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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/07/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1045/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n.1578/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, in data 06/06/2022 depositata in Cancelleria il 08.06.2022 e comunicata in pari data, notificata in data 09/06/2022 e relativa alla causa iscritta al n. R.G. 6573/2014), iscritta al n. 1045/2022 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale, tra:
nato il [...] a [...], (FG) e residente Parte_1 in SA EV (FG) in Via Celenza, 29D, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
e
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Nicola Clarizia, ed elettivamente domiciliato come in atti,
nato a [...] il [...], Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lidia Mastrangelo, ed elettivamente domiciliato come in atti,
(CF Controparte_3
), con sede in Milano, alla Piazza Vetra, n. 17, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Roveda e Angiolo Pedone, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATI Conclusioni: alla udienza del 28 marzo 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, promuoveva Parte_1 un'azione di responsabilità professionale nei confronti degli avv.ti e deducendo che: con Controparte_2 Controparte_1 atto di citazione notificato in data 28.11.2000, con il patrocinio dell'avv.
aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Foggia, Sez. Controparte_1
Distaccata di SA EV (FG) (procedimento n. R.G. 640/2000),
[...]
e per sentire dichiarare il proprio adempimento Parte_2 Controparte_4 al contratto preliminare sottoscritto il 22.5.1997 a SA EV, integrato con scrittura privata del 12.1.2000 e, per l'effetto, ordinare il trasferimento dell'immobile sito in SA Paolo Civitate alla Via Roma 79, direttamente in favore di con corresponsione in proprio favore del saldo Controparte_4 del prezzo pattuito pari a vecchie Lire 21.000.000 (in particolare, rilevava di aver versato al la somma complessiva di vecchie lire 23.000.000 e Pt_2 che quest'ultimo non aveva più inteso stipulare l'atto pubblico di vendita. Deduceva altresì di essersi impegnato a vendere l'immobile in questione al sig. ad un prezzo superiore a quello concordato e versato al Controparte_4
; con sentenza n. 115/09, il Tribunale di Foggia – Sez. Distaccata di Pt_2
SA EV-, rigettava la domanda proposta, nel suindicato giudizio recante n. R.G. 640/2000, nei confronti di e , Controparte_4 Parte_2 ritenendo l'impossibilità di una pronuncia ex art 2932 c.c. dal momento che il bene era stato alienato a terzi (coniugi e la domanda Persona_1 giudiziale non risultava essere stata trascritta, ragion per cui non si configurava l'ipotesi del conflitto;
l'avv. aveva precluso all'attore CP_1 di tutelare i propri diritti a causa della mancata trascrizione della citazione per l'esecuzione del preliminare di vendita del 22.5.1997; con atto di citazione notificato il 4.06.2004, con il patrocinio dell'avv.
[...]
, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Foggia, Sez. CP_2
pag. 2/16 Distaccata SA EV (FG), R.G. 205/2004, e i coniugi CP_5
e per sentire accertare e CP_5 Controparte_6 dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di vendita stipulato il 9.6.2003 per notar in SA EV tra (alienante) ed i Per_2 Parte_2 coniugi (acquirenti) e avente ad Controparte_7 oggetto l'immobile sito in SA Paolo Civitate alla Via Roma 79; con sentenza n. 59/08, il Tribunale di Foggia – Sez. Distaccata SA EV, rigettava la domanda principale di simulazione assoluta proposta nel suindicato giudizio, mentre accoglieva parzialmente la domanda subordinata di restituzione del prezzo versato in favore di Parte_2 in occasione della stipula del preliminare del 22.5.1997; l'attore decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Bari, ma l'avv.
faceva inutilmente decorrere i termini per l'impugnazione, CP_2 ritenendo non utile e proficuo interporre appello a detta sentenza, così impedendogli di difendere le proprie ragioni in sede di gravame;
che la negligente condotta professionale dei convenuti, ciascuno per le proprie responsabilità, gli aveva causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali (sub specie di danni psico-fisici ed alla vita di relazione). Chiedeva, quindi, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, 1'inadempimento degli odierni convenuti alle obbligazioni rispettivamente assunte nel contratto di opera professionale e la conseguente responsabilità per i fatti di causa;
2) condannare, in solido, ciascuno per le proprie responsabilità, e per quanto di ragione, gli odierni convenuti al risarcimento dei danni economici subiti dall'attore così come quantificati nel paragrafo di diritto dedicato o in subordine anche a mezzo di espletando CTU e pari ad euro 9.000,30 a titolo del suindicato mancato guadagno di vendita dell'immobile in questione, Euro 7.150,00 a titolo di restituzione degli onorari corrisposti all'Avv. oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 CP_2
c.c.; Euro 20.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance;
4) Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni psico- fisici ed alla vita di relazione subiti dall'attore, a causa del grave inadempimento degli stessi, da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, ed onorari di giudizio”. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
che chiedevano il rigetto della domanda. CP_2
Chiamata in causa Controparte_3 CP_3
, questa chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
pag. 3/16 Istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, con sentenza n. 1578/2022 il Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) RIGETTA le domande attoree;
2) NA (C.F.: Parte_1
) alla rifusione, in favore di C.F._1 CP_2
(C.F.: ), delle spese di lite, che liquida in
[...] C.F._2 complessivi €5.635,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
3) NA (C.F.: Parte_1
) alla rifusione, in favore di C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), delle spese di lite, che liquida in
[...] C.F._3 complessivi €5.635,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
4) NA (C.F.: Parte_1
) alla rifusione, in favore di C.F._1 [...]
