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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4748/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4748/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
(cod. fis. ) nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.06.1971, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Perri (cod. fis. ), giusta procura allegata al CodiceFiscale_2 ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto CF.
( - giusta procura generale alle liti;
C.F._3
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 5/8/2024, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire l'indennità di Parte_1 disoccupazione NASpI e per l'effetto ordinare all' di erogare la relativa indennità con CP_1 decorrenza dalla domanda e, dunque, con corresponsione di tutti gli arretrati maturati e non percepiti.
Il tutto con condanna dell'istituto resistente alla refusione delle spese di lite comprensive di esborsi, compensi di avvocato ed oneri accessori come per legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 22/4/2025 per chiedere di: “nel merito CP_1 rigettare integralmente il ricorso per infondatezza dei motivi;
il tutto con vittoria di spese di lite tenuto conto della dedotta improcedibilità dell'azione” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata e celebrata il giorno 15/5/2025, con rinvio per discussione con termine per note all'udienza del 23/10/2025; all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5. Si premette in diritto che l'indennità di disoccupazione è erogata al lavoratore che si ritrovi in stato di inattività lavorativa: ha come scopo il sostentamento del reddito di quei soggetti che perdono involontariamente la loro occupazione lavorativa.
Storicamente la tutela per le possibili perdite di lavoro è sempre stata garantita
“dall'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria” che fu istituita con il R.D.L. n. 2214 del 1919.
2 La riforma ER sostituì l'assicurazione contro la disoccupazione con due misure: la ASPI
(Assicurazione sociale per l'impiego) e la mini- ASPI accessibile a tutti coloro che non potevano accedere alla ASPI per mancanza di requisiti.
6. A partire dal maggio 2015 è stata poi istituita la c.d. NASpI (Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'impiego) che prendendo il posto delle precedenti ASpI e mini -
ASpI, costituisce l'indennità mensile di disoccupazione, disciplinata compiutamente dagli artt.
1-14 del titolo I del decreto legislativo n. 22/2015.
7. .Secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 22/2015 i soggetti cui l'indennità di disoccupazione NASpI è rivolta, sono i lavoratori dipendenti:
• anche se apprendisti
• che siano soci lavoratori – con rapporto di lavoro subordinato- di cooperative
• con rapporto di lavoro a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni
• che fanno parte del personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
8. La misura spetta dunque a coloro che, rientrando in una delle suddette categorie, si ritrovano a perdere involontariamente il loro rapporto di lavoro di tipo subordinato. La NASPI spetta anche alle lavoratrici che hanno dato le dimissioni durante il periodo di maternità, entro il primo anno di vita del bambino, o nel caso di dimissioni per giusta causa.
9. Per espressa previsione legislativa lo stesso art. 2 cit. chiarisce che sono esclusi dalla
NASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle P.A. e gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato, per i quali si applicano le precedenti discipline normative elencate dallo stesso articolo. Sono inoltre esclusi dalla NASpI i lavoratori che percepiscono l'assegno ordinario di invalidità avendolo scelto in luogo della stessa indennità di disoccupazione ed i lavoratori che abbiano già maturato i requisiti per percepire la pensione di vecchiaia o quella anticipata. Sono altresì esclusi i lavoratori autonomi.
10. I requisiti per ottenerla sono:
• essere in stato di disoccupazione involontaria,
• aver versato, nei 4 anni precedenti al suo stato di disoccupazione, almeno tredici settimane di contributi, c.d. requisito contributivo
3 • aver lavorato per un minimo di 30 giorni effettivi, nei dodici mesi che precedono la disoccupazione, c.d. requisito lavorativo.
11. Lo stato di disoccupazione, alla luce dell'art. 15 quater del d.l. n.4/2019 e dell'art. 19 del D.lgs. n.150/15 permane qualora il lavoratore in seguito alla perdita del posto di lavoro non svolga alcuna attività e qualora la svolga percepisca un reddito da lavoro subordinato o autonomo “corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sul reddito”.
