TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53332 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale , _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Simonetti, presso la quale è elettivamente domiciliata in
Roma, Viale delle Milizie n. 1, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E con sede in Roma Via Fontanesi n. 24, partita I.v.a. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, Avv. Riccardo Petroni, rappresentata e difesa dall'Avv.Giuseppe
Cialone, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pezzana n. 9, presso l'Avv. Roberto Zaccari, per allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, partita I.v.a. , in persona CP_2 P.IVA_2 del legale rappresentante, SI. rappresentata e difesa dall'Avv.Vincenzo Maria Controparte_3
Fargione, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 63, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 12.11.2024 svolta mediante trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per : _1
“Si rappresenta che la RA ha provveduto all'intero pagamento _1 dell'anticipo in favore del CTU Dott.ssa nel rispetto di quanto disposto dal G.I. Persona_1
Dott.sa Gaetano all'udienza del 15 dicembre 2023, ammontante a complessivi Euro 732,00 (Euro
600,00 + IVA al 22%).
Con le presenti note di trattazione scritta, ci si riporta a tutto quanto dedotto e formulato nei propri scritti difensivi ed a verbale di udienza, qui da intendersi riportato e trascritto parola per parola, di 2
cui chiede il pieno accoglimento con vittoria di spese di lite da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in punto di fatto e di diritto, illegittimo e carente di ogni presupposto logico e giuridico, di cui chiede il rigetto.
Parte attrice precisa le seguenti conclusioni:
'A) Accertare e dichiarare che la RA il giorno 15 maggio 2019, ore 11.00 _1 circa, in Roma, viaggiava quale passeggero sull'autobus linea urbana 349 della Controparte_1
in direzione Nuovo Salario (Lambertenghi);
B) Accertare e dichiarare che la RA in data 15 maggio 2019 alle ore 11.00 _1 circa, in Roma, a causa dell'improvviso e violento arresto dell'autobus linea urbana 349 della
[...]
nonostante fosse seduta e si reggesse ad apposito sostegno di sicurezza adiacente al CP_1
sedile, rovinava violentemente in terra e riportava gravi lesioni psico-fisiche;
In via principale:
C) Accertare e dichiarare che il sinistro sopra citato si verificava per esclusiva causa e colpa del conducente dell'autobus linea urbana 349 della e pertanto in virtù del rapporto Controparte_1
di dipendenza, di pertinenza e comunque di ogni altro rapporto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della in persona del legale rappresentante p.t. ex art. Controparte_1
1681 c.c. per i fatti narrati e per i motivi espressi in narrativa;
In via subordinata:
D) Accertare e dichiarare che il sinistro sopra citato si verificava per esclusiva causa e colpa del conducente dell'autobus linea urbana 349 della e pertanto in virtù del rapporto Controparte_1
di dipendenza, di pertinenza e comunque di ogni altro rapporto, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
ex art. 2043 c.c.. per i fatti narrati e per i motivi espressi in narrativa;
In ogni caso:
E) Accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro de quo ed i danni tutti, nessuno escluso, subiti e subendi dalla RA a seguito del sinistro del 15 maggio 2019, ore _1
11.00 circa in Roma;
In ogni caso:
F) Accertare e dichiarare che la RA , a seguito del sinistro sopra indicato, _1 riportava danni fisici, biologici, morali, patrimoniali e quant'altro, nessuno escluso, a ragione e causa del sinistro stesso, preventivamente quantificati, a titolo indicativo e non esaustivo, in Euro
66.373,00 - ovvero ad altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via 3
equitativa, oltre interessi e rivalutazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa - da suddividersi:
a) € 41.301,00 per danno biologico, con punto di invalidità del 20% (75 anni al momento del sinistro del 15 maggio 2019), ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo
Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
b) € 7.350,00 per invalidità temporanea assoluta al 100% (60 giorni), ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
c) € 3.675,00 per invalidità temporanea relativa al 50% (giorni 60), ovvero a quella diversa somma
– maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
d) € 280,00 per le spese mediche sostenute, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
e) € 13.767,00 per danni morali – in quanto il fatto di causa presenta gli estremi del reato di cui all'art. 590 c.p. - ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
In ogni caso:
G) Condannare la in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e la Controparte_1
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in solido tra loro -ovvero ognuno CP_2
per quanto di ragione - al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, biologico, morale, esistenziale e quant'altro, nessuno escluso, a ragione e causa del sinistro stesso, preventivamente quantificati, a titolo indicativo e non esaustivo, in Euro 66.373,00, o in quella diversa somma che il
Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa ed a seguito di CTU, in favore della RA
, oltre interessi e rivalutazione monetaria _1 dall'evento sino all'effettivo pagamento;
In ogni caso: H) Vittoria di spese di lite, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.'”
Per Controparte_1
“Il sottoscritto avvocato Giuseppe Cialone, procuratore della nella causa in Controparte_4 oggetto, in merito al provvedimento dell'Ill.mo Giudice con cui veniva disposta la trattazione scritta per l'udienza odierna fissata per “Esame CTU” e la “precisazione delle conclusioni” conclude riportandosi ai Propri scritti difensivi di cui ne chiede l'integrale accoglimento in particolare si 4
riporta alle conclusioni ivi rassegnate che qui si intendono integralmente trascritte e riportate anche in merito all'eventuale al grado di responsabilità dell'odierna convenuta.
Proprio per questa circostanza, in questa sede, stante soprattutto l'esito della CTU chiede:
I) In via principale che l'attrice fornisca prova della responsabilità della CP_1
II) In via meramente subordinata che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei doppi termini previsti dall'articolo 190 c.p.c.”
Per CP_2
“Verificato il deposito della CTU, si richiamano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che si riportano di seguito, e si dichiara di non accettare il contraddittorio in riferimento ad eventuale nuove domanda ex adverso avanzate:
Conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
In via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, compensi, rivalsa iva e c.p.a.
