CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2934 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 5443 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MP TO e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Paolo Emilio n. 2 Ricorrente in riassunzione
E
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Resistente in riassunzione
Oggetto: riassunzione da Cass. n. 20998/2024 pubblicata il 26/07/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 02/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , già amministratore unico della Conduzioni Turistiche s.r.l. e Parte_1 responsabile in via solidale, ha agito in giudizio contro il Controparte_1
ex art. 22 legge n.
[...] Controparte_3
689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011, rassegnando le seguenti conclusioni: “… C) Nel merito, in via principale, annullare in quanto illegittime le sanzioni comminate e comunque ogni pretesa creditoria azionata con le ORDINANZE INGIUNZIONE N° 1258/2012 e n° 1259/2012 di cui è causa, stante la natura di collaborazione coordinata di carattere occasionale o marginale delle prestazioni dedotte in giudizio, svolte nella serata del 3 - 4 agosto 2007 dai prestatori indicati nel VERBALE DI ACCERTAMENTO opposto, nonché nelle serate del 27 e 28/7/2007 per la collaboratrice signora nelle serate del Pt_2
7, 14 e 21/7/2007 per il collaboratore sig. D) Sempre nel merito di dichiarare Tes_1
l'illegittimità della sanzione (maxi sanzione) di cui ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE N° 1259/2012 sotto il profilo della infondatezza dei presupposti per la sua applicazione trattandosi, nella specie, di errato inquadramento della fattispecie lavorativa da parte del committente o da datore di lavoro. E) In via subordinata, stante la irragionevolezza ed incongruità delle sanzioni applicate in relazione al comportamento dell'INGIUNTO, annullare parzialmente le ORDINANZE INGIUNZIONE di cui è causa, modificandole limitatamente alle sanzioni dovute e determinando queste ultime secondo i minimi edittali …”.
1.1. Nella resistenza della di Roma, il Tribunale di Controparte_3
Roma Sez. Dist. di Ostia ha così statuito: “ANNULLA le ordinanze ingiunzione n. 1258/2012 e 1259/2012 del 5.11.2012 della . Controparte_3
Compensa per intero le spese del giudizio”.
1.2. Contro detta decisione ha proposto appello il Controparte_1
e la Corte di appello di Roma Sez. I Civile, nel contraddittorio con
[...] Parte_1
, con sentenza n. 6189/2018 ha così statuito: “accoglie l'appello e, per
[...]
l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la opposizione alle ordinanze ingiunzioni proposte da che si confermano;
condanna Parte_1 Parte_1
alla rifusione in favore del appellante, delle competenze del doppio
[...] CP_1 grado del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 1.215,00 per la fase dello studio, € 775,00 per la fase introduttiva, € 3.780,00 per la fase della trattazione ed € 2.025,00 per la fase della decisione oltre accessori di legge e, quanto al presente grado, in
€ 1.418,00 per la fase dello studio, € 910,00 per la fase introduttiva, € 2.884,00 per la fase della trattazione ed € 2.430,00 per la fase decisoria oltre accessori di legge”.
1.2.1. La Corte ha evidenziato che l'errore del primo giudice era consistito nell'aver applicato l'art. 3 d.l. n. 12/2002 nella versione successiva alle modifiche introdotte dalla legge n. 183/2010, ossia nella versione che limitava l'applicazione della c.d. maxi- sanzione alle ipotesi di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione al centro per l'impiego del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. Diversamente, la norma vigente ratione temporis, e che il Tribunale avrebbe dovuto applicare, faceva riferimento a qualunque tipologia di lavoro ed alla assunzione di qualunque tipo di lavoratore non risultante dalle scritture o da altra
2 documentazione obbligatoria, con conseguente irrilevanza della eventuale occasionalità della prestazione lavorativa o della sottoscrizione da parte dei lavoratori di un contratto, poiché in ogni caso ciò non avrebbe esentato il datore di lavoro dalla comunicazione dell'assunzione degli stessi al centro per l'impiego ai sensi della legge n. 296/2006. Considerato, inoltre, che le sanzioni irrogate dovevano considerarsi assolutamente congrue rispetto alle violazioni accertate, tenuto conto del maggiore importo previsto come limite massimo dalla normativa a suo tempo vigente, la Corte ha accolto l'appello e rigettato le proposte opposizioni.
1.3. La predetta decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione da Parte_1
e, nel contraddittorio con il la
[...] Controparte_1
Suprema Corte con l'ordinanza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso, cassando la gravata sentenza con rinvio a questa Corte. 2. ha riassunto il giudizio, chiedendo di “dichiarare illegittime la Parte_1
O.I. n. 1259/12 di Euro 56.868,00 in tema di emersione del lavoro irregolare (c.d. maxi sanzione) e la O.I. 1258/12 di Euro 21.784,00 per mancato rispetto degli adempimenti di legge in tema di assunzioni, e disporne quindi definitivamente l'annullamento, confermando sul punto quanto statuito con Sentenza n. 336 del 04.07.2013, dal Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Ostia. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
2.1. Il si è costituito in giudizio, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione proposta da avverso le ordinanze Parte_1 ingiunzioni n. 1258 e 1259 del 2012.