(P.IVA: Controparte_3
), delle spese di lite, che liquida in complessivi €5.635,00, P.IVA_2 oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge”. Il Tribunale di Foggia ha: esaminato i profili giuridici della responsabilità del professionista ed il conseguente riparto della prova;
esaminato la risarcibilità del danno da perdita di chance, rilevando, quanto alla posizione dell'avv. il difetto probatorio, per non avere l'attore prodotto, nei CP_1 termini istruttori, i contratti preliminari (quello intercorso con il e Pt_2 quello intercorso con l' , in tal modo precludendo di valutare la CP_4 domanda sotto il profilo del quantum debeatur, non risultando applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 1226 c.c., per la carenza probatoria;
con riferimento alla posizione dell'avv. , ha dedotto, parimenti, CP_2 che non risulta provato il danno da perdita di chance, poiché è stata prodotta la sola sentenza conclusiva del giudizio di primo grado e non anche gli altri atti processuali, dai quali si sarebbe potuto presumere l'esito del processo di appello e quindi valutare l'esistenza del danno lamentato;
ha, infine, ritenuto che il rigetto della domanda non precludeva la liquidazione dell'attività svolta in pregresso dall'avv. , che CP_2 andava quindi liquidata. Avverso la detta decisione ha proposto appello chiedendo Parte_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, 1. accogliere integralmente le domande così come proposte dall' odierna appellante in primo grado, che di seguito si trascrivono: “ “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,: 1) accertare e
pag. 4/16 dichiarare, per le causali di cui in narrativa, 1'inadempimento degli odierni convenuti alle obbligazioni rispettivamente assunte nel contratto di opera professionale e la conseguente responsabilità per i fatti di causa;
2) condannare, in solido, ciascuno per le proprie responsabilità, e per quanto di ragione, gli odierni convenuti al risarcimento dei danni economici subiti dall'attore così come quantificati nel paragrafo di diritto dedicato o in subordine anche a mezzo di espletando CTU e pari ad euro 9.000,30 a titolo del suindicato mancato guadagno di vendita dell'immobile in questione, Euro 7.150,00 a titolo di restituzione degli onorari corrisposti all'Avv. oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 CP_2
c.c.; Euro 20.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance;
4) Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni psico- fisici ed alla vita di relazione subiti dall'attore, a causa del grave inadempimento degli stessi , da determinarsi in via equitativa . Con vittoria di spese, ed onorari di giudizio”. Condannare gli appellati, al pagamento delle spese, ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”. Si è costituito in giudizio che ha chiesto di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto innanzi esposto, riservandosi ogni ulteriore deduzione ed eccezione, il sottoscritto procuratore conclude acchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari rigetti integralmente l'appello avanzato dal nei confronti dell'avv. Parte_1
Carmine A. Bortone con conseguenziale condanna del stesso al Pt_1 pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, salvo ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.=” Si è costituito in giudizio che ha chiesto di Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto esposto, riservando ogni ulteriore contestazione, il sottoscritto procuratore, nell'interesse dell'appellato avv. conclude acchè l'Ecc.ma Corte Controparte_2 di Appello di Bari rigetti integralmente il presente gravame con condanna del al pagamento degli onorari e spese di lite relative al secondo Pt_1 grado, salvo ulteriore condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c.=. Pt_1
In via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento in favore del
del diritto al risarcimento danni consequenziali alla Parte_1 responsabilità professionale dell'avv. e per una Controparte_2 qualsiasi somma, si confida acchè la venga Controparte_3 condannata a tenere indenne l'avv. di tutto quanto Controparte_2 questi sarà tenuto a versare al , compreso le spese di lite”. Parte_1
pag. 5/16 Si è costituita in giudizio che ha chiesto di accogliere Controparte_3 le seguenti conclusioni: “Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari:
1. in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata, in mancanza dei gravi e fondati motivi, su cui controparte nulla ha dedotto.
2. Nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. nei confronti dell'Avv. perché infondato in Pt_1 CP_2 fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 1578/22 del Tribunale di Foggia pubblicata in data 8.06.2022. Respingere la domanda di manleva Cont avanzata dal convenuto Avv. contro per intervenuta CP_2 prescrizione del diritto ex art. 2952 C.C.
4. In subordine, respingere la Cont domanda di manleva contro per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1898, 1915 C.C. e comunque per inoperatività della polizza per i fatti per cui è causa ai sensi dell'art.
4.9 della polizza stessa.
5. In via ulteriormente Cont subordinata, limitare ogni pronuncia nei confronti di nei limiti, condizioni, massimali, scoperti, franchigia (€. 500,00) e quota del rischio assunto in coassicurazione, previsti dalla polizza inter partes.
6. In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa”. Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, disposti alcuni rinvii, a causa del carico del ruolo, all'esito della udienza del 28 marzo 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il primo motivo di appello lamenta che il primo Parte_1
Giudice non avrebbe fatto buon governo delle prove emerse nel giudizio (con riferimento alla posizione dell'avv. , cadendo peraltro in CP_1 contraddizione ove afferma che è certa la non trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (peraltro costituente fatto non contestato ed anzi finanche ammesso dal , salvo poi escludere la responsabilità del CP_1 professionista. Ferma restando la sicura responsabilità del professionista, dalla documentazione depositata nei due procedimenti, in specie le due sentenze pronunciate sulla vicenda, poteva essere evinta anche la prova del quantum dovuto;
analogo ragionamento svolge con riferimento alla posizione dell'avv. , il cui inadempimento Controparte_2
pag. 6/16 contrattuale pure risulterebbe provato e non contestato;
infine, sostiene di avere versato le competenze all'avv. , al quale non è quindi CP_2 dovuta la somma di euro 7.150,00. Gli appellati hanno chiesto il rigetto della domanda. Innanzi tutto, giova premettere alcune considerazioni in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista. Nei procedimenti in esame l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale;