In via del tutto subordinata, nella sola ipotesi in cui parte attrice fornisca prova del diritto e degli atti di cui in narrativa, determinare l'ammontare del risarcimento, in relazione al grado di responsabilità
e nei limiti dei danni effettivamente accertati in corso di causa.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.8.2021, conveniva in giudizio _1 [...]
e dinanzi al Tribunale di Roma, e proponeva la domanda: CP_1 CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda della RA : _1
A) Accertare e dichiarare che la RA il giorno 15 maggio 2019, ore 11.00 _1 circa, in Roma, viaggiava quale passeggero sull'autobus linea urbana 349 della
[...]
in direzione Nuovo Salario (Lambertenghi); CP_1
B) Accertare e dichiarare che la RA in data 15 maggio 2019 alle ore _1
11.00 circa, in Roma, a causa dell'improvviso e violento arresto dell'autobus linea urbana 349 della nonostante fosse seduta e si reggesse ad apposito sostegno di sicurezza Controparte_1
adiacente al sedile, rovinava violentemente in terra e riportava gravi lesioni psico-fisiche;
In via principale:
C) Accertare e dichiarare che il sinistro sopra citato si verificava per esclusiva causa e colpa del conducente dell'autobus linea urbana 349 della e pertanto in virtù del rapporto Controparte_1
di dipendenza, di pertinenza e comunque di ogni altro rapporto, accertare e dichiarare la 5
responsabilità contrattuale della in persona del legale rappresentante p.t. ex Controparte_1
art. 1681 c.c. per i fatti narrati e per i motivi espressi in narrativa;
In via subordinata:
D) Accertare e dichiarare che il sinistro sopra citato si verificava per esclusiva causa e colpa del conducente dell'autobus linea urbana 349 della e pertanto in virtù del Controparte_1
rapporto di dipendenza, di pertinenza e comunque di ogni altro rapporto, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
ex art. 2043 c.c. per i fatti narrati e per i motivi espressi in narrativa;
In ogni caso:
E) Accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro de quo ed i danni tutti, nessuno escluso, subiti e subendi dalla RA a seguito del sinistro del 15 maggio _1
2019, ore 11.00 circa in Roma;
In ogni caso:
F) Accertare e dichiarare che la RA , a seguito del sinistro sopra _1 indicato, riportava danni fisici, biologici, morali, patrimoniali e quant'altro, nessuno escluso, a ragione e causa del sinistro stesso, preventivamente quantificati, a titolo indicativo e non esaustivo, in Euro 66.373,00 - ovvero ad altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa
- da suddividersi: a) € 41.301,00 per danno biologico, con punto di invalidità del 20% (75 anni al momento del sinistro del 15 maggio 2019), ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
b) € 7.350,00 per invalidità temporanea assoluta al 100% (60 giorni), ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
c) € 3.675,00 per invalidità temporanea relativa al 50% (giorni 60), ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che
l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
d) € 280,00 per le spese mediche sostenute, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
e) € 13.767,00 per danni morali – in quanto il fatto di causa presenta gli estremi del reato di cui all'art. 590 c.p. - ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
In ogni caso: 6
G) Condannare la in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e la Controparte_1
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in solido tra loro -ovvero ognuno CP_2
per quanto di ragione - al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, biologico, morale, esistenziale e quant'altro, nessuno escluso, a ragione e causa del sinistro stesso, preventivamente quantificati, a titolo indicativo e non esaustivo, in Euro 66.373,00, o in quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa ed a seguito di CTU, in favore della RA , oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento sino _1 all'effettivo pagamento;
In ogni caso: H) Vittoria di spese di lite, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della domanda, esponeva che il 15.5.2019, alle ore 11.00 circa, a Parte_2 bordo dell'autobus della linea urbana 349 e, ancorché seduta in uno dei posti riservati ai CP_1
passeggeri e sorretta al sostegno, era caduta a causa di una brusca frenata del veicolo in Roma, Via di Valle AI, all'altezza del civico n. 31 circa;
che, sul posto, era stata soccorsa da un'ambulanza del servizio 118, e nell'immediatezza si era recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini, dove, eseguito un esame radiologico e prestate le cure di prima necessità, era stata diagnosticata una “frattura angolata a più frammenti diafisaria distale di omero sn in artroprotesi prossimale di omero stesso lato” (documenti n.1 e 8); che, applicata la doccia gessata, lo stesso giorno, era stata dimessa con la diagnosi di pronto soccorso “frattura omero distale in paziente con artroprotesi di spalla sn e abbondante cemento endocanalareomerale, prognosi gg. Clin. 35 SC” (documento n. 1); che il 17.5.2019 era stata ricoverata nel reparto di ortopedia del medesimo nosocomio, dove il
20.5.2019 le era stato praticato un intervento chirurgico e il 28.5.2019 era stata dimessa con “[…]
Diagnosi: Frattura metadiafisaria distale omero sinistro su artroprotesi spalla cementata.
Trattamento ortopedico: Osteosintesi con placca e viti LCP-SYNTHES (20/05/2019). Prescrizioni
Ortopedico-Traumatologiche: Continua con arto in scarico braccio al collo con tutore muovere le dita della mano sn. PROGNOSI: 30 gg. S.C.” (documento n. 1); che il 19.6.2019, presso il medesimo ospedale, le era stato rimosso il gesso e applicato un tutore articolato all'arto infortunato, prescritta la riabilitazione motoria con fisiokinesiterapia, con un controllo clinico a quindici giorni (documento n. 6); che l'Azienda Sanitaria Locale RM1 aveva predisposto un piano di rieducazione motoria della durata di due mesi dal 3.7.2019, con frequenza bisettimanale (documento n. 4); che, in data 8.7.2019, il medico dell'Ospedale Sandro Pertini le aveva prescritto un ciclo di fisiokinesiterapia all'omero e gomito sinistro, con tre sedute settimanali (documento n. 5); 7
che il 30.10.2020, eseguito un controllo radiografico, presso il medesimo ospedale, era stata posta la diagnosi: “Controllo evolutivo ortopedico di pregressa frattura diafisaria ed intercondiloidea distale dell'omero sinistro stabilizzata con placche e viti, artroprotesi di spalla in posizione” e il medico in servizio presso tale struttura, Dott. , aveva diagnosticato “frattura Per_2 periprotesica dell'omero sx”, aveva constatato all'esame obiettivo “impossibile elevazione e retroposizione dell'arto superiore sx”, con guarigione e postumi da valutare in altra sede
(documento n. 7 e 15).
La parte attrice deduceva che, in esito a tale infortunio, si era manifestata una sintomatologia che l'aveva costretta a visite mediche specialistiche, cure, terapie antinfiammatorie e fisioterapia e aveva risentito di forti dolori al braccio e al gomito sinistro, con difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, limitazioni dell'autonomia e disagi psicofisici.
