colui che ha agito in nome e per conto dell a stessa, posto che su quest'ultimo grava una sorta di garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione.
In tali termini si è espressa da tempo la Suprema Corte con la sentenza n. 29733 del 29/12/2011, ove viene affermato che “Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto aff idamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportar e alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie
"ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 cod. civ.”.
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 9 di 15 2.2. Applicando tali principi al caso di specie, questo Giudice non può che ritenere sussistente ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.c. la responsabilità personale e solidale di , essendo pacifico ed incontestato tra le Parte_1
parti, oltre ad essere stato documentalmente provato dalla società opposta mediante allegazione dei contratti di somministrazione e delle relative fatture, che l'opponente ha agito in nome e per conto dell'associazione, tant'è che sia nei confronti della che del suo Presidente è stato Controparte_2
emesso il decreto ingiuntivo n. 1522/2020 dal Tribunale di Ivrea.
Sulla scorta dei medesimi principi deve, inoltre, ritenersi manifestamente infondata l'eccezione con la quale l'opponente afferma l'illegittimità dell'atto di precetto in virtù del beneficium excussionis, per non aver l' CP_4
escusso preventivamente il patrimonio sociale: come sopra detto, quella
[...]
di colui che, come nel caso di specie, agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta costituisce una sorta di obbligazione ex lege, simile alla fideiussione.
Ne consegue che sulla società creditrice non grava alcun obbligo di escutere preventivamente il fondo comune.
3. Parimenti infondata è l'eccezione con la quale afferma che Parte_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., già in
[...] CP_2 Controparte_2
persona del Presidente p ro tempore, spieghi effetti anche nei suoi confronti.
Com'è noto il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. (cfr.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1650 del 27 gennaio 2014).
Allorché, nel caso più specifico, questo sia stato emesso sia nei confronti della società di persone che dei singoli soci illimitatamente responsabili (ipotesi perfettamente estensibile anche all'associazione non riconosciuta), la giurisprudenza è pacifica ed uniforme nel ritenere che, laddove l'opposizione non sia stata tempestivamente promossa anche dal socio, il decreto ingiuntivo
“acquista autorità di giudicato sostanziale (…) e la relativa efficacia resta
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 10 di 15 insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla società
o da altro socio” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15376 del 26/07/2016).
Detto principio di diritto è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte chiamata a pronunciarsi in materia di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società di persone e dei singoli soci illimitatamente responsabili e non tempestivamente opposto da uno di essi.
La Corte di Cassazione, dopo aver infatti, rilevato che “In virtù dell'autonomia
e della scindibilità dei singoli rapporti, che caratterizza le obbligazioni solidali
(Cass., sez. II, 13 maggio 2008, n. 11867), ciascun socio di una società di persone ha l'onere di proporre opposizione contro il decreto ingiunti vo, allo scopo di evitare che il provvedimento monitorio diventi definitivo”, in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, si è così espressa: “il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quello, tra loro, che non abbia proposto tempestiva opposizione, il quale non può giovarsi dell'estensione degli effetti dell'accoglimento dell'opposizione proposta da altro coobbligato, dal momento che la facoltà prevista dall'art. 1306, comma 2, c.c., presuppone, oltre
a un'espressa dichiarazione in tal senso, che il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio, non potendogli, pertanto, giovare ove questi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi confronti, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 36942 del 16/12/2022).
3.1. Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che – a fronte di un decreto ingiuntivo emesso sia nei confronti della in persona Controparte_2 del Presidente p.t., che di quest'ultimo ai sensi dell'art. 38 c.c. Parte_1
– l'opposizione è stata proposta, non già dallo stesso, quale soggetto personalmente e solidalmente responsabile per aver agito in nome e per conto dell'associazione, ma dalla in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, . Parte_1
Da ciò è agevole evincere che il decreto ingiuntivo – revocato dal Tribunale di
Ivrea con la sentenza n. 861/2021 – è divenuto definitivo ed ha acquistato
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 11 di 15 autorità di giudicato sostanziale nei confronti di , obbligato in Parte_1 solido per le obbligazioni dell'associazione, sicché - essendo questi rimasto estraneo al giudizio di opposizione – non può pertanto, giovarsi degli effetti della sentenza pronunciata all'esito del giudizio medesimo.