2.2. All'odierna udienza, preso atto della riunione disposta dal Presidente della Corte di appello di Roma della causa n. 5443/2024, iscritta presso la seconda sezione civile, alla causa n. 2934/2024, iscritta presso la prima sezione lavoro, entrambe a seguito della proposizione di identico atto di riassunzione, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Con la pronuncia rescindente i giudici di legittimità hanno affermato che: a) posto che i fatti di causa si sono svolti nel 2007 e che i lavoratori ritenuti irregolari sono stati trovati intenti al lavoro presso uno stabilimento balneare sul litorale romano, ad Ostia Lido, muniti di un contratto di lavoro occasionale, ha errato la Corte di merito in quanto la legge n. 296/2006 si occupa delle comunicazioni al competente Servizio per l'impiego soltanto per le tipologie di lavoro tassativamente indicate e non riguarda il lavoro occasionale, mentre l'art. 4, comma 1 lett. a), legge n. 183/2010 (come prima l'art 36 bis, comma 7, d.l. n. 223/2006, e prima ancora l'art. 3 d.l. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002) si occupa invece del lavoro nero, ovvero del lavoro che non risulta dalle scritture aziendali e registrazioni obbligatorie, e pone il problema della delimitazione soggettiva della fattispecie anche in relazione alla normativa precedente;
b) che la prestazione occasionale costituisca una forma di lavoro regolata in modo differente da quella coordinata e continuativa, anche nella modalità progetto, deriva 3 dall'art. 61 d.l. n. 276/2003 il quale, nel prevedere al comma 1 la necessità della riconduzione ad un progetto delle nuove co.co.co., esclude però dalla previsione proprio “le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo”; dunque, non è affatto vero che ai fini dell'applicazione delle sanzioni irrogate con le due ordinanze ingiunzioni in oggetto non assuma rilievo alcuno l'eventuale occasionalità della prestazione lavorativa dei lavoratori di cui si tratta;
c) la Corte di appello non ha esaminato la natura dei rapporti di lavoro che costituisce invece il presupposto fondamentale per l'irrogazione delle sanzioni in oggetto: la prestazione occasionale non può certamente essere definita una prestazione coordinata e continuativa, né tantomeno un contratto a progetto anche per l'espressa distinzione contenuta nella legge, e la circostanza è talmente evidente che la stessa DTL, nel verbale elevato nei confronti del ricorrente, aveva ricondotto i rapporti in questione (da prestazioni occasionali) a rapporti di lavoro subordinato, mentre il primo giudice aveva ritenuto al contrario che non fosse stato effettuato alcun adeguato accertamento in proposito, annullando le ordinanze opposte;
d) il giudice di rinvio, previa qualificazione dei rapporti di lavoro e la corretta analisi della disciplina di legge, dovrà valutare se le diverse sanzioni irrogate con le due ordinanze ingiunzioni siano conformi a legge e se esistano i relativi presupposti, di fatto e diritto. 4. Alla stregua di tale pronuncia, occorre in questa sede, in primo luogo, affrontare la questione della natura dei rapporti di lavoro oggetto del verbale di accertamento della DTL, e, quindi, l'applicabilità nel caso di specie delle norme richiamate dalle ordinanze ingiunzione oggetto di impugnativa.
4.1. Difatti, come correttamente sottolineato dal ricorrente in riassunzione, il giudice della fase rescissoria deve pronunciarsi nuovamente sul ricorso promosso da Parte_1
e sui motivi in esso contenuti, tenendo conto della rilevanza della natura
[...] giuridica dei rapporti di lavoro oggetto di accertamento, sia con riferimento all'irrogazione della maxi-sanzione da lavoro irregolare (ordinanza ingiunzione n. 1259/2012), sia con riferimento all'asserito mancato rispetto degli adempimenti di legge in tema di assunzioni (ordinanza ingiunzione n. 1258/2012). Quindi, occorrerà esaminare il profilo della effettiva applicabilità delle norme poste a fondamento delle sanzioni irrogate con le richiamate ordinanze ai contratti di lavoro come qualificati.
4.2. Osserva, in primo luogo, la Corte che, come può evincersi dalla lettura del verbale di accertamento ispettivo del 04/08/2007, in occasione dell'accesso furono esibiti agli ispettori i contratti di prestazione occasionale stipulati tra i n. 14 lavoratori trovati intenti a svolgere mansioni di accoglienza, barista, aiuto cuoco, cassiera e la società Conduzioni Turistiche s.r.l., contratti che si riferiscono alle giornate lavorative indicate per ciascun lavoratore nel verbale di contestazione del 03/01/2008. Tanto può dirsi
4 pacifico tra le parti, sia in quanto provato in via documentale, sia in quanto non oggetto di contestazione.
