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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2198/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2022 promossa da:
– cf Parte_1 C.F._1
Con l'avv. FILIPPO SABBATANI RICORRENTE contro
– cf e pi Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. MARIA RITA REMY RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a cartella esattoriale di pagamento ex art 22 L.
689/1981 assumeva: Parte_1
-di aver ricevuto in data 10/10/2022 cartella di pagamento n.
09920020001711967000;
-che in tale cartella veniva intimato il pagamento di una pena pecuniaria relativa ad una condanna penale del Tribunale di Ferrara;
-che veniva condannata con setnenza penale emessa dal Parte_1
Tribunale di Ferrara in data 22/02/2018 divenuta esecutiva in data 07/06/2022 ad anni uno di arresto ed € 4.000,00 di ammenda;
-di aver depositato istanza di affidamento in prova ai servizi sociali;
pagina 1 di 7 Ciò posto deduceva che "al termine del periodo dell'affidamento in prova il
Tribunale di Sorveglianza emetterà sentenza di estinzione della pena detentivca ed anche pecuniaria e la sig.ra non dovrà pagare nulla" e che pertanto la Pt_1 cartella è da considerarsi illegittima e giuridicamente infondata e pertanto nulla e/o annullabile.
Affermava ancora che "l' prima della notifica dell'impugnata Controparte_1 cartella di pagamento non ha verificato che la condanna penale e sua esecuzione erano state sospese in attesa della definizione del Tribunale di Sorveglianza che avverrà senza dubbio tra qualche anno" e che "il Tribunale di Sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, potrà dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa" e che la ricorrente
è madre di famiglia senza marito senza occupazione di lavoro fissa ma vive solo con contratti a tempo determinato.
Chiedeva pertanto in via preliminare e cautelare la sospensione degli effetti della cartella opposta e l'annullamento della stessa.
Il Giudice dott.ssa SOFIA GANCITANO con provvedimento del 16/11/2022 sospendeva provvisoriamente la cartella e fissava la comparizione parti per il
15/03/2023 concedendo termine per notifica ricorso e decreto fissazione udienza e costituzione del resistente.
Si costituiva contestando la fondatezza del Controparte_1 ricorso.
A detta della resistente infatti l'importo è stato iscritto a ruolo n. 2022/001541 con richiesta del recupero da parte del Tribunale di Ferrara - Ufficio Recupero
Crediti, iscrizione a ruolo posteriore all'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo di data 03/06/2021.
faceva altresì presente che quale ente di riscossione è competente e ha CP_2 legittimazione passiva solo per l'attività di esecuzione che inizia con la notifica della cartella mentre per l'attività precedente di iscrizione a ruolo, è competente l'ente creditore.
pagina 2 di 7 Faceva altresì presente che ai sensi dell'art. 665 cpp la competenza per la sospensione dell'esecuzione penale non è il Tribunale Civile ma semmai il GIP in funzione di Giudice dell'Esecuzione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Veniva disposto un rinvio su istanza congiunta delle parti e la prima udienza di svolgeva in data 16/04/2023.
In tale udienza le parti insistevano nelle rispettive istanze ed eccezioni e il Giudice di riservava.
In data 05/10/2023 il Giudice Dott.ssa SOFIA GANCITANO scioglieva la riserva e rigettava l'istanza di sospensione fissando per la precisazione delle conclusioni e discussione orale la causa all'udienza del 19/06/2024.
In tale udienza l'avv. SABBATANI chiedeva rinvio per interloquire con l'ufficio che ha emesso il ruolo non parte del procedimento.
Il Giudice Dott. ANTONIO BORTOLUZZI ritenuta l'opportunità di chiarire se il ruolo sia stato validamente emesso rinviava per i medesimi incombenti al 09/10/2024 con udienza a trattazione scritta.