in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia, in ogni caso, arrecato un danno (Cfr. Cass. 11901/02, 10966/04, 6537/06; cfr. Cass. 22606/2016: 'La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica, inoltre, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita. Di talché non è sufficiente il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni'). Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cfr. Cass. 6967/06). Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato pag. 7/16 raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (ad esempio, il danneggiato avrebbe ottenuto un risarcimento di importo superiore a quello ottenuto a seguito della transazione), secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 2836/02). L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (cfr. Cass. 16846/05). Dunque, la responsabilità del professionista nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (come affermato da Corte di cassazione, sezione III, ordinanza n. 13873 del 6 luglio 2020). Ne consegue che la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé ma soltanto, come avviene per il danno da lucro cessante,
pag. 8/16 se vi era certezza o elevata probabilità che avveramento della chance perduta, circostanza da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (come affermato da Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 22376/2012, che ha escluso la responsabilità dell'avvocato per l'estinzione del giudizio, da lui provocata, perché non v'era certezza del fatto che senza l'estinzione la domanda del cliente sarebbe stata accolta). Vale quindi la regola secondo la quale: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 25112 del 24 ottobre 2017). Sicché: “L'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la chance di vittoria” (Corte di cassazione, sezione II, sentenza n. 25894 del 15 dicembre 2016, n. 11304/2012). Di seguito verranno distintamente esaminate le posizioni dei due professionisti. Va detto che di tutti questi principi ha fatto buon uso il Giudice di prime cure ove, premesso che nel caso di specie vanno esaminate condotte che, se tenute, avrebbero determinato un incremento patrimoniale per il cliente, pur considerando certa la omissione dell'avv. in relazione alla CP_1 mancata trascrizione della domanda giudiziale relativa al contratto preliminare del 31 luglio 2000, ha poi rigettato la domanda, così ragionando: “Per quanto attiene al danno patrimoniale lamentato dall'attore, viene primariamente in evidenza il danno per c.d. perdita di chance. Mette conto puntualizzare che il danno riguardante la perdita di una occasione non si identifica con la perdita di un risultato utile sicuro, ma piuttosto con la possibilità di conseguire un risultato utile o comunque
pag. 9/16 migliore; ne consegue che l'attore deve dimostrare la possibilità di raggiungere il risultato sperato e provare la sussistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, di un danno attuale e risarcibile. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, appare evidente che l'opportunità favorevole che sarebbe potuta conseguire dall'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. sarebbe stata quella di ottenere il trasferimento dell'immobile per cui è causa direttamente in favore di
al quale il veva promesso di vendere il bene Controparte_4 Pt_1
(in virtù di contratto preliminare di compra-vendita del 13.1.2000) ad un prezzo superiore rispetto a quello concordato e versato dal Il Pt_2 ragionevole risultato utile che sarebbe conseguito dall'accoglimento della domanda doveva rinvenirsi, quindi, nel margine di guadagno che sarebbe conseguito all'attore dalla vendita dell'immobile de quo. Anche a voler ritenere superato in senso favorevole per il cliente il giudizio controfattuale su ri-chiamato, deve tuttavia evidenziarsi che l'attore non ha fornito al Giudice gli elementi probatori necessari ai fini della prova del quantum debeatur, non avendo allegato né il contratto preliminare di vendita concluso tra l'attore e in data 22.5.1997 né – Parte_2 soprattutto – il preliminare di vendita concluso tra l'attore ed
[...] in data 13.1.2000. Tale lacuna probatoria non può essere CP_4 colmata dalla richiesta di acquisizione documentale dei fascicoli relativi ai procedimenti nn. 640/2000 e 205/2004 R.G. del Tribunale di Foggia, Sez. Dist. SA EV, formulata dall'attore con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 3, c.p.c., trattandosi di richiesta tardiva, in quanto formulata oltre il termine delle preclusioni istruttorie, come innanzi precisato. Né tanto meno può farsi ricorso al criterio di cui all'art. 1226 c.c., atteso che “il ricorso al criterio equitativo è consentito non già per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato, ma soltanto al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è certa la sussistenza” (Cass. n. 22638/2016)”. Ora, correttamente, ed in applicazione dei principi su richiamati, il primo Giudice ha ritenuto non fornita la prova, non tanto dell'inadempimento del professionista (ossia della mancata trascrizione della domanda giudiziale), ma del fatto che da tale circostanza sia derivato un danno “quantificabile” al cliente, ossia che costui non abbia ricevuto dalla operazione negoziale che stava ponendo in essere il guadagno sperato.
pag. 10/16 In sostanza, il lamenta di non avere potuto ricavare dalla vendita Pt_1 dell'immobile all' quel surplus derivante dalla differenza di prezzo CP_4 pagato per l'acquisto del bene e quello ricavabile dalla vendita. Per fare ciò egli avrebbe dovuto, inequivocabilmente, produrre i due contratti preliminari (quello del 22 maggio 1997 e quello del 13 gennaio 2000), tanto per rendere possibile verificare in che termini, ossia in quanto si sia verificata la perdita. Di certo questo calcolo non può farsi, come sostiene l'appellante, dall'esame delle sentenze depositate, nei termini istruttori, che alcuna luce pongono sulle intere operazioni negoziali. Ed infatti, la sentenza n. 115/2009 (Tribunale di Foggia, sezione distaccata di SA EV), riguarda un giudizio intentato dal al fine di Pt_1 dichiarare il suo adempimento al preliminare sottoscritto con
[...]
e disporre il trasferimento dell'immobile direttamente all' Parte_2 CP_4
Il assumeva di avere versato al l'importo di lire 13.000.000 Pt_1 Pt_2
e di essersi impegnato alla vendita del bene all' ad un prezzo CP_4 maggiore, che però non è specificato, né aliunde desumibile.
[...]
