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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/09/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 467/2023
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. Rg. 467/2023, promossa da
e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Parte_1 Parte_2
Giovanni Sante Nicola Giannandrea ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
- appellanti - nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro D'Alena ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellato -
Oggetto: appello in materia di scolo delle acque ex art. 913 c.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte del 25.09.2025.
Fatto.
Con atto di appello notificato in data 5.4.2023, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza n. 756/2023, pubblicata in data 3.3.2023, con la quale il
Tribunale di Bari aveva parzialmente accolto la domanda ex art. 913 c.c. proposta da
, per l'effetto ordinando ad essi convenuti di procedere, in via Controparte_1 immediata, all'esecuzione di tutte le opere necessarie, come individuate nell'elaborato peritale, rigettando la domanda dell'attore di risarcimento del danno, con condanna di essi convenuti al pagamento delle spese di lite. pagina 1 di 18 All'uopo, esponevano:
- che li aveva convenuti in giudizio dianzi al Tribunale di bari, Controparte_1 assumendo che, in data 13.1.2003, aveva acquistato, con atto pubblico, terreno agricolo sito nel comune di Putignano, strada Comunale Pozzo Serralto n. 82, identificato nel C.T. al Fg. 57, p.lla 232, uliveto, classe 3°, di are 18, ca 45, reddito dominicale € 5,24 e reddito agrario € 4,76 e p.lla 394, uliveto, classe 3, di are 02, ca 33, reddito dominicale €
0,66 e reddito agrario € 0,60, confinante a nord-est con un vialetto di loro proprietà;
- che il fondo di sua proprietà riceveva le acque meteoriche provenienti dalla loro proprietà, sopraelevata di circa 1 mt. e che i suddetti fondi erano originariamente divisi da un muretto a secco;
- che, secondo la ricostruzione del , negli anni 2005-2006, essi appellanti CP_1 avevano apportato delle modifiche al suolo di loro proprietà, consistite nell'aumento di quota del loro fondo, con la sopraelevazione di un muretto in blocchetti di cemento in corrispondenza del muretto a secco, presso il quale venivano creati dei canali di scolo delle acque meteoriche;
- che, sempre ad avviso del , detti lavori avevano modificato la pendenza del CP_1 viale di loro proprietà, comportando un gravoso scolo delle acque meteoriche, maggiorate in quantità ed intensità, in danno del fondo di sua proprietà, provocando il dilavamento del terreno coltivato, con trasporto di terra nelle zone declive ed il cedimento dello stesso muretto a secco;
- che, pertanto, aveva chiesto la condanna al ripristino dello stato naturale dei luoghi, con opere dirette a riportare lo scolo delle acque nella sua originaria quantità ed intensità oltre che il risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa;
- che si erano costituiti disconoscendo ogni addebito, rilevando che non avevano realizzato alcuna opera presso l'immobile di loro proprietà confinante con il suolo di proprietà dell'attore;
- che il viale oggetto di causa era stato acquistato unitamente al suolo prospiciente e la sua pendenza - e le quote di calpestio - erano rimaste inalterate nel tempo, come poteva evincersi dal supporto fotografico dell'epoca, risalente al gennaio 1996, nonchè dalla relativa documentazione concernente la concessione edilizia (n. 104 del 1995) e la denuncia di opere in conglomerato cementizio armato (del 08.03.1996), relative alla proprietà di essi convenuti, allorquando non esistevano neppure le abitazioni;
- che lo stesso muretto (in blocchi prefabbricati di cemento), dell'altezza complessiva di
50 cm., sussistente all'interno della proprietà di essi appellanti, immediatamente al di pagina 2 di 18 sopra del muro a secco preesistente, dotato di fori di circa 10x10 cm per il passaggio dell'acqua piovana, posti alla base dei blocchetti di calcestruzzo, erano stati realizzati nell'anno 1998 sul muro di fondazione in calcestruzzo di loro proprietà sovrastante il muretto a secco preesistente sul suolo di loro proprietà e su quello del precedente proprietario del suolo in oggetto, attualmente di proprietà del;
CP_1
- che, pertanto, anche tali opere erano preesistenti all'acquisto dell'immobile da parte del
, di talché i presunti gravosi scoli delle acque erano stati causati dalla CP_1 naturale conformazione del terreno, in quanto preesistenti al suddetto acquisto;
- che l'acquirente era perfettamente a conoscenza della sussistenza sul suolo di quei preesistenti diritti, oneri, gravami e limitazioni legali della proprietà, mai eccepite dal precedente proprietario;
- che, inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, avevano provato, mediante supporto fotografico e audiovisivo, che anche in presenza di abbondanti e continuative piogge non sussisteva il lamentato aggravamento, per quantità ed intensità, del deflusso delle acque piovane;
- che, per di più, a fronte delle lagnanze sollevate dall'attore circa il dilavamento del proprio suolo, era stata data la prova che lo stesso aveva realizzato un CP_1 condotto di deflusso delle acque piovane, convogliandole in un altro viottolo asfaltato posto a monte (non di loro proprietà) sino al suo terreno oggetto di causa (posto a valle), che costeggiava e confinava con quest'ultimo, indirizzando, dunque, le acque meteoriche all'interno della sua proprietà;
- che, pertanto, avevano contestato la propria legittimazione passiva e la legittimazione attiva del , in quanto questi non aveva titolo per sollevare le predette CP_1 lagnanze, trattandosi di gravami dell'immobile preesistenti all'acquisto del suolo in oggetto e, comunque, legati alla proprietà del suddetto fondo superiore, non di proprietà di essi convenuti;
- che la causa era stata istruita con prova testimoniale e C.T.U., stante la produzione dei supporti fotografici che ritraevano lo stato dei luoghi prima dell'acquisto da parte del
, di prove filmiche ritraenti l'assenza dei danni lamentati in presenza di CP_1 pioggia copiosa e battente e altresì in ragione delle risultanze emerse dalle prove orali espletate;
- che, nel corso della prova per testi, erano emersi dei dati essenziali e incontrovertibili, soprattutto in ragione delle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 Testimone_2
pagina 3 di 18 (escusso all'udienza del 12.07.2012), e (escusso CP_2 Testimone_3 all'udienza del 20.12.2012);
- che era emerso, da tutte le dichiarazioni testimoniali, che il fondo del era CP_1 sottoposto rispetto a quello di loro proprietà, a causa della naturale conformazione del territorio e che nessuno di loro aveva contezza del deflusso di acque piovane dal fondo superiore al fondo inferiore;
- che anche il teste indicato da parte attrice, (escusso all'udienza del Testimone_4
20.12.2012), aveva attestato che “(…) il piano campagna è rimasto intatto ed invariato nel tempo”, oltre a dichiarare di non avere contezza dei dilavamenti di terreno in danno dell'attore, di non conoscere la causa del crollo di un muretto a secco e di ricordare dell'esistenza di un viale in terra battuta, esistente da quando era bambino (n. il
15.03.1958);
- che il Giudice di prime cure aveva ritenuto necessario conferire incarico al C.T.U. per accertamenti tecnici dei luoghi, con la conseguenza che la consulenza era risultata esplorativa, fortemente dilatata nel tempo, pregna di interpretazioni soggettive, empiriche e non strettamente tecniche, con comportamenti omissivi da parte del consulente, a fronte di una sua spasmodica necessità di addivenire ad una transazione bonaria della controversia;
- che avevano acconsentito di addivenire ad intese transattive, come sviluppate dal
C.T.U. con l'ausilio dei C.T.P., culminate nell'accordo del 17.6.2016, che prevedeva l'esecuzione di alcune opere, poi eseguite a loro spese, visionate nel corso della loro realizzazione da parte di tutti i tecnici interessati, compresi il consulente tecnico di parte avversa, arch. e il c.t.u. (Ing. ), il quale, tra l'altro, appurava la tenuta Per_1 Per_2 dei lavori a distanza di circa un anno dall'esecuzione degli stessi;
- che, ultimate le opere, il rinunciava all'accordo e sporgeva denuncia per CP_1 abusivismo edilizio per la realizzazione di tali lavori (preconcordati), comportamento passibile di sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- che il C.T.U., nonostante si fosse fatto artefice dell'accordo transattivo e supervisore dei lavori concordati, rinnegava le stesse modalità di realizzazione e la perfetta esecuzione dei lavori, non dando seguito all'invito del Giudice di procedere alla prova di allagamento, limitandosi a svolgere unicamente la richiesta prova stratimetrica;
- che, inoltre, avevano eccepito l'evidente incompatibilità dell'ing. ad assumere Per_2
l'incarico di C.T.U., in quanto - in un altro giudizio dinanzi al Tribunale di Bari - lo stesso era stato nominato C.T.P. da parte avversa, per cui proponevano in data 04.05.2021 pagina 4 di 18 istanza di ricusazione del C.T.U., con richiesta subordinata della sua revoca e sostituzione;
- che il Giudice di prime cure, con decreto del 05.06.2021, aveva rigettato la suddetta istanza, in quanto tardiva, non ritenendo opportuno procedere alla sua sostituzione;
- che sussisteva l'omessa valutazione di circostanze di fatto determinanti e di prove che escludevano la sussistenza della legittimazione attiva e/o passiva e/o della titolarità del rapporto giuridico dedotto, per aver il Tribunale per un verso omesso di considerare la sussistenza di una limitazione legale connessa alle due proprietà, sancita dall'art. 913 c.c.