4. Deve, infine, essere disattesa – in quanto infondata – l'eccezione in base alla quale l'opponente sostiene l'illegittimità del precetto per intervenuta liberazione dalle obbligazioni sociali sorte anteriormente all'iscrizione della trasformazione dell'associazione non riconosciuta in società a responsabilità limitata (da in;
trasformazione alla quale il creditore non si è CP_2 CP_1
opposto.
Trattasi, invero, di doglianze che l'odierno opponente avrebbe dovuto far valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto anteriori alla formazione del titolo.
4.1. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenz a del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la invalidità o inefficacia. Ciò, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex multis Cass.
14636/2017).
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 12 di 15 In altri termini, allorché - come nel caso in esame - il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, in sede di opposizione a precetto è preclusa la possibilità di proporre eccezioni inerenti al rapporto obbligatorio fondamentale sotteso all'emissione del titolo, potendo essere eccepiti esclusivamente fatti modificativi, impeditivi o estintivi successivi alla formazione del titolo medesimo.
Trattasi di principio di diritto pacificamente accolto anche dalla giurisprudenza di merito: in tale senso si è espresso il Tribunale Bergamo, Sez. II, 19/01/2022,
n. 94 “Se l'esecuzione si fondi su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (nell'ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o
650 c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi
o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con l'opposizione a precetto”.
Ed ancora, Tribunale di Bari (sentenza n. 2755/2018): “In sede di opposizione
a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far vale re esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. Ciò perché le eventuali cause di nullità o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono es-sere, pertanto, dedotte esclusivamente con il rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c. preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo”.
Alla luce dei richiamati principi di diritto appare evidente che la doglianza dell'opponente non può che essere respinta, atteso che la stessa si fonda sull'intervenuta trasformazione dell'associazione; fatto che si è verificato anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo n. 1522/2020 del 24.12.2020 divenuto esecutivo in data 8 luglio 2021 ed alla sua notificazione del 28 gennaio
2021 e, precisamente, con atto notarile del 28 ottobre 2019 (rep. 161.011 –
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 13 di 15 racc.35.742) registrato in Catanzaro il 5 novembre 2019 al n. 6117, Serie 17,
Vol.
5. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione a precetto deve essere respinta e, conseguentemente, deve revocarsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1522/2020, concessa all'udienza del 16 dicembre 2021.
6. In ragione dell'integrale rigetto dell'opposizione a precetto proposta da
[...]
deve, altresì, respingersi anche la domanda per lite temeraria dallo Pt_1
stesso invocata.
7. Quanto, infine, alla medesima domanda proposta dall'odierna convenuta, questo Giudice ritiene non sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Giova rammentare che per pacifica giurisprudenza, “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr. Corte appello Napoli sez. VII,
22/01/2025, n.277).
Nel caso di specie, il Tribunale non ravvisa alcun elemento dal quale evincere che abbia proposto opposizione al precetto notificatogli dalla Parte_1
società opposta con malafede o colpa grave.
Quantunque, infatti, la domanda attorea sia stata respinta perché infondata, non
è emersa dagli atti di causa alcuna consapevolezza dell'opponente di agire mediante abuso dello strumento processuale o con evidente ed inescusabile negligenza.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M.
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 14 di 15 147/2022, applicando in ragione del valore della controversia, lo scaglione da €
26.001 ad € 52.000 ed i valori minimi per tutte le di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da
[...]
in qualità di legale rappresentante pro tempore della Pt_1 [...]
, già Presidente della Controparte_1 Controparte_2
ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
[...]
1) rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, dispone la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1522/2020;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposte dall'opponente;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta opposta;
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore della società convenuta, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, se dovute.