Le parti provvedevano a insistere per le rispettive conclusioni così riportate:
-conclusioni ricorrente-
“1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, sospendere gli effetti della cartella n. 099
2022 0001711967 000 della di Rovigo, fino alla definizione Controparte_1 avanti il Tribunale di Sorveglianza dei Bologna, della misura alternativa alla detenzione così come descritta compiutamente in atti. SIEP 178/2021 ;
2) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, annullare la cartella n 099 2022 0001711967
000 per il motivo chiaramente indicato in narrativa, perché erroneamente richiesta l'emissione dal Tribunale di Ferrara Ufficio Spese di Giustizia alla
[...]
senza aver atteso esito della misura alternativa alla detenzione. CP_1
3) in subordine, disporre il pagamento rateale.”
-conclusioni parte resistente-
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza del Tribunale Civile in ordine alla domanda di parte ricorrente;
pagina 3 di 7 In via principale e nel merito respingere il ricorso in quanto infondato.”
Il Giudice si riservava.
LE MOTIVAZIONI
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, così si ritiene:
Le domande del ricorrente sono infondate per le ragioni sotto riportate.
IN MERITO ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA e AL MERITO
Come correttamente ha eccepito la legittimazione passiva della stessa è CP_2 limitata alla attività di esecuzione, non certamente in relazione al ruolo.
Il ruolo è stato emesso da Ministero - Tribunale di Ferrara - Ufficio Controparte_3
Recupero Crediti e dunque eventuali vizi del ruolo andava proposti contro l'
[...]
e non già contro CP_4 CP_2
Nessun vizio dunque è stato sollevato nei confronti di che ha correttamente CP_2 notificato la cartella dopo aver ricevuto il ruolo.
Tra l'altro il ricorrente si duole della sola somma relativa alla ammenda di euro
4.000,00 non già anche dell'importo di euro 3.000,00 e delle spese processuali per euro 270,00.
Leggendo proprio l'Ordine di Esecuzione Pena SIEP 178/2021, infatti si legge "è in esecuzione la Sentenza n. 1798/2020 - Reg. Gen. n. 5220/2018 . R.G.N.R. n.
pagina 4 di 7 1252/2016, emessa in data 15-05-2020 da Corte D'Appello di Bologna, a conferma della sentenza n. / in data 22-02-2018 Tribunale Ordinario di FERRARA
- definitiva il 12-05-2021 la Corte Suprema di Cassazione dichiara con ordinanza
n. 7866/2021 in data 12-05-2021 l'inammissibilità del ricorso ..."
E' tra l'altro indicato il codice tributo 1E02 per l'importo di euro 3.000,00 che è appunto relativo alla "SANZIONE alla CASSA delle AMMENDE" e non alla "
[...]
" che ha come codice 1E08. Controparte_5
Molto probabilmente si tratta della sanzione comminata dalla Cassazione a seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso indicato nell'ordine di esecuzione pena.
, dunque, nel caso in esame ha correttamente notificato la cartella CP_2 esattoriale con il ruolo validamente emesso.
Di ogni questione relativa alla emissione del ruolo difetta di legittimazione passiva, e dunque le domande formulata dal ricorrente, contro la formazione del ruolo, andavano semmai rivolte al Tribunale di Ferrara - Ufficio Spese di Giustizia.
In ogni caso si deve evidenziare che tanto per quanto riguarda la somma di euro
3.000,00 (1E02) (nessuna contestazione specifica in merito è stata sollevata da parte ricorrente) che per la somma di euro 4.000,00 (1E08) (la presentazione di affidamento in prova non comporta l'automatica sospensione della riscossione della sanzione pecuniaria che come sotto motivato va richiesta al Tribunale di
Sorveglianza) il ricorso è palesemente infondato in quanto correttamente il ruolo
è stato validamente emesso e consegnato.
Nessun vizio pure per l'iscrizione a ruolo delle spese processuali per euro 270,00 correttamente a ruolo e portate in cartella di pagamento oggetto di ricorso.