(ancorata al presupposto della naturale conformazione del terreno) e, per altro verso, mancato di esaminare le prove documentali e testimoniali relative alla preesistenza del viale (con pendenza e quote di calpestio inalterate nel tempo) rispetto all'acquisto, da parte del , del terreno sottoposto;
CP_1
- che, pertanto, il aveva disconosciuto la suddetta limitazione legale, CP_1 trasferitasi in forza dell'acquisto del fondo sottoposto;
- che sussisteva la violazione delle norme sostanziali e processuali regolanti la materia ex art. 913 c.c., avendo il Giudice di primo grado illogicamente inquadrato l'azione nell'alveo dell'actio negatoria di servitù di scolo, laddove l'azione era da inquadrare nell'ambito dell'art. 2043 c.c., per cui l'attore avrebbe dovuto dimostrare che vi era stato dolo o colpa di essi convenuti;
peraltro, non era stato neppure dimostrato che avessero alterato sensibilmente lo scolo delle acque;
- che sussisteva l'erronea valutazione delle prove acquisite e di circostanze di fatto determinanti che escludevano la responsabilità di essi convenuti, quali le altre rilevanti dichiarazioni testimoniali e l'intera documentazione prodotta, ovvero il supporto fotografico raffigurante lo stato dei luoghi nel gennaio 1996, la concessione edilizia n.
104 del 1995 e la denuncia di opere in conglomerato cementizio armato dell'8.03.1996;
- che vi era insanabile contraddittorietà e nullità della sentenza, per aver il Giudice di prime cure fondato la propria decisione su una relazione tecnica esplorativa, fondata su documentazione nuova prodotta dalla controparte, utilizzata al fine di sanare le sue lacune probatorie e realizzata senza aver proceduto alla disposta “prova di allagamento”, perciò resa in violazione degli artt. 112, 115 e 183 c.p.c.;
- che l'opera realizzata previo accordo delle parti era stata eseguita a regola d'arte con riferimento alla permeabilità, alla qualità del materiale lapideo costituente la sezione stradale, sulle pendenze trasversali verso monte e dunque verso l'opposto margine rispetto alla proprietà e verso ); CP_1 Parte_3
pagina 5 di 18 -che ulteriore forzatura della CT era costituita dalla consistenza del bacino idrografico
(invero, l'ortofoto mostrava una generale antropizzazione dell'area, laddove il viale era sottoposto, in serie, a un muro in pietra non drenante, un'area pavimentata con sistema di raccolta delle acque piovane costituito da griglie e accumulo, un'abitazione, un ulteriore muro di pietra, un'area pavimentata con convogliamento autonomo delle acque verso attraverso la traversa del viale di proprietà dei coniugi Parte_3 Parte_1 che sbucava ben oltre la proprietà del ed a quota inferiore rispetto a quella di CP_1 interesse, un'altra abitazione, un muro in pietra, una serie di tre murature a secco, un ulteriore viale delimitato da muratura a secco, un'ultima abitazione) e alle c.d. bombe d'acqua;
- che sussisteva la violazione degli artt. 115 e 116 c.c. e dell'obbligo di motivazione della sentenza, per aver il Giudice di prime cure reso una decisione fondata sulla riproposizione per salti dei contenuti degli elaborati peritali del CT, adducendo una motivazione apparente, apodittica, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, inidonea a rilevare la ratio decidendi; tanto premesso, previa richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, rassegnava le seguenti conclusioni:
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. sentenza nr. 756/2023, resa il 02/03/2023, in R.G. n. 96000909/2010 , emessa dal G.O.P. avv. Testini Giovanna
Lucia del Tribunale Civile di Bari, Terza Sezione, pubblicata il 03/03/2023 e notificata a mezzo pec da parte del procuratore dell'attore il 06/03/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “1)
Preliminarmente, dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dei sig.ri Parte_1 ed e/o la mancanza di legittimazione attiva del sig.
[...] Parte_2 CP_1
, per i motivi indicati e giustificati nel presente atto;
[...]
2) Nel merito rigettare la domanda del sig. nei confronti degli Controparte_1 odierni convenuti, perché infondata in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto; 3) Condannare il sig. al pagamento delle spese, Controparte_1 diritti ed onorari di causa oltre IVA e CAP come per legge, di cui il procuratore se ne dichiara antistatario”
Con ripetizione delle somme già versate al sig. da parte dei sig.ri Controparte_1
e conseguentemente alle statuizioni portate dalla Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado ed oggetto di gravame e con revoca della statuizione di ordine pagina 6 di 18 tecnico che prevede la sostituzione delle opere in pristino dello stato dei luoghi e la esecuzione di opere come individuate nell'elaborato peritale e richiamate nella motivazione della sentenza, così come indicato con sentenza di primo grado nel relativo dispositivo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva ritualmente , il quale - in via pregiudiziale e Controparte_1 preliminare – eccepiva:
- l'improcedibilità dell'appello per omesso deposito dei messaggi PEC in formato “eml” e la nullità per eccessiva prolissità e mancanza di chiarezza;
- nel merito, che l'appello si fondava sul tentativo di sfuggire dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori, che avevano aggravato la servitù di scolo a carico del fondo di sua proprietà, con il tentativo di dimostrare che gli stessi erano stati eseguiti in epoca antecedente all'acquisto del fondo da parte dell'odierno appellato;
- che il suddetto assunto era stato sconfessato sia dai testimoni che dalla relazione tecnica del CT, cui il Giudice aveva affidato il compito di risolvere la diatriba sorta a seguito della palese discordanza tra le diverse dichiarazioni rese dai testimoni escussi durante il primo grado del giudizio;
- che, inoltre, il CT aveva chiarito che i lavori eseguiti dagli appellanti avevano modificato lo stato dei luoghi ed aggravato la servitù esistente, atteso che, mentre prima le acque piovane scolavano sul fondo del attraverso tutto il muro di confine, CP_1
a seguito dell'innalzamento del piano di calpestio del viale e della creazione di un muretto con blocchetti di cemento e canali di scolo, l'acqua piovana defluiva diversamente nel fondo sottostante, causando il dilavamento del terreno, oltre al danneggiamento del muro a confine in corrispondenza di detti canali;
- che, infatti, il CT aveva sconfessato le false dichiarazioni rese dai testi di controparte, laddove avevano affermato che il viale era rimasto invariato nel tempo, in quanto aveva accertato, attraverso l'esame stratigrafico del suolo, l'innalzamento del piano di calpestio di circa 70 cm nel corso degli anni, come da sempre sostenuto dal;
- che il CP_1
CT aveva anche accertato che le opere realizzate dagli appellanti a seguito della proposta di definizione erano completamente diverse da quelle concordate in contraddittorio, con la precisazione che, al contrario di quanto affermato da controparte, il CT non aveva mai avuto accesso al sito durante i suddetti lavori, come facilmente pagina 7 di 18 rilevabile dalla mancanza di verbali di sopralluogo in atti, così come il CTP Ing. Per_1 messo al corrente dei suddetti lavoro soltanto dopo la loro esecuzione.
Tanto premesso, concludeva per l'improcedibilità/inammissibilità e rigetto dell'appello e dell'istanza di rinnovazione della CT, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento dell'11.03.2025, veniva rigettata l'istanza di rinnovazione della
C.T.U. e rinviata la causa all'udienza del 25.09.2025, concedendo alle parti termine fino a
10 gg prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 25.09.2025 la causa
è stata riservata per la decisione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Preliminarmente, va detto che è infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello.
Con la comparsa di costituzione, l'appellato ha eccepito l'omessa produzione, da parte dell'appellante, dei files in formato “eml”, “msg” ovvero “DatiAtto.xml”, concernenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC di notifica dell'appello, quale unico elemento idoneo ad attestare la data di notifica dell'atto, con il che rendendo impossibile riscontrare la tempestività della costituzione di parte appellante.
Va premesso che la Suprema Corte ha comminato la sanzione dell'improcedibilità dell'appello alle sole ipotesi in cui l'appellante, al momento della costituzione in giudizio telematica, abbia omesso di allegare qualsivoglia documento attestante l'intervenuta notifica (cfr. Cass., Sez. III, 04/04/2023, n. 9269, in cui nessuna delle parti aveva depositato i files telematici della notifica dell'appello, effettuata con posta elettronica certificata, né copie analogiche della stessa e/o documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione;
v. anche, Cass, Sez. III,
20/11/2024, n. 29917, in cui non risultava depositata alcuna documentazione relativa alla notifica telematica).
Nel concreto, invece, risulta dagli atti che gli appellanti, dopo aver notificato l'atto di appello a mezzo PEC, hanno depositato copia informatica dell'atto con la relata di notifica, unitamente alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione in formato “pdf” (le quali recano l'orario di invio e di ricezione della mail certificata) e all'attestazione di conformità di tali copie all'originale informatico;
l'appellato ha dato espressamente atto, nella sua comparsa di costituzione e risposta, che l'atto di citazione in appello è stato notificato al suo difensore.
pagina 8 di 18 In proposito, deve evidenziarsi che non si tratta - nella specie - di indagare sulla regolarità formale della notificazione e sull'integrità del contenuto degli atti notificati
(verifica che va condotta rigorosamente nelle ipotesi di mancata costituzione dell'appellato), per cui la ricevuta di consegna in formato ““eml”, “msg” ovvero
“DatiAtto.xml” è, conseguentemente, l'unica che consente, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario
(v. per tutte, Cass., Sez. III, 08/06/2023, n. 16189), posto che, nel concreto, è intervenuta la costituzione dell'appellato.
Trattasi, invero, di verificare la tempestività della costituzione dell'appellante, per la quale è sufficiente che il Giudicante sia in grado di desumere la data della notifica dell'atto di appello, indagine che va condotta alla luce dei principi posti dalle Sezioni Unite con la sentenza 25/03/2019, n. 8312 (v. anche Cass. n. 6583/2024)
Ora, oltre al fatto che gli appellanti, dopo aver notificato l'atto di appello a mezzo PEC, hanno depositato copia analogica dell'atto con le relate di notifica, unitamente alla attestazione di conformità di tali copie cartacee tanto all'atto di appello quanto alle pec di invio e di notifica (in data 5.4.2023 alle ore 22.00:03), risulta dagli atti che l'odierno appellato ha confermato, nella sua comparsa di costituzione e risposta, che l'atto di citazione in appello è stato notificato al suo difensore.
Non sussistono quindi i presupposti per ritenere che l'appello debba essere dichiarato improcedibile, posto che la costituzione di parte appellante si è perfezionata tempestivamente (in data 13.04.2023).