, nel costituirsi in giudizio chiedeva la risoluzione del contratto Parte_2 per inadempimento del e, in subordine, la emissione di sentenza ex Pt_1 art. 2932 c.c., previo versamento della somma di Lire 5.000.000. La sentenza conclude per il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., per essere frattanto intervenuta la decisione n. 59/08, oltre che per il rigetto della domanda dell' di condanna del alla restituzione dell'acconto CP_4 Pt_1 versato (su questo non essendovi alcuna prova). La sentenza n. 59/08 (Tribunale di Foggia, sezione distaccata di SA EV) riguarda invece la domanda proposta dal nei confronti di Pt_1
e dei coniugi Ebbene, la motivazione della Parte_2 CP_8 sentenza riporta quanto indicato dal ossia il fatto del suo acquisto Pt_1 del bene per lire 23.000.000 ed il suo impegno alla rivendita all' per CP_4 lire 41.000.000 (come da preliminari del 1997 e del 2000), ed il fatto che il aveva venduto il bene per euro 9.300,00 ai coniugi Pt_2 CP_8
Con la decisione in esame il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda finalizzata all'accertamento della simulazione del contratto intercorso tra ed i coniugi accogliendo però la domanda Parte_2 CP_8 subordinata, proposta dal relativa alla restituzione dell'acconto Pt_1 versato, pari a Lire 10.000.000. Ebbene, può dirsi che in nessun punto delle due sentenze emerge alcun dato utile ed obiettivo, soprattutto, dal quale desumere dati relativi alla pag. 11/16 operazione di vendita dell'immobile, sfumata per la mancata trascrizione della domanda. Non è dato, cioè, sapere quali siano stati i termini dell'operazione, praticamente evincibili soltanto da quanto riferito dallo stesso che Pt_1 assume che per il primo contratto preliminare, quello del 1997, intercorso con il venne stabilito il prezzo di lire 23.000.000 e per il secondo, Pt_2 quello del 2000, intercorso con l' il prezzo, superiore, di lire CP_4
41.000.000. Insomma, può dirsi che la perdita lamentata dal pari alla Pt_1 differenza dei due prezzi (lire 41.000.000 e lire 23.000.000) sia solo potenziale ed astratta, ma in alcun modo verificabile, in assenza di produzione dei contratti preliminari. Né poi alcun dato in tal senso può desumersi dalla sentenza della Corte di appello di Bari, n. 970/2015 che ha parzialmente riformato la sentenza n. 115/09 del Tribunale di Foggia (sezione distaccata di SA EV), relativamente alla questione della condanna del alla restituzione in Pt_1 favore dell' dell'acconto versato per il trasferimento del bene (e non CP_4 certo della penale), per lire 20.000.000, in esecuzione del preliminare del 13 gennaio 2000. Anche in questo caso, come nelle due sentenze sopra esaminate, può dirsi che non v'è alcuna possibilità di recuperare i termini “economici” dell'operazione, sicché l'appellante non ha provato alcunché, né in ordine (come lui ritiene) alla perdita patrimoniale consistita nella mancata rivendita dell'immobile, né in ordine alla perdita di chance, perché, in un caso e nell'altro (che poi, nel caso di specie, sono la stessa cosa, in definitiva), non ha provato quali siano i termini della perdita subita. Non si tratta, quindi, come pretende l'appellante, di una ingiusta inversione dell'onere della prova, superabile con la non contestazione dei fatti (ossia i termini economici dei contratti), ma di dar conto di quanto effettivamente da lui perso, circostanza che avrebbe potuto superare unicamente producendo la documentazione contrattuale che, invece, non è stata prodotta. Né poi poteva farsi ricorso alla regola suppletiva dell'art. 1226 c.c., posto che questo è uno strumento utile per superare la impossibilità di determinazione del danno e non per superare le carenze probatorie, invero ricorrenti nel caso di specie. Infine, di alcun pregio è la richiesta di acquisizione documentale relativa ai procedimenti nn. 640/2000 e 205/2004 R.G. del Tribunale di Foggia, Sez.
pag. 12/16 Dist. SA EV, rigettata dal primo Giudice perché formulata dall'attore con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 3, c.p.c. Ed invero, in disparte la tardività della richiesta nel corso del primo grado di giudizio, v'è da dire che trattasi di atti del tutto irrilevanti, posto che al più potrebbero dar conto della necessità che la trascrizione della domanda fosse disposta e non anche a fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato. Passando ad esaminare la posizione dell'avv. , si osserva CP_2 quanto segue. Va premesso, e ribadito, che è ben noto che il cliente che sostiene di avere subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, avrà l'onere di dimostrare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Corte di cassazione, sezione III civile, n. 9238/207). Nel caso in esame è certo che il mandato professionale venne conferito e che alcuna impugnazione sia stata proposta avverso la sentenza n. 59/2008 del Tribunale di Foggia (sezione distaccata di SA EV). L'appellante lamenta il pregiudizio che gli è derivato dalla condotta omissiva del difensore, ossia la mancata proposizione dell'appello, rappresentato proprio dalla perdita di chance di ottenere una pronuncia favorevole e quindi di riforma della sentenza di primo grado. Per l'accertamento della responsabilità del professionista, occorre richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza, secondo la quale: “la responsabilità dell'avvocato – nella specie per omessa proposizione di impugnazione – non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva ed omissiva, ed il risultato derivatone” (Corte di cassazione, n. 2368/2013). Non basta, perciò, accertare la negligente attività del professionista, ma occorre verificare non soltanto se il pregiudizio subito dal cliente (la sua perdita di chance di ottenere un risultato favorevole) sia riconducibile alla condotta del professionista, ma anche se un danno si sia concretamente pag. 13/16 verificato, in considerazione del fatto che la perdita di chance favorevole non è un danno in sé e per sé, ma lo è soltanto, come il danno da lucro cessante, se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi. Infatti, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Corte di cassazione, sezione III civile, n. 11353/2010). In definitiva, ed in applicazione dei su richiamati principi, per valutare se possa essere riconosciuto il diritto dell'attore al risarcimento del danno, occorre verificare se la proposizione dell'appello avrebbe avuto in termini probabilistici la possibilità di accoglimento e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole all'assistito, prova che non può desumersi certo dalla non contestazione di non avere proposto appello. Ora, fermo che l'appello non venne proposto, va detto che non è dato evincersi, in alcun caso, quali fossero le probabilità di accoglimento della impugnazione, ove proposta. Infatti, l'appellante si è limitato a produrre la sola sentenza n. 59/08, non impugnata, ma non anche tutta la documentazione afferente al giudizio, sì non mettendo il primo Giudice nella condizione di esaminare quali fossero
“concretamente” i termini della questione e svolgere, in definitiva, quel giudizio prognostico richiesto per valutare il probabile esito vittorioso del
Pt_1
Corretta è la sentenza di primo grado nel ritenere dovuta, in favore dell'avv. , la somma di euro 7.150,00, quale compenso CP_2 professionale, non essendovi peraltro sul punto alcuna specifica censura e richiesta di riforma (né essendovi alcuna prova di una non debenza della somma). Né, poi, va esaminata la posizione della compagnia di assicurazioni, in conseguenza del rigetto dell'appello. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per i danni psico fisici ed alla vita di relazione, asseritamente subiti dal è Pt_1 appena il caso di rilevare che la domanda, oltre che proposta in termini del tutto generici (non è dato sapere, innanzi tutto, in cosa si siano effettivamente concretizzati i danni), non è stata minimamente provata, sicché essa va rigettata anche in questo grado di giudizio.