Aggiungeva che, aveva comunicato l'infortunio e richiesto il risarcimento in data 25.2.2020, quando, mediante comunicazione di posta elettronica, ne aveva preso atto e le Controparte_5
aveva comunicato i numeri della procedura e della polizza assicurativa presso CP_2
(documenti n. 9, 10 e 11) e che, la corrispondenza e gli incontri poi svolti con queste società, non avevano condotto a una composizione della controversia (documenti n. 12, 13, 14, 16-24).
La parte attrice deduceva che il sinistro si era verificato a causa della condotta colposa del conducente del veicolo di trasporto pubblico e doveva rispondere - ai Controparte_1 sensi dell'art. 1681 c.c. o in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. - dei danni patrimoniali e non subiti dall'esponente a causa di tale evento e aveva diritto a conseguire il risarcimento del danno biologico, come indicato nella perizia redatta dalla Dott. (documento n. 19), del Persona_3
danno morale e patrimoniale, avendo sostenuto esborsi (documenti n. 2 e 3).
A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c,. la prima udienza era differita al 4.2.2022. si costituiva in giudizio il 18.1.2022 e proponeva la domanda: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
In via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, compensi, rivalsa iva e c.p.a.
In via del tutto subordinata, nella sola ipotesi in cui parte attrice fornisca prova del diritto e degli atti di cui in narrativa, determinare l'ammontare del risarcimento, in relazione al grado di responsabilità e nei limiti dei danni effettivamente accertati in corso di causa.
Con ogni e più ampia riserva di integrazioni istruttorie nei termini di legge.”
In particolare, contestati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, negava che il CP_2
conducente del mezzo di trasporto avesse causato il sinistro, assumendo che aveva eseguito una normale manovra di sosta alla fermata e che era caduta non avendo utilizzato i _1 8
presidi di protezione nell'autobus e si era sorretta imprudentemente al carrello della spesa che aveva con sé, in prossimità dell'uscita posteriore del veicolo;
esponeva che il sanitario incaricato per la visita medico legale, Dott. , aveva accertato un grado d'invalidità inferiore Persona_4
rispetto a quella prospettata da , la quale, nel 2000 aveva subito un intervento _1
alla spalla sinistra con applicazione di protesi, revisionata dopo quattro anni.
All'udienza del 4.2.2022, dichiarata la contumacia di erano concessi i termini Controparte_1 previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e, prodotta documentazione, era ammessa ed espletata prova testimoniale. si costituiva in giudizio il 13.11.2023 e proponeva la domanda: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, premesso l'accertamento della verità dell'assunto con ogni mezzo di prova, di cui qui si fa ampia riserva, in accoglimento della presente domanda:
1) In via principale respingere la domanda attorea in quanto nulla, inammissibile ed improponibile perché manifestatamente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;
2) In via ulteriormente subordinata ritenere responsabile l'Azienda convenuta nei limiti ex articolo
1227 c.c. comma 1 riconoscendo, in tal modo, sì un risarcimento ma che, questo, sia equo e valutato- tenendo conto delle modalità e delle circostanze in cui si è verificato- nella sua giusta entità ossia venga riconosciuto un risarcimento nella sua modesta entità. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. richiamava il contenuto degli atti difensivi di ai quali si Controparte_1 CP_2
riportava.
All'udienza del 15.12.2023, era conferito incarico peritale d'ufficio alla Dott. la Persona_1
quale depositava la relazione tecnica il 22.5.2024.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del
12.11.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Anzitutto, va revocata la declaratoria di contumacia di non essendo Controparte_1
precedentemente provveduto in proposito.
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e deve essere accolta, nei limiti indicati di seguito.
Si osserva che, in caso di caduta di un passeggero sul mezzo pubblico, il vettore non si esime da responsabilità, se non dimostri, a norma dell'art. 1681 c.c., "di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". 9
La giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui: “In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 cod. civ. e 2054 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata, nei confronti di una società di trasporti pubblici, da un viaggiatore infortunatosi mentre si accingeva a scendere da un autobus ormai arrestato al capolinea, e ne ha corretto la motivazione nella parte in cui la corte di merito aveva ritenuto insussistente il nesso eziologico tra la condotta del vettore e l'evento, piuttosto che raggiunta la prova liberatoria della mancanza di colpa del vettore).” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 4343 del 23.2.2009, C.E.D.
Corte di Cassazione, Rv. 60675-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 4482 del 25.2.2009 e n.
14068 del 11.6.2010; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 414 del 13.1.2021).
E' stato, inoltre, affermato: “Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una viaggiatrice che, nell'ambito di un trasporto di persone, effettuato senza soluzione di continuità nell'esecuzione negoziale, con trasbordo da una vettura ad un'altra, previsto dall'unico contrato con l'unico vettore, aveva subito lesioni inciampando in una buca nel piazzale ove era avvenuto il trasferimento).” (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 33449 del 17.12.2019, C.E.D.. Corte di Cassazione, Rv. 656348-01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenze n. 7423 del 13.7.1999 e n. 13635 de. 5.11.2001; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanze n. 9593 del 30.4.2011 e n. 7151 del 10.3.2023).
Nella specie, è pacifico che ha riportato le lesioni descritte in atti mentre era a _1 bordo dell'autobus indicato nell'atto di citazione, che ha frenato bruscamente e Controparte_5 10
non ha provato che l'evento sia stato causato dalla condotta imprudente della parte attrice, sicché la causalità e le modalità dell'occorso devono ritenersi provate dalle risultanze della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 19.5.2023, la testimone è stata interrogata sui capitoli 2 e 4 della Testimone_1 memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI, c.p.c. depositata dalla parte attrice “Vero che ripartiti dalla fermata Val AI (Via di Valle AI all'altezza del civico 131 circa), il conducente dell'autobus arrestava improvvisamente e violentemente la marcia del veicolo” e “Vero che la
RA si trovava seduta a bordo dell'autobus 349 ( ) in uno dei _1 CP_1 posti posteriori riservati ai passeggeri, vigile e si teneva con il braccio destro all'apposito sostegno di sicurezza che si trovava accanto al sedile”.
La testimone ha riferito: “il 15.5.2019, alle ore 11, sono salita a bordo Testimone_1 dell'autobus 349 in direzione Nuovo Salario, Piazza Lambertenghi, insieme alla SI.ra _1
, che non conoscevo in precedenza e che ho soccorso, chiamando tramite il suo telefono
[...] cellulare la figlia, che poi è arrivata sul posto”
“E' vero, c'è stata una fortissima frenata dell'autobus e mi è caduto il telefono cellulare a terra, non ho risentito dell'accaduto, non sono caduta, contrariamente alla SI.ra , _1 la quale è caduta a terra, anche se era seduta in un posto vicino alla porta posteriore dell'autobus, dalla quale si sale.”