Sgombrato il campo da tale eccezione e venendo, adesso, al merito dell'appello, il primo motivo attiene all'omessa valutazione di circostanze e prove che escluderebbero la legittimazione attiva del e/o della titolarità del rapporto giuridico dedotto. CP_1
Esso è manifestamente infondato.
Secondo la prospettazione degli appellanti, sussisterebbe il difetto di legittimazione del a proporre l'azione per aver, essi appellanti, acquisito il diritto allo scolo delle CP_1 acque con il loro precedente acquisto dell'immobile (avvenuto nel 1990), laddove il aveva acquistato il fondo (sottoposto a quello di loro proprietà) solo nel CP_1
2013.
Sul punto, va premesso che “(…) l'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c., per lo scolo delle acque, la quale - come nella specie
- miri ad ottenere oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite nel fondo superiore, anche la pagina 9 di 18 demolizione di tali opere, si sostanzia in un'actio negatoria di servitù di scolo (…) diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui” (v. Cass. sez. II, 05/07/2018,
n.17664; v. anche Cass, 17/02/1981, n. 959).
La titolarità del bene si pone dunque come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in negatoria ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto.
Nella specie, il ha dedotto: di essere proprietario in forza di acquisto con atto CP_1 pubblico del 13.01.2003 e che i convenuti avevano aggravato, con alcune opere realizzate nel 2005/2006, lo scolo delle acque dal fondo di loro proprietà in danno di quello di esso istante;
per l'effetto, ha chiesto di condannare i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi e alla realizzazione di opere ex novo che neutralizzassero l'aggravamento e ripristinassero lo scolo nella sua originaria quantità e intensità, oltre che al risarcimento dei danni.
Ora, premesso che l'azione proposta è stata correttamente inquadrata dal primo giudice nell'ambito della negatoria servitutis (Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951), con la produzione documentale il ha provato di essere titolare della posizione CP_1 giuridica soggettiva che lo rendeva parte, mentre i convenuti non hanno affatto contestato tale qualità di proprietario, né contrapposto altri fatti che privassero di efficacia i fatti costitutivi del diritto di proprietà allegato dall'attore.
Come già affermato dalla Suprema Corte, le azioni reali a difesa della proprietà, rientranti nel paradigma delle azioni negatorie previsto dall'art. 949 cod. civ., non hanno il significato di azioni tendenti solo ad evitare l'esercizio di una vera e propria servitù sul fondo dell'attore, bensì quello (più ampio) di azioni tendenti a far dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi diritto che altri vantino sul fondo, oltreché a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo e a far cessare una turbativa o molestia altrui sul fondo medesimo (Cass., Sez. 2,
5/9/1970, n. 1218), in quanto tendono alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n.
24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120; Cass., Sez. 2, 17/2/1965, n. 262), sempre che vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass., Sez. 2, 22/6/2011, n. 13710).
pagina 10 di 18 Poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà (neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte), essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
ed invero, essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva;
mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n.
24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120).
Ciò premesso, avendo dimostrato il di possedere il fondo in forza di un titolo CP_1 valido (per tutte Cass., Sez. 2, 15/10/2014, n. 21851; Cass., Sez. 2, 12/8/2002, n.
12166, secondo cui la proprietà può essere dimostrata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, in ipotesi di insufficienza dei titoli di provenienza;
Cass., Sez. 2, 25/3/1999,
n. 2838), il relativo motivo dev'essere disatteso.
Il secondo motivo attiene alla violazione delle norme che regolano la materia dell'art. 913
c.c.
Secondo parte appellante, non sarebbe corretto inquadrare l'azione del CP_1 nell'alveo della negatoria servitutis, trattandosi di una limitazione legale della proprietà.
Anche detto motivo è manifestamente infondato, posto che - come detto – “l'azione per
l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c., per lo scolo delle acque, la quale - come nella specie - miri ad ottenere oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite nel fondo superiore, anche la demolizione di tali opere, si sostanzia in un'actio negatoria di servitù di scolo (…) diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui” (v. Cass. sez. II, 05/07/2018, n.17664).
Quanto al motivo, collegato a quello che precede, relativo al fatto che l'azione proposta fosse invece da inquadrare nell'ambito dell'art. 2043 c.c., va detto che la domanda di rimozione di opere che l'attore assume essere state abusivamente installate per aggravare la servitù di scolo sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo superiore, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata
“actio negatoria servitutis condotta a tutela della libertà del fondo" (v. Cass. 15/06/1982,
n. 3637).
Ne deriva che anche tale motivo è manifestamente infondato. pagina 11 di 18 Venendo adesso al merito dell'appello, va detto che le doglianze degli appellanti si sostanziano sul fatto che il primo Giudice avrebbe erroneamente valorizzato alcune deposizioni testimoniali a scapito di altre, come ad esempio quella del sig. Tes_5
, il quale aveva una chiara incapacità a testimoniare, trattandosi del precedente
[...] proprietario dell'appezzamento venduto nel 2003 proprio al . CP_1
Il motivo è infondato, posto che come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cpc, è determinata soltanto da un interesse giuridico attuale e concreto, che legittimerebbe, ex art. 100 cpc., la partecipazione del teste al giudizio, mentre la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla veridicità della testimonianza, attiene unicamente alla attendibilità del teste (vedi Cass. 21.8.2003, n. 12317; Cass. 16.6.2003, n. 9650; Cass. 4.4.2001, n.
4984).
Nel caso in esame, il non ha l'interesse giuridico attuale e concreto richiesto dalla Tes_5 norma per sancirne l'incapacità a testimoniare, avendo alienato il fondo nel 2013.
Ne deriva che non è legittimato ad agire nei confronti degli appellanti, né a spiegare nel processo l'intervento principale o l'intervento adesivo autonomo;
non è neppure titolare di un interesse di mero fatto a che la causa sia decisa a favore dell'attuale proprietario, e ciò non lo rende sicuramente incapace di testimoniare.
In ordine al complesso delle dichiarazioni testimoniali assunte dal Tribunale, va detto che le stesse sono state completamente discordanti circa l'epoca di realizzazione dei lavori lamentati, posto che il precedente proprietario del fondo di proprietà del CP_1
( ), escusso all'udienza del 12.07.2012, ha riferito che, allorquando egli era Testimone_5 ancora proprietario - fino al 2002 - non esisteva né il muretto cementizio né il viale;
all'opposto, il teste , escusso alla medesima udienza (quale proprietario di Testimone_2 un fondo confinante), ha dichiarato che, nell'anno 2002, esistevano già il viale e il muretto cementizio;
il teste , escusso all'udienza del 20.12.2012, Testimone_4 senza riferire le ragioni per le quali conosceva i luoghi di causa, ha riferito di non ricordare il periodo di realizzazione del muretto di cemento, rammentando che, precedentemente – senza però specificare il dove e quando – v'era soltanto il muretto a secco.
Ne deriva che, a fronte delle contraddittorie affermazioni dei testi, del tutto correttamente il primo Giudice ha valorizzato le risultanze della CT tecnica disposta, che ha ritenuto che le lavorazioni fossero state eseguite non oltre 15 anni prima della data pagina 12 di 18 della perizia (e quindi intorno al 2005/2006, come esattamente dedotto nell'atto introduttivo).
Quanto al motivo afferente la nullità della CT, va detto che la motivazione del primo
Giudice sul rigetto dell'istanza di ricusazione è incensurabile, posto che essa è stata depositata soltanto in data 04.05.2021, per cui è risultata tardiva, per non essere stata presentata nei tre giorni successivi alla nomina del tecnico ad opera del Giudice di primo grado, disposta all'udienza del 03.06.2013.
Ed invero, il fatto che il CT (Ing. ) fosse stato nominato dal difensore del Per_2
quale C.T.P. in altro giudizio, era intervenuto prima ancora della disposta CP_1 nomina, quale C.T.U., nel giudizio per cui è causa;
nè i convenuti hanno allegato di aver appreso la notizia in un momento successivo, o dedotto in ordine alle ragioni della tardività della richiesta.
Quanto al fatto che sarebbe stata disposta una CT dal contenuto chiaramente esplorativo, va detto che se è vero che tale mezzo istruttorio non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, v. Cass. Sez. 6-1, ord. 15 dicembre
2017, n. 30218), è altresì vero che si tratta di mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario: orbene, stante la valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, le prove assunte, complessivamente valutate, portavano oggettivamente a ricondurre i danni lamentati all'evento dedotto in giudizio, ovvero alle opere realizzate dai convenuti nel 2005/2006, concludendo per la sussistenza dei presupposti per disporre gli accertamenti tecnici sollecitati dall'attore.
Ne deriva che la motivazione è del tutto adeguata, alla luce di quanto affermato dalla
Suprema Corte in materia.
Ne consegue, pertanto, che, la consulenza ha avuto la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti e nella soluzione di questioni che necessitavano di specifiche conoscenze, e non al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assunto.
Venendo ora alla questione relativa al presunto mancato espletamento, da parte del
C.T.U., della disposta prova di allagamento, va detto che il C.T.U. ha dichiarato che “… in pagina 13 di 18 merito alla prova di allagamento e della connessa prova stratigrafica, così come invito del
Sig. Giudice, negli ultimi accessi si è proceduto a verificare il coefficiente di permeabilità
e la stratigrafia del terreno (…)” (v. p. 29, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021), precisando, in risposta alle osservazioni di controparte che
“(…) tale adempimento, dal punto di vista tecnico, è stato effettuato secondo la prassi abituale per tale prova specialistica” (v. p. 36, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021) e che “(…) tale prova è stata effettuata con la metodologia di effettuazione delle prove geotecniche basate su dati certificati dagli Enti regolatori e non si effettua scaricando sulla strada una modesta quantità d'acqua proveniente da un'autobotte trascurando tutta l'estesa del bacino imbrifero” (v. p. 40, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021).
Quanto alla presunta, irrituale utilizzazione di prove fotografiche, non precedentemente prodotte in contraddittorio dall'attore, va detto che il C.T.U. non ne ha tenuto conto ai fini della stesura della relazione (v. p. 9, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014).