pag. 14/16 Le spese (liquidate secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa, delle fasi di giudizio effettivamente espletate e dei valori medi, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
- La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1045/2022, sull'appello proposto da , così Parte_1 provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, emessa in data 6 giugno 2022, nel procedimento n. 6573/2014;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da , che quantifica in euro 5.809,00, quanto Controparte_1 ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da che quantifica in euro 5.809,00, quanto ai Controparte_2 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da , rappresentanza generale per l'Italia, in Controparte_9 persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica in euro
5.809,00, quanto ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025
pag. 15/16 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1045/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n.1578/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, in data 06/06/2022 depositata in Cancelleria il 08.06.2022 e comunicata in pari data, notificata in data 09/06/2022 e relativa alla causa iscritta al n. R.G. 6573/2014), iscritta al n. 1045/2022 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale, tra:
nato il [...] a [...], (FG) e residente Parte_1 in SA EV (FG) in Via Celenza, 29D, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
e
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Nicola Clarizia, ed elettivamente domiciliato come in atti,
nato a [...] il [...], Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lidia Mastrangelo, ed elettivamente domiciliato come in atti,
(CF Controparte_3
), con sede in Milano, alla Piazza Vetra, n. 17, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Roveda e Angiolo Pedone, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATI Conclusioni: alla udienza del 28 marzo 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, promuoveva Parte_1 un'azione di responsabilità professionale nei confronti degli avv.ti e deducendo che: con Controparte_2 Controparte_1 atto di citazione notificato in data 28.11.2000, con il patrocinio dell'avv.
aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Foggia, Sez. Controparte_1
Distaccata di SA EV (FG) (procedimento n. R.G. 640/2000),
[...]
e per sentire dichiarare il proprio adempimento Parte_2 Controparte_4 al contratto preliminare sottoscritto il 22.5.1997 a SA EV, integrato con scrittura privata del 12.1.2000 e, per l'effetto, ordinare il trasferimento dell'immobile sito in SA Paolo Civitate alla Via Roma 79, direttamente in favore di con corresponsione in proprio favore del saldo Controparte_4 del prezzo pattuito pari a vecchie Lire 21.000.000 (in particolare, rilevava di aver versato al la somma complessiva di vecchie lire 23.000.000 e Pt_2 che quest'ultimo non aveva più inteso stipulare l'atto pubblico di vendita. Deduceva altresì di essersi impegnato a vendere l'immobile in questione al sig. ad un prezzo superiore a quello concordato e versato al Controparte_4
; con sentenza n. 115/09, il Tribunale di Foggia – Sez. Distaccata di Pt_2
SA EV-, rigettava la domanda proposta, nel suindicato giudizio recante n. R.G. 640/2000, nei confronti di e , Controparte_4 Parte_2 ritenendo l'impossibilità di una pronuncia ex art 2932 c.c. dal momento che il bene era stato alienato a terzi (coniugi e la domanda Persona_1 giudiziale non risultava essere stata trascritta, ragion per cui non si configurava l'ipotesi del conflitto;
l'avv. aveva precluso all'attore CP_1 di tutelare i propri diritti a causa della mancata trascrizione della citazione per l'esecuzione del preliminare di vendita del 22.5.1997; con atto di citazione notificato il 4.06.2004, con il patrocinio dell'avv.
[...]
, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Foggia, Sez. CP_2
pag. 2/16 Distaccata SA EV (FG), R.G. 205/2004, e i coniugi CP_5
e per sentire accertare e CP_5 Controparte_6 dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di vendita stipulato il 9.6.2003 per notar in SA EV tra (alienante) ed i Per_2 Parte_2 coniugi (acquirenti) e avente ad Controparte_7 oggetto l'immobile sito in SA Paolo Civitate alla Via Roma 79; con sentenza n. 59/08, il Tribunale di Foggia – Sez. Distaccata SA EV, rigettava la domanda principale di simulazione assoluta proposta nel suindicato giudizio, mentre accoglieva parzialmente la domanda subordinata di restituzione del prezzo versato in favore di Parte_2 in occasione della stipula del preliminare del 22.5.1997; l'attore decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Bari, ma l'avv.
faceva inutilmente decorrere i termini per l'impugnazione, CP_2 ritenendo non utile e proficuo interporre appello a detta sentenza, così impedendogli di difendere le proprie ragioni in sede di gravame;
che la negligente condotta professionale dei convenuti, ciascuno per le proprie responsabilità, gli aveva causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali (sub specie di danni psico-fisici ed alla vita di relazione). Chiedeva, quindi, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, 1'inadempimento degli odierni convenuti alle obbligazioni rispettivamente assunte nel contratto di opera professionale e la conseguente responsabilità per i fatti di causa;
2) condannare, in solido, ciascuno per le proprie responsabilità, e per quanto di ragione, gli odierni convenuti al risarcimento dei danni economici subiti dall'attore così come quantificati nel paragrafo di diritto dedicato o in subordine anche a mezzo di espletando CTU e pari ad euro 9.000,30 a titolo del suindicato mancato guadagno di vendita dell'immobile in questione, Euro 7.150,00 a titolo di restituzione degli onorari corrisposti all'Avv. oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 CP_2
c.c.; Euro 20.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance;
4) Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni psico- fisici ed alla vita di relazione subiti dall'attore, a causa del grave inadempimento degli stessi, da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, ed onorari di giudizio”. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
che chiedevano il rigetto della domanda. CP_2
Chiamata in causa Controparte_3 CP_3
, questa chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
pag. 3/16 Istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, con sentenza n. 1578/2022 il Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) RIGETTA le domande attoree;
2) NA (C.F.: Parte_1
) alla rifusione, in favore di C.F._1 CP_2
(C.F.: ), delle spese di lite, che liquida in
[...] C.F._2 complessivi €5.635,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
3) NA (C.F.: Parte_1
) alla rifusione, in favore di C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), delle spese di lite, che liquida in
[...] C.F._3 complessivi €5.635,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
4) NA (C.F.: Parte_1
) alla rifusione, in favore di C.F._1 [...]