“Sono vere le circostanze di cui al capitolo, non ho visto se la SI.ra si sorreggeva col _1 braccio destro e, come ho detto, era seduta in un posto per i passeggeri e che l'ho vista cadere a terre per la frenata molto forte, mentre io ero in piedi e non sono caduta.”
Va ritenuta la sussistenza della responsabilità di nel sinistro che ha coinvolto la Controparte_1 parte attrice, la quale, quando l'autobus si è arrestato con una brusca frenata, si trovava seduta e non può esserle attribuita la responsabilità dell'accaduto per non essersi anche sorretta ai sostegni, che vanno necessariamente impiegati da chi non utilizza i posti a sedere per passeggeri.
Si rileva che la consulente d'ufficio, Dott. ha svolto l'incarico e ha formulato Persona_1
conclusioni che appaiono pienamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici ed errori di fatto, e ha accertato “[…] nel sinistro del 15 maggio 2019 la signora
, passeggera di autobus, era sbalzata dal sedile e cadeva sul pavimento del _1 mezzo, riportando una frattura scomposta alla diafisi distale dell'omero di sinistra, che veniva trattata mediante osteosintesi con placca e viti (intervento chirurgico effettuato il 20 maggio 2019 durante il ricovero). In quello stesso arto il soggetto era già portatrice di una protesi inversa di spalla dall'anno 2000, che le era stata anche revisionata nel 2014 per dolore. A seguito della frattura riportata nel sinistro per cui si procede, la paziente presenta limitazioni nell'escursione 11
articolare del gomito, cicatrice di accesso chirurgico, dolore cronico, mezzi di sintesi ancora in situ, postumi che aggravano la riduzione della motilità dell'intero arto superiore preesistente al sinistro dovuta alla precedente protesizzazione di spalla. Perciò il danno biologico è così stimato in responsabilità civile personalizzandolo alla preesistenza:
• incapacità temporanea assoluta: 35 giorni
• incapacità temporanea parziale al 50%: 30 giorni
• invalidità permanente: 15%.
Risultano in atti spese documentante, necessarie e congrue, per € 355,00.” (così alle pagine 8 e 9 della relazione tecnica d'ufficio depositata il 22.5.2024).
Dall'evento è derivato un pregiudizio fisico configurante, in astratto, il reato di lesioni personali colpose e, per il risarcimento del danno non patrimoniale, vanno considerate le sofferenze morali patite dalla persona danneggiata.
Circa il quantum debeatur si richiama la relazione medicolegale svolta dal consulente tecnico d'ufficio sopra riportata e per l'espressione in termini monetari del risarcimento del danno, nell'esercizio del potere di valutazione equitativa del danno, si ritiene di conformare la stima alla stregua delle indicazioni contenute nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma (aggiornate a ottobre 2023), caratterizzate da apposita ponderazione dei fattori rilevanti in caso di lesione personale.
In particolare, la misura del risarcimento per l'invalidità permanente nella misura del 15%, da quantificare in base alla tabella di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni, aggiornata con il
D.M. 16.10.2023, si liquida in € 30.000 all'attualità - tenuto conto della riscontrata entità dei postumi e dell'età della danneggiata alla data del 15.5.2019 in cui si è verificato il sinistro (75 anni); per l'inabilità personale assoluta di 35 giorni si liquida in € 4.500 e per l'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni si liquida in € 1.920,00, sempre in moneta attuale, a cui va aggiunto l'importo di € 355,00 pari alle spese sostenute e documentate, così per il complessivo importo di €
36.583,11.
A questo importo accedono gli interessi al saggio legale, da calcolare dal giorno del sinistro sulla somma dovuta via via annualmente rivalutata in base agli indici Istat (Cass., SEz. Un. Civ., sentenza n. 1712 del 17.2.1995).
In presenza di una prova concreta e specifica di ulteriori pregiudizi alla sfera non patrimoniale va considerato il danno riferibile alla lesione della integrità psicofisica e, in concreto, le sofferenze patite dall'attrice – che è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla spalla sinistra, cui già nel
2000 era stata impiantata una protesi, con successivo intervento di revisione nel 2014, e della mortificazione esistenziale a essa residuata, essendo apprezzabile, a suo carico, un mutamento delle 12
abitudini di vita conseguente alle aggravate difficoltà di movimento, si può procedere in via equitativa ad incrementare del dieci per cento l'importo di euro 36.420,00 sopra determinato, il tutto applicando i parametri di riferimento forniti dalle sopracitate tabelle in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale ulteriore, che indicano, per lo scaglione relativo al sinistro di causa, una oscillazione, per l'adattamento concreto del valore tabellare, che va dal 7,66 al 22,5% del danno biologico.
Il risarcimento del danno patrimoniale e non ammonta al complessivo importo di € 40.417,00
Il risarcimento del danno in parola costituisce un debito di valore e sull'importo devalutato al maggio 2019, rivalutato anno per anno con gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati, sono dovuti gli interessi dal giorno dell'evento lesivo a oggi, per il mancato godimento della somma di denaro equivalente al danno subito, in base al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 1995).
Sull'importo così ottenuto spettano gli interessi moratori al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente senza al saldo.
La pronuncia di condanna al risarcimento del danno è resa a carico solidale di e Controparte_1
della società assicuratrice, obbligata in base al rapporto assicurativo non controverso e sorto in base al contratto prodotto in atti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv.
Barbara Simonetti a norma dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il 15.11.2024, sono poste a definitivo carico solidale delle società convenute, che vanno condannate in via solidale a rimborsarle l'importo corrisposto al consulente d'ufficio pari a € 732.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione: condanna e in persona dei rispettivi legali rappresentante e in Controparte_6 CP_2 via solidale, a pagare a la complessiva somma di € 40.417,00 oltre interessi _1
legali come indicato in motivazione;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna e in via solidale, a Controparte_1 CP_2 rifondere all'Avv. Barbara Simonetti le spese processuali, che liquida in € 8.500,00 (800 anticipazioni, 1.700 fase di studio, 1.200 fase introduttiva, 1.800 fase di trattazione e istruttoria,
3.000 fase decisoria), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico solidale delle società convenute, che condanna, in via solidale, a rifondere a la somma anticipata pari a € 732,00. _1 Roma, 10.3.2025
13
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53332 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale , _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Simonetti, presso la quale è elettivamente domiciliata in
Roma, Viale delle Milizie n. 1, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E con sede in Roma Via Fontanesi n. 24, partita I.v.a. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, Avv. Riccardo Petroni, rappresentata e difesa dall'Avv.Giuseppe
Cialone, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pezzana n. 9, presso l'Avv. Roberto Zaccari, per allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, partita I.v.a. , in persona CP_2 P.IVA_2 del legale rappresentante, SI. rappresentata e difesa dall'Avv.Vincenzo Maria Controparte_3
Fargione, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 63, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 12.11.2024 svolta mediante trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per : _1
“Si rappresenta che la RA ha provveduto all'intero pagamento _1 dell'anticipo in favore del CTU Dott.ssa nel rispetto di quanto disposto dal G.I. Persona_1
Dott.sa Gaetano all'udienza del 15 dicembre 2023, ammontante a complessivi Euro 732,00 (Euro
600,00 + IVA al 22%).
