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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1029/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1029/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE/ATTRICE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE/CONVENUTA
Oggi 11 febbraio 2025 alle ore 10:20 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
Per l'avv. LACIOPPA MARCO il quale si riporta ai propri scritti difensivi ed alle Parte_1 conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento ed impugnando e contestando ogni avversa deduzione.
Chiede la liquidazione dei compensi come da istanza depositata in atti.
E' presente per il l'avvocato Antonella Manso la quale si riporta alle conclusioni Parte_2
già rassegnate nel proprio scritto difensivo chiedendone integrale accoglimento. In particolare, torna ad evidenziare che gli asseriti lavori eseguiti senza la prescritta autorizzazione lungi dal costituire degli interventi migliorativi o di adeguamento costituiscono interventi che hanno modificato in modo sostanziale la destinazione d'uso in violazione della legge regionale. A nulla rileva lo stato di pagina 1 di 4 condizioni mentale del ricorrente che avrebbe dovuto comunque munirsi di tutte le autorizzazioni.
Chiede che la causa venga decisa. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Bertucci pronuncia ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1029/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LACIOPPA MARCO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE/ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANSO ANTONELLA CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE/CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis cpc il ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ATER.
L'istante premetteva che il predetto immobile veniva concesso con contratto di locazione regolarmente sottoscritto, in data 01.04.1961, a tempo indeterminato, dal al suo dante causa Parte_2
. CP_2
Di tal che, ai sensi dell'art. 13 dell'allora vigente legge regionale n. 55/1986, a seguito del decesso dell'assegnatario originario, il premettente avanzava istanza di cambio d'intestazione alloggio.
Tuttavia, con nota prot. 141120/2023, veniva attivata procedura di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 34 L. R. 96/1996, in quanto l'assegnatario, in violazione dell'art. 34, comma 1, lett. b), aveva pagina 2 di 4 modificato, con interventi di edilizia non autorizzati dall'Ente Gestore ATER, la destinazione d'uso di parti dell'alloggio rendendolo inagibile ed inabitabile.
Assumeva, a sostegno della propria domanda, l'insussistenza dei presupposti di legge per la decadenza in uno alla violazione dell'art. 34 L.R. n. 96/1996, l'illegittimità del provvedimento di decadenza anche ai sensi dell'art. 2,3 e 4 Cost., oltre al vizio parziale di mente.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni e precisando che gli interventi edili in questione erano stati intrapresi dal nonno assegnatario prima del suo decesso avvenuto in data
14.03.2020, mentre egli aveva provveduto soltanto alla rimozione e smaltimento di alcuni calcinacci.
Si costituiva l'ente resistente contestando quanto dedotto da controparte, insistendo per il rigetto.
Veniva espletata la fase istruttoria e, successivamente, la causa veniva decisa.
Passando al merito, si osserva quanto segue.
Analizzando quanto emerso dagli atti e dai documenti, si rileva che gli interventi contestati non sono stati in alcun modo negati.
È vero che gli stessi venivano iniziati dall'originario assegnatario dell'alloggio E.R.P.R. di Via passo
San Leonardo n. 5 di , ma è anche vero che il ricorrente aveva contribuito alla loro CP_1
realizzazione.
Ciò si evince anche dalla dichiarazione degli agenti di Polizia Municipale intervenuti, a seguito di un sopralluogo effettuato al fine di verificare lo stato dell'immobile.
Esso, non solo, si presentava stravolto dalla sua originaria planimetria, ma – soprattutto – non presentava i requisiti di abitabilità e/o agibilità necessari.
Gli ambienti insalubri mancavano di elementi fondamentali (water, cucina, termosifoni) fondamentali per la conduzione di una vita decorosa e dignitosa.
Inoltre, agli atti non risulta alcuna richiesta di intervento inoltrata all'ente competente e l'istante con serie problematiche di salute non occupa l'immobile da oltre 6 mesi.
Ne consegue che il ricorso deve essere necessariamente rigettato con conferma dell'impugnato provvedimento.