SULLA COMPETENZA DELLA TUTELA PREVENTIVA CAUTELARE
Parimenti il ricorso è INAMMISSIBILE in quanto il Tribunale Civile, nel caso in oggetto, è totalmente sprovvisto di competenza, avendo il ricorrente chiesto una tutela cautelare preventiva.
Infatti come ha avuto modo di affermare anche recentemente la Cassazione con la pronuncia 20608/2023 "La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: <in tema di esecuzione delle pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla>
pagina 5 di 7 detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al Tribunale di Sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma 12, ord. Pen.> (Sez. 1, n. 12775 del
06/03/2019, Rv. 276388). Pt_2
Del resto, si è precisato che <il tribunale di sorveglianza organo competente a pronunziarsi nella piena autonomia deliberativa circa l della tutela preventiva cautelare in favore dell prova al servizio sociale condannato anche alla pena pecuniaria che assume versare disagiate condizioni economiche motivazione sez. n. del dep.>
, Rv. 273121)." Per_1
La tutela preventiva cautelare dunque rientra nella competenza funzionale del
Tribunale di Sorveglianza.
SULLA RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE
La domanda è inammissibile, in quanto da proporre ex art. 660 cpp.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte ricorrente e in favore di parte resistente convenuta e si liquidano applicando il valore medio per le fasi (STUDIO, INTRODUTTIVA e DECISORIA) dello scaglione di riferimento con riferimento al valore della cartella esattoriale impugnata (da
5.201,00 fino a euro 26.000,00 - rito lavoro) e dunque complessivamente euro
4.216,00 oltre accessori.
PQM
il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
IN MERITO ALLA RICHIESTA DI TUTELA CAUTELARE PREVENTIVA dichiara l'incompetenza del Tribunale Civile di Rovigo essendo competente il Tribunale di
Sorveglianza di Bologna per i motivi sopra esposti.
NEL MERITO rigetta il ricorso perchè infondato in rito e in merito.
pagina 6 di 7 CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
per la complessiva somma di euro 4.216,00 Controparte_1 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta).
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 02/01/2025
IL GOP Antonio Bortoluzzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2022 promossa da:
– cf Parte_1 C.F._1
Con l'avv. FILIPPO SABBATANI RICORRENTE contro
– cf e pi Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. MARIA RITA REMY RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a cartella esattoriale di pagamento ex art 22 L.
689/1981 assumeva: Parte_1
-di aver ricevuto in data 10/10/2022 cartella di pagamento n.
09920020001711967000;
-che in tale cartella veniva intimato il pagamento di una pena pecuniaria relativa ad una condanna penale del Tribunale di Ferrara;
-che veniva condannata con setnenza penale emessa dal Parte_1
Tribunale di Ferrara in data 22/02/2018 divenuta esecutiva in data 07/06/2022 ad anni uno di arresto ed € 4.000,00 di ammenda;
-di aver depositato istanza di affidamento in prova ai servizi sociali;
pagina 1 di 7 Ciò posto deduceva che "al termine del periodo dell'affidamento in prova il
Tribunale di Sorveglianza emetterà sentenza di estinzione della pena detentivca ed anche pecuniaria e la sig.ra non dovrà pagare nulla" e che pertanto la Pt_1 cartella è da considerarsi illegittima e giuridicamente infondata e pertanto nulla e/o annullabile.
Affermava ancora che "l' prima della notifica dell'impugnata Controparte_1 cartella di pagamento non ha verificato che la condanna penale e sua esecuzione erano state sospese in attesa della definizione del Tribunale di Sorveglianza che avverrà senza dubbio tra qualche anno" e che "il Tribunale di Sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, potrà dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa" e che la ricorrente
è madre di famiglia senza marito senza occupazione di lavoro fissa ma vive solo con contratti a tempo determinato.
Chiedeva pertanto in via preliminare e cautelare la sospensione degli effetti della cartella opposta e l'annullamento della stessa.
Il Giudice dott.ssa SOFIA GANCITANO con provvedimento del 16/11/2022 sospendeva provvisoriamente la cartella e fissava la comparizione parti per il
15/03/2023 concedendo termine per notifica ricorso e decreto fissazione udienza e costituzione del resistente.