Così deciso in Catanzaro, 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, a seguito di discussione cartolare disposta ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2988 del R.G.A.C dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della Controparte_1
( ) e già Presidente della P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Corso Mazzini n. 164, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Paone e Giuseppina Mirarchi, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE/OPPONENTE
E già (P.I. in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2 persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante, dott.
[...]
elettivamente domiciliato in Torino, alla Via Corso Vittorio CP_5
Emanuele II, n. 92, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Piccotti e Raffaele Sullo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per : con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. Parte_1
127 ter c.p.c. per l'udienza del 1 aprile 2025, parte opponente “discute la causa riportandosi al contenuto dei propri scritti e verbali di causa e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti e verbali di
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 1 di 15 causa, insistendo nell'accoglimento della domanda, con condanna di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_4
tutte le spese legali e processuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c., oltre condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
Per con note di trattazione scritta depositate ai sensi Controparte_4 dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 1 aprile 2025, parte opposta precisa le proprie conclusioni, chiedendo “Nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respingere l'opposizione proposta dal sig. in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare legittima l'azione intrapresa da
(già ) mediante c onferma dell'atto di Controparte_3 Controparte_4
precetto notificato al sig. in data 27.7.21. Parte_1
Condannare il sig. al risarcimento danno da lite temeraria ex Parte_1
art 96
c.p.c.
Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4%, oneri fiscali e successive occorrende.
In subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione a precetto per i motivi esposti dal sig. ovvero in caso di declaratoria di cessazione della Parte_1
materia del contendere, compensare integralmente le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Catanzaro in Controparte_4 persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto notificatogli in data 27 luglio
2021, con il quale l'odierna convenuta intimava il pagamento della somma di €
27.136,29, oltre interessi di mora sino al soddisfo, in forza del decreto ingiuntivo n. 1522/2020 - RG 3941/2020, emesso dal Tribunale di Ivrea (TO) in
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 2 di 15 data 24 dicembre 2020 e divenuto esecutivo mediante apposizione della relativa formula in data 8 luglio 2021.
A fondamento dell'opposizione, deduceva: Parte_1
- che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della avvenuta in data 8 marzo 2021, pendeva dinnanzi Controparte_2
al Tribunale di Ivrea il procedimento n. 886/2021 avente ad oggetto opposizione al medesimo D.I. nel quale era stato, altresì, eccepita l'incompetenza territoriale;
- che con atto notarile del 5 novembre 2019 la era Controparte_2 stata trasformata in “ , sicché l'opposizione al Controparte_1
Decreto Ingiuntivo formalmente e tempestivamente proposta “dalla
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
sig. , al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria, non Parte_1 poteva non valere anche nei confronti dell'odierno opponente;
- che nulla era dunque dovuto in forza dell'opposto atto di precetto, dovendosi altresì, considerare che in base all'art. 2500 quinquies c.c. “dettato per la trasformazione della società di persone in società di capitali”, i soci con responsabilità illimitata erano liberati dalle obbligazioni sociali sorte anteriormente all'iscrizione della trasformazione nel registro delle Imprese, nel caso in cui i creditori non avessero espressamente negato il proprio consenso alla trasformazione;
-che, quanto al beneficium excussionis, il precetto era viziato da illegittimità, atteso che in materia di società in nome collettivo, l'art. 2304 c.c., applicabile anche alle associazioni, disponeva che “i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”;
- che l'atto di precetto presentava ulteriori profili d'illegittimità afferenti agli interessi, posto che lo stesso “riportava la quantificazione degli interessi, aggiunti al capitale, per un importo di €. 1.117,89 dalla data di scadenza delle singole fatture (28.01.2021), nonché interessi moratori computati dal
29.01.2021 al 15 luglio 2021”;
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 3 di 15 Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo nr. 1522/2020 - RG 3941/2020, emesso dal Tribunale di Ivrea
(TO) in data 24 dicembre 2020 a favore della , in persona Controparte_4
del suo legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO:
In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della
, in p.d.l.r.p.t., a procedere ad esecuzione forzata, con Controparte_4 condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 Cpc, oltre condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta deposita in data 11 novembre 2021 si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza in fatto Controparte_4
e d in diritto dell'avversa opposizione e chiedendo, conseguentemente, il rigetto della stessa, con conferma dell'atto di precetto opposto e condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite temeraria ex art 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese processuali.
