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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1176/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1176/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CIARAMELLA SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CIARAMELLA SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 31.7.1980, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Butera, anno 1980 Parte II Serie B n. 13, e che dall'unione sono nati i figli Pt_1
1 , e , tutte coniugate ed economicamente indipendenti, Per_1 Persona_2 Persona_3 chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 10.12.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 17.12.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci
Sussistendone i presupposti di legge e non essendosi neppure il Pubblico Ministero opposto al loro accoglimento, può procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 29.7.1958 e , nata a [...] il [...] alle condizioni contenute nel CP_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mazzarino, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Butera al n. 13, P. II Serie B, anno 1980).
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale,
l'1.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1176/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CIARAMELLA SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CIARAMELLA SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 31.7.1980, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Butera, anno 1980 Parte II Serie B n. 13, e che dall'unione sono nati i figli Pt_1
1 , e , tutte coniugate ed economicamente indipendenti, Per_1 Persona_2 Persona_3 chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 10.12.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 17.12.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci
Sussistendone i presupposti di legge e non essendosi neppure il Pubblico Ministero opposto al loro accoglimento, può procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 29.7.1958 e , nata a [...] il [...] alle condizioni contenute nel CP_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mazzarino, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Butera al n. 13, P. II Serie B, anno 1980).
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale,
l'1.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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