Le ulteriori critiche mosse all'elaborato peritale, sebbene ricostruite dall'appellante quali presunte omissioni da parte del tecnico incaricato, costituiscono delle mere asserzioni del tutto generiche, dirette a dimostrare l'intervenuta esecuzione di tali lavori nell'anno 1998
(o durante gli anni '50-'60) ed a comprovare l'assenza del nesso di causalità e della stessa sussistenza dei danni lamentati.
Orbene, l'esperto nominato, all'esito di un'indagine immune da vizi logici, svolta in applicazione di una collaudata metodologia tecnica e con l'apporto tecnico dell'ausiliario dott. Geologo , a fronte di vari accessi ai luoghi di causa (eseguiti prima Persona_3 della realizzazione delle opere convenute fra le parti negli atti - sottoscritti anche dai tecnici di parte - del 16.3.2017 e del 4.4.2017), ha osservato:
- “(…) che in epoca passata i due fondi non avevano l'attuale differenza di quota (…)”, posto che “(…) il viale carrabile dei coniugi convenuti ha avuto una elevazione tale da avere la superficie carrabile alla quota finale superiore della parete a secco” (v. p. 7, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014);
- che “… dalla documentazione in atti e da ricerca presso gli uffici comunali nulla emerge in ordine alla data di realizzazione della sopraelevazione della strada vicinale e della realizzazione della parete in blocchetti sovrapposta alla parete a secco;
pertanto, la trasformazione urbanistica e strutturale dei luoghi è da ritenersi non legalmente valida”
(v. p. 7, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014);
pagina 14 di 18 - che “(…) dalla visione dei luoghi, dallo stato di conservazione e dall'analisi della tecnologia e dei materiali utilizzati per la realizzazione del muretto (…)”, emerge che “(…) le lavorazioni sono state eseguite non oltre 15 anni dalla data odierna” (v. p. 7-8-12, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014), dunque successivamente all'epoca individuata dai convenuti e dal consulente di parte convenuta (che datava i lavori negli anni '50/'60);
- che i fori alla base del muretto cementizio erano stati realizzati al fine di smaltire le acque meteoriche provenienti dalla zona a monte del muretto, stante l'impossibilità di convogliare diversamente tale afflusso meteorico, confermando la natura di canali di scolo dei predetti fori (v. p. 8, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014);
- che, “prima della realizzazione di tale parete l'acqua defluiva verso valle attraverso le pietre del muro a secco ripartendosi su tutta l'estesa della parete” e “attualmente l'acqua si concentra in pochi punti con i possibili effetti che si evidenziano sui luoghi di causa specie dopo eventi meteorici di una discreta consistenza” (v. p. 8, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014), con la precisazione che “(…) l'innalzamento della piattaforma stradale ha comportato chiaramente la modifica della statica della parete a secco (…)” (v.
p. 10, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014);
- che “la convinzione del sottoscritto C.T.U. è che vi sia stata un'elevazione del viale carrabile rispetto alla quota originaria nella zona ove è stata rialzata la parete è dovuta all'osservazione dell'andamento della parete a secco in proseguo del tratto oggetto di consulenza in cui si osserva la naturale elevazione della stessa parete a secco rispetto al livello del terreno” (v. p. 11, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014), a conferma che i lavori eseguiti dai convenuti avevano determinato la modifica del naturale deflusso delle acque;
- che, quanto alla maggiore “gravosità” dello scolo delle acque, “la situazione che si viene
a creare in caso di piovosità abbastanza cospicua inevitabilmente crea dilavamento del terreno vegetale in corrispondenza dei fori di scolo con il conseguente effettivo danno al fondo dell'attore” (v. p. 9, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014), come altresì dimostrato dalla documentazione fotografica allegata.
Ne deriva che non v'è stato alcun difetto dell'onere probatorio in capo all'attuale appellato, avendo questi provato l'aggravamento dello scolo delle acque per effetto della elevazione del viale carrabile rispetto alla quota originaria della zona in cui era stata rialzata la quota finale della parete con la creazione di un muretto con blocchi di cemento pagina 15 di 18 e canali di scolo in cui l'acqua è defluita diversamente nel fondo sottostante, causando le lamentate problematiche di dilavamento del terreno.
Quanto alle osservazioni alla CT, questi ha risposto esaustivamente, evidenziando che –
a prescindere da qualsiasi considerazione in merito all'andamento plano altimetrico della strada - le problematiche rilevate sulla parete a secco sottostante il muro in blocchi di cemento, erano collegate alla realizzazione dei fori di drenaggio della parte e non ad altre posizioni, il che comprovava che il problema era dovuto allo scolo delle acque da tali fori artificiali creati con la realizzazione del muro in cemento, stante il fatto che gli effetti del dilavamento sulla superficie del terreno si osservavano in corrispondenza di detti fori.
A seguito della realizzazione dei lavori convenuti dalle parti al fine di transigere bonariamente la controversia, il C.T.U. è stato chiamato a rispondere ad ulteriori quesiti integrativi.
All'uopo, ha rilevato che: “… dopo l'esecuzione dei lavori, nell'accesso del 9 marzo 2018 si è osservato che i lavori di manutenzione alla strada, per il contemporaneo rispetto dell'andamento della pendenza longitudinale (verso la via Pozzo Serralto) e della pendenza trasversale (verso il lato interno della proprietà dei convenuti), sono stati eseguiti in maniera diversa da quanto riportato nei grafici su riportati [rif. All. 3.1),
3.2) e 4)]” (v. p. 33, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021), con conseguente impossibilità di risolvere compiutamente i fenomeni di allagamento, i quali, comunque, si verificavano soltanto in condizioni di forte pioggia
[“(…) è chiaro che in condizioni di pioggia normale l'acqua meteorica viene assorbita dalla pavimentazione stradale;
le piogge violente o le cosiddette bombe d'acqua imbibiscono i vari strati della pavimentazione con impossibilità di ulteriore assorbimento e conseguente creazione di un ruscellamento uniforme longitudinale (verso la via Pozzo Serralto) e trasversale rispetto all'asse stradale (da monte verso valle), di cui la componente trasversale interessa l'intera parete di confine provocando eventuali danneggiamenti nei punti deboli della stessa” (v. p. 30, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021, ribadito in sede di risposta alle osservazioni a p. 36)].
In definitiva, il C.T.U. ha suggerito l'esecuzione, da parte dei convenuti, di ulteriori migliorie, dirette a risolvere in via definitiva il problema dell'allagamento, quali:
“a) risagomatura della pavimentazione stradale in maniera da ridurre, almeno nei punti maggiormente elevati, l'eleva-zione attuale rispetto alla coperta della parete a secco;
b) estirpazione completa dei rami ed arbusti fuoriusciti dalla parete con eventuale demolizione parziale della stessa onde permettere una migliore eradicazione della pagina 16 di 18 vegeta-zione infestante e successiva ricostruzione delle parti de-molite in maniera da ottenere una sistemazione coerente con l'esistente ed originaria parete a secco;
c) demolizione parziale della parte particolarmente labile [rif. foto 7.1, 7.2 e 7.3] della parete e successiva ricostruzione in maniera da ottenere una sistemazione coerente con
l'esistente ed originaria parete a secco.” (v. p. 35, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021).
Orbene, anche rispetto a tali affermazioni del CT, gli appellanti hanno dedotto che l'opera realizzata per definire bonariamente la controversia in pendenza di CT era stata realizzata a regola d'arte.
Tuttavia, il consulente ha evidenziato la parziale difformità rispetto a quanto da egli stesso suggerito alle parti, posto che, rispetto a quanto concordato tra le parti e il tecnico nominato, si è osservato:
- una notevole maggiorazione del ricarico lapideo specie nel tratto iniziale della parete che, comunque, nel tempo trascorso dalla realizzazione agli ultimi accessi non ha subito dilavamenti dopo la demolizione delle due file di blocchetti;
- che la pavimentazione stradale non doveva essere maggiore di qualche cm oltre la coperta della parete a secco e non di qualche decina di cm. come si presentava attualmente;
- che una presenza di vegetazione spontanea nella cunetta alla francese adiacente la parete di confine impediva la normale funzionalità della stessa;
- che una zona della stessa parete era staticamente labile, mentre i ripristini in altre zone erano stati eseguiti in maniera molto approssimativa senza una parziale demolizione e ricostruzione delle parti che necessitavano di ripristino.
Ne deriva che, anche sotto tale profilo, l'esecuzione delle opere concordate non ha affatto risolto il problema, non essendo avvenuto secondo le istruzioni impartite dal CT (v. pagg. 18 e ss.); per cui, il fenomeno di allagamento del fondo dell'attore, in caso di significativi eventi meteorici, a seguito dell'elevazione non corretta della piattaforma stradale, unitamente alla mancanza di pulizia della realizzata cunetta alla francese, è sempre attuale, permettendo, in caso di eventi meteorici particolarmente abbondanti, un ruscellamento significativo nella cunetta dal lato monte al lato valle verso zone più libere di vegetazione e, quindi, concentrazioni di acqua meteorica in punti singolari della cunetta.
La mancanza di estirpazione degli arbusti e rami fuoriusciti dalla parete in alcuni punti provocherà – a detta del CT - un indebolimento localizzato della stessa parete. pagina 17 di 18 Ne deriva che, anche sotto tale profilo, le ulteriori osservazioni alla CT integrativa appaiono manifestamente infondate.
In definitiva, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione del rigetto integrale dell'appello, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore indeterminabile della causa (complessità bassa) con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in base ai minimi tariffari.
Deve darsi atto, infine, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Tusg, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo definitivamente sull'appello proposta da e Parte_1
avverso la sentenza n. 756/2023, pubblicata in data 03.03.2023, emessa Parte_2 dal Tribunale di Bari nel giudizio n. 960000909/2010, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara tenuti e condanna gli appellanti al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato che viene posto a carico dell'impugnante in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 25.9.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 18 di 18
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. Rg. 467/2023, promossa da
e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Parte_1 Parte_2
Giovanni Sante Nicola Giannandrea ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
- appellanti - nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro D'Alena ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellato -
Oggetto: appello in materia di scolo delle acque ex art. 913 c.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte del 25.09.2025.