Esponeva, in particolare:
- che il decreto ingiuntivo, quantunque emesso nei confronti di due soggetti ben distinti e per titoli giuridici ben distinti”, era stato opposto da un terzo soggetto, la che non aveva “in alcun modo esplicitato a Controparte_6 quale titolo” proponeva opposizione;
- che solo a seguito di opportune verifiche l'odierna opposta “apprendeva che con decorrenza dal 5.11.2019 la si era trasformata in Controparte_2
con successione dei rapporti giuridici attivi e Controparte_6
passivi dalla prima alla seconda si costituiva pertanto in giudizio aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata”.
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 4 di 15 - che il Tribunale adito aveva, pertanto, pronunciato la sentenza n. 861/21 con la quale aveva rimesso le parti dinnanzi al Giudice territorialmente competente, assegnando all'uopo termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento;
- che nessuna opposizione poteva, dunque, ritenersi tempestivamente promossa dal debitore ingiunto e che, conseguentemente, il titolo era passato in giudicato nei confronti di , per come peraltro “valutato e constatato il Parte_1
Giudice del Tribunale di Ivrea allorquando ha emesso il decreto di esecutorietà del provvedimento monitorio”;
- che l'avversa deduzione, inerente alla mancata opposizione espressa dalla convenuta alla trasformazione dell'associazione in società a responsabilità limitata nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2500 novies c.c., non poteva trovare ingresso nel presente procedimento, trattandosi di eccezione di merito che il debitore avrebbe dovuto far valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto;
- che gli interessi erano stati correttamente calcolati, in quanto la loro quantificazione era stata effettuata in conformità alla liquidazione di cui al decreto ingiuntivo n. 1522/2020;
- che, infine, destituita di fondamento era l'avversa eccezione relativa al beneficium excussionis, stante la sussistenza della responsabilità personale, solidale ed illimitata stabilita dall'art. 38 c.c. nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Tanto premesso, l'odierna opposta rassegnava le seguenti conclusioni. “Nel merito
Voglia l'Ill.mo Tribunale addito, respingere l'opposizione proposta dal sig.
in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare legittima l'azione intrapresa da mediante Controparte_4 conferma dell'atto di precetto notificato al sig. in data 27.7.21. Parte_1
Condannare il sig. al risarcimento danno da lite temeraria ex Parte_1
art 96 cpc.
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 5 di 15 Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4%, oneri fiscali e successive occorrende”.
1.2. All'esito dell'udienza cartolare del 16 dicembre 2021, il precedente
Giudice assegnatario del procedimento sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
1.3. Nelle more la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice e, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, veniva fissata l'udienza cartolare del 1 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni e discutevano, dunque, la causa mediante deposito di note di trattazione scritta, lette le quali viene emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata per le seguenti motivazioni.
La presente controversia trae origine dall'atto di precetto notificato dall'odierna convenuta in data 27 luglio 2021 all'odierno opponente in forza del decreto ingiuntivo n. 1522/2020 emesso dal Tribunale di Ivrea il 24 dicembre 2020 e munito di formula es ecutiva in data 8 luglio 2021.
Con il suddetto provvedimento viene ingiunto alla Controparte_7 in persona del legale rappresentante p.t. nonché ai sensi dell'art. 38 c.c. al
Presidente p.t., , il pagamento della somma di € 27.136,39, oltre Parte_1
interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo e spese di procedura.