* * *
12. Nel merito, dagli atti di causa è emerso che il ricorrente ha lavorato con contratto di lavoro subordinato con Italian dal 3/5/2021 all'1/12/2021 come operaio Controparte_2
I livello del CCNL Metalmeccanici Piccola Industria. Il ricorrente presentava all' CP_1 domanda per conseguire l'indennità Naspi che veniva rigettata con la seguente motivazione: “ la causa cessazione attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto” (v. doc. n. 5 allegato al ricorso).
13. Il ricorrente presentava ricorso amministrativo in data 3/4/2024 che non veniva esitato nel termine di 120 giorni;
il ricorrente promuoveva così l'odierno ricorso giurisdizionale.
14. Parte ricorrente ha dedotto in giudizio che la cessazione del rapporto di lavoro, seppur formalmente denominata: “accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato” (v. doc. n. 3 allegato al ricorso), in realtà avveniva per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, essendo l'accordo consensuale un negozio simulato.
15. Osserva il decidente che parte ricorrente nulla ha provato, né chiesto di provare, in ordine alla simulazione dell'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato, ne consegue che in atti vi è solo prova documentale dell'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (v. doc. n. 3 allegato al ricorso), né emergendo in alcun modo dagli atti la simulazione della risoluzione consensuale del rapporto.
16. Si precisa ulteriormente che è possibile ottenere la NASPI nell'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto ma nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione che consegue al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma nel caso di specie la
4 conciliazione non è avvenuta in sede sindacale, ma alla solo presenza dell'azienda e del lavoratore nei locali aziendali.
17. Tutto ciò posto, non emergendo in alcun modo la prova della causa involontaria della cessazione del rapporto di lavoro, non risultano accertati in giudizio i presupposti per la concessione del beneficio richiesto, per l'effetto il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc del ricorrente (il doc. 7 allegato al ricorso
è utile solo per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato); per l'effetto condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida, in applicazione CP_1 della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminabile (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 €
19.Condanna, dunque, il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1 liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate nella CP_1 misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4748/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
(cod. fis. ) nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.06.1971, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Perri (cod. fis. ), giusta procura allegata al CodiceFiscale_2 ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto CF.
( - giusta procura generale alle liti;
C.F._3
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 5/8/2024, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire l'indennità di Parte_1 disoccupazione NASpI e per l'effetto ordinare all' di erogare la relativa indennità con CP_1 decorrenza dalla domanda e, dunque, con corresponsione di tutti gli arretrati maturati e non percepiti.
Il tutto con condanna dell'istituto resistente alla refusione delle spese di lite comprensive di esborsi, compensi di avvocato ed oneri accessori come per legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 22/4/2025 per chiedere di: “nel merito CP_1 rigettare integralmente il ricorso per infondatezza dei motivi;
il tutto con vittoria di spese di lite tenuto conto della dedotta improcedibilità dell'azione” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata e celebrata il giorno 15/5/2025, con rinvio per discussione con termine per note all'udienza del 23/10/2025; all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5. Si premette in diritto che l'indennità di disoccupazione è erogata al lavoratore che si ritrovi in stato di inattività lavorativa: ha come scopo il sostentamento del reddito di quei soggetti che perdono involontariamente la loro occupazione lavorativa.
Storicamente la tutela per le possibili perdite di lavoro è sempre stata garantita
“dall'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria” che fu istituita con il R.D.L. n. 2214 del 1919.
2 La riforma ER sostituì l'assicurazione contro la disoccupazione con due misure: la ASPI
(Assicurazione sociale per l'impiego) e la mini- ASPI accessibile a tutti coloro che non potevano accedere alla ASPI per mancanza di requisiti.
6. A partire dal maggio 2015 è stata poi istituita la c.d. NASpI (Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'impiego) che prendendo il posto delle precedenti ASpI e mini -
ASpI, costituisce l'indennità mensile di disoccupazione, disciplinata compiutamente dagli artt.
1-14 del titolo I del decreto legislativo n. 22/2015.