Fatto.
Con atto di appello notificato in data 5.4.2023, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza n. 756/2023, pubblicata in data 3.3.2023, con la quale il
Tribunale di Bari aveva parzialmente accolto la domanda ex art. 913 c.c. proposta da
, per l'effetto ordinando ad essi convenuti di procedere, in via Controparte_1 immediata, all'esecuzione di tutte le opere necessarie, come individuate nell'elaborato peritale, rigettando la domanda dell'attore di risarcimento del danno, con condanna di essi convenuti al pagamento delle spese di lite. pagina 1 di 18 All'uopo, esponevano:
- che li aveva convenuti in giudizio dianzi al Tribunale di bari, Controparte_1 assumendo che, in data 13.1.2003, aveva acquistato, con atto pubblico, terreno agricolo sito nel comune di Putignano, strada Comunale Pozzo Serralto n. 82, identificato nel C.T. al Fg. 57, p.lla 232, uliveto, classe 3°, di are 18, ca 45, reddito dominicale € 5,24 e reddito agrario € 4,76 e p.lla 394, uliveto, classe 3, di are 02, ca 33, reddito dominicale €
0,66 e reddito agrario € 0,60, confinante a nord-est con un vialetto di loro proprietà;
- che il fondo di sua proprietà riceveva le acque meteoriche provenienti dalla loro proprietà, sopraelevata di circa 1 mt. e che i suddetti fondi erano originariamente divisi da un muretto a secco;
- che, secondo la ricostruzione del , negli anni 2005-2006, essi appellanti CP_1 avevano apportato delle modifiche al suolo di loro proprietà, consistite nell'aumento di quota del loro fondo, con la sopraelevazione di un muretto in blocchetti di cemento in corrispondenza del muretto a secco, presso il quale venivano creati dei canali di scolo delle acque meteoriche;
- che, sempre ad avviso del , detti lavori avevano modificato la pendenza del CP_1 viale di loro proprietà, comportando un gravoso scolo delle acque meteoriche, maggiorate in quantità ed intensità, in danno del fondo di sua proprietà, provocando il dilavamento del terreno coltivato, con trasporto di terra nelle zone declive ed il cedimento dello stesso muretto a secco;
- che, pertanto, aveva chiesto la condanna al ripristino dello stato naturale dei luoghi, con opere dirette a riportare lo scolo delle acque nella sua originaria quantità ed intensità oltre che il risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa;
- che si erano costituiti disconoscendo ogni addebito, rilevando che non avevano realizzato alcuna opera presso l'immobile di loro proprietà confinante con il suolo di proprietà dell'attore;
- che il viale oggetto di causa era stato acquistato unitamente al suolo prospiciente e la sua pendenza - e le quote di calpestio - erano rimaste inalterate nel tempo, come poteva evincersi dal supporto fotografico dell'epoca, risalente al gennaio 1996, nonchè dalla relativa documentazione concernente la concessione edilizia (n. 104 del 1995) e la denuncia di opere in conglomerato cementizio armato (del 08.03.1996), relative alla proprietà di essi convenuti, allorquando non esistevano neppure le abitazioni;
- che lo stesso muretto (in blocchi prefabbricati di cemento), dell'altezza complessiva di
50 cm., sussistente all'interno della proprietà di essi appellanti, immediatamente al di pagina 2 di 18 sopra del muro a secco preesistente, dotato di fori di circa 10x10 cm per il passaggio dell'acqua piovana, posti alla base dei blocchetti di calcestruzzo, erano stati realizzati nell'anno 1998 sul muro di fondazione in calcestruzzo di loro proprietà sovrastante il muretto a secco preesistente sul suolo di loro proprietà e su quello del precedente proprietario del suolo in oggetto, attualmente di proprietà del;
CP_1
- che, pertanto, anche tali opere erano preesistenti all'acquisto dell'immobile da parte del
, di talché i presunti gravosi scoli delle acque erano stati causati dalla CP_1 naturale conformazione del terreno, in quanto preesistenti al suddetto acquisto;
- che l'acquirente era perfettamente a conoscenza della sussistenza sul suolo di quei preesistenti diritti, oneri, gravami e limitazioni legali della proprietà, mai eccepite dal precedente proprietario;
- che, inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, avevano provato, mediante supporto fotografico e audiovisivo, che anche in presenza di abbondanti e continuative piogge non sussisteva il lamentato aggravamento, per quantità ed intensità, del deflusso delle acque piovane;
- che, per di più, a fronte delle lagnanze sollevate dall'attore circa il dilavamento del proprio suolo, era stata data la prova che lo stesso aveva realizzato un CP_1 condotto di deflusso delle acque piovane, convogliandole in un altro viottolo asfaltato posto a monte (non di loro proprietà) sino al suo terreno oggetto di causa (posto a valle), che costeggiava e confinava con quest'ultimo, indirizzando, dunque, le acque meteoriche all'interno della sua proprietà;
- che, pertanto, avevano contestato la propria legittimazione passiva e la legittimazione attiva del , in quanto questi non aveva titolo per sollevare le predette CP_1 lagnanze, trattandosi di gravami dell'immobile preesistenti all'acquisto del suolo in oggetto e, comunque, legati alla proprietà del suddetto fondo superiore, non di proprietà di essi convenuti;
- che la causa era stata istruita con prova testimoniale e C.T.U., stante la produzione dei supporti fotografici che ritraevano lo stato dei luoghi prima dell'acquisto da parte del
, di prove filmiche ritraenti l'assenza dei danni lamentati in presenza di CP_1 pioggia copiosa e battente e altresì in ragione delle risultanze emerse dalle prove orali espletate;
- che, nel corso della prova per testi, erano emersi dei dati essenziali e incontrovertibili, soprattutto in ragione delle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 Testimone_2
pagina 3 di 18 (escusso all'udienza del 12.07.2012), e (escusso CP_2 Testimone_3 all'udienza del 20.12.2012);
- che era emerso, da tutte le dichiarazioni testimoniali, che il fondo del era CP_1 sottoposto rispetto a quello di loro proprietà, a causa della naturale conformazione del territorio e che nessuno di loro aveva contezza del deflusso di acque piovane dal fondo superiore al fondo inferiore;
- che anche il teste indicato da parte attrice, (escusso all'udienza del Testimone_4
20.12.2012), aveva attestato che “(…) il piano campagna è rimasto intatto ed invariato nel tempo”, oltre a dichiarare di non avere contezza dei dilavamenti di terreno in danno dell'attore, di non conoscere la causa del crollo di un muretto a secco e di ricordare dell'esistenza di un viale in terra battuta, esistente da quando era bambino (n. il
15.03.1958);
- che il Giudice di prime cure aveva ritenuto necessario conferire incarico al C.T.U. per accertamenti tecnici dei luoghi, con la conseguenza che la consulenza era risultata esplorativa, fortemente dilatata nel tempo, pregna di interpretazioni soggettive, empiriche e non strettamente tecniche, con comportamenti omissivi da parte del consulente, a fronte di una sua spasmodica necessità di addivenire ad una transazione bonaria della controversia;
- che avevano acconsentito di addivenire ad intese transattive, come sviluppate dal
C.T.U. con l'ausilio dei C.T.P., culminate nell'accordo del 17.6.2016, che prevedeva l'esecuzione di alcune opere, poi eseguite a loro spese, visionate nel corso della loro realizzazione da parte di tutti i tecnici interessati, compresi il consulente tecnico di parte avversa, arch. e il c.t.u. (Ing. ), il quale, tra l'altro, appurava la tenuta Per_1 Per_2 dei lavori a distanza di circa un anno dall'esecuzione degli stessi;
- che, ultimate le opere, il rinunciava all'accordo e sporgeva denuncia per CP_1 abusivismo edilizio per la realizzazione di tali lavori (preconcordati), comportamento passibile di sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- che il C.T.U., nonostante si fosse fatto artefice dell'accordo transattivo e supervisore dei lavori concordati, rinnegava le stesse modalità di realizzazione e la perfetta esecuzione dei lavori, non dando seguito all'invito del Giudice di procedere alla prova di allagamento, limitandosi a svolgere unicamente la richiesta prova stratimetrica;
- che, inoltre, avevano eccepito l'evidente incompatibilità dell'ing. ad assumere Per_2
l'incarico di C.T.U., in quanto - in un altro giudizio dinanzi al Tribunale di Bari - lo stesso era stato nominato C.T.P. da parte avversa, per cui proponevano in data 04.05.2021 pagina 4 di 18 istanza di ricusazione del C.T.U., con richiesta subordinata della sua revoca e sostituzione;
- che il Giudice di prime cure, con decreto del 05.06.2021, aveva rigettato la suddetta istanza, in quanto tardiva, non ritenendo opportuno procedere alla sua sostituzione;
- che sussisteva l'omessa valutazione di circostanze di fatto determinanti e di prove che escludevano la sussistenza della legittimazione attiva e/o passiva e/o della titolarità del rapporto giuridico dedotto, per aver il Tribunale per un verso omesso di considerare la sussistenza di una limitazione legale connessa alle due proprietà, sancita dall'art. 913 c.c.
(ancorata al presupposto della naturale conformazione del terreno) e, per altro verso, mancato di esaminare le prove documentali e testimoniali relative alla preesistenza del viale (con pendenza e quote di calpestio inalterate nel tempo) rispetto all'acquisto, da parte del , del terreno sottoposto;
CP_1
- che, pertanto, il aveva disconosciuto la suddetta limitazione legale, CP_1 trasferitasi in forza dell'acquisto del fondo sottoposto;
- che sussisteva la violazione delle norme sostanziali e processuali regolanti la materia ex art. 913 c.c., avendo il Giudice di primo grado illogicamente inquadrato l'azione nell'alveo dell'actio negatoria di servitù di scolo, laddove l'azione era da inquadrare nell'ambito dell'art. 2043 c.c., per cui l'attore avrebbe dovuto dimostrare che vi era stato dolo o colpa di essi convenuti;
peraltro, non era stato neppure dimostrato che avessero alterato sensibilmente lo scolo delle acque;
- che sussisteva l'erronea valutazione delle prove acquisite e di circostanze di fatto determinanti che escludevano la responsabilità di essi convenuti, quali le altre rilevanti dichiarazioni testimoniali e l'intera documentazione prodotta, ovvero il supporto fotografico raffigurante lo stato dei luoghi nel gennaio 1996, la concessione edilizia n.