(P.IVA: Controparte_3
), delle spese di lite, che liquida in complessivi €5.635,00, P.IVA_2 oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge”. Il Tribunale di Foggia ha: esaminato i profili giuridici della responsabilità del professionista ed il conseguente riparto della prova;
esaminato la risarcibilità del danno da perdita di chance, rilevando, quanto alla posizione dell'avv. il difetto probatorio, per non avere l'attore prodotto, nei CP_1 termini istruttori, i contratti preliminari (quello intercorso con il e Pt_2 quello intercorso con l' , in tal modo precludendo di valutare la CP_4 domanda sotto il profilo del quantum debeatur, non risultando applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 1226 c.c., per la carenza probatoria;
con riferimento alla posizione dell'avv. , ha dedotto, parimenti, CP_2 che non risulta provato il danno da perdita di chance, poiché è stata prodotta la sola sentenza conclusiva del giudizio di primo grado e non anche gli altri atti processuali, dai quali si sarebbe potuto presumere l'esito del processo di appello e quindi valutare l'esistenza del danno lamentato;
ha, infine, ritenuto che il rigetto della domanda non precludeva la liquidazione dell'attività svolta in pregresso dall'avv. , che CP_2 andava quindi liquidata. Avverso la detta decisione ha proposto appello chiedendo Parte_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, 1. accogliere integralmente le domande così come proposte dall' odierna appellante in primo grado, che di seguito si trascrivono: “ “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,: 1) accertare e
pag. 4/16 dichiarare, per le causali di cui in narrativa, 1'inadempimento degli odierni convenuti alle obbligazioni rispettivamente assunte nel contratto di opera professionale e la conseguente responsabilità per i fatti di causa;
2) condannare, in solido, ciascuno per le proprie responsabilità, e per quanto di ragione, gli odierni convenuti al risarcimento dei danni economici subiti dall'attore così come quantificati nel paragrafo di diritto dedicato o in subordine anche a mezzo di espletando CTU e pari ad euro 9.000,30 a titolo del suindicato mancato guadagno di vendita dell'immobile in questione, Euro 7.150,00 a titolo di restituzione degli onorari corrisposti all'Avv. oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 CP_2
c.c.; Euro 20.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance;
4) Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni psico- fisici ed alla vita di relazione subiti dall'attore, a causa del grave inadempimento degli stessi , da determinarsi in via equitativa . Con vittoria di spese, ed onorari di giudizio”. Condannare gli appellati, al pagamento delle spese, ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”. Si è costituito in giudizio che ha chiesto di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto innanzi esposto, riservandosi ogni ulteriore deduzione ed eccezione, il sottoscritto procuratore conclude acchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari rigetti integralmente l'appello avanzato dal nei confronti dell'avv. Parte_1
Carmine A. Bortone con conseguenziale condanna del stesso al Pt_1 pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, salvo ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.=” Si è costituito in giudizio che ha chiesto di Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto esposto, riservando ogni ulteriore contestazione, il sottoscritto procuratore, nell'interesse dell'appellato avv. conclude acchè l'Ecc.ma Corte Controparte_2 di Appello di Bari rigetti integralmente il presente gravame con condanna del al pagamento degli onorari e spese di lite relative al secondo Pt_1 grado, salvo ulteriore condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c.=. Pt_1
In via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento in favore del
del diritto al risarcimento danni consequenziali alla Parte_1 responsabilità professionale dell'avv. e per una Controparte_2 qualsiasi somma, si confida acchè la venga Controparte_3 condannata a tenere indenne l'avv. di tutto quanto Controparte_2 questi sarà tenuto a versare al , compreso le spese di lite”. Parte_1
pag. 5/16 Si è costituita in giudizio che ha chiesto di accogliere Controparte_3 le seguenti conclusioni: “Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari:
1. in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata, in mancanza dei gravi e fondati motivi, su cui controparte nulla ha dedotto.
2. Nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. nei confronti dell'Avv. perché infondato in Pt_1 CP_2 fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 1578/22 del Tribunale di Foggia pubblicata in data 8.06.2022. Respingere la domanda di manleva Cont avanzata dal convenuto Avv. contro per intervenuta CP_2 prescrizione del diritto ex art. 2952 C.C.
4. In subordine, respingere la Cont domanda di manleva contro per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1898, 1915 C.C. e comunque per inoperatività della polizza per i fatti per cui è causa ai sensi dell'art.
4.9 della polizza stessa.
5. In via ulteriormente Cont subordinata, limitare ogni pronuncia nei confronti di nei limiti, condizioni, massimali, scoperti, franchigia (€. 500,00) e quota del rischio assunto in coassicurazione, previsti dalla polizza inter partes.
6. In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa”. Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, disposti alcuni rinvii, a causa del carico del ruolo, all'esito della udienza del 28 marzo 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il primo motivo di appello lamenta che il primo Parte_1
Giudice non avrebbe fatto buon governo delle prove emerse nel giudizio (con riferimento alla posizione dell'avv. , cadendo peraltro in CP_1 contraddizione ove afferma che è certa la non trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (peraltro costituente fatto non contestato ed anzi finanche ammesso dal , salvo poi escludere la responsabilità del CP_1 professionista. Ferma restando la sicura responsabilità del professionista, dalla documentazione depositata nei due procedimenti, in specie le due sentenze pronunciate sulla vicenda, poteva essere evinta anche la prova del quantum dovuto;
analogo ragionamento svolge con riferimento alla posizione dell'avv. , il cui inadempimento Controparte_2
pag. 6/16 contrattuale pure risulterebbe provato e non contestato;
infine, sostiene di avere versato le competenze all'avv. , al quale non è quindi CP_2 dovuta la somma di euro 7.150,00. Gli appellati hanno chiesto il rigetto della domanda. Innanzi tutto, giova premettere alcune considerazioni in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista. Nei procedimenti in esame l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale;