4.3. Ciò nonostante, gli Ispettori (cfr. in particolare verbale del 24/10/2007) hanno qualificato il rapporto intercorso tra le parti non come lavoro occasionale, bensì quale rapporto di lavoro subordinato, alla stregua delle dichiarazioni rese dagli indicati lavoratori in sede di accesso, che confermerebbero l'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale in ragione della necessità di rispettare un orario prestabilito, nonché la sussistenza del vincolo di subordinazione, in ragione della sottoposizione dei lavoratori a direttive del preposto o di altri dipendenti della società.
4.4. Orbene, la prestazione di lavoro occasionale, di natura autonoma, all'epoca dei fatti era disciplinata dall'art. 61 d.lgs. n. 276/2003 nella versione vigente ratione temporis, secondo cui: “
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo”.
4.5. Atteso che i contratti di lavoro occasionale sono stati regolarmente prodotti dal datore di lavoro, e che non è dato rinvenire alcuna contestazione di superamento dei limiti di cui al sopra riportato comma 2 dell'art. 62 d.lgs. n. 276/2003, incombeva sulla Direzione provinciale del Lavoro l'onere di dimostrare che, invero, quei rapporti erano da qualificarsi come di lavoro subordinato.
4.6. Ritiene la Corte che, alla luce delle dichiarazioni rese dai lavoratori, ed acquisite in atti, la prospettazione dell' non sia condivisibile. Difatti, i lavoratori in CP_4 questione, oltre ad aver confermato di essere stati assunti per lo svolgimento di prestazioni occasionali, in alcuni casi per sostituire altri lavoratori assenti ( Per_1
), hanno riferito di osservare un orario di lavoro del tutto compatibile con gli
[...] orari di svolgimento delle attività del pubblico esercizio denominato Shilling
[...] ed esercente bar, ristorante e discoteca, nonché di aver ricevuto (non tutti) CP_5 non meglio specificate “direttive” da un soggetto qualificato come “direttore”.
4.7. In definitiva, tenuto conto delle sole dichiarazioni dei lavoratori, che rappresentano l'unico elemento probatorio di riferimento per sostenere la natura subordinata dei rapporti di lavoro, non emerge un quadro sufficiente al fine di ritenere che il (necessario) coordinamento delle prestazioni dei lavoratori occasionali con i dipendenti della società fosse di intensità tale da comportare la qualificazione dei rapporti medesimi come di lavoro subordinato: in assenza di elementi ulteriori
5 rispetto alle dichiarazioni dei lavoratori, non può affermarsi con certezza se le direttive impartite fossero qualcosa di più pregnante rispetto ad un mero coordinamento volto a disciplinare le modalità di espletamento dell'incarico, ovvero si concretizzassero in una vera espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione lavorativa in modo da evidenziare l'eterodirezione da parte della società.
4.8. Come da costante insegnamento della Suprema Corte, difatti, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, rivestono natura meramente sussidiaria e non decisiva, pur potendo costituire indici rivelatori della subordinazione (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009).
4.9. D'altro canto, la lettura dei contratti di prestazione occasionale prodotti in atti (cfr. a titolo esemplificativo contratto di del 03/08/2007) dimostra come la Persona_2 durata della prestazione occasionale fosse commisurata ad un “impegno temporale che copra il servizio indicato in premessa”, a dimostrazione del fatto che l'orario di lavoro, e la necessità di svolgere la prestazione lavorativa proprio in quell'orario, fosse
“imposto” dalla natura del servizio che al singolo lavoratore veniva richiesto di volta in volta. 5. Posto, dunque, che i rapporti di lavoro intercorsi tra Conduzioni Turistiche s.r.l. e i lavoratori indicati nel verbale ispettivo non possono qualificarsi come di lavoro subordinato, emergendo unicamente singole prestazioni occasionali, occorre procedere alla verifica relativa alla applicabilità a tali prestazioni delle norme indicate nelle ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione e che hanno dato luogo all'applicazione di sanzioni contestate a quale amministratore Parte_1 unico, all'epoca dei fatti, di Conduzioni Turistiche s.r.l.