104 del 1995 e la denuncia di opere in conglomerato cementizio armato dell'8.03.1996;
- che vi era insanabile contraddittorietà e nullità della sentenza, per aver il Giudice di prime cure fondato la propria decisione su una relazione tecnica esplorativa, fondata su documentazione nuova prodotta dalla controparte, utilizzata al fine di sanare le sue lacune probatorie e realizzata senza aver proceduto alla disposta “prova di allagamento”, perciò resa in violazione degli artt. 112, 115 e 183 c.p.c.;
- che l'opera realizzata previo accordo delle parti era stata eseguita a regola d'arte con riferimento alla permeabilità, alla qualità del materiale lapideo costituente la sezione stradale, sulle pendenze trasversali verso monte e dunque verso l'opposto margine rispetto alla proprietà e verso ); CP_1 Parte_3
pagina 5 di 18 -che ulteriore forzatura della CT era costituita dalla consistenza del bacino idrografico
(invero, l'ortofoto mostrava una generale antropizzazione dell'area, laddove il viale era sottoposto, in serie, a un muro in pietra non drenante, un'area pavimentata con sistema di raccolta delle acque piovane costituito da griglie e accumulo, un'abitazione, un ulteriore muro di pietra, un'area pavimentata con convogliamento autonomo delle acque verso attraverso la traversa del viale di proprietà dei coniugi Parte_3 Parte_1 che sbucava ben oltre la proprietà del ed a quota inferiore rispetto a quella di CP_1 interesse, un'altra abitazione, un muro in pietra, una serie di tre murature a secco, un ulteriore viale delimitato da muratura a secco, un'ultima abitazione) e alle c.d. bombe d'acqua;
- che sussisteva la violazione degli artt. 115 e 116 c.c. e dell'obbligo di motivazione della sentenza, per aver il Giudice di prime cure reso una decisione fondata sulla riproposizione per salti dei contenuti degli elaborati peritali del CT, adducendo una motivazione apparente, apodittica, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, inidonea a rilevare la ratio decidendi; tanto premesso, previa richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, rassegnava le seguenti conclusioni:
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. sentenza nr. 756/2023, resa il 02/03/2023, in R.G. n. 96000909/2010 , emessa dal G.O.P. avv. Testini Giovanna
Lucia del Tribunale Civile di Bari, Terza Sezione, pubblicata il 03/03/2023 e notificata a mezzo pec da parte del procuratore dell'attore il 06/03/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “1)
Preliminarmente, dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dei sig.ri Parte_1 ed e/o la mancanza di legittimazione attiva del sig.
[...] Parte_2 CP_1
, per i motivi indicati e giustificati nel presente atto;
[...]
2) Nel merito rigettare la domanda del sig. nei confronti degli Controparte_1 odierni convenuti, perché infondata in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto; 3) Condannare il sig. al pagamento delle spese, Controparte_1 diritti ed onorari di causa oltre IVA e CAP come per legge, di cui il procuratore se ne dichiara antistatario”
Con ripetizione delle somme già versate al sig. da parte dei sig.ri Controparte_1
e conseguentemente alle statuizioni portate dalla Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado ed oggetto di gravame e con revoca della statuizione di ordine pagina 6 di 18 tecnico che prevede la sostituzione delle opere in pristino dello stato dei luoghi e la esecuzione di opere come individuate nell'elaborato peritale e richiamate nella motivazione della sentenza, così come indicato con sentenza di primo grado nel relativo dispositivo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva ritualmente , il quale - in via pregiudiziale e Controparte_1 preliminare – eccepiva:
- l'improcedibilità dell'appello per omesso deposito dei messaggi PEC in formato “eml” e la nullità per eccessiva prolissità e mancanza di chiarezza;
- nel merito, che l'appello si fondava sul tentativo di sfuggire dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori, che avevano aggravato la servitù di scolo a carico del fondo di sua proprietà, con il tentativo di dimostrare che gli stessi erano stati eseguiti in epoca antecedente all'acquisto del fondo da parte dell'odierno appellato;
- che il suddetto assunto era stato sconfessato sia dai testimoni che dalla relazione tecnica del CT, cui il Giudice aveva affidato il compito di risolvere la diatriba sorta a seguito della palese discordanza tra le diverse dichiarazioni rese dai testimoni escussi durante il primo grado del giudizio;
- che, inoltre, il CT aveva chiarito che i lavori eseguiti dagli appellanti avevano modificato lo stato dei luoghi ed aggravato la servitù esistente, atteso che, mentre prima le acque piovane scolavano sul fondo del attraverso tutto il muro di confine, CP_1
a seguito dell'innalzamento del piano di calpestio del viale e della creazione di un muretto con blocchetti di cemento e canali di scolo, l'acqua piovana defluiva diversamente nel fondo sottostante, causando il dilavamento del terreno, oltre al danneggiamento del muro a confine in corrispondenza di detti canali;
- che, infatti, il CT aveva sconfessato le false dichiarazioni rese dai testi di controparte, laddove avevano affermato che il viale era rimasto invariato nel tempo, in quanto aveva accertato, attraverso l'esame stratigrafico del suolo, l'innalzamento del piano di calpestio di circa 70 cm nel corso degli anni, come da sempre sostenuto dal;
- che il CP_1
CT aveva anche accertato che le opere realizzate dagli appellanti a seguito della proposta di definizione erano completamente diverse da quelle concordate in contraddittorio, con la precisazione che, al contrario di quanto affermato da controparte, il CT non aveva mai avuto accesso al sito durante i suddetti lavori, come facilmente pagina 7 di 18 rilevabile dalla mancanza di verbali di sopralluogo in atti, così come il CTP Ing. Per_1 messo al corrente dei suddetti lavoro soltanto dopo la loro esecuzione.
Tanto premesso, concludeva per l'improcedibilità/inammissibilità e rigetto dell'appello e dell'istanza di rinnovazione della CT, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento dell'11.03.2025, veniva rigettata l'istanza di rinnovazione della
C.T.U. e rinviata la causa all'udienza del 25.09.2025, concedendo alle parti termine fino a
10 gg prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 25.09.2025 la causa
è stata riservata per la decisione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Preliminarmente, va detto che è infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello.
Con la comparsa di costituzione, l'appellato ha eccepito l'omessa produzione, da parte dell'appellante, dei files in formato “eml”, “msg” ovvero “DatiAtto.xml”, concernenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC di notifica dell'appello, quale unico elemento idoneo ad attestare la data di notifica dell'atto, con il che rendendo impossibile riscontrare la tempestività della costituzione di parte appellante.
Va premesso che la Suprema Corte ha comminato la sanzione dell'improcedibilità dell'appello alle sole ipotesi in cui l'appellante, al momento della costituzione in giudizio telematica, abbia omesso di allegare qualsivoglia documento attestante l'intervenuta notifica (cfr. Cass., Sez. III, 04/04/2023, n. 9269, in cui nessuna delle parti aveva depositato i files telematici della notifica dell'appello, effettuata con posta elettronica certificata, né copie analogiche della stessa e/o documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione;
v. anche, Cass, Sez. III,
20/11/2024, n. 29917, in cui non risultava depositata alcuna documentazione relativa alla notifica telematica).
Nel concreto, invece, risulta dagli atti che gli appellanti, dopo aver notificato l'atto di appello a mezzo PEC, hanno depositato copia informatica dell'atto con la relata di notifica, unitamente alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione in formato “pdf” (le quali recano l'orario di invio e di ricezione della mail certificata) e all'attestazione di conformità di tali copie all'originale informatico;
l'appellato ha dato espressamente atto, nella sua comparsa di costituzione e risposta, che l'atto di citazione in appello è stato notificato al suo difensore.
pagina 8 di 18 In proposito, deve evidenziarsi che non si tratta - nella specie - di indagare sulla regolarità formale della notificazione e sull'integrità del contenuto degli atti notificati
(verifica che va condotta rigorosamente nelle ipotesi di mancata costituzione dell'appellato), per cui la ricevuta di consegna in formato ““eml”, “msg” ovvero
“DatiAtto.xml” è, conseguentemente, l'unica che consente, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario
(v. per tutte, Cass., Sez. III, 08/06/2023, n. 16189), posto che, nel concreto, è intervenuta la costituzione dell'appellato.
Trattasi, invero, di verificare la tempestività della costituzione dell'appellante, per la quale è sufficiente che il Giudicante sia in grado di desumere la data della notifica dell'atto di appello, indagine che va condotta alla luce dei principi posti dalle Sezioni Unite con la sentenza 25/03/2019, n. 8312 (v. anche Cass. n. 6583/2024)
Ora, oltre al fatto che gli appellanti, dopo aver notificato l'atto di appello a mezzo PEC, hanno depositato copia analogica dell'atto con le relate di notifica, unitamente alla attestazione di conformità di tali copie cartacee tanto all'atto di appello quanto alle pec di invio e di notifica (in data 5.4.2023 alle ore 22.00:03), risulta dagli atti che l'odierno appellato ha confermato, nella sua comparsa di costituzione e risposta, che l'atto di citazione in appello è stato notificato al suo difensore.
Non sussistono quindi i presupposti per ritenere che l'appello debba essere dichiarato improcedibile, posto che la costituzione di parte appellante si è perfezionata tempestivamente (in data 13.04.2023).