in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia, in ogni caso, arrecato un danno (Cfr. Cass. 11901/02, 10966/04, 6537/06; cfr. Cass. 22606/2016: 'La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica, inoltre, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita. Di talché non è sufficiente il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni'). Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cfr. Cass. 6967/06). Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato pag. 7/16 raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (ad esempio, il danneggiato avrebbe ottenuto un risarcimento di importo superiore a quello ottenuto a seguito della transazione), secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 2836/02). L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (cfr. Cass. 16846/05). Dunque, la responsabilità del professionista nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (come affermato da Corte di cassazione, sezione III, ordinanza n. 13873 del 6 luglio 2020). Ne consegue che la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé ma soltanto, come avviene per il danno da lucro cessante,
pag. 8/16 se vi era certezza o elevata probabilità che avveramento della chance perduta, circostanza da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (come affermato da Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 22376/2012, che ha escluso la responsabilità dell'avvocato per l'estinzione del giudizio, da lui provocata, perché non v'era certezza del fatto che senza l'estinzione la domanda del cliente sarebbe stata accolta). Vale quindi la regola secondo la quale: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 25112 del 24 ottobre 2017). Sicché: “L'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la chance di vittoria” (Corte di cassazione, sezione II, sentenza n. 25894 del 15 dicembre 2016, n. 11304/2012). Di seguito verranno distintamente esaminate le posizioni dei due professionisti. Va detto che di tutti questi principi ha fatto buon uso il Giudice di prime cure ove, premesso che nel caso di specie vanno esaminate condotte che, se tenute, avrebbero determinato un incremento patrimoniale per il cliente, pur considerando certa la omissione dell'avv. in relazione alla CP_1 mancata trascrizione della domanda giudiziale relativa al contratto preliminare del 31 luglio 2000, ha poi rigettato la domanda, così ragionando: “Per quanto attiene al danno patrimoniale lamentato dall'attore, viene primariamente in evidenza il danno per c.d. perdita di chance. Mette conto puntualizzare che il danno riguardante la perdita di una occasione non si identifica con la perdita di un risultato utile sicuro, ma piuttosto con la possibilità di conseguire un risultato utile o comunque
pag. 9/16 migliore; ne consegue che l'attore deve dimostrare la possibilità di raggiungere il risultato sperato e provare la sussistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, di un danno attuale e risarcibile. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, appare evidente che l'opportunità favorevole che sarebbe potuta conseguire dall'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. sarebbe stata quella di ottenere il trasferimento dell'immobile per cui è causa direttamente in favore di
al quale il veva promesso di vendere il bene Controparte_4 Pt_1
(in virtù di contratto preliminare di compra-vendita del 13.1.2000) ad un prezzo superiore rispetto a quello concordato e versato dal Il Pt_2 ragionevole risultato utile che sarebbe conseguito dall'accoglimento della domanda doveva rinvenirsi, quindi, nel margine di guadagno che sarebbe conseguito all'attore dalla vendita dell'immobile de quo. Anche a voler ritenere superato in senso favorevole per il cliente il giudizio controfattuale su ri-chiamato, deve tuttavia evidenziarsi che l'attore non ha fornito al Giudice gli elementi probatori necessari ai fini della prova del quantum debeatur, non avendo allegato né il contratto preliminare di vendita concluso tra l'attore e in data 22.5.1997 né – Parte_2 soprattutto – il preliminare di vendita concluso tra l'attore ed
[...] in data 13.1.2000. Tale lacuna probatoria non può essere CP_4 colmata dalla richiesta di acquisizione documentale dei fascicoli relativi ai procedimenti nn. 640/2000 e 205/2004 R.G. del Tribunale di Foggia, Sez. Dist. SA EV, formulata dall'attore con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 3, c.p.c., trattandosi di richiesta tardiva, in quanto formulata oltre il termine delle preclusioni istruttorie, come innanzi precisato. Né tanto meno può farsi ricorso al criterio di cui all'art. 1226 c.c., atteso che “il ricorso al criterio equitativo è consentito non già per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato, ma soltanto al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è certa la sussistenza” (Cass. n. 22638/2016)”. Ora, correttamente, ed in applicazione dei principi su richiamati, il primo Giudice ha ritenuto non fornita la prova, non tanto dell'inadempimento del professionista (ossia della mancata trascrizione della domanda giudiziale), ma del fatto che da tale circostanza sia derivato un danno “quantificabile” al cliente, ossia che costui non abbia ricevuto dalla operazione negoziale che stava ponendo in essere il guadagno sperato.
pag. 10/16 In sostanza, il lamenta di non avere potuto ricavare dalla vendita Pt_1 dell'immobile all' quel surplus derivante dalla differenza di prezzo CP_4 pagato per l'acquisto del bene e quello ricavabile dalla vendita. Per fare ciò egli avrebbe dovuto, inequivocabilmente, produrre i due contratti preliminari (quello del 22 maggio 1997 e quello del 13 gennaio 2000), tanto per rendere possibile verificare in che termini, ossia in quanto si sia verificata la perdita. Di certo questo calcolo non può farsi, come sostiene l'appellante, dall'esame delle sentenze depositate, nei termini istruttori, che alcuna luce pongono sulle intere operazioni negoziali. Ed infatti, la sentenza n. 115/2009 (Tribunale di Foggia, sezione distaccata di SA EV), riguarda un giudizio intentato dal al fine di Pt_1 dichiarare il suo adempimento al preliminare sottoscritto con
[...]
e disporre il trasferimento dell'immobile direttamente all' Parte_2 CP_4
Il assumeva di avere versato al l'importo di lire 13.000.000 Pt_1 Pt_2
e di essersi impegnato alla vendita del bene all' ad un prezzo CP_4 maggiore, che però non è specificato, né aliunde desumibile.
[...]