Con le presenti note di trattazione scritta, ci si riporta a tutto quanto dedotto e formulato nei propri scritti difensivi ed a verbale di udienza, qui da intendersi riportato e trascritto parola per parola, di 2
cui chiede il pieno accoglimento con vittoria di spese di lite da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in punto di fatto e di diritto, illegittimo e carente di ogni presupposto logico e giuridico, di cui chiede il rigetto.
Parte attrice precisa le seguenti conclusioni:
'A) Accertare e dichiarare che la RA il giorno 15 maggio 2019, ore 11.00 _1 circa, in Roma, viaggiava quale passeggero sull'autobus linea urbana 349 della Controparte_1
in direzione Nuovo Salario (Lambertenghi);
B) Accertare e dichiarare che la RA in data 15 maggio 2019 alle ore 11.00 _1 circa, in Roma, a causa dell'improvviso e violento arresto dell'autobus linea urbana 349 della
[...]
nonostante fosse seduta e si reggesse ad apposito sostegno di sicurezza adiacente al CP_1
sedile, rovinava violentemente in terra e riportava gravi lesioni psico-fisiche;
In via principale:
C) Accertare e dichiarare che il sinistro sopra citato si verificava per esclusiva causa e colpa del conducente dell'autobus linea urbana 349 della e pertanto in virtù del rapporto Controparte_1
di dipendenza, di pertinenza e comunque di ogni altro rapporto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della in persona del legale rappresentante p.t. ex art. Controparte_1
1681 c.c. per i fatti narrati e per i motivi espressi in narrativa;
In via subordinata:
D) Accertare e dichiarare che il sinistro sopra citato si verificava per esclusiva causa e colpa del conducente dell'autobus linea urbana 349 della e pertanto in virtù del rapporto Controparte_1
di dipendenza, di pertinenza e comunque di ogni altro rapporto, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
ex art. 2043 c.c.. per i fatti narrati e per i motivi espressi in narrativa;
In ogni caso:
E) Accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro de quo ed i danni tutti, nessuno escluso, subiti e subendi dalla RA a seguito del sinistro del 15 maggio 2019, ore _1
11.00 circa in Roma;
In ogni caso:
F) Accertare e dichiarare che la RA , a seguito del sinistro sopra indicato, _1 riportava danni fisici, biologici, morali, patrimoniali e quant'altro, nessuno escluso, a ragione e causa del sinistro stesso, preventivamente quantificati, a titolo indicativo e non esaustivo, in Euro
66.373,00 - ovvero ad altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via 3
equitativa, oltre interessi e rivalutazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa - da suddividersi:
a) € 41.301,00 per danno biologico, con punto di invalidità del 20% (75 anni al momento del sinistro del 15 maggio 2019), ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo
Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
b) € 7.350,00 per invalidità temporanea assoluta al 100% (60 giorni), ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
c) € 3.675,00 per invalidità temporanea relativa al 50% (giorni 60), ovvero a quella diversa somma
– maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
d) € 280,00 per le spese mediche sostenute, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
e) € 13.767,00 per danni morali – in quanto il fatto di causa presenta gli estremi del reato di cui all'art. 590 c.p. - ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
In ogni caso:
G) Condannare la in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e la Controparte_1
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in solido tra loro -ovvero ognuno CP_2
per quanto di ragione - al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, biologico, morale, esistenziale e quant'altro, nessuno escluso, a ragione e causa del sinistro stesso, preventivamente quantificati, a titolo indicativo e non esaustivo, in Euro 66.373,00, o in quella diversa somma che il
Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa ed a seguito di CTU, in favore della RA
, oltre interessi e rivalutazione monetaria _1 dall'evento sino all'effettivo pagamento;
In ogni caso: H) Vittoria di spese di lite, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.'”
Per Controparte_1
“Il sottoscritto avvocato Giuseppe Cialone, procuratore della nella causa in Controparte_4 oggetto, in merito al provvedimento dell'Ill.mo Giudice con cui veniva disposta la trattazione scritta per l'udienza odierna fissata per “Esame CTU” e la “precisazione delle conclusioni” conclude riportandosi ai Propri scritti difensivi di cui ne chiede l'integrale accoglimento in particolare si 4
riporta alle conclusioni ivi rassegnate che qui si intendono integralmente trascritte e riportate anche in merito all'eventuale al grado di responsabilità dell'odierna convenuta.
Proprio per questa circostanza, in questa sede, stante soprattutto l'esito della CTU chiede:
I) In via principale che l'attrice fornisca prova della responsabilità della CP_1
II) In via meramente subordinata che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei doppi termini previsti dall'articolo 190 c.p.c.”
Per CP_2
“Verificato il deposito della CTU, si richiamano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che si riportano di seguito, e si dichiara di non accettare il contraddittorio in riferimento ad eventuale nuove domanda ex adverso avanzate:
Conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
In via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, compensi, rivalsa iva e c.p.a.