Sgombrato il campo da tale eccezione e venendo, adesso, al merito dell'appello, il primo motivo attiene all'omessa valutazione di circostanze e prove che escluderebbero la legittimazione attiva del e/o della titolarità del rapporto giuridico dedotto. CP_1
Esso è manifestamente infondato.
Secondo la prospettazione degli appellanti, sussisterebbe il difetto di legittimazione del a proporre l'azione per aver, essi appellanti, acquisito il diritto allo scolo delle CP_1 acque con il loro precedente acquisto dell'immobile (avvenuto nel 1990), laddove il aveva acquistato il fondo (sottoposto a quello di loro proprietà) solo nel CP_1
2013.
Sul punto, va premesso che “(…) l'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c., per lo scolo delle acque, la quale - come nella specie
- miri ad ottenere oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite nel fondo superiore, anche la pagina 9 di 18 demolizione di tali opere, si sostanzia in un'actio negatoria di servitù di scolo (…) diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui” (v. Cass. sez. II, 05/07/2018,
n.17664; v. anche Cass, 17/02/1981, n. 959).
La titolarità del bene si pone dunque come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in negatoria ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto.
Nella specie, il ha dedotto: di essere proprietario in forza di acquisto con atto CP_1 pubblico del 13.01.2003 e che i convenuti avevano aggravato, con alcune opere realizzate nel 2005/2006, lo scolo delle acque dal fondo di loro proprietà in danno di quello di esso istante;
per l'effetto, ha chiesto di condannare i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi e alla realizzazione di opere ex novo che neutralizzassero l'aggravamento e ripristinassero lo scolo nella sua originaria quantità e intensità, oltre che al risarcimento dei danni.
Ora, premesso che l'azione proposta è stata correttamente inquadrata dal primo giudice nell'ambito della negatoria servitutis (Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951), con la produzione documentale il ha provato di essere titolare della posizione CP_1 giuridica soggettiva che lo rendeva parte, mentre i convenuti non hanno affatto contestato tale qualità di proprietario, né contrapposto altri fatti che privassero di efficacia i fatti costitutivi del diritto di proprietà allegato dall'attore.
Come già affermato dalla Suprema Corte, le azioni reali a difesa della proprietà, rientranti nel paradigma delle azioni negatorie previsto dall'art. 949 cod. civ., non hanno il significato di azioni tendenti solo ad evitare l'esercizio di una vera e propria servitù sul fondo dell'attore, bensì quello (più ampio) di azioni tendenti a far dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi diritto che altri vantino sul fondo, oltreché a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo e a far cessare una turbativa o molestia altrui sul fondo medesimo (Cass., Sez. 2,
5/9/1970, n. 1218), in quanto tendono alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n.
24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120; Cass., Sez. 2, 17/2/1965, n. 262), sempre che vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass., Sez. 2, 22/6/2011, n. 13710).
pagina 10 di 18 Poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà (neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte), essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
ed invero, essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva;
mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n.
24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120).
Ciò premesso, avendo dimostrato il di possedere il fondo in forza di un titolo CP_1 valido (per tutte Cass., Sez. 2, 15/10/2014, n. 21851; Cass., Sez. 2, 12/8/2002, n.
12166, secondo cui la proprietà può essere dimostrata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, in ipotesi di insufficienza dei titoli di provenienza;
Cass., Sez. 2, 25/3/1999,
n. 2838), il relativo motivo dev'essere disatteso.
Il secondo motivo attiene alla violazione delle norme che regolano la materia dell'art. 913
c.c.
Secondo parte appellante, non sarebbe corretto inquadrare l'azione del CP_1 nell'alveo della negatoria servitutis, trattandosi di una limitazione legale della proprietà.
Anche detto motivo è manifestamente infondato, posto che - come detto – “l'azione per
l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c., per lo scolo delle acque, la quale - come nella specie - miri ad ottenere oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite nel fondo superiore, anche la demolizione di tali opere, si sostanzia in un'actio negatoria di servitù di scolo (…) diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui” (v. Cass. sez. II, 05/07/2018, n.17664).
Quanto al motivo, collegato a quello che precede, relativo al fatto che l'azione proposta fosse invece da inquadrare nell'ambito dell'art. 2043 c.c., va detto che la domanda di rimozione di opere che l'attore assume essere state abusivamente installate per aggravare la servitù di scolo sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo superiore, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata
“actio negatoria servitutis condotta a tutela della libertà del fondo" (v. Cass. 15/06/1982,
n. 3637).
Ne deriva che anche tale motivo è manifestamente infondato. pagina 11 di 18 Venendo adesso al merito dell'appello, va detto che le doglianze degli appellanti si sostanziano sul fatto che il primo Giudice avrebbe erroneamente valorizzato alcune deposizioni testimoniali a scapito di altre, come ad esempio quella del sig. Tes_5
, il quale aveva una chiara incapacità a testimoniare, trattandosi del precedente
[...] proprietario dell'appezzamento venduto nel 2003 proprio al . CP_1
Il motivo è infondato, posto che come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cpc, è determinata soltanto da un interesse giuridico attuale e concreto, che legittimerebbe, ex art. 100 cpc., la partecipazione del teste al giudizio, mentre la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla veridicità della testimonianza, attiene unicamente alla attendibilità del teste (vedi Cass. 21.8.2003, n. 12317; Cass. 16.6.2003, n. 9650; Cass. 4.4.2001, n.
4984).
Nel caso in esame, il non ha l'interesse giuridico attuale e concreto richiesto dalla Tes_5 norma per sancirne l'incapacità a testimoniare, avendo alienato il fondo nel 2013.
Ne deriva che non è legittimato ad agire nei confronti degli appellanti, né a spiegare nel processo l'intervento principale o l'intervento adesivo autonomo;
non è neppure titolare di un interesse di mero fatto a che la causa sia decisa a favore dell'attuale proprietario, e ciò non lo rende sicuramente incapace di testimoniare.
In ordine al complesso delle dichiarazioni testimoniali assunte dal Tribunale, va detto che le stesse sono state completamente discordanti circa l'epoca di realizzazione dei lavori lamentati, posto che il precedente proprietario del fondo di proprietà del CP_1
( ), escusso all'udienza del 12.07.2012, ha riferito che, allorquando egli era Testimone_5 ancora proprietario - fino al 2002 - non esisteva né il muretto cementizio né il viale;
all'opposto, il teste , escusso alla medesima udienza (quale proprietario di Testimone_2 un fondo confinante), ha dichiarato che, nell'anno 2002, esistevano già il viale e il muretto cementizio;
il teste , escusso all'udienza del 20.12.2012, Testimone_4 senza riferire le ragioni per le quali conosceva i luoghi di causa, ha riferito di non ricordare il periodo di realizzazione del muretto di cemento, rammentando che, precedentemente – senza però specificare il dove e quando – v'era soltanto il muretto a secco.
Ne deriva che, a fronte delle contraddittorie affermazioni dei testi, del tutto correttamente il primo Giudice ha valorizzato le risultanze della CT tecnica disposta, che ha ritenuto che le lavorazioni fossero state eseguite non oltre 15 anni prima della data pagina 12 di 18 della perizia (e quindi intorno al 2005/2006, come esattamente dedotto nell'atto introduttivo).
Quanto al motivo afferente la nullità della CT, va detto che la motivazione del primo
Giudice sul rigetto dell'istanza di ricusazione è incensurabile, posto che essa è stata depositata soltanto in data 04.05.2021, per cui è risultata tardiva, per non essere stata presentata nei tre giorni successivi alla nomina del tecnico ad opera del Giudice di primo grado, disposta all'udienza del 03.06.2013.
Ed invero, il fatto che il CT (Ing. ) fosse stato nominato dal difensore del Per_2
quale C.T.P. in altro giudizio, era intervenuto prima ancora della disposta CP_1 nomina, quale C.T.U., nel giudizio per cui è causa;
nè i convenuti hanno allegato di aver appreso la notizia in un momento successivo, o dedotto in ordine alle ragioni della tardività della richiesta.
Quanto al fatto che sarebbe stata disposta una CT dal contenuto chiaramente esplorativo, va detto che se è vero che tale mezzo istruttorio non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, v. Cass. Sez. 6-1, ord. 15 dicembre
2017, n. 30218), è altresì vero che si tratta di mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario: orbene, stante la valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, le prove assunte, complessivamente valutate, portavano oggettivamente a ricondurre i danni lamentati all'evento dedotto in giudizio, ovvero alle opere realizzate dai convenuti nel 2005/2006, concludendo per la sussistenza dei presupposti per disporre gli accertamenti tecnici sollecitati dall'attore.
Ne deriva che la motivazione è del tutto adeguata, alla luce di quanto affermato dalla
Suprema Corte in materia.
Ne consegue, pertanto, che, la consulenza ha avuto la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti e nella soluzione di questioni che necessitavano di specifiche conoscenze, e non al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assunto.
Venendo ora alla questione relativa al presunto mancato espletamento, da parte del
C.T.U., della disposta prova di allagamento, va detto che il C.T.U. ha dichiarato che “… in pagina 13 di 18 merito alla prova di allagamento e della connessa prova stratigrafica, così come invito del
Sig. Giudice, negli ultimi accessi si è proceduto a verificare il coefficiente di permeabilità
e la stratigrafia del terreno (…)” (v. p. 29, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021), precisando, in risposta alle osservazioni di controparte che
“(…) tale adempimento, dal punto di vista tecnico, è stato effettuato secondo la prassi abituale per tale prova specialistica” (v. p. 36, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021) e che “(…) tale prova è stata effettuata con la metodologia di effettuazione delle prove geotecniche basate su dati certificati dagli Enti regolatori e non si effettua scaricando sulla strada una modesta quantità d'acqua proveniente da un'autobotte trascurando tutta l'estesa del bacino imbrifero” (v. p. 40, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021).
Quanto alla presunta, irrituale utilizzazione di prove fotografiche, non precedentemente prodotte in contraddittorio dall'attore, va detto che il C.T.U. non ne ha tenuto conto ai fini della stesura della relazione (v. p. 9, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014).