7. .Secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 22/2015 i soggetti cui l'indennità di disoccupazione NASpI è rivolta, sono i lavoratori dipendenti:
• anche se apprendisti
• che siano soci lavoratori – con rapporto di lavoro subordinato- di cooperative
• con rapporto di lavoro a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni
• che fanno parte del personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
8. La misura spetta dunque a coloro che, rientrando in una delle suddette categorie, si ritrovano a perdere involontariamente il loro rapporto di lavoro di tipo subordinato. La NASPI spetta anche alle lavoratrici che hanno dato le dimissioni durante il periodo di maternità, entro il primo anno di vita del bambino, o nel caso di dimissioni per giusta causa.
9. Per espressa previsione legislativa lo stesso art. 2 cit. chiarisce che sono esclusi dalla
NASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle P.A. e gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato, per i quali si applicano le precedenti discipline normative elencate dallo stesso articolo. Sono inoltre esclusi dalla NASpI i lavoratori che percepiscono l'assegno ordinario di invalidità avendolo scelto in luogo della stessa indennità di disoccupazione ed i lavoratori che abbiano già maturato i requisiti per percepire la pensione di vecchiaia o quella anticipata. Sono altresì esclusi i lavoratori autonomi.
10. I requisiti per ottenerla sono:
• essere in stato di disoccupazione involontaria,
• aver versato, nei 4 anni precedenti al suo stato di disoccupazione, almeno tredici settimane di contributi, c.d. requisito contributivo
3 • aver lavorato per un minimo di 30 giorni effettivi, nei dodici mesi che precedono la disoccupazione, c.d. requisito lavorativo.
11. Lo stato di disoccupazione, alla luce dell'art. 15 quater del d.l. n.4/2019 e dell'art. 19 del D.lgs. n.150/15 permane qualora il lavoratore in seguito alla perdita del posto di lavoro non svolga alcuna attività e qualora la svolga percepisca un reddito da lavoro subordinato o autonomo “corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sul reddito”.
* * *
12. Nel merito, dagli atti di causa è emerso che il ricorrente ha lavorato con contratto di lavoro subordinato con Italian dal 3/5/2021 all'1/12/2021 come operaio Controparte_2
I livello del CCNL Metalmeccanici Piccola Industria. Il ricorrente presentava all' CP_1 domanda per conseguire l'indennità Naspi che veniva rigettata con la seguente motivazione: “ la causa cessazione attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto” (v. doc. n. 5 allegato al ricorso).
13. Il ricorrente presentava ricorso amministrativo in data 3/4/2024 che non veniva esitato nel termine di 120 giorni;
il ricorrente promuoveva così l'odierno ricorso giurisdizionale.
14. Parte ricorrente ha dedotto in giudizio che la cessazione del rapporto di lavoro, seppur formalmente denominata: “accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato” (v. doc. n. 3 allegato al ricorso), in realtà avveniva per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, essendo l'accordo consensuale un negozio simulato.
15. Osserva il decidente che parte ricorrente nulla ha provato, né chiesto di provare, in ordine alla simulazione dell'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato, ne consegue che in atti vi è solo prova documentale dell'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (v. doc. n. 3 allegato al ricorso), né emergendo in alcun modo dagli atti la simulazione della risoluzione consensuale del rapporto.
16. Si precisa ulteriormente che è possibile ottenere la NASPI nell'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto ma nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione che consegue al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma nel caso di specie la
4 conciliazione non è avvenuta in sede sindacale, ma alla solo presenza dell'azienda e del lavoratore nei locali aziendali.
17. Tutto ciò posto, non emergendo in alcun modo la prova della causa involontaria della cessazione del rapporto di lavoro, non risultano accertati in giudizio i presupposti per la concessione del beneficio richiesto, per l'effetto il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc del ricorrente (il doc. 7 allegato al ricorso
è utile solo per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato); per l'effetto condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida, in applicazione CP_1 della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminabile (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 €
19.Condanna, dunque, il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1 liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate nella CP_1 misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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