In via del tutto subordinata, nella sola ipotesi in cui parte attrice fornisca prova del diritto e degli atti di cui in narrativa, determinare l'ammontare del risarcimento, in relazione al grado di responsabilità
e nei limiti dei danni effettivamente accertati in corso di causa.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.8.2021, conveniva in giudizio _1 [...]
e dinanzi al Tribunale di Roma, e proponeva la domanda: CP_1 CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda della RA : _1
A) Accertare e dichiarare che la RA il giorno 15 maggio 2019, ore 11.00 _1 circa, in Roma, viaggiava quale passeggero sull'autobus linea urbana 349 della
[...]
in direzione Nuovo Salario (Lambertenghi); CP_1
B) Accertare e dichiarare che la RA in data 15 maggio 2019 alle ore _1
11.00 circa, in Roma, a causa dell'improvviso e violento arresto dell'autobus linea urbana 349 della nonostante fosse seduta e si reggesse ad apposito sostegno di sicurezza Controparte_1
adiacente al sedile, rovinava violentemente in terra e riportava gravi lesioni psico-fisiche;
In via principale:
C) Accertare e dichiarare che il sinistro sopra citato si verificava per esclusiva causa e colpa del conducente dell'autobus linea urbana 349 della e pertanto in virtù del rapporto Controparte_1
di dipendenza, di pertinenza e comunque di ogni altro rapporto, accertare e dichiarare la 5
responsabilità contrattuale della in persona del legale rappresentante p.t. ex Controparte_1
art. 1681 c.c. per i fatti narrati e per i motivi espressi in narrativa;
In via subordinata:
D) Accertare e dichiarare che il sinistro sopra citato si verificava per esclusiva causa e colpa del conducente dell'autobus linea urbana 349 della e pertanto in virtù del Controparte_1
rapporto di dipendenza, di pertinenza e comunque di ogni altro rapporto, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
ex art. 2043 c.c. per i fatti narrati e per i motivi espressi in narrativa;
In ogni caso:
E) Accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro de quo ed i danni tutti, nessuno escluso, subiti e subendi dalla RA a seguito del sinistro del 15 maggio _1
2019, ore 11.00 circa in Roma;
In ogni caso:
F) Accertare e dichiarare che la RA , a seguito del sinistro sopra _1 indicato, riportava danni fisici, biologici, morali, patrimoniali e quant'altro, nessuno escluso, a ragione e causa del sinistro stesso, preventivamente quantificati, a titolo indicativo e non esaustivo, in Euro 66.373,00 - ovvero ad altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa
- da suddividersi: a) € 41.301,00 per danno biologico, con punto di invalidità del 20% (75 anni al momento del sinistro del 15 maggio 2019), ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
b) € 7.350,00 per invalidità temporanea assoluta al 100% (60 giorni), ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
c) € 3.675,00 per invalidità temporanea relativa al 50% (giorni 60), ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che
l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
d) € 280,00 per le spese mediche sostenute, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
e) € 13.767,00 per danni morali – in quanto il fatto di causa presenta gli estremi del reato di cui all'art. 590 c.p. - ovvero a quella diversa somma – maggiore o minore – che l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento sino all'integrale soddisfo;
In ogni caso: 6
G) Condannare la in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e la Controparte_1
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in solido tra loro -ovvero ognuno CP_2
per quanto di ragione - al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, biologico, morale, esistenziale e quant'altro, nessuno escluso, a ragione e causa del sinistro stesso, preventivamente quantificati, a titolo indicativo e non esaustivo, in Euro 66.373,00, o in quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa ed a seguito di CTU, in favore della RA , oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento sino _1 all'effettivo pagamento;
In ogni caso: H) Vittoria di spese di lite, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della domanda, esponeva che il 15.5.2019, alle ore 11.00 circa, a Parte_2 bordo dell'autobus della linea urbana 349 e, ancorché seduta in uno dei posti riservati ai CP_1
passeggeri e sorretta al sostegno, era caduta a causa di una brusca frenata del veicolo in Roma, Via di Valle AI, all'altezza del civico n. 31 circa;
che, sul posto, era stata soccorsa da un'ambulanza del servizio 118, e nell'immediatezza si era recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini, dove, eseguito un esame radiologico e prestate le cure di prima necessità, era stata diagnosticata una “frattura angolata a più frammenti diafisaria distale di omero sn in artroprotesi prossimale di omero stesso lato” (documenti n.1 e 8); che, applicata la doccia gessata, lo stesso giorno, era stata dimessa con la diagnosi di pronto soccorso “frattura omero distale in paziente con artroprotesi di spalla sn e abbondante cemento endocanalareomerale, prognosi gg. Clin. 35 SC” (documento n. 1); che il 17.5.2019 era stata ricoverata nel reparto di ortopedia del medesimo nosocomio, dove il
20.5.2019 le era stato praticato un intervento chirurgico e il 28.5.2019 era stata dimessa con “[…]
Diagnosi: Frattura metadiafisaria distale omero sinistro su artroprotesi spalla cementata.
Trattamento ortopedico: Osteosintesi con placca e viti LCP-SYNTHES (20/05/2019). Prescrizioni
Ortopedico-Traumatologiche: Continua con arto in scarico braccio al collo con tutore muovere le dita della mano sn. PROGNOSI: 30 gg. S.C.” (documento n. 1); che il 19.6.2019, presso il medesimo ospedale, le era stato rimosso il gesso e applicato un tutore articolato all'arto infortunato, prescritta la riabilitazione motoria con fisiokinesiterapia, con un controllo clinico a quindici giorni (documento n. 6); che l'Azienda Sanitaria Locale RM1 aveva predisposto un piano di rieducazione motoria della durata di due mesi dal 3.7.2019, con frequenza bisettimanale (documento n. 4); che, in data 8.7.2019, il medico dell'Ospedale Sandro Pertini le aveva prescritto un ciclo di fisiokinesiterapia all'omero e gomito sinistro, con tre sedute settimanali (documento n. 5); 7
che il 30.10.2020, eseguito un controllo radiografico, presso il medesimo ospedale, era stata posta la diagnosi: “Controllo evolutivo ortopedico di pregressa frattura diafisaria ed intercondiloidea distale dell'omero sinistro stabilizzata con placche e viti, artroprotesi di spalla in posizione” e il medico in servizio presso tale struttura, Dott. , aveva diagnosticato “frattura Per_2 periprotesica dell'omero sx”, aveva constatato all'esame obiettivo “impossibile elevazione e retroposizione dell'arto superiore sx”, con guarigione e postumi da valutare in altra sede
(documento n. 7 e 15).
La parte attrice deduceva che, in esito a tale infortunio, si era manifestata una sintomatologia che l'aveva costretta a visite mediche specialistiche, cure, terapie antinfiammatorie e fisioterapia e aveva risentito di forti dolori al braccio e al gomito sinistro, con difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, limitazioni dell'autonomia e disagi psicofisici.