Dagli atti di causa emerge, altresì, che:
1) che con atto notarile del 28 ottobre 2019 (rep. 161.011 – racc.35.742) registrato in Catanzaro il 5 novembre 2019 al n. 6117, Serie 17, Vol., (allegato all'atto introduttivo) l' è stata trasformata in società Controparte_2
sportiva dilettantistica a responsabilità limitata;
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 6 di 15 2) che avverso il provvedimento monitorio quest'ultima, vale a dire la
[...]
( , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_1
propone opposizione dinnanzi al Tribunal e di Ivrea;
3) che l'opposizione si conclude con la pronuncia della sentenza n. 861/2021, pubblicata il 15 settembre 2021, con la quale l'adito Tribunale “dà atto dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente e per l'effetto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Torino con termine di legge di mesi tre per la riassunzione;
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1522/2020 del 24.12.2020 emesso dal
Tribunale di Ivrea” (cfr. sentenza allegata alle memorie ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. di parte opponente).
Sulla scorta di ciò, l'opponente eccepisce l'illegittimità dell'atto di precetto asserendo che “l'opposizione proposta dalla in Controparte_1
persona del l.r.p.t., già in persona del Presidente Controparte_2
pro tempore sig. , al fine di paralizzare la pretesa monitoria Parte_1
debba valere anche nei confronti del s ig. Gallo”.
Eccezione alla quale si oppone la convenuta, deducendo che l'opposizione (e la successiva revoca del decreto ingiuntivo disposta con la sentenza sopra citata) non possano valere nei confronti del , non essendosi questo opposto al Pt_1 provvedimento monitorio emesso nei confronti di “due soggetti ben distinti e per titoli giuridici ben distinti”.
2.1. Ritiene il Tribunale che le argomentazioni offerte dall'odierna opposta siano condivisibili.
Come detto, il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto in contestazione è stato emesso nei confronti della in Controparte_7 persona del legale rappresentante p.t. nonché ai sensi dell'art. 38 c.c. del
Presidente p.t., . Parte_1
Stante l'autonomia patrimoniale imperfetta che caratterizza le associazioni non riconosciute, il citato art. 38 c.c. prevede che la garanzia per le obbligazioni
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 7 di 15 assunte dalle persone che rappresentano l'associazione è estesa anche alle persone che agiscono in nome e per conto della medesima, le quali ne rispondono personalmente e solidalmente con il fondo comune.
Quantunque, infatti, l'associazione non riconosciuta abbia un proprio fondo, distinto dal patrimonio dei singoli associati (tant'è che ai sensi dell'art. 37 c.c. questi - finché dura l'associazione - non possono chiederne la divisione),
l'autonomia patrimoniale imperfetta comporta che – mentre per le obbligazioni del singolo associato, l'associazione non ne risponde con il fondo medesimo – per quelle di natura contrattuale di quest'ultima ne rispondono – oltre che il fondo comune – anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, personalmente e solidalmente con il proprio patrimonio personale.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che “Le associazioni non riconosciute sono dotate di soggettività giuridica in relazione a plurime situazioni giuridiche regolate da specifiche disposizioni di legge (ad esempio: artt. 38 c.c., 2659 c.c.), pur essendo prive della personalità giuridica derivante dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
tali entità possono stipulare contratti ed acquisire titolarità nei rapporti obbligatori assunti dalle persone che le rappresentano.
L'esternazione del potere rappresentativo nelle associazioni non riconosciute può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché il comportamento del rappresentante sia tale da portare
a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15407 del 3 giugno
2024)”
La Suprema Corte ha, inoltre precisato, che “La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 8 di 15 suo conto” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 16754 del 17 giugno
2024).
Ed ancora “La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'one re di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.” (cfr. Cassazione civile, Sez.
I, ordinanza n. 10490 del 18 aprile 2024).
Deve, inoltre, rammentarsi che per pacifica giurisprudenza il creditore dell'associazione non riconosciuta non necessariamente deve escutere in via preventiva il fondo comune per il soddisfacimento della propria pretesa creditoria, ben potendo rivolgersi direttamente nei confronti di colui che ha agito in nome e per conto dell a stessa, posto che su quest'ultimo grava una sorta di garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione.