5.1. L'ordinanza n. 1258/2012 ha ingiunto a di pagare la somma di Parte_1
€ 21.809,20 in ragione della violazione delle seguenti norme: i) art. 9 bis, commi 1 e 2 legge n. 608/1996 (rectius d.l. n. 510/1996 convertito in legge 608/1996) modificato dall'art. 36 bis comma 6 d.l. n. 223/2006, per omessa comunicazione al CP_6
l' di , , , , CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , CP_12 Controparte_13 CP_14 Persona_1 Controparte_15
, , (tutti occupati il
[...] Controparte_16 Persona_2 Persona_3
4/08/2007), (occupato il 7, 14 e 21/07/2007), Controparte_17 Parte_3
(occupata il 27 e 28/07/2007); ii) art. 2 bis (rectius 4 bis), comma 2, d.lgs. n. 181/2000, art. 3, comma 3 d.l. n. 12/2002 modificato dal 36 bis, per omessa consegna ai lavoratori di una dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola;
iii) art. 14, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, per omessa comunicazione all' del nominativo CP_18 dei lavoratori;
iv) artt. 20 e 25 TU 1124/1965, per omessa registrazione dei lavoratori
6 sui libri matricola e paga;
v) artt. 1 e 3 legge 4/1953, per omessa consegna ai lavoratori del prospetto paga.
5.1.1. Invero, quanto al punto i), la Suprema Corte con la sentenza rescindente ha chiaramente affermato che la norma di cui all'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006 - che con decorrenza 01/01/2007 ha modificato il comma 2 dell'art. 9 bis d.l. n. 510/1996 - si applica unicamente alle tipologie di lavoro tassativamente indicate, ossia
“i rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo”, ragion per cui in ipotesi di prestazione occasionale non vi è alcun obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego. Quanto ai punti ii) e iv), le prestazioni di lavoro occasionale non vanno iscritte attualmente nel LUL, che ha sostituito il libro matricola e paga, come prevede l'art. 39 legge n. 112/2008 (“
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo…”), norma che ha abrogato l'art. 20 T.U. n. 1124/1965 che a sua volta imponeva l'iscrizione nel libro matricola dei lavoratori di cui all'art. 4 T.U. cit., relativo ai soli lavoratori dipendenti. Con riferimento al punto iii), si osserva che l'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 38/2000 (“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all , ferme restando le disposizioni CP_18 di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione”) trova applicazione unicamente in ipotesi di “assunzione” e, quindi, di rapporto di lavoro subordinato e non anche di lavoro autonomo. Infine, quanto al punto v), è evidente, stante la chiara formulazione della legge, che l'obbligo di consegna al lavoratore del prospetto paga di cui agli artt. 1 e 3 legge n. 4/1953 riguardi unicamente i lavoratori dipendenti.
5.2. L'ordinanza n. 1259/2012 ha ingiunto a di pagare la somma di Parte_1
€ 56.868,60 in ragione della violazione dell'art. 3, commi 3 e 5, d.l. n. 12/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 73/2002, norma che, nella versione antecedente le modifiche apportate dalla legge n. 183/2010, prevedeva: “
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente …”.
7 5.2.1. Posto che, come sopra esposto, per i lavoratori occasionali non vi era alcun obbligo di legge che imponesse la registrazione dei medesimi nei libri della società, e pacifico che siano stati acquisiti i singoli contratti di prestazione occasionale, regolarmente consegnati dalla società, ritiene la Corte che la norma, pur non ribadendo la dizione “lavoratori dipendenti” della precedente versione, può al più trovare applicazione nei riguardi dei lavoratori autonomi ma non anche dei lavoratori occasionali che, come si è detto, non dovevano essere registrati e per i quali, stante la sottoscrizione di regolari contratti, non può parlarsi di lavoro “in nero”.
5.3. In definitiva, corrette erano le conclusioni cui era giunto il Tribunale di Roma Sez. di Ostia con la sentenza n. 336/2013, secondo cui: - deve ritenersi insussistente la prova che i rapporti di lavoro fossero sussumibile in fattispecie diversa da quella prevista è regolata dal primo capoverso dell'articolo 61 d.lgs. n. 276/2003; - nell'impresa erano presenti lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, il che consente di ritenere verosimile che in occasione di particolari eventi, e specialmente nel periodo estivo fosse necessario ricorrere a personale o occasionale, non essendo sufficiente il personale fisso;
- l'applicazione dell'art. 3 d.l. n. 12/2002 presuppone, diversamente la prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che nel caso di specie non emerge;
- le ordinanze ingiunzione oggetto di causa hanno dato per esistenti rapporti di lavoro subordinato che nella realtà sono sussumibile in altra e non rilevante figura giuridica.
6. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi fondata la domanda proposta con l'originaria opposizione, e, pertanto, le ordinanze ingiunzione n. 1258/2012 e n. 1259/2012 devono essere annullate. 7. Le spese dei precedenti gradi di giudizio, del giudizio in Cassazione e della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, annulla le ordinanze ingiunzione n. 1258/2012 e 1259/2012 emesse in data 05/11/2012 dalla di Controparte_3
Roma. Condanna il appellato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 4.500,00 per il primo grado, in € 5.000,00 per il secondo grado, in € 3.900,00 per il giudizio di Cassazione e in € 5.000,00 per il presente grado, oltre rimborso 15%, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 02/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2934 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 5443 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MP TO e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Paolo Emilio n. 2 Ricorrente in riassunzione
E
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Resistente in riassunzione
Oggetto: riassunzione da Cass. n. 20998/2024 pubblicata il 26/07/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 02/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , già amministratore unico della Conduzioni Turistiche s.r.l. e Parte_1 responsabile in via solidale, ha agito in giudizio contro il Controparte_1
ex art. 22 legge n.