Aggiungeva che, aveva comunicato l'infortunio e richiesto il risarcimento in data 25.2.2020, quando, mediante comunicazione di posta elettronica, ne aveva preso atto e le Controparte_5
aveva comunicato i numeri della procedura e della polizza assicurativa presso CP_2
(documenti n. 9, 10 e 11) e che, la corrispondenza e gli incontri poi svolti con queste società, non avevano condotto a una composizione della controversia (documenti n. 12, 13, 14, 16-24).
La parte attrice deduceva che il sinistro si era verificato a causa della condotta colposa del conducente del veicolo di trasporto pubblico e doveva rispondere - ai Controparte_1 sensi dell'art. 1681 c.c. o in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. - dei danni patrimoniali e non subiti dall'esponente a causa di tale evento e aveva diritto a conseguire il risarcimento del danno biologico, come indicato nella perizia redatta dalla Dott. (documento n. 19), del Persona_3
danno morale e patrimoniale, avendo sostenuto esborsi (documenti n. 2 e 3).
A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c,. la prima udienza era differita al 4.2.2022. si costituiva in giudizio il 18.1.2022 e proponeva la domanda: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
In via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, compensi, rivalsa iva e c.p.a.
In via del tutto subordinata, nella sola ipotesi in cui parte attrice fornisca prova del diritto e degli atti di cui in narrativa, determinare l'ammontare del risarcimento, in relazione al grado di responsabilità e nei limiti dei danni effettivamente accertati in corso di causa.
Con ogni e più ampia riserva di integrazioni istruttorie nei termini di legge.”
In particolare, contestati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, negava che il CP_2
conducente del mezzo di trasporto avesse causato il sinistro, assumendo che aveva eseguito una normale manovra di sosta alla fermata e che era caduta non avendo utilizzato i _1 8
presidi di protezione nell'autobus e si era sorretta imprudentemente al carrello della spesa che aveva con sé, in prossimità dell'uscita posteriore del veicolo;
esponeva che il sanitario incaricato per la visita medico legale, Dott. , aveva accertato un grado d'invalidità inferiore Persona_4
rispetto a quella prospettata da , la quale, nel 2000 aveva subito un intervento _1
alla spalla sinistra con applicazione di protesi, revisionata dopo quattro anni.
All'udienza del 4.2.2022, dichiarata la contumacia di erano concessi i termini Controparte_1 previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e, prodotta documentazione, era ammessa ed espletata prova testimoniale. si costituiva in giudizio il 13.11.2023 e proponeva la domanda: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, premesso l'accertamento della verità dell'assunto con ogni mezzo di prova, di cui qui si fa ampia riserva, in accoglimento della presente domanda:
1) In via principale respingere la domanda attorea in quanto nulla, inammissibile ed improponibile perché manifestatamente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;
2) In via ulteriormente subordinata ritenere responsabile l'Azienda convenuta nei limiti ex articolo
1227 c.c. comma 1 riconoscendo, in tal modo, sì un risarcimento ma che, questo, sia equo e valutato- tenendo conto delle modalità e delle circostanze in cui si è verificato- nella sua giusta entità ossia venga riconosciuto un risarcimento nella sua modesta entità. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. richiamava il contenuto degli atti difensivi di ai quali si Controparte_1 CP_2
riportava.
All'udienza del 15.12.2023, era conferito incarico peritale d'ufficio alla Dott. la Persona_1
quale depositava la relazione tecnica il 22.5.2024.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del
12.11.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Anzitutto, va revocata la declaratoria di contumacia di non essendo Controparte_1
precedentemente provveduto in proposito.
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e deve essere accolta, nei limiti indicati di seguito.
Si osserva che, in caso di caduta di un passeggero sul mezzo pubblico, il vettore non si esime da responsabilità, se non dimostri, a norma dell'art. 1681 c.c., "di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". 9
La giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui: “In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 cod. civ. e 2054 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata, nei confronti di una società di trasporti pubblici, da un viaggiatore infortunatosi mentre si accingeva a scendere da un autobus ormai arrestato al capolinea, e ne ha corretto la motivazione nella parte in cui la corte di merito aveva ritenuto insussistente il nesso eziologico tra la condotta del vettore e l'evento, piuttosto che raggiunta la prova liberatoria della mancanza di colpa del vettore).” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 4343 del 23.2.2009, C.E.D.
Corte di Cassazione, Rv. 60675-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 4482 del 25.2.2009 e n.
14068 del 11.6.2010; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 414 del 13.1.2021).
E' stato, inoltre, affermato: “Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una viaggiatrice che, nell'ambito di un trasporto di persone, effettuato senza soluzione di continuità nell'esecuzione negoziale, con trasbordo da una vettura ad un'altra, previsto dall'unico contrato con l'unico vettore, aveva subito lesioni inciampando in una buca nel piazzale ove era avvenuto il trasferimento).” (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 33449 del 17.12.2019, C.E.D.. Corte di Cassazione, Rv. 656348-01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenze n. 7423 del 13.7.1999 e n. 13635 de. 5.11.2001; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanze n. 9593 del 30.4.2011 e n. 7151 del 10.3.2023).
Nella specie, è pacifico che ha riportato le lesioni descritte in atti mentre era a _1 bordo dell'autobus indicato nell'atto di citazione, che ha frenato bruscamente e Controparte_5 10
non ha provato che l'evento sia stato causato dalla condotta imprudente della parte attrice, sicché la causalità e le modalità dell'occorso devono ritenersi provate dalle risultanze della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 19.5.2023, la testimone è stata interrogata sui capitoli 2 e 4 della Testimone_1 memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI, c.p.c. depositata dalla parte attrice “Vero che ripartiti dalla fermata Val AI (Via di Valle AI all'altezza del civico 131 circa), il conducente dell'autobus arrestava improvvisamente e violentemente la marcia del veicolo” e “Vero che la
RA si trovava seduta a bordo dell'autobus 349 ( ) in uno dei _1 CP_1 posti posteriori riservati ai passeggeri, vigile e si teneva con il braccio destro all'apposito sostegno di sicurezza che si trovava accanto al sedile”.
La testimone ha riferito: “il 15.5.2019, alle ore 11, sono salita a bordo Testimone_1 dell'autobus 349 in direzione Nuovo Salario, Piazza Lambertenghi, insieme alla SI.ra _1
, che non conoscevo in precedenza e che ho soccorso, chiamando tramite il suo telefono
[...] cellulare la figlia, che poi è arrivata sul posto”
“E' vero, c'è stata una fortissima frenata dell'autobus e mi è caduto il telefono cellulare a terra, non ho risentito dell'accaduto, non sono caduta, contrariamente alla SI.ra , _1 la quale è caduta a terra, anche se era seduta in un posto vicino alla porta posteriore dell'autobus, dalla quale si sale.”
