Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01447/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2025, proposto da
DI SA, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 59/2024 del Tribunale ordinario – Sez. lav. di Bologna, pubblicata il 19.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa SA AC;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La professoressa SA DI agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per una pluralità di annualità, ivi specificate, oltre interessi.
Il ricorrente chiede anche a questo Giudice di condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle penalità di mora.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nei cui confronti è stata emessa la sentenza ottemperanda, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
Il ricorso è parzialmente fondato e viene pertanto accolto nei termini che si vanno a precisare.
La perdurante inadempienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito comporta infatti quale ulteriore conseguenza l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto.
Va respinta, invece, la richiesta di parte ricorrente di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo”: misura che appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma 4, Cod. proc. amm..
Pertanto si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 90 (novanta) giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell’incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente, tenuto conto che si tratta di un accoglimento parziale, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), accoglie in parte il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa SA DI le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €uro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SA AC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AC | GO Di TO |
IL SEGRETARIO