Si costituiva contestando la fondatezza del Controparte_1 ricorso.
A detta della resistente infatti l'importo è stato iscritto a ruolo n. 2022/001541 con richiesta del recupero da parte del Tribunale di Ferrara - Ufficio Recupero
Crediti, iscrizione a ruolo posteriore all'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo di data 03/06/2021.
faceva altresì presente che quale ente di riscossione è competente e ha CP_2 legittimazione passiva solo per l'attività di esecuzione che inizia con la notifica della cartella mentre per l'attività precedente di iscrizione a ruolo, è competente l'ente creditore.
pagina 2 di 7 Faceva altresì presente che ai sensi dell'art. 665 cpp la competenza per la sospensione dell'esecuzione penale non è il Tribunale Civile ma semmai il GIP in funzione di Giudice dell'Esecuzione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Veniva disposto un rinvio su istanza congiunta delle parti e la prima udienza di svolgeva in data 16/04/2023.
In tale udienza le parti insistevano nelle rispettive istanze ed eccezioni e il Giudice di riservava.
In data 05/10/2023 il Giudice Dott.ssa SOFIA GANCITANO scioglieva la riserva e rigettava l'istanza di sospensione fissando per la precisazione delle conclusioni e discussione orale la causa all'udienza del 19/06/2024.
In tale udienza l'avv. SABBATANI chiedeva rinvio per interloquire con l'ufficio che ha emesso il ruolo non parte del procedimento.
Il Giudice Dott. ANTONIO BORTOLUZZI ritenuta l'opportunità di chiarire se il ruolo sia stato validamente emesso rinviava per i medesimi incombenti al 09/10/2024 con udienza a trattazione scritta.
Le parti provvedevano a insistere per le rispettive conclusioni così riportate:
-conclusioni ricorrente-
“1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, sospendere gli effetti della cartella n. 099
2022 0001711967 000 della di Rovigo, fino alla definizione Controparte_1 avanti il Tribunale di Sorveglianza dei Bologna, della misura alternativa alla detenzione così come descritta compiutamente in atti. SIEP 178/2021 ;
2) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, annullare la cartella n 099 2022 0001711967
000 per il motivo chiaramente indicato in narrativa, perché erroneamente richiesta l'emissione dal Tribunale di Ferrara Ufficio Spese di Giustizia alla
[...]
senza aver atteso esito della misura alternativa alla detenzione. CP_1
3) in subordine, disporre il pagamento rateale.”
-conclusioni parte resistente-
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza del Tribunale Civile in ordine alla domanda di parte ricorrente;
pagina 3 di 7 In via principale e nel merito respingere il ricorso in quanto infondato.”
Il Giudice si riservava.
LE MOTIVAZIONI
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, così si ritiene:
Le domande del ricorrente sono infondate per le ragioni sotto riportate.
IN MERITO ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA e AL MERITO
Come correttamente ha eccepito la legittimazione passiva della stessa è CP_2 limitata alla attività di esecuzione, non certamente in relazione al ruolo.
Il ruolo è stato emesso da Ministero - Tribunale di Ferrara - Ufficio Controparte_3
Recupero Crediti e dunque eventuali vizi del ruolo andava proposti contro l'
[...]
e non già contro CP_4 CP_2
Nessun vizio dunque è stato sollevato nei confronti di che ha correttamente CP_2 notificato la cartella dopo aver ricevuto il ruolo.
Tra l'altro il ricorrente si duole della sola somma relativa alla ammenda di euro
4.000,00 non già anche dell'importo di euro 3.000,00 e delle spese processuali per euro 270,00.