“Sono vere le circostanze di cui al capitolo, non ho visto se la SI.ra si sorreggeva col _1 braccio destro e, come ho detto, era seduta in un posto per i passeggeri e che l'ho vista cadere a terre per la frenata molto forte, mentre io ero in piedi e non sono caduta.”
Va ritenuta la sussistenza della responsabilità di nel sinistro che ha coinvolto la Controparte_1 parte attrice, la quale, quando l'autobus si è arrestato con una brusca frenata, si trovava seduta e non può esserle attribuita la responsabilità dell'accaduto per non essersi anche sorretta ai sostegni, che vanno necessariamente impiegati da chi non utilizza i posti a sedere per passeggeri.
Si rileva che la consulente d'ufficio, Dott. ha svolto l'incarico e ha formulato Persona_1
conclusioni che appaiono pienamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici ed errori di fatto, e ha accertato “[…] nel sinistro del 15 maggio 2019 la signora
, passeggera di autobus, era sbalzata dal sedile e cadeva sul pavimento del _1 mezzo, riportando una frattura scomposta alla diafisi distale dell'omero di sinistra, che veniva trattata mediante osteosintesi con placca e viti (intervento chirurgico effettuato il 20 maggio 2019 durante il ricovero). In quello stesso arto il soggetto era già portatrice di una protesi inversa di spalla dall'anno 2000, che le era stata anche revisionata nel 2014 per dolore. A seguito della frattura riportata nel sinistro per cui si procede, la paziente presenta limitazioni nell'escursione 11
articolare del gomito, cicatrice di accesso chirurgico, dolore cronico, mezzi di sintesi ancora in situ, postumi che aggravano la riduzione della motilità dell'intero arto superiore preesistente al sinistro dovuta alla precedente protesizzazione di spalla. Perciò il danno biologico è così stimato in responsabilità civile personalizzandolo alla preesistenza:
• incapacità temporanea assoluta: 35 giorni
• incapacità temporanea parziale al 50%: 30 giorni
• invalidità permanente: 15%.
Risultano in atti spese documentante, necessarie e congrue, per € 355,00.” (così alle pagine 8 e 9 della relazione tecnica d'ufficio depositata il 22.5.2024).
Dall'evento è derivato un pregiudizio fisico configurante, in astratto, il reato di lesioni personali colpose e, per il risarcimento del danno non patrimoniale, vanno considerate le sofferenze morali patite dalla persona danneggiata.
Circa il quantum debeatur si richiama la relazione medicolegale svolta dal consulente tecnico d'ufficio sopra riportata e per l'espressione in termini monetari del risarcimento del danno, nell'esercizio del potere di valutazione equitativa del danno, si ritiene di conformare la stima alla stregua delle indicazioni contenute nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma (aggiornate a ottobre 2023), caratterizzate da apposita ponderazione dei fattori rilevanti in caso di lesione personale.
In particolare, la misura del risarcimento per l'invalidità permanente nella misura del 15%, da quantificare in base alla tabella di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni, aggiornata con il
D.M. 16.10.2023, si liquida in € 30.000 all'attualità - tenuto conto della riscontrata entità dei postumi e dell'età della danneggiata alla data del 15.5.2019 in cui si è verificato il sinistro (75 anni); per l'inabilità personale assoluta di 35 giorni si liquida in € 4.500 e per l'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni si liquida in € 1.920,00, sempre in moneta attuale, a cui va aggiunto l'importo di € 355,00 pari alle spese sostenute e documentate, così per il complessivo importo di €
36.583,11.
A questo importo accedono gli interessi al saggio legale, da calcolare dal giorno del sinistro sulla somma dovuta via via annualmente rivalutata in base agli indici Istat (Cass., SEz. Un. Civ., sentenza n. 1712 del 17.2.1995).
In presenza di una prova concreta e specifica di ulteriori pregiudizi alla sfera non patrimoniale va considerato il danno riferibile alla lesione della integrità psicofisica e, in concreto, le sofferenze patite dall'attrice – che è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla spalla sinistra, cui già nel
2000 era stata impiantata una protesi, con successivo intervento di revisione nel 2014, e della mortificazione esistenziale a essa residuata, essendo apprezzabile, a suo carico, un mutamento delle 12
abitudini di vita conseguente alle aggravate difficoltà di movimento, si può procedere in via equitativa ad incrementare del dieci per cento l'importo di euro 36.420,00 sopra determinato, il tutto applicando i parametri di riferimento forniti dalle sopracitate tabelle in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale ulteriore, che indicano, per lo scaglione relativo al sinistro di causa, una oscillazione, per l'adattamento concreto del valore tabellare, che va dal 7,66 al 22,5% del danno biologico.
Il risarcimento del danno patrimoniale e non ammonta al complessivo importo di € 40.417,00
Il risarcimento del danno in parola costituisce un debito di valore e sull'importo devalutato al maggio 2019, rivalutato anno per anno con gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati, sono dovuti gli interessi dal giorno dell'evento lesivo a oggi, per il mancato godimento della somma di denaro equivalente al danno subito, in base al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 1995).
Sull'importo così ottenuto spettano gli interessi moratori al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente senza al saldo.
La pronuncia di condanna al risarcimento del danno è resa a carico solidale di e Controparte_1
della società assicuratrice, obbligata in base al rapporto assicurativo non controverso e sorto in base al contratto prodotto in atti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv.
Barbara Simonetti a norma dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il 15.11.2024, sono poste a definitivo carico solidale delle società convenute, che vanno condannate in via solidale a rimborsarle l'importo corrisposto al consulente d'ufficio pari a € 732.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione: condanna e in persona dei rispettivi legali rappresentante e in Controparte_6 CP_2 via solidale, a pagare a la complessiva somma di € 40.417,00 oltre interessi _1
legali come indicato in motivazione;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna e in via solidale, a Controparte_1 CP_2 rifondere all'Avv. Barbara Simonetti le spese processuali, che liquida in € 8.500,00 (800 anticipazioni, 1.700 fase di studio, 1.200 fase introduttiva, 1.800 fase di trattazione e istruttoria,
3.000 fase decisoria), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico solidale delle società convenute, che condanna, in via solidale, a rifondere a la somma anticipata pari a € 732,00. _1 Roma, 10.3.2025
13
Il Giudice
Daniela Gaetano