, nel costituirsi in giudizio chiedeva la risoluzione del contratto Parte_2 per inadempimento del e, in subordine, la emissione di sentenza ex Pt_1 art. 2932 c.c., previo versamento della somma di Lire 5.000.000. La sentenza conclude per il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., per essere frattanto intervenuta la decisione n. 59/08, oltre che per il rigetto della domanda dell' di condanna del alla restituzione dell'acconto CP_4 Pt_1 versato (su questo non essendovi alcuna prova). La sentenza n. 59/08 (Tribunale di Foggia, sezione distaccata di SA EV) riguarda invece la domanda proposta dal nei confronti di Pt_1
e dei coniugi Ebbene, la motivazione della Parte_2 CP_8 sentenza riporta quanto indicato dal ossia il fatto del suo acquisto Pt_1 del bene per lire 23.000.000 ed il suo impegno alla rivendita all' per CP_4 lire 41.000.000 (come da preliminari del 1997 e del 2000), ed il fatto che il aveva venduto il bene per euro 9.300,00 ai coniugi Pt_2 CP_8
Con la decisione in esame il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda finalizzata all'accertamento della simulazione del contratto intercorso tra ed i coniugi accogliendo però la domanda Parte_2 CP_8 subordinata, proposta dal relativa alla restituzione dell'acconto Pt_1 versato, pari a Lire 10.000.000. Ebbene, può dirsi che in nessun punto delle due sentenze emerge alcun dato utile ed obiettivo, soprattutto, dal quale desumere dati relativi alla pag. 11/16 operazione di vendita dell'immobile, sfumata per la mancata trascrizione della domanda. Non è dato, cioè, sapere quali siano stati i termini dell'operazione, praticamente evincibili soltanto da quanto riferito dallo stesso che Pt_1 assume che per il primo contratto preliminare, quello del 1997, intercorso con il venne stabilito il prezzo di lire 23.000.000 e per il secondo, Pt_2 quello del 2000, intercorso con l' il prezzo, superiore, di lire CP_4
41.000.000. Insomma, può dirsi che la perdita lamentata dal pari alla Pt_1 differenza dei due prezzi (lire 41.000.000 e lire 23.000.000) sia solo potenziale ed astratta, ma in alcun modo verificabile, in assenza di produzione dei contratti preliminari. Né poi alcun dato in tal senso può desumersi dalla sentenza della Corte di appello di Bari, n. 970/2015 che ha parzialmente riformato la sentenza n. 115/09 del Tribunale di Foggia (sezione distaccata di SA EV), relativamente alla questione della condanna del alla restituzione in Pt_1 favore dell' dell'acconto versato per il trasferimento del bene (e non CP_4 certo della penale), per lire 20.000.000, in esecuzione del preliminare del 13 gennaio 2000. Anche in questo caso, come nelle due sentenze sopra esaminate, può dirsi che non v'è alcuna possibilità di recuperare i termini “economici” dell'operazione, sicché l'appellante non ha provato alcunché, né in ordine (come lui ritiene) alla perdita patrimoniale consistita nella mancata rivendita dell'immobile, né in ordine alla perdita di chance, perché, in un caso e nell'altro (che poi, nel caso di specie, sono la stessa cosa, in definitiva), non ha provato quali siano i termini della perdita subita. Non si tratta, quindi, come pretende l'appellante, di una ingiusta inversione dell'onere della prova, superabile con la non contestazione dei fatti (ossia i termini economici dei contratti), ma di dar conto di quanto effettivamente da lui perso, circostanza che avrebbe potuto superare unicamente producendo la documentazione contrattuale che, invece, non è stata prodotta. Né poi poteva farsi ricorso alla regola suppletiva dell'art. 1226 c.c., posto che questo è uno strumento utile per superare la impossibilità di determinazione del danno e non per superare le carenze probatorie, invero ricorrenti nel caso di specie. Infine, di alcun pregio è la richiesta di acquisizione documentale relativa ai procedimenti nn. 640/2000 e 205/2004 R.G. del Tribunale di Foggia, Sez.
pag. 12/16 Dist. SA EV, rigettata dal primo Giudice perché formulata dall'attore con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 3, c.p.c. Ed invero, in disparte la tardività della richiesta nel corso del primo grado di giudizio, v'è da dire che trattasi di atti del tutto irrilevanti, posto che al più potrebbero dar conto della necessità che la trascrizione della domanda fosse disposta e non anche a fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato. Passando ad esaminare la posizione dell'avv. , si osserva CP_2 quanto segue. Va premesso, e ribadito, che è ben noto che il cliente che sostiene di avere subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, avrà l'onere di dimostrare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Corte di cassazione, sezione III civile, n. 9238/207). Nel caso in esame è certo che il mandato professionale venne conferito e che alcuna impugnazione sia stata proposta avverso la sentenza n. 59/2008 del Tribunale di Foggia (sezione distaccata di SA EV). L'appellante lamenta il pregiudizio che gli è derivato dalla condotta omissiva del difensore, ossia la mancata proposizione dell'appello, rappresentato proprio dalla perdita di chance di ottenere una pronuncia favorevole e quindi di riforma della sentenza di primo grado. Per l'accertamento della responsabilità del professionista, occorre richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza, secondo la quale: “la responsabilità dell'avvocato – nella specie per omessa proposizione di impugnazione – non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva ed omissiva, ed il risultato derivatone” (Corte di cassazione, n. 2368/2013). Non basta, perciò, accertare la negligente attività del professionista, ma occorre verificare non soltanto se il pregiudizio subito dal cliente (la sua perdita di chance di ottenere un risultato favorevole) sia riconducibile alla condotta del professionista, ma anche se un danno si sia concretamente pag. 13/16 verificato, in considerazione del fatto che la perdita di chance favorevole non è un danno in sé e per sé, ma lo è soltanto, come il danno da lucro cessante, se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi. Infatti, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Corte di cassazione, sezione III civile, n. 11353/2010). In definitiva, ed in applicazione dei su richiamati principi, per valutare se possa essere riconosciuto il diritto dell'attore al risarcimento del danno, occorre verificare se la proposizione dell'appello avrebbe avuto in termini probabilistici la possibilità di accoglimento e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole all'assistito, prova che non può desumersi certo dalla non contestazione di non avere proposto appello. Ora, fermo che l'appello non venne proposto, va detto che non è dato evincersi, in alcun caso, quali fossero le probabilità di accoglimento della impugnazione, ove proposta. Infatti, l'appellante si è limitato a produrre la sola sentenza n. 59/08, non impugnata, ma non anche tutta la documentazione afferente al giudizio, sì non mettendo il primo Giudice nella condizione di esaminare quali fossero
“concretamente” i termini della questione e svolgere, in definitiva, quel giudizio prognostico richiesto per valutare il probabile esito vittorioso del
Pt_1
Corretta è la sentenza di primo grado nel ritenere dovuta, in favore dell'avv. , la somma di euro 7.150,00, quale compenso CP_2 professionale, non essendovi peraltro sul punto alcuna specifica censura e richiesta di riforma (né essendovi alcuna prova di una non debenza della somma). Né, poi, va esaminata la posizione della compagnia di assicurazioni, in conseguenza del rigetto dell'appello. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per i danni psico fisici ed alla vita di relazione, asseritamente subiti dal è Pt_1 appena il caso di rilevare che la domanda, oltre che proposta in termini del tutto generici (non è dato sapere, innanzi tutto, in cosa si siano effettivamente concretizzati i danni), non è stata minimamente provata, sicché essa va rigettata anche in questo grado di giudizio.
pag. 14/16 Le spese (liquidate secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa, delle fasi di giudizio effettivamente espletate e dei valori medi, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
- La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1045/2022, sull'appello proposto da , così Parte_1 provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, emessa in data 6 giugno 2022, nel procedimento n. 6573/2014;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da , che quantifica in euro 5.809,00, quanto Controparte_1 ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da che quantifica in euro 5.809,00, quanto ai Controparte_2 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da , rappresentanza generale per l'Italia, in Controparte_9 persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica in euro
5.809,00, quanto ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025
pag. 15/16 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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