TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/10/2022, n. 1611
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Ordinanza cautelare 3 maggio 2018
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Sentenza 18 ottobre 2022

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, il 27 luglio 2022. Il ricorrente, un cittadino extracomunitario, ha impugnato il rigetto della sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, sostenendo che il provvedimento violasse l'articolo 24, comma 10, del Testo Unico sull'Immigrazione. La parte ricorrente ha contestato la valutazione della Prefettura riguardo alla regolarità del suo lavoro stagionale, ritenendo di aver soddisfatto i requisiti richiesti dalla normativa e dalla circolare ministeriale pertinente.

Il giudice ha respinto il ricorso, confermando che il ricorrente non aveva dimostrato di aver svolto un'attività lavorativa stagionale regolare per almeno tre mesi, come richiesto dalla legge. La sentenza sottolinea che la normativa e le circolari ministeriali stabiliscono chiaramente i requisiti per la conversione del permesso, e che l'Amministrazione ha agito in modo legittimo nel richiedere la prova di un'attività lavorativa effettiva. Inoltre, il Collegio ha evidenziato che la discrezionalità dell'Amministrazione è giustificata dalla necessità di evitare abusi nel sistema di conversione dei permessi di soggiorno. Infine, il giudice ha disposto la compensazione delle spese legali, riconoscendo la peculiarità della controversia e le condizioni economiche del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/10/2022, n. 1611
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 1611
    Data del deposito : 18 ottobre 2022
    Fonte ufficiale :

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