In tali termini si è espressa da tempo la Suprema Corte con la sentenza n. 29733 del 29/12/2011, ove viene affermato che “Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto aff idamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportar e alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie
"ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 cod. civ.”.
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 9 di 15 2.2. Applicando tali principi al caso di specie, questo Giudice non può che ritenere sussistente ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.c. la responsabilità personale e solidale di , essendo pacifico ed incontestato tra le Parte_1
parti, oltre ad essere stato documentalmente provato dalla società opposta mediante allegazione dei contratti di somministrazione e delle relative fatture, che l'opponente ha agito in nome e per conto dell'associazione, tant'è che sia nei confronti della che del suo Presidente è stato Controparte_2
emesso il decreto ingiuntivo n. 1522/2020 dal Tribunale di Ivrea.
Sulla scorta dei medesimi principi deve, inoltre, ritenersi manifestamente infondata l'eccezione con la quale l'opponente afferma l'illegittimità dell'atto di precetto in virtù del beneficium excussionis, per non aver l' CP_4
escusso preventivamente il patrimonio sociale: come sopra detto, quella
[...]
di colui che, come nel caso di specie, agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta costituisce una sorta di obbligazione ex lege, simile alla fideiussione.
Ne consegue che sulla società creditrice non grava alcun obbligo di escutere preventivamente il fondo comune.
3. Parimenti infondata è l'eccezione con la quale afferma che Parte_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., già in
[...] CP_2 Controparte_2
persona del Presidente p ro tempore, spieghi effetti anche nei suoi confronti.
Com'è noto il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. (cfr.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1650 del 27 gennaio 2014).
Allorché, nel caso più specifico, questo sia stato emesso sia nei confronti della società di persone che dei singoli soci illimitatamente responsabili (ipotesi perfettamente estensibile anche all'associazione non riconosciuta), la giurisprudenza è pacifica ed uniforme nel ritenere che, laddove l'opposizione non sia stata tempestivamente promossa anche dal socio, il decreto ingiuntivo
“acquista autorità di giudicato sostanziale (…) e la relativa efficacia resta
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 10 di 15 insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla società
o da altro socio” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15376 del 26/07/2016).
Detto principio di diritto è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte chiamata a pronunciarsi in materia di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società di persone e dei singoli soci illimitatamente responsabili e non tempestivamente opposto da uno di essi.
La Corte di Cassazione, dopo aver infatti, rilevato che “In virtù dell'autonomia
e della scindibilità dei singoli rapporti, che caratterizza le obbligazioni solidali
(Cass., sez. II, 13 maggio 2008, n. 11867), ciascun socio di una società di persone ha l'onere di proporre opposizione contro il decreto ingiunti vo, allo scopo di evitare che il provvedimento monitorio diventi definitivo”, in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, si è così espressa: “il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quello, tra loro, che non abbia proposto tempestiva opposizione, il quale non può giovarsi dell'estensione degli effetti dell'accoglimento dell'opposizione proposta da altro coobbligato, dal momento che la facoltà prevista dall'art. 1306, comma 2, c.c., presuppone, oltre
a un'espressa dichiarazione in tal senso, che il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio, non potendogli, pertanto, giovare ove questi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi confronti, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 36942 del 16/12/2022).
3.1. Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che – a fronte di un decreto ingiuntivo emesso sia nei confronti della in persona Controparte_2 del Presidente p.t., che di quest'ultimo ai sensi dell'art. 38 c.c. Parte_1
– l'opposizione è stata proposta, non già dallo stesso, quale soggetto personalmente e solidalmente responsabile per aver agito in nome e per conto dell'associazione, ma dalla in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, . Parte_1
Da ciò è agevole evincere che il decreto ingiuntivo – revocato dal Tribunale di
Ivrea con la sentenza n. 861/2021 – è divenuto definitivo ed ha acquistato
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 11 di 15 autorità di giudicato sostanziale nei confronti di , obbligato in Parte_1 solido per le obbligazioni dell'associazione, sicché - essendo questi rimasto estraneo al giudizio di opposizione – non può pertanto, giovarsi degli effetti della sentenza pronunciata all'esito del giudizio medesimo.