[...] Controparte_3
689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011, rassegnando le seguenti conclusioni: “… C) Nel merito, in via principale, annullare in quanto illegittime le sanzioni comminate e comunque ogni pretesa creditoria azionata con le ORDINANZE INGIUNZIONE N° 1258/2012 e n° 1259/2012 di cui è causa, stante la natura di collaborazione coordinata di carattere occasionale o marginale delle prestazioni dedotte in giudizio, svolte nella serata del 3 - 4 agosto 2007 dai prestatori indicati nel VERBALE DI ACCERTAMENTO opposto, nonché nelle serate del 27 e 28/7/2007 per la collaboratrice signora nelle serate del Pt_2
7, 14 e 21/7/2007 per il collaboratore sig. D) Sempre nel merito di dichiarare Tes_1
l'illegittimità della sanzione (maxi sanzione) di cui ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE N° 1259/2012 sotto il profilo della infondatezza dei presupposti per la sua applicazione trattandosi, nella specie, di errato inquadramento della fattispecie lavorativa da parte del committente o da datore di lavoro. E) In via subordinata, stante la irragionevolezza ed incongruità delle sanzioni applicate in relazione al comportamento dell'INGIUNTO, annullare parzialmente le ORDINANZE INGIUNZIONE di cui è causa, modificandole limitatamente alle sanzioni dovute e determinando queste ultime secondo i minimi edittali …”.
1.1. Nella resistenza della di Roma, il Tribunale di Controparte_3
Roma Sez. Dist. di Ostia ha così statuito: “ANNULLA le ordinanze ingiunzione n. 1258/2012 e 1259/2012 del 5.11.2012 della . Controparte_3
Compensa per intero le spese del giudizio”.
1.2. Contro detta decisione ha proposto appello il Controparte_1
e la Corte di appello di Roma Sez. I Civile, nel contraddittorio con
[...] Parte_1
, con sentenza n. 6189/2018 ha così statuito: “accoglie l'appello e, per
[...]
l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la opposizione alle ordinanze ingiunzioni proposte da che si confermano;
condanna Parte_1 Parte_1
alla rifusione in favore del appellante, delle competenze del doppio
[...] CP_1 grado del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 1.215,00 per la fase dello studio, € 775,00 per la fase introduttiva, € 3.780,00 per la fase della trattazione ed € 2.025,00 per la fase della decisione oltre accessori di legge e, quanto al presente grado, in
€ 1.418,00 per la fase dello studio, € 910,00 per la fase introduttiva, € 2.884,00 per la fase della trattazione ed € 2.430,00 per la fase decisoria oltre accessori di legge”.
1.2.1. La Corte ha evidenziato che l'errore del primo giudice era consistito nell'aver applicato l'art. 3 d.l. n. 12/2002 nella versione successiva alle modifiche introdotte dalla legge n. 183/2010, ossia nella versione che limitava l'applicazione della c.d. maxi- sanzione alle ipotesi di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione al centro per l'impiego del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. Diversamente, la norma vigente ratione temporis, e che il Tribunale avrebbe dovuto applicare, faceva riferimento a qualunque tipologia di lavoro ed alla assunzione di qualunque tipo di lavoratore non risultante dalle scritture o da altra
2 documentazione obbligatoria, con conseguente irrilevanza della eventuale occasionalità della prestazione lavorativa o della sottoscrizione da parte dei lavoratori di un contratto, poiché in ogni caso ciò non avrebbe esentato il datore di lavoro dalla comunicazione dell'assunzione degli stessi al centro per l'impiego ai sensi della legge n. 296/2006. Considerato, inoltre, che le sanzioni irrogate dovevano considerarsi assolutamente congrue rispetto alle violazioni accertate, tenuto conto del maggiore importo previsto come limite massimo dalla normativa a suo tempo vigente, la Corte ha accolto l'appello e rigettato le proposte opposizioni.
1.3. La predetta decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione da Parte_1
e, nel contraddittorio con il la
[...] Controparte_1
Suprema Corte con l'ordinanza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso, cassando la gravata sentenza con rinvio a questa Corte. 2. ha riassunto il giudizio, chiedendo di “dichiarare illegittime la Parte_1
O.I. n. 1259/12 di Euro 56.868,00 in tema di emersione del lavoro irregolare (c.d. maxi sanzione) e la O.I. 1258/12 di Euro 21.784,00 per mancato rispetto degli adempimenti di legge in tema di assunzioni, e disporne quindi definitivamente l'annullamento, confermando sul punto quanto statuito con Sentenza n. 336 del 04.07.2013, dal Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Ostia. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
2.1. Il si è costituito in giudizio, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione proposta da avverso le ordinanze Parte_1 ingiunzioni n. 1258 e 1259 del 2012.
2.2. All'odierna udienza, preso atto della riunione disposta dal Presidente della Corte di appello di Roma della causa n. 5443/2024, iscritta presso la seconda sezione civile, alla causa n. 2934/2024, iscritta presso la prima sezione lavoro, entrambe a seguito della proposizione di identico atto di riassunzione, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Con la pronuncia rescindente i giudici di legittimità hanno affermato che: a) posto che i fatti di causa si sono svolti nel 2007 e che i lavoratori ritenuti irregolari sono stati trovati intenti al lavoro presso uno stabilimento balneare sul litorale romano, ad Ostia Lido, muniti di un contratto di lavoro occasionale, ha errato la Corte di merito in quanto la legge n. 296/2006 si occupa delle comunicazioni al competente Servizio per l'impiego soltanto per le tipologie di lavoro tassativamente indicate e non riguarda il lavoro occasionale, mentre l'art. 4, comma 1 lett. a), legge n. 183/2010 (come prima l'art 36 bis, comma 7, d.l. n. 223/2006, e prima ancora l'art. 3 d.l. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002) si occupa invece del lavoro nero, ovvero del lavoro che non risulta dalle scritture aziendali e registrazioni obbligatorie, e pone il problema della delimitazione soggettiva della fattispecie anche in relazione alla normativa precedente;
b) che la prestazione occasionale costituisca una forma di lavoro regolata in modo differente da quella coordinata e continuativa, anche nella modalità progetto, deriva 3 dall'art. 61 d.l. n. 276/2003 il quale, nel prevedere al comma 1 la necessità della riconduzione ad un progetto delle nuove co.co.co., esclude però dalla previsione proprio “le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo”; dunque, non è affatto vero che ai fini dell'applicazione delle sanzioni irrogate con le due ordinanze ingiunzioni in oggetto non assuma rilievo alcuno l'eventuale occasionalità della prestazione lavorativa dei lavoratori di cui si tratta;
c) la Corte di appello non ha esaminato la natura dei rapporti di lavoro che costituisce invece il presupposto fondamentale per l'irrogazione delle sanzioni in oggetto: la prestazione occasionale non può certamente essere definita una prestazione coordinata e continuativa, né tantomeno un contratto a progetto anche per l'espressa distinzione contenuta nella legge, e la circostanza è talmente evidente che la stessa DTL, nel verbale elevato nei confronti del ricorrente, aveva ricondotto i rapporti in questione (da prestazioni occasionali) a rapporti di lavoro subordinato, mentre il primo giudice aveva ritenuto al contrario che non fosse stato effettuato alcun adeguato accertamento in proposito, annullando le ordinanze opposte;
d) il giudice di rinvio, previa qualificazione dei rapporti di lavoro e la corretta analisi della disciplina di legge, dovrà valutare se le diverse sanzioni irrogate con le due ordinanze ingiunzioni siano conformi a legge e se esistano i relativi presupposti, di fatto e diritto. 4. Alla stregua di tale pronuncia, occorre in questa sede, in primo luogo, affrontare la questione della natura dei rapporti di lavoro oggetto del verbale di accertamento della DTL, e, quindi, l'applicabilità nel caso di specie delle norme richiamate dalle ordinanze ingiunzione oggetto di impugnativa.
4.1. Difatti, come correttamente sottolineato dal ricorrente in riassunzione, il giudice della fase rescissoria deve pronunciarsi nuovamente sul ricorso promosso da Parte_1
e sui motivi in esso contenuti, tenendo conto della rilevanza della natura
[...] giuridica dei rapporti di lavoro oggetto di accertamento, sia con riferimento all'irrogazione della maxi-sanzione da lavoro irregolare (ordinanza ingiunzione n. 1259/2012), sia con riferimento all'asserito mancato rispetto degli adempimenti di legge in tema di assunzioni (ordinanza ingiunzione n. 1258/2012). Quindi, occorrerà esaminare il profilo della effettiva applicabilità delle norme poste a fondamento delle sanzioni irrogate con le richiamate ordinanze ai contratti di lavoro come qualificati.
4.2. Osserva, in primo luogo, la Corte che, come può evincersi dalla lettura del verbale di accertamento ispettivo del 04/08/2007, in occasione dell'accesso furono esibiti agli ispettori i contratti di prestazione occasionale stipulati tra i n. 14 lavoratori trovati intenti a svolgere mansioni di accoglienza, barista, aiuto cuoco, cassiera e la società Conduzioni Turistiche s.r.l., contratti che si riferiscono alle giornate lavorative indicate per ciascun lavoratore nel verbale di contestazione del 03/01/2008. Tanto può dirsi
4 pacifico tra le parti, sia in quanto provato in via documentale, sia in quanto non oggetto di contestazione.
