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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/12/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2454/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Adelia Tomasetti, provvedendo ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. (come risultanti a seguito del d.lgs. n. 149/2022 - c.d. Riforma Cartabia) all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti ed esaminati gli atti di causa;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, depositate telematicamente dalla difesa dei ricorrenti in data 8.12.2025 (allorquando parte resistente si era già costituita in giudizio, atteso che la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata il 27.10.2025) e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte (notificazione curata a mezzo pec e perfezionatasi nei confronti della destinataria il 31.8.2023), e che parte resistente risulta essersi costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 27.10.2025; osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadini italiani, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19 bis d.lgs. n.
150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del
28.2.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. n.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., atteso che non occorre effettuare alcuna attività istruttoria e le parti hanno formulato in atti le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
1 R.G.N. 2454/2023
nella causa iscritta al n. R.G. 2454/2023 promosso da
1. (C.F.: ), nato in Parte_1 C.F._1
Brasile il 22.12.1986;
2. , nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
); C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti RICCARDO DE SIMONE, FRANCESCO
AR e IA TT in virtù di giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. RICCARDO DE SIMONE sito in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 8;
-RICORRENTI-
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t., ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Potenza e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Potenza al corso XVIII Agosto n.
46;
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il al fine Controparte_1 di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...], il quale era emigrato in Persona_1
Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come comprovato dal
Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, presente in atti.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotti e apostillati, tali da considerarsi provata la linea di discendenza italiana.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo: Controparte_1
«-In via preliminare, dichiarare inammissibile o infondata la domanda per difetto
2 R.G.N. 2454/2023
di prova;
-In ogni caso, rigettare il ricorso in caso di insussistenza dei presupposti di legge;
-In caso di accoglimento della domanda, compensare le spese di giudizio».
2. Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1 comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del
26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.2.2017 n.
13, aggiungendo il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22.6.2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato a [...], Comune che rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Lagonegro, quest'ultimo appartenente al distretto della Corte d'Appello di Potenza, e che nella specie deve trovare applicazione l'art. 25 c.p.c., il giudice competente è inderogabilmente il Tribunale di Potenza.
3. In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere la tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla
3 R.G.N. 2454/2023
necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, come noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
E difatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dall'unione dell'avo con Persona_1 Persona_2 nasceva in data 18.3.1882 (figlia
[...] Persona_3 dell'avo cittadino italiano, e pertanto cittadina italiana), la quale contraeva matrimonio in data 10.6.1899 con (cittadino Persona_4 straniero), dalla cui unione, in data 5.1.1902, nasceva dal Persona_4 quale discendono gli odierni ricorrenti.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che
- potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosicmento della cittadinanza (cfr. Cass.
Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. Nel merito, come noto, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: «È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al
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quale questi appartengono»).
La legislazione italiana, anche nel vigore della normativa precedentemente alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato). Invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di cassazione a
Sezioni Unite con le cc.dd. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che ha affermato il seguente principio di diritto: «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano , nato a [...] il Persona_1
16.1.1859, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, come si evince dal Certificato Negativo di Naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di
Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depositato in atti (cfr. all. n. 2 in atti), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Da tale documentazione depositata emerge, come sopra anticipato, un evento interruttivo della linea di discendenza, in ragione del matrimonio contratto in Brasile il 10.6.1899 dalla sig.ra -cittadina italiana iure Persona_3
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sanguinis quale figlia del cittadino italiano con il Persona_1 cittadino straniero da quest'ultima unione nasceva nel Persona_4
1902 il sig. dal quale discendono gli odierni ricorrenti. Persona_4
L'unione di con un cittadino straniero avvenuta Persona_3 anteriormente al 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, aveva difatti determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, non solo in ragione del fatto che la trasmissione, era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n.
555/1912, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ma perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (Art. 10. l. n. 555/1912
“La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possieda una cittadinanza che del fatto del matrimonio a lei si comunichi.”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita il figlio di madre cittadina».
È appena il caso di rilevare che le norme dichiarate incostituzionali con le predette sentenze sono sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sicché può ritenersi che i princìpi ed il precipitato normativo conseguenti alle stesse pronunce di
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incostituzionalità vengano in rilievo anche nel caso di specie, in cui una o più ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna si sono verificate sotto la vigenza delle norme del citato Codice civile del
1865.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana prima di quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che «La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art.
219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria».
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, dunque, di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini italiani
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non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, sicché il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
, dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
5. In ragione della peculiarità della materia e della circostanza che la decisione discende dall'applicazione di princìpi di derivazione giurisprudenziale, sussistono motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) dichiara che i ricorrenti:
1. , nato in [...] il [...]; Parte_1
2. , nata in [...] il [...]; Parte_2 sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
b) ordina -per l'effetto- al e -per esso- all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile del Comune di Moliterno (PZ), ovvero ogni altro competente, di
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procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al superiore capo a), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
c) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
d) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 19.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Adelia Tomasetti, provvedendo ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. (come risultanti a seguito del d.lgs. n. 149/2022 - c.d. Riforma Cartabia) all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti ed esaminati gli atti di causa;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, depositate telematicamente dalla difesa dei ricorrenti in data 8.12.2025 (allorquando parte resistente si era già costituita in giudizio, atteso che la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata il 27.10.2025) e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte (notificazione curata a mezzo pec e perfezionatasi nei confronti della destinataria il 31.8.2023), e che parte resistente risulta essersi costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 27.10.2025; osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadini italiani, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19 bis d.lgs. n.
150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del
28.2.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. n.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., atteso che non occorre effettuare alcuna attività istruttoria e le parti hanno formulato in atti le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
1 R.G.N. 2454/2023
nella causa iscritta al n. R.G. 2454/2023 promosso da
1. (C.F.: ), nato in Parte_1 C.F._1
Brasile il 22.12.1986;
2. , nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
); C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti RICCARDO DE SIMONE, FRANCESCO
AR e IA TT in virtù di giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. RICCARDO DE SIMONE sito in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 8;
-RICORRENTI-
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t., ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Potenza e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Potenza al corso XVIII Agosto n.
46;
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il al fine Controparte_1 di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...], il quale era emigrato in Persona_1
Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come comprovato dal
Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, presente in atti.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotti e apostillati, tali da considerarsi provata la linea di discendenza italiana.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo: Controparte_1
«-In via preliminare, dichiarare inammissibile o infondata la domanda per difetto
2 R.G.N. 2454/2023
di prova;
-In ogni caso, rigettare il ricorso in caso di insussistenza dei presupposti di legge;
-In caso di accoglimento della domanda, compensare le spese di giudizio».
2. Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1 comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del
26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.2.2017 n.
13, aggiungendo il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22.6.2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato a [...], Comune che rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Lagonegro, quest'ultimo appartenente al distretto della Corte d'Appello di Potenza, e che nella specie deve trovare applicazione l'art. 25 c.p.c., il giudice competente è inderogabilmente il Tribunale di Potenza.
3. In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere la tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla
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necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, come noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
E difatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dall'unione dell'avo con Persona_1 Persona_2 nasceva in data 18.3.1882 (figlia
[...] Persona_3 dell'avo cittadino italiano, e pertanto cittadina italiana), la quale contraeva matrimonio in data 10.6.1899 con (cittadino Persona_4 straniero), dalla cui unione, in data 5.1.1902, nasceva dal Persona_4 quale discendono gli odierni ricorrenti.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che
- potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosicmento della cittadinanza (cfr. Cass.
Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. Nel merito, come noto, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: «È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al
4 R.G.N. 2454/2023
quale questi appartengono»).
La legislazione italiana, anche nel vigore della normativa precedentemente alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato). Invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di cassazione a
Sezioni Unite con le cc.dd. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che ha affermato il seguente principio di diritto: «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano , nato a [...] il Persona_1
16.1.1859, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, come si evince dal Certificato Negativo di Naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di
Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depositato in atti (cfr. all. n. 2 in atti), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Da tale documentazione depositata emerge, come sopra anticipato, un evento interruttivo della linea di discendenza, in ragione del matrimonio contratto in Brasile il 10.6.1899 dalla sig.ra -cittadina italiana iure Persona_3
5 R.G.N. 2454/2023
sanguinis quale figlia del cittadino italiano con il Persona_1 cittadino straniero da quest'ultima unione nasceva nel Persona_4
1902 il sig. dal quale discendono gli odierni ricorrenti. Persona_4
L'unione di con un cittadino straniero avvenuta Persona_3 anteriormente al 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, aveva difatti determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, non solo in ragione del fatto che la trasmissione, era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n.
555/1912, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ma perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (Art. 10. l. n. 555/1912
“La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possieda una cittadinanza che del fatto del matrimonio a lei si comunichi.”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita il figlio di madre cittadina».
È appena il caso di rilevare che le norme dichiarate incostituzionali con le predette sentenze sono sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sicché può ritenersi che i princìpi ed il precipitato normativo conseguenti alle stesse pronunce di
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incostituzionalità vengano in rilievo anche nel caso di specie, in cui una o più ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna si sono verificate sotto la vigenza delle norme del citato Codice civile del
1865.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana prima di quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che «La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art.
219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria».
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, dunque, di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini italiani
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non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, sicché il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
, dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
5. In ragione della peculiarità della materia e della circostanza che la decisione discende dall'applicazione di princìpi di derivazione giurisprudenziale, sussistono motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) dichiara che i ricorrenti:
1. , nato in [...] il [...]; Parte_1
2. , nata in [...] il [...]; Parte_2 sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
b) ordina -per l'effetto- al e -per esso- all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile del Comune di Moliterno (PZ), ovvero ogni altro competente, di
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procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al superiore capo a), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
c) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
d) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 19.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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