Attesa la particolarità della fattispecie, le spese sono integralmente compensate tra le parti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Pescara, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1029/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE/ATTRICE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE/CONVENUTA
Oggi 11 febbraio 2025 alle ore 10:20 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
Per l'avv. LACIOPPA MARCO il quale si riporta ai propri scritti difensivi ed alle Parte_1 conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento ed impugnando e contestando ogni avversa deduzione.
Chiede la liquidazione dei compensi come da istanza depositata in atti.
E' presente per il l'avvocato Antonella Manso la quale si riporta alle conclusioni Parte_2
già rassegnate nel proprio scritto difensivo chiedendone integrale accoglimento. In particolare, torna ad evidenziare che gli asseriti lavori eseguiti senza la prescritta autorizzazione lungi dal costituire degli interventi migliorativi o di adeguamento costituiscono interventi che hanno modificato in modo sostanziale la destinazione d'uso in violazione della legge regionale. A nulla rileva lo stato di pagina 1 di 4 condizioni mentale del ricorrente che avrebbe dovuto comunque munirsi di tutte le autorizzazioni.
Chiede che la causa venga decisa. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Bertucci pronuncia ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1029/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LACIOPPA MARCO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE/ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANSO ANTONELLA CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE/CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis cpc il ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ATER.
L'istante premetteva che il predetto immobile veniva concesso con contratto di locazione regolarmente sottoscritto, in data 01.04.1961, a tempo indeterminato, dal al suo dante causa Parte_2
. CP_2
Di tal che, ai sensi dell'art. 13 dell'allora vigente legge regionale n. 55/1986, a seguito del decesso dell'assegnatario originario, il premettente avanzava istanza di cambio d'intestazione alloggio.
Tuttavia, con nota prot. 141120/2023, veniva attivata procedura di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 34 L. R. 96/1996, in quanto l'assegnatario, in violazione dell'art. 34, comma 1, lett. b), aveva pagina 2 di 4 modificato, con interventi di edilizia non autorizzati dall'Ente Gestore ATER, la destinazione d'uso di parti dell'alloggio rendendolo inagibile ed inabitabile.
Assumeva, a sostegno della propria domanda, l'insussistenza dei presupposti di legge per la decadenza in uno alla violazione dell'art. 34 L.R. n. 96/1996, l'illegittimità del provvedimento di decadenza anche ai sensi dell'art. 2,3 e 4 Cost., oltre al vizio parziale di mente.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni e precisando che gli interventi edili in questione erano stati intrapresi dal nonno assegnatario prima del suo decesso avvenuto in data
14.03.2020, mentre egli aveva provveduto soltanto alla rimozione e smaltimento di alcuni calcinacci.
Si costituiva l'ente resistente contestando quanto dedotto da controparte, insistendo per il rigetto.
Veniva espletata la fase istruttoria e, successivamente, la causa veniva decisa.
Passando al merito, si osserva quanto segue.
Analizzando quanto emerso dagli atti e dai documenti, si rileva che gli interventi contestati non sono stati in alcun modo negati.
È vero che gli stessi venivano iniziati dall'originario assegnatario dell'alloggio E.R.P.R. di Via passo
San Leonardo n. 5 di , ma è anche vero che il ricorrente aveva contribuito alla loro CP_1
realizzazione.
Ciò si evince anche dalla dichiarazione degli agenti di Polizia Municipale intervenuti, a seguito di un sopralluogo effettuato al fine di verificare lo stato dell'immobile.
Esso, non solo, si presentava stravolto dalla sua originaria planimetria, ma – soprattutto – non presentava i requisiti di abitabilità e/o agibilità necessari.
Gli ambienti insalubri mancavano di elementi fondamentali (water, cucina, termosifoni) fondamentali per la conduzione di una vita decorosa e dignitosa.
Inoltre, agli atti non risulta alcuna richiesta di intervento inoltrata all'ente competente e l'istante con serie problematiche di salute non occupa l'immobile da oltre 6 mesi.
Ne consegue che il ricorso deve essere necessariamente rigettato con conferma dell'impugnato provvedimento.
Attesa la particolarità della fattispecie, le spese sono integralmente compensate tra le parti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Pescara, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 4 di 4