Ordinanza cautelare 3 maggio 2018
Sentenza 18 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/10/2022, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2022
N. 01611/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2018, proposto da
SI AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Castrignano del Capo, via della Vittoria, 6;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento di rigetto dell'istanza presentata il 13.04.2017 dall’extracomunitario ricorrente di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Lecce - Sportello Unico per l'Immigrazione in data 9.1.2018 prot. n. 2445, notificato l’1.2.2018;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato l’epigrafato provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Lecce ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, formulata dall’extracomunitario ricorrente (cittadino indiano), in quanto “il T.U.I. n. 286 del 25.07.1999, art..24, comma 10 prevede tale possibilità, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale e in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato” .
Con il medesimo atto il ricorrente veniva, altresì, invitato a produrre sulla base della Circolare Interministeriale n. 902 dell’8 marzo 2017 “ documentazione che attesti l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale della durata di almeno tre mesi e il regolare pagamento in suo favore della contribuzione agli enti competenti; in caso di lavoro agricolo il richiedente è invitato a produrre documentazione da cui risulti una prestazione lavorativa di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi( per un totale di 39 giornate) coperti da regolare contribuzione previdenziale ”.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
- Violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 24 comma 10 del T.U. n. 286 del 25.07.1998.
Il 16.04.2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 2 maggio 2018, con ordinanza collegiale n. 215/2018, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Nella pubblica udienza del 27 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
Osserva, invero, il Collegio che, risultando per tabulas che lo straniero ricorrente ha prestato sino all’aprile 2017 attività lavorativa stagionale nel settore agricolo per meno di 13 giorni mensili, deve essere integralmente confermato il contenuto della suindicata ordinanza collegiale n. 215/2018, con la quale questo Tribunale, già in fase cautelare, aveva ritenuto l’infondatezza del ricorso in quanto “ l’impugnato provvedimento, emesso dopo il necessario preavviso di diniego, sembra applicare correttamente la norma di cui si lamenta la violazione, ossia l’articolo 24, comma 10, della Legge 286/1998 e la Circolare Interministeriale n. 902 dell’8 marzo 2017, quest’ultima rimasta inoppugnata, atteso che nel settore agricolo le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate a giorni e non a mesi ”.
A tanto vi è solo da aggiungere che ai sensi dell'art. 24 comma 10 del D. Lgs. n. 286 del 1998: "Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4".
I requisiti per la conversione sono dunque i seguenti: 1) capienza delle quote fissate dal Decreto Flussi annuale; 2) presenza di un'offerta di lavoro subordinato; 3) svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi.
Secondo la parte resistente, in base a Circolari interne all'Amministrazione (in particolare: la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro Interministeriale n. 902 dell’8 marzo 2017) con specifico riferimento alle "conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato", " è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10, art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate 'a giornate' e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale ".
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, risulta dirimente ribadire come la Circolare suindicata non risulta affatto impugnata da parte ricorrente.
In subiecta materia, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che il legislatore, all'art. 24 comma 10 citato, “ non chiarisce direttamente il concetto di regolarità lavorativa affidandosi alle dette circolari ministeriali, con un'operazione da ritenersi del tutto legittima, in quanto l'apprezzamento dell'Amministrazione conforme alle circolari citate non è illogico o arbitrario: in primo luogo, se il legislatore non interviene a precisare le "condizioni" di conversione, la materia non può che essere affidata alla discrezionalità dell'amministrazione; in secondo luogo, non è certo arbitrario esercitare tale discrezionalità in modo uniforme e richiedere, come si è visto, una "stagione" completa di lavoro, senza la quale, ragionevolmente, non di lavoratore stagionale si potrebbe parlare, ma piuttosto di lavoratore occasionale " (così, T.A.R. Lombardia - Brescia, Sezione II, 9 novembre 2015, n. 1450; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, 23 novembre 2018 n. 2634 e 27 giugno 2019 n. 1505).
Tale condivisibile giurisprudenza ha rilevato che, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro per come risultante dal relativo contratto, è necessario che il lavoratore abbia svolto di fatto, ai fini della conversione, la prestazione lavorativa media richiesta dalla Circolare nel periodo considerato, e ciò in linea con la ratio di evitare fenomeni di abuso dell'istituto della conversione del permesso di soggiorno da parte di soggetti che potrebbero altrimenti beneficiarne senza aver svolto neppure per un breve periodo l'attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato (v. T.A.R. Marche 3 settembre 2018 n. 580; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, 27 giugno 2019 n. 1505).
Tali presupposti non risultano affatto dimostrati dal cittadino indiano ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la peculiarità della controversia e le condizioni economiche del ricorrente) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO