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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/06/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 2209/2022 R.G.
UDIENZA 12/6/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che il ricorrente ha depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 9.00;
- che, alle ore 10.10, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso,
il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 12/6/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2209, Ruolo Generale
dell'anno 2022, all'udienza del 12/6/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
Avv. RD AR, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Francesco Papandrea, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
; Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare l'integrale svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia al ricorso introduttivo e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Il ricorrente allegava che aveva rappresentato e difeso CP_1
, deducendo quanto segue:
[...]
“(…) 1. In data 20.07.2021 la Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Roma ha emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti della sig.ra difesa d'ufficio Controparte_1 dall'odierno ricorrente, imputata del reato ex art. 582 co. 2 c.p., disponendo la citazione della medesima innanzi al Giudice di Pace di
Roma per il giorno 06.10.2021 (doc. 1);
2. Il processo è stato rubricato al R.G.N.R. PM n. 362/2021 e al R.G. GDP n. 1273/2021; 3. All'udienza del 06.10.2021, innanzi al Giudice di Pace di Roma Dott. Dal Savio, è comparso l'Avv. AR RD, sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Luca Lanzi e, all'esito della predetta udienza il Giudice di
Pace di Roma ha ammesso le prove come richieste e formulate dalle parti
e rinviato, su istanza del medesimo difensore, all'udienza del
Pagina 3 Dott. Renato Buzi 10.11.2021 per conclusioni e discussione (doc. 2);
4. All'udienza del
10.11.2021 è comparso per l'imputata l'Avv. AR RD ed, esaurita la discussione e chiuso il dibattimento, il Giudice di Pace di
Roma ha deliberato e dato lettura del seguente dispositivo: “Assolve 530 comma 2 c.p.p. l'imputata perché non si sono riscontri certi della sussistenza del fatto. Le spese di giustizia restano regolate come per legge” (doc. 3);
5. In data 24.11.2011 è stata pubblicata la relativa
Sentenza assolutoria n. 2908/2021 (doc. 4);
6. Successivamente l'Avv.
RD ha più volte inutilmente richiesto alla sig.ra la CP_1 corresponsione dell'onorario dovuto per le prestazioni professionali svolte in suo favore, determinato in conformità ai valori medi dei c.d. parametri forensi pro tempore applicabili;
7. In data 31.01.2022 l'Avv.
RD ha invitato e diffidato la sig.ra a provvedere al CP_1 pagamento dell'onorario dovuto (doc. 5);
8. A tutt'oggi la sig.ra
[...]
non ha provveduto all'adempimento (…)”. CP_1
Concludeva per: “(…) 1. Accertare e dichiarare il buon diritto dell'Avv.
AR RD di ottenere il pagamento dell'onorario, oltre spese generali e CPA come per legge, per l'attività professionale di difensore
d'ufficio prestata in favore della sig.ra nel Controparte_1 procedimento penale R.G.N.R. PM n. 362/2021 - R.G. GDP n. 1273/2021 e, per l'effetto;
2. Condannare la sig.ra a corrispondere Controparte_1 in favore dell'Avv. RD AR la somma di € 2.583,36, ovvero la minore o maggior somma che sarà accertata all'esito del presente giudizio, a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in suo favore nel procedimento penale R.G.N.R. PM n. 362/2021 - R.G. GDP n.
1273/2021 e oneri di legge, oltre interessi nella misura legale dal dovuto sino al soddisfo (…)”.
Nessuno si costituiva per che restava quindi Controparte_1 contumace.
Mutato il rito da sommario ad ordinario, la causa era istruita documentalmente, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma AB (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
Pagina 4 Dott. Renato Buzi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
La domanda del ricorrente è fondata e va pertanto accolta.
La presente controversia, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali in materia diversa da quella civile, non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica (v. Cass. 6817/2021).
Richiamato quanto esposto in precedenza e vista la documentazione prodotta dal ricorrente, non vi sono dubbi sullo svolgimento dell'attività professionale da parte del deducente, in qualità di difensore e procuratore della , così come allegato in ricorso. CP_1
L'Avv. RD ha pienamente assolto all'onere probatorio su di esso incombente, mediante la produzione della documentazione relativa al procedimento penale indicato in ricorso nell'interesse della cliente, sì
Pagina 5 Dott. Renato Buzi che alcun dubbio può residuare in ordine alla effettività dell'espletamento del mandato professionale a favore dell'odierna resistente (cfr. documenti 1-4 prodotti dal ricorrente in allegato all'atto introduttivo).
In avanti, va ricordato che, in tema di azione per l'ottenimento della condanna al pagamento della parcella professionale, va accolta la domanda dell'attore qualora produca in giudizio gli atti processuali redatti nonché i verbali d'udienza e, in ordine alla quantificazione delle somme richieste a titolo di competenze professionali, depositi la nota spese redatta sulla base di tariffe obbligatorie “illo tempore” applicabili, sicché in tal caso non vi è necessità di ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine.
Peraltro, per quanto concerne la quantificazione dei diritti, delle spese e degli onorari, il professionista ha specificato le spettanze reclamate a pag.
3-4 del ricorso (cfr. documento 5 prodotto dal ricorrente).
Ciò detto, va ricordato che i compensi dovuti per le suddette attività debbono essere liquidati, in mancanza di un preventivo accordo, sulla base delle tariffe vigenti alla data di conclusione dell'attività (cfr.
Corte di Cassazione SS.UU. 17406/2012).
Ne consegue che, nella fattispecie, dovranno trovare applicazione le tariffe previste dal D.M. 55/2014, vigente alla data di conclusione delle attività, pacificamente risalenti ad epoca successiva all'entrata in vigore del ridetto decreto ministeriale: “Il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, cassando con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del d.m. n. 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012” (Cass.
23318/2012).
Pertanto, riguardo al procedimento penale patrocinato dal ricorrente
(R.G.N.R. PM n. 362/2021 - R.G. GDP n. 1273/2021) avanti al Giudice di
Pace di Roma, si ritiene di dover determinare, sulla base dei parametri del D.M. 55/14, applicando le tariffe previste in ambito Penale (Giudice di Pace - parametri medi), il seguente compenso:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 360,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 450,00
Pagina 6 Dott. Renato Buzi Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: € 720,00
Fase decisionale, valore medio: € 630,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.160,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 324,00
Compenso Liquidabile: € 2.484,00.
In conclusione, vanno liquidati all'Avv. RD complessivi €
2.484,00, per onorari e rimborso forfettario, oltre Cp ed Iva come per legge.
Dunque, compendiando, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, la va condannata al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 2.484,00, a titolo di compenso professionale per la suindicata attività giudiziale, oltre Cp ed Iva come per legge, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente ex art. 91, comma 1, c.p.c. e si liquidano, applicati i parametri tariffari minimi, in dispositivo in favore del ricorrente, ai sensi del D.M. 55/2014.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la resistente al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente Avv. RD AR, a titolo di compenso professionale per la suindicata attività giudiziale, della complessiva somma di €
2.484,00, per onorari e rimborso forfettario, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compenso e € 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Velletri, 12/6/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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