4. Deve, infine, essere disattesa – in quanto infondata – l'eccezione in base alla quale l'opponente sostiene l'illegittimità del precetto per intervenuta liberazione dalle obbligazioni sociali sorte anteriormente all'iscrizione della trasformazione dell'associazione non riconosciuta in società a responsabilità limitata (da in;
trasformazione alla quale il creditore non si è CP_2 CP_1
opposto.
Trattasi, invero, di doglianze che l'odierno opponente avrebbe dovuto far valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto anteriori alla formazione del titolo.
4.1. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenz a del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la invalidità o inefficacia. Ciò, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex multis Cass.
14636/2017).
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 12 di 15 In altri termini, allorché - come nel caso in esame - il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, in sede di opposizione a precetto è preclusa la possibilità di proporre eccezioni inerenti al rapporto obbligatorio fondamentale sotteso all'emissione del titolo, potendo essere eccepiti esclusivamente fatti modificativi, impeditivi o estintivi successivi alla formazione del titolo medesimo.
Trattasi di principio di diritto pacificamente accolto anche dalla giurisprudenza di merito: in tale senso si è espresso il Tribunale Bergamo, Sez. II, 19/01/2022,
n. 94 “Se l'esecuzione si fondi su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (nell'ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o
650 c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi
o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con l'opposizione a precetto”.
Ed ancora, Tribunale di Bari (sentenza n. 2755/2018): “In sede di opposizione
a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far vale re esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. Ciò perché le eventuali cause di nullità o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono es-sere, pertanto, dedotte esclusivamente con il rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c. preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo”.
Alla luce dei richiamati principi di diritto appare evidente che la doglianza dell'opponente non può che essere respinta, atteso che la stessa si fonda sull'intervenuta trasformazione dell'associazione; fatto che si è verificato anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo n. 1522/2020 del 24.12.2020 divenuto esecutivo in data 8 luglio 2021 ed alla sua notificazione del 28 gennaio
2021 e, precisamente, con atto notarile del 28 ottobre 2019 (rep. 161.011 –
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 13 di 15 racc.35.742) registrato in Catanzaro il 5 novembre 2019 al n. 6117, Serie 17,
Vol.
5. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione a precetto deve essere respinta e, conseguentemente, deve revocarsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1522/2020, concessa all'udienza del 16 dicembre 2021.
6. In ragione dell'integrale rigetto dell'opposizione a precetto proposta da
[...]
deve, altresì, respingersi anche la domanda per lite temeraria dallo Pt_1
stesso invocata.
7. Quanto, infine, alla medesima domanda proposta dall'odierna convenuta, questo Giudice ritiene non sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Giova rammentare che per pacifica giurisprudenza, “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr. Corte appello Napoli sez. VII,
22/01/2025, n.277).
Nel caso di specie, il Tribunale non ravvisa alcun elemento dal quale evincere che abbia proposto opposizione al precetto notificatogli dalla Parte_1
società opposta con malafede o colpa grave.
Quantunque, infatti, la domanda attorea sia stata respinta perché infondata, non
è emersa dagli atti di causa alcuna consapevolezza dell'opponente di agire mediante abuso dello strumento processuale o con evidente ed inescusabile negligenza.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M.
RGAC n. 2988/2021 - Pagina 14 di 15 147/2022, applicando in ragione del valore della controversia, lo scaglione da €
26.001 ad € 52.000 ed i valori minimi per tutte le di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da
[...]
in qualità di legale rappresentante pro tempore della Pt_1 [...]
, già Presidente della Controparte_1 Controparte_2
ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
[...]
1) rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, dispone la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1522/2020;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposte dall'opponente;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta opposta;
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore della società convenuta, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, se dovute.
Così deciso in Catanzaro, 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
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