Le ulteriori critiche mosse all'elaborato peritale, sebbene ricostruite dall'appellante quali presunte omissioni da parte del tecnico incaricato, costituiscono delle mere asserzioni del tutto generiche, dirette a dimostrare l'intervenuta esecuzione di tali lavori nell'anno 1998
(o durante gli anni '50-'60) ed a comprovare l'assenza del nesso di causalità e della stessa sussistenza dei danni lamentati.
Orbene, l'esperto nominato, all'esito di un'indagine immune da vizi logici, svolta in applicazione di una collaudata metodologia tecnica e con l'apporto tecnico dell'ausiliario dott. Geologo , a fronte di vari accessi ai luoghi di causa (eseguiti prima Persona_3 della realizzazione delle opere convenute fra le parti negli atti - sottoscritti anche dai tecnici di parte - del 16.3.2017 e del 4.4.2017), ha osservato:
- “(…) che in epoca passata i due fondi non avevano l'attuale differenza di quota (…)”, posto che “(…) il viale carrabile dei coniugi convenuti ha avuto una elevazione tale da avere la superficie carrabile alla quota finale superiore della parete a secco” (v. p. 7, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014);
- che “… dalla documentazione in atti e da ricerca presso gli uffici comunali nulla emerge in ordine alla data di realizzazione della sopraelevazione della strada vicinale e della realizzazione della parete in blocchetti sovrapposta alla parete a secco;
pertanto, la trasformazione urbanistica e strutturale dei luoghi è da ritenersi non legalmente valida”
(v. p. 7, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014);
pagina 14 di 18 - che “(…) dalla visione dei luoghi, dallo stato di conservazione e dall'analisi della tecnologia e dei materiali utilizzati per la realizzazione del muretto (…)”, emerge che “(…) le lavorazioni sono state eseguite non oltre 15 anni dalla data odierna” (v. p. 7-8-12, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014), dunque successivamente all'epoca individuata dai convenuti e dal consulente di parte convenuta (che datava i lavori negli anni '50/'60);
- che i fori alla base del muretto cementizio erano stati realizzati al fine di smaltire le acque meteoriche provenienti dalla zona a monte del muretto, stante l'impossibilità di convogliare diversamente tale afflusso meteorico, confermando la natura di canali di scolo dei predetti fori (v. p. 8, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014);
- che, “prima della realizzazione di tale parete l'acqua defluiva verso valle attraverso le pietre del muro a secco ripartendosi su tutta l'estesa della parete” e “attualmente l'acqua si concentra in pochi punti con i possibili effetti che si evidenziano sui luoghi di causa specie dopo eventi meteorici di una discreta consistenza” (v. p. 8, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014), con la precisazione che “(…) l'innalzamento della piattaforma stradale ha comportato chiaramente la modifica della statica della parete a secco (…)” (v.
p. 10, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014);
- che “la convinzione del sottoscritto C.T.U. è che vi sia stata un'elevazione del viale carrabile rispetto alla quota originaria nella zona ove è stata rialzata la parete è dovuta all'osservazione dell'andamento della parete a secco in proseguo del tratto oggetto di consulenza in cui si osserva la naturale elevazione della stessa parete a secco rispetto al livello del terreno” (v. p. 11, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014), a conferma che i lavori eseguiti dai convenuti avevano determinato la modifica del naturale deflusso delle acque;
- che, quanto alla maggiore “gravosità” dello scolo delle acque, “la situazione che si viene
a creare in caso di piovosità abbastanza cospicua inevitabilmente crea dilavamento del terreno vegetale in corrispondenza dei fori di scolo con il conseguente effettivo danno al fondo dell'attore” (v. p. 9, consulenza tecnica d'ufficio del 18.12.2014), come altresì dimostrato dalla documentazione fotografica allegata.
Ne deriva che non v'è stato alcun difetto dell'onere probatorio in capo all'attuale appellato, avendo questi provato l'aggravamento dello scolo delle acque per effetto della elevazione del viale carrabile rispetto alla quota originaria della zona in cui era stata rialzata la quota finale della parete con la creazione di un muretto con blocchi di cemento pagina 15 di 18 e canali di scolo in cui l'acqua è defluita diversamente nel fondo sottostante, causando le lamentate problematiche di dilavamento del terreno.
Quanto alle osservazioni alla CT, questi ha risposto esaustivamente, evidenziando che –
a prescindere da qualsiasi considerazione in merito all'andamento plano altimetrico della strada - le problematiche rilevate sulla parete a secco sottostante il muro in blocchi di cemento, erano collegate alla realizzazione dei fori di drenaggio della parte e non ad altre posizioni, il che comprovava che il problema era dovuto allo scolo delle acque da tali fori artificiali creati con la realizzazione del muro in cemento, stante il fatto che gli effetti del dilavamento sulla superficie del terreno si osservavano in corrispondenza di detti fori.
A seguito della realizzazione dei lavori convenuti dalle parti al fine di transigere bonariamente la controversia, il C.T.U. è stato chiamato a rispondere ad ulteriori quesiti integrativi.
All'uopo, ha rilevato che: “… dopo l'esecuzione dei lavori, nell'accesso del 9 marzo 2018 si è osservato che i lavori di manutenzione alla strada, per il contemporaneo rispetto dell'andamento della pendenza longitudinale (verso la via Pozzo Serralto) e della pendenza trasversale (verso il lato interno della proprietà dei convenuti), sono stati eseguiti in maniera diversa da quanto riportato nei grafici su riportati [rif. All. 3.1),
3.2) e 4)]” (v. p. 33, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021), con conseguente impossibilità di risolvere compiutamente i fenomeni di allagamento, i quali, comunque, si verificavano soltanto in condizioni di forte pioggia
[“(…) è chiaro che in condizioni di pioggia normale l'acqua meteorica viene assorbita dalla pavimentazione stradale;
le piogge violente o le cosiddette bombe d'acqua imbibiscono i vari strati della pavimentazione con impossibilità di ulteriore assorbimento e conseguente creazione di un ruscellamento uniforme longitudinale (verso la via Pozzo Serralto) e trasversale rispetto all'asse stradale (da monte verso valle), di cui la componente trasversale interessa l'intera parete di confine provocando eventuali danneggiamenti nei punti deboli della stessa” (v. p. 30, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021, ribadito in sede di risposta alle osservazioni a p. 36)].
In definitiva, il C.T.U. ha suggerito l'esecuzione, da parte dei convenuti, di ulteriori migliorie, dirette a risolvere in via definitiva il problema dell'allagamento, quali:
“a) risagomatura della pavimentazione stradale in maniera da ridurre, almeno nei punti maggiormente elevati, l'eleva-zione attuale rispetto alla coperta della parete a secco;
b) estirpazione completa dei rami ed arbusti fuoriusciti dalla parete con eventuale demolizione parziale della stessa onde permettere una migliore eradicazione della pagina 16 di 18 vegeta-zione infestante e successiva ricostruzione delle parti de-molite in maniera da ottenere una sistemazione coerente con l'esistente ed originaria parete a secco;
c) demolizione parziale della parte particolarmente labile [rif. foto 7.1, 7.2 e 7.3] della parete e successiva ricostruzione in maniera da ottenere una sistemazione coerente con
l'esistente ed originaria parete a secco.” (v. p. 35, relazione di consulenza tecnica integrativa definitiva dell'8.03.2021).
Orbene, anche rispetto a tali affermazioni del CT, gli appellanti hanno dedotto che l'opera realizzata per definire bonariamente la controversia in pendenza di CT era stata realizzata a regola d'arte.
Tuttavia, il consulente ha evidenziato la parziale difformità rispetto a quanto da egli stesso suggerito alle parti, posto che, rispetto a quanto concordato tra le parti e il tecnico nominato, si è osservato:
- una notevole maggiorazione del ricarico lapideo specie nel tratto iniziale della parete che, comunque, nel tempo trascorso dalla realizzazione agli ultimi accessi non ha subito dilavamenti dopo la demolizione delle due file di blocchetti;
- che la pavimentazione stradale non doveva essere maggiore di qualche cm oltre la coperta della parete a secco e non di qualche decina di cm. come si presentava attualmente;
- che una presenza di vegetazione spontanea nella cunetta alla francese adiacente la parete di confine impediva la normale funzionalità della stessa;
- che una zona della stessa parete era staticamente labile, mentre i ripristini in altre zone erano stati eseguiti in maniera molto approssimativa senza una parziale demolizione e ricostruzione delle parti che necessitavano di ripristino.
Ne deriva che, anche sotto tale profilo, l'esecuzione delle opere concordate non ha affatto risolto il problema, non essendo avvenuto secondo le istruzioni impartite dal CT (v. pagg. 18 e ss.); per cui, il fenomeno di allagamento del fondo dell'attore, in caso di significativi eventi meteorici, a seguito dell'elevazione non corretta della piattaforma stradale, unitamente alla mancanza di pulizia della realizzata cunetta alla francese, è sempre attuale, permettendo, in caso di eventi meteorici particolarmente abbondanti, un ruscellamento significativo nella cunetta dal lato monte al lato valle verso zone più libere di vegetazione e, quindi, concentrazioni di acqua meteorica in punti singolari della cunetta.
La mancanza di estirpazione degli arbusti e rami fuoriusciti dalla parete in alcuni punti provocherà – a detta del CT - un indebolimento localizzato della stessa parete. pagina 17 di 18 Ne deriva che, anche sotto tale profilo, le ulteriori osservazioni alla CT integrativa appaiono manifestamente infondate.
In definitiva, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione del rigetto integrale dell'appello, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore indeterminabile della causa (complessità bassa) con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in base ai minimi tariffari.
Deve darsi atto, infine, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Tusg, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo definitivamente sull'appello proposta da e Parte_1
avverso la sentenza n. 756/2023, pubblicata in data 03.03.2023, emessa Parte_2 dal Tribunale di Bari nel giudizio n. 960000909/2010, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara tenuti e condanna gli appellanti al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato che viene posto a carico dell'impugnante in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 25.9.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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