4.3. Ciò nonostante, gli Ispettori (cfr. in particolare verbale del 24/10/2007) hanno qualificato il rapporto intercorso tra le parti non come lavoro occasionale, bensì quale rapporto di lavoro subordinato, alla stregua delle dichiarazioni rese dagli indicati lavoratori in sede di accesso, che confermerebbero l'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale in ragione della necessità di rispettare un orario prestabilito, nonché la sussistenza del vincolo di subordinazione, in ragione della sottoposizione dei lavoratori a direttive del preposto o di altri dipendenti della società.
4.4. Orbene, la prestazione di lavoro occasionale, di natura autonoma, all'epoca dei fatti era disciplinata dall'art. 61 d.lgs. n. 276/2003 nella versione vigente ratione temporis, secondo cui: “
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo”.
4.5. Atteso che i contratti di lavoro occasionale sono stati regolarmente prodotti dal datore di lavoro, e che non è dato rinvenire alcuna contestazione di superamento dei limiti di cui al sopra riportato comma 2 dell'art. 62 d.lgs. n. 276/2003, incombeva sulla Direzione provinciale del Lavoro l'onere di dimostrare che, invero, quei rapporti erano da qualificarsi come di lavoro subordinato.
4.6. Ritiene la Corte che, alla luce delle dichiarazioni rese dai lavoratori, ed acquisite in atti, la prospettazione dell' non sia condivisibile. Difatti, i lavoratori in CP_4 questione, oltre ad aver confermato di essere stati assunti per lo svolgimento di prestazioni occasionali, in alcuni casi per sostituire altri lavoratori assenti ( Per_1
), hanno riferito di osservare un orario di lavoro del tutto compatibile con gli
[...] orari di svolgimento delle attività del pubblico esercizio denominato Shilling
[...] ed esercente bar, ristorante e discoteca, nonché di aver ricevuto (non tutti) CP_5 non meglio specificate “direttive” da un soggetto qualificato come “direttore”.
4.7. In definitiva, tenuto conto delle sole dichiarazioni dei lavoratori, che rappresentano l'unico elemento probatorio di riferimento per sostenere la natura subordinata dei rapporti di lavoro, non emerge un quadro sufficiente al fine di ritenere che il (necessario) coordinamento delle prestazioni dei lavoratori occasionali con i dipendenti della società fosse di intensità tale da comportare la qualificazione dei rapporti medesimi come di lavoro subordinato: in assenza di elementi ulteriori
5 rispetto alle dichiarazioni dei lavoratori, non può affermarsi con certezza se le direttive impartite fossero qualcosa di più pregnante rispetto ad un mero coordinamento volto a disciplinare le modalità di espletamento dell'incarico, ovvero si concretizzassero in una vera espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione lavorativa in modo da evidenziare l'eterodirezione da parte della società.
4.8. Come da costante insegnamento della Suprema Corte, difatti, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, rivestono natura meramente sussidiaria e non decisiva, pur potendo costituire indici rivelatori della subordinazione (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009).
4.9. D'altro canto, la lettura dei contratti di prestazione occasionale prodotti in atti (cfr. a titolo esemplificativo contratto di del 03/08/2007) dimostra come la Persona_2 durata della prestazione occasionale fosse commisurata ad un “impegno temporale che copra il servizio indicato in premessa”, a dimostrazione del fatto che l'orario di lavoro, e la necessità di svolgere la prestazione lavorativa proprio in quell'orario, fosse
“imposto” dalla natura del servizio che al singolo lavoratore veniva richiesto di volta in volta. 5. Posto, dunque, che i rapporti di lavoro intercorsi tra Conduzioni Turistiche s.r.l. e i lavoratori indicati nel verbale ispettivo non possono qualificarsi come di lavoro subordinato, emergendo unicamente singole prestazioni occasionali, occorre procedere alla verifica relativa alla applicabilità a tali prestazioni delle norme indicate nelle ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione e che hanno dato luogo all'applicazione di sanzioni contestate a quale amministratore Parte_1 unico, all'epoca dei fatti, di Conduzioni Turistiche s.r.l.