Leggendo proprio l'Ordine di Esecuzione Pena SIEP 178/2021, infatti si legge "è in esecuzione la Sentenza n. 1798/2020 - Reg. Gen. n. 5220/2018 . R.G.N.R. n.
pagina 4 di 7 1252/2016, emessa in data 15-05-2020 da Corte D'Appello di Bologna, a conferma della sentenza n. / in data 22-02-2018 Tribunale Ordinario di FERRARA
- definitiva il 12-05-2021 la Corte Suprema di Cassazione dichiara con ordinanza
n. 7866/2021 in data 12-05-2021 l'inammissibilità del ricorso ..."
E' tra l'altro indicato il codice tributo 1E02 per l'importo di euro 3.000,00 che è appunto relativo alla "SANZIONE alla CASSA delle AMMENDE" e non alla "
[...]
" che ha come codice 1E08. Controparte_5
Molto probabilmente si tratta della sanzione comminata dalla Cassazione a seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso indicato nell'ordine di esecuzione pena.
, dunque, nel caso in esame ha correttamente notificato la cartella CP_2 esattoriale con il ruolo validamente emesso.
Di ogni questione relativa alla emissione del ruolo difetta di legittimazione passiva, e dunque le domande formulata dal ricorrente, contro la formazione del ruolo, andavano semmai rivolte al Tribunale di Ferrara - Ufficio Spese di Giustizia.
In ogni caso si deve evidenziare che tanto per quanto riguarda la somma di euro
3.000,00 (1E02) (nessuna contestazione specifica in merito è stata sollevata da parte ricorrente) che per la somma di euro 4.000,00 (1E08) (la presentazione di affidamento in prova non comporta l'automatica sospensione della riscossione della sanzione pecuniaria che come sotto motivato va richiesta al Tribunale di
Sorveglianza) il ricorso è palesemente infondato in quanto correttamente il ruolo
è stato validamente emesso e consegnato.
Nessun vizio pure per l'iscrizione a ruolo delle spese processuali per euro 270,00 correttamente a ruolo e portate in cartella di pagamento oggetto di ricorso.
SULLA COMPETENZA DELLA TUTELA PREVENTIVA CAUTELARE
Parimenti il ricorso è INAMMISSIBILE in quanto il Tribunale Civile, nel caso in oggetto, è totalmente sprovvisto di competenza, avendo il ricorrente chiesto una tutela cautelare preventiva.
Infatti come ha avuto modo di affermare anche recentemente la Cassazione con la pronuncia 20608/2023 "La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: <in tema di esecuzione delle pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla>
pagina 5 di 7 detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al Tribunale di Sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma 12, ord. Pen.> (Sez. 1, n. 12775 del
06/03/2019, Rv. 276388). Pt_2
Del resto, si è precisato che <il tribunale di sorveglianza organo competente a pronunziarsi nella piena autonomia deliberativa circa l della tutela preventiva cautelare in favore dell prova al servizio sociale condannato anche alla pena pecuniaria che assume versare disagiate condizioni economiche motivazione sez. n. del dep.>
, Rv. 273121)." Per_1
La tutela preventiva cautelare dunque rientra nella competenza funzionale del
Tribunale di Sorveglianza.
SULLA RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE
La domanda è inammissibile, in quanto da proporre ex art. 660 cpp.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte ricorrente e in favore di parte resistente convenuta e si liquidano applicando il valore medio per le fasi (STUDIO, INTRODUTTIVA e DECISORIA) dello scaglione di riferimento con riferimento al valore della cartella esattoriale impugnata (da
5.201,00 fino a euro 26.000,00 - rito lavoro) e dunque complessivamente euro
4.216,00 oltre accessori.
PQM
il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
IN MERITO ALLA RICHIESTA DI TUTELA CAUTELARE PREVENTIVA dichiara l'incompetenza del Tribunale Civile di Rovigo essendo competente il Tribunale di
Sorveglianza di Bologna per i motivi sopra esposti.
NEL MERITO rigetta il ricorso perchè infondato in rito e in merito.
pagina 6 di 7 CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
per la complessiva somma di euro 4.216,00 Controparte_1 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta).
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 02/01/2025
IL GOP Antonio Bortoluzzi
pagina 7 di 7