5.1. L'ordinanza n. 1258/2012 ha ingiunto a di pagare la somma di Parte_1
€ 21.809,20 in ragione della violazione delle seguenti norme: i) art. 9 bis, commi 1 e 2 legge n. 608/1996 (rectius d.l. n. 510/1996 convertito in legge 608/1996) modificato dall'art. 36 bis comma 6 d.l. n. 223/2006, per omessa comunicazione al CP_6
l' di , , , , CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , CP_12 Controparte_13 CP_14 Persona_1 Controparte_15
, , (tutti occupati il
[...] Controparte_16 Persona_2 Persona_3
4/08/2007), (occupato il 7, 14 e 21/07/2007), Controparte_17 Parte_3
(occupata il 27 e 28/07/2007); ii) art. 2 bis (rectius 4 bis), comma 2, d.lgs. n. 181/2000, art. 3, comma 3 d.l. n. 12/2002 modificato dal 36 bis, per omessa consegna ai lavoratori di una dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola;
iii) art. 14, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, per omessa comunicazione all' del nominativo CP_18 dei lavoratori;
iv) artt. 20 e 25 TU 1124/1965, per omessa registrazione dei lavoratori
6 sui libri matricola e paga;
v) artt. 1 e 3 legge 4/1953, per omessa consegna ai lavoratori del prospetto paga.
5.1.1. Invero, quanto al punto i), la Suprema Corte con la sentenza rescindente ha chiaramente affermato che la norma di cui all'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006 - che con decorrenza 01/01/2007 ha modificato il comma 2 dell'art. 9 bis d.l. n. 510/1996 - si applica unicamente alle tipologie di lavoro tassativamente indicate, ossia
“i rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo”, ragion per cui in ipotesi di prestazione occasionale non vi è alcun obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego. Quanto ai punti ii) e iv), le prestazioni di lavoro occasionale non vanno iscritte attualmente nel LUL, che ha sostituito il libro matricola e paga, come prevede l'art. 39 legge n. 112/2008 (“
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo…”), norma che ha abrogato l'art. 20 T.U. n. 1124/1965 che a sua volta imponeva l'iscrizione nel libro matricola dei lavoratori di cui all'art. 4 T.U. cit., relativo ai soli lavoratori dipendenti. Con riferimento al punto iii), si osserva che l'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 38/2000 (“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all , ferme restando le disposizioni CP_18 di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione”) trova applicazione unicamente in ipotesi di “assunzione” e, quindi, di rapporto di lavoro subordinato e non anche di lavoro autonomo. Infine, quanto al punto v), è evidente, stante la chiara formulazione della legge, che l'obbligo di consegna al lavoratore del prospetto paga di cui agli artt. 1 e 3 legge n. 4/1953 riguardi unicamente i lavoratori dipendenti.
5.2. L'ordinanza n. 1259/2012 ha ingiunto a di pagare la somma di Parte_1
€ 56.868,60 in ragione della violazione dell'art. 3, commi 3 e 5, d.l. n. 12/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 73/2002, norma che, nella versione antecedente le modifiche apportate dalla legge n. 183/2010, prevedeva: “
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente …”.
7 5.2.1. Posto che, come sopra esposto, per i lavoratori occasionali non vi era alcun obbligo di legge che imponesse la registrazione dei medesimi nei libri della società, e pacifico che siano stati acquisiti i singoli contratti di prestazione occasionale, regolarmente consegnati dalla società, ritiene la Corte che la norma, pur non ribadendo la dizione “lavoratori dipendenti” della precedente versione, può al più trovare applicazione nei riguardi dei lavoratori autonomi ma non anche dei lavoratori occasionali che, come si è detto, non dovevano essere registrati e per i quali, stante la sottoscrizione di regolari contratti, non può parlarsi di lavoro “in nero”.
5.3. In definitiva, corrette erano le conclusioni cui era giunto il Tribunale di Roma Sez. di Ostia con la sentenza n. 336/2013, secondo cui: - deve ritenersi insussistente la prova che i rapporti di lavoro fossero sussumibile in fattispecie diversa da quella prevista è regolata dal primo capoverso dell'articolo 61 d.lgs. n. 276/2003; - nell'impresa erano presenti lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, il che consente di ritenere verosimile che in occasione di particolari eventi, e specialmente nel periodo estivo fosse necessario ricorrere a personale o occasionale, non essendo sufficiente il personale fisso;
- l'applicazione dell'art. 3 d.l. n. 12/2002 presuppone, diversamente la prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che nel caso di specie non emerge;
- le ordinanze ingiunzione oggetto di causa hanno dato per esistenti rapporti di lavoro subordinato che nella realtà sono sussumibile in altra e non rilevante figura giuridica.
6. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi fondata la domanda proposta con l'originaria opposizione, e, pertanto, le ordinanze ingiunzione n. 1258/2012 e n. 1259/2012 devono essere annullate. 7. Le spese dei precedenti gradi di giudizio, del giudizio in Cassazione e della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, annulla le ordinanze ingiunzione n. 1258/2012 e 1259/2012 emesse in data 05/11/2012 dalla di Controparte_3
Roma. Condanna il appellato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 4.500,00 per il primo grado, in € 5.000,00 per il secondo grado, in € 3.900,00 per il giudizio di Cassazione e in € 5.000,00 per il presente grado, oltre rimborso 15%, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 02/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8